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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ND VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 780/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250011853580000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Nessuno è comparso
Resistente: Il rappresentate dell'ufficio, da atto della cessata materia del contendere e insiste per la compensazione delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'istante premette che in data 2 gennaio 2020 il sig. Ricorrente_1 (locatore) e la società Ricorrente_1 Società_1 SR (conduttrice) hanno sottoscritto un contratto di locazione ad uso commerciale per la durata di anni 20 con decorrenza dal 2 gennaio 2020 ad un canone annuo complessivo pari ad €. 7.800,00.
Con avviso di liquidazione n. 2021/3T/000412/000/001/002, l'Agenzia delle Entrate di Latina dell'importo complessivo di €. 3.740,00 comprensivo di sanzioni ed interessi, quale “SANZIONE PER TARDIVA
REGISTRAZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO” relativa al sopra indicato contratto di locazione.
Esso è stato impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, che ha accolto il ricorso con sentenza n. 405/2025 depositata il 19 marzo 2025.
L'11 aprile 2025 L'agenzia delle Entrate e riscossione di Latina ha notificato a mezzo pec all'interessato la cartella di pagamento n. 057 2025 00118535 80 000, intimando il pagamento dell'importo complessivo pari ad €. 3.745,88.
L'avversata cartella di pagamento n. 057 2025 00118535 80 000 sarebbe relativa al medesimo tributo e alla medesima annualità dell'avviso di liquidazione n. 2021/3T/000412/000/001/002 notificato alla Società_1 S.r.l., coobligata in solido del ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate di Latina si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
All'udienza del 16 gennaio 2026, il rappresentate dell'ufficio ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto l'Amministrazione ha emesso provvedimento di sgravio in autotutela;
insiste quindi per la compensazione delle spese del giudizio.
Copia dell'atto di sgravio è stata depositata anche dal ricorrente in data 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione a quanto precede appare evidente come la pretesa della deducente risulti, allo stato, completamente soddisfatta dalla suddetta Amministrazione, onde non resta che dichiarare l'estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ND VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 780/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720250011853580000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Nessuno è comparso
Resistente: Il rappresentate dell'ufficio, da atto della cessata materia del contendere e insiste per la compensazione delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'istante premette che in data 2 gennaio 2020 il sig. Ricorrente_1 (locatore) e la società Ricorrente_1 Società_1 SR (conduttrice) hanno sottoscritto un contratto di locazione ad uso commerciale per la durata di anni 20 con decorrenza dal 2 gennaio 2020 ad un canone annuo complessivo pari ad €. 7.800,00.
Con avviso di liquidazione n. 2021/3T/000412/000/001/002, l'Agenzia delle Entrate di Latina dell'importo complessivo di €. 3.740,00 comprensivo di sanzioni ed interessi, quale “SANZIONE PER TARDIVA
REGISTRAZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO” relativa al sopra indicato contratto di locazione.
Esso è stato impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, che ha accolto il ricorso con sentenza n. 405/2025 depositata il 19 marzo 2025.
L'11 aprile 2025 L'agenzia delle Entrate e riscossione di Latina ha notificato a mezzo pec all'interessato la cartella di pagamento n. 057 2025 00118535 80 000, intimando il pagamento dell'importo complessivo pari ad €. 3.745,88.
L'avversata cartella di pagamento n. 057 2025 00118535 80 000 sarebbe relativa al medesimo tributo e alla medesima annualità dell'avviso di liquidazione n. 2021/3T/000412/000/001/002 notificato alla Società_1 S.r.l., coobligata in solido del ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate di Latina si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
All'udienza del 16 gennaio 2026, il rappresentate dell'ufficio ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto l'Amministrazione ha emesso provvedimento di sgravio in autotutela;
insiste quindi per la compensazione delle spese del giudizio.
Copia dell'atto di sgravio è stata depositata anche dal ricorrente in data 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione a quanto precede appare evidente come la pretesa della deducente risulti, allo stato, completamente soddisfatta dalla suddetta Amministrazione, onde non resta che dichiarare l'estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese del giudizio tra le parti.