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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/10/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 79/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Elisa Pinna Giudice dott. Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di P.I./ CP_1
C.F. C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Contenuto della domanda
Con ricorso depositato il17.7.2025 chiedeva che questo Tribunale dichiarasse CP_1
aperta la liquidazione controllata dei propri beni.
A fondamento di tale domanda deduceva:
a) di essere un soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale avendo cessato la propria attività di impresa, nell'esercizio della quale aveva contratto il maggior importo dei debiti, nel
2014, essendo la sua impresa individuale stata cancellata dal registro delle imprese il
12.2.2014;
b) di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 lett. c) CCII;
c) di avere subito insieme alla sorella il pignoramento dell'immobile uso abitativo Parte_1
facente parte del Condominio di Livorno, Via Bengasi, n. 79/93, a seguito di esecuzione promossa dal Condominio con aggiudicazione dell'immobile in data 27/09/2024 per il prezzo di euro 59.250,00 e che è stato quindi emesso il decreto di trasferimento con cui l'immobile è stato trasferito all'aggiudicatario;
d) di essere proprietario di una Citroen immatricolata nell'anno 2006, acquistata in data
26/05/2023 al prezzo di euro 1.000,00, utilizzata dal sig. per spostarsi, per motivi CP_1
di lavoro, da Livorno a Fornacette (PI), dove attualmente lavora come dipendente della Pam
Panorama s.p.a.; e) che pur non avendo altri beni immobili o beni mobili da liquidare, in ragione della eccedenza del proprio reddito rispetto a quanto necessario al mantenimento suo e della sua famiglia ed in ragione del contributo di era possibile non solo pagare le spese della procedura Persona_1
ma anche acquisire attivo da distribuire ai creditori.
Con decreto in data 25.7.2025 il Tribunale rilevava quanto segue:
Stabilisce l'art 268 comma 3 ult. parte CCII: Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Nella relazione redatta dal gestore incaricato dall'OCC avv. Federico PI non vi è tale attestazione.
Alla luce della documentazione in atti pare dubbio che dalla procedura di liquidazione controllata possa essere acquisito attivo da distribuire ai creditori.
Lo stesso non pare poter essere acquisito dalla procedura esecutiva immobiliare n. 74/2023 in quanto la stessa è già conclusa avendo il G.E. dichiarato esecutivo il progetto di riparto finale e autorizzato
i pagamenti in data 04/07/2025.
Infatti, come anche di recente chiarito da Cass. 32143/2023, l'esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto.
Peraltro occorre rilevare che tale provvedimento che non sia stato opposto ex art. 617 c.p.c. dalla parte interessata, è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 487 c.p.c. (ove ne sussistano i presupposti,
e sempre che ad esso non sia stata frattanto data esecuzione, con l'emissione e l'incasso dei mandati di pagamento) solo se la revoca stessa sia esercitata entro venti giorni dall'adozione del provvedimento, se emesso in udienza, o dalla sua comunicazione se proveniente da riserva, giacché in caso contrario l'esercizio del potere di revoca comporterebbe l'elusione della intervenuta decadenza dal potere di proporre l'opposizione distributiva, ai sensi degli artt. 617 e 512 c.p.c., in cui la parte interessata è a tal punto già incorsa.
Ma neppure le somme che possono essere acquisite dalle retribuzioni dei prossimi tre anni del ricorrente paiono poter consentire la distribuzione a favore dei creditori di alcuna somma se si considerano i seguenti dati:
a) le spese della procedura sono pari ad € 3.952,43 per O.C.C. (comprensivo del gestore nominato)
e ad € 4.213,94 per i legali avv.ti Simona Silvestri e Simone Tinagli che hanno assistito il ricorrente;
b) il ricorrente ha una retribuzione mensile netta di € 1.600,00/1700,00 secondo quanto affermato dal ricorrente e necessita della somma di € 1.560,00 per le spese necessarie al suo mantenimento, tenuto conto anche di quanto deve versare per il mantenimento dei figli e di quanto spenderà per la locazione dell'immobile ove si trasferirà;
c) la dichiarazione di avente il seguente tenore letterale: Testimone_1
non pare consentire al giudice delegato, quando dovrà emettere il provvedimento ex art 268 comma
4 lett a) e b), di tenerne conto.
È quindi necessario che la relazione del gestore della crisi venga integrata sotto il profilo sopra indicato dovendo il gestore della Crisi attestare che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori e spiegare perché ritiene ciò possibile.
È inoltre necessario, ove il ricorrente ritenga di poter mettere a disposizione della procedura la somma di € 400,00 mensili, come pare voler indicare in ricorso, che , della quale Testimone_1
dovrà essere documentata la solvibilità, si obblighi con un atto che consenta al debitore di poterlo azionare nel caso di inadempimento, a versargli la somma di € 260,00 mensili (somma necessaria a colmare la differenza tra quanto occorrente al ricorrente per vivere e la somma di € 1700,00 della retribuzione del ricorrente), così da consentire al GD di tenere conto di ciò al momento di emettere il decreto ex art
268 comma 4 CCII.
P.Q.M.
Assegna termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente per apportare eventuali modifiche al ricorso ed integrare eventualmente la documentazione versata in atti e al gestore della per integrare la sua relazione, alla luce dei superiori rilievi. Pt_2 Il ricorrente in data 13.8.2025 ha precisato che essendo consapevole che la somma messa a disposizione della procedura sarebbe sufficiente sostanzialmente solo a coprire le spese della procedura si è reso disponibile a vincolarsi al pagamento dell'importo di euro 400,00 mensili per un periodo di oltre 3 anni, ossia per almeno 8 anni, o comunque per l'eventuale maggiore arco temporale che la procedura riterrà indispensabile e necessario a soddisfare i creditori in misura soddisfacente, rimettendosi per questo aspetto agli organi della procedura.
Il Tribunale con decreto del 27.8.2025 ha fissato udienza per la comparizione del ricorrente e del gestore della considerato che non appare possibile che possa essere acquisita la quota di reddito Pt_2
del ricorrente per la durata di anni otto, come proposto dal ricorrente, in quanto, in presenza dei presupposti di cui all'art. 282 comma 2 e 280 CCII, l'esdebitazione, ai sensi dell'art 282 comma 1°
CCII, opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura di liquidazione controllata e, in ogni caso, decorsi tre anni dalla sua apertura, in linea con quanto prevede il diritto dell'Unione europea (art. 21, comma 1, della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132, riferito alla esdebitazione dell'imprenditore, e considerando n. 21 della medesima direttiva, che auspica un'estensione dell'istituto anche al consumatore), con la conseguenza che l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie (cfr. Corte Costituzionale 6/2024).
Alla udienza del 22.10.2025 è comparsa la ex compagna del ricorrente identificata a Testimone_1
mezzo CI n. rilasciata dal Comune di Livorno in data 15.11.2016. Numero_1
La stessa in tale data ha sottoscritto un impegno con il quale si è assunta l'obbligo di versare € 260 mensili a favore della procedura di liquidazione controllata di per i tre anni di durata della CP_1 procedura, nel caso in cui non venga dallo stesso acquisita la somma mensile di € 400,00 per 36 mesi.
A tale udienza 22.10.2025 l'avv. Simona Silvestri ha rinunciato anche per l'avv. Simone Tinagli al compenso spettante per la presente procedura così da consentire una maggiore soddisfazione dei creditori.
Tale rinuncia è stato confermata dall'avv. Simone Tinagli che ha depositato la suddetta rinuncia in data 29.10.2025.
In tale data è altresì stata depositata la comunicazione con il quale il contratto di lavoro a tempo determinato di è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato. Testimone_1 A tale udienza ha dichiarato di essere disponibile a farsi trattenere dallo stipendio la somma CP_1 mensile di € 400,00 per la durata della procedura e di rinunciare espressamente a far falere che la somma suddetta possa essere eventualmente superiore alla somma pignorabile ex art 545 c.p.c.
Il Gestore della Crisi avv. IO PI, alla luce di tali dichiarazioni e dunque della possibilità di acquisire alla procedura la somma complessiva di € 14,400,00 (pari ad € 400 x 36 mesi) ha confermato la possibilità di distribuire attivo ai creditori.
1.1 REQUISITI E DOCUMENTI.
COMPLETEZZA.
A corredo della domanda di liquidazione controllata, debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 39 CCII.
Infatti l'art 65 CCII al comma 1, dispone che i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possano proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata e al comma 2 dispone che
“Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” e quindi anche gli artt. 37 e 39 CCII.
Il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica (come nel caso di specie) consista in:
1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett.
b), CCI);
D'altra parte, che la necessità di questo corredo si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore. È inoltre necessario che il debitore depositi la relazione dell'OCC sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Nel caso di specie tale documentazione è stata depositata da parte ricorrente, che ha precisato di non avere compiuto alcun atto dispositivo negli ultimi cinque anni.
2. Accoglimento della domanda
Ritiene il Tribunale che la domanda meriti accoglimento.
2.1. Competenza territoriale
Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente persona fisica all'interno del circondario del Tribunale.
2.2 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO.
Sotto il profilo della legittimazione processuale il ricorso appare ammissibile;
La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII;
Possono accedere alla procedura di liquidazione controllata il consumatore, il professionista,
l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Nel caso di specie a cessato la propria impresa individuale in data 12.2.2014 CP_1
(cfr. visura CCIAA prodotta come doc. 8 da parte ricorrente) e attualmente svolge l'attività di dipendente (cfr. relazione particolareggiata del Gestore).
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1
CCII, la parte ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo la sua impresa cessata in data 12.2.2014, data nella quale fu cancellata dal registro delle imprese, come risulta dalla visura camerale prodotta come doc. 8 e dunque non potendo essere assoggettata a liquidazione giudiziale ai sensi dell'art 33 CCII) e svolgendo attualmente l'attività di lavoratore dipendente, come emerge anche dalle buste paga e dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti.
2.3 PRESUPPOSTO OGGETTIVO.
Ai sensi dell'art 268 CCII può accedere alla procedura in esame il debitore in stato di sovraindebitamento, che ai sensi dell'art 2 comma 1 lett c) CCII è: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Quindi il codice della crisi definisce la nozione di sovraindebitamento facendo riferimento allo stato di crisi o di insolvenza.
Pertanto la nozione di sovraindebitamento, secondo il codice della crisi, è la situazione di crisi o di insolvenza dei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Per stato di crisi si intende, ai sensi della lett. a) dell'art 2 del CCII, lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; per insolvenza si intende lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento di ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII. CP_1
Dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi, è emerso che:
PASSIVO.
• l'istante presenta la seguente esposizione debitoria, tenuto conto delle somme assegnate ai creditori nella esecuzione immobiliare 74/2023 e precisamente
€ 11.600 nei confronti di per il mantenimento dei figli;
Testimone_1
€ 9.203,40 nei confronti del , già detratte le somme assegnate Controparte_2
nella suddetta esecuzione;
€ 108.193,45 nei confronti di già detratte le somme assegnate nella suddetta CP_3
esecuzione
€ 150.02525 nei confronti della Agenzia delle Entrate
SPESE NUCLEO FAMILIARE. • le spese mensili medie, per il mantenimento del ricorrente e per versare il mantenimento ai figli, indicate in ricorso sono quantificate per circa € 1.560,00 (cfr. prospetto riepilogativo pagg. 10 ss. relazione particolareggiata Gestore). Tuttavia il ricorrente, considerato anche l'aiuto che avrà dalla ex compagna, madre dei suoi figli, ha dichiarato di poter mettere a disposizione della Testimone_1 procedura la somma mensile di € 400,00.
• il ricorrente conduce in locazione un immobile per il quale viene versato un canone mensile di locazione pari ad € 500,00;
NUCLEO FAMILIARE. ATTIVO.
• il nucleo familiare è formato dal debitore ricorrente:
• il reddito medio mensile netto su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento proprio e dei figli che vivono con la ex compagna, sia per il soddisfacimento dei creditori ammonta a circa €
1600/1700;
• • la parte ricorrente non è titolare di beni immobili, né vanta diritti reali su beni mobili registrati;
• la parte ricorrente risulta intestatario di conto corrente aperto presso avente Controparte_4
saldo contabile inferiore ad euro 1.000,00, come riferito dal gestore della Pt_2
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi della parte ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
Il ricorrente si trova infatti in stato di sovraindebitamento perché le entrate che egli avrà in conseguenza dell'espletamento della propria prestazione lavorativa (cioè i flussi di cassa prospettici, per usare la espressione normativa) non gli consentiranno di far fronte alle obbligazioni scadute;
La relazione integrativa del gestore della crisi contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori e tale attestazione è stata confermata dal Gestore della Crisi a seguito della rinuncia dei legali ai compensi per la attività svolta e dell'impegno assunto da Testimone_1
alla udienza del 22.10.2025;
Tale attestazione appare fondata in quanto tenuto conto della quota di reddito che ragionevolmente potrà essere destinata alla soddisfazione dei creditori e dei costi di procedura deve stimarsi che rimarrà una somma di circa 10.000 da distribuire ai creditori, che dunque consentirà una soddisfazione seppure parziale degli stessi in una percentuale di circa il 3%.
2.3 RELAZIONE DEL GESTORE OCC. Come detto il ricorso deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Nella fattispecie in esame, al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del
Gestore della crisi nominato dall'OCC (che contiene comunque tutte le verifiche di cui all'art. 269, comma 2 CCII), il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla parte ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale della parte ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice.
L'OCC ha attestato altresì di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
Sebbene la relazione del gestore della crisi si profili non completa - per carenza di idonea documentazione - in punto di diligenza impiegata dal ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni, in quanto non risulta effettuata una dettagliata valutazione che giustifichi la assunzione dei debiti in relazione alla situazione della impresa individuale al tempo gestita dal ricorrente e dei ragionevoli utili ritraibili dalla stessa, tuttavia, il mancato approfondimento svolto dal gestore circa le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni rimaste insolute non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, profilandosi, piuttosto, destinato a ridondare in sede di esdebitazione.
2.4 PRECEDENTI DOMANDE.
Non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel
Titolo IV CCII, secondo quanto verificato dal Gestore della crisi.
2.5 ATTI IN FRODE.
Non risultano commessi atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso, alla luce delle affermazioni contenute nella relazione predisposta dal Gestore.
2.6 CONCLUSIONI.
In conclusione deve affermarsi che sussistono tutti i presupposti per dichiarare la apertura della liquidazione controllata.
3. AMBITO DI APPLICAZIONE.
SPOSSESSAMENTO.
Ritenuto che sussistano i presupposti per dichiarare la apertura della liquidazione controllata è bene ricordare quali sono i principali effetti che la stessa comporta. La liquidazione controllata riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268
CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore.
Neppure nel caso in cui venga aperta su richiesta del debitore si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale;
la apertura della procedura pur in conseguenza della richiesta proveniente dal debitore comporta la messa a disposizione di tutto il patrimonio del debitore e della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.
Dunque, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando
Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co.
3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti (come ad es. il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del
Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi
(come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti (cfr. tra le altre Trib. Forlì Sent. 100/2024). Resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.
Pertanto, anche le giacenze su tutti i conti correnti bancari intestati alla parte ricorrente debbano intendersi acquisite alla procedura, nonché debbano essere appresi tutti i beni immobili e mobili registrati nella titolarità del ricorrente: circostanza che dovrà essere dettagliata e aggiornata tanto nella prima relazione che sarà depositata dal Liquidatore, quanto nell'inventario secondo il dettato dell'art. 272 comma 2 CCII, allegando le risultanze dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate. Anche il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturato, allorché divenga esigibile successivamente all'apertura della procedura di liquidazione controllata (anche eventualmente a titolo di anticipo), così come altri emolumenti quali ad esempio premi di produzione, non potranno essere lasciati nella disponibilità del debitore, in quanto tutto il suo patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che non intervenga l'esdebitazione (Trib.
Spoleto, 05 aprile 2024; Trib. Bologna 02 ottobre 2024), nei limiti che saranno comunque stabiliti dal giudice delegato.
Quanto all'autoveicolo sopra indicato, la prospettata necessità di avvalersene per raggiungere il luogo di lavoro giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII e salva la facoltà del liquidatore di prevedere nel programma di liquidazione la rinuncia alla liquidazione dello stesso ove documenti che la sua liquidazione sia antieconomica.
3.1 INOPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO E DIVIETO DI AZIONE
ESECUTIVE E CAUTELARI.
Va altresì chiarito che una eventuale preesistente cessione del quinto di retribuzione non è opponibile alla successivamente dichiarata procedura di liquidazione dei beni, trattandosi di una procedura concorsuale fondata sullo spossessamento dei beni del debitore ed essendo la situazione del creditore cessionario del quinto quella di un creditore chirografario, non equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca.
Ciò appare evidente dalla lettura degli artt. 268, 270, 271 CCII e soprattutto dal richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII.
Del resto a tale conclusione era già pervenuta la consolidata giurisprudenza nel vigore dell'art. 14-ter L. 3/2012.
Infatti nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengono ad esistenza e qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima.
Pertanto le quote di stipendio (o pensione) maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, deve necessariamente partecipare al concorso, trovando soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.
Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
3.2 QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.
Ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, debbano essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento.
Il c.d. “minimo vitale” è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.
La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett.
b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolerà l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
Il liquidatore non potrà limitarsi ad indicare le spese allegate da parte ricorrente ma dovrà fare una attenta disamina della loro effettività e della loro congruità.
Tuttavia per evitare che il ricorrente nelle more della redazione della istanza da parte del liquidatore e della emissione del decreto da parte del Giudice delegato il ricorrente non versi alcuna somma si deve prevedere che fino alla emanazione da parte del decreto del giudice delegato la parte ricorrente versi alla procedura la quota di reddito eccedente la somma mensile di € 1300,00 per dodici mesi.
3.3 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE.
L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del
Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al
Liquidatore medesimo. Quindi al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, è opportuno disporre quanto segue: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata presso una delle banche convenzionate con il Tribunale;
2) ordinare al datore di lavoro di versare in favore della procedura la quota parte di emolumenti destinata alla procedura, secondo i provvedimenti adottati dal giudice delegato (e in via provvisoria dal Tribunale).
4. LIQUIDATORE. NOMINA.
Ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato
Liquidatore;
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che possa essere confermato il gestore nominato avv.
IO PI;
Sul punto va ribadito:
a) che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) CCII, il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC;
b) che ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I. come novellato dal D. Lgs. 136/2024 dovrà essere liquidato al termine della liquidazione un compenso unitario per le attività svolte in qualità di OCC e di Liquidatore, ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. n. 202 del 2014 (Trib. Milano
14/11/2023).
5. Accesso alle banche dati
È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate, salvi i limiti di compatibilità.
6. Esdebitazione
Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa al sovraindebitato solo previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della circostanza che costui non abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, profilo - come sopra detto - non già adeguatamente indagato dal gestore della crisi e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.
P.Q.M.
1. Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. CP_1
. C.F._1
2. Nomina giudice delegato il dott. Franco Pastorelli;
3. liquidatore l'avv. IO PI, che farà pervenire la propria accettazione entro due CP_5
giorni dalla comunicazione;
4. Autorizza il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c., per quanto compatibile con la presente procedura: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti;
5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori ((contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015; 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
5. Autorizza, inoltre, il Liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. Ordina al Liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti;
con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
7. Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
8. Ordina al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata presso una delle banche convenzionate con il Tribunale su cui versare tutte le somme da acquisire alla procedura;
9. Ordina alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
10. Dispone che sino alla emanazione del decreto da parte del giudice delegato ex art 268 comma 4
CCII, risulti escluso dalla liquidazione lo stipendio percepito della parte ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.3000,00 mensili per dodici mesi con obbligo del datore di lavoro di versare al Liquidatore tale quota di reddito eccedente tale limite;
11. Dispone che il datore di lavoro di provveda all'accredito mensile sul conto CP_1
corrente nominativo e vincolato alla procedura, il cui codice IBAN sarà immediatamente comunicato dal liquidatore, della quota di reddito eccedente gli importi come stabiliti al punto precedente (pari in via provvisoria alla somma eccedente € 1.300,00 per dodici mesi);
12. Manda al Liquidatore di chiedere al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, seguendo le indicazioni di cui alla parte motiva informandolo al contempo delle attività già compiute;
13. Dispone, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
14. Dispone che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
15. Dispone, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
16. Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
17. Avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
18. Avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
19. Dispone che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
20. Dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
21. Dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
22. Dispone che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
23. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
24. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento) emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
25. Dispone che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
26. Ordina al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280
e 282 CCI;
27. Avverte il Liquidatore che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
28. Manda alla cancelleria per la comunicazione e per gli altri adempimenti di competenza. Così deciso in Livorno il 29/10/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott. Franco Pastorelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Elisa Pinna Giudice dott. Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII di P.I./ CP_1
C.F. C.F._1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Contenuto della domanda
Con ricorso depositato il17.7.2025 chiedeva che questo Tribunale dichiarasse CP_1
aperta la liquidazione controllata dei propri beni.
A fondamento di tale domanda deduceva:
a) di essere un soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale avendo cessato la propria attività di impresa, nell'esercizio della quale aveva contratto il maggior importo dei debiti, nel
2014, essendo la sua impresa individuale stata cancellata dal registro delle imprese il
12.2.2014;
b) di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art 2 lett. c) CCII;
c) di avere subito insieme alla sorella il pignoramento dell'immobile uso abitativo Parte_1
facente parte del Condominio di Livorno, Via Bengasi, n. 79/93, a seguito di esecuzione promossa dal Condominio con aggiudicazione dell'immobile in data 27/09/2024 per il prezzo di euro 59.250,00 e che è stato quindi emesso il decreto di trasferimento con cui l'immobile è stato trasferito all'aggiudicatario;
d) di essere proprietario di una Citroen immatricolata nell'anno 2006, acquistata in data
26/05/2023 al prezzo di euro 1.000,00, utilizzata dal sig. per spostarsi, per motivi CP_1
di lavoro, da Livorno a Fornacette (PI), dove attualmente lavora come dipendente della Pam
Panorama s.p.a.; e) che pur non avendo altri beni immobili o beni mobili da liquidare, in ragione della eccedenza del proprio reddito rispetto a quanto necessario al mantenimento suo e della sua famiglia ed in ragione del contributo di era possibile non solo pagare le spese della procedura Persona_1
ma anche acquisire attivo da distribuire ai creditori.
Con decreto in data 25.7.2025 il Tribunale rilevava quanto segue:
Stabilisce l'art 268 comma 3 ult. parte CCII: Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Nella relazione redatta dal gestore incaricato dall'OCC avv. Federico PI non vi è tale attestazione.
Alla luce della documentazione in atti pare dubbio che dalla procedura di liquidazione controllata possa essere acquisito attivo da distribuire ai creditori.
Lo stesso non pare poter essere acquisito dalla procedura esecutiva immobiliare n. 74/2023 in quanto la stessa è già conclusa avendo il G.E. dichiarato esecutivo il progetto di riparto finale e autorizzato
i pagamenti in data 04/07/2025.
Infatti, come anche di recente chiarito da Cass. 32143/2023, l'esecuzione forzata immobiliare si conclude con il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara l'esecutività del progetto, ordinando il pagamento delle singole quote in favore degli aventi diritto.
Peraltro occorre rilevare che tale provvedimento che non sia stato opposto ex art. 617 c.p.c. dalla parte interessata, è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 487 c.p.c. (ove ne sussistano i presupposti,
e sempre che ad esso non sia stata frattanto data esecuzione, con l'emissione e l'incasso dei mandati di pagamento) solo se la revoca stessa sia esercitata entro venti giorni dall'adozione del provvedimento, se emesso in udienza, o dalla sua comunicazione se proveniente da riserva, giacché in caso contrario l'esercizio del potere di revoca comporterebbe l'elusione della intervenuta decadenza dal potere di proporre l'opposizione distributiva, ai sensi degli artt. 617 e 512 c.p.c., in cui la parte interessata è a tal punto già incorsa.
Ma neppure le somme che possono essere acquisite dalle retribuzioni dei prossimi tre anni del ricorrente paiono poter consentire la distribuzione a favore dei creditori di alcuna somma se si considerano i seguenti dati:
a) le spese della procedura sono pari ad € 3.952,43 per O.C.C. (comprensivo del gestore nominato)
e ad € 4.213,94 per i legali avv.ti Simona Silvestri e Simone Tinagli che hanno assistito il ricorrente;
b) il ricorrente ha una retribuzione mensile netta di € 1.600,00/1700,00 secondo quanto affermato dal ricorrente e necessita della somma di € 1.560,00 per le spese necessarie al suo mantenimento, tenuto conto anche di quanto deve versare per il mantenimento dei figli e di quanto spenderà per la locazione dell'immobile ove si trasferirà;
c) la dichiarazione di avente il seguente tenore letterale: Testimone_1
non pare consentire al giudice delegato, quando dovrà emettere il provvedimento ex art 268 comma
4 lett a) e b), di tenerne conto.
È quindi necessario che la relazione del gestore della crisi venga integrata sotto il profilo sopra indicato dovendo il gestore della Crisi attestare che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori e spiegare perché ritiene ciò possibile.
È inoltre necessario, ove il ricorrente ritenga di poter mettere a disposizione della procedura la somma di € 400,00 mensili, come pare voler indicare in ricorso, che , della quale Testimone_1
dovrà essere documentata la solvibilità, si obblighi con un atto che consenta al debitore di poterlo azionare nel caso di inadempimento, a versargli la somma di € 260,00 mensili (somma necessaria a colmare la differenza tra quanto occorrente al ricorrente per vivere e la somma di € 1700,00 della retribuzione del ricorrente), così da consentire al GD di tenere conto di ciò al momento di emettere il decreto ex art
268 comma 4 CCII.
P.Q.M.
Assegna termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente per apportare eventuali modifiche al ricorso ed integrare eventualmente la documentazione versata in atti e al gestore della per integrare la sua relazione, alla luce dei superiori rilievi. Pt_2 Il ricorrente in data 13.8.2025 ha precisato che essendo consapevole che la somma messa a disposizione della procedura sarebbe sufficiente sostanzialmente solo a coprire le spese della procedura si è reso disponibile a vincolarsi al pagamento dell'importo di euro 400,00 mensili per un periodo di oltre 3 anni, ossia per almeno 8 anni, o comunque per l'eventuale maggiore arco temporale che la procedura riterrà indispensabile e necessario a soddisfare i creditori in misura soddisfacente, rimettendosi per questo aspetto agli organi della procedura.
Il Tribunale con decreto del 27.8.2025 ha fissato udienza per la comparizione del ricorrente e del gestore della considerato che non appare possibile che possa essere acquisita la quota di reddito Pt_2
del ricorrente per la durata di anni otto, come proposto dal ricorrente, in quanto, in presenza dei presupposti di cui all'art. 282 comma 2 e 280 CCII, l'esdebitazione, ai sensi dell'art 282 comma 1°
CCII, opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura di liquidazione controllata e, in ogni caso, decorsi tre anni dalla sua apertura, in linea con quanto prevede il diritto dell'Unione europea (art. 21, comma 1, della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132, riferito alla esdebitazione dell'imprenditore, e considerando n. 21 della medesima direttiva, che auspica un'estensione dell'istituto anche al consumatore), con la conseguenza che l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie (cfr. Corte Costituzionale 6/2024).
Alla udienza del 22.10.2025 è comparsa la ex compagna del ricorrente identificata a Testimone_1
mezzo CI n. rilasciata dal Comune di Livorno in data 15.11.2016. Numero_1
La stessa in tale data ha sottoscritto un impegno con il quale si è assunta l'obbligo di versare € 260 mensili a favore della procedura di liquidazione controllata di per i tre anni di durata della CP_1 procedura, nel caso in cui non venga dallo stesso acquisita la somma mensile di € 400,00 per 36 mesi.
A tale udienza 22.10.2025 l'avv. Simona Silvestri ha rinunciato anche per l'avv. Simone Tinagli al compenso spettante per la presente procedura così da consentire una maggiore soddisfazione dei creditori.
Tale rinuncia è stato confermata dall'avv. Simone Tinagli che ha depositato la suddetta rinuncia in data 29.10.2025.
In tale data è altresì stata depositata la comunicazione con il quale il contratto di lavoro a tempo determinato di è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato. Testimone_1 A tale udienza ha dichiarato di essere disponibile a farsi trattenere dallo stipendio la somma CP_1 mensile di € 400,00 per la durata della procedura e di rinunciare espressamente a far falere che la somma suddetta possa essere eventualmente superiore alla somma pignorabile ex art 545 c.p.c.
Il Gestore della Crisi avv. IO PI, alla luce di tali dichiarazioni e dunque della possibilità di acquisire alla procedura la somma complessiva di € 14,400,00 (pari ad € 400 x 36 mesi) ha confermato la possibilità di distribuire attivo ai creditori.
1.1 REQUISITI E DOCUMENTI.
COMPLETEZZA.
A corredo della domanda di liquidazione controllata, debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 39 CCII.
Infatti l'art 65 CCII al comma 1, dispone che i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possano proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata e al comma 2 dispone che
“Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” e quindi anche gli artt. 37 e 39 CCII.
Il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica (come nel caso di specie) consista in:
1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett.
b), CCI);
D'altra parte, che la necessità di questo corredo si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore. È inoltre necessario che il debitore depositi la relazione dell'OCC sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
Nel caso di specie tale documentazione è stata depositata da parte ricorrente, che ha precisato di non avere compiuto alcun atto dispositivo negli ultimi cinque anni.
2. Accoglimento della domanda
Ritiene il Tribunale che la domanda meriti accoglimento.
2.1. Competenza territoriale
Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente persona fisica all'interno del circondario del Tribunale.
2.2 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO.
Sotto il profilo della legittimazione processuale il ricorso appare ammissibile;
La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII;
Possono accedere alla procedura di liquidazione controllata il consumatore, il professionista,
l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Nel caso di specie a cessato la propria impresa individuale in data 12.2.2014 CP_1
(cfr. visura CCIAA prodotta come doc. 8 da parte ricorrente) e attualmente svolge l'attività di dipendente (cfr. relazione particolareggiata del Gestore).
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1
CCII, la parte ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non essendo assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo la sua impresa cessata in data 12.2.2014, data nella quale fu cancellata dal registro delle imprese, come risulta dalla visura camerale prodotta come doc. 8 e dunque non potendo essere assoggettata a liquidazione giudiziale ai sensi dell'art 33 CCII) e svolgendo attualmente l'attività di lavoratore dipendente, come emerge anche dalle buste paga e dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti.
2.3 PRESUPPOSTO OGGETTIVO.
Ai sensi dell'art 268 CCII può accedere alla procedura in esame il debitore in stato di sovraindebitamento, che ai sensi dell'art 2 comma 1 lett c) CCII è: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Quindi il codice della crisi definisce la nozione di sovraindebitamento facendo riferimento allo stato di crisi o di insolvenza.
Pertanto la nozione di sovraindebitamento, secondo il codice della crisi, è la situazione di crisi o di insolvenza dei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Per stato di crisi si intende, ai sensi della lett. a) dell'art 2 del CCII, lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; per insolvenza si intende lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento di ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII. CP_1
Dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi, è emerso che:
PASSIVO.
• l'istante presenta la seguente esposizione debitoria, tenuto conto delle somme assegnate ai creditori nella esecuzione immobiliare 74/2023 e precisamente
€ 11.600 nei confronti di per il mantenimento dei figli;
Testimone_1
€ 9.203,40 nei confronti del , già detratte le somme assegnate Controparte_2
nella suddetta esecuzione;
€ 108.193,45 nei confronti di già detratte le somme assegnate nella suddetta CP_3
esecuzione
€ 150.02525 nei confronti della Agenzia delle Entrate
SPESE NUCLEO FAMILIARE. • le spese mensili medie, per il mantenimento del ricorrente e per versare il mantenimento ai figli, indicate in ricorso sono quantificate per circa € 1.560,00 (cfr. prospetto riepilogativo pagg. 10 ss. relazione particolareggiata Gestore). Tuttavia il ricorrente, considerato anche l'aiuto che avrà dalla ex compagna, madre dei suoi figli, ha dichiarato di poter mettere a disposizione della Testimone_1 procedura la somma mensile di € 400,00.
• il ricorrente conduce in locazione un immobile per il quale viene versato un canone mensile di locazione pari ad € 500,00;
NUCLEO FAMILIARE. ATTIVO.
• il nucleo familiare è formato dal debitore ricorrente:
• il reddito medio mensile netto su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento proprio e dei figli che vivono con la ex compagna, sia per il soddisfacimento dei creditori ammonta a circa €
1600/1700;
• • la parte ricorrente non è titolare di beni immobili, né vanta diritti reali su beni mobili registrati;
• la parte ricorrente risulta intestatario di conto corrente aperto presso avente Controparte_4
saldo contabile inferiore ad euro 1.000,00, come riferito dal gestore della Pt_2
Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi della parte ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.
Il ricorrente si trova infatti in stato di sovraindebitamento perché le entrate che egli avrà in conseguenza dell'espletamento della propria prestazione lavorativa (cioè i flussi di cassa prospettici, per usare la espressione normativa) non gli consentiranno di far fronte alle obbligazioni scadute;
La relazione integrativa del gestore della crisi contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori e tale attestazione è stata confermata dal Gestore della Crisi a seguito della rinuncia dei legali ai compensi per la attività svolta e dell'impegno assunto da Testimone_1
alla udienza del 22.10.2025;
Tale attestazione appare fondata in quanto tenuto conto della quota di reddito che ragionevolmente potrà essere destinata alla soddisfazione dei creditori e dei costi di procedura deve stimarsi che rimarrà una somma di circa 10.000 da distribuire ai creditori, che dunque consentirà una soddisfazione seppure parziale degli stessi in una percentuale di circa il 3%.
2.3 RELAZIONE DEL GESTORE OCC. Come detto il ricorso deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Nella fattispecie in esame, al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del
Gestore della crisi nominato dall'OCC (che contiene comunque tutte le verifiche di cui all'art. 269, comma 2 CCII), il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla parte ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale della parte ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte debitrice.
L'OCC ha attestato altresì di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
Sebbene la relazione del gestore della crisi si profili non completa - per carenza di idonea documentazione - in punto di diligenza impiegata dal ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni, in quanto non risulta effettuata una dettagliata valutazione che giustifichi la assunzione dei debiti in relazione alla situazione della impresa individuale al tempo gestita dal ricorrente e dei ragionevoli utili ritraibili dalla stessa, tuttavia, il mancato approfondimento svolto dal gestore circa le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni rimaste insolute non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, profilandosi, piuttosto, destinato a ridondare in sede di esdebitazione.
2.4 PRECEDENTI DOMANDE.
Non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel
Titolo IV CCII, secondo quanto verificato dal Gestore della crisi.
2.5 ATTI IN FRODE.
Non risultano commessi atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti il deposito del presente ricorso, alla luce delle affermazioni contenute nella relazione predisposta dal Gestore.
2.6 CONCLUSIONI.
In conclusione deve affermarsi che sussistono tutti i presupposti per dichiarare la apertura della liquidazione controllata.
3. AMBITO DI APPLICAZIONE.
SPOSSESSAMENTO.
Ritenuto che sussistano i presupposti per dichiarare la apertura della liquidazione controllata è bene ricordare quali sono i principali effetti che la stessa comporta. La liquidazione controllata riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268
CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore.
Neppure nel caso in cui venga aperta su richiesta del debitore si tratta di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale;
la apertura della procedura pur in conseguenza della richiesta proveniente dal debitore comporta la messa a disposizione di tutto il patrimonio del debitore e della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.
Dunque, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando
Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co.
3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni o crediti (come ad es. il veicolo in proprietà, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del
Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi
(come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti (cfr. tra le altre Trib. Forlì Sent. 100/2024). Resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica.
Pertanto, anche le giacenze su tutti i conti correnti bancari intestati alla parte ricorrente debbano intendersi acquisite alla procedura, nonché debbano essere appresi tutti i beni immobili e mobili registrati nella titolarità del ricorrente: circostanza che dovrà essere dettagliata e aggiornata tanto nella prima relazione che sarà depositata dal Liquidatore, quanto nell'inventario secondo il dettato dell'art. 272 comma 2 CCII, allegando le risultanze dell'accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria presso l'Agenzia delle Entrate. Anche il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturato, allorché divenga esigibile successivamente all'apertura della procedura di liquidazione controllata (anche eventualmente a titolo di anticipo), così come altri emolumenti quali ad esempio premi di produzione, non potranno essere lasciati nella disponibilità del debitore, in quanto tutto il suo patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che non intervenga l'esdebitazione (Trib.
Spoleto, 05 aprile 2024; Trib. Bologna 02 ottobre 2024), nei limiti che saranno comunque stabiliti dal giudice delegato.
Quanto all'autoveicolo sopra indicato, la prospettata necessità di avvalersene per raggiungere il luogo di lavoro giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII e salva la facoltà del liquidatore di prevedere nel programma di liquidazione la rinuncia alla liquidazione dello stesso ove documenti che la sua liquidazione sia antieconomica.
3.1 INOPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO DI CESSIONE DEL QUINTO E DIVIETO DI AZIONE
ESECUTIVE E CAUTELARI.
Va altresì chiarito che una eventuale preesistente cessione del quinto di retribuzione non è opponibile alla successivamente dichiarata procedura di liquidazione dei beni, trattandosi di una procedura concorsuale fondata sullo spossessamento dei beni del debitore ed essendo la situazione del creditore cessionario del quinto quella di un creditore chirografario, non equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca.
Ciò appare evidente dalla lettura degli artt. 268, 270, 271 CCII e soprattutto dal richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCII, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII.
Del resto a tale conclusione era già pervenuta la consolidata giurisprudenza nel vigore dell'art. 14-ter L. 3/2012.
Infatti nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengono ad esistenza e qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima.
Pertanto le quote di stipendio (o pensione) maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore cessionario, al pari di tutti gli altri creditori, deve necessariamente partecipare al concorso, trovando soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.
Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.
3.2 QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.
Ai fini della determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, debbano essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento.
Il c.d. “minimo vitale” è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.
La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett.
b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Allo scopo, il liquidatore giudiziale presenterà apposita istanza al giudice delegato, corredata da relazione analitica che dovrà esaminare la necessità e congruità delle spese indicate dal debitore per il mantenimento suo e della famiglia e calcolerà l'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE.
Il liquidatore non potrà limitarsi ad indicare le spese allegate da parte ricorrente ma dovrà fare una attenta disamina della loro effettività e della loro congruità.
Tuttavia per evitare che il ricorrente nelle more della redazione della istanza da parte del liquidatore e della emissione del decreto da parte del Giudice delegato il ricorrente non versi alcuna somma si deve prevedere che fino alla emanazione da parte del decreto del giudice delegato la parte ricorrente versi alla procedura la quota di reddito eccedente la somma mensile di € 1300,00 per dodici mesi.
3.3 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE.
L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del
Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al
Liquidatore medesimo. Quindi al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte della ricorrente, è opportuno disporre quanto segue: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata presso una delle banche convenzionate con il Tribunale;
2) ordinare al datore di lavoro di versare in favore della procedura la quota parte di emolumenti destinata alla procedura, secondo i provvedimenti adottati dal giudice delegato (e in via provvisoria dal Tribunale).
4. LIQUIDATORE. NOMINA.
Ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato
Liquidatore;
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che possa essere confermato il gestore nominato avv.
IO PI;
Sul punto va ribadito:
a) che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) CCII, il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC;
b) che ai sensi dell'art. 275, comma 3, C.C.I. come novellato dal D. Lgs. 136/2024 dovrà essere liquidato al termine della liquidazione un compenso unitario per le attività svolte in qualità di OCC e di Liquidatore, ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. n. 202 del 2014 (Trib. Milano
14/11/2023).
5. Accesso alle banche dati
È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate, salvi i limiti di compatibilità.
6. Esdebitazione
Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa al sovraindebitato solo previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della circostanza che costui non abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, profilo - come sopra detto - non già adeguatamente indagato dal gestore della crisi e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.
P.Q.M.
1. Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di c.f. CP_1
. C.F._1
2. Nomina giudice delegato il dott. Franco Pastorelli;
3. liquidatore l'avv. IO PI, che farà pervenire la propria accettazione entro due CP_5
giorni dalla comunicazione;
4. Autorizza il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c., per quanto compatibile con la presente procedura: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti;
5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori ((contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015; 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
5. Autorizza, inoltre, il Liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
6. Ordina al Liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti;
con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
7. Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
8. Ordina al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata presso una delle banche convenzionate con il Tribunale su cui versare tutte le somme da acquisire alla procedura;
9. Ordina alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
10. Dispone che sino alla emanazione del decreto da parte del giudice delegato ex art 268 comma 4
CCII, risulti escluso dalla liquidazione lo stipendio percepito della parte ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.3000,00 mensili per dodici mesi con obbligo del datore di lavoro di versare al Liquidatore tale quota di reddito eccedente tale limite;
11. Dispone che il datore di lavoro di provveda all'accredito mensile sul conto CP_1
corrente nominativo e vincolato alla procedura, il cui codice IBAN sarà immediatamente comunicato dal liquidatore, della quota di reddito eccedente gli importi come stabiliti al punto precedente (pari in via provvisoria alla somma eccedente € 1.300,00 per dodici mesi);
12. Manda al Liquidatore di chiedere al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, seguendo le indicazioni di cui alla parte motiva informandolo al contempo delle attività già compiute;
13. Dispone, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
14. Dispone che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
15. Dispone, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
16. Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
17. Avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
18. Avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
19. Dispone che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
20. Dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
21. Dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
22. Dispone che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
23. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
24. Dispone che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento) emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
25. Dispone che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
26. Ordina al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280
e 282 CCI;
27. Avverte il Liquidatore che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
28. Manda alla cancelleria per la comunicazione e per gli altri adempimenti di competenza. Così deciso in Livorno il 29/10/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott. Franco Pastorelli