CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1046/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
PO FABRIZIO, EL
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11590/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Corte D'Appello Roma Corte D'Appello Roma - Via A.varisco 3/5 00136 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gresar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Aurelia 866 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio - Indirizzo_3 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007324566000 CONTRIBUTO UNIF 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007324566000 REGISTRO NOTIFI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007324566000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007324566000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007324566000 REGISTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007324566000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007324566000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007324566000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720040029223616000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110028085952000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170270783591000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190216574766001 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190237169317000 SPESE PROCESS
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200167030518000 CONTR. UNIFICAT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220048186382000 SPESE PROCESS
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220126202264000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 429/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: la D.P. 1 e l'A.d.E.R. si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnava - nei confroniti dell'A.d.E.R., dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di
Roma 5, della D.P. 2 di Roma, della D.P. 1 di Roma, della Corte d'Appello di Roma e della CGT di 2° grado del Lazio - un'intimazione di pagamento notificata il 19.4.2024 di € 1.512.662,01, in relazione a n. 8 cartelle individuate di seguito per causale e data di notifica:
1. Irpef 1998 notificata il 6.5.2005; 2. Irpef
2005 notificata il 7.4.2011; 3. registro 2016 notificata il 16.9.2018; 4. registro 2007 notificata il 3.6.2022; 5. spese processuali 2016 notificata il 3.6.2022; 6. CUT 2017 notificata il 21.5.2022; 7. CUT 2015 notificata il 25.7.2022; 8. registro atti giudiziari 2015 notificata l'11.11.2022. Parte ricorrente deduceva l'omessa o irregolare notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione, anche di interessi e sanzioni. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con distrazione delle spese a favore dei due difensori. Allegava l'intimazione impiugnata e relativa notifica.
Si costituiva l'A.d.E.R. con avvocato del libero foro, che invocava la rituale notifica dei titoli sottesi, contestando l'invocata prescrizione per la notifica di n. 3 intimazioni di pagamento in data 6.3.2017,
31.1.2018 e 31. 12.2019. Invocava l'applicazione del termine decennale di prescrizione per i tributi oggetto degli atti tributari e la proroga emergenziale Covid, chiedendo la distrazione delle spese ed allegando relate ed estratto di ruolo.
Si costituiva la CGT di 2° grado del Lazio, che invocava la procedura di riscossione di cui alla cartella n.
097 2020 0167030518 000 per CUT su appello RGA 6976/17 con invito al pagamento n. 5439 dell'8.8.2017 notificato al difensore via pec, seguito da provvedimento di irrogazione sanzioni notificato il
2.12.2017 e successiva iscrizione a ruolo come da allegato. Invocava la definitività della pretesa per tali notifiche, stante la mancata impugnazione dell'invito al pagamento, contestando gli altri motivi di ricorso.
Chiedeva l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva la D.P. 2 di Roma, che in relazione a n. 2 cartelle per gli anni 1998 e 2005 invocava la rituale notifica delle cartelle, allegando nota spese di € 8.312,00.
Si costituiva la Corte d'Appello di Roma, che, in relazione alla cartella n. 097 2019 0237169317 000, relativa alla sentenza n. 12412/16 del Tribunale Penale di Roma sulle spese processuali, invocava la relativa notifica e contestava i motivi di doglianza della Parte ricorrente. Invocava la prescrizione decennale e allegava la cartella e la sentenza citate, nonché relativa partita di credito.
Si costituiva la D.P. 1 di Roma, che, in relazione a n. 2 cartelle relative a registro 2014 e 2007, invocava la rituale notifica dei titoli, la prescrizione decennale non maturata e chiedeva la reiezione del ricorso.
L'Ufficio di Roma 5 non si costituiva in giudizio.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Le parti resistenti costituite hanno dimostrato, con idonea documentazione a sostegno, la avvenuta e rituale notifica delle cartelle sottese all'intimazione opposta.
Dal canto suo, Parte ricorrente non ha contestato specificamente la documentazione avversaria prodotta in proposito dalle resistenti.
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, dedotta dalla Parte ricorrente, l'A.d.E.R. ha invocato e provato la notifica di n. 3 intimazioni di pagamento, in data 6.3.2017, 31.1.2018 e 31.12.2019.
In proposito, il Collegio, dall'esame di tali atti interruttivi, rileva quanto segue: l'intimazione n. 097 2017
9065270266 000 di € 11.336,25 è stata depositata in Comune il 19.1.2018 ed è stata inviata raccomandata informativa come da allegato prospetto delle raccomandate spedite il 22.1.2018, tra cui figura quella al ricorrente;
l'intimazione n. 097 2019 9025540632 000 di € 1.410.347,73 in relazione a due cartelle (Irpef 1998 ed Irpef 2005) è stata accompagnata, nell'allegazione in atti, dalla relata del
30.11.2019 depositata in Comune ai sensi dell'art. 139 c.p.c. con prospetto delle raccomandate del 21.12.2019; l'intimazione n. 097 2016 9062428329 000 di € 1.330.947,50 in relazione a n. 5 cartelle è provvista di relata del 6.3.2017, con consegna a Nominativo_1, incaricata, unita in atti alla raccomandata spedita il 9.3.2017.
A fronte di tali risultanze, le deduzioni di Parte ricorrente si configurano infondate, atteso anche che per giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 6436/2025, 20476/2025) l'intimazione di pagamento costituisce un atto rientrante nel novero degli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 e che, se non impugnato nel termine decadenziale, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude al contribuente di eccepire l'eventuale prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare di detto termine.
Nel caso di specie, oltre che a risultare interrotta la prescrizione per i titoli e le pretese tributarie di cui agli atti presupposti, Parte ricorrente non ha dato prova di aver impugnato le intimazioni documentate e sopra analizzate.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore delle Parti resistenti costituite come da dispositivo, in relazione al valore della causa per ognuna delle resistenti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 10.000,00 oltre accessori a favore dell'A.d.E.R. con distrazione al difensore, ad € 500,00 a favore della CGT di 2° grado del Lazio, ad
€ 7.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 2 di Roma, ad € 250,00 a favore della Corte d'Appello di Roma, ad € 300,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Roma.
Il EL Il Presidente
ZI Cuppone MM AS
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
PO FABRIZIO, EL
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11590/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Corte D'Appello Roma Corte D'Appello Roma - Via A.varisco 3/5 00136 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Gresar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Aurelia 866 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio - Indirizzo_3 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007324566000 CONTRIBUTO UNIF 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007324566000 REGISTRO NOTIFI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007324566000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007324566000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007324566000 REGISTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007324566000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007324566000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007324566000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720040029223616000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110028085952000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170270783591000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190216574766001 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190237169317000 SPESE PROCESS
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200167030518000 CONTR. UNIFICAT
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220048186382000 SPESE PROCESS
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220126202264000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 429/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta.
Resistente/Appellato: la D.P. 1 e l'A.d.E.R. si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnava - nei confroniti dell'A.d.E.R., dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di
Roma 5, della D.P. 2 di Roma, della D.P. 1 di Roma, della Corte d'Appello di Roma e della CGT di 2° grado del Lazio - un'intimazione di pagamento notificata il 19.4.2024 di € 1.512.662,01, in relazione a n. 8 cartelle individuate di seguito per causale e data di notifica:
1. Irpef 1998 notificata il 6.5.2005; 2. Irpef
2005 notificata il 7.4.2011; 3. registro 2016 notificata il 16.9.2018; 4. registro 2007 notificata il 3.6.2022; 5. spese processuali 2016 notificata il 3.6.2022; 6. CUT 2017 notificata il 21.5.2022; 7. CUT 2015 notificata il 25.7.2022; 8. registro atti giudiziari 2015 notificata l'11.11.2022. Parte ricorrente deduceva l'omessa o irregolare notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione, anche di interessi e sanzioni. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con distrazione delle spese a favore dei due difensori. Allegava l'intimazione impiugnata e relativa notifica.
Si costituiva l'A.d.E.R. con avvocato del libero foro, che invocava la rituale notifica dei titoli sottesi, contestando l'invocata prescrizione per la notifica di n. 3 intimazioni di pagamento in data 6.3.2017,
31.1.2018 e 31. 12.2019. Invocava l'applicazione del termine decennale di prescrizione per i tributi oggetto degli atti tributari e la proroga emergenziale Covid, chiedendo la distrazione delle spese ed allegando relate ed estratto di ruolo.
Si costituiva la CGT di 2° grado del Lazio, che invocava la procedura di riscossione di cui alla cartella n.
097 2020 0167030518 000 per CUT su appello RGA 6976/17 con invito al pagamento n. 5439 dell'8.8.2017 notificato al difensore via pec, seguito da provvedimento di irrogazione sanzioni notificato il
2.12.2017 e successiva iscrizione a ruolo come da allegato. Invocava la definitività della pretesa per tali notifiche, stante la mancata impugnazione dell'invito al pagamento, contestando gli altri motivi di ricorso.
Chiedeva l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva la D.P. 2 di Roma, che in relazione a n. 2 cartelle per gli anni 1998 e 2005 invocava la rituale notifica delle cartelle, allegando nota spese di € 8.312,00.
Si costituiva la Corte d'Appello di Roma, che, in relazione alla cartella n. 097 2019 0237169317 000, relativa alla sentenza n. 12412/16 del Tribunale Penale di Roma sulle spese processuali, invocava la relativa notifica e contestava i motivi di doglianza della Parte ricorrente. Invocava la prescrizione decennale e allegava la cartella e la sentenza citate, nonché relativa partita di credito.
Si costituiva la D.P. 1 di Roma, che, in relazione a n. 2 cartelle relative a registro 2014 e 2007, invocava la rituale notifica dei titoli, la prescrizione decennale non maturata e chiedeva la reiezione del ricorso.
L'Ufficio di Roma 5 non si costituiva in giudizio.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Le parti resistenti costituite hanno dimostrato, con idonea documentazione a sostegno, la avvenuta e rituale notifica delle cartelle sottese all'intimazione opposta.
Dal canto suo, Parte ricorrente non ha contestato specificamente la documentazione avversaria prodotta in proposito dalle resistenti.
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, dedotta dalla Parte ricorrente, l'A.d.E.R. ha invocato e provato la notifica di n. 3 intimazioni di pagamento, in data 6.3.2017, 31.1.2018 e 31.12.2019.
In proposito, il Collegio, dall'esame di tali atti interruttivi, rileva quanto segue: l'intimazione n. 097 2017
9065270266 000 di € 11.336,25 è stata depositata in Comune il 19.1.2018 ed è stata inviata raccomandata informativa come da allegato prospetto delle raccomandate spedite il 22.1.2018, tra cui figura quella al ricorrente;
l'intimazione n. 097 2019 9025540632 000 di € 1.410.347,73 in relazione a due cartelle (Irpef 1998 ed Irpef 2005) è stata accompagnata, nell'allegazione in atti, dalla relata del
30.11.2019 depositata in Comune ai sensi dell'art. 139 c.p.c. con prospetto delle raccomandate del 21.12.2019; l'intimazione n. 097 2016 9062428329 000 di € 1.330.947,50 in relazione a n. 5 cartelle è provvista di relata del 6.3.2017, con consegna a Nominativo_1, incaricata, unita in atti alla raccomandata spedita il 9.3.2017.
A fronte di tali risultanze, le deduzioni di Parte ricorrente si configurano infondate, atteso anche che per giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 6436/2025, 20476/2025) l'intimazione di pagamento costituisce un atto rientrante nel novero degli atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 e che, se non impugnato nel termine decadenziale, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude al contribuente di eccepire l'eventuale prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare di detto termine.
Nel caso di specie, oltre che a risultare interrotta la prescrizione per i titoli e le pretese tributarie di cui agli atti presupposti, Parte ricorrente non ha dato prova di aver impugnato le intimazioni documentate e sopra analizzate.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore delle Parti resistenti costituite come da dispositivo, in relazione al valore della causa per ognuna delle resistenti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 10.000,00 oltre accessori a favore dell'A.d.E.R. con distrazione al difensore, ad € 500,00 a favore della CGT di 2° grado del Lazio, ad
€ 7.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 2 di Roma, ad € 250,00 a favore della Corte d'Appello di Roma, ad € 300,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 1 di Roma.
Il EL Il Presidente
ZI Cuppone MM AS