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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15112 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico EN ZI ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte ai n. 18657/2023 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Filippo Neri ed Elisa Neri C.F._2
Attori -
E sito in Roma, via G. A. Pasquale, n° 21, 00156 – Roma, C.F. , in persona CP_1 P.IVA_1 dell'Amministratrice pro tempore in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore sig. rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia Garuffi CP_3
- Convenuto -
Oggetto: impugnazione della delibera assembleare
FATTO E DIRITTO 1. , e hanno convenuto in giudizio il Condominio sito in Roma, via Parte_1 Parte_2
G. A. Pasquale, n° 21, 00156 – Roma esponendo di essere condomini del fabbricato essendo proprietari, in parti uguali pro-indiviso tra loro, degli appartamenti contrassegnati con gli interni 8 e 11 (ex A). Tra essi coniugi e il pendevano tra le parti un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo CP_1
(all.ti 1,2 e 3), e un giudizio di impugnazione di delibera assembleare (all.4). Nel primo si controverteva sulla legittimità o meno della decisione di non corrispondere parte delle somme dovute in relazione ai lavori di riqualificazione dello stabile deliberati dall'Assemblea: ciò in CP_4 quanto l'Impresa appaltatrice, , con la quale era stato stipulato il relativo contratto, CP_5 aveva preannunciato l'abbandono di tali lavori – preannuncio cui è stato poi dato effettivo seguito - e non vi era quindi motivo, in una situazione siffatta, di proseguire nei pagamenti, anche perché il intendeva procedere alla risoluzione di tale contratto per inadempimento dell'Impresa CP_1 stessa, decisione poi adottata dall'Assemblea nella riunione del 21 settembre 2022 (all. 5).
pagina 1 di 6 Nel secondo, si contestava la delibera presa, dalla stessa Assemblea, sul punto 1 all'Ordine del Giorno (all.6), laddove si conferiva mandato all'Amministratore affinchè, in relazionasse ai restanti lavori di riqualificazione dello stabile condominiale, affidati alla avrebbe utilizzato , per i CP_6 pagamenti previsti, anche dei fondi residui disponibili, tra i quali è stato fatto rientrare anche l'importo corrisposto dagli odierni attori, a fronte del decreto ingiuntivo loro notificato, esclusivamente per evitare atti esecutivi a loro carico e con la precisazione che di detto importo sarebbe stata chiesta la restituzione, all'esito del giudizio in corso (all.ti 7,8,9 e 10): in altre parole, negando al la CP_1 facoltà di impiego, ad altro titolo, della somma in questione. Ciò premesso, continuavano gli attori, che l'Assemblea condominiale, nella seduta del 18 febbraio 2023 deliberava sui punti 2, 3 e 7 dell'O.d.g.: di approvare il rendiconto relativo all'esercizio 2022 stabilendo che l'avanzo contabile fosse distribuito ai condomini nella misura del cinquanta per cento apportando che le relative modifiche al prospetto di ripartizione preventivo per l'esercizio 2023; approvava il preventivo relativo all'esercizio 2023:e relativa ripartizione unito in Allegato 4, così come modificato per effetto della distribuzione parziale dell'avanzo contabile di cui al punto precedente;
in relazione al procedimento di danno temuto n.r.g. 63861/2022 Persona_1
ratificava la nomina dell'Ing. quale consulente tecnico di parte (CTP) CP_1 Persona_2 con l'istituzione del fondo di accantonamento apposito per il finanziamento dell'attività di CTP e approvazione della ripartizione proposta dall'amministrazione. Il verbale assembleare è stato impugnato per i seguenti motivi : a) eccesso di potere . Sia nel consuntivo 2022 che nel preventivo 2023, le quote dei coniugi Pt_1 vengono determinate prendendo in considerazione l'avanzo contabile del quale fa parte l'importo corrisposto dai predetti al al solo scopo di evitare atti esecutivi a loro carico e con espressa CP_1 riserva di ripetizione. E' dunque, illegittimo aver considerato i relativi importi come facenti parte dei fondi residui disponibili Peraltro, non è dato comprendere perché debba essere negato ai signori di pagare, per intero e Pt_1 non per differenza, l'importo dovuto in relazione al nuovo contratto di appalto con la CP_6 lasciando così salvo ed impregiudicato ogni diritto degli stessi ad ottenere, all'esito del giudizio, la restituzione di quanto indebitamente preteso dal Secondo gli attori la delibera viola gli CP_1 artt. 24 e 111 cost. b) In riferimento al procedimento di danno temuto promosso dai coniugi nei confronti del Pt_1
Condominio relativamente all'appartamento int. 11 di loro proprietà ed in corso dinanzi al Tribunale di Roma RGN 63861/2022, l'Assemblea, dopo aver ratificato la nomina del CTP, ha approvato la ripartizione proposta dall'Amministratore e unita al verbale in Allegato 8. Nella ripartizione di cui trattasi, figurano, tra gli obbligati al pagamento, in quota parte e secondo i millesimi attribuiti i coniugi violando il principio secondo cui in caso di lite fra e singolo condomino, il Pt_1 CP_1 condomino controparte del non può essere tenuto a concorrere alle spese legali del CP_1
CP_1
Concludevano, quindi, gli attori chiedendo “annullare e privare di effetti, nei confronti dei concludenti e per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto, le delibere impugnate, con ogni conseguenziale statuizione e con condanna del convenuto al pagamento delle spese e dei CP_1 compensi di giudizio”. 2.Si è costituito il convenuto precisando che con decreto ingiuntivo n. 2979/2022 il CP_1
Tribunale di Roma ingiungeva ai coniugi / il pagamento della somma di € Pt_1 Pt_2 pagina 2 di 6 16.940,55, somma relativa alle rate straordinarie per i lavori di riqualificazione dell'immobile scaduti tra il 10 ed il 30 novembre 2021 e derivati dalle delibere assembleari del 28.07.2021, 26.10.2021 e 15.11.2021, mai impugnate dagli odierni attori.. Proposta opposizione, stante il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del titolo, al fine di non subire una successiva procedura esecutiva, essi corrispondevano al condominio la somma ingiunta, pari ad € 18.150,00, con riserva di ripetizione nell'eventualità di esito positivo del giudizio di opposizione. In sede di assemblea del 07.12.2022 veniva approvato il preventivo di spesa presentato dalla nuova ditta per il proseguo dei lavori e dato mandato, all'unanimità all'Amministrazione condominiale per effettuare le relative ripartizioni tra tutti i condomini di tutte le spese previste ed approvate, incluso il fondo imprevisti, tenendo conto dei fondi residui disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 1123, primo comma, codice civile. (All. 5) Quanto al preteso eccesso di potere lamentano gli attori che nell'avanzo contabile siano ricompresi anche gli importi corrisposti, a seguito di notifica di decreto ingiuntivo, e che, considerata la riserva di ripetizione al momento del versamento, dette somme non possano essere arbitrariamente impiegate dal ai fini della determinazione dell'avanzo contabile. Per poter parlare di eccesso di potere, CP_1 tuttavia, occorre la prova che, attraverso la delibera, l'assemblea abbia inteso realizzare finalità estranee agli interessi del , o abbia posto in essere una situazione di pregiudizio per la CP_1 collettività. Nel caso, in alcun modo può ritenersi viziata da eccesso di potere la delibera ai punti 2 e 3 non potendosi ravvisare un uso indebito delle somme pagate dai coniugi ed oggetto del Pt_1 decreto ingiuntivo n. 2979/2022, essendo indubbio che le stesse rientrino nei fondi residui disponibili su cui si è deliberato in sede di precedente assemblea del 07.12.2022 . Gli attori, infatti, erano tenuti al pagamento di detto importo in forza di titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito vantato dal in relazione alle spese straordinarie come deliberate, approvate e ripartite in seno alle CP_1 diverse assemblee. L'assemblea condominiale, pertanto, con la delibera del 07.12.2022 e del 18.02.2023, qui impugnata, ha deciso su questioni che rientrano nell'ambito della competenza assembleare .La circostanza che i coniugi abbiano pagato con riserva a nulla rileva, atteso che gli stessi, nella denegata ipotesi di Pt_1 accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, rivestiranno la qualifica di creditori del condominio che sarà, pertanto, tenuto, in forza dell'eventuale emananda sentenza a loro favorevole, a restituire le somme corrisposte.. Ha concluso, pertanto, il chiedendo” rigettare la domanda avanzata dai sigg.ri CP_1 [...]
e in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa Pt_1 Parte_2 dichiarando la delibera di assemblea del 18.02.2023 pienamente valida Con vittoria di spese e competenze professionali” 3.Va preliminarmente rilevato che con le ultime note scritte depositate gli attori hanno modificato le precedenti conclusioni chiedendo a) dichiarare nulle e, comunque, annullare e privare di effetti, nei confronti dei concludenti, per le ragioni esposte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi nonché, in particolare, con riguardo a quanto dedotto in riferimento all'art.1135 n.4 cod.civ. e alla dismissione del fondo lavori creato in precedenza, le delibere impugnate, relativamente a quelle prese ai punti 2 e 3 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Condominiale tenutasi, in seconda convocazione, il 18 febbraio 2023; b) dichiarare cessata la materia del contendere, quanto alla delibera adottata al punto 7 del medesimo O.d.G., per avere la succitata Assemblea, nella riunione del 31 luglio 2023, posto rimedio alla situazione conflittuale venutasi a creare, disponendo, nella parte finale del punto 2 pagina 3 di 6 dell'O.d.G., lo stralcio dei costi addebitabili ai signori , in riferimento Persona_1 all'appartamento int. 8 di loro proprietà, con le corrispondenti variazioni del piano di riparto;
c) condannare, infine, il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, CP_1 anche per quanto attiene alla cessazione della materia del contendere di cui al precedente punto b), e ciò in considerazione dei principi regolatori della soccombenza virtuale”. Da, quanto detto va , quindi, dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento al secondo motivo di impugnazione salvo valutare l'incidenza della spontanea modifica della deliberazione impugnata al punto 7 dell'ordine del giorno sulla pronuncia in ordine alle spese di lite. Quanto al primo motivo relativo all'eccesso di potere , in comparsa conclusionale gli attori rappresentano che i rapporti con la si sono conclusi negativamente, e l'appalto è stato CP_6 formalmente affidato, nella riunione del 20/09/2023 , alla con rinvio di ogni Controparte_7 decisione relativa alla costituzione del fondo lavori ex art.1135 n.4 c.c. Secondo gli attori una volta venuto meno, prima il contratto con l'Impresa Marco Zu' e poi il rapporto con la le somme inutilizzate a causa dei lavori non eseguiti, andavano restituite ai Controparte_6 singoli condomini, sempre che gli stessi non avessero consentito espressamente al loro diverso impiego. Peraltro, nella seduta del 18 gennaio 2024, l'assemblea pronunciandosi sul punto 1) all'O.d.G. (doc.31), ha costituito il fondo lavori relativo al contratto d'appalto con la Controparte_7 per l'importo di € 295.889,93 e, finalmente, ha stabilito che il precedente fondo lavori venga dismesso. Ciò premesso , in generale condivide il giudicante quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. tra le altre Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5061 del 2020) secondo sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti - sulla base di apprezzamento di fatto - falsamente deviata dal suo modo di essere. In particolare, i condomini non possono sollecitare il sindacato dell'autorità giudiziaria sulla delibera di approvazione dei lavori straordinari e di ripartizione delle correlate spese, rimanendo, dunque, configurabile l'annullabilità in sede giudiziaria di una delibera della assemblea dei condomini per ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del soltanto nel caso CP_1 di decisione che arrechi, grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, n. 1, c.c. che, tuttavia , nella specie non ricorre . A ciò va aggiunto che un'eventuale violazione qualificabile come eccesso di potere assembleare va valutata con riferimento al momento in cui la stessa è stata adottata e non certamente alla luce di fatti sopravvenuti non presi necessariamente in considerazione al momento della sua adozione. Sulla scorta di tale principio appaiono senz'altro condivisibili i rilievi del . CP_1
L'art. 1135 del Codice civile, prevede al numero 4) che l'assemblea provvede tra l'altro alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori .Lo scopo dell'obbligatorietà è, nelle intenzioni del legislatore, quello di garantire all'assemblea di poter sostenere la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e/o di innovazioni, per cui l'obbligo di accantonamento , fintanto che la deliberazione che approva l'esecuzione dei lavori non sia revocata o annullata , permane l'obbligo dell'assemblea di istituire un fondo separato con cui farvi fronte . Da cui , nella specie, l'irrilevanza ai fini della validità pagina 4 di 6 della delibera delle concrete vicende dell'appalto e della successione di più ditte appaltatrici essendo del tutto legittimo l'accantonamento anche a fronte della risoluzione dei primi due contratti di appalto . Ferma infatti la volontà di proseguire nell'esecuzione dei lavori non vi era da parte CP_4 dell'Amministratore e della assemblea alcun obbligo di restituzione di quanto già corrisposto. Non è vero, pertanto, che, una volta venuto meno il contratto con la ditta o con la ditta , Pt_3 CP_6 le delibere assunte al riguardo dovessero essere revocate. Quanto poi al fatto che con la deliberazione impugnata si sia precisato che le relative ripartizioni di spesa tra tutti i condòmini sarebbero state effettuate tenendo conto dei fondi residui disponibili tra cui anche le somme corrisposte dai e di cui al decreto ingiuntivo n. 2979/2021, nessuna violazione Pt_1 di legge o eccesso di potere si può ravvisare nel senso sopra indicato L'art. 1135 , è finalizzato a tutelare sia il creditore che i condòmini solvibili arginando il rischio in capo a questi di doversi accollare anche le quote spettanti ai morosi. Gli attori, erano tenuti al pagamento del dovuto in forza di decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti in relazione alle spese straordinarie come deliberate. Le predette somme, attenendo ad una consistente morosità maturata dagli attori per non aver corrisposto le rate straordinarie alle scadenze, costituivano un credito per il Condominio di cui lo stesso poteva disporre per le finalità cui erano destinate. Né è ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa dei condomini che spontaneamente hanno corrisposto le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto con riserva di ripetizione , sia perché tale riserva non poteva impedire al di disporne vincolandone l'utilizzo anche per lungo tempo in attesa di un'eventuale CP_1 accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo , sia perché , comunque, gli attori avevano a disposizione, l'ordinaria azione di ripetizione degli oneri già corrisposti . Quanto alla ripartizione di spesa del Ctp di cui al punto 7 dell'ordine del giorno, visto il verbale della riunione del 31 luglio 2023, con cui l'assemblea ha ratificato la proposta di non addebitare i costi della Consulenze Tecnica di Parte (Ing. ai Sig.ri autorizzando l'amministratore Per_2 Persona_1 ad effettuare le relative variazioni al piano di riparto, va dichiarata, come anticipato, cessata la materia del contendere . Tenuto conto di tale modifica assembleare e della fondatezza di tale motivo di impugnazione (Cassazione Civile, sentenza n. 13885 del 18.06.2014 ;Sez. 2 - , Ordinanza n. 1629 del 23/01/2018) secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale , le spese di lite devono essere compensate tra le parti per 1/3 e poste a carico degli attori per la restante parte liquidata in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento al motivo di impugnazione della deliberazione assembleare del 18 febbraio 2023 di cui al punto 7) dell'ordine del giorno;
- rigetta l'impugnazione della delibera in ordine ai punti 2, 3 dell'O.d.g
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna gli attori , in solido tra loro, alla rifusione al dei restanti 2/3 che liquida in euro 3.000,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese CP_1 generali Così deciso in Roma il 30 ottobre 2025 Il Giudice
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