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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9960 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 21324/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.06.2025 da 1) Parte_1
Nato a Milano, il 10.07.1959 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in Milano, Largo La Foppa, 4, ma domiciliato alla via Principe Eugenio, 3 con gli avv.ti Vera Forte e Giuseppe Murdolo di Milano, presso i quali ha eletto domicilio telematico e 2) Controparte_1
Nata a Milano, l'8.01.1959 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Largo La Foppa, 4 con gli avv.ti Ada Odino e Amedeo Giulio Giannotti di Milano, presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, il 16.06.1983 (anno 1983 atto n. 0901 reg. 03 parte 2 serie A Ufficio Stato Civile di Milano) In separazione dei beni.
FATTO Con ricorso depositato in data il 09.06.2025 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate.
che si è costituita in giudizio in data 30.10.2025. Controparte_1
Con istanza congiunta del 18.11.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo complessivo e hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis 51 III c.p.c. In data 20.11.2025 il Giudice dato atto che le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte. Con note scritte in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate come di seguito trascritte, rinunciando all'impugnazione della sentenza:
1. Al fine di salvaguardare la serenità familiare, le parti desiderano che i rapporti con le figlie e con i nipoti, avvengano in pieno accordo e nel rispetto di tutti. In ragione di ciò, il dottor
si impegna a non avanzare alcuna pretesa relativa ai propri diritti di visita dei Parte_1 nipoti, in qualunque sede, giudiziale o extragiudiziale, a fronte del contestuale impegno della dott.ssa di adoperarsi, affinché, quanto prima, gli sia consentita la frequentazione CP_1 di figlie e nipoti e sia ripristinata la serenità familiare, anche rispetto alla relazione paterna. Infine, le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di non aver formulato, sino ad oggi, alcuna richiesta relativa all'esercizio del diritto di visita ai nipoti, in alcuna sede.
2. La casa famigliare è di proprietà della sig. con tutto quanto l'arreda; il sig. CP_1 [...]
da gennaio 2025 si è trasferito in Milano, via Principe Eugenio, 3 in un appartamento Pt_1 in locazione avendo già prelevato di comune accordo con la moglie tutti i suoi beni ed effetti personali.
3. Il sig. si impegna a corrispondere alla moglie, a definizione di ogni sua pretesa Parte_1 derivante dai rapporti economici pregressi e a definizione di ogni questione patrimoniale, il complessivo importo di € 150.000,00 da pagarsi in cinque rate di uguale importo. Il primo pagamento di € 30.000,00 sarà effettuato entro venti giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione e gli altri quattro in altrettante rate uguali scadenti il primo dicembre di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello nel quale sarà effettuato il versamento del primo rateo.
4. La casa di vacanza di OL (Madonna di Campiglio), via Cima Tosa n. 69, i box e la cantina accessori, di cui coniugi hanno l'usufrutto della quota di un mezzo ciascuno (nuda proprietaria è la figlia ), saranno utilizzati alternativamente dai coniugi Persona_1 secondo il seguente criterio:
• L'utilizzo sarà suddiviso ogni mese su base quindicinale, con turni che si alterneranno ogni anno tra le parti. Per l'anno 2025 il sig. utilizzerà in via esclusiva appartamento e Parte_1 box nel periodo 1° - 15 giorno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, e giugno 2026, mentre la sig. li utilizzerà in via esclusiva dal giorno 16 sino alla fine di ciascun mese per il 2025 CP_1
e sino a giugno 2026.
• Successivamente, da luglio 2026 sino a giugno 2027, i periodi saranno invertiti tra i coniugi, così da consentirne a ciascuno l'utilizzo alternato rispetto al periodo dell'anno precedente, e così in ogni anno seguente, da luglio 2027 in avanti. Le parti si danno atto che, ai fini del presente accordo, per anno si intende il periodo dal 1° luglio al 30 giugno. • Sono fatti salvi eventuali accordi diversi assunti direttamente dai coniugi, i quali acconsentono reciprocamente a che ciascuno di essi lasci nell'immobile, nel box e nella cantina i propri oggetti personali durante il periodo di spettanza dell'altro, impegnandosi in buona fede a custodirli, senza impedirne o renderne difficoltoso l'utilizzo da parte dell'avente diritto. Le parti si danno reciprocamente atto che la cantina è esclusa dalla turnazione e potrà essere sempre utilizzata dalle parti.
5. Ciascuna parte continuerà a farsi carico della metà delle spese condominiali ordinarie e straordinarie dell'appartamento e del box siti nel Comune di OL (Madonna di Campiglio), via Cima Tosa n. 69, descritti al punto che precede, e a pagare direttamente la propria quota del 50% con bonifico sul conto del Condominio.
6. Il sig. si impegna a restituire entro la fine di marzo 2026 alla moglie, che li ritirerà Parte_1
a propria cura e spese dando preavviso di sessanta giorni, due tavoli e sei sedie, che sono nella casa di Ventimiglia, via Sottoconvento, n. 40, di cui il dott. è comproprietario Parte_1 con la madre ed il fratello.
7. La sig. si impegna a rimborsare al marito l'importo di € 308,78, entro venti giorni CP_1 dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a titolo di quota TARI relativa all'immobile di Largo La Foppa, 4, e di comunicare al Comune Milano, Ufficio Tributi, il subentro all'altra parte per la relativa voltura a suo carico.
8. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere alcunché da pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
9. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto di dare ed avere e di non vantare reciproci diritti e pretese per qualsiasi titolo, motivo, ragione e causa, inerente ed estranea al rapporto matrimoniale, eccetto quanto previsto sopra al punto n. 3, al punto n. 5, al punto 6 e al punto 7. 10. Spese legali compensate
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, inoltre, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con sentenza n. 11906/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa al Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno confermare le condizioni già concordate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Milano, il 16 giugno 1983 (anno 1983 – atto n. Parte_1
0901 – reg. 03 – parte 2 – serie A);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato, dott.ssa Chiara Delmonte.
Così deciso in Milano, il 3 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.06.2025 da 1) Parte_1
Nato a Milano, il 10.07.1959 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in Milano, Largo La Foppa, 4, ma domiciliato alla via Principe Eugenio, 3 con gli avv.ti Vera Forte e Giuseppe Murdolo di Milano, presso i quali ha eletto domicilio telematico e 2) Controparte_1
Nata a Milano, l'8.01.1959 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Largo La Foppa, 4 con gli avv.ti Ada Odino e Amedeo Giulio Giannotti di Milano, presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, il 16.06.1983 (anno 1983 atto n. 0901 reg. 03 parte 2 serie A Ufficio Stato Civile di Milano) In separazione dei beni.
FATTO Con ricorso depositato in data il 09.06.2025 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate.
che si è costituita in giudizio in data 30.10.2025. Controparte_1
Con istanza congiunta del 18.11.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo complessivo e hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis 51 III c.p.c. In data 20.11.2025 il Giudice dato atto che le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando alle parti termine per il deposito di note scritte. Con note scritte in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate come di seguito trascritte, rinunciando all'impugnazione della sentenza:
1. Al fine di salvaguardare la serenità familiare, le parti desiderano che i rapporti con le figlie e con i nipoti, avvengano in pieno accordo e nel rispetto di tutti. In ragione di ciò, il dottor
si impegna a non avanzare alcuna pretesa relativa ai propri diritti di visita dei Parte_1 nipoti, in qualunque sede, giudiziale o extragiudiziale, a fronte del contestuale impegno della dott.ssa di adoperarsi, affinché, quanto prima, gli sia consentita la frequentazione CP_1 di figlie e nipoti e sia ripristinata la serenità familiare, anche rispetto alla relazione paterna. Infine, le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di non aver formulato, sino ad oggi, alcuna richiesta relativa all'esercizio del diritto di visita ai nipoti, in alcuna sede.
2. La casa famigliare è di proprietà della sig. con tutto quanto l'arreda; il sig. CP_1 [...]
da gennaio 2025 si è trasferito in Milano, via Principe Eugenio, 3 in un appartamento Pt_1 in locazione avendo già prelevato di comune accordo con la moglie tutti i suoi beni ed effetti personali.
3. Il sig. si impegna a corrispondere alla moglie, a definizione di ogni sua pretesa Parte_1 derivante dai rapporti economici pregressi e a definizione di ogni questione patrimoniale, il complessivo importo di € 150.000,00 da pagarsi in cinque rate di uguale importo. Il primo pagamento di € 30.000,00 sarà effettuato entro venti giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione e gli altri quattro in altrettante rate uguali scadenti il primo dicembre di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello nel quale sarà effettuato il versamento del primo rateo.
4. La casa di vacanza di OL (Madonna di Campiglio), via Cima Tosa n. 69, i box e la cantina accessori, di cui coniugi hanno l'usufrutto della quota di un mezzo ciascuno (nuda proprietaria è la figlia ), saranno utilizzati alternativamente dai coniugi Persona_1 secondo il seguente criterio:
• L'utilizzo sarà suddiviso ogni mese su base quindicinale, con turni che si alterneranno ogni anno tra le parti. Per l'anno 2025 il sig. utilizzerà in via esclusiva appartamento e Parte_1 box nel periodo 1° - 15 giorno dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, e giugno 2026, mentre la sig. li utilizzerà in via esclusiva dal giorno 16 sino alla fine di ciascun mese per il 2025 CP_1
e sino a giugno 2026.
• Successivamente, da luglio 2026 sino a giugno 2027, i periodi saranno invertiti tra i coniugi, così da consentirne a ciascuno l'utilizzo alternato rispetto al periodo dell'anno precedente, e così in ogni anno seguente, da luglio 2027 in avanti. Le parti si danno atto che, ai fini del presente accordo, per anno si intende il periodo dal 1° luglio al 30 giugno. • Sono fatti salvi eventuali accordi diversi assunti direttamente dai coniugi, i quali acconsentono reciprocamente a che ciascuno di essi lasci nell'immobile, nel box e nella cantina i propri oggetti personali durante il periodo di spettanza dell'altro, impegnandosi in buona fede a custodirli, senza impedirne o renderne difficoltoso l'utilizzo da parte dell'avente diritto. Le parti si danno reciprocamente atto che la cantina è esclusa dalla turnazione e potrà essere sempre utilizzata dalle parti.
5. Ciascuna parte continuerà a farsi carico della metà delle spese condominiali ordinarie e straordinarie dell'appartamento e del box siti nel Comune di OL (Madonna di Campiglio), via Cima Tosa n. 69, descritti al punto che precede, e a pagare direttamente la propria quota del 50% con bonifico sul conto del Condominio.
6. Il sig. si impegna a restituire entro la fine di marzo 2026 alla moglie, che li ritirerà Parte_1
a propria cura e spese dando preavviso di sessanta giorni, due tavoli e sei sedie, che sono nella casa di Ventimiglia, via Sottoconvento, n. 40, di cui il dott. è comproprietario Parte_1 con la madre ed il fratello.
7. La sig. si impegna a rimborsare al marito l'importo di € 308,78, entro venti giorni CP_1 dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a titolo di quota TARI relativa all'immobile di Largo La Foppa, 4, e di comunicare al Comune Milano, Ufficio Tributi, il subentro all'altra parte per la relativa voltura a suo carico.
8. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere alcunché da pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
9. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto di dare ed avere e di non vantare reciproci diritti e pretese per qualsiasi titolo, motivo, ragione e causa, inerente ed estranea al rapporto matrimoniale, eccetto quanto previsto sopra al punto n. 3, al punto n. 5, al punto 6 e al punto 7. 10. Spese legali compensate
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, inoltre, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con sentenza n. 11906/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa al Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno confermare le condizioni già concordate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Milano, il 16 giugno 1983 (anno 1983 – atto n. Parte_1
0901 – reg. 03 – parte 2 – serie A);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato, dott.ssa Chiara Delmonte.
Così deciso in Milano, il 3 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG