Decreto cautelare 9 aprile 2026
Sentenza breve 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 21/04/2026, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02543/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02044/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2044 del 2026, proposto da
-OMISSIS-rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Serafino e Lucia La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto in Napoli, alla piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso la sede dell’Avvocatura Municipale;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 cpa,
dell’Ordinanza di sgombero coatto amministrativo n.-OMISSIS- emessa dal Comune di Napoli- Area Amministrativa Patrimonio – Servizio politiche per la Casa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 il dott. IC IA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che, con ricorso notificato a mezzo PEC in data 16 marzo 2026 e depositato il successivo 31 marzo, -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n.-OMISSIS- notificata il 16 gennaio 2026, con cui il Comune di Napoli – Area Amministrativa Patrimonio – Servizio Politiche per la Casa, ha disposto nei suoi confronti “ lo sgombero coatto amministrativo ad horas ed in prosieguo, senza la necessità di ulteriori comunicazioni, dell’alloggio di E.R.P. di proprietà del Comune di Napoli, sito in Napoli – quartiere -OMISSIS- Isolato A 3, Scala 12, Piano 6°, Interno 18 – B.U. 0893°3120618, in danno al nucleo familiare della sig.ra -OMISSIS-, nata a [...] il [...] e/o da chiunque altro lo occupi senza titolo e la rettifica della Ordinanza di Sgombero n. -OMISSIS-laddove indica, per mero errore materiale, il nome del soggetto occupante l’alloggio sig.ra -OMISSIS- in luogo di quello corretto, ovvero sig.ra -OMISSIS- ”;
CONSIDERATO che nel citato provvedimento impugnato è stato anche riferito che “ con Disposizione Dirigenziale n.-OMISSIS- è stata disposta l’inammissibilità alla richiesta di subentro nell’assegnazione presentata dalla sig.ra -OMISSIS- nata a [...] il [...] e diffida a lasciare libero e vuoto dalle persone e dalla cose, insieme al proprio nucleo familiare entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della sopramenzionata Disposizione Dirigenziale, avvenuta in data 26/06/2025 ai sensi dell’art. 140 c.p.c…….l’alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Napoli ”;
CONSIDERATO che a sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;
CONSIDERATO che si è costituito per resistere in giudizio il Comune di Napoli con mero atto di stile, e ha poi depositato una memoria con la quale ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione;
CONSIDERATO che, con decreto presidenziale n. 874/2026, è stata negata la tutela cautelare ex art. 56 cpa richiesta dalla ricorrente (per essere sussistenti profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione);
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 16 aprile 2026 la causa è stata chiamata e assunta in decisione, previo avviso alle parti di possibile sua definizione con sentenza in forma semplificata;
RILEVATO che nell’odierna controversia è contestata l’ordinanza dirigenziale del Comune di Napoli n.-OMISSIS- con la quale è stato disposto (rettificando quanto al cognome della destinataria una precedente analoga ordinanza) lo sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP) in applicazione dell’art. 30 del regolamento regionale n. 11/2019, richiamato nello stesso provvedimento, il cui comma 2 consente all’amministrazione comunale territorialmente competente di disporre “ con proprio provvedimento il rilascio degli alloggi di ERP occupati senza titolo ” (cosa avvenuta a seguito dell’occupazione di fatto dell’alloggio in questione, in assenza di qualsivoglia titolo legittimante; il che aveva precedentemente portato alla notifica di una diffida al rilascio, rimasta però inottemperata);
RITENUTA fondata l’eccezione difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, sollevata dal Comune di Napoli;
RITENUTO infatti:
- che la presente controversia non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma va devoluta alla cognizione del giudice ordinario, attenendo al rapporto paritetico originatosi dall’occupazione (titolata o meno) dell’immobile, rispetto al quale tale ultimo giudice può eventualmente intervenire con la disapplicazione del provvedimento illegittimo;
- si attaglia al caso di specie l’insegnamento del supremo giudice della giurisdizione, fatto proprio dalla Sezione (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 5 giugno 2024, n. 3563, 19 aprile 2023, n. 2401e 17 febbraio 2022, n. 1081) e dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, con il quale in tema di alloggi ERP ha avuto modo, anche di recente, di precisare quanto segue: “ Secondo l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253). Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267). ” (così Cass. Civ., SS.UU., 15 gennaio 2021 n. 621; i suddetti concetti sono stati ribaditi nella successiva sentenza delle SS.UU. 20 luglio 2021 n. 20761 e ordinanza delle SS.UU. 9 febbraio 2023, n. 4012);
RITENUTO conclusivamente che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale potrà essere riassunto nei termini di legge ex art. 11 c.p.a.;
RITENUTO equo disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, tenuto conto anche dell’esito in rito della causa, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale potrà essere riassunto nei termini di legge ex art. 11 c.p.a.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC IA LI, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC IA LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.