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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/12/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 22.09.2025, sostituita dal deposito di note ex 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza delle parti;
Ha pronunziato e pubblicato - ex art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 35/2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Castell'Umberto, C.da Margi Sup., 66, (Cod. Fisc. ), C.F._1 elettivamente domiciliata in Sant'Agata Militello, Via Sardegna, 1, presso lo studio dell'avv. Gabriella Mignacca (Cod. Fisc. : – P. Iva C.F._2
, fax 0941.799653 – PEC che la P.IVA_1 Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), con sede in AL ER (ME), Via Giovanni XXIII, 54 C.F._3
(Cod. Fisc. , ed elettivamente domiciliata in S. Agata Militello, Via P.IVA_2
Nizza, 1, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello (PEC: – fax 0941701690, C.F.: Email_2
) che la rappresenta e difende per procura in atti. C.F._4
, in persona del legale rappresentante pro - Controparte_3 tempore, con sede in Roma, C.F.: partita iva n. , P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino dott. del 22 marzo 2024, n. Repertorio 37875, raccolta 7313, dall'avv. Persona_1
IA MM, C.F.: fax 090 5724777, PEC C.F._5
t, ed elettivamente domiciliato in Messina Email_3 via Armeria, 1, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' . CP_3
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 05.01.2023, conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo di essere stata assunta dalla predetta Controparte_1 società, con contratto a tempo determinato dal 1.10.2019 al 1.1.2020, prorogato al
30.09.2022, per lo svolgimento delle mansioni di operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia, livello A1, per 36 ore settimanali, presso la residenza anziani “Casa Protetta” sita in Castell'Umberto.
Rilevava, inoltre, di avere, di fatto, svolto le mansioni di operatore socio-assistenziale o addetto all'assistenza (OSA), nonché di aver lavorato, dall'assunzione sino al febbraio
2022, secondo la seguente turnazione prestabilita dal datore di lavoro: dalle ore 7.30 alle
14.30, dalle 14.30 alle 21.30 e dalle ore 21.30 alle 7.30 del mattino successivo, per tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica e festivi.
Adduceva, inoltre, che il datore di lavoro, alla scadenza del contratto in data
30.09.2022, le comunicava la definitiva interruzione del rapporto di lavoro.
Pag. 2 di 13 Eccepiva, pertanto, la nullità del termine apposto al rinnovo del contratto, in considerazione della proroga del contratto di lavoro per ventiquattro mesi, senza l'indicazione della causale e delle esigenze di cui agli artt. 19 e 20 D. Lgs. 81/2015.
Tanto premesso, chiedeva di:
- accertare il suo diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione del rinnovo (1.1.2020), previa declaratoria di nullità del termine apposto al secondo contratto rinnovato, e conseguentemente di condannare la al ripristino del rapporto di lavoro e al Controparte_1 pagamento del risarcimento del danno con indennità omnicomprensiva di cui all'art. 28
D. Lgs 81/2015, per il pregiudizio retributivo e contributivo subito dalla scadenza del termine alla pronuncia di ricostituzione del rapporto di lavoro.
- accertare lo svolgimento delle mansioni di operatore socio-assistenziale, per tutto l'intercorso rapporto di lavoro, e il diritto alle differenze retributive per la qualità e quantità di lavoro svolto, Tfr, ferie e permessi non fruiti, pari a complessivi euro
21.449,73, oltre maggiorazioni per il lavoro notturno o straordinario prestato, indennità di malattia, regolarizzazione previdenziale e contributiva, e conseguentemente di condannare la datrice di lavoro al pagamento di quanto dovuto.
La si costituiva in giudizio con memoria del Controparte_1
1.6.2023, contestando la fondatezza delle avverse pretese.
Rilevava, in particolare, di essere subentrata nella gestione della casa protetta per anziani l' 1.10.2019, quando parte ricorrente era già dipendente della società cooperativa uscente e di avere, pertanto, mantenuto i rapporti di lavoro, le mansioni e, in genere, tutta l'organizzazione della struttura che vigeva al momento del subentro.
Sosteneva inoltre, che la naturale scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato era stata fissata al 30.9.2022 e che, seppur la ricorrente era stata in malattia dal
27.01.2022 e sino al 5.10.2022, così superando i sei mesi del c.d. periodo di comporto, la società aveva atteso la naturale scadenza contrattuale senza procedere al licenziamento della lavoratrice.
Sosteneva, dunque, che tale circostanza giustificava il licenziamento del dipendente, impedendo conseguentemente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Pag. 3 di 13 Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
A seguito di integrazione del contradditorio, si costituiva l' con memoria di CP_4 costituzione del 12.6.2025 prendendo atto della domanda avanzata da parte ricorrente, e riservandosi, all'esito del giudizio, di agire per il recupero della contribuzione, ove dovuta e non prescritta.
Indi, articolata l'istruttoria tramite prova testimoniale e CTU, all'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha formulato le seguenti domande:
- accertare il suo diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato a far data dalla stipulazione del rinnovo
(1.1.2020), previa declaratoria di nullità del termine apposto al secondo contratto rinnovato, e conseguentemente di condannare la al Controparte_1 ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento del risarcimento del danno con indennità omnicomprensiva di cui all'art. 28 D. Lgs 81/2015;
- accertare lo svolgimento delle mansioni superiori di operatore socio- assistenziale, per tutto l'intercorso rapporto di lavoro, e conseguentemente il diritto alle differenze retributive per la qualità e quantità di lavoro svolto, Tfr, ferie e permessi non fruiti, pari a complessivi euro 21.449,73, oltre maggiorazioni per il lavoro notturno o straordinario prestato, indennità di malattia, regolarizzazione previdenziale e contributiva.
Anzitutto, è pacifico, nonché documentalmente provato, che è stata Parte_1 assunta dalla resistente con contratto a tempo determinato, con le mansioni di CP_1 operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia, livello A1, dal 1.10.2019 al 1.1.2020, e che successivamente con formale comunicazione il predetto contratto è stato prorogato sino al 30.09.2022.
A fronte di ciò, la ricorrente ha sostenuto la nullità del termine apposto alla proroga contrattuale.
Pag. 4 di 13 Tanto premesso, va rammentato che la disciplina del contratto di lavoro a termine, prevista dal D. lgs. n.81/2015, è stata modificata dal legislatore con il D.L. n. 87/2018, convertito con L. n. 92/2018.
L'art. 19 D.lgs n. 81/2015, rubricato “Apposizione del termine e durata massima” prevede che: “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il (31 dicembre 2025), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi”.
Dunque, rispetto alla normativa previgente, per i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 87/2018, nonché per i rinnovi e le proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018, è stato previsto che il contratto possa essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi;
mentre, successivamente, la proroga sarà possibile solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 D.Lgs. n. 81/2015.
Dunque, sarà necessario indicare la causale sia nei contratti di lavoro a termine di durata superiore ai 12 mesi, sia alle eventuali proroghe del contratto di lavoro che determinino il superamento del limite di durata dei 12 mesi.
Inoltre, in termini generali, è stato ridotto a 24 mesi il tetto massimo di durata del rapporto a termine, comprensivo di proroghe.
In caso di violazione di tali disposizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Ciò posto, essendo pacifico che tale disciplina sarà applicabile al rapporto di lavoro in oggetto, è incontestato che la abbia prorogato sino al Controparte_1
30.9.2022 il rapporto di lavoro della iniziato l'1.10.2019, come documentato dal Pt_1
Pag. 5 di 13 modello Unilav del 30.12.2019 e dalla comunicazione per il dipendente, nella quale non
è stata indicata alcuna causale a giustificazione di tale proroga.
Peraltro, unitamente alla mancanza della prescritta causale, va rilevato che la complessiva durata del rapporto supera, in ogni caso, il limite massimo di 24 mesi previsto dalle suindicate disposizioni, essendo pacifico che il rapporto di lavoro si sia protratto ininterrottamente per 35 mesi, ovvero dall' 1.10.2019 al 30.9.2022.
A fronte di ciò, non colgono nel segno i rilievi mossi da parte resistente, secondo cui il superamento del periodo di comporto da parte della lavoratrice avrebbe comunque giustificato il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto.
Infatti, tale rilievo risulta del tutto inconferente se si considera che la proroga stipulata il
3.12.2019 aveva violato la normativa applicabile ratione temporis, con la conseguenza che da tale data dovrebbe farsi decorrere la prevista trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Quanto all'ulteriore doglianza di parte ricorrente circa la mancata allegazione al contratto di lavoro del documento di valutazione dei rischi, occorre rilavare che come già affermato dalla Suprema Corte, in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 3 del D. Lgs. n. 368 del 2001, e l'art. 20, co. 1, lett. d), D. Lgs. n.
81/15, il quale sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro.
Ne consegue che, ove il datore di lavoro non dimostri di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339
e 1419, comma 2, c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23/08/2019, n. 21683, n.
26/04/2021, n. 11011)
La Suprema Corte, infatti, si è così espressa: “... A fronte di tale pregnante obbligo di sicurezza verso i lavoratori con minor esperienza e familiarità verso l'ambiente di lavoro, l'ordinamento, in limine, esprime il proprio disvalore verso l'inosservanza degli adempimenti in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro vietando al datore di lavoro, che
Pag. 6 di 13 la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori non abbia effettuato, di stipulare il contratto di lavoro a termine. Tanto premesso, incombe sul datore di lavoro che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione del divieto, l'onere di provare di aver assolto specificamente l'adempimento, con la valutazione dei rischi nei termini richiesti dalla normativa, all'evidenza in epoca antecedente alla stipula del contratto a termine, e il giudice non può che constatare la sussistenza della fattispecie lecita o vietata dall'ordinamento”. (Cassazione civile, sez. lav., 02/04/2012, n. 5241)
Grava, pertanto, sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di aver effettuato la valutazione dei rischi, in epoca anteriore alla stipula del contratto a termine, come previsto dalla normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
D'altra parte, su tale specifica doglianza, la resistente non ha fornito alcuna CP_1 indicazione, né ha prodotto documentazione utile a comprovare di avere assolto la suddetta valutazione.
Le suesposte considerazioni sono sufficienti a far ritenere fondata la domanda di parte ricorrente.
Conseguentemente, in considerazione dell'inefficacia del termine apposto al contratto deve essere disposta la conversione del contratto a tempo indeterminato sin dal termine dei 24 mesi, e dunque a decorrere dall'1.10.2021, e conseguentemente, la ricorrente dovrà essere riammessa in servizio con inquadramento nel livello B1 del CCNL
Cooperative Sociali.
Inoltre, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 81/2015, nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto ad ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno al fine di ristorare l'intero pregiudizio subito, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro, nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.
Ciò posto, tenuto conto delle dimensioni della società datrice di lavoro e al numero di dipendenti occupati e alla anzianità di servizio della dipendente (pari a 35 mesi) si ritiene equa la condanna del datore di lavoro alla corresponsione in favore di Pt_1
Pag. 7 di 13 di una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il Pt_1 calcolo del TFR. ha sostenuto, inoltre, di avere reso una prestazione lavorativa maggiore Parte_1 sia quantitativamente che qualitativamente, deducendo che, seppur assunta con le mansioni di operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia, livello A1, di fatto avrebbe sempre svolto le mansioni di operatore socioassistenziale o comunque addetto all'assistenza (OSA), occupandosi della cura e dell'assistenza degli anziani ospiti della struttura.
Ha chiesto, pertanto, l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente previste, ritenendo che le caratteristiche dell'attività lavorativa effettivamente svolta corrisponderebbero alla categoria contrattuali B1, CCNL cooperative sociali, alla quale appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l'esperienza lavorativa i attraverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite. B1, operario qualificato, operatore socio - assistenziale, addetto all'assistenza di base non formato.”
A fronte di ciò, giova rammentare che, secondo l'art. 2103 c.c. “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte… Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta”
Inoltre, secondo i condivisibili principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, affinché il lavoratore possa essere inquadrato in una mansione di categoria superiore è necessario che: “ - siano assegnate mansioni corrispondenti ad un livello
d'inquadramento superiore, non essendo sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano "quantitativamente" ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento; - nel caso che il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli
Pag. 8 di 13 d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore;
- i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata”. (Cass.
Ordinanza n. 5536/ 2021)
Dunque, il lavoratore, che rivendichi un inquadramento superiore, deve allegare e provare la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia e complessità delle mansioni.
In particolare, precisa la Corte di Cassazione che: “Il lavoratore ha l'onere di dimostrare: - la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
-il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
- la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale". (Cass. Ordinanza n. 5536/
2021)
In definitiva, grava sul ricorrente l'onere di provare rigorosamente che le attività lavorative in concreto svolte integrino lo svolgimento delle mansioni superiori individuate nella normativa contrattuale, allegando elementi che forniscano l'evidenza della prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d.
“caratterizzanti”, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale.
Non è, invece, sufficiente il richiamo in maniera generica ai compiti asseritamente svolti.
Tanto premesso, dal quadro probatorio risultante dalla prova testimoniale è emerso lo svolgimento da parte di di attività inquadrabili nella categoria B1 del CCNL di Pt_1 riferimento.
, premettendo di avere lavorato insieme alla ricorrente presso la Testimone_1 medesima struttura per anziani e nello stesso periodo, ha affermato: “vero quanto indicato al capitolato D del ricorso che mi viene letto, Facevamo entrambe assistenza agli anziani. Al mattino provvedevamo a prestare le prime cure di igiene, li alzavamo,
Pag. 9 di 13 somministravamo i pasti, prestavamo le cure necessarie al benessere personale, cura dell'abbigliamento e dell'igiene. Somministravamo le terapie prescritte per ciascuno di essi e ci occupavamo di ogni altro loro bisogno quotidiano.” Inoltre, escussa a prova del contrario ha aggiunto: “non è vero quanto indicato al capitolato 4 della memoria di costituzione, e in merito … preciso che poteva capitare che, ove necessario, ci prestavamo anche a mansioni di pulizia dei locali ma ciò non era certamente la nostra mansione principale”.
Anche la teste affermando di essere collega di lavoro e di avere Testimone_2 svolto le stesse mansioni della ricorrente, ha dichiarato: “vero quanto indicato al capitolato sub D del ricorso di cui ricevo lettura sono in grado di riferire ciò poiché facevo turni diversi dalla ricorrente ma talvolta ce lo scambiavamo e ci riferivamo cosa facevamo”.
In definitiva, può ritenersi provato che la ricorrente abbia svolto in maniera prevalente per tutto l'intercorso rapporto di lavoro le mansioni riconducibili alla categoria B1 del
CCNL di riferimento.
Conseguentemente, spettano alla ricorrente le relative differenze retributive per l'inquadramento nella categoria B1 del CCNL di riferimento per tutta la durata del rapporto di lavoro.
ha sostenuto, inoltre, di avere lavorato più ore di quelle contrattualmente Pt_1 previste rivendicando il pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario,
Tfr, della tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti.
E anche su tale punto, è a carico del lavoratore fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti e di non aver goduto delle ferie e di riposi compensativi, dimostrando non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass.
n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Orbene, tale onere probatorio risulta assolto dalla prova testimoniale offerta dalla ricorrente in riferimento all'orario di lavoro effettivamente osservato durante tutto il rapporto di lavoro prestato in favore della società che, secondo le Controparte_1 sue allegazioni sarebbe stato il seguente: dalle ore 7.30 alle 14.30, dalle 14.30 alle 21.30
Pag. 10 di 13 e dalle ore 21.30 alle 7.30 del mattino successivo, per tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica e festivi.
Infatti, tutti i testi escussi hanno confermato la veridicità di tale ricostruzione.
In particolare, la teste ha dichiarato: “Vero quanto indicato al Testimone_1 capitolato sub B del ricorso che mi viene letto. Preciso che la sig.ra ha iniziato Pt_1
a lavorare con me presso la cooperativa il 01.10.2019 e sin dall'inizio abbiamo osservato i turni indicati in capitolato.”
Le dichiarazioni resa dai testi escussi esaminate globalmente, tenuto conto della circostanza che sono tutti colleghi della ricorrente e hanno contestualizzato in maniera sufficiente le circostanze di prova riferendo della propria conoscenza diretta circa l'osservanza dei predetti turni, restituiscono un quadro probatorio univoco circa l'orario osservato dai c.d. turnisti alla casa di cura, confermando le allegazioni della ricorrente.
Emerge, dunque, un quadro probatorio che, complessivamente valutato, offre una conferma coerente e sufficientemente concreta delle allegazioni della ricorrente circa la collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario di lavoro ordinario.
Tale quadro probatorio, peraltro, non smentito dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente.
Infatti, anche il teste , in merito all'orario di lavoro Testimone_3 osservato dai dipendenti, ha dichiarato: “Posso dire che l'articolazione oraria indicata al capitolato B era quella che io facevo. Normalmente tale orario veniva osservato dai turnisti nulla posso dire sull'orario degli ausiliari”
Conseguentemente, la prova relativa allo svolgimento del lavoro straordinario può ritenersi raggiunta.
Anche il mancato godimento di ferie e permessi risulta documentalmente provato dalla ricorrente, attraverso la produzione documentale dei fogli presenza, non formalmente disconosciuti dal resistente, dai quali è possibile evincerne la mancata fruizione.
In definitiva, alla luce delle risultanze probatorie, deve riconoscersi a il Parte_1 diritto al pagamento delle differenze retributive dovute in ragione, dell'inquadramento nella categoria B1 Ccnl di riferimento dal 01.10.2019 e del lavoro straordinario secondo l'orario indicato, oltre ferie non godute, tfr, e maggiorazioni, al netto di quanto già
Pag. 11 di 13 percepito, che secondo il calcolo effettuato dal CTU, sono pari a € 24.548,97, al cui pagamento in favore di dovrà essere condannata parte resistente, oltre interessi Pt_1 legali e rivalutazione sino al soddisfo, nonché a versare all' la contribuzione CP_4 previdenziale dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex DM n. 147/22, come in dispositivo.
Le spese di CTU, separatamente liquidate devono essere definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
- dichiara inefficace il termine apposto al contratto, disponendo la conversione del contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'1.10.2021 e, conseguentemente, condanna la società resistente a riammettere in servizio con Parte_1 inquadramento nel livello B1 CCNL Cooperative Sociali.
- Condanna la a corrispondere in favore di Controparte_1
un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di Parte_1 riferimento per il calcolo del TFR.
- Condanna la a pagare a la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 24.548,97, dovuta per le causali meglio indicate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla scadenza e sino al soddisfo, nonché a versare all' la contribuzione previdenziale dovuta in CP_4 relazione alla quantità e qualità del lavoro come sopra accertata.
- Condanna la a pagare le spese di lite in Controparte_1 favore della ricorrente e dell' , che si liquidano, per la ricorrente, in CP_4 complessivi € 2.700,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e, in favore di , in € 1.300,00, oltre spese generali come per CP_4 legge.
- Pone a carico della le spese di CTU, Controparte_1 separatamente liquidate.
Pag. 12 di 13 Patti, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 13 di 13
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 22.09.2025, sostituita dal deposito di note ex 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza delle parti;
Ha pronunziato e pubblicato - ex art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 35/2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Castell'Umberto, C.da Margi Sup., 66, (Cod. Fisc. ), C.F._1 elettivamente domiciliata in Sant'Agata Militello, Via Sardegna, 1, presso lo studio dell'avv. Gabriella Mignacca (Cod. Fisc. : – P. Iva C.F._2
, fax 0941.799653 – PEC che la P.IVA_1 Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
), con sede in AL ER (ME), Via Giovanni XXIII, 54 C.F._3
(Cod. Fisc. , ed elettivamente domiciliata in S. Agata Militello, Via P.IVA_2
Nizza, 1, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello (PEC: – fax 0941701690, C.F.: Email_2
) che la rappresenta e difende per procura in atti. C.F._4
, in persona del legale rappresentante pro - Controparte_3 tempore, con sede in Roma, C.F.: partita iva n. , P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino dott. del 22 marzo 2024, n. Repertorio 37875, raccolta 7313, dall'avv. Persona_1
IA MM, C.F.: fax 090 5724777, PEC C.F._5
t, ed elettivamente domiciliato in Messina Email_3 via Armeria, 1, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' . CP_3
Resistente
OGGETTO: altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 05.01.2023, conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo di essere stata assunta dalla predetta Controparte_1 società, con contratto a tempo determinato dal 1.10.2019 al 1.1.2020, prorogato al
30.09.2022, per lo svolgimento delle mansioni di operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia, livello A1, per 36 ore settimanali, presso la residenza anziani “Casa Protetta” sita in Castell'Umberto.
Rilevava, inoltre, di avere, di fatto, svolto le mansioni di operatore socio-assistenziale o addetto all'assistenza (OSA), nonché di aver lavorato, dall'assunzione sino al febbraio
2022, secondo la seguente turnazione prestabilita dal datore di lavoro: dalle ore 7.30 alle
14.30, dalle 14.30 alle 21.30 e dalle ore 21.30 alle 7.30 del mattino successivo, per tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica e festivi.
Adduceva, inoltre, che il datore di lavoro, alla scadenza del contratto in data
30.09.2022, le comunicava la definitiva interruzione del rapporto di lavoro.
Pag. 2 di 13 Eccepiva, pertanto, la nullità del termine apposto al rinnovo del contratto, in considerazione della proroga del contratto di lavoro per ventiquattro mesi, senza l'indicazione della causale e delle esigenze di cui agli artt. 19 e 20 D. Lgs. 81/2015.
Tanto premesso, chiedeva di:
- accertare il suo diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione del rinnovo (1.1.2020), previa declaratoria di nullità del termine apposto al secondo contratto rinnovato, e conseguentemente di condannare la al ripristino del rapporto di lavoro e al Controparte_1 pagamento del risarcimento del danno con indennità omnicomprensiva di cui all'art. 28
D. Lgs 81/2015, per il pregiudizio retributivo e contributivo subito dalla scadenza del termine alla pronuncia di ricostituzione del rapporto di lavoro.
- accertare lo svolgimento delle mansioni di operatore socio-assistenziale, per tutto l'intercorso rapporto di lavoro, e il diritto alle differenze retributive per la qualità e quantità di lavoro svolto, Tfr, ferie e permessi non fruiti, pari a complessivi euro
21.449,73, oltre maggiorazioni per il lavoro notturno o straordinario prestato, indennità di malattia, regolarizzazione previdenziale e contributiva, e conseguentemente di condannare la datrice di lavoro al pagamento di quanto dovuto.
La si costituiva in giudizio con memoria del Controparte_1
1.6.2023, contestando la fondatezza delle avverse pretese.
Rilevava, in particolare, di essere subentrata nella gestione della casa protetta per anziani l' 1.10.2019, quando parte ricorrente era già dipendente della società cooperativa uscente e di avere, pertanto, mantenuto i rapporti di lavoro, le mansioni e, in genere, tutta l'organizzazione della struttura che vigeva al momento del subentro.
Sosteneva inoltre, che la naturale scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato era stata fissata al 30.9.2022 e che, seppur la ricorrente era stata in malattia dal
27.01.2022 e sino al 5.10.2022, così superando i sei mesi del c.d. periodo di comporto, la società aveva atteso la naturale scadenza contrattuale senza procedere al licenziamento della lavoratrice.
Sosteneva, dunque, che tale circostanza giustificava il licenziamento del dipendente, impedendo conseguentemente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Pag. 3 di 13 Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
A seguito di integrazione del contradditorio, si costituiva l' con memoria di CP_4 costituzione del 12.6.2025 prendendo atto della domanda avanzata da parte ricorrente, e riservandosi, all'esito del giudizio, di agire per il recupero della contribuzione, ove dovuta e non prescritta.
Indi, articolata l'istruttoria tramite prova testimoniale e CTU, all'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha formulato le seguenti domande:
- accertare il suo diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato a far data dalla stipulazione del rinnovo
(1.1.2020), previa declaratoria di nullità del termine apposto al secondo contratto rinnovato, e conseguentemente di condannare la al Controparte_1 ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento del risarcimento del danno con indennità omnicomprensiva di cui all'art. 28 D. Lgs 81/2015;
- accertare lo svolgimento delle mansioni superiori di operatore socio- assistenziale, per tutto l'intercorso rapporto di lavoro, e conseguentemente il diritto alle differenze retributive per la qualità e quantità di lavoro svolto, Tfr, ferie e permessi non fruiti, pari a complessivi euro 21.449,73, oltre maggiorazioni per il lavoro notturno o straordinario prestato, indennità di malattia, regolarizzazione previdenziale e contributiva.
Anzitutto, è pacifico, nonché documentalmente provato, che è stata Parte_1 assunta dalla resistente con contratto a tempo determinato, con le mansioni di CP_1 operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia, livello A1, dal 1.10.2019 al 1.1.2020, e che successivamente con formale comunicazione il predetto contratto è stato prorogato sino al 30.09.2022.
A fronte di ciò, la ricorrente ha sostenuto la nullità del termine apposto alla proroga contrattuale.
Pag. 4 di 13 Tanto premesso, va rammentato che la disciplina del contratto di lavoro a termine, prevista dal D. lgs. n.81/2015, è stata modificata dal legislatore con il D.L. n. 87/2018, convertito con L. n. 92/2018.
L'art. 19 D.lgs n. 81/2015, rubricato “Apposizione del termine e durata massima” prevede che: “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il (31 dicembre 2025), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi”.
Dunque, rispetto alla normativa previgente, per i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 87/2018, nonché per i rinnovi e le proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018, è stato previsto che il contratto possa essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi;
mentre, successivamente, la proroga sarà possibile solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 D.Lgs. n. 81/2015.
Dunque, sarà necessario indicare la causale sia nei contratti di lavoro a termine di durata superiore ai 12 mesi, sia alle eventuali proroghe del contratto di lavoro che determinino il superamento del limite di durata dei 12 mesi.
Inoltre, in termini generali, è stato ridotto a 24 mesi il tetto massimo di durata del rapporto a termine, comprensivo di proroghe.
In caso di violazione di tali disposizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Ciò posto, essendo pacifico che tale disciplina sarà applicabile al rapporto di lavoro in oggetto, è incontestato che la abbia prorogato sino al Controparte_1
30.9.2022 il rapporto di lavoro della iniziato l'1.10.2019, come documentato dal Pt_1
Pag. 5 di 13 modello Unilav del 30.12.2019 e dalla comunicazione per il dipendente, nella quale non
è stata indicata alcuna causale a giustificazione di tale proroga.
Peraltro, unitamente alla mancanza della prescritta causale, va rilevato che la complessiva durata del rapporto supera, in ogni caso, il limite massimo di 24 mesi previsto dalle suindicate disposizioni, essendo pacifico che il rapporto di lavoro si sia protratto ininterrottamente per 35 mesi, ovvero dall' 1.10.2019 al 30.9.2022.
A fronte di ciò, non colgono nel segno i rilievi mossi da parte resistente, secondo cui il superamento del periodo di comporto da parte della lavoratrice avrebbe comunque giustificato il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto.
Infatti, tale rilievo risulta del tutto inconferente se si considera che la proroga stipulata il
3.12.2019 aveva violato la normativa applicabile ratione temporis, con la conseguenza che da tale data dovrebbe farsi decorrere la prevista trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Quanto all'ulteriore doglianza di parte ricorrente circa la mancata allegazione al contratto di lavoro del documento di valutazione dei rischi, occorre rilavare che come già affermato dalla Suprema Corte, in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 3 del D. Lgs. n. 368 del 2001, e l'art. 20, co. 1, lett. d), D. Lgs. n.
81/15, il quale sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro.
Ne consegue che, ove il datore di lavoro non dimostri di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339
e 1419, comma 2, c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23/08/2019, n. 21683, n.
26/04/2021, n. 11011)
La Suprema Corte, infatti, si è così espressa: “... A fronte di tale pregnante obbligo di sicurezza verso i lavoratori con minor esperienza e familiarità verso l'ambiente di lavoro, l'ordinamento, in limine, esprime il proprio disvalore verso l'inosservanza degli adempimenti in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro vietando al datore di lavoro, che
Pag. 6 di 13 la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori non abbia effettuato, di stipulare il contratto di lavoro a termine. Tanto premesso, incombe sul datore di lavoro che intenda sottrarsi alle conseguenze della violazione del divieto, l'onere di provare di aver assolto specificamente l'adempimento, con la valutazione dei rischi nei termini richiesti dalla normativa, all'evidenza in epoca antecedente alla stipula del contratto a termine, e il giudice non può che constatare la sussistenza della fattispecie lecita o vietata dall'ordinamento”. (Cassazione civile, sez. lav., 02/04/2012, n. 5241)
Grava, pertanto, sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di aver effettuato la valutazione dei rischi, in epoca anteriore alla stipula del contratto a termine, come previsto dalla normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
D'altra parte, su tale specifica doglianza, la resistente non ha fornito alcuna CP_1 indicazione, né ha prodotto documentazione utile a comprovare di avere assolto la suddetta valutazione.
Le suesposte considerazioni sono sufficienti a far ritenere fondata la domanda di parte ricorrente.
Conseguentemente, in considerazione dell'inefficacia del termine apposto al contratto deve essere disposta la conversione del contratto a tempo indeterminato sin dal termine dei 24 mesi, e dunque a decorrere dall'1.10.2021, e conseguentemente, la ricorrente dovrà essere riammessa in servizio con inquadramento nel livello B1 del CCNL
Cooperative Sociali.
Inoltre, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 81/2015, nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto ad ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno al fine di ristorare l'intero pregiudizio subito, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro, nella misura compresa tra un minimo di
2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966.
Ciò posto, tenuto conto delle dimensioni della società datrice di lavoro e al numero di dipendenti occupati e alla anzianità di servizio della dipendente (pari a 35 mesi) si ritiene equa la condanna del datore di lavoro alla corresponsione in favore di Pt_1
Pag. 7 di 13 di una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il Pt_1 calcolo del TFR. ha sostenuto, inoltre, di avere reso una prestazione lavorativa maggiore Parte_1 sia quantitativamente che qualitativamente, deducendo che, seppur assunta con le mansioni di operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia, livello A1, di fatto avrebbe sempre svolto le mansioni di operatore socioassistenziale o comunque addetto all'assistenza (OSA), occupandosi della cura e dell'assistenza degli anziani ospiti della struttura.
Ha chiesto, pertanto, l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente previste, ritenendo che le caratteristiche dell'attività lavorativa effettivamente svolta corrisponderebbero alla categoria contrattuali B1, CCNL cooperative sociali, alla quale appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l'esperienza lavorativa i attraverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite. B1, operario qualificato, operatore socio - assistenziale, addetto all'assistenza di base non formato.”
A fronte di ciò, giova rammentare che, secondo l'art. 2103 c.c. “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte… Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta”
Inoltre, secondo i condivisibili principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, affinché il lavoratore possa essere inquadrato in una mansione di categoria superiore è necessario che: “ - siano assegnate mansioni corrispondenti ad un livello
d'inquadramento superiore, non essendo sufficiente che i compiti richiesti al lavoratore siano "quantitativamente" ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza, se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento; - nel caso che il lavoratore eserciti contemporaneamente mansioni appartenenti a più livelli
Pag. 8 di 13 d'inquadramento, le mansioni corrispondenti al livello superiore devono essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore;
- i compiti concretamente svolti dal lavoratore devono corrispondere a mansioni inquadrate nel livello superiore non solo rispetto agli atti nei quali essi materialmente si esplicano, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata”. (Cass.
Ordinanza n. 5536/ 2021)
Dunque, il lavoratore, che rivendichi un inquadramento superiore, deve allegare e provare la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia e complessità delle mansioni.
In particolare, precisa la Corte di Cassazione che: “Il lavoratore ha l'onere di dimostrare: - la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
-il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
- la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale". (Cass. Ordinanza n. 5536/
2021)
In definitiva, grava sul ricorrente l'onere di provare rigorosamente che le attività lavorative in concreto svolte integrino lo svolgimento delle mansioni superiori individuate nella normativa contrattuale, allegando elementi che forniscano l'evidenza della prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d.
“caratterizzanti”, e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale.
Non è, invece, sufficiente il richiamo in maniera generica ai compiti asseritamente svolti.
Tanto premesso, dal quadro probatorio risultante dalla prova testimoniale è emerso lo svolgimento da parte di di attività inquadrabili nella categoria B1 del CCNL di Pt_1 riferimento.
, premettendo di avere lavorato insieme alla ricorrente presso la Testimone_1 medesima struttura per anziani e nello stesso periodo, ha affermato: “vero quanto indicato al capitolato D del ricorso che mi viene letto, Facevamo entrambe assistenza agli anziani. Al mattino provvedevamo a prestare le prime cure di igiene, li alzavamo,
Pag. 9 di 13 somministravamo i pasti, prestavamo le cure necessarie al benessere personale, cura dell'abbigliamento e dell'igiene. Somministravamo le terapie prescritte per ciascuno di essi e ci occupavamo di ogni altro loro bisogno quotidiano.” Inoltre, escussa a prova del contrario ha aggiunto: “non è vero quanto indicato al capitolato 4 della memoria di costituzione, e in merito … preciso che poteva capitare che, ove necessario, ci prestavamo anche a mansioni di pulizia dei locali ma ciò non era certamente la nostra mansione principale”.
Anche la teste affermando di essere collega di lavoro e di avere Testimone_2 svolto le stesse mansioni della ricorrente, ha dichiarato: “vero quanto indicato al capitolato sub D del ricorso di cui ricevo lettura sono in grado di riferire ciò poiché facevo turni diversi dalla ricorrente ma talvolta ce lo scambiavamo e ci riferivamo cosa facevamo”.
In definitiva, può ritenersi provato che la ricorrente abbia svolto in maniera prevalente per tutto l'intercorso rapporto di lavoro le mansioni riconducibili alla categoria B1 del
CCNL di riferimento.
Conseguentemente, spettano alla ricorrente le relative differenze retributive per l'inquadramento nella categoria B1 del CCNL di riferimento per tutta la durata del rapporto di lavoro.
ha sostenuto, inoltre, di avere lavorato più ore di quelle contrattualmente Pt_1 previste rivendicando il pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario,
Tfr, della tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti.
E anche su tale punto, è a carico del lavoratore fornire la prova positiva e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti e di non aver goduto delle ferie e di riposi compensativi, dimostrando non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass.
n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Orbene, tale onere probatorio risulta assolto dalla prova testimoniale offerta dalla ricorrente in riferimento all'orario di lavoro effettivamente osservato durante tutto il rapporto di lavoro prestato in favore della società che, secondo le Controparte_1 sue allegazioni sarebbe stato il seguente: dalle ore 7.30 alle 14.30, dalle 14.30 alle 21.30
Pag. 10 di 13 e dalle ore 21.30 alle 7.30 del mattino successivo, per tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica e festivi.
Infatti, tutti i testi escussi hanno confermato la veridicità di tale ricostruzione.
In particolare, la teste ha dichiarato: “Vero quanto indicato al Testimone_1 capitolato sub B del ricorso che mi viene letto. Preciso che la sig.ra ha iniziato Pt_1
a lavorare con me presso la cooperativa il 01.10.2019 e sin dall'inizio abbiamo osservato i turni indicati in capitolato.”
Le dichiarazioni resa dai testi escussi esaminate globalmente, tenuto conto della circostanza che sono tutti colleghi della ricorrente e hanno contestualizzato in maniera sufficiente le circostanze di prova riferendo della propria conoscenza diretta circa l'osservanza dei predetti turni, restituiscono un quadro probatorio univoco circa l'orario osservato dai c.d. turnisti alla casa di cura, confermando le allegazioni della ricorrente.
Emerge, dunque, un quadro probatorio che, complessivamente valutato, offre una conferma coerente e sufficientemente concreta delle allegazioni della ricorrente circa la collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario di lavoro ordinario.
Tale quadro probatorio, peraltro, non smentito dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente.
Infatti, anche il teste , in merito all'orario di lavoro Testimone_3 osservato dai dipendenti, ha dichiarato: “Posso dire che l'articolazione oraria indicata al capitolato B era quella che io facevo. Normalmente tale orario veniva osservato dai turnisti nulla posso dire sull'orario degli ausiliari”
Conseguentemente, la prova relativa allo svolgimento del lavoro straordinario può ritenersi raggiunta.
Anche il mancato godimento di ferie e permessi risulta documentalmente provato dalla ricorrente, attraverso la produzione documentale dei fogli presenza, non formalmente disconosciuti dal resistente, dai quali è possibile evincerne la mancata fruizione.
In definitiva, alla luce delle risultanze probatorie, deve riconoscersi a il Parte_1 diritto al pagamento delle differenze retributive dovute in ragione, dell'inquadramento nella categoria B1 Ccnl di riferimento dal 01.10.2019 e del lavoro straordinario secondo l'orario indicato, oltre ferie non godute, tfr, e maggiorazioni, al netto di quanto già
Pag. 11 di 13 percepito, che secondo il calcolo effettuato dal CTU, sono pari a € 24.548,97, al cui pagamento in favore di dovrà essere condannata parte resistente, oltre interessi Pt_1 legali e rivalutazione sino al soddisfo, nonché a versare all' la contribuzione CP_4 previdenziale dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex DM n. 147/22, come in dispositivo.
Le spese di CTU, separatamente liquidate devono essere definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
- dichiara inefficace il termine apposto al contratto, disponendo la conversione del contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'1.10.2021 e, conseguentemente, condanna la società resistente a riammettere in servizio con Parte_1 inquadramento nel livello B1 CCNL Cooperative Sociali.
- Condanna la a corrispondere in favore di Controparte_1
un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di Parte_1 riferimento per il calcolo del TFR.
- Condanna la a pagare a la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 24.548,97, dovuta per le causali meglio indicate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla scadenza e sino al soddisfo, nonché a versare all' la contribuzione previdenziale dovuta in CP_4 relazione alla quantità e qualità del lavoro come sopra accertata.
- Condanna la a pagare le spese di lite in Controparte_1 favore della ricorrente e dell' , che si liquidano, per la ricorrente, in CP_4 complessivi € 2.700,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e, in favore di , in € 1.300,00, oltre spese generali come per CP_4 legge.
- Pone a carico della le spese di CTU, Controparte_1 separatamente liquidate.
Pag. 12 di 13 Patti, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
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