Articolo 30 della Legge 18 marzo 1968, n. 249
Articolo 29Articolo 31
Versione
14 aprile 1968
Art. 30.
L'assunzione di responsabilita' di Governo da parte di dipendente dello Stato, non comporta modifiche di coefficienti nel trattamento di quiescenza a lui spettante nella qualifica di appartenenza.
Restano salvi i diritti spettanti al dipendente dello Stato inerenti alla funzione parlamentare.
Entrata in vigore il 14 aprile 1968