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Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00520/2026REG.PROV.COLL.
N. 04210/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4210 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Vitelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vigevano n. 10;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma e Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 22427/2024, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento: a) del provvedimento reso dal Questore della Provincia di Roma in data 25.2.2019, notificato in data 3.4.2019, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- e, ove occorra, del conseguente provvedimento di espulsione del Prefetto della Provincia di Roma del 16.05.2023; b) del decreto del Questore della Provincia di Roma di archiviazione dell'aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo del 19 aprile 2023, notificato il 16 maggio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura Roma e dell’Ufficio territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. CI NG e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto del presente appello è la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 22427/2024, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante, cittadino -OMISSIS-, per l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Roma in data 25 febbraio 2019, recante revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, del decreto del Questore della Provincia di Roma di archiviazione dell'aggiornamento dello stesso permesso di soggiorno del 19 aprile 2023 e del conseguente provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto della stessa Provincia in data 16 maggio 2023.
La revoca del permesso di soggiorno di cui si tratta, da cui discendono -a cascata- gli ulteriori due provvedimenti gravati, si fonda sulla duplice contestazione dell’assenza di un alloggio idoneo, stabile ed effettivo e di un reddito adeguato; e la successiva archiviazione dell’istanza di aggiornamento del permesso stesso, oltre che sull’intervenuta revoca, anche sulla mancata presentazione dell’interessato all’appuntamento fissato dalla Questura per il fotosegnalamento. Nel provvedimento questorile si dà altresì atto che l’interessato non si è presentato neanche al –successivo- appuntamento fissato per il rilascio del diverso permesso di protezione speciale, richiesto dall’avvocato difensore a seguito della revoca del permesso originario.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno, la Questura di Roma e l’Ufficio territoriale del Governo di Roma, con atto in data 9 giugno 2025, per resistere al gravame.
Con ordinanza di questa Sezione n.2167/2025 è stata respinta l’istanza cautelare, proposta congiuntamente all’appello, sulla scorta della seguente motivazione: “ Considerato che
-la revoca del permesso di soggiorno oggetto di gravame si fonda sulla contestata assenza di un alloggio idoneo, stabile ed effettivo e di un reddito adeguato e tali ragioni non appaiono –prima facie- scalfite dalle censure proposte in appello;
-l’archiviazione dell’istanza di aggiornamento del permesso stesso, pure impugnata, trova –a sua volta- presupposto nella suddetta revoca ”.
All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- La parte appellante, con un unico articolato motivo di gravame, lamenta l’erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui:
a) ha avallato la ritenuta assenza di un idoneo, stabile ed effettivo alloggio nonché di sufficienti redditi da lavoro quale elemento comprovante l’assenza di adeguati mezzi di sostentamento, considerata la possibile propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale;
b) non ha consentito il soccorso istruttorio per sanare la mancata presentazione in Questura dell’interessato ai fini dell’aggiornamento del permesso - medio tempore - oggetto di revoca;
c) ha ritenuto legittima la revoca nonostante la violazione di garanzie procedimentali.
2.1.- L’impianto delle censure proposte non convince: i rilievi appaiono generici e, in parte qua, anche confermativi delle conclusioni raggiunte dall’Amministrazione; in ogni caso, circoscritti a contestare il mancato rilascio del permesso per attesa occupazione.
2.2.- Orbene, quanto alla mancanza di alloggio e redditi adeguati è la stessa difesa appellante a confermare l’assenza di tali requisiti. Ed invero rappresenta, per un verso, che il signor -OMISSIS- avrebbe dichiarato di avere il proprio domicilio in Roma (-OMISSIS-), al -OMISSIS- -OMISSIS-, precisando che questo sia “ notoriamente un luogo ove trovano dimora i cd. senza fissa dimora, le persone in difficoltà nel reperire un alloggio stabile, gli immigrati, le persone cadute in disgrazia ”; per altro verso, offre solo una vaga ricostruzione storica delle occupazioni lavorative -diverse e molteplici- assunte dall’interessato nel tempo (dipendente di imprese edilizie e, per un periodo, dell’ospedale -OMISSIS-, custode, fruttivendolo), rimarcando come un periodo così lungo di permanenza in Italia (svariati decenni) non possa che aver registrato alti e bassi di reddito, specie in periodo di pandemia Covid ma non fornisce alcun elemento sull’adeguatezza del reddito all’attualità.
Trova dunque conferma la legittimità della revoca disposta dalla Prefettura per le ragioni indicate.
2.3.- Ciò stante, può essere superata la censura articolata avverso il mancato soccorso istruttorio, pur in disparte -anche in tal caso- la palese genericità dei rilievi, atteso che l’archiviazione dell’istanza di aggiornamento del permesso di cui si tratta trova sufficiente giustificazione nella revoca del permesso stesso, rendendo irrilevante la prosecuzione del relativo procedimento; e non essendo diretta la censura stessa a contestare anche il mancato avvio del procedimento per il rilascio della protezione speciale.
2.4.- Analogamente, si può prescindere dall’esame della lamentata violazione delle garanzie procedimentali giacché -come correttamente argomentato dal giudice di prime cure- il provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso.
2.5.- Infine, non coglie nel segno il rilievo secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti per rilasciare un permesso di soggiorno diverso dalla carta UE per i soggiornanti di lungo periodo, atteso che tale eventualità resta subordinata alla presentazione di una diversa istanza da parte dell’interessato.
3.- In sintesi, l’appello non è suscettibile di favorevole apprezzamento; salva la possibilità per l’interessato di presentare istanza per un permesso di soggiorno diverso dalla carta di soggiorno oggetto di legittima revoca. Considerata, tuttavia, la natura della pretesa azionata, si dispone la compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN De IC, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
CI NG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI NG | NN De IC |
IL SEGRETARIO