Cass. civ., sez. I, ordinanza 13/12/2024, n. 32366
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Ordinanza 13 dicembre 2024

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La notificazione dell'atto di appello, in violazione dell'art. 330, comma 1, c.p.c., alla parte personalmente, anziché presso il procuratore domiciliatario costituito nel giudizio di primo grado, è nulla e, in difetto di costituzione in sanatoria dell'appellato, se il giudice d'appello non provvede a rilevare il vizio a norma dell'art. 291 c.p.c., fissando all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, il successivo giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 13/12/2024, n. 32366
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32366
    Data del deposito : 13 dicembre 2024

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