Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 256
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione

    Il giudice rileva che il ruolo su cui si basa la cartella di pagamento è stato emesso e reso esecutivo da un ente (Consorzio di bonifica RN) non più esistente alla data dell'atto, in quanto soppresso. Tale circostanza rende l'atto improduttivo di effetti giuridici, rilevabile d'ufficio.

  • Accolto
    Insussistenza dei presupposti impositivi ed illegittimità dell'intimazione di pagamento

    La Corte accoglie il ricorso per la ragione relativa all'inesistenza giuridica dell'ente che ha emesso il ruolo, assorbendo ogni altra eccezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 256
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 256
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo