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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/12/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2112/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2112/2025
Udienza del 11/12/2025
Oggi 11/12/2025, innanzi al giudice LU PP compaiono:
Per parte attrice, l'avv. GIUSEPPE GAGLIOSTRO per delega dell'avv.
AP IL
Nessuno è presente per parte resistente
L'avv. Gagliostro da atto del deposito in via telematica della prova della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza. Impugna e contesta quanto dedotto da controparte nella memoria difensiva ed insiste per l'accoglimento delle domande formulate.
Il GIUDICE si ritira in camera di consiglio, ed, all'esito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LU PP, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2112/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. AP Parte_1
IL;
pagina1 di 6 -ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
premettendo di essere iscritto alle Controparte_1 graduatorie GPS per il biennio 2022/2024 e di aver presentato domanda di aggiornamento nella prima fascia delle GPS e graduatorie di istituto di Reggio Calabria per le classi di concorso A048 e A049 in qualità di docente con titolo estero riconosciuto, B014 II fascia, nonché e , in qualità di docente con titolo estero in attesa CP_2 CP_3 di riconoscimento, per il biennio 2024/2026, ha dedotto che il resistente lo escludeva da dette graduatorie, in relazione CP_1 alle ultime due classi di concorso, in ragione della mancata produzione del titolo di specializzazione, in realtà conseguito il
24.02.2018 in Romania presso l'Università Dimitrie Cantemir di Targu
Mures, oggetto in data 08.02.2022 di istanza di riconoscimento, presentata – unitamente a tutti i certificati rilasciati dall'università estera – all'amministrazione resistente, e prodotto unitamente alla domanda di inserimento nelle GPS per il biennio
2022/2024.
Ha rappresentato di aver adito il giudice amministrativo che, dopo aver accolto inaudita altera parte le istanze di essa ricorrente, con conseguente provvedimento di inserimento nelle graduatorie, con successiva ordinanza negava la sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione nel proc. n. 09044/2024 REG. RIC., poi estintosi con decreto.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di esclusione, fra l'altro per non aver il resistente reperito autonomamente CP_1 la documentazione attestante la sussistenza del titolo abilitativo,
pagina2 di 6 pur in suo possesso, o, comunque, per non averle chiesto di integrare la documentazione.
1.1.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo in via
[...] preliminare la violazione del bis in idem per l'esistenza, innanzi al giudice amministrativo, di procedimento, avente ad oggetto la medesima domanda, ed evidenziando che la ricorrente aveva omesso la produzione del titolo di abilitazione conseguito all'estero e che, pertanto, era stata esclusa in applicazione dell'art. 7, comma 12 dell'OM 88/2024, secondo il quale “Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. E' fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all'estero”.
Ha, altresì, rappresentato l'inapplicabilità al caso di specie dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 L. 241/1990, attesa la natura della controversia, avente ad oggetto unicamente la gestione del rapporto di lavoro.
2.- Il ricorso è fondato per i motivi dappresso indicati.
3.- Deve essere rigettata la preliminare eccezione di violazione del bis in idem, posto che la ricorrente ha documentato con l'atto introduttivo l'avvenuta estinzione del processo amministrativo per rinuncia delle parti.
4.- Nel merito, si evidenzia che i fatti di causa non sono contestati fra le parti e non è, quindi, necessario alcun approfondimento istruttorio.
In particolare, è pacifico che il ricorrente, in sede di domanda per l'aggiornamento delle GPS, abbia dichiarato di essere in possesso di “Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel paese di origine e riconosciuto valido/in attesa di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206”, ma di non aver prodotto il titolo, come richiesto dall'art. 7, comma 12, OM 88/2024, e che, per conseguenza, il ricorrente sia pagina3 di 6 stato escluso dalla graduatoria con provvedimento del CP_1 resistente.
4.1.- La posizione delle parti diverge in ordine alle conseguenze dell'omesso deposito del titolo abilitativo conseguito all'estero, ritenendo il ricorrente che detta circostanza non costituisca di per sé condizione tale da determinare l'esclusione dalle GPS, se non a seguito di inottemperanza alla richiesta di integrazione da parte della PA o, comunque, di reperimento in autonomia di detta documentazione, già in possesso di quest'ultima, in quanto trasmessa al MINISTERO unitamente alla domanda di riconoscimento e di inserimento nelle graduatorie per il biennio 2022/2024.
Al contrario, il ha ritenuto Controparte_1 che il disposto di cui all'art. 7, comma 12, OM 88/2014 non lasci margini alla PA per compiere dette attività, tenuto conto anche del principio di autoresponsabilità che, soprattutto, nei concorsi di massa assume un significato ancor più importante, attesa la necessità di dover garantire la par condicio e la massima celerità nella conclusione del procedimento.
5.- Ciò detto, si premette che l'interesse pubblico perseguito con la procedura è costituito dalla graduazione degli aspiranti in funzione della selezione dei candidati più meritevoli per l'affidamento degli incarichi, anche allo scopo della “creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti” (art. 2, comma quater d.l. 22/2020 conv. in l. 41/2020) e dunque in un'ottica di semplificazione e maggiore efficienza delle future procedure di reclutamento” (T. Foggia, 22.06.2023, n. 2221).
5.1.- Nell'ipotesi di specie, indipendentemente dall'operatività dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui all'art. 6, comma 1, lett. B), L. 241/1990, si ritiene che, anche alla luce dell'anzidetta finalità, l'art. 7, comma 12, OM 88/2014, nel richiedere agli aspiranti la produzione, a pena di esclusione, dell'eventuale titolo di studio conseguito all'estero, non possa che riferirsi alle istanze di coloro che presentino per la prima volta detto titolo ai fini della valutazione, posto che, in caso contrario, se, come indicato dall'art. 3, comma 4, OM 88/2024, “agli aspiranti già inclusi nelle
pagina4 di 6 graduatorie provinciali costituite per il biennio 2022/2023-
2023/2024, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo”, si verrebbe a creare “una situazione paradossale, come quella oggetto di giudizio, per la quale coloro che già sono iscritti nelle graduatorie sulla base di determinati titoli previamente presentati, pur senza avanzare alcuna domanda verrebbero riconfermati nelle graduatorie col medesimo punteggio”, mentre
“coloro che avessero presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria sulla base di nuovi e diversi titoli rispetto a quelli già presentati, omettendo di produrre nuovamente questi ultimi certificati, si troverebbero irrimediabilmente esclusi dalle graduatorie” (T. Locri, ordinanza del 22.10.2024).
6.- Per conseguenza, il ricorso deve essere accolto e, previa
Cont disapplicazione dei provvedimenti di esclusione emessi dall' di
Reggio Calabria, nella parte in cui non includono la ricorrente nelle graduatorie provinciali valide per il biennio 2024/2026, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle GPS prima fascia classe di concorso ADMM per la scuola secondaria di I grado e ADSS per la scuola secondaria di II grado, per l'ambito territoriale della provincia di Reggio Calabria per il biennio scolastico 2024/2026 con l'attribuzione di un punteggio pari a quello già assegnato in ragione del provvedimento 14779 del 05.09.2024, con il quale, a seguito del decreto cautelare emesso dal TAR Lazio era stato disposto il reinserimento dell'aspirante docente nelle GPS della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
7.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate, della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta e dell'esito del giudizio cautelare.
P Q M
pagina5 di 6 ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, previa disapplicazione dei provvedimenti di esclusione emessi dall' Controparte_5 nella parte in cui non includono il ricorrente nelle graduatorie provinciali valide per il biennio 2024/2026,
- ACCERTA il diritto del ricorrente ad essere inserita nella GPS prima fascia ADMM, per la scuola secondaria di I grado, e ADSS, per la scuola secondaria di II grado, per l'ambito territoriale della Città Metropolitana di Reggio Calabria per il biennio scolastico 2024/2026, con l'attribuzione di un punteggio pari a quello già assegnato in ragione del provvedimento n. 14779 del 05.09.2024 dell' Controparte_6
con il quale, a seguito del
[...] decreto cautelare emesso dal TAR Lazio, è stato disposto il reinserimento dell'aspirante docente nelle GPS della Città
Metropolitana di Reggio Calabria;
PONE in capo a parte resistente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 11/12/2025
Il giudice
LU PP
pagina6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2112/2025
Udienza del 11/12/2025
Oggi 11/12/2025, innanzi al giudice LU PP compaiono:
Per parte attrice, l'avv. GIUSEPPE GAGLIOSTRO per delega dell'avv.
AP IL
Nessuno è presente per parte resistente
L'avv. Gagliostro da atto del deposito in via telematica della prova della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza. Impugna e contesta quanto dedotto da controparte nella memoria difensiva ed insiste per l'accoglimento delle domande formulate.
Il GIUDICE si ritira in camera di consiglio, ed, all'esito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LU PP, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2112/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. AP Parte_1
IL;
pagina1 di 6 -ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
premettendo di essere iscritto alle Controparte_1 graduatorie GPS per il biennio 2022/2024 e di aver presentato domanda di aggiornamento nella prima fascia delle GPS e graduatorie di istituto di Reggio Calabria per le classi di concorso A048 e A049 in qualità di docente con titolo estero riconosciuto, B014 II fascia, nonché e , in qualità di docente con titolo estero in attesa CP_2 CP_3 di riconoscimento, per il biennio 2024/2026, ha dedotto che il resistente lo escludeva da dette graduatorie, in relazione CP_1 alle ultime due classi di concorso, in ragione della mancata produzione del titolo di specializzazione, in realtà conseguito il
24.02.2018 in Romania presso l'Università Dimitrie Cantemir di Targu
Mures, oggetto in data 08.02.2022 di istanza di riconoscimento, presentata – unitamente a tutti i certificati rilasciati dall'università estera – all'amministrazione resistente, e prodotto unitamente alla domanda di inserimento nelle GPS per il biennio
2022/2024.
Ha rappresentato di aver adito il giudice amministrativo che, dopo aver accolto inaudita altera parte le istanze di essa ricorrente, con conseguente provvedimento di inserimento nelle graduatorie, con successiva ordinanza negava la sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione nel proc. n. 09044/2024 REG. RIC., poi estintosi con decreto.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di esclusione, fra l'altro per non aver il resistente reperito autonomamente CP_1 la documentazione attestante la sussistenza del titolo abilitativo,
pagina2 di 6 pur in suo possesso, o, comunque, per non averle chiesto di integrare la documentazione.
1.1.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo in via
[...] preliminare la violazione del bis in idem per l'esistenza, innanzi al giudice amministrativo, di procedimento, avente ad oggetto la medesima domanda, ed evidenziando che la ricorrente aveva omesso la produzione del titolo di abilitazione conseguito all'estero e che, pertanto, era stata esclusa in applicazione dell'art. 7, comma 12 dell'OM 88/2024, secondo il quale “Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. E' fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all'estero”.
Ha, altresì, rappresentato l'inapplicabilità al caso di specie dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 L. 241/1990, attesa la natura della controversia, avente ad oggetto unicamente la gestione del rapporto di lavoro.
2.- Il ricorso è fondato per i motivi dappresso indicati.
3.- Deve essere rigettata la preliminare eccezione di violazione del bis in idem, posto che la ricorrente ha documentato con l'atto introduttivo l'avvenuta estinzione del processo amministrativo per rinuncia delle parti.
4.- Nel merito, si evidenzia che i fatti di causa non sono contestati fra le parti e non è, quindi, necessario alcun approfondimento istruttorio.
In particolare, è pacifico che il ricorrente, in sede di domanda per l'aggiornamento delle GPS, abbia dichiarato di essere in possesso di “Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel paese di origine e riconosciuto valido/in attesa di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206”, ma di non aver prodotto il titolo, come richiesto dall'art. 7, comma 12, OM 88/2024, e che, per conseguenza, il ricorrente sia pagina3 di 6 stato escluso dalla graduatoria con provvedimento del CP_1 resistente.
4.1.- La posizione delle parti diverge in ordine alle conseguenze dell'omesso deposito del titolo abilitativo conseguito all'estero, ritenendo il ricorrente che detta circostanza non costituisca di per sé condizione tale da determinare l'esclusione dalle GPS, se non a seguito di inottemperanza alla richiesta di integrazione da parte della PA o, comunque, di reperimento in autonomia di detta documentazione, già in possesso di quest'ultima, in quanto trasmessa al MINISTERO unitamente alla domanda di riconoscimento e di inserimento nelle graduatorie per il biennio 2022/2024.
Al contrario, il ha ritenuto Controparte_1 che il disposto di cui all'art. 7, comma 12, OM 88/2014 non lasci margini alla PA per compiere dette attività, tenuto conto anche del principio di autoresponsabilità che, soprattutto, nei concorsi di massa assume un significato ancor più importante, attesa la necessità di dover garantire la par condicio e la massima celerità nella conclusione del procedimento.
5.- Ciò detto, si premette che l'interesse pubblico perseguito con la procedura è costituito dalla graduazione degli aspiranti in funzione della selezione dei candidati più meritevoli per l'affidamento degli incarichi, anche allo scopo della “creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti” (art. 2, comma quater d.l. 22/2020 conv. in l. 41/2020) e dunque in un'ottica di semplificazione e maggiore efficienza delle future procedure di reclutamento” (T. Foggia, 22.06.2023, n. 2221).
5.1.- Nell'ipotesi di specie, indipendentemente dall'operatività dell'istituto del soccorso istruttorio, di cui all'art. 6, comma 1, lett. B), L. 241/1990, si ritiene che, anche alla luce dell'anzidetta finalità, l'art. 7, comma 12, OM 88/2014, nel richiedere agli aspiranti la produzione, a pena di esclusione, dell'eventuale titolo di studio conseguito all'estero, non possa che riferirsi alle istanze di coloro che presentino per la prima volta detto titolo ai fini della valutazione, posto che, in caso contrario, se, come indicato dall'art. 3, comma 4, OM 88/2024, “agli aspiranti già inclusi nelle
pagina4 di 6 graduatorie provinciali costituite per il biennio 2022/2023-
2023/2024, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo”, si verrebbe a creare “una situazione paradossale, come quella oggetto di giudizio, per la quale coloro che già sono iscritti nelle graduatorie sulla base di determinati titoli previamente presentati, pur senza avanzare alcuna domanda verrebbero riconfermati nelle graduatorie col medesimo punteggio”, mentre
“coloro che avessero presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria sulla base di nuovi e diversi titoli rispetto a quelli già presentati, omettendo di produrre nuovamente questi ultimi certificati, si troverebbero irrimediabilmente esclusi dalle graduatorie” (T. Locri, ordinanza del 22.10.2024).
6.- Per conseguenza, il ricorso deve essere accolto e, previa
Cont disapplicazione dei provvedimenti di esclusione emessi dall' di
Reggio Calabria, nella parte in cui non includono la ricorrente nelle graduatorie provinciali valide per il biennio 2024/2026, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle GPS prima fascia classe di concorso ADMM per la scuola secondaria di I grado e ADSS per la scuola secondaria di II grado, per l'ambito territoriale della provincia di Reggio Calabria per il biennio scolastico 2024/2026 con l'attribuzione di un punteggio pari a quello già assegnato in ragione del provvedimento 14779 del 05.09.2024, con il quale, a seguito del decreto cautelare emesso dal TAR Lazio era stato disposto il reinserimento dell'aspirante docente nelle GPS della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
7.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate, della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta e dell'esito del giudizio cautelare.
P Q M
pagina5 di 6 ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, previa disapplicazione dei provvedimenti di esclusione emessi dall' Controparte_5 nella parte in cui non includono il ricorrente nelle graduatorie provinciali valide per il biennio 2024/2026,
- ACCERTA il diritto del ricorrente ad essere inserita nella GPS prima fascia ADMM, per la scuola secondaria di I grado, e ADSS, per la scuola secondaria di II grado, per l'ambito territoriale della Città Metropolitana di Reggio Calabria per il biennio scolastico 2024/2026, con l'attribuzione di un punteggio pari a quello già assegnato in ragione del provvedimento n. 14779 del 05.09.2024 dell' Controparte_6
con il quale, a seguito del
[...] decreto cautelare emesso dal TAR Lazio, è stato disposto il reinserimento dell'aspirante docente nelle GPS della Città
Metropolitana di Reggio Calabria;
PONE in capo a parte resistente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 11/12/2025
Il giudice
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