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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
VG 163/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23 gennaio 2025, da
1) Parte_1
Nata a Erba (CO) il 03 maggio 1990 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Vittoria Scandroglio del Foro di Monza
e
2) Parte_2
Nato a Erba il 05 settembre 1989 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Elena Galliani del Foro di Como
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul MINORE: CP_1
1 1) , nato a [...] il [...] Parte_3
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1. I sig.ri e si impegnano al reciproco rispetto. Parte_1 Parte_2
2. Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori. La responsabilità Pt_3 genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. Per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nei tempi in cui il minore è presso di sé.
3. Il minore continuerà a risiedere nell'abitazione di Lurago d'Erba –Via Armando Diaz n. 20.
4. La sig.ra comunicherà i suoi turni lavorativi al sig. entro il 20/25 Parte_1 Parte_2
di ogni mese e, in ragione degli stessi:
- quando la madre ha il turno di mattina, porterà dal padre la sera precedente prima di Pt_3
cena, riprendendolo, poi, direttamente a scuola il giorno successivo;
- quando la sig.ra ha il turno notturno, porterà dal padre la sera precedente, Parte_1 Pt_3
prima di cena, riprendendolo, poi, il mattino alle ore 8.00 per portarlo a scuola;
- quando la madre ha il turno pomeridiano, riprenderà il bambino alle 21.30/21.45;
- nei giorni di pausa lavorativa, il bambino starà con la mamma continuativamente, mentre i weekend saranno alternati tra i genitori.
5. Le festività natalizie e pasquali saranno suddivise in due pari periodi, che trascorrerà Pt_3
alternativamente con ciascun genitore, con facoltà per gli stessi di assumere accordi diretti anche in difformità.
6. Durante le vacanze estive, starà con ciascun genitore per giorni 15 anche non Pt_3
consecutivi, ma suddivisi in due settimane. I genitori concorderanno entro il mese di giugno
2 di ciascun anno i relativi periodi e, in assenza di accordo, la scelta dei periodi competerà a ciascun genitore ad anni alterni.
7. In considerazione dei tempi che trascorrerà con ciascun genitore, i signori Pt_3 Parte_1
e attiveranno una carta di debito ricaricabile od altra modalità alternativa, Parte_2 sulla quale verseranno, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 100,00= ciascuno, con cui provvederanno al pagamento della mensa scolastica e alle necessità di vestiario, nonché alle dotazioni scolastiche ordinarie del bambino.
8. Per quanto riguarda le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di come da Linee Pt_3
Guida del Tribunale di Como 25.04.2018, che le parti dichiarano di ben conoscere, i genitori suddivideranno le stesse in ragione del 50% ciascuno.
9. La sig.ra continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico. Parte_1
Ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M.,
3 ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 7.3.2025.
SI COMUNICHI
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
4
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23 gennaio 2025, da
1) Parte_1
Nata a Erba (CO) il 03 maggio 1990 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Vittoria Scandroglio del Foro di Monza
e
2) Parte_2
Nato a Erba il 05 settembre 1989 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Elena Galliani del Foro di Como
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul MINORE: CP_1
1 1) , nato a [...] il [...] Parte_3
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1. I sig.ri e si impegnano al reciproco rispetto. Parte_1 Parte_2
2. Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori. La responsabilità Pt_3 genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio verranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. Per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nei tempi in cui il minore è presso di sé.
3. Il minore continuerà a risiedere nell'abitazione di Lurago d'Erba –Via Armando Diaz n. 20.
4. La sig.ra comunicherà i suoi turni lavorativi al sig. entro il 20/25 Parte_1 Parte_2
di ogni mese e, in ragione degli stessi:
- quando la madre ha il turno di mattina, porterà dal padre la sera precedente prima di Pt_3
cena, riprendendolo, poi, direttamente a scuola il giorno successivo;
- quando la sig.ra ha il turno notturno, porterà dal padre la sera precedente, Parte_1 Pt_3
prima di cena, riprendendolo, poi, il mattino alle ore 8.00 per portarlo a scuola;
- quando la madre ha il turno pomeridiano, riprenderà il bambino alle 21.30/21.45;
- nei giorni di pausa lavorativa, il bambino starà con la mamma continuativamente, mentre i weekend saranno alternati tra i genitori.
5. Le festività natalizie e pasquali saranno suddivise in due pari periodi, che trascorrerà Pt_3
alternativamente con ciascun genitore, con facoltà per gli stessi di assumere accordi diretti anche in difformità.
6. Durante le vacanze estive, starà con ciascun genitore per giorni 15 anche non Pt_3
consecutivi, ma suddivisi in due settimane. I genitori concorderanno entro il mese di giugno
2 di ciascun anno i relativi periodi e, in assenza di accordo, la scelta dei periodi competerà a ciascun genitore ad anni alterni.
7. In considerazione dei tempi che trascorrerà con ciascun genitore, i signori Pt_3 Parte_1
e attiveranno una carta di debito ricaricabile od altra modalità alternativa, Parte_2 sulla quale verseranno, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 100,00= ciascuno, con cui provvederanno al pagamento della mensa scolastica e alle necessità di vestiario, nonché alle dotazioni scolastiche ordinarie del bambino.
8. Per quanto riguarda le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di come da Linee Pt_3
Guida del Tribunale di Como 25.04.2018, che le parti dichiarano di ben conoscere, i genitori suddivideranno le stesse in ragione del 50% ciascuno.
9. La sig.ra continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico. Parte_1
Ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto
P.M.,
3 ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 7.3.2025.
SI COMUNICHI
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
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