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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/11/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3761/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sassari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3761/2019 promossa da:
Controparte_1 Parte_1
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Mauro Zonca, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via Pietro Leo n. 3 attrice c o n t r o
(P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2
convenuta contumace
I CP_3
Per parte attrice:
“Piaccia all'ill.mo Giudice, contrariis reiectis, A) accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi assunti col contratto di concessione di esclusiva 25.02.2019 indicato in premessa e, per l'effetto, B) accertare e dichiarare detto contratto risolto per grave inadempimento imputabile, in via esclusiva, a fatto e colpa della convenuta;
C) condannare, per l'effetto, la medesima convenuta, alla restituzione delle somme versate dall'attrice a garanzia dell'obbligo assunto, nonché al risarcimento, sempre in favore di quest'ultima, di tutti gli ulteriori danni da
pagina 1 di 6 lei subiti, al maggior danno ed al rimborso di tutte le spese sostenute, a seguito dei fatti per cui si procede;
D) In tutti i casi, con vittoria di spese e onorari del presente procedimento.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. ha allegato: Controparte_1 Parte_1
1) di aver stipulato con in data 25.02.2019, un Controparte_2 contratto avente ad oggetto la concessione in esclusiva, in tutta la regione Sardegna e limitatamente alle piazze comunali, delle esibizioni canore degli artisti HA, , Aniram, Aldivas, LA & DJ Jad, CP_4 Per_1
e per il periodo compreso tra il 1.05.2019 e il 15.10.2019; Per_2
2) di aver corrisposto alla convenuta, con bonifico bancario del 27.02.2019, l'importo di € 10.000,00, oltre iva, a titolo di garanzia degli obblighi assunti, come previsto dal contratto;
3) di aver organizzato, in data 13.05.2019, il primo spettacolo in Calangianus e di aver poi avviato le trattative con i vari comitati organizzatori di diversi eventi, presentando loro i preventivi (comprensivi dei cachet concordati con la convenuta) per la vendita degli eventi musicali degli artisti de quibus;
4) di aver successivamente appreso che, in violazione del patto di esclusiva, gli stessi spettacoli erano stati venduti ai medesimi comitati da altri organizzatori. Pertanto, l'attrice ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto di concessione in esclusiva delle esibizioni di artisti concluso, per grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, la condanna della stessa alla restituzione delle somme versate a garanzia dell'obbligo assunto, nonché al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti ed al rimborso delle spese sostenute.
1.2. pur ritualmente citata, non si è costituita in Controparte_2 giudizio, così che all'udienza del 10.12.2020 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. La causa, assegnata a questo Giudice in data 22.01.2024, è stata istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale ed è stata poi trattenuta in decisione all'udienza del 29.05.2025 sulle conclusioni di pagina 2 di 6 cui in epigrafe, con la concessione del solo termine per il deposito di comparsa conclusionale, stante la rinuncia al termine per repliche.
2. La domanda di parte attrice è fondata nei seguenti limiti.
2.1. Deve, anzitutto, premettersi che, quanto alla ripartizione degli oneri probatori, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 13533/2001), il contraente non inadempiente che domandi lo scioglimento del vincolo negoziale ai sensi dell'art. 1453 c.c. deve fornire esclusivamente la prova del proprio titolo, ovvero dell'esistenza del rapporto tra le parti, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava invece l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui diritto.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice ha fornito prova documentale del contratto stipulato con la convenuta in data 25.02.2019 ed avente ad oggetto “l'esclusiva delle esibizioni degli “Artisti e “deejay” della società
di seguito indicati con i loro nomi d'arte, limitatamente Controparte_2 alla regione Sardegna e nel periodo indicato tra 1 Maggio 2019 e 15 Ottobre 2019 compresi: HA, , Aniram, Aldivas, LA & DJ Jad, CP_4
” (doc. 1). Tale scrittura privata, stante la contumacia Controparte_5 della convenuta, deve aversi per riconosciuta, ai sensi dell'art. 215, co. I, n. 1, c.p.c. In particolare, deve allora rilevarsi che il pattuito accordo di esclusiva ha comportato il sorgere in capo alla società convenuta di un'obbligazione negativa, cioè l'obbligo di non stipulare con soggetti terzi contratti aventi ad oggetto le esibizioni degli artisti di cui sopra, in Sardegna, dall'1 maggio al 15 ottobre 2019. Risulta, poi, per tabulas, che l'attrice ha tempestivamente pagato, con bonifico del 27.02.2019, la somma di € 10.000,00, oltre iva, per complessivi € 12.200,00, a garanzia degli obblighi assunti (doc. 5). Accertata quindi la sussistenza del titolo contrattuale, si rileva che la società attrice ha, altresì, allegato il grave inadempimento della convenuta, consistente nella ripetuta violazione dell'obbligo di esclusiva discendente dal contratto de quo. A fronte delle specifiche allegazioni attoree, la convenuta - nella pure legittima scelta di non costituirsi in giudizio - non ha invece fornito prova di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto in pagina 3 di 6 essere, né ha allegato la sussistenza di altro fatto estintivo del diritto vantato dall'attrice. Anzi, dall'istruttoria esperita, è emerso che ha Parte_2 condotto e portato avanti delle trattative per l'organizzazione degli eventi musicali con i vari comitati organizzatori indicati in atto di citazione. Depongono in tal senso sia la produzione documentale n. 7, relativa ai preventivi presentati ai comitati di Dorgali, e , Parte_3 Pt_4 Per_3 sia le dichiarazioni rese dalla testimone (cap. 3, verbale Testimone_1 dell'udienza del 26.03.2025) e, seppur parzialmente, dalla testimone
(cap. 4, verbale dell'udienza del 13.11.2024). Tes_2
È, inoltre, risultato accertato che gli eventi musicali nei comuni di Dorgali,
, e , aventi ad oggetto le esibizioni Pt_4 Per_3 Parte_3 Parte_5 degli artisti di cui al contratto inter partes, sono poi stati invece organizzati e realizzati nel mese di agosto 2019 attraverso l'intermediazione di soggetti terzi. In particolare, il testimone , titolare dell'agenzia Tes_3 CP_6 ha confermato di aver concordato con i rispettivi comitati organizzatori le esibizioni di (oltre che de ) in occasione del CP_4 Per_4
Ferragosto di Dorgali, di e HA per i festeggiamenti di CP_4
San Lussorio di nonché dell'artista per i festeggiamenti Pt_4 Per_1 del Ferragosto di Sant'Elena di (capp. 5, 6 e 7, verbale Parte_3 dell'udienza del 18.01.2024). Tali circostanze hanno trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni (cap. 5, Testimone_4 verbale dell'udienza del 18.01.2024), (capp. 5, 6 e 7, Testimone_5 verbale dell'udienza del 6.06.2024), (capp. 4 e 6, verbale Tes_2 dell'udienza del 13.11.2024) e (cap. 7, verbale Testimone_1 dell'udienza del 26.03.2025). Del pari, anche le esibizioni di in occasione del CP_4 Per_5 di e dei festeggiamenti di San Pietro in Valledoria risultano Per_3 essere state organizzate attraverso l'intermediazione, rispettivamente, delle agenzie e In tal senso, le dichiarazioni rese dai CP_7 CP_8 testimoni (cap. 8, verbale dell'udienza del 6.06.2024), Testimone_5
(capp. 9 e 10, verbale dell'udienza del 6.06.2024) e Testimone_6 Tes_7
(capp. 9 e 10, verbale dell'udienza del 12.02.2025).
[...]
L'accertato inadempimento della convenuta, consistente nella ripetuta violazione, durante il periodo di vigenza del vincolo contrattuale, dell'esclusiva espressamente pattuita quale obbligazione principale del pagina 4 di 6 contratto, è qualificabile come di “non scarsa importanza” ai sensi dell'art. 1455 c.c., avuto riguardo all'interesse dell'attrice a poter far affidamento sull'organizzazione di un certo numero di eventi, appunto, in via esclusiva nel periodo in questione. Di conseguenza, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta ex art. 1453 c.c. Quale effetto restitutorio derivante dalla risoluzione del contratto (art. 1458 c.c.), la convenuta deve essere condannata alla restituzione, in favore dell'attrice, di quanto ricevuto in esecuzione del contratto (doc. 5), detratta la somma di € 1.000,00 - già corrisposta all'attrice come dalla stessa affermato con la comunicazione a mezzo pec del 30.5.2019 (doc. 4) - per un totale quindi di € 10.980,00, iva compresa. Premesso che l'obbligazione in questione costituisce debito di valuta, si rileva che l'attrice non ha tempestivamente formulato specifica domanda in relazione agli interessi, così che gli stessi non possono essere riconosciuti (così Cass. 11/02/2020, n. 3272).
2.2. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell'inadempimento della controparte, si rileva che le allegazioni attoree sul punto sono formulate in termini estremamente generici con un mero riferimento ai “danni sia per lucro cessante che per danno emergente subiti a causa della condotta gravemente inadempiente della
[...]
(punto 10 dell'atto di citazione), senza alcuna ulteriore CP_2 specificazione. Posto che nulla è stato dedotto in ordine al danno emergente, quanto al lucro cessante deve osservarsi che, solamente in comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente, l'attrice ha precisato che: il mancato guadagno consisterebbe nel non aver potuto stipulare con i vari comitati i contratti aventi ad oggetto l'organizzazione degli spettacoli da svolgersi in pubblica piazza alle condizioni proposte nei preventivi inviati, in quanto stipulati con agenzie terze, in violazione del patto di esclusiva;
il pregiudizio andrebbe quantificato nella differenza fra cachet concordato e prezzo complessivo proposto in vendita per ogni spettacolo. Sul punto, giova ribadire che sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, non basta la mera allegazione dell'inadempimento del debitore, spettando al danneggiato allegare e provare (nel rispetto delle preclusioni assertive e pagina 5 di 6 probatorie) l'esistenza di uno specifico pregiudizio e la sua riconducibilità al fatto del debitore. L'evidenziata carenza di tempestiva e specifica allegazione del danno subito e di elementi utili alla sua quantificazione rende quindi inaccoglibile la domanda risarcitoria formulata, senza potersi far ricorso alla valutazione equitativa del danno (invocata dall'attrice in comparsa conclusionale), stante il difetto delle condizioni di cui all'art. 1226 c.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia sulla base del decisum, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, applicando i parametri minimi per tutte le fasi, stante la ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto di concessione in esclusiva di esibizioni di artisti stipulato tra le parti in causa il 25.2.2019 e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di Controparte_2
, della somma di € Parte_6
10.980,00, iva compresa;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3. condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Sassari, 24/11/2025
Il Giudice Francesca Fiorentini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sassari
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3761/2019 promossa da:
Controparte_1 Parte_1
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Mauro Zonca, elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via Pietro Leo n. 3 attrice c o n t r o
(P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2
convenuta contumace
I CP_3
Per parte attrice:
“Piaccia all'ill.mo Giudice, contrariis reiectis, A) accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi assunti col contratto di concessione di esclusiva 25.02.2019 indicato in premessa e, per l'effetto, B) accertare e dichiarare detto contratto risolto per grave inadempimento imputabile, in via esclusiva, a fatto e colpa della convenuta;
C) condannare, per l'effetto, la medesima convenuta, alla restituzione delle somme versate dall'attrice a garanzia dell'obbligo assunto, nonché al risarcimento, sempre in favore di quest'ultima, di tutti gli ulteriori danni da
pagina 1 di 6 lei subiti, al maggior danno ed al rimborso di tutte le spese sostenute, a seguito dei fatti per cui si procede;
D) In tutti i casi, con vittoria di spese e onorari del presente procedimento.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. ha allegato: Controparte_1 Parte_1
1) di aver stipulato con in data 25.02.2019, un Controparte_2 contratto avente ad oggetto la concessione in esclusiva, in tutta la regione Sardegna e limitatamente alle piazze comunali, delle esibizioni canore degli artisti HA, , Aniram, Aldivas, LA & DJ Jad, CP_4 Per_1
e per il periodo compreso tra il 1.05.2019 e il 15.10.2019; Per_2
2) di aver corrisposto alla convenuta, con bonifico bancario del 27.02.2019, l'importo di € 10.000,00, oltre iva, a titolo di garanzia degli obblighi assunti, come previsto dal contratto;
3) di aver organizzato, in data 13.05.2019, il primo spettacolo in Calangianus e di aver poi avviato le trattative con i vari comitati organizzatori di diversi eventi, presentando loro i preventivi (comprensivi dei cachet concordati con la convenuta) per la vendita degli eventi musicali degli artisti de quibus;
4) di aver successivamente appreso che, in violazione del patto di esclusiva, gli stessi spettacoli erano stati venduti ai medesimi comitati da altri organizzatori. Pertanto, l'attrice ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto di concessione in esclusiva delle esibizioni di artisti concluso, per grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, la condanna della stessa alla restituzione delle somme versate a garanzia dell'obbligo assunto, nonché al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti ed al rimborso delle spese sostenute.
1.2. pur ritualmente citata, non si è costituita in Controparte_2 giudizio, così che all'udienza del 10.12.2020 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. La causa, assegnata a questo Giudice in data 22.01.2024, è stata istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale ed è stata poi trattenuta in decisione all'udienza del 29.05.2025 sulle conclusioni di pagina 2 di 6 cui in epigrafe, con la concessione del solo termine per il deposito di comparsa conclusionale, stante la rinuncia al termine per repliche.
2. La domanda di parte attrice è fondata nei seguenti limiti.
2.1. Deve, anzitutto, premettersi che, quanto alla ripartizione degli oneri probatori, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 13533/2001), il contraente non inadempiente che domandi lo scioglimento del vincolo negoziale ai sensi dell'art. 1453 c.c. deve fornire esclusivamente la prova del proprio titolo, ovvero dell'esistenza del rapporto tra le parti, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava invece l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui diritto.
Ebbene, nel caso di specie, parte attrice ha fornito prova documentale del contratto stipulato con la convenuta in data 25.02.2019 ed avente ad oggetto “l'esclusiva delle esibizioni degli “Artisti e “deejay” della società
di seguito indicati con i loro nomi d'arte, limitatamente Controparte_2 alla regione Sardegna e nel periodo indicato tra 1 Maggio 2019 e 15 Ottobre 2019 compresi: HA, , Aniram, Aldivas, LA & DJ Jad, CP_4
” (doc. 1). Tale scrittura privata, stante la contumacia Controparte_5 della convenuta, deve aversi per riconosciuta, ai sensi dell'art. 215, co. I, n. 1, c.p.c. In particolare, deve allora rilevarsi che il pattuito accordo di esclusiva ha comportato il sorgere in capo alla società convenuta di un'obbligazione negativa, cioè l'obbligo di non stipulare con soggetti terzi contratti aventi ad oggetto le esibizioni degli artisti di cui sopra, in Sardegna, dall'1 maggio al 15 ottobre 2019. Risulta, poi, per tabulas, che l'attrice ha tempestivamente pagato, con bonifico del 27.02.2019, la somma di € 10.000,00, oltre iva, per complessivi € 12.200,00, a garanzia degli obblighi assunti (doc. 5). Accertata quindi la sussistenza del titolo contrattuale, si rileva che la società attrice ha, altresì, allegato il grave inadempimento della convenuta, consistente nella ripetuta violazione dell'obbligo di esclusiva discendente dal contratto de quo. A fronte delle specifiche allegazioni attoree, la convenuta - nella pure legittima scelta di non costituirsi in giudizio - non ha invece fornito prova di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto in pagina 3 di 6 essere, né ha allegato la sussistenza di altro fatto estintivo del diritto vantato dall'attrice. Anzi, dall'istruttoria esperita, è emerso che ha Parte_2 condotto e portato avanti delle trattative per l'organizzazione degli eventi musicali con i vari comitati organizzatori indicati in atto di citazione. Depongono in tal senso sia la produzione documentale n. 7, relativa ai preventivi presentati ai comitati di Dorgali, e , Parte_3 Pt_4 Per_3 sia le dichiarazioni rese dalla testimone (cap. 3, verbale Testimone_1 dell'udienza del 26.03.2025) e, seppur parzialmente, dalla testimone
(cap. 4, verbale dell'udienza del 13.11.2024). Tes_2
È, inoltre, risultato accertato che gli eventi musicali nei comuni di Dorgali,
, e , aventi ad oggetto le esibizioni Pt_4 Per_3 Parte_3 Parte_5 degli artisti di cui al contratto inter partes, sono poi stati invece organizzati e realizzati nel mese di agosto 2019 attraverso l'intermediazione di soggetti terzi. In particolare, il testimone , titolare dell'agenzia Tes_3 CP_6 ha confermato di aver concordato con i rispettivi comitati organizzatori le esibizioni di (oltre che de ) in occasione del CP_4 Per_4
Ferragosto di Dorgali, di e HA per i festeggiamenti di CP_4
San Lussorio di nonché dell'artista per i festeggiamenti Pt_4 Per_1 del Ferragosto di Sant'Elena di (capp. 5, 6 e 7, verbale Parte_3 dell'udienza del 18.01.2024). Tali circostanze hanno trovato ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese dai testimoni (cap. 5, Testimone_4 verbale dell'udienza del 18.01.2024), (capp. 5, 6 e 7, Testimone_5 verbale dell'udienza del 6.06.2024), (capp. 4 e 6, verbale Tes_2 dell'udienza del 13.11.2024) e (cap. 7, verbale Testimone_1 dell'udienza del 26.03.2025). Del pari, anche le esibizioni di in occasione del CP_4 Per_5 di e dei festeggiamenti di San Pietro in Valledoria risultano Per_3 essere state organizzate attraverso l'intermediazione, rispettivamente, delle agenzie e In tal senso, le dichiarazioni rese dai CP_7 CP_8 testimoni (cap. 8, verbale dell'udienza del 6.06.2024), Testimone_5
(capp. 9 e 10, verbale dell'udienza del 6.06.2024) e Testimone_6 Tes_7
(capp. 9 e 10, verbale dell'udienza del 12.02.2025).
[...]
L'accertato inadempimento della convenuta, consistente nella ripetuta violazione, durante il periodo di vigenza del vincolo contrattuale, dell'esclusiva espressamente pattuita quale obbligazione principale del pagina 4 di 6 contratto, è qualificabile come di “non scarsa importanza” ai sensi dell'art. 1455 c.c., avuto riguardo all'interesse dell'attrice a poter far affidamento sull'organizzazione di un certo numero di eventi, appunto, in via esclusiva nel periodo in questione. Di conseguenza, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta ex art. 1453 c.c. Quale effetto restitutorio derivante dalla risoluzione del contratto (art. 1458 c.c.), la convenuta deve essere condannata alla restituzione, in favore dell'attrice, di quanto ricevuto in esecuzione del contratto (doc. 5), detratta la somma di € 1.000,00 - già corrisposta all'attrice come dalla stessa affermato con la comunicazione a mezzo pec del 30.5.2019 (doc. 4) - per un totale quindi di € 10.980,00, iva compresa. Premesso che l'obbligazione in questione costituisce debito di valuta, si rileva che l'attrice non ha tempestivamente formulato specifica domanda in relazione agli interessi, così che gli stessi non possono essere riconosciuti (così Cass. 11/02/2020, n. 3272).
2.2. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell'inadempimento della controparte, si rileva che le allegazioni attoree sul punto sono formulate in termini estremamente generici con un mero riferimento ai “danni sia per lucro cessante che per danno emergente subiti a causa della condotta gravemente inadempiente della
[...]
(punto 10 dell'atto di citazione), senza alcuna ulteriore CP_2 specificazione. Posto che nulla è stato dedotto in ordine al danno emergente, quanto al lucro cessante deve osservarsi che, solamente in comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente, l'attrice ha precisato che: il mancato guadagno consisterebbe nel non aver potuto stipulare con i vari comitati i contratti aventi ad oggetto l'organizzazione degli spettacoli da svolgersi in pubblica piazza alle condizioni proposte nei preventivi inviati, in quanto stipulati con agenzie terze, in violazione del patto di esclusiva;
il pregiudizio andrebbe quantificato nella differenza fra cachet concordato e prezzo complessivo proposto in vendita per ogni spettacolo. Sul punto, giova ribadire che sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, non basta la mera allegazione dell'inadempimento del debitore, spettando al danneggiato allegare e provare (nel rispetto delle preclusioni assertive e pagina 5 di 6 probatorie) l'esistenza di uno specifico pregiudizio e la sua riconducibilità al fatto del debitore. L'evidenziata carenza di tempestiva e specifica allegazione del danno subito e di elementi utili alla sua quantificazione rende quindi inaccoglibile la domanda risarcitoria formulata, senza potersi far ricorso alla valutazione equitativa del danno (invocata dall'attrice in comparsa conclusionale), stante il difetto delle condizioni di cui all'art. 1226 c.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia sulla base del decisum, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, applicando i parametri minimi per tutte le fasi, stante la ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara la risoluzione del contratto di concessione in esclusiva di esibizioni di artisti stipulato tra le parti in causa il 25.2.2019 e, per l'effetto, condanna alla restituzione, in favore di Controparte_2
, della somma di € Parte_6
10.980,00, iva compresa;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3. condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Sassari, 24/11/2025
Il Giudice Francesca Fiorentini
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