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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/12/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7329/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il TRunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 7329/2018 promossa da:
già (P.I. ), in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gaetano Giglio, giusta procura in atti
- OPPONENTE-
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Ignazio Lagrotta, per mandato in atti
- OPPOSTO-
e nei confronti di:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Serafina R. Mancaniello, per mandato in atti
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Serafina R. Controparte_3 C.F._1
Mancaniello, per mandato in atti
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Ivan CP_4 C.F._2 Bernardi, per mandato in atti
- TE MA -
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.06.2025 da intendersi integralmente richiamato
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Va premesso in fatto che, a seguito di convenzione del 22.5.2012, Rep. 1686, intercorsa tra la
[...] e il tesa a regolare i rapporti e gli obblighi reciproci per Controparte_2 Controparte_1 l'attuazione del lotto C2 NORD di edilizia residenziale convenzionata, la Controparte_2 avrebbe dovuto versare (art. 7 della Convenzione) il contributo per il rilascio del permesso di costruire e per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura da determinarsi al momento del rilascio delle concessioni, in due rate uguali delle quali, la prima, da corrispondersi al momento del ritiro del permesso di costruire, e la seconda, entro e non oltre sei mesi dalla data del ritiro del permesso, previa presentazione di polizza fideiussoria. All'uopo la sottoscriveva con ed in favore del Controparte_2 Parte_2 CP_1
sia la polizza fideiussoria n. 00A009664 del 13.2.2012, di euro 156.119,04, a garanzia del
[...] pagamento relativo “alla seconda e terza rata, maggiorata del 10%, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 della Convenzione attuativa, per l'importo di euro 88.704,00 + 10% da versare a distanza di mesi sei quale offerta migliorativa e per l'importo di euro 88704,00 + 10% da versare a distanza di mesi dodici dalla sottoscrizione della convenzione attuativa, quali oneri aggiuntivi a favore del
a titolo di integrazione oneri per l'acquisizione aree finalizzati all'attuazione del Controparte_1 contratto di quartiere II”, che la polizza fideiussoria n. 00A0098137 del 4.4.2012, di euro 51.224,77, a garanzia “del rischio di rideterminazione in aumento del valore di esproprio da parte degli organi collegiali di tutela, relativo alle sole aree oggetto di espropriazione e per le quali non vi è stata l'accettazione dell'indennità da parte dei proprietari, per l'attuazione del contratto di quartiere II- Pezzo del Lago – Zona 167”.
Quindi, non essendo stato completato, da parte del soggetto attuatore, il pagamento convenuto a termini degli artt. 2 e 19 della richiamata Convenzione, con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. il Controparte_1 ha richiesto ed ottenuto, nei confronti della l'ingiunzione di pagamento n. Parte_2 1710/2018 - RG. 5043/2018 della somma pari a euro 139.928,77, derivante dalla escussione delle polizze fideiussorie sottoscritte dalla oltre interessi legali dalla domanda sino al Controparte_2 soddisfo, e spese della procedura monitoria.
Avverso il provvedimento monitorio ha proposto opposizione le già Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato in data 19.10.2018, deducendo la nullità parziale ex art. Parte_2 1418 e 1419 c.c. dell'art. 2 – lettera d), f) e i) della Convenzione 22.5.2012, la modifica unilaterale da parte del della superficie oggetto di espropriazione rispetto alla Convenzione del Controparte_1 22.5.2012, l'illegittimità ed infondatezza della richiesta di pagamento, l'insussistenza dei requisiti urbanistico-amministrativi della superficie ceduta alla e la impossibilità Controparte_2 sopravvenuta della prestazione;
ha concluso pertanto, previa autorizzazione alla chiamata in causa della quale debitore principale, di e di quali Controparte_2 Controparte_3 CP_4 coobbligati in solido, per l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata, ha chiesto la condanna dei chiamati in causa, in solido tra loro, a reintegrare l'opponente di pagina 2 di 9 quanto tenuta a pagare al a titolo di sorte capitale, interessi e spese legali;
con Controparte_1 vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa del 23.1.2019, versata telematicamente, si è costituito in giudizio il Controparte_1 contestando nel merito la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto (domanda così precisata nell'ambito della memoria ex art. 183, 6° co. N. 1 c.p.c.).
A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa con provvedimento del 21.11.2018, si è costituita nell'intestato procedimento con comparsa dell'11.9.2019, disconoscendo, in via CP_4 preliminare, l'autografia delle due firme apposte sull'atto di coobbligazione del 13.2.2012 (all. 15 produzione parte opponente) di cui ha in ogni caso rilevato la nullità per violazione della normativa anti-trust (il disconoscimento veniva esteso anche all'atto di coobbligazione del 4.4.2012 nell'ambito della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c.). Quindi ha concluso per il rigetto della domanda azionata nei suoi confronti e richiesta di condanna al pagamento delle spese legali da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Infine, con comparsa del 12.9.2019 si sono costituiti in giudizio la in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, ed il sig. anche in proprio, eccependo Controparte_3
l'irritualità della domanda proposta dalla opposta per aver chiesto ingiustificatamente la condanna della al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, e degli interessi moratori ex Controparte_2 art. 2 D. Lgs 231/02, non riconosciuti dal provvedimento monitorio. Nel merito hanno aderito sostanzialmente alle difese proposte dall'opponente eccependo l'infondatezza della domanda per la nullità ex artt. 1418 e 1419 c.c. dell'art. 2 lettere d), f) e i) della Convenzione, l'illegittima richiesta di costi di esproprio per una superficie maggiore rispetto a quella fissata nella Convenzione del 22.5.2012, ed infine l'annullamento di tutti gli atti amministrativi urbanistici adottati sull'area oggetto di convenzione a seguito di sentenza del TAR Puglia n. 228/2015. Il debitore principale ed il coobbligato hanno concluso, pertanto, per l'inammissibilità della domanda di condanna della Controparte_3 al pagamento della somma ingiunta e degli interessi moratori ex art. 2 D. Lgs Controparte_2
232/2002, per il rigetto della domanda di manleva attesa l'insussistenza del credito garantito, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento delle spese legali a carico della opposta da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Nell'ambito della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. ha successivamente eccepito anche la nullità della fideiussione CP_3 prestata con atto di coobbligazione del 13.2.2012 per violazione della normativa anti-trust.
Negata con provvedimento del 31.3.2020 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita documentalmente, con prove orali e CTU grafologica, viene decisa dalla scrivente (nelle more divenuta assegnataria dell'intestato procedimento) a seguito di assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il giudizio di opposizione è infondato e come tale va rigettato avendo il fornito, Controparte_1 anche nell'ambito del presente giudizio di opposizione a cognizione piena, la prova documentale dei fatti costitutivi della pretesa azionata in via monitoria.
Giova innanzitutto precisare che è documentato in atti come la sia intervenuta, Controparte_2 con il nella Convenzione urbanistica stipulata per atto pubblico in data 22.5.2012, Controparte_1 assumendo - in qualità di -soggetto attuatore - l'obbligo di concorrere alla realizzazione del Contratto di Quartiere II, secondo termini e modalità analiticamente indicati nella stessa Convenzione.
pagina 3 di 9 A garanzia dell'esatta e piena esecuzione delle obbligazioni assunte in Convenzione, la
[...] ha prestato, in favore del le polizze fideiussorie n. 00A0096644 Controparte_2 Controparte_1 del 13.2.2012, di euro 156.119,04, e n. 00A0098137 del 4.4.2012 di euro 51.224,77 - entrambe rilasciate da come viene comprovato dai corrispondenti titoli assicurativi versati Parte_2 in atti da entrambe le parti (v. doc. 4 e 5 fasc.oppon; doc. 2 fasc. mon.).
Nella richiamata convenzione di urbanizzazione, per quanto ancora di interesse, è espressamente previsto che:
- Il beneficiario dovrà comunicare, con lettera raccomandata, alla Società entro dieci giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempienza del Contraente da cui possono derivare obblighi alla società stessa in base alla polizza;
- Il fidejussore deve soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta del con Controparte_1 rinuncia ad avvalersi della condizione prevista nel primo comma dell'art. 1957 c.c. e con esplicita rinuncia ad avvalersi del beneficio di preventiva escussione di cui all'articolo 1944 comma 2 del codice civile. Si assicura il soddisfo di quanto garantito con la presente fideiussione entro 15 giorni dalla data di ricezione della semplice richiesta dell'amministrazione (v. art. 18, pag. 25).
Siffatte condizioni, presenti nella convenzione urbanistica, confluiscono, parimenti, nelle condizioni generali di assicurazione delle polizze fideiussorie, che regolano il rapporto tra la Compagnia assicuratrice ( oggi , e il soggetto garantito, ovvero il Parte_2 Parte_1 [...]
, (artt. 1 ss c.g.a.) e, segnatamente, nella clausola n. 8 laddove viene prescritto testualmente CP_1 che “Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di 30 giorni da quando il beneficiario avrà acquisito il diritto di rivalersi sulla cauzione e di fare atti esecutivi sulla stessa e ne avrà dato avviso alla società. L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato”.
Inoltre, la semplice richiesta, senza facoltà di levare eccezioni, oltre ad essere caratteristica dell'obbligazione del garante nei confronti del beneficiario, permea di sé anche il diritto di rivalsa del garante nei confronti del contraente, tant'è che all'art. 11 delle Condizioni Controparte_2 Generali di Assicurazione di entrambe le polizze fideiussorie viene pattuito l'obbligo della
[...] a rimborsare la Compagnia (garante), a semplice richiesta, di tutte le somme da Controparte_2 questa versate in forza della polizza per capitale e spese in dipendenza della polizza con espressa rinuncia ad ogni eccezione nei confronti della Impresa assicuratrice.
Infine, per l'adempimento degli obblighi ed oneri che incombono in capo al debitore principale, in dipendenza delle polizze fideiussorie rilasciate in data 13.2.2012 e 4.4.2012 da si Parte_2 sono costituiti, quali coobbligati solidali, e in forza degli obblighi Controparte_3 CP_4 assunti con la sottoscrizione delle appendici di coobbligazione delle polizze del 13.02.2012 e 4.4.2012 ( all. n. 15 e n. 18 prod. opponente).
Va osservato che anche gli atti di coobbligazione riportano le condizioni sopra citate e, segnatamente:
- l'impegno a versare a semplice richiesta alla Compagnia di assicurazione, senza alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate o da sborsare in dipendenza della su menzionata polizza;
- la rinuncia dei coobbligati ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli artt. 1950, 1952, 1955, 1956 e 1957 c.c., liberando la Società e le eventuali coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.
pagina 4 di 9 Ferme tali evidenze che risultano per tabulas dai documenti prodotti, deve ritenersi corretta, in punto di diritto, la sussunzione di entrambe le polizze fideiussorie emesse da oggi Parte_2 Pt_1
in favore del nell'atipicità propria dei contratti autonomi di garanzia, Parte_1 Controparte_1 come prospettato dalla difesa di parte opposta, alla luce delle previsioni contrattuali in esse contenute.
Ed invero sia la polizza fideiussoria n. 00A0096644 del 13.2.2012 che la polizza fideiussoria n. 00A0098137 del 4.4.2012, entrambe rilasciate da in favore del Parte_2 Controparte_1 contemplano, per un verso, la rinuncia da parte del debitore principale ( alla Controparte_2 proponibilità delle eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale con il beneficiario (art. 11), e, per altro verso, dispongono il pagamento in favore del beneficiario a semplice richiesta scritta da parte del soggetto garantito ( ). CP_1 CP_1
La garanzia autonoma consiste, infatti, in un contratto atipico che si distingue dalla fideiussione per l'inesistenza di un vincolo di accessorietà con il rapporto principale: funzione del contratto di garanzia è infatti quella di tenere indenne il creditore dalle eventuali conseguenze derivanti dal mancato adempimento alla prestazione principale;
funzione che invece non si ravvisa nella fideiussione, la quale, piuttosto, è protesa ad ampliare il novero dei soggetti obbligati rispetto alla medesima prestazione.
La causa del contratto autonomo di garanzia, pertanto, consiste nel trasferimento del rischio economico, connesso all'inadempimento da parte del debitore principale, sul garante.
Il concetto può essere riassunto brevemente in tal senso: "Ne deriva che l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore" (Cass. n. 8874\2021).
Da tale qualificazione discende pertanto l'automatica impossibilità, per il garante, di opporre al garantito eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, con due soli limiti, costituiti dal fatto che le eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, e dall'esecuzione fraudolenta o abusiva, contro la quale è sempre opponibile l'exceptio doli (Cass. 26262/2007; Cass. 19693/2022). Il rimedio generale dell'exceptio doli - che pone il garante al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente - richiede tuttavia che sia evidente, certo e incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale o per altra causa, ovvero l'inesistenza del rapporto garantito.
Secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, l'abusività della richiesta della garanzia, ai fini dell'accoglimento dell' exceptio doli, deve risultare prima facie (cfr. Cass. n. 3552/98), o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione. Ovvero, il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione di merito che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore nel rapporto principale, ma deve far valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (cfr. Cass. 16345/2018)
pagina 5 di 9 Nel caso di specie, parte opponente ha ravvisato i presupposti della sollevata exceptio doli per avere il richiesto con le note del 19.2.2015 e 22.5.2015 il pagamento di somme che Controparte_1 eccedono i limiti della Convenzione del 2012, e quindi non garantite dalle polizze fideiussorie, con riferimento specifico alle somme a titolo di spese legali derivanti dai giudizi di opposizione alla stima promossi dai soggetti espropriati. In realtà tale assunto difensivo viene smentito per tabulas dal testo della Convenzione del 2012 laddove, invece, all'art. 2 sub i) (pag. 11) viene pattuito espressamente, a carico del soggetto attuatore, l'obbligo di “versare, entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo A.R. da parte del responsabile unico del procedimento, le somme che a ciascuno di essi competeranno per il pagamento delle indennità espropriative e ad accollarsi tutti gli oneri inerenti e conseguenti la procedura espropriativa, compresi tutti gli oneri, nessuno escluso, per sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese legali derivanti da eventuali giudizi instaurati nei confronti e contro il CP_1
”.( art. 11 Conv.) Degna di rilievo è inoltre la precisazione che segue tale obbligo in cui viene
[...] dato atto che la polizza costituisce “un presidio fideiussorio a favore dell'Ente contro il rischio di rideterminazione in aumento da parte degli organi collegiali di tutela”.
Quindi alcun contegno abusivo, o posto in essere con mala fede, è riconducibile al Controparte_1 con conseguente infondatezza dell'exceptio doli sollevata dall'opponente, essendo stati espressamente previsti, oltre che autorizzati in convenzione, i pagamenti contestati (art. 4 della Convenzione); va osservato inoltre che le altre eccezioni mosse dall'opponente si riferiscono piuttosto alle specifiche vicende del rapporto di convenzione intercorso tra il garantito ed il contraente obbligato e CP_1 sono pertanto inopponibili dal garante, oltre a rivelarsi comunque prive di adeguata prova specifica e allegazione.
Ne consegue la legittimità dell'escussione delle polizze fideiussorie rilasciate da Parte_2 oggi a garanzia dell'adempimento degli oneri e degli obblighi assunti con la Parte_1 Convenzione stipulata in data 22.5.2012; di talché, il decreto ingiuntivo opposto n.1710/2018 TR IA va confermato.
La natura autonoma della garanzia reagisce anche sulla regolamentazione del rapporto tra garante, contraente principale delle polizze e i coobbligati in solido.
In base all'art. 11 delle condizioni generali di assicurazione delle polizze fideiussorie, innanzi richimato, nonchè in forza delle pattuizioni speciali contenute nelle appendici di coobbligazione sottoscritte da e alla società spetta l'azione di Controparte_3 CP_4 Parte_1 manleva/regresso nei confronti del contraente principale della polizza fideiussoria, Controparte_2
e dei suoi coobbligati, senza possibilità per questi di opporsi al pagamento richiesto né di
[...] eccepire alcunché in merito all'avvenuto pagamento (Cass. 14853/2007; Cass. 7502/2004; Cass. 8324/2001).
Pertanto va accolta anche la domanda di manleva proposta dall'opponente.
Riguardo la posizione della coobbligata va innanzitutto precisato che il disconoscimento CP_4 delle sottoscrizioni dei 2 atti di coobbligazione risulta ritualmente proposto solo con riferimento alla polizza fideiussoria n. 00A009664 del 13.2.2012, di euro 156.119,04, perchè avvenuto nel primo atto difensivo (la comparsa di costituzione) successivo alla produzione documentale del documento disconosciuto, mentre certamente tardivo è il disconoscimento dell'atto di obbligazione del 4.4.2012 - versato in atti da parte opponente con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. del 30.04.2020 - perchè avvenuto solo con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. dell'8.7.2020, successiva al pagina 6 di 9 deposito della prima memoria integrativa della terza chiamata risalente all'8.6.2020, da ritenersi infatti primo utile atto difensivo successivo alla produzione documentale dell'atto di coobbligazione. Nè altrimenti può assumere valenza il disconoscimento generico effettuato da rispetto a CP_4 tutti gli atti a sua firma prodotti in corso di causa. La giurisprudenza di legittimità, pur non richiedendo ai fini della valida proposizione del disconoscimento di una scrittura privata una formula particolare, ritiene necessario che venga formulata una contestazione inequivoca, specifica e determinata, tale che si possa desumere con certezza la negazione dell'autenticità della scrittura e/o della relativa sottoscrizione (cfr. Cass. 12448/2012). In definitiva l'atto di coobbligazione del 4.5.2012 può essere considerato rilevante e valutabile ai fini della decisione - in quanto il disconoscimento generico formulato da attesa la mancanza CP_4 dei requisiti di specificità posti dalla normativa, non appare idoneo a privare di valenza probatoria il documento allegato da controparte (cfr. TR. Napoli n. 5563/2023; idem TR.Busto Arsizio n. 438 del 17/03/2020, n. 438 secondo cui “Il disconoscimento formulato, sia ai sensi dell'art. 2702 c.c. che ai sensi dell'art. 2712 c.c., deve ritenersi inefficace al fine di privare di valenza probatoria i documenti allegati qualora abbia il carattere assolutamente generico (in assenza della precisazione dei profili di difformità denunciati) e indiscriminato (con riguardo a tutti i documenti prodotti, senza individuazione analitica degli stessi) del disconoscimento, quindi non rispondendo ai requisiti di specificità posti dalla normativa”. Diversamente, l'atto di coobbligazione sottoscritto in data 13.2.2012, oggetto di valido disconoscimento, riporta a pag. 1 due sottoscrizioni riferite a che sono state oggetto di CP_4 accertamento grafologico.
A dire della dott.ssa , il cui accertamento è stato particolarmente rigoroso, frutto di un Persona_1 esame grafico specifico, puntuale e adeguatamente motivato in ogni minima descrizione delle analogie e delle differenze esistenti in ciascuna delle firme in verifica, in quelle comparative, “è stata riscontrata l'assenza di concordanza tra quei segni grafologici qualitativamente e quantitativamente determinati come il gesto grafico (connotati generali) nello stile, il ritmo (connotati salienti), i gesti fuggitivi e le lettere particolari (contrassegni particolari),tanto per citare alcuni dei segni grafologici più rilevanti nell'attribuzione della paternità di uno scritto. Pertanto le grafie X1 e X2 e le grafie di comparazione (A) e (S) sono incompatibili. Osserva ancora il CTU :” A parere della scrivente, infatti, la presenza di segni grafologici comuni risponde al tentativo di imitazione di getto della firma della predetta . Tale firma risulta essere riproducibile in virtù delle sue lettere oscure, dei CP_4 suoi slanci e del fatto che la firma richiesta viene apposta in uno spazio circoscritto che sacrifica l'estensione stessa della firma e in cui non è necessario che venga redatta per esteso ed in forma leggibile. Significativi tra i segni indicati sono il diverso andamento sul rigo e la sfumatura del ritmo che si differenzia per quei dettagli relativi come gli angoli per il cambio di direzione, la presenza di asoline aggiuntive o ancora nel movimento inanellato di convolvoli continui che la mano autrice delle firme in verifica tenta di riprodurre con un mero movimento ad onda”. Quindi, conclude il Consulente del giudice accertando “che le firme in verifica (X1 e X2) a nome di non corrispondono CP_4 alla grafia delle firme di comparazione (A) e del saggio grafico (S) pertanto non sono autografe ovvero non riconducibili alla mano di ” (pag. 30 CTU). CP_4
Il giudizio del CTU è sostanzialmente condivisibile in quanto raggiunto sulla scorta di un congruo esame dei documenti ritualmente versati in causa e può essere integralmente richiamato in questa sede.
Alla luce di tali note tecniche l'azione di manleva proposta dalla società assicuratrice nei confronti di può trovare accoglimento limitatamente all'importo garantito con la polizza fideiussoria CP_4 n. 00A0098137 per l'ammontare di euro 51.224,77 e per le causali ivi indicate.
pagina 7 di 9 Infondata è inoltre l'eccezione di nullità, sollevata dai terzi chiamati e Controparte_3 CP_4
degli atti di coobbligazione del 13.2.2012 e 4.4.2012 per contrasto alla normativa antitrust, in
[...] quanto genericamente allegata negli atti difensivi senza alcun specifico riferimento alle clausole delle polizze fideiussorie ritenute riproduttive di quelle oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (neppure esibito in giudizio). Va tuttavia osservato che, in base all'insegnamento delle SSUU n. 41994/2021, si tratterrebbe in ogni caso di nullità parziale, non giungendo ad invalidare l'intero atto di coobbligazione né tanto più le polizze fideiussorie.
Infine nessun rilievo assume anche l'eccepito inadempimento a carico del per non Controparte_1 aver trasmesso alla Compagnia assicuratrice la documentazione idonea alla istruzione del sinistro, non sussistendo alcun obbligo contrattuale di questo tipo a carico del beneficiario, ed essendo piuttosto emerso dalla documentazione versata in atti dal medesimo opponente la volontà dell'impresa garante di non voler comunque dar seguito al pagamento delle somme in favore del beneficiario per intervenuta diffida da parte del debitore principale (v. all. 10 prod. oppon.)
Nella regolazione delle spese processuali del presente giudizio occorre distinguere:
a) nei rapporti garante- beneficiario della polizza, sussiste la soccombenza del primo con conseguente obbligo di rifusione integrale delle spese nei confronti del secondo;
b) tra garante-debitore principale e coobbligati, in virtù dell'accoglimento della domanda di manleva, la soccombenza è in capo al debitore principale e ai coobbligati che dovranno rifondere per intero le spese di lite tenuto conto della opposizione della chiamata all'esperimento dell'azione di manleva nei propri confronti.
Le spese vengono liquidate secondo il d.m. n. 55/14 e successive integrazioni, ai medi tariffari, per tutte e quattro le fasi di giudizio.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte opponente che ha proposto l'azione di manleva.
P.Q.M.
Il TRunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1710/2018- 5043/2018, emesso dal TRunale di IA in data 7.09.2018, e lo dichiara esecutivo;
− condanna le alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
[...] IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
− in accoglimento della domanda di manleva promossa dalle dichiara Parte_1 solidalmente tenute (quest'ultimo nei limiti delle Controparte_2 Controparte_3 polizze fideiussorie sottoscritte) e (quest'ultima nei limiti della somma di € CP_4 51.224,77) a manlevare e tenere indenne la compagnia assicurativa di quanto eventualmente pagato in favore del oltre interessi dalla messa in mora fino al soddisfo;
Controparte_1
pagina 8 di 9 − condanna la e in solido tra loro, alla Controparte_2 Controparte_3 CP_4 rifusione delle spese di lite in favore delle che si liquidano in euro Parte_1 16923,60 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
− rigetta ogni altra domanda;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle Parte_1
IA, 18.12.2025
Il G.O.P. -avv. Ermelinda Inchingolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il TRunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 7329/2018 promossa da:
già (P.I. ), in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gaetano Giglio, giusta procura in atti
- OPPONENTE-
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Ignazio Lagrotta, per mandato in atti
- OPPOSTO-
e nei confronti di:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Serafina R. Mancaniello, per mandato in atti
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Serafina R. Controparte_3 C.F._1
Mancaniello, per mandato in atti
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Ivan CP_4 C.F._2 Bernardi, per mandato in atti
- TE MA -
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.06.2025 da intendersi integralmente richiamato
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Va premesso in fatto che, a seguito di convenzione del 22.5.2012, Rep. 1686, intercorsa tra la
[...] e il tesa a regolare i rapporti e gli obblighi reciproci per Controparte_2 Controparte_1 l'attuazione del lotto C2 NORD di edilizia residenziale convenzionata, la Controparte_2 avrebbe dovuto versare (art. 7 della Convenzione) il contributo per il rilascio del permesso di costruire e per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura da determinarsi al momento del rilascio delle concessioni, in due rate uguali delle quali, la prima, da corrispondersi al momento del ritiro del permesso di costruire, e la seconda, entro e non oltre sei mesi dalla data del ritiro del permesso, previa presentazione di polizza fideiussoria. All'uopo la sottoscriveva con ed in favore del Controparte_2 Parte_2 CP_1
sia la polizza fideiussoria n. 00A009664 del 13.2.2012, di euro 156.119,04, a garanzia del
[...] pagamento relativo “alla seconda e terza rata, maggiorata del 10%, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 della Convenzione attuativa, per l'importo di euro 88.704,00 + 10% da versare a distanza di mesi sei quale offerta migliorativa e per l'importo di euro 88704,00 + 10% da versare a distanza di mesi dodici dalla sottoscrizione della convenzione attuativa, quali oneri aggiuntivi a favore del
a titolo di integrazione oneri per l'acquisizione aree finalizzati all'attuazione del Controparte_1 contratto di quartiere II”, che la polizza fideiussoria n. 00A0098137 del 4.4.2012, di euro 51.224,77, a garanzia “del rischio di rideterminazione in aumento del valore di esproprio da parte degli organi collegiali di tutela, relativo alle sole aree oggetto di espropriazione e per le quali non vi è stata l'accettazione dell'indennità da parte dei proprietari, per l'attuazione del contratto di quartiere II- Pezzo del Lago – Zona 167”.
Quindi, non essendo stato completato, da parte del soggetto attuatore, il pagamento convenuto a termini degli artt. 2 e 19 della richiamata Convenzione, con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. il Controparte_1 ha richiesto ed ottenuto, nei confronti della l'ingiunzione di pagamento n. Parte_2 1710/2018 - RG. 5043/2018 della somma pari a euro 139.928,77, derivante dalla escussione delle polizze fideiussorie sottoscritte dalla oltre interessi legali dalla domanda sino al Controparte_2 soddisfo, e spese della procedura monitoria.
Avverso il provvedimento monitorio ha proposto opposizione le già Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato in data 19.10.2018, deducendo la nullità parziale ex art. Parte_2 1418 e 1419 c.c. dell'art. 2 – lettera d), f) e i) della Convenzione 22.5.2012, la modifica unilaterale da parte del della superficie oggetto di espropriazione rispetto alla Convenzione del Controparte_1 22.5.2012, l'illegittimità ed infondatezza della richiesta di pagamento, l'insussistenza dei requisiti urbanistico-amministrativi della superficie ceduta alla e la impossibilità Controparte_2 sopravvenuta della prestazione;
ha concluso pertanto, previa autorizzazione alla chiamata in causa della quale debitore principale, di e di quali Controparte_2 Controparte_3 CP_4 coobbligati in solido, per l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via gradata, ha chiesto la condanna dei chiamati in causa, in solido tra loro, a reintegrare l'opponente di pagina 2 di 9 quanto tenuta a pagare al a titolo di sorte capitale, interessi e spese legali;
con Controparte_1 vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa del 23.1.2019, versata telematicamente, si è costituito in giudizio il Controparte_1 contestando nel merito la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto (domanda così precisata nell'ambito della memoria ex art. 183, 6° co. N. 1 c.p.c.).
A seguito di autorizzazione alla chiamata in causa con provvedimento del 21.11.2018, si è costituita nell'intestato procedimento con comparsa dell'11.9.2019, disconoscendo, in via CP_4 preliminare, l'autografia delle due firme apposte sull'atto di coobbligazione del 13.2.2012 (all. 15 produzione parte opponente) di cui ha in ogni caso rilevato la nullità per violazione della normativa anti-trust (il disconoscimento veniva esteso anche all'atto di coobbligazione del 4.4.2012 nell'ambito della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c.). Quindi ha concluso per il rigetto della domanda azionata nei suoi confronti e richiesta di condanna al pagamento delle spese legali da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Infine, con comparsa del 12.9.2019 si sono costituiti in giudizio la in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, ed il sig. anche in proprio, eccependo Controparte_3
l'irritualità della domanda proposta dalla opposta per aver chiesto ingiustificatamente la condanna della al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, e degli interessi moratori ex Controparte_2 art. 2 D. Lgs 231/02, non riconosciuti dal provvedimento monitorio. Nel merito hanno aderito sostanzialmente alle difese proposte dall'opponente eccependo l'infondatezza della domanda per la nullità ex artt. 1418 e 1419 c.c. dell'art. 2 lettere d), f) e i) della Convenzione, l'illegittima richiesta di costi di esproprio per una superficie maggiore rispetto a quella fissata nella Convenzione del 22.5.2012, ed infine l'annullamento di tutti gli atti amministrativi urbanistici adottati sull'area oggetto di convenzione a seguito di sentenza del TAR Puglia n. 228/2015. Il debitore principale ed il coobbligato hanno concluso, pertanto, per l'inammissibilità della domanda di condanna della Controparte_3 al pagamento della somma ingiunta e degli interessi moratori ex art. 2 D. Lgs Controparte_2
232/2002, per il rigetto della domanda di manleva attesa l'insussistenza del credito garantito, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento delle spese legali a carico della opposta da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Nell'ambito della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. ha successivamente eccepito anche la nullità della fideiussione CP_3 prestata con atto di coobbligazione del 13.2.2012 per violazione della normativa anti-trust.
Negata con provvedimento del 31.3.2020 la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita documentalmente, con prove orali e CTU grafologica, viene decisa dalla scrivente (nelle more divenuta assegnataria dell'intestato procedimento) a seguito di assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il giudizio di opposizione è infondato e come tale va rigettato avendo il fornito, Controparte_1 anche nell'ambito del presente giudizio di opposizione a cognizione piena, la prova documentale dei fatti costitutivi della pretesa azionata in via monitoria.
Giova innanzitutto precisare che è documentato in atti come la sia intervenuta, Controparte_2 con il nella Convenzione urbanistica stipulata per atto pubblico in data 22.5.2012, Controparte_1 assumendo - in qualità di -soggetto attuatore - l'obbligo di concorrere alla realizzazione del Contratto di Quartiere II, secondo termini e modalità analiticamente indicati nella stessa Convenzione.
pagina 3 di 9 A garanzia dell'esatta e piena esecuzione delle obbligazioni assunte in Convenzione, la
[...] ha prestato, in favore del le polizze fideiussorie n. 00A0096644 Controparte_2 Controparte_1 del 13.2.2012, di euro 156.119,04, e n. 00A0098137 del 4.4.2012 di euro 51.224,77 - entrambe rilasciate da come viene comprovato dai corrispondenti titoli assicurativi versati Parte_2 in atti da entrambe le parti (v. doc. 4 e 5 fasc.oppon; doc. 2 fasc. mon.).
Nella richiamata convenzione di urbanizzazione, per quanto ancora di interesse, è espressamente previsto che:
- Il beneficiario dovrà comunicare, con lettera raccomandata, alla Società entro dieci giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempienza del Contraente da cui possono derivare obblighi alla società stessa in base alla polizza;
- Il fidejussore deve soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta del con Controparte_1 rinuncia ad avvalersi della condizione prevista nel primo comma dell'art. 1957 c.c. e con esplicita rinuncia ad avvalersi del beneficio di preventiva escussione di cui all'articolo 1944 comma 2 del codice civile. Si assicura il soddisfo di quanto garantito con la presente fideiussione entro 15 giorni dalla data di ricezione della semplice richiesta dell'amministrazione (v. art. 18, pag. 25).
Siffatte condizioni, presenti nella convenzione urbanistica, confluiscono, parimenti, nelle condizioni generali di assicurazione delle polizze fideiussorie, che regolano il rapporto tra la Compagnia assicuratrice ( oggi , e il soggetto garantito, ovvero il Parte_2 Parte_1 [...]
, (artt. 1 ss c.g.a.) e, segnatamente, nella clausola n. 8 laddove viene prescritto testualmente CP_1 che “Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di 30 giorni da quando il beneficiario avrà acquisito il diritto di rivalersi sulla cauzione e di fare atti esecutivi sulla stessa e ne avrà dato avviso alla società. L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato”.
Inoltre, la semplice richiesta, senza facoltà di levare eccezioni, oltre ad essere caratteristica dell'obbligazione del garante nei confronti del beneficiario, permea di sé anche il diritto di rivalsa del garante nei confronti del contraente, tant'è che all'art. 11 delle Condizioni Controparte_2 Generali di Assicurazione di entrambe le polizze fideiussorie viene pattuito l'obbligo della
[...] a rimborsare la Compagnia (garante), a semplice richiesta, di tutte le somme da Controparte_2 questa versate in forza della polizza per capitale e spese in dipendenza della polizza con espressa rinuncia ad ogni eccezione nei confronti della Impresa assicuratrice.
Infine, per l'adempimento degli obblighi ed oneri che incombono in capo al debitore principale, in dipendenza delle polizze fideiussorie rilasciate in data 13.2.2012 e 4.4.2012 da si Parte_2 sono costituiti, quali coobbligati solidali, e in forza degli obblighi Controparte_3 CP_4 assunti con la sottoscrizione delle appendici di coobbligazione delle polizze del 13.02.2012 e 4.4.2012 ( all. n. 15 e n. 18 prod. opponente).
Va osservato che anche gli atti di coobbligazione riportano le condizioni sopra citate e, segnatamente:
- l'impegno a versare a semplice richiesta alla Compagnia di assicurazione, senza alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate o da sborsare in dipendenza della su menzionata polizza;
- la rinuncia dei coobbligati ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli artt. 1950, 1952, 1955, 1956 e 1957 c.c., liberando la Società e le eventuali coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.
pagina 4 di 9 Ferme tali evidenze che risultano per tabulas dai documenti prodotti, deve ritenersi corretta, in punto di diritto, la sussunzione di entrambe le polizze fideiussorie emesse da oggi Parte_2 Pt_1
in favore del nell'atipicità propria dei contratti autonomi di garanzia, Parte_1 Controparte_1 come prospettato dalla difesa di parte opposta, alla luce delle previsioni contrattuali in esse contenute.
Ed invero sia la polizza fideiussoria n. 00A0096644 del 13.2.2012 che la polizza fideiussoria n. 00A0098137 del 4.4.2012, entrambe rilasciate da in favore del Parte_2 Controparte_1 contemplano, per un verso, la rinuncia da parte del debitore principale ( alla Controparte_2 proponibilità delle eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale con il beneficiario (art. 11), e, per altro verso, dispongono il pagamento in favore del beneficiario a semplice richiesta scritta da parte del soggetto garantito ( ). CP_1 CP_1
La garanzia autonoma consiste, infatti, in un contratto atipico che si distingue dalla fideiussione per l'inesistenza di un vincolo di accessorietà con il rapporto principale: funzione del contratto di garanzia è infatti quella di tenere indenne il creditore dalle eventuali conseguenze derivanti dal mancato adempimento alla prestazione principale;
funzione che invece non si ravvisa nella fideiussione, la quale, piuttosto, è protesa ad ampliare il novero dei soggetti obbligati rispetto alla medesima prestazione.
La causa del contratto autonomo di garanzia, pertanto, consiste nel trasferimento del rischio economico, connesso all'inadempimento da parte del debitore principale, sul garante.
Il concetto può essere riassunto brevemente in tal senso: "Ne deriva che l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore" (Cass. n. 8874\2021).
Da tale qualificazione discende pertanto l'automatica impossibilità, per il garante, di opporre al garantito eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, con due soli limiti, costituiti dal fatto che le eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, e dall'esecuzione fraudolenta o abusiva, contro la quale è sempre opponibile l'exceptio doli (Cass. 26262/2007; Cass. 19693/2022). Il rimedio generale dell'exceptio doli - che pone il garante al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente - richiede tuttavia che sia evidente, certo e incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale o per altra causa, ovvero l'inesistenza del rapporto garantito.
Secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, l'abusività della richiesta della garanzia, ai fini dell'accoglimento dell' exceptio doli, deve risultare prima facie (cfr. Cass. n. 3552/98), o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione. Ovvero, il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione di merito che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore nel rapporto principale, ma deve far valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (cfr. Cass. 16345/2018)
pagina 5 di 9 Nel caso di specie, parte opponente ha ravvisato i presupposti della sollevata exceptio doli per avere il richiesto con le note del 19.2.2015 e 22.5.2015 il pagamento di somme che Controparte_1 eccedono i limiti della Convenzione del 2012, e quindi non garantite dalle polizze fideiussorie, con riferimento specifico alle somme a titolo di spese legali derivanti dai giudizi di opposizione alla stima promossi dai soggetti espropriati. In realtà tale assunto difensivo viene smentito per tabulas dal testo della Convenzione del 2012 laddove, invece, all'art. 2 sub i) (pag. 11) viene pattuito espressamente, a carico del soggetto attuatore, l'obbligo di “versare, entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo A.R. da parte del responsabile unico del procedimento, le somme che a ciascuno di essi competeranno per il pagamento delle indennità espropriative e ad accollarsi tutti gli oneri inerenti e conseguenti la procedura espropriativa, compresi tutti gli oneri, nessuno escluso, per sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese legali derivanti da eventuali giudizi instaurati nei confronti e contro il CP_1
”.( art. 11 Conv.) Degna di rilievo è inoltre la precisazione che segue tale obbligo in cui viene
[...] dato atto che la polizza costituisce “un presidio fideiussorio a favore dell'Ente contro il rischio di rideterminazione in aumento da parte degli organi collegiali di tutela”.
Quindi alcun contegno abusivo, o posto in essere con mala fede, è riconducibile al Controparte_1 con conseguente infondatezza dell'exceptio doli sollevata dall'opponente, essendo stati espressamente previsti, oltre che autorizzati in convenzione, i pagamenti contestati (art. 4 della Convenzione); va osservato inoltre che le altre eccezioni mosse dall'opponente si riferiscono piuttosto alle specifiche vicende del rapporto di convenzione intercorso tra il garantito ed il contraente obbligato e CP_1 sono pertanto inopponibili dal garante, oltre a rivelarsi comunque prive di adeguata prova specifica e allegazione.
Ne consegue la legittimità dell'escussione delle polizze fideiussorie rilasciate da Parte_2 oggi a garanzia dell'adempimento degli oneri e degli obblighi assunti con la Parte_1 Convenzione stipulata in data 22.5.2012; di talché, il decreto ingiuntivo opposto n.1710/2018 TR IA va confermato.
La natura autonoma della garanzia reagisce anche sulla regolamentazione del rapporto tra garante, contraente principale delle polizze e i coobbligati in solido.
In base all'art. 11 delle condizioni generali di assicurazione delle polizze fideiussorie, innanzi richimato, nonchè in forza delle pattuizioni speciali contenute nelle appendici di coobbligazione sottoscritte da e alla società spetta l'azione di Controparte_3 CP_4 Parte_1 manleva/regresso nei confronti del contraente principale della polizza fideiussoria, Controparte_2
e dei suoi coobbligati, senza possibilità per questi di opporsi al pagamento richiesto né di
[...] eccepire alcunché in merito all'avvenuto pagamento (Cass. 14853/2007; Cass. 7502/2004; Cass. 8324/2001).
Pertanto va accolta anche la domanda di manleva proposta dall'opponente.
Riguardo la posizione della coobbligata va innanzitutto precisato che il disconoscimento CP_4 delle sottoscrizioni dei 2 atti di coobbligazione risulta ritualmente proposto solo con riferimento alla polizza fideiussoria n. 00A009664 del 13.2.2012, di euro 156.119,04, perchè avvenuto nel primo atto difensivo (la comparsa di costituzione) successivo alla produzione documentale del documento disconosciuto, mentre certamente tardivo è il disconoscimento dell'atto di obbligazione del 4.4.2012 - versato in atti da parte opponente con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. del 30.04.2020 - perchè avvenuto solo con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. dell'8.7.2020, successiva al pagina 6 di 9 deposito della prima memoria integrativa della terza chiamata risalente all'8.6.2020, da ritenersi infatti primo utile atto difensivo successivo alla produzione documentale dell'atto di coobbligazione. Nè altrimenti può assumere valenza il disconoscimento generico effettuato da rispetto a CP_4 tutti gli atti a sua firma prodotti in corso di causa. La giurisprudenza di legittimità, pur non richiedendo ai fini della valida proposizione del disconoscimento di una scrittura privata una formula particolare, ritiene necessario che venga formulata una contestazione inequivoca, specifica e determinata, tale che si possa desumere con certezza la negazione dell'autenticità della scrittura e/o della relativa sottoscrizione (cfr. Cass. 12448/2012). In definitiva l'atto di coobbligazione del 4.5.2012 può essere considerato rilevante e valutabile ai fini della decisione - in quanto il disconoscimento generico formulato da attesa la mancanza CP_4 dei requisiti di specificità posti dalla normativa, non appare idoneo a privare di valenza probatoria il documento allegato da controparte (cfr. TR. Napoli n. 5563/2023; idem TR.Busto Arsizio n. 438 del 17/03/2020, n. 438 secondo cui “Il disconoscimento formulato, sia ai sensi dell'art. 2702 c.c. che ai sensi dell'art. 2712 c.c., deve ritenersi inefficace al fine di privare di valenza probatoria i documenti allegati qualora abbia il carattere assolutamente generico (in assenza della precisazione dei profili di difformità denunciati) e indiscriminato (con riguardo a tutti i documenti prodotti, senza individuazione analitica degli stessi) del disconoscimento, quindi non rispondendo ai requisiti di specificità posti dalla normativa”. Diversamente, l'atto di coobbligazione sottoscritto in data 13.2.2012, oggetto di valido disconoscimento, riporta a pag. 1 due sottoscrizioni riferite a che sono state oggetto di CP_4 accertamento grafologico.
A dire della dott.ssa , il cui accertamento è stato particolarmente rigoroso, frutto di un Persona_1 esame grafico specifico, puntuale e adeguatamente motivato in ogni minima descrizione delle analogie e delle differenze esistenti in ciascuna delle firme in verifica, in quelle comparative, “è stata riscontrata l'assenza di concordanza tra quei segni grafologici qualitativamente e quantitativamente determinati come il gesto grafico (connotati generali) nello stile, il ritmo (connotati salienti), i gesti fuggitivi e le lettere particolari (contrassegni particolari),tanto per citare alcuni dei segni grafologici più rilevanti nell'attribuzione della paternità di uno scritto. Pertanto le grafie X1 e X2 e le grafie di comparazione (A) e (S) sono incompatibili. Osserva ancora il CTU :” A parere della scrivente, infatti, la presenza di segni grafologici comuni risponde al tentativo di imitazione di getto della firma della predetta . Tale firma risulta essere riproducibile in virtù delle sue lettere oscure, dei CP_4 suoi slanci e del fatto che la firma richiesta viene apposta in uno spazio circoscritto che sacrifica l'estensione stessa della firma e in cui non è necessario che venga redatta per esteso ed in forma leggibile. Significativi tra i segni indicati sono il diverso andamento sul rigo e la sfumatura del ritmo che si differenzia per quei dettagli relativi come gli angoli per il cambio di direzione, la presenza di asoline aggiuntive o ancora nel movimento inanellato di convolvoli continui che la mano autrice delle firme in verifica tenta di riprodurre con un mero movimento ad onda”. Quindi, conclude il Consulente del giudice accertando “che le firme in verifica (X1 e X2) a nome di non corrispondono CP_4 alla grafia delle firme di comparazione (A) e del saggio grafico (S) pertanto non sono autografe ovvero non riconducibili alla mano di ” (pag. 30 CTU). CP_4
Il giudizio del CTU è sostanzialmente condivisibile in quanto raggiunto sulla scorta di un congruo esame dei documenti ritualmente versati in causa e può essere integralmente richiamato in questa sede.
Alla luce di tali note tecniche l'azione di manleva proposta dalla società assicuratrice nei confronti di può trovare accoglimento limitatamente all'importo garantito con la polizza fideiussoria CP_4 n. 00A0098137 per l'ammontare di euro 51.224,77 e per le causali ivi indicate.
pagina 7 di 9 Infondata è inoltre l'eccezione di nullità, sollevata dai terzi chiamati e Controparte_3 CP_4
degli atti di coobbligazione del 13.2.2012 e 4.4.2012 per contrasto alla normativa antitrust, in
[...] quanto genericamente allegata negli atti difensivi senza alcun specifico riferimento alle clausole delle polizze fideiussorie ritenute riproduttive di quelle oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (neppure esibito in giudizio). Va tuttavia osservato che, in base all'insegnamento delle SSUU n. 41994/2021, si tratterrebbe in ogni caso di nullità parziale, non giungendo ad invalidare l'intero atto di coobbligazione né tanto più le polizze fideiussorie.
Infine nessun rilievo assume anche l'eccepito inadempimento a carico del per non Controparte_1 aver trasmesso alla Compagnia assicuratrice la documentazione idonea alla istruzione del sinistro, non sussistendo alcun obbligo contrattuale di questo tipo a carico del beneficiario, ed essendo piuttosto emerso dalla documentazione versata in atti dal medesimo opponente la volontà dell'impresa garante di non voler comunque dar seguito al pagamento delle somme in favore del beneficiario per intervenuta diffida da parte del debitore principale (v. all. 10 prod. oppon.)
Nella regolazione delle spese processuali del presente giudizio occorre distinguere:
a) nei rapporti garante- beneficiario della polizza, sussiste la soccombenza del primo con conseguente obbligo di rifusione integrale delle spese nei confronti del secondo;
b) tra garante-debitore principale e coobbligati, in virtù dell'accoglimento della domanda di manleva, la soccombenza è in capo al debitore principale e ai coobbligati che dovranno rifondere per intero le spese di lite tenuto conto della opposizione della chiamata all'esperimento dell'azione di manleva nei propri confronti.
Le spese vengono liquidate secondo il d.m. n. 55/14 e successive integrazioni, ai medi tariffari, per tutte e quattro le fasi di giudizio.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte opponente che ha proposto l'azione di manleva.
P.Q.M.
Il TRunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1710/2018- 5043/2018, emesso dal TRunale di IA in data 7.09.2018, e lo dichiara esecutivo;
− condanna le alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
[...] IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
− in accoglimento della domanda di manleva promossa dalle dichiara Parte_1 solidalmente tenute (quest'ultimo nei limiti delle Controparte_2 Controparte_3 polizze fideiussorie sottoscritte) e (quest'ultima nei limiti della somma di € CP_4 51.224,77) a manlevare e tenere indenne la compagnia assicurativa di quanto eventualmente pagato in favore del oltre interessi dalla messa in mora fino al soddisfo;
Controparte_1
pagina 8 di 9 − condanna la e in solido tra loro, alla Controparte_2 Controparte_3 CP_4 rifusione delle spese di lite in favore delle che si liquidano in euro Parte_1 16923,60 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
− rigetta ogni altra domanda;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle Parte_1
IA, 18.12.2025
Il G.O.P. -avv. Ermelinda Inchingolo
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