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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/12/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
OL, all'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2056/2024 R.G. vertente
fra
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. Parte_1
) e P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del direttore p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici Pt_2 in Corso XVIII Agosto n. 46, sono per legge domiciliati;
Pt_2
OPPONENTI-RICORRENTI
e
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona CP_1 P.IVA_3 CP_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
OPPOSTO-RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 5.7.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva ricorso avverso l'avviso di addebito n. 392 2022 00001073 73 000, notificato il 28.5.2024 con il quale veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 111.004,99, a titolo di mancati versamenti per contributi previdenziali, assistenziali e per somme aggiuntive (interessi di rivalsa, interessi di mora e spese di notifica) riferiti all'anno 2015 per la Gestione Dipendenti Pubblici posizione contributiva ECA 8003310762-00000 2016 03 03.
A fondamento della domanda allegava: decadenza dell'iscrizione a ruolo, difetto/contraddittorietà di motivazione, mancanza di prova del pagamento.
Tanto premesso, il e l' Parte_1 Controparte_3
, adivano il Tribunale e domandavano, previa sospensione del titolo, la nullità dell'avviso
[...]
CP_ di addebito e di rigettare la pretesa di pagamento come avanzata dall' in quanto illegittima, infondata, pretestuosa, e non provata per tutte le motivazioni espresse in narrativa e conseguentemente annullare integralmente l'avviso di addebito oggetto di impugnazione.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, ed eccepiva la infondatezza CP_1
e la improcedibilità della domanda con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Il e l' in persona dei rispettivi legali rappresentanti, hanno impugnato CP_4 Parte_3
CP_ l'avviso di addebito n. 392 2022 00001073 73 000, notificato dall' sede di in data Pt_2
28.05.2024, per la somma complessiva di € 111.004,99, fondato su controllo d'ufficio della posizione contributiva n. ECA 8003310762-00000 2016 03 03 relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Dipendenti Pubblici, mancati versamenti per contributi previdenziali, assistenziali e per somme aggiuntive (interessi di rivalsa, interessi di mora e spese di notifica) riferiti all'anno 2016.
Va innanzitutto rilevata l'insussistenza del dedotto difetto di motivazione dell'avviso di addebito, vizio formale che secondo la giurisprudenza di legittimità andava denunciato ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito;
viceversa, nella fattispecie in esame, a fronte della notifica eseguita il 28.5.2024, il ricorso in opposizione è stato depositato il
5.7.2024, oltre il termine fissato a pena di decadenza per far valere il dedotto vizio dell'avviso di addebito;
per orientamento costante, in materia di opposizione avverso avviso di addebito emesso e notificato dall' per il recupero di somme di denaro a titolo di contributi previdenziali e CP_1 assistenziali, le censure relative alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali – sono da qualificare come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., pertanto, in quanto tale, va proposta a pena di inammissibilità entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione.
Infondato è il ricorso nel merito:
Va innanzitutto rilevato che nel caso che occupa risultano intervenute precedenti interlocuzioni tra l' e l' in data 10.7.2017 (elaborazione) e avviso bonario il CP_1 Parte_2
10.6.2021 e comunicazione via pec in data 23.1.2024, rispetto alle quali gli opponenti nulla deducono.
L'INSP quale gestore del servizio di previdenza obbligatoria, in base all'art. 16 co.6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, ha comunicato all' con messaggio Hermes 3550/2023 l'obbligo di Pt_3 corresponsione degli interessi di mora per il ritardato pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto (TFS/TFR), dovuti per ritardi imputabili alle Amministrazioni/Enti datori di lavoro e liquidati dall' , con diritto di rivalsa verso le stesse amministrazioni. CP_1
Ogni amministrazione è tenuta infatti in base all'art. 3 della legge 140/1997 all'invio del modello
PL1/TFR-1 entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente, e la domanda di riscatto con i servizi ammissibili, deve pervenire all' entro sei mesi dalla presentazione della CP_1 stessa all'amministrazione di appartenenza del dipendente, (art. 24 co.6 DPR 1032/1973) previa istruttoria (modello PR-1) con l'indicazione della retribuzione annua contributiva, dell'età dell'iscritto e dell'età massima di collocamento a riposo per la qualifica rivestita alla data di presentazione della domanda, in modo da consentire all'Istituto di determinare l'onere del contributo di riscatto che l'iscritto dovrà versare in unica soluzione o in forma rateale.
Duplice la funzione cui assolve la procedura: da un lato, essendo l'entità del contributo fissato alla data della domanda di riscatto, non può essere adeguato a eventuali aumenti retributivi dell'iscritto, per cui l' ha interesse alla definizione rapida della pratica per poter incamerare i contributi che CP_1 alimentano il Fondo;
d'altra parte, il pagamento di un contributo commisurato alla retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, comporta per l'iscritto al momento del suo collocamento a riposo, il maggior importo di TFS o TFR da liquidare sull'intero servizio prestato, comprensivo del periodo riscattato, sulla base della retribuzione in godimento fino alla cessazione dal servizio. Da qui il problema del recupero degli interessi con l'azione di rivalsa dell' per la tardiva CP_1 comunicazione dei dati necessari per liquidare e pagare i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto di lavoro. Non è in contestazione, intanto, che l'amministrazione opponente ha inviato in ritardo la documentazione come sopra e il consequenziale ritardo nel pagamento da parte dell'istituto e relativi interessi corrisposti agli assicurati.
Con riguardo alle domande di riscatto presentate l' ha assolto all'onere di allegazione, CP_1 indicando esattamente il prospetto analitico dei lavoratori mediante codice fiscale, con l'indicazione della data di presentazione della domanda all'amministrazione di appartenenza, della data di trasmissione della domanda all' , dei giorni di ritardo maturati a decorrere dalla scadenza del CP_1 sesto mese dalla data di presentazione della domanda, con il calcolo degli interessi maturati sull'importo del contributo per il riscatto.
Gli opponenti dal loro canto muovono contestazioni generiche basate su presunti vizi formali e limitandosi a dedurre l'insussistenza della responsabilità.
Sulla sussistenza del danno per l' , non pare residuare alcun dubbio, atteso che il ritardo nella CP_1 trasmissione delle domande di riscatto ha cagionato pregiudizio all' che ha dovuto attribuire tale CP_1 riscatto ai fini previdenziali (con corrispondente onere prestazionale nei confronti del beneficiario) ricevendo in ritardo la contribuzione dovuta per il riscatto stesso e che andava parametrata allo stipendio percepito dai dipendenti al momento della presentazione dell'istanza e non a quello di invio della stessa domanda.
In mancanza di prova circa il maggiore pregiudizio, il danno va, pertanto, ragguagliato ai frutti civili che per sua natura il denaro può produrre e che vanno commisurati agli interessi legali maturati sul contributo dovuto, dalla scadenza del termine semestrale di cui all'art. 24 fino alla data di effettiva trasmissione, per un importo pari ad euro 111.004,99, (come correttamente calcolato dall' e CP_1 articolato in memoria di costituzione in giudizio). L'importo suindicato va maggiorato degli interessi legali con decorrenza dalla prima diffida risalente al 10.6.2021.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022, in considerazione dell'oggetto, del valore della causa, delle fasi e dell'attività delle parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal , in persona del Parte_1 CP_5 pro tempore e dall' Parte_2 in persona del direttore p.t., con ricorso depositato il
[...]
5.7.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'avviso di addebito n. 392 2022 00001073 73 000, CP_ notificato dall' sede di in data 28.05.2024; Pt_2
2. condanna i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 7.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge dovute.
Potenza, 4 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio OL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
OL, all'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2056/2024 R.G. vertente
fra
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. Parte_1
) e P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del direttore p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici Pt_2 in Corso XVIII Agosto n. 46, sono per legge domiciliati;
Pt_2
OPPONENTI-RICORRENTI
e
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona CP_1 P.IVA_3 CP_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
OPPOSTO-RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 5.7.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva ricorso avverso l'avviso di addebito n. 392 2022 00001073 73 000, notificato il 28.5.2024 con il quale veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 111.004,99, a titolo di mancati versamenti per contributi previdenziali, assistenziali e per somme aggiuntive (interessi di rivalsa, interessi di mora e spese di notifica) riferiti all'anno 2015 per la Gestione Dipendenti Pubblici posizione contributiva ECA 8003310762-00000 2016 03 03.
A fondamento della domanda allegava: decadenza dell'iscrizione a ruolo, difetto/contraddittorietà di motivazione, mancanza di prova del pagamento.
Tanto premesso, il e l' Parte_1 Controparte_3
, adivano il Tribunale e domandavano, previa sospensione del titolo, la nullità dell'avviso
[...]
CP_ di addebito e di rigettare la pretesa di pagamento come avanzata dall' in quanto illegittima, infondata, pretestuosa, e non provata per tutte le motivazioni espresse in narrativa e conseguentemente annullare integralmente l'avviso di addebito oggetto di impugnazione.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, ed eccepiva la infondatezza CP_1
e la improcedibilità della domanda con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Il e l' in persona dei rispettivi legali rappresentanti, hanno impugnato CP_4 Parte_3
CP_ l'avviso di addebito n. 392 2022 00001073 73 000, notificato dall' sede di in data Pt_2
28.05.2024, per la somma complessiva di € 111.004,99, fondato su controllo d'ufficio della posizione contributiva n. ECA 8003310762-00000 2016 03 03 relativo a contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Dipendenti Pubblici, mancati versamenti per contributi previdenziali, assistenziali e per somme aggiuntive (interessi di rivalsa, interessi di mora e spese di notifica) riferiti all'anno 2016.
Va innanzitutto rilevata l'insussistenza del dedotto difetto di motivazione dell'avviso di addebito, vizio formale che secondo la giurisprudenza di legittimità andava denunciato ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito;
viceversa, nella fattispecie in esame, a fronte della notifica eseguita il 28.5.2024, il ricorso in opposizione è stato depositato il
5.7.2024, oltre il termine fissato a pena di decadenza per far valere il dedotto vizio dell'avviso di addebito;
per orientamento costante, in materia di opposizione avverso avviso di addebito emesso e notificato dall' per il recupero di somme di denaro a titolo di contributi previdenziali e CP_1 assistenziali, le censure relative alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali – sono da qualificare come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., pertanto, in quanto tale, va proposta a pena di inammissibilità entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione.
Infondato è il ricorso nel merito:
Va innanzitutto rilevato che nel caso che occupa risultano intervenute precedenti interlocuzioni tra l' e l' in data 10.7.2017 (elaborazione) e avviso bonario il CP_1 Parte_2
10.6.2021 e comunicazione via pec in data 23.1.2024, rispetto alle quali gli opponenti nulla deducono.
L'INSP quale gestore del servizio di previdenza obbligatoria, in base all'art. 16 co.6 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, ha comunicato all' con messaggio Hermes 3550/2023 l'obbligo di Pt_3 corresponsione degli interessi di mora per il ritardato pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto (TFS/TFR), dovuti per ritardi imputabili alle Amministrazioni/Enti datori di lavoro e liquidati dall' , con diritto di rivalsa verso le stesse amministrazioni. CP_1
Ogni amministrazione è tenuta infatti in base all'art. 3 della legge 140/1997 all'invio del modello
PL1/TFR-1 entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente, e la domanda di riscatto con i servizi ammissibili, deve pervenire all' entro sei mesi dalla presentazione della CP_1 stessa all'amministrazione di appartenenza del dipendente, (art. 24 co.6 DPR 1032/1973) previa istruttoria (modello PR-1) con l'indicazione della retribuzione annua contributiva, dell'età dell'iscritto e dell'età massima di collocamento a riposo per la qualifica rivestita alla data di presentazione della domanda, in modo da consentire all'Istituto di determinare l'onere del contributo di riscatto che l'iscritto dovrà versare in unica soluzione o in forma rateale.
Duplice la funzione cui assolve la procedura: da un lato, essendo l'entità del contributo fissato alla data della domanda di riscatto, non può essere adeguato a eventuali aumenti retributivi dell'iscritto, per cui l' ha interesse alla definizione rapida della pratica per poter incamerare i contributi che CP_1 alimentano il Fondo;
d'altra parte, il pagamento di un contributo commisurato alla retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, comporta per l'iscritto al momento del suo collocamento a riposo, il maggior importo di TFS o TFR da liquidare sull'intero servizio prestato, comprensivo del periodo riscattato, sulla base della retribuzione in godimento fino alla cessazione dal servizio. Da qui il problema del recupero degli interessi con l'azione di rivalsa dell' per la tardiva CP_1 comunicazione dei dati necessari per liquidare e pagare i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto di lavoro. Non è in contestazione, intanto, che l'amministrazione opponente ha inviato in ritardo la documentazione come sopra e il consequenziale ritardo nel pagamento da parte dell'istituto e relativi interessi corrisposti agli assicurati.
Con riguardo alle domande di riscatto presentate l' ha assolto all'onere di allegazione, CP_1 indicando esattamente il prospetto analitico dei lavoratori mediante codice fiscale, con l'indicazione della data di presentazione della domanda all'amministrazione di appartenenza, della data di trasmissione della domanda all' , dei giorni di ritardo maturati a decorrere dalla scadenza del CP_1 sesto mese dalla data di presentazione della domanda, con il calcolo degli interessi maturati sull'importo del contributo per il riscatto.
Gli opponenti dal loro canto muovono contestazioni generiche basate su presunti vizi formali e limitandosi a dedurre l'insussistenza della responsabilità.
Sulla sussistenza del danno per l' , non pare residuare alcun dubbio, atteso che il ritardo nella CP_1 trasmissione delle domande di riscatto ha cagionato pregiudizio all' che ha dovuto attribuire tale CP_1 riscatto ai fini previdenziali (con corrispondente onere prestazionale nei confronti del beneficiario) ricevendo in ritardo la contribuzione dovuta per il riscatto stesso e che andava parametrata allo stipendio percepito dai dipendenti al momento della presentazione dell'istanza e non a quello di invio della stessa domanda.
In mancanza di prova circa il maggiore pregiudizio, il danno va, pertanto, ragguagliato ai frutti civili che per sua natura il denaro può produrre e che vanno commisurati agli interessi legali maturati sul contributo dovuto, dalla scadenza del termine semestrale di cui all'art. 24 fino alla data di effettiva trasmissione, per un importo pari ad euro 111.004,99, (come correttamente calcolato dall' e CP_1 articolato in memoria di costituzione in giudizio). L'importo suindicato va maggiorato degli interessi legali con decorrenza dalla prima diffida risalente al 10.6.2021.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022, in considerazione dell'oggetto, del valore della causa, delle fasi e dell'attività delle parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal , in persona del Parte_1 CP_5 pro tempore e dall' Parte_2 in persona del direttore p.t., con ricorso depositato il
[...]
5.7.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'avviso di addebito n. 392 2022 00001073 73 000, CP_ notificato dall' sede di in data 28.05.2024; Pt_2
2. condanna i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 7.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge dovute.
Potenza, 4 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio OL