Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 534.
(Obbligo di evitare o diminuire il danno).
Il comandante della nave, l'assicurato e i suoi dipendenti e preposti devono fare quanto e' loro possibile per evitare o diminuire il danno.
In deroga all' articolo 1914, secondo comma, del codice civile le parti possono pattuire che le spese per evitare o diminuire il danno siano a carico dell'assicuratore solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata, anche se non si e' raggiunto lo scopo, salvo che l'assicurato provi che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente.
(Obbligo di evitare o diminuire il danno).
Il comandante della nave, l'assicurato e i suoi dipendenti e preposti devono fare quanto e' loro possibile per evitare o diminuire il danno.
In deroga all' articolo 1914, secondo comma, del codice civile le parti possono pattuire che le spese per evitare o diminuire il danno siano a carico dell'assicuratore solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata, anche se non si e' raggiunto lo scopo, salvo che l'assicurato provi che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente.
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- 1. Trascrizione di domanda ex art. 2932 c.c del preliminare e fallimento dell’acquirenteAccesso limitatoMarilena Pisani · https://www.altalex.com/ · 26 ottobre 2015 · 0.8414388