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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/12/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8711/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8711/2023 R.G. vertente tra: C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
San VA (MI), Via Monte San Michele n. 159, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Maria GIACHETTAe Annarita BARILLARI e elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Giachetta in Lainate, via Caraccciolo n. 5, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Rizzi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sesto San VA, in V.le Casiraghi n. 133, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza: 1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi, e : Parte_1 Parte_2
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sesto san VA (MI) via Monte San Michele n. 159 int. 15, alla signora unitamente ai beni mobili ivi presenti, che l'abiterà unitamente Parte_1 al figlio maggiorenne , economicamente non autosufficiente nonché portatore di Persona_1 handicap. 3) Dare atto dell'accordo dei coniugi di procedere alla vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, con imputazione del ricavato secondo il seguente ordine: a) in via prioritaria, il ricavato della vendita sarà destinato all'integrale estinzione del mutuo ipotecario gravante sull'immobile, il cui pagamento resterà a carico di entrambi i coniugi sino alla completa estinzione;
b) successivamente, la parte residua del ricavato, detratta la somma necessaria per l'estinzione del mutuo, sarà destinata all'acquisto di un nuovo immobile da intestare al figlio , riservando alla Persona_1
Sig.ra il relativo usufrutto vitalizio;
Parte_1 c) infine, qualora, detratte le somme occorrenti per l'estinzione del mutuo e per l'acquisto del nuovo immobile, dovesse permanere ulteriore residuo attivo, tale importo sarà ripartito in parti uguali tra i coniugi e . Parte_1 Parte_2
4) Porre a carico del Sig. , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_2 Per_1
, maggiorenne economicamente non autosufficiente nonché portatore di handicap, la somma
[...] mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, che dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della Signora Parte_3
5) Porre a carico del Sig. la partecipazione al 50% delle spese straordinarie relative al Parte_2 figlio , maggiorenne economicamente non autosufficiente nonché portatore di handicap, Persona_1 come individuate dalle Linee Guida del Tribunale di Monza.
6) Dare atto dell'accordo tra i coniugi di procedere al pagamento in misura paritaria: i) dei seguenti finanziamenti in essere: a) Finanziamento VI;
b) Finanziamento Credit Agricole con rata mensile di euro 550,00; c) Finanziamento Credit Agricole con rata mensile di euro 447,00; d) Finanziamento Credi Agricole dell'importo di euro 3.500,00. ii) delle rate della “rottamazione quater”.
7) Spese di lite compensate.” MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 30.11.2023, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la separazione di e che hanno celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in Sesto San VA il giorno 15 giugno 2007 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sesto San VA al n. 54, parte II, Serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sesto San VA al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8711/2023 R.G. vertente tra: C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
San VA (MI), Via Monte San Michele n. 159, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Maria GIACHETTAe Annarita BARILLARI e elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Giachetta in Lainate, via Caraccciolo n. 5, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Rizzi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sesto San VA, in V.le Casiraghi n. 133, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza: 1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi, e : Parte_1 Parte_2
2) disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sesto san VA (MI) via Monte San Michele n. 159 int. 15, alla signora unitamente ai beni mobili ivi presenti, che l'abiterà unitamente Parte_1 al figlio maggiorenne , economicamente non autosufficiente nonché portatore di Persona_1 handicap. 3) Dare atto dell'accordo dei coniugi di procedere alla vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, con imputazione del ricavato secondo il seguente ordine: a) in via prioritaria, il ricavato della vendita sarà destinato all'integrale estinzione del mutuo ipotecario gravante sull'immobile, il cui pagamento resterà a carico di entrambi i coniugi sino alla completa estinzione;
b) successivamente, la parte residua del ricavato, detratta la somma necessaria per l'estinzione del mutuo, sarà destinata all'acquisto di un nuovo immobile da intestare al figlio , riservando alla Persona_1
Sig.ra il relativo usufrutto vitalizio;
Parte_1 c) infine, qualora, detratte le somme occorrenti per l'estinzione del mutuo e per l'acquisto del nuovo immobile, dovesse permanere ulteriore residuo attivo, tale importo sarà ripartito in parti uguali tra i coniugi e . Parte_1 Parte_2
4) Porre a carico del Sig. , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_2 Per_1
, maggiorenne economicamente non autosufficiente nonché portatore di handicap, la somma
[...] mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, che dovrà essere versato entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della Signora Parte_3
5) Porre a carico del Sig. la partecipazione al 50% delle spese straordinarie relative al Parte_2 figlio , maggiorenne economicamente non autosufficiente nonché portatore di handicap, Persona_1 come individuate dalle Linee Guida del Tribunale di Monza.
6) Dare atto dell'accordo tra i coniugi di procedere al pagamento in misura paritaria: i) dei seguenti finanziamenti in essere: a) Finanziamento VI;
b) Finanziamento Credit Agricole con rata mensile di euro 550,00; c) Finanziamento Credit Agricole con rata mensile di euro 447,00; d) Finanziamento Credi Agricole dell'importo di euro 3.500,00. ii) delle rate della “rottamazione quater”.
7) Spese di lite compensate.” MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 30.11.2023, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la separazione di e che hanno celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in Sesto San VA il giorno 15 giugno 2007 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sesto San VA al n. 54, parte II, Serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sesto San VA al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti