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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
MA NE, RE
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 427/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TWJTWJM000217 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TWJTWJM000217 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TWJTWJM000217 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, Dottore Commercialista ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto professionista in Lecco, giusta procura allegata in formato digitale ricorre per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TWJTWJM00217/2020 notificato a in data 18/06/2025 relativo all'anno di imposta 2020.
La ricorrente in data 11/09/2025 impugna l'avviso di accertamento contestando la presenza di errori formali nella CU presentata dalla Società_1 srl: la Certificazione Unica rilasciata dalla Società Società_1 srl in qualità di sostituto d'imposta, per l'anno d'imposta 2020 presenta un errore formale perché non riflette la reale natura del reddito che sarebbe royalties da autore vale a dire reddito da diritti di autore derivanti dalla concessione del marchio. Di conseguenza l'imponibile e le ritenute sono calcolati erroneamente. La causale indicata L1 si riferisce all'utilizzazione economica da parte di soggetti non autori, errata in quanto andava inserita la causale B relativa all'utilizzazione economica da parte dell'autore. Dall'errata qualificazione del reddito è stato indicato un imponibile pari a € 50.000,00 senza considerare la deduzione e quindi errato. E di conseguenza la ritenuta indicata di € 10.000 calcolata sul lordo è errata, a fronte di un modello redditi PF
2021 correttamente compilato dalla ricorrente. Nel ricorso si ravvisa la violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 53 Cost. per quanto attiene la capacità contributiva e l'art. 97 Cost. relativamente al buon andamento dell'amministrazione. Inoltre, la ricorrente eccepisce il difetto di motivazione per violazione dell'art. 7 l.212/2000 e art. 3 della l. 241/1990 in quanto l'accertamento si basa esclusivamente su dati formali errati, senza una verifica sostanziale dei redditi effettivamente percepiti dal contribuente.
La contribuente ravvisa violazione del principio di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 della legge
212/2000 non avendo l'ufficio dato risposta all'istanza di autotutela né ai solleciti mail, precludendo così il diritto di difesa della stessa. Infine, la ricorrente ravvisa l'infondatezza della pretesa tributaria ai sensi della giurisprudenza di Cassazione che afferma che la CU non ha valore vincolante assoluto e per avere l'Ufficio fondato l'avviso di accertamento su un errore materiale contenuto nella CU.
In conclusione, la ricorrente chiede l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento e la sospensione dell'esecutività ai sensi dell'art. 47 D.lgs. 546/1992 e la condanna alle spese di giudizio in caso di soccombenza dell'Amministrazione
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Sassari che ribadisce la legittimità del proprio operato e conclude per il rigetto del ricorso con condanna alle spese del giudizio a carico del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso infondato e da respingere..
Si deve preliminarmente ritenere che l'ufficio ha correttamente effettuato un accertamento parziale ai sensi dell'art. 41 bis del dpr 600/73 in presenza di dati discordanti tra la C.U. presentata dal sostituto d'imposta
Società_1 s.r.l. e quelli dichiarati nel modello redditi Persone Fisiche 2021 dalla Sig.ra Ricorrente_1. Sulla correttezza dell'accertamento parziale in sede di controllo automatizzato si è espressa la giurisprudenza di legittimità anche di recente, infatti, con l'ordinanza n. 28785 del 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di credito d'imposta, il relativo disconoscimento può avvenire legittimamente da parte dell'Amministrazione finanziaria anche attraverso la procedura di controllo automatizzato di cui all'art. 36- bis del D.P.R. n. 600/1973.
Tale modalità operativa è consentita ogniqualvolta l'irregolarità emerga dal semplice esame cartolare dei dati formali e dei documenti offerti dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, senza che sia necessaria un'attività istruttoria complessa o valutazioni interpretative eccedenti il riscontro obiettivo dei dati.
Nessuna carenza di motivazione può pertanto essere imputata all'ufficio nella fattispecie. Per quanto riguarda la richiesta di deduzione ex art. 54 octies del TUIR si deve rilevare che i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico (se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali) rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. b), TUIR. Tali redditi (c.d. diritti d'autore) si determinano deducendo dai compensi percepiti nell'anno una percentuale forfetaria del 25%. Rientrano tra i diritti d'autore i compensi per articoli pubblicati su giornali, riviste e enciclopedie, che hanno per oggetto la cessione di un'opera dell'ingegno e comunque le opere di carattere creativo che appartengono alla musica, alla letteratura, all'archittetura al teatro e alla cinematografia.. Nella fattispecie invece i redditi inseriti nella Certificazione Unica riguardano il marchio d'impresa denominato “Società_3 ”. I redditi in questione rientrano invece tra i “redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere”, e pertanto tra i Redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l) del TUIR, redditi percepiti da persone fisiche che non esercitano attività professionale o imprenditoriale, redditi derivanti da licenza o cessione di beni immateriali come marchi, brevetti, software, ecc. L'identificazione di un'opera d'autore rispetto a un marchio si basa principalmente sul requisito della creatività e originalità per la prima, e sulla capacità distintiva per il secondo.
L'opera è tutelata dal diritto d'autore (copyright) dal momento della creazione, mentre il marchio richiede la registrazione e serve a distinguere prodotti o servizi sul mercato. In sostanza la differenza fiscale principale tra un marchio e i diritti d'autore riguarda la natura del bene. Un marchio è un bene immateriale registrato.
Il diritto d'autore protegge un'opera intellettuale. I proventi derivanti dai diritti d'autore beneficiano di deduzioni forfettarie (25% o 40% per l'autore). Le royalties sui marchi sono tassate per intero, a meno che non costituiscano reddito d'impresa. Il contratto di licenza del marchio in questione è di natura commerciale, e non riconducibile a diritti d'autore o brevetti industriali. Da tale inquadramento discende un'importante conseguenza sulla base della disciplina fiscale, per cui il reddito derivante dalla concessione in uso di un marchio d'impresa non rientra tra i redditi da lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) del TUIR
(D.P.R. n. 917/1986), ma è qualificabile alla luce dell'art. 67, comma 1 del DPR 917/1986. Nel dettaglio l'art.53, comma 2 DPR 917/1986 alla lettera b) ricomprende tra i redditi di lavoro autonomo (…), “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali” non facendo assolutamente riferimento a marchi di fabbrica e di commercio.
Come ha recentemente sentenziato la Commissione Tributaria Regionale Lombardia n, 2123 del 7 giugno 2021, in riforma di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Como, la cessione da parte di un privato di un marchio non è tassabile: “in ambito fiscale equiparare il marchio alle opere di ingegno rappresenta il frutto di una interpretazione analogica che, nel diritto tributario, non è consentita quando l'operazione ermeneutica investe il presupposto dell'imposta. A tale conclusione è pervenuta la CTR lombarda, pronunciandosi sull'appello proposto dal contribuente volto a contestare le conclusioni della CTP, secondo la quale “il marchio oggetto di cessione costituisce opera di ingegno”. I giudici di appello hanno, invece, ritenuto tale conclusione non condivisibile poiché il marchio, come la ditta e l'insegna, è un segno distintivo che gode di una sua tutela in quanto ha la funzione di distinguere prodotti o servizi di un'impresa.
Nel caso di specie la CTR ha, pertanto, ritenuto errata la qualificazione del corrispettivo della vendita del marchio in termini di reddito da lavoro autonomo, come avviene, per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno (53, c. 2, lettera b del TUIR). In conclusione lo sfruttamento economico del marchio di proprietà di una persona fisica, mediante cessione o concessione in uso, costituisce una fattispecie controversa nella disciplina delle imposte dirette: per poter stabilire se si tratti o meno di reddito e di che tipo si è fatto ricorso ad un confronto tra la normativa ante e post T.U.I.R.. Il reddito generato dalla cessione o dalla concessione in uso di un marchio configurava, fino al 1987, una tipologia di reddito di lavoro autonomo, con diritto all'abbattimento forfetario del 25%; dal 1988 la definitiva eliminazione di entrambe le fattispecie dal dettato normativo lascia aperte due strade alternative.
Il corrispettivo derivante dalla licenza o dalla vendita di un marchio da parte del titolare soggetto non imprenditore configura un'ipotesi di reddito diverso. Si deve pertanto ritenere accoglibile la tesi dell'Amministrazione finanziaria che ricomprende i redditi di cui alla fattispecie tra quelli diversi negando la deduzione del 25% riichiesta dalla contribuente. Inoltre si deve evidenziare che l'art. 54, comma 8 del TUIR
(D.P.R. n. 917/1986) consente la deduzione forfettaria del 25% solo per proventi percepiti dall'autore o inventore, e la contribuente non ha fornito prova che attesti la qualifica di autrice ai sensi della normativa fiscale. Nello specifico l'art. 54-comma 8 del TUIR (D.P.R. 917/1986) introdotto con il D.L. 50/2017, stabilisce che: “I redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, sono determinati al netto di una deduzione forfetaria pari al 25 per cento del relativo ammontare.” Pertanto per poter applicare la deduzione devono sussistere in contemporanea tre condizioni, vale a dire: 1)il reddito deve derivare da opere dell'ingegno, brevetti, processi, formule o know- how;
2)l'utilizzazione economica deve essere effettuata dall'autore o inventore;
3)il reddito deve essere direttamente riconducibile all'attività creativa o inventiva del percipiente. Nel caso di specie il reddito deriva dalla licenza d'uso di un marchio commerciale (“Società_3”), registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il marchio, si ribadisce, è un segno distintivo ai sensi del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs.
30/2005), non un'opera dell'ingegno ai sensi della L. 633/1941, né è stato dimostrato che il marchio sia frutto di attività creativa personale della contribuente assimilabile a quella dell'autore o inventore.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Per quanto riguarda le spese del giudizio la Corte ritiene equo compensarle in considerazione della complessità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
MA NE, RE
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 427/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TWJTWJM000217 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TWJTWJM000217 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TWJTWJM000217 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, Dottore Commercialista ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto professionista in Lecco, giusta procura allegata in formato digitale ricorre per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TWJTWJM00217/2020 notificato a in data 18/06/2025 relativo all'anno di imposta 2020.
La ricorrente in data 11/09/2025 impugna l'avviso di accertamento contestando la presenza di errori formali nella CU presentata dalla Società_1 srl: la Certificazione Unica rilasciata dalla Società Società_1 srl in qualità di sostituto d'imposta, per l'anno d'imposta 2020 presenta un errore formale perché non riflette la reale natura del reddito che sarebbe royalties da autore vale a dire reddito da diritti di autore derivanti dalla concessione del marchio. Di conseguenza l'imponibile e le ritenute sono calcolati erroneamente. La causale indicata L1 si riferisce all'utilizzazione economica da parte di soggetti non autori, errata in quanto andava inserita la causale B relativa all'utilizzazione economica da parte dell'autore. Dall'errata qualificazione del reddito è stato indicato un imponibile pari a € 50.000,00 senza considerare la deduzione e quindi errato. E di conseguenza la ritenuta indicata di € 10.000 calcolata sul lordo è errata, a fronte di un modello redditi PF
2021 correttamente compilato dalla ricorrente. Nel ricorso si ravvisa la violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 53 Cost. per quanto attiene la capacità contributiva e l'art. 97 Cost. relativamente al buon andamento dell'amministrazione. Inoltre, la ricorrente eccepisce il difetto di motivazione per violazione dell'art. 7 l.212/2000 e art. 3 della l. 241/1990 in quanto l'accertamento si basa esclusivamente su dati formali errati, senza una verifica sostanziale dei redditi effettivamente percepiti dal contribuente.
La contribuente ravvisa violazione del principio di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 della legge
212/2000 non avendo l'ufficio dato risposta all'istanza di autotutela né ai solleciti mail, precludendo così il diritto di difesa della stessa. Infine, la ricorrente ravvisa l'infondatezza della pretesa tributaria ai sensi della giurisprudenza di Cassazione che afferma che la CU non ha valore vincolante assoluto e per avere l'Ufficio fondato l'avviso di accertamento su un errore materiale contenuto nella CU.
In conclusione, la ricorrente chiede l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento e la sospensione dell'esecutività ai sensi dell'art. 47 D.lgs. 546/1992 e la condanna alle spese di giudizio in caso di soccombenza dell'Amministrazione
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Sassari che ribadisce la legittimità del proprio operato e conclude per il rigetto del ricorso con condanna alle spese del giudizio a carico del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso infondato e da respingere..
Si deve preliminarmente ritenere che l'ufficio ha correttamente effettuato un accertamento parziale ai sensi dell'art. 41 bis del dpr 600/73 in presenza di dati discordanti tra la C.U. presentata dal sostituto d'imposta
Società_1 s.r.l. e quelli dichiarati nel modello redditi Persone Fisiche 2021 dalla Sig.ra Ricorrente_1. Sulla correttezza dell'accertamento parziale in sede di controllo automatizzato si è espressa la giurisprudenza di legittimità anche di recente, infatti, con l'ordinanza n. 28785 del 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di credito d'imposta, il relativo disconoscimento può avvenire legittimamente da parte dell'Amministrazione finanziaria anche attraverso la procedura di controllo automatizzato di cui all'art. 36- bis del D.P.R. n. 600/1973.
Tale modalità operativa è consentita ogniqualvolta l'irregolarità emerga dal semplice esame cartolare dei dati formali e dei documenti offerti dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, senza che sia necessaria un'attività istruttoria complessa o valutazioni interpretative eccedenti il riscontro obiettivo dei dati.
Nessuna carenza di motivazione può pertanto essere imputata all'ufficio nella fattispecie. Per quanto riguarda la richiesta di deduzione ex art. 54 octies del TUIR si deve rilevare che i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico (se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali) rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ex art. 53, comma 2, lett. b), TUIR. Tali redditi (c.d. diritti d'autore) si determinano deducendo dai compensi percepiti nell'anno una percentuale forfetaria del 25%. Rientrano tra i diritti d'autore i compensi per articoli pubblicati su giornali, riviste e enciclopedie, che hanno per oggetto la cessione di un'opera dell'ingegno e comunque le opere di carattere creativo che appartengono alla musica, alla letteratura, all'archittetura al teatro e alla cinematografia.. Nella fattispecie invece i redditi inseriti nella Certificazione Unica riguardano il marchio d'impresa denominato “Società_3 ”. I redditi in questione rientrano invece tra i “redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere”, e pertanto tra i Redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l) del TUIR, redditi percepiti da persone fisiche che non esercitano attività professionale o imprenditoriale, redditi derivanti da licenza o cessione di beni immateriali come marchi, brevetti, software, ecc. L'identificazione di un'opera d'autore rispetto a un marchio si basa principalmente sul requisito della creatività e originalità per la prima, e sulla capacità distintiva per il secondo.
L'opera è tutelata dal diritto d'autore (copyright) dal momento della creazione, mentre il marchio richiede la registrazione e serve a distinguere prodotti o servizi sul mercato. In sostanza la differenza fiscale principale tra un marchio e i diritti d'autore riguarda la natura del bene. Un marchio è un bene immateriale registrato.
Il diritto d'autore protegge un'opera intellettuale. I proventi derivanti dai diritti d'autore beneficiano di deduzioni forfettarie (25% o 40% per l'autore). Le royalties sui marchi sono tassate per intero, a meno che non costituiscano reddito d'impresa. Il contratto di licenza del marchio in questione è di natura commerciale, e non riconducibile a diritti d'autore o brevetti industriali. Da tale inquadramento discende un'importante conseguenza sulla base della disciplina fiscale, per cui il reddito derivante dalla concessione in uso di un marchio d'impresa non rientra tra i redditi da lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) del TUIR
(D.P.R. n. 917/1986), ma è qualificabile alla luce dell'art. 67, comma 1 del DPR 917/1986. Nel dettaglio l'art.53, comma 2 DPR 917/1986 alla lettera b) ricomprende tra i redditi di lavoro autonomo (…), “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali” non facendo assolutamente riferimento a marchi di fabbrica e di commercio.
Come ha recentemente sentenziato la Commissione Tributaria Regionale Lombardia n, 2123 del 7 giugno 2021, in riforma di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Como, la cessione da parte di un privato di un marchio non è tassabile: “in ambito fiscale equiparare il marchio alle opere di ingegno rappresenta il frutto di una interpretazione analogica che, nel diritto tributario, non è consentita quando l'operazione ermeneutica investe il presupposto dell'imposta. A tale conclusione è pervenuta la CTR lombarda, pronunciandosi sull'appello proposto dal contribuente volto a contestare le conclusioni della CTP, secondo la quale “il marchio oggetto di cessione costituisce opera di ingegno”. I giudici di appello hanno, invece, ritenuto tale conclusione non condivisibile poiché il marchio, come la ditta e l'insegna, è un segno distintivo che gode di una sua tutela in quanto ha la funzione di distinguere prodotti o servizi di un'impresa.
Nel caso di specie la CTR ha, pertanto, ritenuto errata la qualificazione del corrispettivo della vendita del marchio in termini di reddito da lavoro autonomo, come avviene, per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno (53, c. 2, lettera b del TUIR). In conclusione lo sfruttamento economico del marchio di proprietà di una persona fisica, mediante cessione o concessione in uso, costituisce una fattispecie controversa nella disciplina delle imposte dirette: per poter stabilire se si tratti o meno di reddito e di che tipo si è fatto ricorso ad un confronto tra la normativa ante e post T.U.I.R.. Il reddito generato dalla cessione o dalla concessione in uso di un marchio configurava, fino al 1987, una tipologia di reddito di lavoro autonomo, con diritto all'abbattimento forfetario del 25%; dal 1988 la definitiva eliminazione di entrambe le fattispecie dal dettato normativo lascia aperte due strade alternative.
Il corrispettivo derivante dalla licenza o dalla vendita di un marchio da parte del titolare soggetto non imprenditore configura un'ipotesi di reddito diverso. Si deve pertanto ritenere accoglibile la tesi dell'Amministrazione finanziaria che ricomprende i redditi di cui alla fattispecie tra quelli diversi negando la deduzione del 25% riichiesta dalla contribuente. Inoltre si deve evidenziare che l'art. 54, comma 8 del TUIR
(D.P.R. n. 917/1986) consente la deduzione forfettaria del 25% solo per proventi percepiti dall'autore o inventore, e la contribuente non ha fornito prova che attesti la qualifica di autrice ai sensi della normativa fiscale. Nello specifico l'art. 54-comma 8 del TUIR (D.P.R. 917/1986) introdotto con il D.L. 50/2017, stabilisce che: “I redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, sono determinati al netto di una deduzione forfetaria pari al 25 per cento del relativo ammontare.” Pertanto per poter applicare la deduzione devono sussistere in contemporanea tre condizioni, vale a dire: 1)il reddito deve derivare da opere dell'ingegno, brevetti, processi, formule o know- how;
2)l'utilizzazione economica deve essere effettuata dall'autore o inventore;
3)il reddito deve essere direttamente riconducibile all'attività creativa o inventiva del percipiente. Nel caso di specie il reddito deriva dalla licenza d'uso di un marchio commerciale (“Società_3”), registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il marchio, si ribadisce, è un segno distintivo ai sensi del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs.
30/2005), non un'opera dell'ingegno ai sensi della L. 633/1941, né è stato dimostrato che il marchio sia frutto di attività creativa personale della contribuente assimilabile a quella dell'autore o inventore.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Per quanto riguarda le spese del giudizio la Corte ritiene equo compensarle in considerazione della complessità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.