Sentenza 16 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di esecuzione forzata, la sentenza con la quale il giudice dell'esecuzione, nel decidere l'opposizione all'esecuzione ovvero agli atti esecutivi proposta dal debitore il quale eccepisca, tra l'altro, che l'importo dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese dell'esecuzione e del credito, ometta di pronunciare su siffatto motivo non può ritenersi viziata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto la riduzione del pignoramento deve costituire oggetto di specifica e separata istanza (art. 496, cod. proc. civ.) ed il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento che, eventualmente, non soddisfi il suo interesse.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2003, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 195, presso lo studio dell'avvocato BERTI SILVANO, difeso dall'avvocato GIACOMO DI GRADO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR TE AN AR;
- intimata -
avverso la sentenza n. 523/99 del Pretore di SCIACCA, emessa il 12/11/98 e depositata il 09/11/99 (R.G. 241/97);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge.
LA CORTE PREMESSO IN FATTO 1. - La controversia è sorta a seguito di un'espropriazione di crediti presso terzi iniziata da MA AS
contro
PA IC.
Questi, con ricorso al pretore di Sciacca, depositato il 13.5.1997, proponeva un'opposizione.
Vi sosteneva che gli atti preparatori dell'esecuzione erano inesistenti e che, nell'eseguire il pignoramento, MA AS vi aveva sottoposto crediti sino a L. 32.000.000 e dunque per una somma che non aveva alcun collegamento con l'ammontare del credito indicato nel precetto.
2. - Il pretore, con sentenza del 9.11.1999, ha dichiarato che l'opposizione era inammissibile.
Ha considerato che si trattava di un'opposizione agli atti esecutivi, proposta per denunciare vizi della notifica del titolo esecutivo e del precetto, e che, siccome l'atto di pignoramento era stato notificato il 5.5.1997 nelle mani della parte, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta nei cinque giorni successivi, mentre lo era stata il 13.5.1997.
3. - PA IC ha chiesto la cassazione della sentenza. Il ricorso è stato notificato a MA AS il 26.5.2000 presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado, ma la parte non ha svolto attività difensiva.
4. - Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia trattato in camera di consiglio e rigettato perché i motivi sono manifestamente infondati. Ritenuto in diritto.
1. - Il ricorso contiene due motivi.
2. - Il primo denuncia un vizio di nullità per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 479 e 139 dello stesso codice).
La tesi svolta nel motivo è la seguente.
La notificazione del titolo esecutivo e del precetto era avvenuta non in modo nullo, ma in modo tale da farla ritenere giuridicamente inesistente: in questo caso non si è in presenza di un vizio del pignoramento tuttavia eseguito, ma di mancanza del diritto a procedere ad esecuzione.
Il motivo è manifestamente infondato.
2.1. - La parte istante, prima di iniziare l'esecuzione, deve notificare al debitore il titolo esecutivo ed il precetto (art. 479 cod. proc. civ.). Il diritto a procedere ad esecuzione forzata nasce dal titolo (art. 474 cod. proc. civ.), ma si intende evitare che l'esecuzione venga iniziata prima che il debitore sia stato avvertito che ciò avverrà:
in questo modo si da al debitore ancora una possibilità di adempiere spontaneamente evitando il pignoramento. Se il creditore lo esegue senza avere prima notificato il titolo esecutivo ed il precetto, il pignoramento sarà viziato da nullità, per violazione della norma dettata dall'art. 479 cod. proc. civ. Ma ciò non significa che non abbia il diritto di procedere ad esecuzione forzata: invero, se è proposta opposizione agli atti esecutivi ed il pignoramento è annullato, il creditore, in base al medesimo titolo esecutivo speso nell'eseguire il pignoramento, può, dopo avere notificato titolo esecutivo e precetto, tornare ad iniziare l'esecuzione forzata.
In questo è la differenza tra un'opposizione all'esecuzione, che è la difesa pertinente al caso in cui si tratta di far accertare che la parte istante non ha un titolo esecutivo per un credito certo liquido ed esigibile che lo autorizzi ad iniziare l'esecuzione forzata (art. 615 cod. proc. civ.), e le opposizioni agli atti esecutivi, difese pertinenti al caso in cui il creditore ha diritto di procedere ad esecuzione forzata e tuttavia è interesse del debitore costringerla ad osservare le norme che ne regolano l'esercizio (art. 617 cod. proc. civ.). Orbene, come ha affermato il giudice di primo grado, la nullità del pignoramento derivante dal non avere il creditore notificato prima il titolo esecutivo ed il precetto, come ogni nullità del processo esecutivo che non impedisce al processo medesimo di proseguire per la realizzazione del suo scopo, deve essere fatta valere nel termine di cinque giorni da quello in cui la parte, che ha interesse all'osservanza della norma violata, ne ha conoscenza legale (art. 617, secondo comma, cod. proc. civ.).
3. - Il secondo motivo denunzia un altro vizio di nullità per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 e 534 dello stesso codice). Il ricorrente osserva che la creditrice, mentre nel precetto aveva intimato il pagamento di L. 3.705.204, col pignoramento aveva sottoposto ad esecuzione crediti per il diverso ammontare di L. 32.000.000.
Egli aveva sollevato tale questione, che costituiva una opposizione all'esecuzione, ma su di essa il pretore non si è affatto pronunziato.
Anche questo motivo è manifestamente infondato.
3.1. - È ben vero che il pretore non ha esaminato il motivo dedotto con l'opposizione.
Ma in questo non può essere visto un vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. La questione sollevata dalla parte non riguardava ne' il diritto a procedere ad esecuzione forzata ne' la validità del pignoramento. Riguardava, bensì, il rapporto tra valore dei beni pignorati e valore del credito per cui si veniva procedendo all'esecuzione e dunque avrebbe dovuto costituire oggetto di una istanza di riduzione del pignoramento (art. 496 cod. proc. civ.). La riduzione dell'oggetto del pignoramento, come rimedio alla sua eccessività, può sempre essere chiesta, naturalmente sino a quando i beni pignorati non siano venduti o assegnati, e la relativa istanza non apre per sè un incidente contenzioso.
Sicché, il giudice dell'esecuzione, cui l'eccessività del pignoramento è proposta come motivo di opposizione, all'esecuzione od agli atti esecutivi, non è tenuto a provvedere a suo riguardo con sentenza e dunque il fatto di non aver esaminato la domanda nella sentenza che chiude il giudizio non costituisce vizio della decisione ne' motivo per la sua impugnazione.
La parte può riproporre la questione e il provvedimento, che non soddisfi l'interesse del debitore, potrà esso costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi.
4. - Il ricorso è rigettato.
5. - Non si deve pronunciare sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2003