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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/01/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 10634/2022 R.G. e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Chiavari, via Rivarola n. 55, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Antonino Bongiorno Gallegra che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione;
- attrice -;
e
, elettivamente domiciliata in Santo Stefano Belbo, Fr. San Grato n. Controparte_1
30/A, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Gatti che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta -;
OGGETTO: diritti reali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 127 ter c.p.c. le parti così hanno concluso: parte attrice: “In via preliminare si insiste per l'ammissione, senza inversione dell'onere probatorio, dei capitoli di prova per interrogatorio e testimoni dedotti con memoria del
23.05.23. Nel merito, voglia il Tribunale Ill.mo: - Determinare l'esatto confine tra i terreni di parte attrice mapp. 2352 e 2152 del fg. 6 e quello di parte convenuta mapp. 2006 dello stesso foglio e accertare e dichiarare che il confine esatto è quello relativo all'atto di divisione del
1934 e al frazionamento Prot. n. 68 del 1936, determinato dal CTU geom. con Per_1 supplemento di perizia del 20.04.24 e nell'allegato alla relazione del C.T.U., con linea tratteggiata di colore verde, nonché materializzato con striscia bianco/rossa sul posto come da
1 fotografie allegate alla relazione del C.T.P. Geom. e da planimetrie da lui Per_2
predisposte. - Dichiarare quindi tenuta e condannare parte convenuta a restituire a parte attrice il tratto di terreno di sua proprietà da lei inglobato nella propria a seguito dell'avvenuto spostamento della recinzione e dalla realizzazione delle opere abusive eseguite. - Accertare e dichiarare che sulla striscia di terreno larga 1,50 mt posta sui lati nord e ovest della casa paterna di proprietà attorea non esiste alcuna servitù di passaggio a favore della proprietà di parte convenuta. Dichiarare tenuta e condannare parte convenuta a cessare l'abusivo transito esercitato. - Dichiarare ed accertare che parte convenuta ha abusivamente occupato senza titolo il lastrico di proprietà dell'attrice soprastante la propria cucina. Condannarla conseguentemente alla rimozione di tutti i manufatti installati sullo stesso e che ne impediscono
l'uso ed in particolare del macchinario di condizionamento dell'area e della parabola televisiva. - Dichiarare ed accertare che parte convenuta non ha diritto di scaricare le acque piovane provenienti dalla propria tettoria sul lastrico solare di proprietà dell'attrice condannandola conseguentemente alla eliminazione dello scarico stesso e della relativa tubatura. - Dichiarare che sul mapp. 817 del fg. 6 di proprietà attrice non grava alcuna servitù di passaggio di tubature a favore delle proprietà di parte convenuta. Condannare conseguentemente la convenuta a rimuovere la tubatura installata sul terreno stesso e a provvedere alla rimessa in pristino. - Condannare parte convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa tenendo conto del periodo di abusiva occupazione dei beni attorei in € 20.000,00 o in quella diversa, minore o maggiore, da liquidarsi dal Giudice anche in via equitativa. - Porre a carico di parte convenuta spese ed onorari del giudizio”; parte convenuta: “Accertare e dichiarare l'inesistenza delle pretese di parte attrice, stante
l'infondatezza dei diritti vantati e delle limitazioni avanzate;
Accertare e dichiarare come irrituale la mediazione obbligatoria esperita e contestualmente, rilevata la scorrettezza di parte attrice, non valutare negativamente la condotta di parte convenuta ai fini processuali;
Dichiarare l'inesistenza dei danni richiesti da parte attrice, per il posizionamento in affaccio del climatizzatore e la
parabola televisiva, legati al lastrico solare, anche in conformità alla Sentenza Corte Cassazione
n. 10968 del 19 maggio 2014; Accertare ex art. 913 c.c. l'esistenza ultra cinquantennale della tubazione di scolo delle acque meteoriche e nello specifico dichiarare come il fondo inferiore sia
ex lege soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente;
Dichiarare la
perfetta localizzazione delle tubazioni del gas sui terreni e contestualmente accertare la perfetta
corrispondenza dei confini con gli accordi pregressi tra le parti, a seguito delle testimonianze
istruttorie; Condannare parte attrice al pagamento delle intere spese processuali di giudizio.
Insiste sull'accoglimento di quanto ivi indicato in memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata,
2 con particolare attenzione alla memoria 2 (che contesta ed insiste sul far dichiarare inammissibile
la memoria 1 di controparte) ed alla memoria 3. Insiste altresì sulla inammissibilità della memoria
3 di controparte, poiché dedicata non alla contestazione della rilevanza e ammissibilità delle
istanze istruttorie della controparte e alla subordinata richiesta di prova contraria, bensì a una
ulteriore controreplica alle repliche che il convenuto ha effettuato nella peraltro già sviluppate
nella memoria 1 di controparte). Insiste, come anche richiesto nel verbale di udienza, sull'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria 2 e 3, ivi compresa la richiesta ulteriore di cui al verbale di udienza del 02.05.2024, ritenendo come la CTU, sia nella stesura primaria che integrativa, non sia in grado di dimostrare l'esistenza e/o l'inesistenza di servitù, o altro diritto oggetto di contestazione nei singoli atti di difesa, essendo tali fatti dimostrabili solo
previa escussione testimoniale;
Insiste sulla convocazione in udienza del CTU, al fine di meglio
spiegare quanto dallo stesso indicato nella consulenza integrativa richiesta dal Giudice, alla luce
delle nuove affermazioni effettuate;
Insiste per il rigetto delle avverse istanze istruttorie e, nella denegata ipotesi di accoglimento, insiste per l'ammissione della prova contraria richiesta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio ed ha esposto quanto segue: Parte_1 Controparte_1
1) in data 4.5.1929 è deceduto senza testamento lasciando quindi a Persona_3
succedergli i figli , , , e che in data CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
5.11.1934 sono comparsi davanti al Notaio in Rapallo e hanno provveduto a Persona_4
dividere tra loro i beni immobili caduti nella successione paterna oltre ad altri appezzamenti di terreno dei quali i soli , , ed avevano fatto acquisto con atto CP_2 CP_4 CP_5 CP_7
sempre del Notaio del 21.08.1933; Per_4
2) in data 1.12.1974 è deceduto lasciando a succedergli i fratelli Persona_5 [...]
ved. , , e CP_9 Per_6 Persona_7 CP_10 CP_9 Controparte_11 [...]
In data 28.02.1977 con atto Notaio n. 8064 di rep., e CP_12 Per_8 Controparte_11 [...]
rappresentati dalla procuratrice in hanno venduto la loro CP_12 Parte_2 Pt_1
quota di comproprietà, pari a 2/ 6, dei beni in questione alla sorella Dopo tale CP_9
acquisto i fratelli ed hanno provveduto allo Controparte_9 Per_7 CP_5 CP_6
scioglimento della comunione ereditaria costituitasi in morte di e a CP_2 CP_9
sono stati assegnati i due locali nel piano terreno della casa di abitazione detta “casa
[...] paterna” posti sul lato Est, con affaccio sui terreni contrassegnati ora con i mappali 820 e 2352, ed altri appezzamenti di terreno, mentre a è stato assegnato il lotto terzo e quindi CP_10
la parte Ovest del piano fondi con affaccio sul mappale ora identificato con il n. 2006, una vecchia cascina semidiroccata, oltre ad alcuni appezzamenti di terreno;
3 3) con l'atto in questione i fratelli ed hanno dichiarato di rinunciare CP_10 CP_6
reciprocamente a tutti i diritti ed a tutte le servitù oggetto delle pattuizioni indicate alla lettera e) dell'atto di divisione Notaio del 5.11.1934 e hanno precisato che restava in comune Per_4
tra loro la corte identificata con il mappale 290 e che a favore di era costituito un CP_10
diritto di accesso al terrazzino attraverso il lastrico solare di copertura del vano cucina assegnato alla sorella CP_6
4) con atto di compravendita 2.8.1977 a rogito del Notaio n. 8220 di rep., Per_8 CP_9 ha venduto a in tutti i beni che le erano pervenuti con l'atto di
[...] Parte_2 Pt_1
divisione del 28.02.1977;
5) in data 16.02.2021 è deceduta in Santa Margherita Ligure Morello Lorenza che ha disposto dei suoi beni con testamento pubblicato dal Notaio il 26.04.2021, Persona_9
lasciando a succederle le figlie e Con tale testamento la ha Controparte_13 Pt_1 Per_6
provveduto alla divisione del suo patrimonio immobiliare tra le due figlie, assegnandole i terreni e fabbricati siti in Santa Margherita Ligure Via Costamezzana a lei pervenuti con l'atto di acquisto del Notaio del 02.08.1977 da I fabbricati ed i terreni che con l'atto Per_8 CP_9 di divisione del Notaio del 28.02.1977 erano stati assegnati a sono divenuti Per_8 CP_10
di proprietà di la quale viveva in Deiva Marina e si è trasferita in Santa Controparte_1
Margherita Ligure successivamente all'anno 2005;
6) dati i rapporti di parentela, ha consentito alla convenuta di installare a titolo precario una tubazione di adduzione del gas attraverso il terreno mapp. 817 del fg. 6 di sua proprietà in attesa che fosse realizzata una conduttura stabile attraverso i terreni di proprietà della controparte;
7) nell'anno 2007 ha iniziato lavori di ristrutturazione della cascina e, Controparte_1 nell'esecuzione di tali opere, ha modificato i confini a suo vantaggio spostandoli in alcuni punti di oltre un metro e mezzo e ha interrotto la scalinata che all'interno del terreno mapp. 2352 e
2152 del fg. 6 porta verso valle. Inoltre, la convenuta, sul lastrico solare di copertura della cucina, sul quale, a tutto concedere, avrebbe un mero diritto di passaggio, ha posto in opera un grosso condizionatore d'aria, un'antenna parabolica per la televisione e su tale solaio di copertura scarica le acque piovane provenienti da una tettoia da lei installata sopra la porta di accesso al piano del fabbricato di sua proprietà. Tale abusivo scarico ha già provocato danni alla copertura;
8) in plurime occasioni, nonostante la manifestata opposizione, la convenuta e i suoi famigliari hanno esercitato un abusivo passaggio sulla sua proprietà.
Ha dunque concluso nei termini sopra riportati.
4 si è costituita in giudizio, contestando integralmente quanto asserito da Controparte_1 parte attrice. Ha eccepito l'irritualità della mediazione obbligatoria e l'illegittimità sostanziale del verbale raggiunto. Infatti, il mediatore, avendo rilevato come la convocazione fosse stata consegnata solo 18 ore prima in violazione stessa del regolamento dell' l'ha fatto CP_14
presente a parte attrice, la quale ha comunque chiesto di procedere e far redigere verbale negativo. L'intento di era, dunque, semplicemente quello di adempiere ad un Parte_1
dovere previsto ex lege senza minimamente considerare la reale e concreta volontà di addivenire ad un accordo conciliativo, violando in tal modo ogni basilare regola di rispettoso comportamento.
Nel merito ha evidenziato che:
1) risulta errata la ricostruzione riportata da parte attrice quando ha rappresentato che i fratelli e hanno rinunciato vicendevolmente a diritti ed a tutte le servitù CP_10 CP_6 oggetto delle pattuizioni indicate alla lettera e) dell'atto di divisione Notaio del Per_4
05/11/1934. Infatti, con l'atto di divisione del 1977 i detti fratelli hanno rinunciato ad alcuni diritti vincolanti tra le parti, ma mai ad alcuna servitù reciproca o esclusiva. Anzi, tutte le servitù maturate dagli eredi nel tempo, anche prima dell'atto del 1934, non sono state modificate e/o rinunciate, nemmeno con l'atto di divisione del 1977, persistendo sino agli odierni giorni;
2) è errato quanto dichiarato da parte attrice sul fatto che si è recata in Santa Margherita
Ligure solo nel 2005; infatti, ha mantenuto la residenza in quella casa sin dal lontano 1946.
Oltretutto, tanto l'immobile quanto i diritti ad esso connessi sono sempre stati utilizzati ed usufruiti dai genitori (lì viventi), con una certa costanza e regolarità, sino al loro decesso avvenuto nel 1999 e nel 2000, non facendo dunque venir meno alcun diritto per inutilizzo.
Questo godimento continuativo nell'utilizzo dei diritti di passaggio e servitù, si è storicizzato nei decenni già dai primi avi, i quali mai vi hanno posto limitazione alcuna e congiuntamente hanno utilizzato continuamente tutte le parti, potendo anche accedere liberamente alla cantina oggetto di contesa;
3) buona parte delle opere oggetto di domanda quanto alla tubazione del gas, che peraltro non può definirsi precaria dato che si trova sui terreni da oltre 20 anni, risultano di impossibile realizzo;
infatti, una porzione rilevante di tale tubazione ad oggi è sotterrata e sopra di essa vi sorge una casa di civile abitazione;
4) in merito alla rimodulazione dei confini tra le proprietà, ivi compresa la chiusura delle
Cont scale di accesso sui fondi reciproci, gli accordi intercorsi tra i rispettivi riguardavano sia la soppressione della scala sia la concessione autorizzata volta allo spostamento dei confini,
5 consentendo a tutti i proprietari di crearsi un accesso più fruibile e diretto sui rispettivi terreni
E' stato proprio con il consenso di che si è addivenuti a quanto oggi esistente;
Parte_2
5) in materia di lastrico solare e di copertura della cucina di parte attrice è destituito di fondamento quando asserito in atto di citazione sia sulla presenza dannosa del climatizzatore sia per lo stillicidio delle acque meteoriche, che scorrono attraverso una tubazione di plastica da oltre 50 anni e confluiscono in un canale di smaltimento creato ad hoc.
Ha pertanto precisato le conclusioni nei termini indicati.
Così riassunte le posizioni delle parti, in via generale, si osserva che l'azione di regolamento dei confini presuppone una situazione di incertezza del confine tra fondi contigui, incertezza che può essere oggettiva o soggettiva. Nel primo caso, esiste una reale confusione delle zone di confine, ad esempio, a cagione del suo uso promiscuo;
nel secondo caso, l'attore allega che è errato il confine esistente e chiede che esso sia rettificato. La giurisprudenza ha inoltre precisato che in tale azione non vengono in discussione i titoli di acquisto, ma solo la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei fondi confinanti per cui, mentre l'attore è sollevato dall'onere di fornire la dimostrazione del suo diritto di proprietà in virtù di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione, su entrambe le parti ricade l'onere probatorio con la conseguenza che ogni mezzo di prova, anche tecnico o presuntivo, può essere utilizzato per la formazione del convincimento del Giudice (cfr. Cass. n.
15013/2000). Quando, invece, l'attore assume che la superficie del fondo da lui in concreto posseduta sia inferiore a quella indicata nel proprio titolo di acquisto e denunci lo sconfinamento del vicino, il quale contesti quanto affermato dall'attore, invocando a sua volta il proprio titolo di acquisto, il conflitto non è più tra fondi ma fra titoli, con la conseguenza che l'attore è soggetto all'onere probatorio dell'azione di rivendicazione (cfr. Cass. n. 20912/2021).
Inoltre, mentre nell'azione di rivendicazione, l'attore non ha alcuna incertezza circa il confine, ma lo indica in modo chiaro e chiede la restituzione della porzione usurpata, specificandone con esattezza l'estensione, la misura ed i confini;
nell'azione di regolamento dei confini, invece,
l'attore non è sicuro ab initio della individuazione dei confini del suo fondo e non è nemmeno certo che questo sia stato parzialmente occupato dall'avversario, ma si rivolge al Giudice proprio per ottenere una giuridica certezza al riguardo.
E' altresì noto che in tema di riparto dell'onere probatorio nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, che deve essere determinata in relazione agli elementi che sembrano più attendibili, con ricorso in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (v.
6 Cass. n. 11557/2024). A ciò si aggiunga che “qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente ad un unico proprietario deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione quando dagli stessi possano essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà”
(v. Cass. n. 12322/20 e Cass. 17756/2015).
Nel caso di specie, il confine tra i fondi risulta dal frazionamento sottoscritto da tutte le parti al momento della divisione del 5.11.1934, ove è infatti riportata la dicitura “Verificato sopralluogo. Il presente tipo in sede di estrazione è stato riscontrato esatto. S. Margherita
Ligure Giu. 1941 anno XIX”, come determinato dal C.T.U. nel supplemento di perizia del
20.04.2024 con linea verde (“…è stata redatta una planimetria sulla quale è riportata una linea di colore verde che riproduce il confine come desunto dal frazionamento e congiunge il vertice posto sul prospetto del fabbricato individuato dalla lettera A con il piede del muro identificato con il numero 136…Dalla rappresentazione grafica si evidenzia che il confine individuato dal frazionamento del 1936 è spostato all' interno della proprietà della convenuta rispetto alla recinzione esistente. In particolare, in corrispondenza del punto “A” è traslato di 1.42 m, mentre in prossimità del punto “136” è traslato di 0.92 m…il confine determinato secondo le misure del frazionamento del 1936 non corrisponde alla recinzione posta in opera tra le due proprietà…”). La convenuta deve dunque essere condannata a restituire a il Parte_1
tratto di terreno da lei occupato.
A nulla rileverebbero poi gli asseriti accordi invocati da parte convenuta ove si consideri che le convenzioni tra proprietari di fondi contigui, con le quali si riconosca o determini l'esatta confinazione tra i fondi stessi in base ai relativi titoli di acquisto, avendo il solo scopo di eliminare una situazione di incertezza e non di operare rettifiche o modificazioni comportanti trasferimenti o scambi di parti, sia pure esigue e marginali, di detti fondi, rivestono, per il loro contenuto esclusivamente dichiarativo, il carattere di negozi di accertamento, relativamente ai quali deve escludersi l'esigenza della forma scritta, prescritta dall'art. 1350 c.c., per le convenzioni che producono effetti traslativi di proprietà immobiliare. Qualora però, come nella fattispecie, le parti, nel concordare la linea di confine, non si sarebbero limitate ad interpretare ed applicare i titoli in forza dei quali hanno rispettivamente acquistato la proprietà dei due fondi contigui, ma vi avrebbero apportato delle modifiche, operando trasferimenti di zone,
l'intervenuto accordo non ha più funzione esclusivamente dichiarativa, ma anche traslativa, e la convenzione rientra tra quelle per le quali l'art. 1350 c.c. richiede la forma scritta a pena di nullità.
7 Quanto alla seconda domanda proposta dall'attriceex art. 949 c.c., si osserva che in tema di actio negatoria servitutis, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (v.
Cass. n. 1905/2023).
Nel caso di specie la proprietà dell'attrice deriva dall'atto di divisione Notaio del Per_4
05.11.1934 con il quale erano stati assegnati ai suoi danti causa i terreni mappali 820 e 2352 e la striscia larga mt. 1,50 sul lato nord - ovest della casa paterna [v. il punto “a” dei patti e condizioni (pag. 12) ove è stabilito “dal lato nord ed ovest della casa paterna n. 28 resta riservata al lotto primo una striscia di terreno aderente al muro perimetrale della casa stessa della larghezza di metri uno e centimetri cinquanta per uso accesso ai fondi della casa e per diritto di luce e prospetto”]. Peraltro, la proprietà attorea dei terreni di cui trattasi e della striscia di mt 1,50 neppure è contestata da parte convenuta la quale sostiene l'esistenza di una servitù di passaggio a favore dei suoi fondi di cui non ha tuttavia fornito alcuna prova.
Va dunque dichiarata l'inesistenza a carico della striscia di terreno larga mt. 1,50 posta sui lati nord ed ovest della casa paterna e sull'adiacente terreno attoreo di alcuna servitù di passaggio a favore della proprietà mapp. 290 e 2006 di parte convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima a cessare il transito su tale striscia di terreno.
Con riferimento all'occupazione del lastrico solare, premesso che la proprietà di quest'ultimo è stata attribuita ai danti causa di parte attrice con l'atto di divisione mentre alla convenuta era stato attribuito un diritto di passaggio, la proprietà della colonna d'aria (cioè lo spazio sovrastante il lastrico solare), non costituendo oggetto di diritti e quindi di proprietà autonoma rispetto a quella del lastrico solare, va intesa come il diritto del proprietario di utilizzare lo spazio sovrastante, il quale, dal suo canto, non può opporsi, ai sensi dell'art. 840, comma 2, c.c., ad attività di terzi che si svolgano ad altezza tale che egli non abbia interesse ad escluderle e, pertanto, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle
8 caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo (v. Cass.
4664/2018).
Nel caso concreto, dalle fotografie allegate alla CTU risulta l'installazione di un condizionatore d'aria e di una parabola televisiva che, per le loro dimensioni non eccessive e per la posizione in cui sono collocate (non sono infatti appoggiati al solaio ma ancorati alle parete mediante staffe), non comportano pregiudizio, in rapporto a concrete possibilità di utilizzo dello spazio aereo, peraltro neppure compiutamente identificate, avendo parte attrice fatto riferimento alle originarie e non più attuali funzioni di essiccatoio del terrazzino.
La domanda di parte attrice sul punto va pertanto rigettata.
Quanto allo scarico di acque piovane, ai sensi degli artt. 908 e 913 c.c., salvo diversa ed espressa convenzione, il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc (v. Cass. n. 11827/2024 e Cass. n. 37307/2022).
Come risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio parte convenuta ha realizzato una tettoia a copertura del pianerottolo di accesso alla sua abitazione e l'ha dotata di una grondaia che, anziché scaricare le acque nel preesistente pluviale che raccoglie le acque provenienti dal tetto, le scarica sul terrazzino . La condominialità del lastrico è esclusa dall'atto di Parte_1
divisione del 1934 che assegna la porzione immobiliare destinata a cucina – e la sua copertura
– all'attrice, circostanza confermata dal fatto che al dante causa di era Controparte_1 consentito di “accedere al terrazzino soprastante l'attuale sua abitazione attraverso il lastrico solare di copertura del vano cucina, assegnato alla condividente . E' poi irrilevante la CP_6
circostanza che la tubatura sia stata posta in opera da oltre 50 anni, non avendo parte convenuta avanzato domanda riconvenzionale volta al riconoscimento dell'intervenuto acquisto della servitù per usucapione.
Infine, con riferimento alla negatoria servitutis relativa al terreno mapp. 817, va rilevato che la proprietà di parte attrice non è contestata e che il C.T.U. ha identificato la conduttura che adduce il gas metano alla abitazione di parte convenuta, attraverso il detto terreno. Anche in tale caso, in difetto di una domanda colta a far accertare la costituzione di una servitù per usucapione, è privo di rilievo il fatto che la detta si trova interrata nella posizione attuale da oltre cinquant'anni. La convenuta va dunque condannata a rimuovere la detta tubatura a sue cure e spese.
9 La richiesta di condanna formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va invece rigettata in quanto non sussistono, nel caso concreto, i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito che l'applicazione di tale comma presuppone il requisito della mala fede o colpa grave, non solo perché è inserito in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass.
21570/2012).
Parimenti va rigettata la domanda di risarcimento del danno per la lesione del possesso e della privacy nonché per il mancato utilizzo del terrazzino in quanto chi agisce a tale fine è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora, come nella specie, non abbia provato il pregiudizio sofferto, peraltro dedotto del tutto genericamente e quanto al terrazzino facendo riferimento a funzioni non più attuali, non può emettersi in suo favore condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni.
Le spese di lite, stante l'esito della lite, vanno poste per ¾ a carico della convenuta e vengono liquidate come in dispositivo, nei valori medi, in conformità a quanto previsto dal D.M.
147/2022, mentre il residuo ¼ va compensato. In favore della parte attrice dovranno essere riconosciute anche le spese per l'assistenza del CTP in quanto, secondo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, tali spese rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il Giudice non si avvalga della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. Nella specie, le dette spese, tenuto conto dell'attività svolta, seppur quantificate in € 3.000,00, oltre oneri di legge, vengono tuttavia liquidate in € 1.230,42, oltre accessori di legge, e cioè nella medesima misura di quelle liquidate al CTU.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- accerta che il confine tra i terreni di parte attrice mapp. 2352 e 2152 del fg. 6 e il terreno di parte convenuta mapp. 2006 dello stesso foglio è quello di cui all'atto di divisione del 1934
e al frazionamento Prot. n. 68 del 1936, come determinato dal CTU con supplemento di perizia del 20.04.2024 e nell'allegato alla relazione del CTU, con linea tratteggiata di colore verde, nonché materializzato con striscia bianco/rossa sul posto. Condanna pertanto CP_1
a restituire a il tratto di terreno da lei occupato;
[...] Parte_1
10 - dichiara che sulla striscia di terreno larga 1,50 mt posta sui lati nord e ovest della casa di proprietà attorea non esiste alcuna servitù di passaggio a favore della proprietà di parte convenuta. Condanna pertanto parte convenuta a cessare il transito su tale striscia di terreno;
- condanna la convenuta all'eliminazione dello scarico delle acque piovane e della relativa tubatura;
- dichiara che sul mapp. 817 del fg. 6 di proprietà attrice non grava servitù di passaggio di tubature a favore delle proprietà di parte convenuta. Condanna conseguentemente la convenuta a rimuovere la tubatura installata sul terreno stesso e a provvedere alla rimessa in pristino;
- rigetta la domanda attorea di condanna di parte convenuta alla rimozione dei manufatti
(macchinario di condizionamento dell'area e parabola televisiva) installati sul lastrico;
- rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. e di risarcimento del danno;
- condanna al pagamento in favore di dei ¾ delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 8.145,00per compensi professionali ed € 1.775,42 per esborsi
(oltre oneri di legge quanto all'importo di € 1.230,42), oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, compensando il residuo ¼;
- pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a definitivo carico di
[...]
CP_1
Così deciso in Genova, in data 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 10634/2022 R.G. e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Chiavari, via Rivarola n. 55, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Antonino Bongiorno Gallegra che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione;
- attrice -;
e
, elettivamente domiciliata in Santo Stefano Belbo, Fr. San Grato n. Controparte_1
30/A, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Gatti che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta -;
OGGETTO: diritti reali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 127 ter c.p.c. le parti così hanno concluso: parte attrice: “In via preliminare si insiste per l'ammissione, senza inversione dell'onere probatorio, dei capitoli di prova per interrogatorio e testimoni dedotti con memoria del
23.05.23. Nel merito, voglia il Tribunale Ill.mo: - Determinare l'esatto confine tra i terreni di parte attrice mapp. 2352 e 2152 del fg. 6 e quello di parte convenuta mapp. 2006 dello stesso foglio e accertare e dichiarare che il confine esatto è quello relativo all'atto di divisione del
1934 e al frazionamento Prot. n. 68 del 1936, determinato dal CTU geom. con Per_1 supplemento di perizia del 20.04.24 e nell'allegato alla relazione del C.T.U., con linea tratteggiata di colore verde, nonché materializzato con striscia bianco/rossa sul posto come da
1 fotografie allegate alla relazione del C.T.P. Geom. e da planimetrie da lui Per_2
predisposte. - Dichiarare quindi tenuta e condannare parte convenuta a restituire a parte attrice il tratto di terreno di sua proprietà da lei inglobato nella propria a seguito dell'avvenuto spostamento della recinzione e dalla realizzazione delle opere abusive eseguite. - Accertare e dichiarare che sulla striscia di terreno larga 1,50 mt posta sui lati nord e ovest della casa paterna di proprietà attorea non esiste alcuna servitù di passaggio a favore della proprietà di parte convenuta. Dichiarare tenuta e condannare parte convenuta a cessare l'abusivo transito esercitato. - Dichiarare ed accertare che parte convenuta ha abusivamente occupato senza titolo il lastrico di proprietà dell'attrice soprastante la propria cucina. Condannarla conseguentemente alla rimozione di tutti i manufatti installati sullo stesso e che ne impediscono
l'uso ed in particolare del macchinario di condizionamento dell'area e della parabola televisiva. - Dichiarare ed accertare che parte convenuta non ha diritto di scaricare le acque piovane provenienti dalla propria tettoria sul lastrico solare di proprietà dell'attrice condannandola conseguentemente alla eliminazione dello scarico stesso e della relativa tubatura. - Dichiarare che sul mapp. 817 del fg. 6 di proprietà attrice non grava alcuna servitù di passaggio di tubature a favore delle proprietà di parte convenuta. Condannare conseguentemente la convenuta a rimuovere la tubatura installata sul terreno stesso e a provvedere alla rimessa in pristino. - Condannare parte convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa tenendo conto del periodo di abusiva occupazione dei beni attorei in € 20.000,00 o in quella diversa, minore o maggiore, da liquidarsi dal Giudice anche in via equitativa. - Porre a carico di parte convenuta spese ed onorari del giudizio”; parte convenuta: “Accertare e dichiarare l'inesistenza delle pretese di parte attrice, stante
l'infondatezza dei diritti vantati e delle limitazioni avanzate;
Accertare e dichiarare come irrituale la mediazione obbligatoria esperita e contestualmente, rilevata la scorrettezza di parte attrice, non valutare negativamente la condotta di parte convenuta ai fini processuali;
Dichiarare l'inesistenza dei danni richiesti da parte attrice, per il posizionamento in affaccio del climatizzatore e la
parabola televisiva, legati al lastrico solare, anche in conformità alla Sentenza Corte Cassazione
n. 10968 del 19 maggio 2014; Accertare ex art. 913 c.c. l'esistenza ultra cinquantennale della tubazione di scolo delle acque meteoriche e nello specifico dichiarare come il fondo inferiore sia
ex lege soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente;
Dichiarare la
perfetta localizzazione delle tubazioni del gas sui terreni e contestualmente accertare la perfetta
corrispondenza dei confini con gli accordi pregressi tra le parti, a seguito delle testimonianze
istruttorie; Condannare parte attrice al pagamento delle intere spese processuali di giudizio.
Insiste sull'accoglimento di quanto ivi indicato in memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata,
2 con particolare attenzione alla memoria 2 (che contesta ed insiste sul far dichiarare inammissibile
la memoria 1 di controparte) ed alla memoria 3. Insiste altresì sulla inammissibilità della memoria
3 di controparte, poiché dedicata non alla contestazione della rilevanza e ammissibilità delle
istanze istruttorie della controparte e alla subordinata richiesta di prova contraria, bensì a una
ulteriore controreplica alle repliche che il convenuto ha effettuato nella peraltro già sviluppate
nella memoria 1 di controparte). Insiste, come anche richiesto nel verbale di udienza, sull'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria 2 e 3, ivi compresa la richiesta ulteriore di cui al verbale di udienza del 02.05.2024, ritenendo come la CTU, sia nella stesura primaria che integrativa, non sia in grado di dimostrare l'esistenza e/o l'inesistenza di servitù, o altro diritto oggetto di contestazione nei singoli atti di difesa, essendo tali fatti dimostrabili solo
previa escussione testimoniale;
Insiste sulla convocazione in udienza del CTU, al fine di meglio
spiegare quanto dallo stesso indicato nella consulenza integrativa richiesta dal Giudice, alla luce
delle nuove affermazioni effettuate;
Insiste per il rigetto delle avverse istanze istruttorie e, nella denegata ipotesi di accoglimento, insiste per l'ammissione della prova contraria richiesta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio ed ha esposto quanto segue: Parte_1 Controparte_1
1) in data 4.5.1929 è deceduto senza testamento lasciando quindi a Persona_3
succedergli i figli , , , e che in data CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
5.11.1934 sono comparsi davanti al Notaio in Rapallo e hanno provveduto a Persona_4
dividere tra loro i beni immobili caduti nella successione paterna oltre ad altri appezzamenti di terreno dei quali i soli , , ed avevano fatto acquisto con atto CP_2 CP_4 CP_5 CP_7
sempre del Notaio del 21.08.1933; Per_4
2) in data 1.12.1974 è deceduto lasciando a succedergli i fratelli Persona_5 [...]
ved. , , e CP_9 Per_6 Persona_7 CP_10 CP_9 Controparte_11 [...]
In data 28.02.1977 con atto Notaio n. 8064 di rep., e CP_12 Per_8 Controparte_11 [...]
rappresentati dalla procuratrice in hanno venduto la loro CP_12 Parte_2 Pt_1
quota di comproprietà, pari a 2/ 6, dei beni in questione alla sorella Dopo tale CP_9
acquisto i fratelli ed hanno provveduto allo Controparte_9 Per_7 CP_5 CP_6
scioglimento della comunione ereditaria costituitasi in morte di e a CP_2 CP_9
sono stati assegnati i due locali nel piano terreno della casa di abitazione detta “casa
[...] paterna” posti sul lato Est, con affaccio sui terreni contrassegnati ora con i mappali 820 e 2352, ed altri appezzamenti di terreno, mentre a è stato assegnato il lotto terzo e quindi CP_10
la parte Ovest del piano fondi con affaccio sul mappale ora identificato con il n. 2006, una vecchia cascina semidiroccata, oltre ad alcuni appezzamenti di terreno;
3 3) con l'atto in questione i fratelli ed hanno dichiarato di rinunciare CP_10 CP_6
reciprocamente a tutti i diritti ed a tutte le servitù oggetto delle pattuizioni indicate alla lettera e) dell'atto di divisione Notaio del 5.11.1934 e hanno precisato che restava in comune Per_4
tra loro la corte identificata con il mappale 290 e che a favore di era costituito un CP_10
diritto di accesso al terrazzino attraverso il lastrico solare di copertura del vano cucina assegnato alla sorella CP_6
4) con atto di compravendita 2.8.1977 a rogito del Notaio n. 8220 di rep., Per_8 CP_9 ha venduto a in tutti i beni che le erano pervenuti con l'atto di
[...] Parte_2 Pt_1
divisione del 28.02.1977;
5) in data 16.02.2021 è deceduta in Santa Margherita Ligure Morello Lorenza che ha disposto dei suoi beni con testamento pubblicato dal Notaio il 26.04.2021, Persona_9
lasciando a succederle le figlie e Con tale testamento la ha Controparte_13 Pt_1 Per_6
provveduto alla divisione del suo patrimonio immobiliare tra le due figlie, assegnandole i terreni e fabbricati siti in Santa Margherita Ligure Via Costamezzana a lei pervenuti con l'atto di acquisto del Notaio del 02.08.1977 da I fabbricati ed i terreni che con l'atto Per_8 CP_9 di divisione del Notaio del 28.02.1977 erano stati assegnati a sono divenuti Per_8 CP_10
di proprietà di la quale viveva in Deiva Marina e si è trasferita in Santa Controparte_1
Margherita Ligure successivamente all'anno 2005;
6) dati i rapporti di parentela, ha consentito alla convenuta di installare a titolo precario una tubazione di adduzione del gas attraverso il terreno mapp. 817 del fg. 6 di sua proprietà in attesa che fosse realizzata una conduttura stabile attraverso i terreni di proprietà della controparte;
7) nell'anno 2007 ha iniziato lavori di ristrutturazione della cascina e, Controparte_1 nell'esecuzione di tali opere, ha modificato i confini a suo vantaggio spostandoli in alcuni punti di oltre un metro e mezzo e ha interrotto la scalinata che all'interno del terreno mapp. 2352 e
2152 del fg. 6 porta verso valle. Inoltre, la convenuta, sul lastrico solare di copertura della cucina, sul quale, a tutto concedere, avrebbe un mero diritto di passaggio, ha posto in opera un grosso condizionatore d'aria, un'antenna parabolica per la televisione e su tale solaio di copertura scarica le acque piovane provenienti da una tettoia da lei installata sopra la porta di accesso al piano del fabbricato di sua proprietà. Tale abusivo scarico ha già provocato danni alla copertura;
8) in plurime occasioni, nonostante la manifestata opposizione, la convenuta e i suoi famigliari hanno esercitato un abusivo passaggio sulla sua proprietà.
Ha dunque concluso nei termini sopra riportati.
4 si è costituita in giudizio, contestando integralmente quanto asserito da Controparte_1 parte attrice. Ha eccepito l'irritualità della mediazione obbligatoria e l'illegittimità sostanziale del verbale raggiunto. Infatti, il mediatore, avendo rilevato come la convocazione fosse stata consegnata solo 18 ore prima in violazione stessa del regolamento dell' l'ha fatto CP_14
presente a parte attrice, la quale ha comunque chiesto di procedere e far redigere verbale negativo. L'intento di era, dunque, semplicemente quello di adempiere ad un Parte_1
dovere previsto ex lege senza minimamente considerare la reale e concreta volontà di addivenire ad un accordo conciliativo, violando in tal modo ogni basilare regola di rispettoso comportamento.
Nel merito ha evidenziato che:
1) risulta errata la ricostruzione riportata da parte attrice quando ha rappresentato che i fratelli e hanno rinunciato vicendevolmente a diritti ed a tutte le servitù CP_10 CP_6 oggetto delle pattuizioni indicate alla lettera e) dell'atto di divisione Notaio del Per_4
05/11/1934. Infatti, con l'atto di divisione del 1977 i detti fratelli hanno rinunciato ad alcuni diritti vincolanti tra le parti, ma mai ad alcuna servitù reciproca o esclusiva. Anzi, tutte le servitù maturate dagli eredi nel tempo, anche prima dell'atto del 1934, non sono state modificate e/o rinunciate, nemmeno con l'atto di divisione del 1977, persistendo sino agli odierni giorni;
2) è errato quanto dichiarato da parte attrice sul fatto che si è recata in Santa Margherita
Ligure solo nel 2005; infatti, ha mantenuto la residenza in quella casa sin dal lontano 1946.
Oltretutto, tanto l'immobile quanto i diritti ad esso connessi sono sempre stati utilizzati ed usufruiti dai genitori (lì viventi), con una certa costanza e regolarità, sino al loro decesso avvenuto nel 1999 e nel 2000, non facendo dunque venir meno alcun diritto per inutilizzo.
Questo godimento continuativo nell'utilizzo dei diritti di passaggio e servitù, si è storicizzato nei decenni già dai primi avi, i quali mai vi hanno posto limitazione alcuna e congiuntamente hanno utilizzato continuamente tutte le parti, potendo anche accedere liberamente alla cantina oggetto di contesa;
3) buona parte delle opere oggetto di domanda quanto alla tubazione del gas, che peraltro non può definirsi precaria dato che si trova sui terreni da oltre 20 anni, risultano di impossibile realizzo;
infatti, una porzione rilevante di tale tubazione ad oggi è sotterrata e sopra di essa vi sorge una casa di civile abitazione;
4) in merito alla rimodulazione dei confini tra le proprietà, ivi compresa la chiusura delle
Cont scale di accesso sui fondi reciproci, gli accordi intercorsi tra i rispettivi riguardavano sia la soppressione della scala sia la concessione autorizzata volta allo spostamento dei confini,
5 consentendo a tutti i proprietari di crearsi un accesso più fruibile e diretto sui rispettivi terreni
E' stato proprio con il consenso di che si è addivenuti a quanto oggi esistente;
Parte_2
5) in materia di lastrico solare e di copertura della cucina di parte attrice è destituito di fondamento quando asserito in atto di citazione sia sulla presenza dannosa del climatizzatore sia per lo stillicidio delle acque meteoriche, che scorrono attraverso una tubazione di plastica da oltre 50 anni e confluiscono in un canale di smaltimento creato ad hoc.
Ha pertanto precisato le conclusioni nei termini indicati.
Così riassunte le posizioni delle parti, in via generale, si osserva che l'azione di regolamento dei confini presuppone una situazione di incertezza del confine tra fondi contigui, incertezza che può essere oggettiva o soggettiva. Nel primo caso, esiste una reale confusione delle zone di confine, ad esempio, a cagione del suo uso promiscuo;
nel secondo caso, l'attore allega che è errato il confine esistente e chiede che esso sia rettificato. La giurisprudenza ha inoltre precisato che in tale azione non vengono in discussione i titoli di acquisto, ma solo la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei fondi confinanti per cui, mentre l'attore è sollevato dall'onere di fornire la dimostrazione del suo diritto di proprietà in virtù di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo di tempo atto all'usucapione, su entrambe le parti ricade l'onere probatorio con la conseguenza che ogni mezzo di prova, anche tecnico o presuntivo, può essere utilizzato per la formazione del convincimento del Giudice (cfr. Cass. n.
15013/2000). Quando, invece, l'attore assume che la superficie del fondo da lui in concreto posseduta sia inferiore a quella indicata nel proprio titolo di acquisto e denunci lo sconfinamento del vicino, il quale contesti quanto affermato dall'attore, invocando a sua volta il proprio titolo di acquisto, il conflitto non è più tra fondi ma fra titoli, con la conseguenza che l'attore è soggetto all'onere probatorio dell'azione di rivendicazione (cfr. Cass. n. 20912/2021).
Inoltre, mentre nell'azione di rivendicazione, l'attore non ha alcuna incertezza circa il confine, ma lo indica in modo chiaro e chiede la restituzione della porzione usurpata, specificandone con esattezza l'estensione, la misura ed i confini;
nell'azione di regolamento dei confini, invece,
l'attore non è sicuro ab initio della individuazione dei confini del suo fondo e non è nemmeno certo che questo sia stato parzialmente occupato dall'avversario, ma si rivolge al Giudice proprio per ottenere una giuridica certezza al riguardo.
E' altresì noto che in tema di riparto dell'onere probatorio nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una vindicatio incertae partis, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, che deve essere determinata in relazione agli elementi che sembrano più attendibili, con ricorso in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (v.
6 Cass. n. 11557/2024). A ciò si aggiunga che “qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente ad un unico proprietario deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione quando dagli stessi possano essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà”
(v. Cass. n. 12322/20 e Cass. 17756/2015).
Nel caso di specie, il confine tra i fondi risulta dal frazionamento sottoscritto da tutte le parti al momento della divisione del 5.11.1934, ove è infatti riportata la dicitura “Verificato sopralluogo. Il presente tipo in sede di estrazione è stato riscontrato esatto. S. Margherita
Ligure Giu. 1941 anno XIX”, come determinato dal C.T.U. nel supplemento di perizia del
20.04.2024 con linea verde (“…è stata redatta una planimetria sulla quale è riportata una linea di colore verde che riproduce il confine come desunto dal frazionamento e congiunge il vertice posto sul prospetto del fabbricato individuato dalla lettera A con il piede del muro identificato con il numero 136…Dalla rappresentazione grafica si evidenzia che il confine individuato dal frazionamento del 1936 è spostato all' interno della proprietà della convenuta rispetto alla recinzione esistente. In particolare, in corrispondenza del punto “A” è traslato di 1.42 m, mentre in prossimità del punto “136” è traslato di 0.92 m…il confine determinato secondo le misure del frazionamento del 1936 non corrisponde alla recinzione posta in opera tra le due proprietà…”). La convenuta deve dunque essere condannata a restituire a il Parte_1
tratto di terreno da lei occupato.
A nulla rileverebbero poi gli asseriti accordi invocati da parte convenuta ove si consideri che le convenzioni tra proprietari di fondi contigui, con le quali si riconosca o determini l'esatta confinazione tra i fondi stessi in base ai relativi titoli di acquisto, avendo il solo scopo di eliminare una situazione di incertezza e non di operare rettifiche o modificazioni comportanti trasferimenti o scambi di parti, sia pure esigue e marginali, di detti fondi, rivestono, per il loro contenuto esclusivamente dichiarativo, il carattere di negozi di accertamento, relativamente ai quali deve escludersi l'esigenza della forma scritta, prescritta dall'art. 1350 c.c., per le convenzioni che producono effetti traslativi di proprietà immobiliare. Qualora però, come nella fattispecie, le parti, nel concordare la linea di confine, non si sarebbero limitate ad interpretare ed applicare i titoli in forza dei quali hanno rispettivamente acquistato la proprietà dei due fondi contigui, ma vi avrebbero apportato delle modifiche, operando trasferimenti di zone,
l'intervenuto accordo non ha più funzione esclusivamente dichiarativa, ma anche traslativa, e la convenzione rientra tra quelle per le quali l'art. 1350 c.c. richiede la forma scritta a pena di nullità.
7 Quanto alla seconda domanda proposta dall'attriceex art. 949 c.c., si osserva che in tema di actio negatoria servitutis, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (v.
Cass. n. 1905/2023).
Nel caso di specie la proprietà dell'attrice deriva dall'atto di divisione Notaio del Per_4
05.11.1934 con il quale erano stati assegnati ai suoi danti causa i terreni mappali 820 e 2352 e la striscia larga mt. 1,50 sul lato nord - ovest della casa paterna [v. il punto “a” dei patti e condizioni (pag. 12) ove è stabilito “dal lato nord ed ovest della casa paterna n. 28 resta riservata al lotto primo una striscia di terreno aderente al muro perimetrale della casa stessa della larghezza di metri uno e centimetri cinquanta per uso accesso ai fondi della casa e per diritto di luce e prospetto”]. Peraltro, la proprietà attorea dei terreni di cui trattasi e della striscia di mt 1,50 neppure è contestata da parte convenuta la quale sostiene l'esistenza di una servitù di passaggio a favore dei suoi fondi di cui non ha tuttavia fornito alcuna prova.
Va dunque dichiarata l'inesistenza a carico della striscia di terreno larga mt. 1,50 posta sui lati nord ed ovest della casa paterna e sull'adiacente terreno attoreo di alcuna servitù di passaggio a favore della proprietà mapp. 290 e 2006 di parte convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima a cessare il transito su tale striscia di terreno.
Con riferimento all'occupazione del lastrico solare, premesso che la proprietà di quest'ultimo è stata attribuita ai danti causa di parte attrice con l'atto di divisione mentre alla convenuta era stato attribuito un diritto di passaggio, la proprietà della colonna d'aria (cioè lo spazio sovrastante il lastrico solare), non costituendo oggetto di diritti e quindi di proprietà autonoma rispetto a quella del lastrico solare, va intesa come il diritto del proprietario di utilizzare lo spazio sovrastante, il quale, dal suo canto, non può opporsi, ai sensi dell'art. 840, comma 2, c.c., ad attività di terzi che si svolgano ad altezza tale che egli non abbia interesse ad escluderle e, pertanto, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle
8 caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo (v. Cass.
4664/2018).
Nel caso concreto, dalle fotografie allegate alla CTU risulta l'installazione di un condizionatore d'aria e di una parabola televisiva che, per le loro dimensioni non eccessive e per la posizione in cui sono collocate (non sono infatti appoggiati al solaio ma ancorati alle parete mediante staffe), non comportano pregiudizio, in rapporto a concrete possibilità di utilizzo dello spazio aereo, peraltro neppure compiutamente identificate, avendo parte attrice fatto riferimento alle originarie e non più attuali funzioni di essiccatoio del terrazzino.
La domanda di parte attrice sul punto va pertanto rigettata.
Quanto allo scarico di acque piovane, ai sensi degli artt. 908 e 913 c.c., salvo diversa ed espressa convenzione, il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc (v. Cass. n. 11827/2024 e Cass. n. 37307/2022).
Come risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio parte convenuta ha realizzato una tettoia a copertura del pianerottolo di accesso alla sua abitazione e l'ha dotata di una grondaia che, anziché scaricare le acque nel preesistente pluviale che raccoglie le acque provenienti dal tetto, le scarica sul terrazzino . La condominialità del lastrico è esclusa dall'atto di Parte_1
divisione del 1934 che assegna la porzione immobiliare destinata a cucina – e la sua copertura
– all'attrice, circostanza confermata dal fatto che al dante causa di era Controparte_1 consentito di “accedere al terrazzino soprastante l'attuale sua abitazione attraverso il lastrico solare di copertura del vano cucina, assegnato alla condividente . E' poi irrilevante la CP_6
circostanza che la tubatura sia stata posta in opera da oltre 50 anni, non avendo parte convenuta avanzato domanda riconvenzionale volta al riconoscimento dell'intervenuto acquisto della servitù per usucapione.
Infine, con riferimento alla negatoria servitutis relativa al terreno mapp. 817, va rilevato che la proprietà di parte attrice non è contestata e che il C.T.U. ha identificato la conduttura che adduce il gas metano alla abitazione di parte convenuta, attraverso il detto terreno. Anche in tale caso, in difetto di una domanda colta a far accertare la costituzione di una servitù per usucapione, è privo di rilievo il fatto che la detta si trova interrata nella posizione attuale da oltre cinquant'anni. La convenuta va dunque condannata a rimuovere la detta tubatura a sue cure e spese.
9 La richiesta di condanna formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va invece rigettata in quanto non sussistono, nel caso concreto, i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito che l'applicazione di tale comma presuppone il requisito della mala fede o colpa grave, non solo perché è inserito in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile (cfr. Cass.
21570/2012).
Parimenti va rigettata la domanda di risarcimento del danno per la lesione del possesso e della privacy nonché per il mancato utilizzo del terrazzino in quanto chi agisce a tale fine è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora, come nella specie, non abbia provato il pregiudizio sofferto, peraltro dedotto del tutto genericamente e quanto al terrazzino facendo riferimento a funzioni non più attuali, non può emettersi in suo favore condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni.
Le spese di lite, stante l'esito della lite, vanno poste per ¾ a carico della convenuta e vengono liquidate come in dispositivo, nei valori medi, in conformità a quanto previsto dal D.M.
147/2022, mentre il residuo ¼ va compensato. In favore della parte attrice dovranno essere riconosciute anche le spese per l'assistenza del CTP in quanto, secondo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, tali spese rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il Giudice non si avvalga della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. Nella specie, le dette spese, tenuto conto dell'attività svolta, seppur quantificate in € 3.000,00, oltre oneri di legge, vengono tuttavia liquidate in € 1.230,42, oltre accessori di legge, e cioè nella medesima misura di quelle liquidate al CTU.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- accerta che il confine tra i terreni di parte attrice mapp. 2352 e 2152 del fg. 6 e il terreno di parte convenuta mapp. 2006 dello stesso foglio è quello di cui all'atto di divisione del 1934
e al frazionamento Prot. n. 68 del 1936, come determinato dal CTU con supplemento di perizia del 20.04.2024 e nell'allegato alla relazione del CTU, con linea tratteggiata di colore verde, nonché materializzato con striscia bianco/rossa sul posto. Condanna pertanto CP_1
a restituire a il tratto di terreno da lei occupato;
[...] Parte_1
10 - dichiara che sulla striscia di terreno larga 1,50 mt posta sui lati nord e ovest della casa di proprietà attorea non esiste alcuna servitù di passaggio a favore della proprietà di parte convenuta. Condanna pertanto parte convenuta a cessare il transito su tale striscia di terreno;
- condanna la convenuta all'eliminazione dello scarico delle acque piovane e della relativa tubatura;
- dichiara che sul mapp. 817 del fg. 6 di proprietà attrice non grava servitù di passaggio di tubature a favore delle proprietà di parte convenuta. Condanna conseguentemente la convenuta a rimuovere la tubatura installata sul terreno stesso e a provvedere alla rimessa in pristino;
- rigetta la domanda attorea di condanna di parte convenuta alla rimozione dei manufatti
(macchinario di condizionamento dell'area e parabola televisiva) installati sul lastrico;
- rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. e di risarcimento del danno;
- condanna al pagamento in favore di dei ¾ delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 8.145,00per compensi professionali ed € 1.775,42 per esborsi
(oltre oneri di legge quanto all'importo di € 1.230,42), oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, compensando il residuo ¼;
- pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a definitivo carico di
[...]
CP_1
Così deciso in Genova, in data 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
11