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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6490 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4855/2023 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la discussione davanti al giudice istruttore, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 19.11.2025 e a tale udienza riservato per la decisione al collegio
TRA
(P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dagli avv.ti SILVIO BOZZI (c.f.
) e LO AS (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato presso lo studio del primo, sito in Roma al Viale Regina Margherita n. 10;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_2 generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti ANTONIO
MENNITTO (c.f. ), LO LE LI (c.f. C.F._3
) e IA TE (c.f. ed elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliata presso l'Ufficio legale dell'ente, sito in alla via Mascellaro n.1; CP_1
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato presso il Tribunale di Benevento il Parte_1
(di seguito solo ”) chiedeva ingiungersi all'
[...] Pt_1 Parte_2
Parte
(di seguito solo ), il pagamento della somma di € 231.816,88, in virtù della fattura
[...] elettronica n. 9 del 4.9.2018, oltre interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002, a titolo di residuo corrispettivo per prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale relative alla branca di laboratorio, rese negli anni 2010, 2011, 2012 e marzo 2013, ancora dovuta in quanto, a suo avviso, illegittimamente decurtata in applicazione dello sconto tariffario, non più consentito per gli anni in oggetto.
Con decreto ingiuntivo n. 1484/2018, emesso in data 13.11.2018, il Tribunale di Benevento ingiungeva la somma richiesta, oltre interessi “come da domanda”. Parte Con atto notificato in data 7.1.2019, l' proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, deducendo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo;
e, nel merito, l'insussistenza del credito azionato, attesa l'applicazione della normativa sullo sconto per gli anni successivi al 2009, in ottemperanza ai vari decreti del
Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro del disavanzo sanitario, nonché in virtù dei contratti sottoscritti per ciascun anno tra le parti, nei quali esse si erano impegnate ai criteri remunerativi in esso previsti, inclusi quelli relativi all'applicazione dello sconto tariffario.
Contestava, altresì, la legittimità della pretesa creditoria azionata, in quanto, ove corrisposta, avrebbe determinato lo sforamento dei limiti di spesa, richiamava i precedenti giurisprudenziali in cui si era ritenuta l'applicabilità dello sconto tariffario anche alle prestazioni erogate dopo il
31.12.2008 ed eccepiva l'infondatezza della pretesa in relazione agli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002, riconosciuti nel provvedimento di ingiunzione.
Costituendosi in giudizio con comparsa depositata l'8.7.2019, il Centro chiedeva il rigetto della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando l'applicabilità dello sconto con riferimento solo al triennio 2007-2009 e, per converso, da un lato, il mancato recepimento dello stesso nei contratti e, dall'altro, la nullità del contratto ex art. 1419 c.c. ove si ritenesse prevista la Part invocata pattuizione. In merito all'eccezione dell' di sforamento del tetto di spesa per macroarea, evidenziava, infine, che “il diritto delle strutture a vedersi remunerate le prestazioni legittimamente, ovvero senza lo “sconto illegittimo ex lege n. 296 del 2006, non può essere violato da norme contrattuali illegittime che, contra legem, determinano un tetto per macroarea illegittimo” (cfr. pag. 17 comparsa costituzione in primo grado).
Con sentenza n. 1987/2023, pubblicata in data 6.10.2023, il Tribunale di Benevento, disattesa preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, accoglieva nel merito
2 l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il Centro al pagamento delle spese di giudizio. A fondamento della decisione il Tribunale, richiamati i contratti sottoscritti dalle parti e non disconosciuti dal Centro (n. 990 del 29.6.2010, n. 885 del 29.9.2010, n. 1176 dell'11.4.2011 e n. 1508 del 10.8.2012), aventi ad oggetto la regolamentazione dei volumi di prestazioni per le annualità in contestazione, affermava che dalle previsioni di cui agli artt. 4 e 5 era chiaramente evincibile non solo il limite di spesa per gli anni di riferimento, da calcolarsi al netto dello sconto ex art. 1 co. 796 lett. o) L. 296/2006, ma anche che il suddetto importo costituiva il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate per gli anni di riferimento “anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06” Parte (pag. 4 sentenza di primo grado). Rilevava, altresì, che l' aveva depositato note di credito in relazione al dedotto superamento del limite di spesa per gli anni 2011 e 2012 e che, sebbene al momento della sottoscrizione dei contratti era già intervenuta la pronuncia della Corte Cost. n.
94/2009, il Centro aveva ugualmente sottoscritto i contratti in oggetto richiamando lo sconto, con la conseguenza che “il rinvio alla norma ripetutamente ricordata assume carattere fisso, dunque insensibile alle vicende modificative o estintive delle disposizioni di legge, e non mobile…”.
Aggiungeva, infine, che “in ogni caso, pur prevedendosi l'ipotesi della riduzione o dell'eliminazione dello sconto ex Lg 296/2006, ed ove ciò implichi la natura mobile del rinvio, si stabilisce espressamente che rimanga fermo, comunque, i1 limite massimo di spesa (art. 5, co. 2), che nella specie accogliendo la domanda rimarrebbe superato, considerato che risultano essere state emesse addirittura note di credito per gli anni di interesse” (pag. 5 sentenza di primo grado).
Avverso detta sentenza il Centro ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data
4.11.2023, lamentando che il Tribunale aveva di fatto disatteso il contrario orientamento consolidatosi presso la Corte di Appello adita, in base al quale doveva ritenersi ormai acclarato che,
a seguito della pronuncia della Corte cost. n. 94/2009, le norme sullo sconto avevano efficacia limitata al triennio 2007-2009 e che i contratti sottoscritti tra le parti, sebbene successivi alla pronuncia del giudice delle leggi, non potevano essere interpretati nel senso di estendere l'applicabilità di tale normativa anche agli anni successivi. Ad avviso dell'appellante, infatti, la volontà delle parti non poteva esprimere l'intento di estendere il suddetto sconto in via pattizia, atteso che il generico richiamo alla normativa, contenuto nelle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 dei contratti, era effettuato al solo fine di determinare il limite di spesa massimo e non involgeva anche i limiti alla remunerazione delle singole prestazioni. All'interno della medesima doglianza ha, infine, lamentato, in relazione all'invocato superamento dei limiti spesa, il mancato assolvimento, Parte da parte dell' dell'onere probatorio circa l'invio tempestivo dei monitoraggi, deducendo che Part
“l' non ha contestato le prestazioni rese ed imputate, mentre, alla luce della documentazione
3 versata in atti dalla stessa, non può ritenersi che abbia dato prova - fatto impeditivo - della tempestiva comunicazione al Centro opposto del superamento del tetto di spesa pro-tempore vigente, che, per questo motivo e per le ragioni di cui sopra, non è legittimamente invocabile dalla opponente. D'altronde, senza tale preventiva comunicazione previsionale - cosiddetto monitoraggio, che per il periodo interessato manca del tutto e ciò in riferimento, si badi, ad un tetto di spesa imposto per macroarea e non attribuito alla singola struttura (ciò che, invero, è stato fatto Part solo dal 2022, così come solo dal 2017 l' ha inviato alle strutture accreditate le pec di monitoraggio)-, come poteva il Centro accreditato conoscere o prevedere l'avvenuto e/o imminente superamento del budget ???????” (pag. 9 e 10 atto di impugnazione). Ha chiesto, quindi, in accoglimento dell'impugnazione e in riforma della gravata sentenza, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre “gli interessi cd. europei di cui al D.lgs. n.231/2002”, su cui il primo giudice, avendo denegato il riconoscimento della sorte capitale, aveva omesso di pronunciarsi, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Parte Costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 15.2.2024 l' preliminarmente, ha reiterato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, ha contestato sia l'an che il quantum della pretesa, invocando l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'avversa impugnazione, insistendo per la conferma della sentenza impugnata, con condanna Parte dell'appellante al pagamento delle spese di lite. In particolare, l' dopo aver reiterato le difese già svolte in primo grado in merito all'applicabilità dello sconto alle prestazioni rese in virtù dei contratti sottoscritti tra le parti, ha ribadito di aver interamente remunerato le prestazioni rese negli anni 2010, 2011 e 2012, ad eccezione di quelle extra budget, deducendo che, sulla base dei verbali dei Tavoli Tecnici istituiti per il monitoraggio, per ciascuna annualità risultava uno sforamento del tetto di spesa programmato, così che aveva provveduto ad applicare la Regressione Tariffaria, con contestuale richiesta di emissione di note di credito già depositate in primo grado.
Concessi alle parti i termini anticipati per la precisazione delle conclusioni e il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 352, primo comma, c.p.c., all'udienza di discussione del 19.11.2025, tenutasi dinanzi al giudice istruttore, la causa veniva riservata in decisione al collegio e decisa con la presente sentenza.
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
In ordine al primo motivo di appello, inerente all'inapplicabilità dello sconto alle prestazioni per cui è causa, in quanto rese negli anni 2010-2013 e, quindi, non incluse né nell'efficacia temporale dell'art. 1, comma 796, lett. o) l. 296/2006, né nelle previsioni contrattuali, questo
Collegio ritiene di uniformarsi ad altri numerosi precedenti di questa stessa Corte, secondo i quali l'interpretazione delle clausole contrattuali sottoscritte tra le parti non consente di estendere lo
4 sconto tariffario di cui alla legge del 2006 anche alla remunerazione delle singole prestazioni rese dopo il periodo di efficacia della norma (in tal senso, tra le tante Corte d'Appello di Napoli sentenze n. 1802/2025; n. 1400/2023; n. 272/2018).
Ai sensi dell'art. 5 dei contratti sottoscritti tra le parti per gli anni in questione, infatti: «
1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario - al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificato con decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro o delibera dalla Giunta Regionale;
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2010 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Nel precedente art. 4 (rubricato “Rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”), poi, sono stati individuati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni del 2010, per la branca
“specialistica ambulatoriale”, richiamando espressamente l'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
È evidente, allora, alla stregua del chiaro tenore letterale delle suddette previsioni, che, allorché nei contratti si richiama lo sconto previsto dalla Legge n. 296/2006, si intende riferirsi unicamente all'importo fissato come limite globale di spesa per la macroarea e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni. In altri termini, dalla lettura complessiva del contratto stipulato per l'annualità in esame, deve ritenersi che le parti si erano limitate a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa generale, determinato con l'applicazione dello sconto ex lege n. 296/2006.
In sostanza, il richiamo allo sconto anzidetto contenuto negli artt. 4 e 5 è operato, in maniera espressa e ripetuta, esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, ma non anche con riferimento alla remunerazione delle singole prestazioni, per le quali, al contrario, gli articoli citati richiamano le tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta
“al netto degli sconti di legge”.
Tale inciso richiama, come mera clausola di salvaguardia, la possibilità di tener conto di interventi normativi regionali di diminuzione o aumento delle tariffe, sempre entro i limiti di spesa fissati, ma non certo lo sconto di cui alla legge 296/2006 (che sarebbe stato, altrimenti, espressamente richiamato, come le parti hanno fatto quando si è trattato nello stesso contratto di determinare i limiti di spesa).
5 In conclusione, il mancato esplicito richiamo nei contratti, nella parte riguardante la determinazione delle singole prestazioni remunerabili, allo sconto previsto dalla legge n. 296/2006 impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare tout court detto limite alla retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale (cfr., ex multis, nel medesimo senso, le sentenze di questa Corte n. 272/2018; n. 357/2018; n. 673/2018; n. 1360/2018; n. 4203/2018; n. 252/2019; n.
257/2019; n. 753/2019, n. 3444/2022, n. 1125/2023).
Con un'ulteriore ed autonoma doglianza il , con riferimento alla statuizione contenuta Pt_1 nella sentenza impugnata (cfr. pag. 5) circa il superamento dei tetti di spesa emergente dalla Parte Parte documentazione depositata dall' in primo grado, ha dedotto, da un lato, che l' appellata non aveva contestato le prestazione erogate, e, dall'altro lato, che la documentazione depositata dall'azienda sanitaria era inidonea a fornire la prova della comunicazione preventiva del superamento del tetto di spesa per ogni singola annualità, aggiungendo, altresì, che, in mancanza di tali comunicazioni, giammai avrebbe potuto conoscere l'avvenuto o imminente sforamento dei tetti di spesa.
Il motivo è solo parzialmente fondato. Parte Va precisato che l' in primo grado, pur avendo genericamente dedotto che la corresponsione degli importi ingiunti avrebbe determinato lo sforamento dei tetti di spesa, ha eccepito lo sforamento solo con riferimento agli anni 2011 e 2012, depositando al riguardo la documentazione evidenziata già dal primo giudice a sostegno dell'accoglimento dell'opposizione.
Orbene, il Centro in primo grado non ha contestato l'avvenuto superamento del tetto di spesa Parte per tali annualità, né ha contestato che per le annualità 2011 e 2012 l' aveva praticato il procedimento di Regressione Tariffaria Unica, chiedendogli l'emissione delle relative note di Parte credito, limitandosi ad eccepire che l'eccezione dell' di mancata remunerazione delle prestazioni “extra budget” non poteva essere accolta per la mancata comunicazione dei monitoraggi
(circostanza posta a fondamento anche del motivo di appello in esame). Parte Dai documenti depositati dall'opponente in primo grado, tuttavia, emerge che l' con nota prot. n. 137851 del 26.9.2013, a firma del Direttore Generale, avente ad oggetto “Liquidazione saldo II semestre 2012 per prestazioni di assistenza Specialistica branca Laboratorio”, richiedeva al Centro l'emissione di una nota di credito, per l'importo di € 11.292,50, a titolo di “Regressione
Tariffaria Unica anno 2012”, precisando contestualmente sia il limite di spesa fissato, sia l'importo totale fatturato dai centri per la branca di riferimento;
analoga comunicazione veniva effettuata con la nota prot. n. 106893 del 8.8.2012, sempre a firma del Derettore Generale, avente ad oggetto
“Liquidazione saldo anno 2011 prestazioni di assistenza specialistica Branca di Laboratorio
6 Analisi Centro Diagnostico G.B. Morgagni Srl- Disposizioni operative”, in cui si dava atto dell'applicazione della RTU per l'anno 2011 per l'importo di € 7.900,61. Parte Il Centro appellante, tuttavia, a fronte della documentazione depositata dall inerente all'applicazione della regressione tariffaria e alla necessità di emettere le corrispondenti note di credito per gli anni 2011 e 2012, non ha dedotto (né provato) che tali importi - relativi appunto alla
RTU per i suddetti anni e, quindi, a somme non dovute, stante la prova del superamento del tetto di spesa - erano stati già decurtati da precedenti fatture e, quindi, non nuovamente detraibili dalle somme dovute per le prestazioni rese nelle medesime annualità.
Tali importi, quindi, risultando la prova sia del superamento dei tetti di spesa della macroarea
“specialistica di laboratorio”, in quanto circostanza specificamente risultante dalle note indicate e mai contestata dal appellante, sia della RTU applicata al Centro per gli anni 2011 e 2012, Pt_1 anch'essa mai contestata nelle sedi competenti (cfr. Cass., S.U. n. 28053/2018), vanno detratti dall'importo rivendicato dal Centro appellante nella richiesta monitoria, corrispondendo alle somme Parte della RTU 2011 e 2012 per le quali l aveva richiesto al Centro l'emissione delle relative note di credito e per le quali non vi è prova dell'avvenuta detrazione su altre fatture precedenti a quella per cui è causa.
La sentenza impugnata non può, invece, essere condivisa (e sul punto il motivo di appello va accolto) con riferimento alle prestazioni cd. “extra budget”, mancando la prova della comunicazione dei monitoraggi periodici. Parte Ed infatti, sebbene l' con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. abbia depositato le comunicazioni relative all'indicazione della data di presumibile sforamento dei tetti di spesa per gli anni 2011 e 2012 (cfr. note prot. n. 154909 dell'1.12.2011 e prot. n. 145989 del 29.10.2012), in cui venivano indicate come date presunte di raggiungimento del tetto, rispettivamente, il 5.12.2011 e il
16.11.2012, non risulta in atti la prova della comunicazione delle stesse al Centro appellante. Ne Parte consegue che l' anche per le prestazioni rese dopo tali date avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria e non rifiutare integralmente il pagamento.
Occorre, infatti, evidenziare che il diritto di credito della struttura accreditata incontra senza dubbio i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria, che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie: la remunerazione delle prestazioni rese, quindi, non può mai travalicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
Da tale considerazione generale, la giurisprudenza di legittimità ha tratto, quale necessario corollario, il principio per cui “deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n.
7 27608; che richiama Cons. Stato, sez. III, 10/2/2016, n. 566; Cons. Stato, sez. III, 10/4/2015, n.
1832; poi Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884). Con l'ulteriore chiarimento per cui, stante il carattere recessivo degli atti concordati convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
ciò costituisce un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che, quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa, Part non vi è alcun obbligo dell' di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cass., n. 27608 del
2019). […] Pertanto, in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, Part dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis Part non imputabile, cui la e la non avrebbero potuto sottrarsi (Cass. n. 27608 del 2019)” Pt_4
(cfr. Cass., n. 12584/2024).
Ancora recentemente, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative” (cfr. Cass. n.
25184/2024 e Cass. n. 4375/2023).
Alla luce di tali principi e di quanto previsto allo stesso art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti, va, dunque, evidenziato che la mancata o la tardiva comunicazione della data di presumibile Parte sforamento dei tetti di spesa, acquista rilievo solo al fine di valutare se e fino a quando l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e da quale data le è, invece, possibile rifiutare integralmente il pagamento delle prestazioni rese, giammai per affermare che, in mancanza della Parte stessa, l' era tenuta in ogni caso al pagamento integrale delle prestazioni svolte, anche oltre il limite di spesa fissato (da ultimo si è pronunciata, ribadendo tali principi e i criteri di remunerazione delle prestazioni rese dai centri accreditati, la Suprema Corte con la sentenza n. 16221/2025).
Tali principi comportano, altresì, che, seppure a seguito del pagamento della fattura per cui è Parte causa (n. 9 del 4.9.2018) l accertasse che effettivamente si determina per gli anni di riferimento il superamento dei tetti di spesa, giammai essa potrebbe rifiutare tout court il pagamento, ma sarebbe tenuta a praticare per l'intera macroarea una nuova regressione tariffaria,
8 tenendo conto dell'effettivo fatturato e, quindi, anche delle ulteriori somme dovute per l'illegittima applicazione dello sconto sulle singole prestazioni.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza Parte impugnata, l' va condannata a pagare in favore del appellante l'importo di Parte_2 Pt_1
€ 212.623,77 (€ 231.816,88 - € 19.193,11 (€ 11.292,50+€ 7.900,00), oltre interessi moratori come da contratti sottoscritti tra le parti (art. 7), dalla debenza delle singole annualità al saldo.
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio, tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura ridotta rispetto a quanto richiesto, vanno compensate per 1/3; per i restanti 2/3 seguono la soccombenza, con condanna dell' al pagamento in favore del Parte_5 [...]
nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dei parametri di Parte_6 cui al D.M. 147/2022, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, attesa la serialità delle questioni trattate, con rimborso delle sole spese documentate (e, quindi, con esclusione del rimborso del contributo unificato del procedimento monitorio e di quello per il presente giudizio di appello, di cui non vi è prova del pagamento, nonostante la richiesta della cancelleria), da distrarsi, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti Silvio Bozzi e Angelo Fassino, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 1987/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Benevento in data 2.10.2023, pubblicata il 6.10.2023, nei confronti dell'
[...]
, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede: Parte_7
1) condanna l' a pagare in favore del Centro appellante la somma di € Parte_7
212.623,77, oltre interessi moratori come da contratti sottoscritti, dalla debenza delle singole annualità al saldo;
2) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' , in persona del Parte_7
Direttore Generale p.t., al pagamento, in favore del appellante, dei restanti 2/3 delle spese di Pt_1 lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 4.701,00 per compensi professionali e, per il giudizio di appello, in € 4.774,00 per compensi professionali, oltre, per entrambi i gradi di giudizio, Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui soli compensi, da distrarre in favore degli avv.ti Silvio Bozzi e Angelo e Angelo Fassino, nella misura di metà ciascuno, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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