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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/06/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1906/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1906 dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ), quale mandataria della C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea Aloi, giusta procura in calce alla citazione, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Roberto
Quirini, sito in Perugia (PG), Corso Vannucci n. 10;
- attrice
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cipriano presso il cui studio, sito in Terni, Via XX Settembre n. 15, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa;
- convenuto
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI procuratrice di CP_2 Parte_3
e Controparte_3
Controparte_4
- convenuti contumaci
E
[...]
(CF ), in persona del suo procuratore speciale pro tempore, CP_5 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Pucarelli e domiciliata digitalmente presso il difensore, giusto mandato in calce alla comparsa;
- terza chiamata ex art. 107 c.p.c.
; Controparte_6
CP_7
; Controparte_8
; Controparte_9
; Controparte_10
AC e Per_1
; Persona_2
- terzi chiamati ex art. 107 c.p.c.
OGGETTO: opposizione all'esecuzione;
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 28.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 23/08/2022, in qualità di procuratrice di Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni, Parte_2 Controparte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, nel merito, accertare
[...]
e dichiarare la legittimazione sostanziale e processuale di er tutti i motivi dedotti Parte_2 in narrativa e per quelli che emergeranno in corso di causa;
in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge”;
A sostegno delle rassegnate conclusioni premetteva che: - , Controparte_1 quale debitore esecutato, aveva proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. innanzi al Giudice dell'Esecuzione nel procedimento iscritto al n. R.G. es.imm. 130/2019 (al quale era stato riunito il procedimento n. R.G. es.imm. 119/2020); - nella fase sommaria del giudizio si erano costituiti, oltre a lei, i signori e;
- con Controparte_3 Controparte_4 ordinanza del 23 giugno 2022, il giudice aveva accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva iscritta al n. 130-2/2019 R.G.E., dichiarato inammissibili i motivi nn. 1, 4 e 8, assorbito il motivo di cui al n. 9 limitatamente all'istanza di riduzione del pignoramento e rigettato gli altri motivi, concedendo alle parti termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione della causa di merito. rappresentata dalla propria procuratrice agiva, quindi, al fine di Parte_2 Parte_1 sentir accertare la propria legittimazione sostanziale e processuale in quanto titolare del diritto di credito in base al quale il proprio dante causa aveva incardinato la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.
119/2020 (riunita all'esecuzione portante il numero 130/2019 di R.G. per connessione oggettiva disposta con decreto del 15.10.2021).
A riguardo, deduceva parte attrice che il Giudice dell'esecuzione, nella citata ordinanza sospensiva, aveva errato a ritenere non provata la sua titolarità attiva del credito vantato, poiché: a) aveva acquistato da e Banco di Sardegna S.p.A. un portafoglio di crediti, individuabili in blocco ai sensi e per gli CP_5 effetti del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 e dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario, giusta cessione pubblicata in G.U., Parte Seconda, n. 150 del 24.12.2020; b) nell'ambito di tale cessione era inclusa la posizione creditoria originariamente vantata da nei Controparte_5 confronti del signor nella sua qualità di garante della società Controparte_1
TF Energia S.r.l. come provava il contratto di cessione allegato, all'interno del quale era indicato il
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numero di riferimento attribuito dalla Banca allo stesso (n. 15738783); c) l'NDG era incluso nel sito istituzionale dei debiti ceduti della alla pagina 240. CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.11.2022 - in vista della prima udienza del
10.11.2022 - si costituiva in giudizio chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE, accertare la natura pregiudiziale del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale Civile di Milano, Sezione delle
Imprese, distinto dal N.R.G. 24641/2022 ed avente ad oggetto l'accertamento della validità/efficacia del contratto di fideiussione intercorso tra e la , Controparte_1 Controparte_11 divenuta poi ed ora quale procuratrice di e, per l'effetto, CP_5 Pt_1 Parte_2 sospendere il presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente dinanzi al Tribunale di
Milano, con ogni conseguenziale pronuncia di legge. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, accertare, per tutti i motivi esposti in premessa, il difetto di legittimazione attiva della , nelle dette qualità Pt_1
e, comunque, il difetto di titolarità del credito azionato nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al N.R.G. 119/2020 dell'Intestato Tribunale, riunita alla procedura distinta dal N.R.G. 130/2019 e, per
l'effetto, rigettare tutte le domande ex adverso avanzate e con ogni ulteriore provvedimento di legge.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, in caso di denegato accoglimento di quanto richiesto in via principale, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, - accertata la nullità, invalidità e/o inefficacia del contratto di conto corrente ovvero delle relative clausole aventi ad oggetto spese, commissioni ed interessi e/o dei contratti di fideiussione per cui è causa ovvero delle relative clausole riproduttive di quanto previsto dallo schema di fideiussione predisposta dall'Abi e/o comunque dell'inammissibilità e/o decadenza dell'istituto bancario dall'escutere le polizze fideiussione de quibus e/o dell'estinzione di ogni garanzia fideiussoria e/o del contratto di fideiussione, - rideterminato il saldo debitorio al netto di tutte le somme non dovute per spese, commissioni e/o interessi, corrispettivi o moratori, e/o capitalizzazione, applicati in violazione della normativa bancaria vigente in materia ovvero applicando i tassi di interessi passivi nella misura legale o nella misura di cui all'art. 117 comma 7 tub ovvero nella misura che sarà ritenuta dovuta, per l'effetto: a. dichiarare l'inesistenza di alcuna pretesa creditoria esercitabile dall'odierno attore nei confronti dell'odierno convenuto con conseguente declaratoria di invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2045/2019 del Tribunale Civile di Bologna e del successivo atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare meglio identificati in premesso in forza dei quali è stata incardinata
l'esecuzione immobiliare rubricata al N.R.G. 119/2020 del Tribunale di Terni, riunita al N.R.G.
130/2019 nonché di tutti gli ulteriori atti posti in essere nell'ambito della suddetta procedura esecutiva
n.r.g. 119/2020 come riunita alla procedura N.R.G. 130/2019, con condanna del creditore procedente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per la cui liquidazione ci si rimette all'equità del
Tribunale adito e liberazione di tutti i beni ipotecati e/o pignorati dai relativi gravami, con ordine al
Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere in tal senso esonerandolo da ogni responsabilità; ovvero b. ridurre il quantum richiesto dall'odierno attore con i titoli azionati nella procedura esecutiva iscritta al n.r.g. 119/2020 come riunita alla procedura N.R.G. 130/2019 alla somma che risulterà dovuta, anche compensando il supposto credito del creditore procedente con quello di cui il debitore garantito e/o il garante odierno convenuto risulteranno titolari anche a titolo risarcitorio ovvero alla
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somma che sarà ritenuta equa e di giustizia e, di conseguenza, ridurre l'ipoteca giudiziale e/o il pignoramento immobiliare iscritti in danno dell'odierno convenuto alla somma che dovesse risultare dovuta ovvero restringendo l'iscrizione, limitatamente alla quota di sua proprietà, ai seguenti beni - unità negoziale n. 5 costituita dai seguenti immobili: - terreno distinto al foglio 104, part. 224, 446, 6;
- terreno distinto al foglio 52, part. 807; o e/o unità negoziale n. 6 costituita dai seguenti immobili: - terreno distinto al foglio 103, part. 748; - terreno distinto al foglio 123, part. 141, 142, 144, 227, 228,
233, 323, 324, 331, 398; - terreno distinto al foglio 52 part. 813; - terreno distinto al foglio 69, part.
513. con conseguente cancellazione dei relativi gravami e liberazione del Conservatore da ogni responsabilità, con ogni ulteriore pronuncia di legge anche di natura restitutoria e risarcitoria. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
In via preliminare, il convenuto chiedeva, quindi, di voler sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di quello pendente dinanzi al Tribunale di Milano- Sezione
Imprese (e iscritto al n. R.G. 24641/2022), stante la pregiudizialità di quest'ultimo rispetto al primo poiché concernente la nullità del contratto di fideiussione per violazione della disciplina in materia di concorrenza e il risarcimento di tutti i danni connessi e conseguenti al contratto de quo, tenendo conto anche della conseguente esecuzione immobiliare cui il sig. era sottoposto. Parte_4
Nel merito, il convenuto esponeva: - di aver rilasciato una fideiussione bancaria omnibus, impegnandosi a garantire “a semplice richiesta scritta” il pagamento delle obbligazioni assunte dalla TF ER
SRL sino alla concorrenza della somma di € 153.750,00; - che, in forza del detto contratto di fideiussione, la gli aveva notificato in data 18.05.2019 - 29.07.2019, il decreto ingiuntivo n. Controparte_11
2045/2019 del Tribunale di Bologna con cui gli era stato ingiunto, unitamente ad altri fideiussioni, il pagamento della somma di € 153.750,00 oltre agli interessi, le spese e compensi della procedura monitoria;
- al decreto ingiuntivo de quo aveva fatto seguito la notifica di un atto di precett, con cui la
, che nelle more aveva incorporato per fusione la , e per essa la CP_5 Controparte_11
gli aveva intimato il pagamento della somma di € 159.654,07 oltre alle Controparte_12 spese ulteriori occorrende, oltre all'avvio dell'esecuzione immobiliare previa notifica dell'atto di pignoramento immobiliare ed iscrizione a ruolo della procedura al n.R.G. 119/2020 del Tribunale di
Terni, poi riunita ad una precedente procedura esecutiva immobiliare distinta dal n.R.G. 130/19 del medesimo Tribunale instaurata ad istanza del nei confronti di Parte_3 [...]
; - nella procedura esecutiva si era costituita, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nell'ambito Controparte_4 della procedura esecutiva iscritta al n. R.G. 119/2020 del Tribunale di Terni, la , procuratrice Pt_1 di;
- di aver quindi proposto opposizione avverso alla procedura esecutiva iscritta Parte_2 al n.R.G. 119/2020, riunita alla precedente n. 130/2019, sollevando plurimi vizi, di forma e di sostanza, tra cui l'eccezione di difetto di titolarità del credito dei presunti cessionari per mancanza di prova dei rapporti ceduti e di nullità della fideiussione omnibus perché riproduttiva di clausole conformi allo schema Abi già censurato dalla Banca d'Italia e, quindi, per contrarietà alla normativa in materia di concorrenza.
Con particolare riguardo al difetto di legittimazione attiva dell'odierna attrice,
[...]
deduceva che la creditrice procedente non aveva adempiuto all'onere di dar Controparte_1
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prova del perfezionamento della cessione del credito mediante specifica documentazione, in quanto: - il contratto di cessione dei crediti posto a fondamento dell'intervento dell'odierna attrice, al pari della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione, era del tutto generico;
- l'elenco dei crediti ceduti recante dei codici alfanumerici era del tutto privo di rilevanza, tanto che al NDG ex adverso citato
(peraltro non menzionato in nessuno degli atti prodotti) corrispondeva una presunta esposizione debitoria pari ad € 180.508,25 e, cioè, ad una somma che non aveva alcuna attinenza con il presunto credito che controparte avrebbe azionato nei confronti dell'odierno convenuto che, invece, ammontava ad € 159.654,07 giusto atto di precetto notificato il 6.08.2020 di cui euro 153.750,00 per sorte.
L'esecutato eccepiva, inoltre, l'inesistenza di alcun debito sostanziale nei confronti della società attrice, poiché il contratto di conto corrente intestato alla società debitrice principale (avente n. 01/103/1997) e la fideiussione che ne garantiva il saldo, da lui rilasciata in data 02.05.2014 e posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 2045/19 del Tribunale di Bologna, era contraria alla normativa bancaria in materia di usura e anatocismo, nonché alla normativa antitrust (in quanto conforme allo Schema ABI sanzionato con provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia) e a quella consumeristica;
inoltre, secondo il convenuto, la garanzia doveva ritenersi estinta per fatto del creditore il quale, seppur perfettamente consapevole della situazione economico-patrimoniale-finanziaria di crisi della società debitrice principale (che aveva avviato le operazioni di scioglimenti e liquidazione con atto iscritto in Camera di
Commercio il 24.10.2014), aveva continuato a mantenere aperta la linea di credito della TF ER
SRL, addebitandole ulteriori voci passive che avevano determinato l'aumento esponenziale della presunta posizione debitoria, per poi pretendere il rilascio di garanzie personali, tra le quali quella che l'aveva coinvolto e attendere, infine, circa un anno dalla cancellazione della società, avvenuta in data
17.04.2018, prima di agire, nei confronti dei fideiussori, per il recupero del credito con ricorso monitorio. deduceva, infine, l'eccessiva onerosità dei gravami iscritti e trascritti a carico dei suoi CP_1 beni immobili rispetto al valore del presunto credito azionato, in quanto a fronte di un decreto ingiuntivo del valore di € 153.750,00, il creditore procedente aveva iscritto un'ipoteca giudiziale presso l'Agenzia del Territorio di Terni in data 26.07.2019 al n. 7718 di Registro Generale e n. 995 di Registro Particolare su n. 21 immobili, tra fabbricati e terreni, sottoponendoli poi a pignoramento immobiliare iscritto al
N.R.G. 119/2020, con conseguente diritto alla riduzione dell'ipoteca giudiziale ex artt. 2872-2875 c.c. atteso che i beni compresi nell'iscrizione avevano un valore che eccedeva la cautela somministrata di oltre un terzo e/o alla riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. essendo il valore dei beni pignorati superiore all'importo delle spese e dei crediti pignorati, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese come determinato a norma dell'art. 495 cpc.
Espletata la prova per testi ammessa dal precedente giudice istruttore, la scrivente, con ordinanza del
25/09/2024, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i debitori esecutati, dei creditori intervenuti (v. Cass. 26211/2022), ma anche dei comproprietari non debitori (v. Cass.
27513/2022) risultanti tali dagli atti delle procedure esecutive immobiliari aventi R.G.es.imm. 119/2020
e 130/2019 acquisiti nel presente giudizio.
Con comparsa di costituizione e risposta depositata in data 22.11.2024 si costituiva in giudizio la
[...]
(da ritenersi litisconsorte necessaria nel presente giudizio in quanto risultante ancora CP_5
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parte, quale creditrice procedente, nella predetta procedura esecutiva riunita), ribadendo l'esistenza di prova dell'intervenuta cessione del credito da parte sua in favore della e Parte_2
l'inammissibilità e infondatezza delle deduzioni ed eccezioni formulate dal convenuto.
All'udienza del 10/12/2024, veniva assegnato a termine per Controparte_1 replicare alla comparsa della e, successivamente, all'udienza del 27.05.2025 la CP_5 causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2. La legittimazione attiva della Parte_2
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, essendovi adeguata prova in atti della legittimazione attiva in capo alla quale creditrice munita di titolo esecutivo nei Parte_2 confronti dei debitori . CP_7 Controparte_1
Il titolo esecutivo in forza del quale l'odierna attrice ha agito esecutivamente coincide, infatti, con il decreto ingiuntivo n. 2045/2019, emesso in data 04/04/2019 dal Tribunale di Bologna, immediatamente esecutivo, in favore della C.F. ) nei confronti di vari soggetti Controparte_11 P.IVA_4
( , Controparte_13 CP_14 CP_7 Controparte_1 la e la per l'importo di € 153.750,00, oltre
[...] Controparte_15 Controparte_16
a interessi e spese, in ragione del saldo negativo del contratto di conto corrente n. 01/103/1997, stipulato con la società TF Energia s.r.l., e della garanzia ad esso connessa, rilasciata da ciascuno dei citati ingiunti.
La notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata in data 18/05/2019 nei confronti di
[...]
in data 14/05/2019 nei confronti di , pacificamente, Controparte_1 CP_7 non è stato opposto da nessuno di loro.
Successivamente, è parimenti pacifico che la i sia fusa per incorporazione in Controparte_11
( ), in forza di atto stipulato in data 15.11.2019 (come documentato Controparte_5 CP_5 all'all. 4 della comparsa della ). CP_5
In data 18.12.2020, la ha, poi, concluso con l'odierna società attrice, la Controparte_5 [...]
un contratto di cessione di credi peculiari in blocco ai sensi della Legge sulle Cartolarizzazioni Parte_2
(L. 130/1999).
Il convenuto esecutato ha eccepito il difetto di prova del Controparte_1 perfezionamento di tale cessione.
L'eccezione è, tuttavia, infondata, in quanto la più recente giurisprudenza di legittimità considera, ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario, sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. 14270/2025; Cass. 16526/2024; Cass. 4277/2023; Cass.
22409/2023; Cass. 31188/2017).
Nel caso di specie, nel citato estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24.12.2020 è chiaramente riportato che “in virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto da ciascuna Banca Cedente, taluni crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari
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o chirografari) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza in conformità alla circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata
e/o integrata (Matrice dei Conti), come individuati in ciascun documento di identificazione dei crediti allegato al Contratto di Cessione (collettivamente, i “Crediti”). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 30/07/2020” (v. all. 1 alla citazione).
Pertanto, dall'avviso di cessione pubblicato in G.U., può evincersi l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli ceduti in maniera sufficientemente specifica, trattandosi di credito derivante da apertura di credito in conto corrente passato “a sofferenza” sin dall'inadempimento riscontrato dall'originario creditore a seguito della notifica del decreto ingiuntivo (la cui emissione presuppone l'inadempimento spontaneo degli obbligati) nell'anno 2019 e, quindi, in periodo ricompreso in quello preso in considerazione dall'operazione di cartolarizzazione.
Inoltre, detta inclusione risulta ulteriormente comprovata dalla dichiarazione effettuata, a riguardo, dalla stessa cedente nel proprio atto di costituzione nel presente giudizio, oltre che dalla Controparte_5 circostanza per cui questa nulla ha opposto al momento della costituzione della n sua Parte_2 sostituzione quale creditore procedente in data 24.05.2021 nel corso dell'esecuzione immobiliare n.
119/2020 (riunita alla n. 130/2019), inizialmente avviata da detta cedente (in ordine al valore probatorio della dichiarazione della cedente cfr. Cass. 10200/2021; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Milano,
06 ottobre 2023, Trib. Alessandria 30 gennaio 2023, Trib. Pisa, 9 dicembre 2022, App. L'Aquila 18 febbraio 2022 e App. Torino 15 marzo 2022; App. Venezia, 2 gennaio 2023).
Occorre, infine, valorizzare la disponibilità, da parte del cessionario, della documentazione giustificativa del credito e, in particolare, della “fideiussione omnibus limitata” rilasciata in data 02.05.2014 (v. all. 3 alla citazione), posta a fondamento del ricorso monitorio, circostanza difficilmente spiegabile in assenza del perfezionamento della cessione del credito con passaggio della relativa titolarità in capo all'odierna opposta.
Gli elementi di prova sinora esposti consentono di superare la circostanza, valorizzata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva depositata in data 23.06.2022, che l'NDG indicato dalla cessionaria-attrice come corrispondente alla posizione dell'odierno convenuto nel contratto di cessione (all. 2 alla citazione) sia un dato sostanzialmente inutile poiché tale corrispondenza non risulta da altra documentazione in atti.
La legittimazione attiva della cessionaria e, per essa, della sua mandataria Parte_2 [...]
(resa tale con procura speciale del 11.1.2021, registrata a Pordenone in data 13.01.2021, v. all. 10 Pt_1 alla citazione) può, quindi, dirsi accertata.
L'azione introdotta dall'odierna attrice merita, pertanto, pieno accoglimento.
3. L'inesistenza e l'invalidità delle pattuizioni fonte del debito
Le eccezioni e le domande riconvenzionali proposte da nella Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta (riepilogative del ricorso di opposizione all'esecuzione depositato nella procedura esecutiva immobiliare in data 31.01.2022) sono, invece, inammissibili.
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Giova premettere che - come già rilevato nell'ordinanza sospensiva depositata in data 23.06.2022 dal
Giudice dell'Esecuzione - nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ovvero dedurre questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo, essendo invece preclusa, a pena di inammissibilità dell'opposizione stessa, ogni contestazione al contenuto decisorio del titolo giudiziale con riguardo alla pronuncia di merito non tempestivamente contestata nella competente sede di cognizione (v., ex multis, Cass. 22090/2021; Cass. 27602/2020; Cass. 17689/2019; Cass. 22402/2008)
Ne deriva che, trattandosi di esecuzione intrapresa sulla scorta di un decreto ingiuntivo passato in giudicato, i motivi afferenti alla validità della fideiussione in relazione alla normativa antitrust, al contrasto del contratto di conto corrente, il cui scoperto era garantito dall'esecutato, con la normativa bancaria in materia di usura e/o anatocismo ovvero alla violazione delle regola di correttezza e buona fede nell'escussione della garanzia accedente al credito principale dovevano essere fatti valere con opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo, invece, esaminabili in questa sede.
Sulla scorta di tale assunto, il giudicante ha escluso, sin dalla prima udienza del 29/03/2023, la sussistenza dei presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non potendo in alcun modo influire sul diritto dell'attore a procedere esecutivamente quanto statuito dal
Tribunale delle Imprese di Milano in ordine alla validità della garanzia prestata dal convenuto nel giudizio R.G. n. 24641/2022 (conclusosi, peraltro, con una pronuncia di rigetto della domanda ivi spiegata dall'odierno convenuto – v. sua produzione documentale autorizzata del 28.05.2025).
Non trovano spazio, nel presente giudizio, nemmeno i principi espressi da Cass., SS.UU., 9479/2023 con riguardo al decreto ingiuntivo definitivo nei confronti di un soggetto qualificabile come consumatore ai sensi della direttiva UE 93/13 e del d.lgs. 206/05.
ha, infatti, rilasciato la garanzia posta a fondamento del ricorso CP_1 Controparte_1 monitorio in qualità di imprenditore, e non di consumatore.
Alla data della sottoscrizione della fideiussione (02.05.2014), il convenuto risultava essere, infatti, membro del consiglio d'amministrazione della società debitrice principale (in quanto l'atto di cessazione dalla carica è stato iscritto nel registro delle imprese soltanto in data 24/10/2014, quando è stato iscritto anche lo scioglimento e la messa in liquidazione della società debitrice), oltre che unico soggetto controllante la a sua volta socia al 21,5% della società debitrice principale (v. Controparte_15 all. 6 alla comparsa della ). CP_5
Peraltro, il teste escusso all'udienza del 24/09/2024, al quesito, formulato Testimone_1 dalla stessa parte opponente, “vero che il sig. svolge l'attività di Controparte_1 imprenditore/consulente?”, ha risposto: “mio padre ha svolto l'attività di imprenditore prima della segnalazione al CRIF, adesso può solo fare il consulente;
aveva un progetto imprenditoriale che ha dovuto interrompere”, confermando, così, che, al momento della sottoscrizione della garanzia posta a fondamento del decreto ingiuntivo per cui si procede esecutivamente, l'odierno convenuto svolgeva attività imprenditoriale.
Sussistono, dunque, plurimi elementi indiziari deponenti nel senso che la garanzia sia stata prestata dall'odierno convenuto nell'ambito della sua attività professionale essendovi evidenti collegamenti
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funzionali che lo legano alla società garantita (v. Cass., sez. un. n. 5868/2023, la quale richiama CGUE,
19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, che Per_3 Per_4 impongono di considerare, ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, le finalità per cui il fideiussore ha agito nel concedere la garanzia, senza considerare il contratto principale dal quale deriva il debito garantito;
v. anche Cass. 27817/2024, la quale ha escluso che la qualità di fideiussori- consumatori potesse essere riconosciuta in capo agli amministratori e soci della società garantita fino alla sua messa in liquidazione della stessa, ritenendo che questi avessero contrattato per fini esulanti la loro sfera privata e afferenti, piuttosto, alla loro attività imprenditoriale).
Per le medesime ragioni, si appalesano inammissibili anche le eccezioni derivanti dall'asserita estinzione della fideiussione ai sensi degli artt. 1955-1956 c.c., in quanto afferenti all'inerzia tenuta dall'originaria creditrice prima della notifica del ricorso monitorio e che meritavano, quindi, di essere fatte valere mediante l'instaurazione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pacificamente mai introdotto dai convenuti.
Dall'accertata legittimità dell'esecuzione immobiliare intrapresa dall'odierna attrice nei confronti del convenuto deriva altresì l'infondatezza delle pretese risarcitorie da quest'ultimo formulate in ragione dell'asserita illegittimità del titolo posto a fondamento della procedura esecutiva oltre che del pignoramento in sé.
4. Le istanze di riduzione dell'ipoteca e di riduzione del pignoramento
Infine, nemmeno l'istanza di riduzione dell'ipoteca formulata da Controparte_1
può dirsi sufficientemente fondata, mentre è inammissibile l'istanza di riduzione del
[...] pignoramento da questi reiterata nella presente fase di merito poiché assorbita dal Giudice dell'Esecuzione.
Con riguardo all'istanza presentata ai sensi dell'art. 2872 - 2875 c.c., l'odierno convenuto ha eccepito la sproporzione dell'iscrizione ipotecaria effettuata dal creditore procedente per eccesso, evidenziando che
“la perizia di stima del Geom. , depositata in data 19.04.2021 nella procedura distinta dal Per_5
N.R.G. 130/2019, ha stimato il prezzo base d'asta dei beni identificati al N.C.T.U. foglio 104, part. 773, foglio 116, part. 89, sub. 13, e foglio 117, part. 282, sub. 10 che, come è noto, è inferiore al valore di stima, rispettivamente in Euro 141.000,00, Euro 125.070,00 ed Euro 158.000,00 per la complessiva somma di Euro 424.070,00” (v. p. 21 della comparsa).
In realtà, l'esame della perizia di stima effettuata dall'arch. in data 10.04.2021, su Persona_6 incarico del Giudice dell'Esecuzione, evidenzia che i valori indicati dall'opponente nel proprio atto di citazione sono riferiti al prezzo a base d'asta ritenuto congruo dal perito per ciascun lotto considerato per intero, mentre, invece, il convenuto risulta titolare del primo e del terzo soltanto per 1/3 e del secondo, di minor valore, per 2/3, il che appalesa di per sé l'infondatezza delle deduzioni poste a fondamento della domanda, priva di ulteriori specifici elementi a corredo, oltre che del tutto sprovvista di calcoli in ordine agli interessi e alle spese nelle more maturati sull'importo ingiunto, pari, di per sé solo, ad € 153.750,00 (all. 20 alla comparsa).
La domanda di riduzione dell'ipoteca, anche a volerla ritenere ammissibile in sede di merito del presente giudizio di opposizione all'esecuzione, è quindi, infondata.
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L'istanza di riduzione del pignoramento è, invece, certamente inammissibile in questa sede.
L'art. 496 c.p.c. prevede, infatti, che tale istanza debba essere presentata innanzi al giudice dell'esecuzione, il quale, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'art. 495 c.p.c., sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.
Il giudice dell'esecuzione decide sull'istanza con ordinanza, la quale è suscettibile di essere impugnata con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (v. Cass. 21325/2010 e Cass. 10998/2003).
La giurisprudenza di legittimità ha financo ritenuto che, se la sentenza con la quale il giudice dell'esecuzione, nel decidere l'opposizione all'esecuzione ovvero agli atti esecutivi proposta dal debitore il quale eccepisca, tra l'altro, che l'importo dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese dell'esecuzione e del credito, ometta di pronunciare su siffatto motivo non può ritenersi viziata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto la riduzione del pignoramento deve costituire oggetto di specifica e separata istanza (art. 496, cod. proc. civ.) ed il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento che, eventualmente, non soddisfi il suo interesse (v. Cass. 563/2003).
Nel caso di specie, con l'ordinanza del 23/06/2022, il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato assorbita l'istanza di riduzione del pignoramento in virtù della sospensione dell'esecuzione per difetto di prova della legittimazione attiva dell'odierna attrice.
Ne deriva che l'iter previsto dall'art. 496 c.p.c., estraneo al giudizio di opposizione all'esecuzione, non
è mai stato utilmente avviato nelle sedi opportune, con la conseguenza per cui l'istanza, reiterata in questa sede senza che si sia ancora pronunciato il giudice competente a delibarla, deve considerarsi inammissibile.
5. La regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore di quale mandataria della e a carico di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022),
[...] tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 17 c.p.c., compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, in base ai parametri medi per tutte le fasi processuali, ad eccezione di quella istruttoria, caratterizzata da estrema semplicità e da quella decisionale, conclusasi con discussione orale senza termine per note, con conseguente applicazione dei valori minimi.
Le spese di lite nei rapporti tra e meritano Controparte_1 CP_5 di essere compensate, essendosi resa necessaria la chiamata in causa di quest'ultima a mero fine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c..
Nulla sulle spese nei confronti degli altri litisconsorti, essendo unicamente l'esecutato
[...]
ad aver proposto ricorso in opposizione all'esecuzione e ad aver, quindi, Controparte_1 dato causa al presente contenzioso di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
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- in accoglimento della domanda formulata da quale mandataria della Parte_1 Parte_2
ne accerta la legittimazione attiva ad agire esecutivamente nei confronti dei soggetti ingiunti
[...] con il decreto ingiuntivo n. 2045/2019 del Tribunale Civile di Bologna, posto a fondamento della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G. 119/2020 dell'Intestato Tribunale, riunita alla procedura distinta dal n. R.G. 130/2019;
- rigetta le domande ed eccezioni formulate da nella propria Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta;
- condanna a rimborsare in favore di quale Controparte_1 Parte_1 mandataria della le spese processuali, che liquida in complessivi € 9.142,00 Parte_2 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00, per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta e oltre a € 796,86 per esborsi documentati in atti (contributo unificato, marca e spese di notifica);
- compensa le spese di lite nei rapporti tra e CP_5 Controparte_1
;
[...]
- dichiara irripetibili le spese nei confronti delle parti rimaste contumaci nel presente giudizio.
Terni, 18/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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