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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ERLICHER DINO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 256/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gestione Esntrate Locali Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IM2025L20190023903 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo tributario emesso per il Comune di Arco da GESTEL RL (Gestione Entrate Locali) in materia di IMIS per l'anno
2019, per l'importo complessivo di euro 3.457,00 oltre interessi e sanzioni.
Ha precisato la ricorrente che nella fase del contraddittorio preventivo l'Ente impositore aveva evidenziato la motivazione di carenza di un espresso richiamo normativo d'esenzione riferito agli immobili pertinenziali (nel caso di specie “posti auto scoperti” classificati C/6) di edifici a cui lo stesso accertatore riconosce l'esenzione, ossia oratorio e locali ad uso di attività ricreative e culturali (ex art. 73 comma 1 lett. c) DPR 917/86) o pertinenziali a fabbricati destinati all'esercizio del culto (ex art. 7 comma 1 lett. i) D.
Lgs. 504/92).
Nei motivi di impugnazione, la ricorrente rileva che i posti auto scoperti oggetto dell'imposizione comunale si trovano nei pressi dell'edificio parrocchiale, destinato parzialmente ad attività di culto (ossia della catechesi ed educazione cristiana e pertanto esente ex art. 16 lett. a) della L. n. 222/1985 e art. 1 comma
1 lett. n) DM Economia e Finanza 200/2012) e per il resto ad attività sociali e culturali esperite direttamente dalla Ricorrente_1, e/o tramite l'Associazione). Si tratta, secondo la ricorrente, dei parcheggi a servizio dell'edificio parrocchiale, aventi perciò natura pertinenziale, con la conseguente esenzione dall'imposta comunale.
Costituendosi in giudizio la TE RL resiste, precisando che il procedimento di accertamento dell'imposta comunale a carico della ricorrente si è svolto regolarmente. Prende poi in esame le differenti possibili ipotesi di esenzione dall'imposta per gli immobili in questione concludendo che nessuna di esse consente di ricondurre la situazione dei posti macchina, autonomamente accatastati, a quella dell'edificio parrocchiale ritenuto pacificamente esente dalle tasse comunali.
All'udienza del giorno 10 febbraio 2025, che era stata fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'atto impugnato, il giudice monocratico proponeva alle parti la discussione della causa nel merito, essendovi tutti gli elementi per la decisione. Con l'assenso delle parti, all'esito della discussione nel merito, il giudice dava lettura del dispositivo, come risulta dal verbale dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pare opportuno premettere che la questione controversa è stata esaminata e decisa con sentenze non conformi da questa Corte di Giustizia tributaria. In particolare questo giudice, in funzione monocratica, ha pronunciato la sentenza n. 83/2025 con accoglimento del ricorso e annullamento dell'atto impositivo relativo all'anno d'imposta 2018. Con riferimento all'annualità 2019, oggetto del presente procedimento, si ritiene di dover confermare tale decisione riportando, nella sostanza, le medesime argomentazioni.
Il ricorso è fondato e va dunque accolto per le ragioni seguenti.
Come chiarito dalle parti, la controversia verte intorno all'assoggettamento o meno dei posti auto di proprietà della Ricorrente_1 all'imposta comunale IMIS. Un tanto trova puntuale conferma nell'avviso di accertamento notificato da TE, su incarico del Comune, che fa espresso riferimento ” … ai posti auto accatastati nella categoria C/6, identificati con Dati_Catastali_1
ai quali non è stata riconosciuta l'esenzione di cui all'art. 7, comma1, lett. c) della L.
P.14/2014 in quanto negli stessi non viene svolta alcuna attività riconducibile a quelle indicate dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 504/1992, essendo destinati a parcheggio.”
E' ovvio che l'esenzione rivendicata dalla ricorrente non può riferirsi allo svolgimento di un'attività lato sensu religiosa sull'area destinata a parcheggio, essendo quest'ultima pacificamente riservata alla sosta dei veicoli, come sottolineato dall'Ente resistente.
Ciò posto, occorre peraltro rilevare che la norma di riferimento (art. 7, comma1, lett, c) del D. Lgs.
504/1992) non si limita ad esentare dall'imposta i fabbricati destinati esclusivamente al culto, ma estende l'esenzione ”alle loro pertinenze”.
Il problema ermeneutico si sposta allora al concetto di pertinenza, che il Codice Civile all'art. 817 descrive come “…le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa”. Occorre in altri termini accertare se siano configurabili come pertinenze gli spazi scoperti per parcheggi auto, esistenti presso il fabbricato parrocchiale utilizzato per le attività religiose o ad esse funzionali in senso lato, al quale è stata riconosciuta senza contestazione alcuna l'esenzione dalle imposte comunali.
Orbene, essendo ragionevole considerare i parcheggi realizzati nei pressi dell'edificio parrocchiale delle pertinenze di quest'ultimo, essendo destinati all'utilizzo/comodità di quanti frequentano, per le pratiche religiose, per motivi di culto o anche solo per accedere alla casa parrocchiale, va attribuita ad essi il medesimo trattamento fiscale di cui beneficia l'edificio, vale a dire l'esenzione.
E' noto che in occasione della realizzazione di fabbricati destinati ad uso abitativo, produttivo, o ancora esercizio di attività aperte all'accesso pubblico, l'autorizzazione edificatoria è solitamente subordinata alla disponibilità di posti auto in numero valutato sufficiente per le esigenze del nuovo edificio, in modo da non gravare gli spazi pubblici esistenti in loco.
E' parimenti pacifico che la cessione a terzi di detti fabbricati non può avvenire disgiuntamente dai parcheggi, in considerazione della natura pertinenziale che i parcheggi vengono ad assumere rispetto al fabbricato al cui servizio sono stati destinati.
L'ipotetica (indimostrata) circostanza prospettata dalla resistente di un utilizzo abusivo dei posti auto per scopi estranei all'accesso al fabbricato parrocchiale non può assumere valenza alcuna, a dimostrazione della mancanza di pertinenzialità, trattandosi da un lato di episodi presumibilmente sporadici e dall'altro lato di un utilizzo in contrasto con la volontà del proprietario o a sua insaputa.
E' consapevole questo Giudice, avendo presieduto il Collegio, che una recente sentenza di questa Corte
Tributaria di primo grado ha esaminato e deciso una controversia apparentemente analoga a quella oggi in decisione, rigettando il ricorso.
A seguito di rinnovato approfondimento si ritiene che debbano valere a sostegno del ricorso in esame le argomentazioni sopra svolte in ordine alla natura strumentale dei posti auto rispetto all'immobile parrocchiale di cui essi sono pertinenze, assumendo una valenza decisiva della presente controversia.
Conclusivamente, pertanto, va ritenuta l'esenzione dall'imposta comunale degli immobili per cui è causa, attesa la loro natura pertinenziale, col conseguente annullamento dell'atto impositivo impugnato.
La persistente mancanza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato ,sulla questione esaminata e decisa in questa sede, giustifica ampiamente l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate per intero.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ERLICHER DINO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 256/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gestione Esntrate Locali Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. IM2025L20190023903 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo tributario emesso per il Comune di Arco da GESTEL RL (Gestione Entrate Locali) in materia di IMIS per l'anno
2019, per l'importo complessivo di euro 3.457,00 oltre interessi e sanzioni.
Ha precisato la ricorrente che nella fase del contraddittorio preventivo l'Ente impositore aveva evidenziato la motivazione di carenza di un espresso richiamo normativo d'esenzione riferito agli immobili pertinenziali (nel caso di specie “posti auto scoperti” classificati C/6) di edifici a cui lo stesso accertatore riconosce l'esenzione, ossia oratorio e locali ad uso di attività ricreative e culturali (ex art. 73 comma 1 lett. c) DPR 917/86) o pertinenziali a fabbricati destinati all'esercizio del culto (ex art. 7 comma 1 lett. i) D.
Lgs. 504/92).
Nei motivi di impugnazione, la ricorrente rileva che i posti auto scoperti oggetto dell'imposizione comunale si trovano nei pressi dell'edificio parrocchiale, destinato parzialmente ad attività di culto (ossia della catechesi ed educazione cristiana e pertanto esente ex art. 16 lett. a) della L. n. 222/1985 e art. 1 comma
1 lett. n) DM Economia e Finanza 200/2012) e per il resto ad attività sociali e culturali esperite direttamente dalla Ricorrente_1, e/o tramite l'Associazione). Si tratta, secondo la ricorrente, dei parcheggi a servizio dell'edificio parrocchiale, aventi perciò natura pertinenziale, con la conseguente esenzione dall'imposta comunale.
Costituendosi in giudizio la TE RL resiste, precisando che il procedimento di accertamento dell'imposta comunale a carico della ricorrente si è svolto regolarmente. Prende poi in esame le differenti possibili ipotesi di esenzione dall'imposta per gli immobili in questione concludendo che nessuna di esse consente di ricondurre la situazione dei posti macchina, autonomamente accatastati, a quella dell'edificio parrocchiale ritenuto pacificamente esente dalle tasse comunali.
All'udienza del giorno 10 febbraio 2025, che era stata fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'atto impugnato, il giudice monocratico proponeva alle parti la discussione della causa nel merito, essendovi tutti gli elementi per la decisione. Con l'assenso delle parti, all'esito della discussione nel merito, il giudice dava lettura del dispositivo, come risulta dal verbale dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pare opportuno premettere che la questione controversa è stata esaminata e decisa con sentenze non conformi da questa Corte di Giustizia tributaria. In particolare questo giudice, in funzione monocratica, ha pronunciato la sentenza n. 83/2025 con accoglimento del ricorso e annullamento dell'atto impositivo relativo all'anno d'imposta 2018. Con riferimento all'annualità 2019, oggetto del presente procedimento, si ritiene di dover confermare tale decisione riportando, nella sostanza, le medesime argomentazioni.
Il ricorso è fondato e va dunque accolto per le ragioni seguenti.
Come chiarito dalle parti, la controversia verte intorno all'assoggettamento o meno dei posti auto di proprietà della Ricorrente_1 all'imposta comunale IMIS. Un tanto trova puntuale conferma nell'avviso di accertamento notificato da TE, su incarico del Comune, che fa espresso riferimento ” … ai posti auto accatastati nella categoria C/6, identificati con Dati_Catastali_1
ai quali non è stata riconosciuta l'esenzione di cui all'art. 7, comma1, lett. c) della L.
P.14/2014 in quanto negli stessi non viene svolta alcuna attività riconducibile a quelle indicate dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 504/1992, essendo destinati a parcheggio.”
E' ovvio che l'esenzione rivendicata dalla ricorrente non può riferirsi allo svolgimento di un'attività lato sensu religiosa sull'area destinata a parcheggio, essendo quest'ultima pacificamente riservata alla sosta dei veicoli, come sottolineato dall'Ente resistente.
Ciò posto, occorre peraltro rilevare che la norma di riferimento (art. 7, comma1, lett, c) del D. Lgs.
504/1992) non si limita ad esentare dall'imposta i fabbricati destinati esclusivamente al culto, ma estende l'esenzione ”alle loro pertinenze”.
Il problema ermeneutico si sposta allora al concetto di pertinenza, che il Codice Civile all'art. 817 descrive come “…le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa”. Occorre in altri termini accertare se siano configurabili come pertinenze gli spazi scoperti per parcheggi auto, esistenti presso il fabbricato parrocchiale utilizzato per le attività religiose o ad esse funzionali in senso lato, al quale è stata riconosciuta senza contestazione alcuna l'esenzione dalle imposte comunali.
Orbene, essendo ragionevole considerare i parcheggi realizzati nei pressi dell'edificio parrocchiale delle pertinenze di quest'ultimo, essendo destinati all'utilizzo/comodità di quanti frequentano, per le pratiche religiose, per motivi di culto o anche solo per accedere alla casa parrocchiale, va attribuita ad essi il medesimo trattamento fiscale di cui beneficia l'edificio, vale a dire l'esenzione.
E' noto che in occasione della realizzazione di fabbricati destinati ad uso abitativo, produttivo, o ancora esercizio di attività aperte all'accesso pubblico, l'autorizzazione edificatoria è solitamente subordinata alla disponibilità di posti auto in numero valutato sufficiente per le esigenze del nuovo edificio, in modo da non gravare gli spazi pubblici esistenti in loco.
E' parimenti pacifico che la cessione a terzi di detti fabbricati non può avvenire disgiuntamente dai parcheggi, in considerazione della natura pertinenziale che i parcheggi vengono ad assumere rispetto al fabbricato al cui servizio sono stati destinati.
L'ipotetica (indimostrata) circostanza prospettata dalla resistente di un utilizzo abusivo dei posti auto per scopi estranei all'accesso al fabbricato parrocchiale non può assumere valenza alcuna, a dimostrazione della mancanza di pertinenzialità, trattandosi da un lato di episodi presumibilmente sporadici e dall'altro lato di un utilizzo in contrasto con la volontà del proprietario o a sua insaputa.
E' consapevole questo Giudice, avendo presieduto il Collegio, che una recente sentenza di questa Corte
Tributaria di primo grado ha esaminato e deciso una controversia apparentemente analoga a quella oggi in decisione, rigettando il ricorso.
A seguito di rinnovato approfondimento si ritiene che debbano valere a sostegno del ricorso in esame le argomentazioni sopra svolte in ordine alla natura strumentale dei posti auto rispetto all'immobile parrocchiale di cui essi sono pertinenze, assumendo una valenza decisiva della presente controversia.
Conclusivamente, pertanto, va ritenuta l'esenzione dall'imposta comunale degli immobili per cui è causa, attesa la loro natura pertinenziale, col conseguente annullamento dell'atto impositivo impugnato.
La persistente mancanza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato ,sulla questione esaminata e decisa in questa sede, giustifica ampiamente l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate per intero.