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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Fabrizia Di Palma ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5585/22 R.G.
TRA in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Erasmo De Risi e Raffaele Curcio
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Galasso OPPOSTA NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_2
OPPOSTO
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Maria Golia CP_3
OPPOSTO
E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_4
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.11.22, parte istante contestava la legittimità degli avvisi di addebito e cartelle di pagamento analiticamente indicate in ricorso (segnatamente:
1) Avviso di Addebito nr. 37120112000437919000 Modello DM 10 anno 2010 presuntivamente notificato in data 10/06/2011 per € 4.230,83
2) Avviso di Addebito nr. 37120112001027253000 Modello DM 10 anno 2010-2011 presuntivamente notificato in data 21/07/2011 per € 6.366,93
3) Avviso di Addebito nr. 37120112001284320000 Modello DM 10 anno 2011 presuntivamente notificati il 23/09/2011 per € 4.253,94
4) Avviso di Addebito nr. 37120112002154977000 Modello DM 10 anno 2011 presuntivamente notificato il 02/11/2011 per € 4.405,79
5) Avviso di Addebito nr. 37120112002753316000 Modello DM 10 anno 2011 presuntivamente notificati il 09/01/2012 per € 4.227,24
6) Avviso di Addebito nr. 37120120000409418000 Modello DM 10 anno 2011 presuntivamente notificati il 23/03/2012 per € 6.559,82
7) Avviso di Addebito nr. 37120120006705215000 Modello DM 10 anno 2010 e 2011 presuntivamente notificati il 08/08/2012 per € 6.053,21
8) Avviso di Addebito nr. 37120120007551010000 Modello DM 10 anno 2011-2012 presuntivamente notificati il 26/09/2012 per € 8.511,45
9) Avviso di Addebito nr. 37120120010067868000 Modello DM 10 anno 2011 presuntivamente notificati il 25/10/2012 per € 3.574,54
10) Avviso di Addebito nr. 37120120010696127000 Modello DM 10 anno 2012 presuntivamente notificato il 27/11/2012 per € 4.591,56 11) Cartella di pagamento nr. 07120120165562059000 anni 2010, 2011 e 2012 CP_3 presuntivamente notificata il 28/01/2013 per € 4.859,97
12) Cartella di pagamento nr. 07120130154396277000 anni 2011, 2012 e 2013 CP_3 presuntivamente notificata il 07/01/2014 per € 2.573,04
13) Cartella di pagamento nr. 07120140104783083000 anni 2013 e 2014 presuntivamente CP_3 notificata il 08/07/2014 per € 1.670,64
14) Avviso di Addebito nr. 37120140012786464000 Modello DM 10 anno 2012 presuntivamente notificato il 20/11/2014 per € 7.867,47
15) Avviso di Addebito nr. 37120150000132480000 Modello DM 10 anno 2014 presuntivamente notificato il 06/03/2015 per € 6.241,54
16) Cartella di pagamento nr. 07120150085052110000 anni 2014-2015 presuntivamente CP_3 notificata il 07/07/2015 per € 540,23
17) Avviso di Addebito nr. 37120150001006579000 Modello DM 10 anno 2014-2015 presuntivamente notificato il 16/06/2015 per € 3.410,22
18) Avviso di Addebito nr. 37120150011836938000 Modello DM 10 anno 2015 presuntivamente notificato il 16/10/2015 per € 879,04
19) Avviso di Addebito nr. 37120150012834967000 Modello DM 10 anno 2015 presuntivamente notificato il 09/12/2015 per € 2.685,32
20) Avviso di Addebito nr. 37120160008213961000 Modello DM 10 anno 2015 presuntivamente notificato il 14/05/2016 per € 3.921,94
21) Avviso di Addebito nr. 37120160009301152000 Modello DM 10 anno 2015 presuntivamente notificato il 30/06/2016 per 993,10
22) Avviso di Addebito nr. 37120160020845381000 Modello DM 10 anno 2016 presuntivamente notificato il 16/12/2016 per € 7.375,46
23) Avviso di Addebito nr. 37120170001081046000 Modello DM 10 anno 2016 presuntivamente notificato il 16/05/2017 per € 4.796,52
24) Cartella di pagamento nr. 07120170069801886000 anno 2016-2017 presuntivamente CP_3 notificata il 23/08/2017 per € 1.031,81
25) Avviso di Addebito nr. 37120170002364446000 Modello DM 10 anno 2017 presuntivamente notificato il 22/07/2017 per € 1.666,80
26) Avviso di Addebito nr. 37120170002795074000 Modello DM 10 anno 2012-2013 presuntivamente notificato il 10/08/2017 per € 3.797,06
27) Avviso di Addebito nr. 37120180008068864000 Modello DM 10 anno 2017 presuntivamente notificato il 07/07/2018 per € 11.167,12
28) Avviso di Addebito nr. 37120180015256653000 Modello DM 10 anno 2018 presuntivamente notificato il 20/12/2018 per € 5.407,89
29) Avviso di Addebito nr. 37120190001301679000 Modello DM 10 anno 2018-2019 presuntivamente notificato il 27/04/2019 per € 4.570,24
30) Avviso di Addebito nr. 37120190010404056000 Modello DM 10 anno 2019 presuntivamente notificato il 31/07/2019 per € 675,38
31) Cartella di pagamento nr. 07120190104699088000 anno 2018-2019 presuntivamente CP_3 notificata il 04/09/2019 per € 710,70
32) Avviso di Addebito nr. 37120190012436413000 Modello DM 10 anno 2019 presuntivamente notificato il 01/10/2019 per € 2.764,51
33) Avviso di Addebito nr. 37120190023444878000 Modello DM 10 anno 2019 presuntivamente notificato il 15/12/2019 per € 2.800,01
34) Cartella di pagamento nr. 07120210012512000000 anno 2018-2019-2020 CP_3 presuntivamente notificata il 24/05/2022 per € 1.248,91 35) Avviso di Addebito nr. 37120210010678570000 Modello DM 10 anno 2019-2020 presuntivamente notificato il 10/12/2021 per € 5.838,62) CP_ aventi ad oggetto l'omesso versamento di contributi e premi sottesi alla comunicazione CP_3 di preavviso di fermo amministrativo n. 07180 2022 00019250000 notificata a mezzo pec in data 7.10.2022. Eccepiva per tutti i titoli opposti l'omessa notifica nonchè vizi formali del preavviso di fermo impugnato e, comunque, la prescrizione successiva alla notifica concludendo per l'annullamento degli opposti titoli. Si costituivano in giudizio tempestivamente (tenuto conto della rinotifica disposta nei confronti di e come da verbale del 25.6.24) le parti convenute che eccepivano la CP_5 CP_3 infondatezza della opposizione chiedendone il rigetto.
Alla odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Ed infatti, la CP_4 CP_ cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del
D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono stati ceduti alla i crediti maturati e accertati fino alla CP_4 data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138.
Pertanto, i crediti contributivi oggetto del presente giudizio, maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006, non sono stati oggetto della cessione in discorso.
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse in ragione della spiegata opposizione avverso l'estratto di ruolo, posto che nel caso di specie il giudizio è stato introdotto a seguito di notifica di comunicazione di preavviso di fermo amministrativo.
Sempre preliminarmente e per completezza, giova evidenziare che in ricorso parte istante indica, ai numeri 11 e 14, due titoli identici sicchè il totale dei titoli impugnati è 35 e non 36.
Tanto premesso, va in primo luogo esaminata la questione concernente la tempestività della domanda proposta. Invero, giova osservare innanzitutto che il preavviso di fermo n. 07180 2022 00019250000 è stato notificato a mezzo pec all'azienda opponente in data 7.10.2022 (cfr. prod. Ader.), laddove il ricorso è stato depositato in data 4.11.2022. E' evidente, pertanto, che le eccezioni afferenti alla ritualità della notifica dei titoli sottesi al preavviso e degli avvisi prodromici nonché ai vizi formali del preavviso impugnato, siano assolutamente tardive dacchè andavano sollevate nel termine perentorio di 20 gg dalla notifica del preavviso, abbondantemente superato nel caso de quo. Sul punto vedasi, ex multis, Cass. 15116/15 secondo cui “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.” Nella fattispecie de qua, pertanto, deve concludersi per la tardività della opposizione in ordine agli eccepiti vizi formali del preavviso di fermo qui impugnato e quelli afferenti al procedimento notificatorio dei titoli ad esso sottesi.
Ferma, dunque, la avvenuta notifica dei titoli impugnati (essendo il vaglio circa la ritualità della stessa precluso in ragione della tardività della spiegata opposizione), resta da delibare la sola eccezione di prescrizione successiva alla notifica, in quanto fattispecie estintiva del credito vantato dagli Enti convenuti.
Giova al riguardo rammentare l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui il termine di prescrizione è quinquennale (cfr. sent. 23397/2016 secondo cui “la scadenza del termine
- pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito CP_2 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010). Nel caso di specie detto termine è senz'altro spirato per i titoli dal n. 1 al n. 5 prima elencati, atteso che per essi la notifica più recente risale al 9.1.12 e il primo atto interruttivo nel quale sono inseriti risulta essere l'intimazione di pagamento n. 071 2017 9002290958 notificata (a mezzo pec allo stesso indirizzo al quale l'azienda opponente ha regolarmente ricevuto la comunicazione di preavviso di fermo qui impugnata) in data 25.1.17 (v. prod. doc. 13). CP_5 E' doveroso evidenziare che, sebbene abbia prodotto gli avvisi di ricevimento delle CP_5 raccomandate afferenti alle intimazioni n. 07120149004931611 e n. 07120149004932015, ha omesso di produrre l'intimazione alla quale afferiscono sicchè è preclusa al giudicante la possibilità di vagliarne la eventuale efficacia interruttiva non essendo noti i titoli effettivamente sottesi alle dette intimazioni (v. doc. 11 e 12 prod. Ader).
Egualmente dicasi per il titolo n. 14 (avviso n. 371 20140012786464) notificato il 20.11.14, inserito nel solo preavviso di fermo qui impugnato del 7.10.22 (sicchè deve ritenersi senz'altro maturata la prescrizione quinquennale successiva alla notifica).
Tanto chiarito, per i titoli dal n. 27 al 36 -prima elencati- non risulta sicuramente spirato il termine prescrizionale dacchè la notifica più risalente è del 7.7.18 laddove il preavviso di fermo impugnato, quale valido atto interruttivo, è stato notificato il 7.10.22. Per i restanti titoli il termine prescrizionale pure non risulta spirato, anche tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo pandemico.
Sul punto, occorre precisare che con la normativa emergenziale covid sono stati introdotti due distinti periodi di sospensione della prescrizione dei contributi, con soluzione di continuità. Invero dapprima l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione, essendo quest'ultima ricominciata a decorrere dal 1° luglio 2020. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020. Segnatamente la citata norma dispone testualmente che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Ne consegue che, nel caso di specie, il termine prescrizionale ha subito una prima sospensione di
129 gg in data 23.2.2020 sino al 30.6.2020; è ripreso poi a decorrere in data 1.7.2020 e sino al
31.12.2020, data in cui ha subito una nuova sospensione di 182 gg sino al 30.6.2021, data a decorrere dalla quale ha ripreso a decorrere il residuo termine prescrizionale.
Orbene per gli avvisi e cartelle residue il termine è stato validamente interrotto dapprima dalla intimazione di pagamento n. 071 2017 9002290958 notificata a mezzo pec in data 25.1.17 (v. doc.
13 prod. e contenente le cartelle n. 11, 12, 13 e 16 nonché gli avvisi di addebito n. 6, 7, 8, 9, CP_5
10, 15, 17, 18 e 19. Tenuto conto che per essi la notificazione più risalente è quella del 23.3.12 (avviso di addebito n.
6), alla data del 25.1.17 non era spirato il termine quinquennale che anzi è cominciato a decorrere nuovamente, per essere poi validamente interrotto dalla notificazione del preavviso di fermo qui impugnato del 7.10.22 (dovendosi tenere in considerazione i periodi di sospensione covid prima evidenziati). I restanti titoli risultano poi inseriti nella intimazione di pagamento n. 071 20189045143018 notificata a mezzo pec in data 5.9.18 (v. doc. 14 prod. e contenente, segnatamente, le cartelle CP_5
n. 12,13, 16, 24 nonché gli avvisi n. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26. Tale intimazione ha interrotto validamente il termine prescrizionale, di poi nuovamente interrotto con la notifica del preavviso di fermo qui impugnato. Analogamente a dirsi per l'intimazione n. 071 2022 9003899159 notificata a mezzo pec il 3.3.22 (v. doc. 16 prod. e contenente i titoli n. 20, 21, 22, 23 (già contenuti nella precedente intimazione CP_5 del 5.1.18), nonché il n. 24 (notificato il 23.8.17), 25, 26, 31. Anche tale intimazione ha validamente interrotto i termini prescrizionali per i titoli ad essa sottesi (tenuto conto delle date di notifica dei singoli titoli, oltre che della sospensione dei termini in periodo pandemico). Il parziale, limitato accoglimento, risolvendosi in una soccombenza reciproca, giustifica una compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il tribunale così provvede: accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito sotteso ai titoli n. 371 20112000437919, 371 20112001027253, 371 20112001284320, 371 2011
2002154977, 371 20112002753316, 371 2014 0012786464; rigetta nel resto;
compensa le spese di lite.
Si comunichi. Nola, 11.2.25 ILGIUDICE
Dr.ssa Fabrizia Di Palma
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Fabrizia Di Palma ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5585/22 R.G.
TRA in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Erasmo De Risi e Raffaele Curcio
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Galasso OPPOSTA NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_2
OPPOSTO
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Maria Golia CP_3
OPPOSTO
E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_4
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.11.22, parte istante contestava la legittimità degli avvisi di addebito e cartelle di pagamento analiticamente indicate in ricorso (segnatamente:
1) Avviso di Addebito nr. 37120112000437919000 Modello DM 10 anno 2010 presuntivamente notificato in data 10/06/2011 per € 4.230,83
2) Avviso di Addebito nr. 37120112001027253000 Modello DM 10 anno 2010-2011 presuntivamente notificato in data 21/07/2011 per € 6.366,93
3) Avviso di Addebito nr. 37120112001284320000 Modello DM 10 anno 2011 presuntivamente notificati il 23/09/2011 per € 4.253,94
4) Avviso di Addebito nr. 37120112002154977000 Modello DM 10 anno 2011 presuntivamente notificato il 02/11/2011 per € 4.405,79
5) Avviso di Addebito nr. 37120112002753316000 Modello DM 10 anno 2011 presuntivamente notificati il 09/01/2012 per € 4.227,24
6) Avviso di Addebito nr. 37120120000409418000 Modello DM 10 anno 2011 presuntivamente notificati il 23/03/2012 per € 6.559,82
7) Avviso di Addebito nr. 37120120006705215000 Modello DM 10 anno 2010 e 2011 presuntivamente notificati il 08/08/2012 per € 6.053,21
8) Avviso di Addebito nr. 37120120007551010000 Modello DM 10 anno 2011-2012 presuntivamente notificati il 26/09/2012 per € 8.511,45
9) Avviso di Addebito nr. 37120120010067868000 Modello DM 10 anno 2011 presuntivamente notificati il 25/10/2012 per € 3.574,54
10) Avviso di Addebito nr. 37120120010696127000 Modello DM 10 anno 2012 presuntivamente notificato il 27/11/2012 per € 4.591,56 11) Cartella di pagamento nr. 07120120165562059000 anni 2010, 2011 e 2012 CP_3 presuntivamente notificata il 28/01/2013 per € 4.859,97
12) Cartella di pagamento nr. 07120130154396277000 anni 2011, 2012 e 2013 CP_3 presuntivamente notificata il 07/01/2014 per € 2.573,04
13) Cartella di pagamento nr. 07120140104783083000 anni 2013 e 2014 presuntivamente CP_3 notificata il 08/07/2014 per € 1.670,64
14) Avviso di Addebito nr. 37120140012786464000 Modello DM 10 anno 2012 presuntivamente notificato il 20/11/2014 per € 7.867,47
15) Avviso di Addebito nr. 37120150000132480000 Modello DM 10 anno 2014 presuntivamente notificato il 06/03/2015 per € 6.241,54
16) Cartella di pagamento nr. 07120150085052110000 anni 2014-2015 presuntivamente CP_3 notificata il 07/07/2015 per € 540,23
17) Avviso di Addebito nr. 37120150001006579000 Modello DM 10 anno 2014-2015 presuntivamente notificato il 16/06/2015 per € 3.410,22
18) Avviso di Addebito nr. 37120150011836938000 Modello DM 10 anno 2015 presuntivamente notificato il 16/10/2015 per € 879,04
19) Avviso di Addebito nr. 37120150012834967000 Modello DM 10 anno 2015 presuntivamente notificato il 09/12/2015 per € 2.685,32
20) Avviso di Addebito nr. 37120160008213961000 Modello DM 10 anno 2015 presuntivamente notificato il 14/05/2016 per € 3.921,94
21) Avviso di Addebito nr. 37120160009301152000 Modello DM 10 anno 2015 presuntivamente notificato il 30/06/2016 per 993,10
22) Avviso di Addebito nr. 37120160020845381000 Modello DM 10 anno 2016 presuntivamente notificato il 16/12/2016 per € 7.375,46
23) Avviso di Addebito nr. 37120170001081046000 Modello DM 10 anno 2016 presuntivamente notificato il 16/05/2017 per € 4.796,52
24) Cartella di pagamento nr. 07120170069801886000 anno 2016-2017 presuntivamente CP_3 notificata il 23/08/2017 per € 1.031,81
25) Avviso di Addebito nr. 37120170002364446000 Modello DM 10 anno 2017 presuntivamente notificato il 22/07/2017 per € 1.666,80
26) Avviso di Addebito nr. 37120170002795074000 Modello DM 10 anno 2012-2013 presuntivamente notificato il 10/08/2017 per € 3.797,06
27) Avviso di Addebito nr. 37120180008068864000 Modello DM 10 anno 2017 presuntivamente notificato il 07/07/2018 per € 11.167,12
28) Avviso di Addebito nr. 37120180015256653000 Modello DM 10 anno 2018 presuntivamente notificato il 20/12/2018 per € 5.407,89
29) Avviso di Addebito nr. 37120190001301679000 Modello DM 10 anno 2018-2019 presuntivamente notificato il 27/04/2019 per € 4.570,24
30) Avviso di Addebito nr. 37120190010404056000 Modello DM 10 anno 2019 presuntivamente notificato il 31/07/2019 per € 675,38
31) Cartella di pagamento nr. 07120190104699088000 anno 2018-2019 presuntivamente CP_3 notificata il 04/09/2019 per € 710,70
32) Avviso di Addebito nr. 37120190012436413000 Modello DM 10 anno 2019 presuntivamente notificato il 01/10/2019 per € 2.764,51
33) Avviso di Addebito nr. 37120190023444878000 Modello DM 10 anno 2019 presuntivamente notificato il 15/12/2019 per € 2.800,01
34) Cartella di pagamento nr. 07120210012512000000 anno 2018-2019-2020 CP_3 presuntivamente notificata il 24/05/2022 per € 1.248,91 35) Avviso di Addebito nr. 37120210010678570000 Modello DM 10 anno 2019-2020 presuntivamente notificato il 10/12/2021 per € 5.838,62) CP_ aventi ad oggetto l'omesso versamento di contributi e premi sottesi alla comunicazione CP_3 di preavviso di fermo amministrativo n. 07180 2022 00019250000 notificata a mezzo pec in data 7.10.2022. Eccepiva per tutti i titoli opposti l'omessa notifica nonchè vizi formali del preavviso di fermo impugnato e, comunque, la prescrizione successiva alla notifica concludendo per l'annullamento degli opposti titoli. Si costituivano in giudizio tempestivamente (tenuto conto della rinotifica disposta nei confronti di e come da verbale del 25.6.24) le parti convenute che eccepivano la CP_5 CP_3 infondatezza della opposizione chiedendone il rigetto.
Alla odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Ed infatti, la CP_4 CP_ cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del
D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono stati ceduti alla i crediti maturati e accertati fino alla CP_4 data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138.
Pertanto, i crediti contributivi oggetto del presente giudizio, maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006, non sono stati oggetto della cessione in discorso.
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse in ragione della spiegata opposizione avverso l'estratto di ruolo, posto che nel caso di specie il giudizio è stato introdotto a seguito di notifica di comunicazione di preavviso di fermo amministrativo.
Sempre preliminarmente e per completezza, giova evidenziare che in ricorso parte istante indica, ai numeri 11 e 14, due titoli identici sicchè il totale dei titoli impugnati è 35 e non 36.
Tanto premesso, va in primo luogo esaminata la questione concernente la tempestività della domanda proposta. Invero, giova osservare innanzitutto che il preavviso di fermo n. 07180 2022 00019250000 è stato notificato a mezzo pec all'azienda opponente in data 7.10.2022 (cfr. prod. Ader.), laddove il ricorso è stato depositato in data 4.11.2022. E' evidente, pertanto, che le eccezioni afferenti alla ritualità della notifica dei titoli sottesi al preavviso e degli avvisi prodromici nonché ai vizi formali del preavviso impugnato, siano assolutamente tardive dacchè andavano sollevate nel termine perentorio di 20 gg dalla notifica del preavviso, abbondantemente superato nel caso de quo. Sul punto vedasi, ex multis, Cass. 15116/15 secondo cui “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.” Nella fattispecie de qua, pertanto, deve concludersi per la tardività della opposizione in ordine agli eccepiti vizi formali del preavviso di fermo qui impugnato e quelli afferenti al procedimento notificatorio dei titoli ad esso sottesi.
Ferma, dunque, la avvenuta notifica dei titoli impugnati (essendo il vaglio circa la ritualità della stessa precluso in ragione della tardività della spiegata opposizione), resta da delibare la sola eccezione di prescrizione successiva alla notifica, in quanto fattispecie estintiva del credito vantato dagli Enti convenuti.
Giova al riguardo rammentare l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui il termine di prescrizione è quinquennale (cfr. sent. 23397/2016 secondo cui “la scadenza del termine
- pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito CP_2 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010). Nel caso di specie detto termine è senz'altro spirato per i titoli dal n. 1 al n. 5 prima elencati, atteso che per essi la notifica più recente risale al 9.1.12 e il primo atto interruttivo nel quale sono inseriti risulta essere l'intimazione di pagamento n. 071 2017 9002290958 notificata (a mezzo pec allo stesso indirizzo al quale l'azienda opponente ha regolarmente ricevuto la comunicazione di preavviso di fermo qui impugnata) in data 25.1.17 (v. prod. doc. 13). CP_5 E' doveroso evidenziare che, sebbene abbia prodotto gli avvisi di ricevimento delle CP_5 raccomandate afferenti alle intimazioni n. 07120149004931611 e n. 07120149004932015, ha omesso di produrre l'intimazione alla quale afferiscono sicchè è preclusa al giudicante la possibilità di vagliarne la eventuale efficacia interruttiva non essendo noti i titoli effettivamente sottesi alle dette intimazioni (v. doc. 11 e 12 prod. Ader).
Egualmente dicasi per il titolo n. 14 (avviso n. 371 20140012786464) notificato il 20.11.14, inserito nel solo preavviso di fermo qui impugnato del 7.10.22 (sicchè deve ritenersi senz'altro maturata la prescrizione quinquennale successiva alla notifica).
Tanto chiarito, per i titoli dal n. 27 al 36 -prima elencati- non risulta sicuramente spirato il termine prescrizionale dacchè la notifica più risalente è del 7.7.18 laddove il preavviso di fermo impugnato, quale valido atto interruttivo, è stato notificato il 7.10.22. Per i restanti titoli il termine prescrizionale pure non risulta spirato, anche tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo pandemico.
Sul punto, occorre precisare che con la normativa emergenziale covid sono stati introdotti due distinti periodi di sospensione della prescrizione dei contributi, con soluzione di continuità. Invero dapprima l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione, essendo quest'ultima ricominciata a decorrere dal 1° luglio 2020. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020. Segnatamente la citata norma dispone testualmente che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Ne consegue che, nel caso di specie, il termine prescrizionale ha subito una prima sospensione di
129 gg in data 23.2.2020 sino al 30.6.2020; è ripreso poi a decorrere in data 1.7.2020 e sino al
31.12.2020, data in cui ha subito una nuova sospensione di 182 gg sino al 30.6.2021, data a decorrere dalla quale ha ripreso a decorrere il residuo termine prescrizionale.
Orbene per gli avvisi e cartelle residue il termine è stato validamente interrotto dapprima dalla intimazione di pagamento n. 071 2017 9002290958 notificata a mezzo pec in data 25.1.17 (v. doc.
13 prod. e contenente le cartelle n. 11, 12, 13 e 16 nonché gli avvisi di addebito n. 6, 7, 8, 9, CP_5
10, 15, 17, 18 e 19. Tenuto conto che per essi la notificazione più risalente è quella del 23.3.12 (avviso di addebito n.
6), alla data del 25.1.17 non era spirato il termine quinquennale che anzi è cominciato a decorrere nuovamente, per essere poi validamente interrotto dalla notificazione del preavviso di fermo qui impugnato del 7.10.22 (dovendosi tenere in considerazione i periodi di sospensione covid prima evidenziati). I restanti titoli risultano poi inseriti nella intimazione di pagamento n. 071 20189045143018 notificata a mezzo pec in data 5.9.18 (v. doc. 14 prod. e contenente, segnatamente, le cartelle CP_5
n. 12,13, 16, 24 nonché gli avvisi n. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26. Tale intimazione ha interrotto validamente il termine prescrizionale, di poi nuovamente interrotto con la notifica del preavviso di fermo qui impugnato. Analogamente a dirsi per l'intimazione n. 071 2022 9003899159 notificata a mezzo pec il 3.3.22 (v. doc. 16 prod. e contenente i titoli n. 20, 21, 22, 23 (già contenuti nella precedente intimazione CP_5 del 5.1.18), nonché il n. 24 (notificato il 23.8.17), 25, 26, 31. Anche tale intimazione ha validamente interrotto i termini prescrizionali per i titoli ad essa sottesi (tenuto conto delle date di notifica dei singoli titoli, oltre che della sospensione dei termini in periodo pandemico). Il parziale, limitato accoglimento, risolvendosi in una soccombenza reciproca, giustifica una compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il tribunale così provvede: accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito sotteso ai titoli n. 371 20112000437919, 371 20112001027253, 371 20112001284320, 371 2011
2002154977, 371 20112002753316, 371 2014 0012786464; rigetta nel resto;
compensa le spese di lite.
Si comunichi. Nola, 11.2.25 ILGIUDICE
Dr.ssa Fabrizia Di Palma