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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/04/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 80000522/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Filomena Mari Presidente dott. Francesco Pellecchia Giudice dott.ssa Antonella Cea Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80000522/2012 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIACOMO PIETRO Parte_1
MESCIA, giusta procura in atti;
attrice contro
, rappresentata a difesa dall'Avv. COSTANTINO SQUEO, Controparte_1 giusta procura in atti;
convenuta nonché nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'Avv. STEFANIA BALZARANI, CP_2 giusta procura in atti;
in persona del Curatore pro Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCA D'APOLLO, giusta procura in atti;
chiamati in causa ex iussu iudicis
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 23.12.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e deducendo: 1) che in data 16.3.2005 è deceduto Controparte_4 Controparte_1
, padre di e nonché marito di Persona_1 Parte_1 Controparte_1 CP_4
; 2) che l'asse ereditario è composto dai seguenti beni di proprietà dei coniugi
[...]
: fabbricato sito a Sannicandro Garganico alla via San Tommaso, fabbricato sito a Pt_1
Sannicandro Garganico prospicente su via Vincenzo Cuoco e su via B. Spinosa, fabbricato sito a Sannicandro Garganico alla via G. La Pira, due terreni siti a Lesina, il tutto come meglio descritti in citazione;
3) che con atto di compravendita del 8.2.1997,
e hanno venduto, unitamente ad altri soggetti, a Persona_1 Controparte_4 [...]
, imprenditore edile, il suolo edificatorio sito a Sannicandro Garganico alla CP_3
cd. , come meglio descritto in atti, al prezzo di £ 126.200,00, dichiarando in Per_2
contratto di aver già ricevuto il corrispettivo;
4) che con atto di compravendita del
20.3.2000, ha venduto a le unità immobiliari, Controparte_3 Controparte_1
facenti parte del fabbricato condominiale sito a Sannicandro Garganico e segnatamente: casa per civile abitabizione, garage privato e antistante cortile e giardino, nonché due box;
5) che nel contratto la parte venditrice ha dichiarato di aver ricevuto il prezzo di £
236.300,00 prima dell'atto e ha rilasciato quietanza di pagamento;
6) che entrambi i contratti sono simulati: in particolare, simulano una permuta tra i coniugi e il Pt_1 [...]
e contestualmente una donazione dei coniugi in favore della figlia CP_3 Pt_1 CP_1
7) che in data 15.2.2005 ha donato a un terreno,
[...] Persona_1 Controparte_1
simulando una compravendita con il nipote , figlio di CP_2 Controparte_1
Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha dunque concluso chiedendo di: “dichiarare aperta la successione di;
dichiararsi simulati gli atti di compravendita, Persona_1
dissimulando essi una compravendita e comunque nulli;
quindi, disposta la riunione fittizia al relitto dei beni oggetto delle donazioni dirette e/o indirette, effettive o dissimulate, procedere alla divisione giudiziale dell'intero asse ereditario, nominando all'uopo un consulente tecnico cui affidare l'incarico di valutare il compendio ereditario e formare le quote da attribuire secondo legge;
disporre il deposito del
pagina 2 di 15 rendiconto delle rendite e dei frutti indebitamente percepiti a carico di chi di ragione e, in difetto, disporre consulenza tecnica per la relativa quantificazione, condannando gli illegittimi precettori al loro rimborso, quale debito di valore, in favore degli aventi diritto e per la quota di spettanza di questi”. Vinte le spese.
Si sono costituite in giudizio e che, senza opporsi alla Controparte_4 Controparte_1
apertura della successione, hanno contestando la dedotta simulazione. Hanno dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda, con condanna dell'attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di dal precedente G.I. (ord. 7.8.2007), si è Controparte_3
costituito in giudizio che ha contestato ogni avversa difesa Controparte_3
concludendo per il rigetto della domanda.
Assegnati nuovamente i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 4.6.2008 è stata disposta dal precedente G.I. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, che ha contestato la dedotta simulazione, chiedendo il rigetto della CP_2 domanda con condanna dell'attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96
c.p.c. e al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ancora assegnati dal precedente G.I. i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. (ord. 10.12.2008), la causa è stata istruita a mezzo di interrogatorio formale delle convenute e prova per testi nonché a mezzo di c.t.u.
Riassunto il giudizio a seguito della declaratoria di interruzione per il sopravvenuto decesso di (ord. 16.4.2021), in corso di causa si è costituito in Controparte_4
prosecuzione il nelle more fallito. Controparte_3
Quindi, dopo vari rinvii, la causa è pervenuta all'udienza del 23.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti pagina 3 di 15 come in epigrafe, è stata assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il compiuto esame dell'atto di citazione conduce ad affermare che le diverse domande proposte dall'attrice mirano a ricostruire l'asse ereditario del defunto padre – anche attraverso l'accertamento della simulazione del trasferimento della proprietà di alcuni immobili – in funzione dell'accertamento della lesione della quota di legittima spettante all'istante e l'attribuzione dei beni ereditari necessari a tal fine.
Dette domande, però, valutate le une per mezzo delle altre perché tendenti al medesimo fine, non possono essere accolte.
Muovendo dalla domanda di riduzione per lesione di legittima, mette conto osservare che la Corte di Cassazione ha, più volte, affermato che il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (cfr. Cass. n. 1375/2017;
20830/2016). In particolare, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, e in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione
(cfr. Cass. n. 14473/2011; 3661/1975).
Dunque, in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, procedere alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla pagina 4 di 15 stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante
(art. 564 c.c.).
Vi è, quindi, un onere di allegazione specifico, cui si ricollega un onere probatorio altrettanto stringente, dovendo la parte dimostrare quali beni fanno parte dell'asse ereditario determinandone anche il loro valore.
Ciò rappresenta espressione di uno dei principi generali dell'ordinamento, ovvero l'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
Tanto chiarito in via generale, deve osservarsi che nel caso di specie parte attrice non ha in alcun modo assolto all'onere di allegazione su di essa gravante atteso che ella, pur avendo dedotto una lesione dei suoi diritti successori, non si è curata di procedere alla determinazione della quota di riserva, previa riunione fittizia del relictum e del donatum, atteso che: (i) non risultano allegati e provati il valore della massa ereditaria, della quota disponibile e della quota di legittima;
(ii) non risulta allegata la misura della lesione della quota di riserva.
Ed infatti l'attrice si è limitata in maniera del tutto generica a dolersi del fatto di essere stata lesa nei suoi diritti di legittimaria, omettendo di quantificare il valore dell'asse ereditario, di determinare la sua parte di diritto a partecipare alla sua distribuzione e la misura in cui tale pregiudizio si è prodotto.
pagina 5 di 15 La generica prospettazione dell'avvenuta lesione della quota di legittima ad opera dell'istante costituisce pertanto un'insanabile lacuna in materia di allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda di riduzione.
Alla luce di tanto, è evidente che la domanda riduzione, stante la sua assoluta genericità, deve essere rigettata.
Sotto la medesima sanzione cade anche la domanda diretta ad accertare la simulazione degli atti di disposizione compiuti dal de cuius, per cui non vi alcun interesse da parte dell'attrice.
Invero, quale conseguenza del rigetto dell'esperita azione di accertamento della lesione di legittima, automaticamente l'esperita azione di simulazione relativa, attinente alle compravendite del 8.2.1997, del 20.3.2000 e del 15.2.2005, asseritamente dissimulanti delle donazioni, diventa priva d'interesse per l'attrice in quanto, in ogni caso, non se ne potrebbero comunque comprimere gli effetti in favore della legittimaria che non risulta aver sufficientemente dedotto in giudizio i fatti costitutivi della astrattamente asserita lesione.
Deve infatti rilevarsi che il legittimario che agisce per la lesione determinata da atti di disposizione del de cuius ha interesse a proporre la domanda di simulazione di una vendita, compiuta dal defunto e dissimulante una donazione, in quanto finalizzata alla riunione fittizia del bene, oggetto della donazione dissimulata, alla massa ereditaria.
La simulazione è, dunque, fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva, appunto, preordinata alla reintegra con riduzione dell'atto simulato ove sussista e risulti fondata la lesione;
diversamente, l'interesse manca in toto.
Nel caso di specie, come innanzi detto, l'azione di simulazione è stata esperita in funzione dell'azione esercitata nella qualità di erede legittimario e ai fini del recupero dei beni di cui si è disposto con lesione degli invocati diritti successori, e non per altri fini.
Con maggiore impegno esplicativo, non vi è un interesse autonomo a dimostrare che gli atti sono simulati posto che l'azione di simulazione è stata formulata ai fini pagina 6 di 15 dell'accertamento della lesione. Esclusa la fondatezza di quest'ultima domanda per carenza di allegazione, viene meno l'interesse per quella di simulazione.
In ogni caso, e per mera completezza, deve rilevarsi che la domanda di simulazione è, nel merito, anche infondata.
Al riguardo, infatti, mette conto osservare che parte attrice ha affermato nell'atto di citazione che l'atto di compravendita stipulato in data 8.2.1997 tra i coniugi – Pt_1
e nonché l'atto di compravendita stipulato in data CP_4 Controparte_3
20.3.2000 tra quest'ultimo e celerebbero una permuta tra i coniugi Controparte_1
e e contestualmente una donazione dei genitori in favore Pt_1 Controparte_3 della figlia Ha inoltre allegato che anche l'atto di compravendita Controparte_1
stipulato tra e simulerebbe una donazione in favore della Persona_1 CP_2
figlia Controparte_1
Quanto ai primi due atti, l'attrice si è limitata a riportare testualmente la clausola dei contratti ove si dà atto della corresponsione del prezzo prima e al di fuori dei contratti stessi. Quanto al terzo atto, si è limitata ad affermare che esso è simulato.
Null'altro è stato aggiunto, neppure entro il maturare delle preclusioni assertive di cui all'art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c.
Ebbene, emerge in tutta evidenza che anche la dedotta simulazione è stata allegata in termini assolutamente generici e apodittici, non avendo parte attrice in alcun modo specificato e, nel caso del contratto del 15.2.2005, finanche omesso di indicare le ragioni a sostegno dei propri assunti (quali avrebbero potuto essere – a titolo meramente esemplificativo – l'eventuale irrisorietà del prezzo di vendita rispetto al valore reale dei beni). Nessun elemento, quantomeno indiziario, è stato addotto dall'attrice a sostegno della dedotta simulazione.
È pur vero che “ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal
“de cuius” per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di pagina 7 di 15 simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione” (cfr. Cass. n. 11286/2002; 14562/2004;
24134/2009), ma ciò non può prescindere dall'onere di allegazione, posto che l'onere della prova è solo successivo rispetto al primo che, nel caso di specie, è del tutto generico o addirittura mancante.
Né un siffatto lacunoso quadro assertivo può ritenersi colmato per effetto delle prove orali espletate, avendo, tra l'altro, i testi escussi reso dichiarazioni generiche e de relato, non suffragate da alcun elemento di riscontro oggettivo e concreto (è noto che i testimoni de relato depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità: cfr. Cass. n. 569/2015; 7746/2020).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di simulazione va dunque rigettata.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
In proposito, deve anzitutto richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità secondo cui le norme che prevedono preclusioni assertive e istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183
c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione pagina 8 di 15 in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci (cfr. Cass. n. 16800/2018).
Una volta maturate le preclusioni istruttorie, il giudice non ha il potere di rimettere in termini le parti ai fini del deposito di documenti rilevanti per la valutazione della fondatezza della domanda, essendogli precluso in radice di derogare ad un termine perentoriamente previsto dalla legge.
Ciò chiarito, va osservato che la natura immobiliare dei beni da dividere impone, in via pregiudiziale, di verificare sia l'attuale esistenza del diritto di proprietà sugli immobili in capo ai condividenti, sia l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli. Ed invero deve rilevarsi, in punto di diritto, che ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa ha natura di “giudizio petitorio”; cosicché in tale nozione devono ricomprendersi altresì i giudizi di divisione, di restituzione a seguito di esperita azione per lesione di legittima e di petitio hereditatis, i quali hanno, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso,
Cass., n. 6202/1982). Lo scioglimento della comunione, infatti, laddove vengano in gioco beni immobili, si fonda su una situazione di comproprietà, per cui l'accertamento di tale diritto rappresenta un antecedente logico giuridico rispetto al provvedimento giudiziale conclusivo del giudizio. Tali assunti devono ritenersi operanti, inoltre, per qualunque giudizio avente ad oggetto domande di scioglimento di comunioni su beni immobili, che si tratti di comunioni ereditarie, di comunioni ordinarie o di comunioni speciali (quale la comunione legale dei coniugi). Pertanto, nell'ambito di un giudizio siffatto, le parti debbono fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità del diritto reale, prova che, in base a quanto posto in rilievo dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere fornita né con la semplice produzione delle certificazioni catastali – valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari pagina 9 di 15 in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c. – né con pretesi riconoscimenti della controparte – essendo necessario, in subiecta materia, l'atto scritto ad substantiam, ovvero un fatto equiparato come l'usucapione – né, del resto, è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr. Cass. n. 11115/1997). Inoltre, va rilevato che nelle controversie di divisione ereditaria è necessaria la produzione in giudizio, oltre che del titolo di provenienza dei beni in favore del de cuius, anche di precisa attestazione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari delle iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius stesso dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione (ovvero certificazione notarile sostitutiva;
cfr., sul punto, art. 567, co.
2, c.p.c.). Detta documentazione risulta, peraltro, necessaria anche ai fini dell'accertamento dell'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari ex art. 1113 c.c.
e 784 c.p.c., quali non già i creditori ipotecari ex art. 1113, comma 3, c.c. quanto, piuttosto, i creditori opponenti di cui all'art. 784 c.p.c.
Ciò posto, deve, altresì, rilevarsi che la produzione in giudizio dei titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius, nonché dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari (ovvero, in alternativa, la cd. relazione notarile ventennale), deve avvenire necessariamente entro i termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con la conseguenza che una volta spirati e, dunque, una volta venutasi a determinare la preclusione processuale di cui alla citata norma – che non a caso qualifica tali termini come perentori – non è più ammessa alcuna produzione documentale.
Tanto premesso, dall'analisi complessiva degli atti di causa si rileva non solo che non sono stati prodotti in giudizio tutti i titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius, ma anche che, quelli prodotti, sono stati depositati quando erano già maturate le preclusioni istruttorie (cfr. verb. ud. 20.1.2010).
Sul punto, va osservato che a nulla rileva il fatto che vi sia stata un'autorizzazione giudiziale del 8.7.2009, atteso che il regime delle preclusioni istruttorie non è derogabile da parte del giudice (ex multis Cass. n. 25158/2020) se non attraverso il solo pagina 10 di 15 meccanismo della rimessione in termini (ex art. 153 c.p.c.), da attivarsi su istanza della parte incorsa in una decadenza per causa a sé non imputabile: ipotesi neppure verificatasi nel caso di specie.
Ne consegue che le verifiche e le stime operate dal c.t.u. non possono assumere alcun rilievo, siccome basate su documentazione prodotta in giudizio successivamente al maturarsi delle preclusioni istruttorie e neppure in maniera completa.
In conclusione, va fatta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei procedimenti di scioglimento di comunioni, ordinarie o ereditarie, sulle parti ricade l'onere di produrre nel rispetto delle preclusioni processuali, oltre ai titoli di acquisto dei beni, la certificazione ipocatastale relativa agli stessi, idonea quindi a comprovare che i beni siano ancora nella loro titolarità alla data di proposizione della domanda, non essendo divenuti oggetto di atti traslativi in favore di terzi, stante la natura traslativa dell'atto divisionale, recentemente affermata dalla Corte di cassazione, Sezioni
Unite, 7.10.2019, n. 25021 e, prima ancora, dalla più autorevole dottrina.
Ciò sul presupposto che la titolarità del bene dividendo si pone non già come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia, sicché le parti hanno il preciso onere di fornire una prova rigorosa del diritto dominicale.
Questo Collegio non ignora i recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui, quanto ai titoli di proprietà, sarebbe consentito il ricorso alla prova indiziaria o alla c.t.u., siccome rivolte a vantaggio della collettività dei condividenti
(Cass. 6228/2023).
Pur tuttavia, si rileva come, in primo luogo, il pronunciamento di legittimità desti forti perplessità laddove si pensi che alla natura costitutivo-traslativa dell'atto divisionale, sia esso giudiziale o convenzionale, consegue inevitabilmente il rafforzamento degli oneri probatori posti in capo alle parti in merito alla titolarità dei beni dividendi.
Inoltre, l'affermazione per cui l'onere probatorio può essere assolto, pur in caso di mancata produzione del titolo di acquisto dei beni in capo al de cuius, attraverso la valorizzazione della condotta di non contestazione tra le parti ed il ricorso alle pagina 11 di 15 presunzioni, sembra porsi in contrasto, qualora si tratti di beni immobili, con il consolidato orientamento secondo cui il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c.
– secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova – non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam (si pensi all'acquisto a titolo derivativo operato dal de cuius del bene poi caduto nella massa ereditaria), dal momento che in tale ipotesi l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr.
Cass. n. 1072/2022; 25999/2018; 11054/2001). Senza considerare poi che l'onere di contestazione opera per i fatti a sé sfavorevoli (in tal senso, Cass. n. 1865/1971), e non per i fatti a sé favorevoli, come sarebbe il riconoscimento di un diritto comune a tutte le parti in causa.
Anche la possibilità di produrre i titoli di provenienza dei beni in corso di causa, su iniziativa delle parti o tramite acquisizione officiosa del c.t.u., non persuade, atteso che:
1) le caratteristiche del giudizio di divisione ereditaria – rappresentate dalla finalità che esso persegue, di porre fine alla comunione con riferimento all'intero patrimonio del de cuius, e dalla possibilità che esso si concluda, in luogo che con sentenza, con ordinanza che, sull'accordo delle parti, dichiari esecutivo il progetto divisionale – non sono di per sé sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso (cfr. Cass. SS.UU. n. 14109/2006; 28272/2018); 2) come recentemente ribadito da Cass. SS.UU. n. 3086/2022, il c.t.u. può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda. Ora, tra i fatti principali del giudizio pagina 12 di 15 divisorio rientrano proprio quelli dimostrativi dello stato di comunione tra le parti, sicchè non potrebbe sopperirsi alla relativa lacuna probatoria con l'intervento del c.t.u.
Sebbene tali considerazioni si ritengano assorbenti, anche a voler superare ogni questione relativa alla mancata produzione integrale e tempestiva dei titoli di proprietà, e ritenere dunque utilizzabili gli accertamenti eseguiti dall'ausiliario, mette conto osservare che – come emerge dalle risultanze dell'elaborato peritale – il secondo piano di uno degli immobili oggetto di divisione è abusivo (cfr. pag. 34).
Come noto, dopo Cass. SS.UU. n. 25021/2019, è affermazione giurisprudenziale pacifica che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46, co. 1
DPR 6 giugno 2001 n. 380 e dall'art. 40, co. 2 L. 28 febbraio 1985 n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della “possibilità giuridica” e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale;
la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr. anche Cass. n. 18043/2020).
Ne consegue che, nel caso di specie, il riscontrato abuso edilizio con riferimento a uno dei fabbricati oggetto di comunione ereditaria non consente comunque la divisione.
È noto poi che le Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 250221/2019) si sono interrogate sulla possibilità di una divisione parziale ovvero di una divisione che esclude il fabbricato abusivo dalla massa ereditaria oggetto di domanda di scioglimento della comunione, affermando che in questo caso la divisione parziale può essere disposta anche su domanda di uno soltanto dei condividenti, senza necessità del consenso degli altri (così, testualmente, la massima: “nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di pagina 13 di 15 chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”).
Orbene, ritiene questo Collegio che nel caso di specie non può in ogni caso disporsi lo scioglimento della comunione sugli ulteriori beni pervenuti alle parti per successione, con esclusione di quello abusivo, non avendo nessuna delle parti formulato un'apposita domanda al riguardo, nemmeno dopo il rilievo d'ufficio della questione relativa alla abusività dell'immobile ovvero al momento della precisazione delle conclusioni.
Alla luce di tutte le su esposte considerazioni, la domanda di divisione deve essere rigettata, con assorbimento delle ulteriori domande a essa consequenziali.
Quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c. reciprocamente richiesta dall'attrice e dalla convenuta, non se ne ravvisano i presupposti come intesi dalla giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, è opportuno rammentare che sotto il profilo soggettivo la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n. 9912/2018).
L'esito complessivo del giudizio – tenuto conto, per un verso, dell'infondatezza delle domande di riduzione per lesione di legittima e di simulazione e, per altro verso, del rilievo d'ufficio della questione relativa al carattere abusivo di uno degli immobili pagina 14 di 15 dividendi – giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3 a carico di parte attrice, con il restante 1/3 a carico delle altre parti.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda come indicato in citazione
(indeterminabile di complessità media) i parametri medi.
Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA tutte le domande;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore di del Controparte_1
e di , dei 2/3 delle spese di Controparte_3 CP_2
lite che si liquidano, per ciascuno di essi, in € 5.077,33 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi – quanto a CP_1
e – in favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi
[...] CP_2
antistatari; DICHIARA le spese compensate per i restanti 1/3;
3) PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con separato decreto.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del 10 aprile 2025, tenutasi a mezzo Microsoft Teams.
Il Giudice rel. Il Presidente
Antonella Cea Filomena Mari
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Filomena Mari Presidente dott. Francesco Pellecchia Giudice dott.ssa Antonella Cea Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80000522/2012 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIACOMO PIETRO Parte_1
MESCIA, giusta procura in atti;
attrice contro
, rappresentata a difesa dall'Avv. COSTANTINO SQUEO, Controparte_1 giusta procura in atti;
convenuta nonché nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'Avv. STEFANIA BALZARANI, CP_2 giusta procura in atti;
in persona del Curatore pro Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCA D'APOLLO, giusta procura in atti;
chiamati in causa ex iussu iudicis
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 23.12.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e deducendo: 1) che in data 16.3.2005 è deceduto Controparte_4 Controparte_1
, padre di e nonché marito di Persona_1 Parte_1 Controparte_1 CP_4
; 2) che l'asse ereditario è composto dai seguenti beni di proprietà dei coniugi
[...]
: fabbricato sito a Sannicandro Garganico alla via San Tommaso, fabbricato sito a Pt_1
Sannicandro Garganico prospicente su via Vincenzo Cuoco e su via B. Spinosa, fabbricato sito a Sannicandro Garganico alla via G. La Pira, due terreni siti a Lesina, il tutto come meglio descritti in citazione;
3) che con atto di compravendita del 8.2.1997,
e hanno venduto, unitamente ad altri soggetti, a Persona_1 Controparte_4 [...]
, imprenditore edile, il suolo edificatorio sito a Sannicandro Garganico alla CP_3
cd. , come meglio descritto in atti, al prezzo di £ 126.200,00, dichiarando in Per_2
contratto di aver già ricevuto il corrispettivo;
4) che con atto di compravendita del
20.3.2000, ha venduto a le unità immobiliari, Controparte_3 Controparte_1
facenti parte del fabbricato condominiale sito a Sannicandro Garganico e segnatamente: casa per civile abitabizione, garage privato e antistante cortile e giardino, nonché due box;
5) che nel contratto la parte venditrice ha dichiarato di aver ricevuto il prezzo di £
236.300,00 prima dell'atto e ha rilasciato quietanza di pagamento;
6) che entrambi i contratti sono simulati: in particolare, simulano una permuta tra i coniugi e il Pt_1 [...]
e contestualmente una donazione dei coniugi in favore della figlia CP_3 Pt_1 CP_1
7) che in data 15.2.2005 ha donato a un terreno,
[...] Persona_1 Controparte_1
simulando una compravendita con il nipote , figlio di CP_2 Controparte_1
Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha dunque concluso chiedendo di: “dichiarare aperta la successione di;
dichiararsi simulati gli atti di compravendita, Persona_1
dissimulando essi una compravendita e comunque nulli;
quindi, disposta la riunione fittizia al relitto dei beni oggetto delle donazioni dirette e/o indirette, effettive o dissimulate, procedere alla divisione giudiziale dell'intero asse ereditario, nominando all'uopo un consulente tecnico cui affidare l'incarico di valutare il compendio ereditario e formare le quote da attribuire secondo legge;
disporre il deposito del
pagina 2 di 15 rendiconto delle rendite e dei frutti indebitamente percepiti a carico di chi di ragione e, in difetto, disporre consulenza tecnica per la relativa quantificazione, condannando gli illegittimi precettori al loro rimborso, quale debito di valore, in favore degli aventi diritto e per la quota di spettanza di questi”. Vinte le spese.
Si sono costituite in giudizio e che, senza opporsi alla Controparte_4 Controparte_1
apertura della successione, hanno contestando la dedotta simulazione. Hanno dunque concluso chiedendo di rigettare la domanda, con condanna dell'attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di dal precedente G.I. (ord. 7.8.2007), si è Controparte_3
costituito in giudizio che ha contestato ogni avversa difesa Controparte_3
concludendo per il rigetto della domanda.
Assegnati nuovamente i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 4.6.2008 è stata disposta dal precedente G.I. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, che ha contestato la dedotta simulazione, chiedendo il rigetto della CP_2 domanda con condanna dell'attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96
c.p.c. e al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ancora assegnati dal precedente G.I. i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. (ord. 10.12.2008), la causa è stata istruita a mezzo di interrogatorio formale delle convenute e prova per testi nonché a mezzo di c.t.u.
Riassunto il giudizio a seguito della declaratoria di interruzione per il sopravvenuto decesso di (ord. 16.4.2021), in corso di causa si è costituito in Controparte_4
prosecuzione il nelle more fallito. Controparte_3
Quindi, dopo vari rinvii, la causa è pervenuta all'udienza del 23.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti pagina 3 di 15 come in epigrafe, è stata assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il compiuto esame dell'atto di citazione conduce ad affermare che le diverse domande proposte dall'attrice mirano a ricostruire l'asse ereditario del defunto padre – anche attraverso l'accertamento della simulazione del trasferimento della proprietà di alcuni immobili – in funzione dell'accertamento della lesione della quota di legittima spettante all'istante e l'attribuzione dei beni ereditari necessari a tal fine.
Dette domande, però, valutate le une per mezzo delle altre perché tendenti al medesimo fine, non possono essere accolte.
Muovendo dalla domanda di riduzione per lesione di legittima, mette conto osservare che la Corte di Cassazione ha, più volte, affermato che il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (cfr. Cass. n. 1375/2017;
20830/2016). In particolare, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, e in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione
(cfr. Cass. n. 14473/2011; 3661/1975).
Dunque, in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, procedere alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla pagina 4 di 15 stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante
(art. 564 c.c.).
Vi è, quindi, un onere di allegazione specifico, cui si ricollega un onere probatorio altrettanto stringente, dovendo la parte dimostrare quali beni fanno parte dell'asse ereditario determinandone anche il loro valore.
Ciò rappresenta espressione di uno dei principi generali dell'ordinamento, ovvero l'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
Tanto chiarito in via generale, deve osservarsi che nel caso di specie parte attrice non ha in alcun modo assolto all'onere di allegazione su di essa gravante atteso che ella, pur avendo dedotto una lesione dei suoi diritti successori, non si è curata di procedere alla determinazione della quota di riserva, previa riunione fittizia del relictum e del donatum, atteso che: (i) non risultano allegati e provati il valore della massa ereditaria, della quota disponibile e della quota di legittima;
(ii) non risulta allegata la misura della lesione della quota di riserva.
Ed infatti l'attrice si è limitata in maniera del tutto generica a dolersi del fatto di essere stata lesa nei suoi diritti di legittimaria, omettendo di quantificare il valore dell'asse ereditario, di determinare la sua parte di diritto a partecipare alla sua distribuzione e la misura in cui tale pregiudizio si è prodotto.
pagina 5 di 15 La generica prospettazione dell'avvenuta lesione della quota di legittima ad opera dell'istante costituisce pertanto un'insanabile lacuna in materia di allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda di riduzione.
Alla luce di tanto, è evidente che la domanda riduzione, stante la sua assoluta genericità, deve essere rigettata.
Sotto la medesima sanzione cade anche la domanda diretta ad accertare la simulazione degli atti di disposizione compiuti dal de cuius, per cui non vi alcun interesse da parte dell'attrice.
Invero, quale conseguenza del rigetto dell'esperita azione di accertamento della lesione di legittima, automaticamente l'esperita azione di simulazione relativa, attinente alle compravendite del 8.2.1997, del 20.3.2000 e del 15.2.2005, asseritamente dissimulanti delle donazioni, diventa priva d'interesse per l'attrice in quanto, in ogni caso, non se ne potrebbero comunque comprimere gli effetti in favore della legittimaria che non risulta aver sufficientemente dedotto in giudizio i fatti costitutivi della astrattamente asserita lesione.
Deve infatti rilevarsi che il legittimario che agisce per la lesione determinata da atti di disposizione del de cuius ha interesse a proporre la domanda di simulazione di una vendita, compiuta dal defunto e dissimulante una donazione, in quanto finalizzata alla riunione fittizia del bene, oggetto della donazione dissimulata, alla massa ereditaria.
La simulazione è, dunque, fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva, appunto, preordinata alla reintegra con riduzione dell'atto simulato ove sussista e risulti fondata la lesione;
diversamente, l'interesse manca in toto.
Nel caso di specie, come innanzi detto, l'azione di simulazione è stata esperita in funzione dell'azione esercitata nella qualità di erede legittimario e ai fini del recupero dei beni di cui si è disposto con lesione degli invocati diritti successori, e non per altri fini.
Con maggiore impegno esplicativo, non vi è un interesse autonomo a dimostrare che gli atti sono simulati posto che l'azione di simulazione è stata formulata ai fini pagina 6 di 15 dell'accertamento della lesione. Esclusa la fondatezza di quest'ultima domanda per carenza di allegazione, viene meno l'interesse per quella di simulazione.
In ogni caso, e per mera completezza, deve rilevarsi che la domanda di simulazione è, nel merito, anche infondata.
Al riguardo, infatti, mette conto osservare che parte attrice ha affermato nell'atto di citazione che l'atto di compravendita stipulato in data 8.2.1997 tra i coniugi – Pt_1
e nonché l'atto di compravendita stipulato in data CP_4 Controparte_3
20.3.2000 tra quest'ultimo e celerebbero una permuta tra i coniugi Controparte_1
e e contestualmente una donazione dei genitori in favore Pt_1 Controparte_3 della figlia Ha inoltre allegato che anche l'atto di compravendita Controparte_1
stipulato tra e simulerebbe una donazione in favore della Persona_1 CP_2
figlia Controparte_1
Quanto ai primi due atti, l'attrice si è limitata a riportare testualmente la clausola dei contratti ove si dà atto della corresponsione del prezzo prima e al di fuori dei contratti stessi. Quanto al terzo atto, si è limitata ad affermare che esso è simulato.
Null'altro è stato aggiunto, neppure entro il maturare delle preclusioni assertive di cui all'art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c.
Ebbene, emerge in tutta evidenza che anche la dedotta simulazione è stata allegata in termini assolutamente generici e apodittici, non avendo parte attrice in alcun modo specificato e, nel caso del contratto del 15.2.2005, finanche omesso di indicare le ragioni a sostegno dei propri assunti (quali avrebbero potuto essere – a titolo meramente esemplificativo – l'eventuale irrisorietà del prezzo di vendita rispetto al valore reale dei beni). Nessun elemento, quantomeno indiziario, è stato addotto dall'attrice a sostegno della dedotta simulazione.
È pur vero che “ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal
“de cuius” per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di pagina 7 di 15 simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione” (cfr. Cass. n. 11286/2002; 14562/2004;
24134/2009), ma ciò non può prescindere dall'onere di allegazione, posto che l'onere della prova è solo successivo rispetto al primo che, nel caso di specie, è del tutto generico o addirittura mancante.
Né un siffatto lacunoso quadro assertivo può ritenersi colmato per effetto delle prove orali espletate, avendo, tra l'altro, i testi escussi reso dichiarazioni generiche e de relato, non suffragate da alcun elemento di riscontro oggettivo e concreto (è noto che i testimoni de relato depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità: cfr. Cass. n. 569/2015; 7746/2020).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di simulazione va dunque rigettata.
Parimenti, deve essere rigettata la domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
In proposito, deve anzitutto richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità secondo cui le norme che prevedono preclusioni assertive e istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183
c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione pagina 8 di 15 in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci (cfr. Cass. n. 16800/2018).
Una volta maturate le preclusioni istruttorie, il giudice non ha il potere di rimettere in termini le parti ai fini del deposito di documenti rilevanti per la valutazione della fondatezza della domanda, essendogli precluso in radice di derogare ad un termine perentoriamente previsto dalla legge.
Ciò chiarito, va osservato che la natura immobiliare dei beni da dividere impone, in via pregiudiziale, di verificare sia l'attuale esistenza del diritto di proprietà sugli immobili in capo ai condividenti, sia l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli. Ed invero deve rilevarsi, in punto di diritto, che ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa ha natura di “giudizio petitorio”; cosicché in tale nozione devono ricomprendersi altresì i giudizi di divisione, di restituzione a seguito di esperita azione per lesione di legittima e di petitio hereditatis, i quali hanno, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso,
Cass., n. 6202/1982). Lo scioglimento della comunione, infatti, laddove vengano in gioco beni immobili, si fonda su una situazione di comproprietà, per cui l'accertamento di tale diritto rappresenta un antecedente logico giuridico rispetto al provvedimento giudiziale conclusivo del giudizio. Tali assunti devono ritenersi operanti, inoltre, per qualunque giudizio avente ad oggetto domande di scioglimento di comunioni su beni immobili, che si tratti di comunioni ereditarie, di comunioni ordinarie o di comunioni speciali (quale la comunione legale dei coniugi). Pertanto, nell'ambito di un giudizio siffatto, le parti debbono fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità del diritto reale, prova che, in base a quanto posto in rilievo dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere fornita né con la semplice produzione delle certificazioni catastali – valendo queste ultime esclusivamente quali elementi sussidiari pagina 9 di 15 in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c. – né con pretesi riconoscimenti della controparte – essendo necessario, in subiecta materia, l'atto scritto ad substantiam, ovvero un fatto equiparato come l'usucapione – né, del resto, è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente (cfr. Cass. n. 11115/1997). Inoltre, va rilevato che nelle controversie di divisione ereditaria è necessaria la produzione in giudizio, oltre che del titolo di provenienza dei beni in favore del de cuius, anche di precisa attestazione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari delle iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius stesso dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione (ovvero certificazione notarile sostitutiva;
cfr., sul punto, art. 567, co.
2, c.p.c.). Detta documentazione risulta, peraltro, necessaria anche ai fini dell'accertamento dell'esistenza di altri eventuali litisconsorti necessari ex art. 1113 c.c.
e 784 c.p.c., quali non già i creditori ipotecari ex art. 1113, comma 3, c.c. quanto, piuttosto, i creditori opponenti di cui all'art. 784 c.p.c.
Ciò posto, deve, altresì, rilevarsi che la produzione in giudizio dei titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius, nonché dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari (ovvero, in alternativa, la cd. relazione notarile ventennale), deve avvenire necessariamente entro i termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con la conseguenza che una volta spirati e, dunque, una volta venutasi a determinare la preclusione processuale di cui alla citata norma – che non a caso qualifica tali termini come perentori – non è più ammessa alcuna produzione documentale.
Tanto premesso, dall'analisi complessiva degli atti di causa si rileva non solo che non sono stati prodotti in giudizio tutti i titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius, ma anche che, quelli prodotti, sono stati depositati quando erano già maturate le preclusioni istruttorie (cfr. verb. ud. 20.1.2010).
Sul punto, va osservato che a nulla rileva il fatto che vi sia stata un'autorizzazione giudiziale del 8.7.2009, atteso che il regime delle preclusioni istruttorie non è derogabile da parte del giudice (ex multis Cass. n. 25158/2020) se non attraverso il solo pagina 10 di 15 meccanismo della rimessione in termini (ex art. 153 c.p.c.), da attivarsi su istanza della parte incorsa in una decadenza per causa a sé non imputabile: ipotesi neppure verificatasi nel caso di specie.
Ne consegue che le verifiche e le stime operate dal c.t.u. non possono assumere alcun rilievo, siccome basate su documentazione prodotta in giudizio successivamente al maturarsi delle preclusioni istruttorie e neppure in maniera completa.
In conclusione, va fatta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei procedimenti di scioglimento di comunioni, ordinarie o ereditarie, sulle parti ricade l'onere di produrre nel rispetto delle preclusioni processuali, oltre ai titoli di acquisto dei beni, la certificazione ipocatastale relativa agli stessi, idonea quindi a comprovare che i beni siano ancora nella loro titolarità alla data di proposizione della domanda, non essendo divenuti oggetto di atti traslativi in favore di terzi, stante la natura traslativa dell'atto divisionale, recentemente affermata dalla Corte di cassazione, Sezioni
Unite, 7.10.2019, n. 25021 e, prima ancora, dalla più autorevole dottrina.
Ciò sul presupposto che la titolarità del bene dividendo si pone non già come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia, sicché le parti hanno il preciso onere di fornire una prova rigorosa del diritto dominicale.
Questo Collegio non ignora i recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui, quanto ai titoli di proprietà, sarebbe consentito il ricorso alla prova indiziaria o alla c.t.u., siccome rivolte a vantaggio della collettività dei condividenti
(Cass. 6228/2023).
Pur tuttavia, si rileva come, in primo luogo, il pronunciamento di legittimità desti forti perplessità laddove si pensi che alla natura costitutivo-traslativa dell'atto divisionale, sia esso giudiziale o convenzionale, consegue inevitabilmente il rafforzamento degli oneri probatori posti in capo alle parti in merito alla titolarità dei beni dividendi.
Inoltre, l'affermazione per cui l'onere probatorio può essere assolto, pur in caso di mancata produzione del titolo di acquisto dei beni in capo al de cuius, attraverso la valorizzazione della condotta di non contestazione tra le parti ed il ricorso alle pagina 11 di 15 presunzioni, sembra porsi in contrasto, qualora si tratti di beni immobili, con il consolidato orientamento secondo cui il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c.
– secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova – non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam (si pensi all'acquisto a titolo derivativo operato dal de cuius del bene poi caduto nella massa ereditaria), dal momento che in tale ipotesi l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr.
Cass. n. 1072/2022; 25999/2018; 11054/2001). Senza considerare poi che l'onere di contestazione opera per i fatti a sé sfavorevoli (in tal senso, Cass. n. 1865/1971), e non per i fatti a sé favorevoli, come sarebbe il riconoscimento di un diritto comune a tutte le parti in causa.
Anche la possibilità di produrre i titoli di provenienza dei beni in corso di causa, su iniziativa delle parti o tramite acquisizione officiosa del c.t.u., non persuade, atteso che:
1) le caratteristiche del giudizio di divisione ereditaria – rappresentate dalla finalità che esso persegue, di porre fine alla comunione con riferimento all'intero patrimonio del de cuius, e dalla possibilità che esso si concluda, in luogo che con sentenza, con ordinanza che, sull'accordo delle parti, dichiari esecutivo il progetto divisionale – non sono di per sé sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso (cfr. Cass. SS.UU. n. 14109/2006; 28272/2018); 2) come recentemente ribadito da Cass. SS.UU. n. 3086/2022, il c.t.u. può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda. Ora, tra i fatti principali del giudizio pagina 12 di 15 divisorio rientrano proprio quelli dimostrativi dello stato di comunione tra le parti, sicchè non potrebbe sopperirsi alla relativa lacuna probatoria con l'intervento del c.t.u.
Sebbene tali considerazioni si ritengano assorbenti, anche a voler superare ogni questione relativa alla mancata produzione integrale e tempestiva dei titoli di proprietà, e ritenere dunque utilizzabili gli accertamenti eseguiti dall'ausiliario, mette conto osservare che – come emerge dalle risultanze dell'elaborato peritale – il secondo piano di uno degli immobili oggetto di divisione è abusivo (cfr. pag. 34).
Come noto, dopo Cass. SS.UU. n. 25021/2019, è affermazione giurisprudenziale pacifica che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46, co. 1
DPR 6 giugno 2001 n. 380 e dall'art. 40, co. 2 L. 28 febbraio 1985 n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della “possibilità giuridica” e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale;
la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr. anche Cass. n. 18043/2020).
Ne consegue che, nel caso di specie, il riscontrato abuso edilizio con riferimento a uno dei fabbricati oggetto di comunione ereditaria non consente comunque la divisione.
È noto poi che le Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 250221/2019) si sono interrogate sulla possibilità di una divisione parziale ovvero di una divisione che esclude il fabbricato abusivo dalla massa ereditaria oggetto di domanda di scioglimento della comunione, affermando che in questo caso la divisione parziale può essere disposta anche su domanda di uno soltanto dei condividenti, senza necessità del consenso degli altri (così, testualmente, la massima: “nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di pagina 13 di 15 chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”).
Orbene, ritiene questo Collegio che nel caso di specie non può in ogni caso disporsi lo scioglimento della comunione sugli ulteriori beni pervenuti alle parti per successione, con esclusione di quello abusivo, non avendo nessuna delle parti formulato un'apposita domanda al riguardo, nemmeno dopo il rilievo d'ufficio della questione relativa alla abusività dell'immobile ovvero al momento della precisazione delle conclusioni.
Alla luce di tutte le su esposte considerazioni, la domanda di divisione deve essere rigettata, con assorbimento delle ulteriori domande a essa consequenziali.
Quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c. reciprocamente richiesta dall'attrice e dalla convenuta, non se ne ravvisano i presupposti come intesi dalla giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, è opportuno rammentare che sotto il profilo soggettivo la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n. 9912/2018).
L'esito complessivo del giudizio – tenuto conto, per un verso, dell'infondatezza delle domande di riduzione per lesione di legittima e di simulazione e, per altro verso, del rilievo d'ufficio della questione relativa al carattere abusivo di uno degli immobili pagina 14 di 15 dividendi – giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3 a carico di parte attrice, con il restante 1/3 a carico delle altre parti.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda come indicato in citazione
(indeterminabile di complessità media) i parametri medi.
Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA tutte le domande;
2) CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore di del Controparte_1
e di , dei 2/3 delle spese di Controparte_3 CP_2
lite che si liquidano, per ciascuno di essi, in € 5.077,33 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi – quanto a CP_1
e – in favore dei rispettivi procuratori dichiaratisi
[...] CP_2
antistatari; DICHIARA le spese compensate per i restanti 1/3;
3) PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con separato decreto.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del 10 aprile 2025, tenutasi a mezzo Microsoft Teams.
Il Giudice rel. Il Presidente
Antonella Cea Filomena Mari
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