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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1328 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 08/01/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. , nata il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Roseto degli Abruzzi alla Via Nino Bixio n. 17, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Salvatore Braghini (c.f. , ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
lo studio in Avezzano (AQ), Via Garibaldi n. 195. numero di fax 0863 1864306, indirizzo di posta elettronica: Email_1
RICORRENTE
Contro
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA (C.F. , fax 0862/410918, pec: P.IVA_2
, presso i cui uffici del Complesso Monumentale di San Email_2
Domenico in L'Aquila (AQ) alla Via Buccio di Ranallo, s.n.c., domicilia per legge
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del predetto provvedimento ovvero, in subordine, accertato e dichiarato il difetto di proporzionalità della sanzione inflitta alla ricorrente, applicare, ai sensi dell'art. 63, co.
2-bis del D. Lgs. n. 165/2001, la sanzione conservativa dell'avvertimento scritto ovvero di altra sanzione
1 conservativa elencata nell'art. 492 del D. Lgs n. 297/1994 e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto di risoluzione anticipata n. 871 del 17.05.2024, disposto dall'Istituto Comprensivo n. 1 di UL, del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente in data 01/09/2023, prot. n. 6415, in qualità di docente di scuola primaria, posto sostegno, per n. 24 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 01/09/2023 e fino al 30/06/2024 nonché condannare le amministrazioni resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura di 4 (quattro) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta equa dal Giudice adito, oltre all'indennità di mancato preavviso;
in ogni caso:
- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto di depennamento dalle Graduatorie Scolastiche Provinciali della Provincia di RA per il personale docente ed il personale educativo in cui risulta iscritta, valide per il biennio 2022-
24, nonché del decreto della medesima Istituzione scolastica prot. 5144 del 03.06.2024 che dichiara il servizio prestato dalla docente con decorrenza dal Parte_1
04/10/2018 al 16/05/2024 come prestato di fatto e non di diritto rideterminando il punteggio della ricorrente e/o, comunque, disporre la revoca e/o la disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserita e/o ricollocata nelle Graduatorie scolastiche della Provincia di RA del personale docente 2022-2024 in cui risultava iscritta ed ordinare alle amministrazioni resistenti di ammettere l'iscrizione/aggiornamento della ricorrente nelle medesime Graduatorie vigenti per il biennio 2024-26 riconoscendo validità all'inoltro della domanda di aggiornamento a mezzo pec del 24.06.2024 in formato pdf, anche previa disapplicazione della disposizione preclusiva di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) dell'O.M. 88/2024, attribuendole il punteggio spettante in ragione dei titoli di servizio e culturali posseduti;
- ordinare al Controparte_2
RA, previo accertamento dell'illegittimità della pubblicazione sul sito dell'ATP di RA del Provvedimento di esclusione dalle G.P.S. 2022/23 e 2023/2024 della docente
, prot. 5162 del 21.05.2024, tuttora consultabile all'indirizzo Parte_1 https://www.csateramo.it/wpusp/archive/provvedimento-di-esclusione-dalle-g-p-s-202223-e-
20232024-prot-5162-del-21-05-2024-della-docente-angelozzi-mariangela, la rimozione di detto provvedimento;
- adottare ogni provvedimento ritenuto necessario per rimuovere qualsivoglia pregiudizio arrecato alla ricorrente;
- condannare le parti resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari, oltre ad accessori come da legge in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario. È richiesta, inoltre, la liquidazione delle spese legali con maggiorazione di legge del 30% in funzione della tecnica di redazione telematica dell'atto con fruizione agevolata mediante inserimento di collegamenti ipertestuali alla produzione. La richiesta trova fondamento nell'art. 4, co.
1-bis, del D.M. 10/03/2014, n. 55 a mente del quale: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
2 MIM: ““voglia il Tribunale adito rigettare integralmente le avverse pretese in quanto infondate per i motivi sopra esposti;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare, depositato in data
17.2024, adiva l'intestato Tribunale, in funzione del Giudice del Parte_1
lavoro, al fine di impugnare il licenziamento disciplinare intimato dal
[...]
di RA con provvedimento prot. 5027 Controparte_2
del 16.05.2024, in quanto privo di giustificato motivo o di giusta causa, o in subordine per difetto di proporzionalità della sanzione inflitta con rimodulazione in sanzione conservativa, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del provvedimento di depennamento dalle Graduatorie
Scolastiche Provinciali della Provincia di RA per il personale docente ed il personale educativo, valide per il biennio 2022-24, nonché del decreto della medesima Istituzione scolastica prot. 5144 del 03.06.2024 che dichiarava il servizio prestato con decorrenza dal
04/10/2018 al 16/05/2024 come prestato di fatto e non di diritto, rideterminando il punteggio e provvedendo al suo reinserimento nelle GPS con il punteggio spettante in ragione dei titoli di servizio e culturali posseduti, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura di 4
(quattro) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, ed oltre alla rimozione della della pubblicazione sul sito dell'ATP di RA del Provvedimento di esclusione dalle G.P.S. 2022/23 e 2023/2024.
A sostegno della domanda deduceva:
- che in data 04/10/2018 stipulava nel profilo di insegnante (di scuola primaria) il primo contratto di lavoro a termine con il e, in Controparte_1 particolare, con l'Istituto Comprensivo statale Enrico Fermi di Alba IC, venendo attinta dalle Graduatorie di Istituto per le supplenze brevi e saltuarie al fine di svolgere una supplenza dal 04/10/2018 al 12/11/2018 (contratto Prot.n.
4428 del 04.10.2018);
- che nell'a.s. 2018-2019 stipulava con il medesimo Istituto scolastico una sequenza di ben 9 contratti a termine: prot. n. 5280 del 13.11.2018, prot. n. 5873 del
13.12.2018, prot. n. 58 del 07.01.2019, prot. n. 204 del 10.01.2019, prot. n. 1515 del 01.03.2019, prot. n. 2964 del 30.04.2019, prot. n. 2881 del 26.04.2019, prot. n.
3479 del 23.05.2019, prot. n. 3969 del 13.06.2019;
- che con riferimento al primo contratto di lavoro (dal 04/10/2018 al 12.11.2018), non essendo a conoscenza delle iscrizioni nel registro del casellario giudiziario di
3 due illeciti commessi, e comunque afferenti a vicende del tutto estranee al contesto professionale della scuola, sottoscriveva il modello allegato al contratto contenente le dichiarazioni di rito e, tra queste, quella “di non aver riportato condanne penali
e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della normativa vigente”;
- che la stessa, invero, quale socia non lavoratrice della ditta PI AV SR (il cui socio con responsabilità gestionali e sostanziali era il Sig. ), pur Parte_2
sprovvista al suo interno di un ruolo sostanziale, era destinataria di una sentenza del Tribunale di RA in composizione monocratica, divenuta irrevocabile il
21.03.2014, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per un importo pari a 985,00 Euro, commesso fino al 16 gennaio 2009, con reato estinto sia per l'intercorsa elevazione della soglia di punibilità penale a 10.000
Euro - come introdotta dall'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n.
8 - sia per il pagamento di una multa pari ad Euro 1.140,00, nonché di un decreto penale di condanna, sempre ascrivibile alle condotte del contesto societario, con un'ammenda pari ad Euro 900,00, per la violazione di norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 71 D.lgs. 81/2008, commessa il 9 maggio
2013 in Ascoli Piceno, ed anche in questo caso con reato estinto nei termini di cui agli articoli 459 e ss. cpp in ragione del pagamento della predetta somma rateizzata in 9 tranche;
- che la predetta società PI AV SR, ancorché non formalmente estinta, non è più attiva da tempo;
- che tali provvedimenti sarebbero risultati nel certificato n. 19816/2018/R del casellario giudiziale richiesto direttamente dall'amministrazione scolastica al
Tribunale di RA e da quest'ultimo tramesso all'Istituto Comprensivo “E.
Fermi” di Alba IC con nota prot. n. 4928 del 26/10/2018, che, a sua volta, lo inviava all'Ufficio Scolastico Provinciale di RA;
- che contestualmente, il dirigente pro tempore dell' Controparte_3 notificava al dirigente dell'Istituto Comprensivo ''E. Fermi' di Alba
[...]
IC (TE) e all'interessata, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, lett. d) del D.
Lgs. n. 165 del 2001 ss.mm. e ii., la contestazione di addebito prot. Ris. 6399 del
20.11.2018 (che era acquisita dall'Istituto Scolastico al protocollo in entrata n.
4 5458 del 21.11.2018) per aver la docente dichiarato - pur in presenza di condanne -
“di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente”;
- che con successivo provvedimento Ris. n. 820 del 19.02.2019 dell'Ufficio
Scolastico, il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 55 ter, comma 1, del D.
Lgs. 165 del 2001, era sospeso fino al termine del procedimento penale;
- che la medio tempore, la rinviava a giudizio per il reato di cui agli artt. 47 Pt_3
e 76, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in relazione all'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), ed il Tribunale di RA adottava (all'esito del processo penale R.G. n.
618/2020) la sentenza n. 545 del 25 maggio 2021, divenuta irrevocabile, a causa della declaratoria di inammissibilità dell'appello, in data 07/04/2022, con la quale la ricorrente era condannata per il delitto di cui all'art. 483 c.p. per aver reso, alla stipula del contratto di lavoro con la P.A (in data 04.10.2018), una falsa dichiarazione;
- che il procedimento disciplinare era riattivato al fine di convocare l'incolpata all'audizione a difesa fissata alla data del 26 marzo 2024, per impulso della comunicazione prot. Ris. 11139 del 22.11.2023, con cui il Tribunale di RA, dietro espressa richiesta dell'amministrazione scolastica, trasmetteva all'ATP di
RA la sentenza n. 1208/2013, la sentenza n. 1364/2015 e la sentenza n.
545/2021;
- che tra la data in cui la sentenza n. 545 del 25.05.2021 del Tribunale di RA era divenuta irrevocabile (07/04/2022) e la richiesta da parte dell'ATP alla Cancelleria penale di acquisizione intercorreva un anno e sette mesi circa;
- che l'ATP di RA, dal canto suo, dopo aver apposto sulla nota di ripresa della contestazione disciplinare un protocollo scritto a penna (recante n. 554 del
22.01.2024), in palese violazione delle regole del codice di amministrazione digitale, consegnava alla docente in data 01.02.2024 detto documento di riattivazione, con la raccomandata a mano prot. 922 del 31.01.2014 senza osservare il termine di 60 giorni richiesto dalla data di comunicazione della cancelleria penale (69 giorni dopo) ai sensi della previsione di cui all'art. 55-ter
5 comma 4 del D. Lgs 165/2001 come novellato dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- che nonostante detta tardiva contestazione (di un illecito risalente circa dieci anni prima), benché il contratto contenente la dichiarazione contestata fosse non più in essere (essendo terminato il 12.11.2018), malgrado la circostanza appalesata dalla ricorrente di non essere a conoscenza dell'annotazione nel casellario delle sanzioni penali irrogatele nonché l'avvenuta estinzione del reato relativo all'omissione dei versamenti previdenziali di 985 Euro in ragione dell'elevazione dell'importo penalmente rilevante e del contestuale pagamento sia della relativa multa sia dell'ammenda afferente al decreto penale di condanna, con conseguente non menzione ai sensi del decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122, ed ancora, quantunque si trattasse di violazioni per fatti del tutto estranei al profilo di insegnante, con provvedimento prot. n. 5027 del 16/05/2024 (quindi ben 6 anni dopo l'assunto mendacio), alla docente in parola era irrogata la sanzione del licenziamento disciplinare, sul presupposto di un'applicazione puramente automatica dell'art. 55quater, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carrier”;
- che a cascata, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo n. 1 di UL, con decreto n. 871 disponeva la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 5086 del 17/05/2024 (avente durata dal 01/09/2023 al
30/06/2024), con decorrenza dalla notifica del provvedimento disciplinare (in data
17/05/2024); seguiva il decreto dirigenziale dell'Istituto Comprensivo 1 di
UL finalizzato a dichiarare il servizio prestato come valido di fatto (ai soli fini economici) e non di diritto, nonché il conseguente decreto prot. 5147/U del 3 giugno 2024 di decurtazione del punteggio in ragione del disconoscimento giuridico del servizio prestato;
- che l'insegnante, medio tempore, in occasione della prima domanda di inserimento/aggiornamento delle Graduatorie per le supplenze del maggio 2020
(divenute provinciali a seguito dell'emanazione dell'O.M. del
[...]
n. 60/2020, istitutiva delle GPS), dichiarava quanto segue: “• di Controparte_1
6 avere i seguenti procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero Art. 81 C.P.,
Art. 2 comma 1 BIS L. 11/11/1983 n. 638, Art. 146 D.L.vo 09/04/2008 n. 81, Art.
71 D.L.vo 09/04/2008 n. 81 • di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) in Italia e/o all'estero 6721/2018 per reati di cui Art. 47, Art. 76 comma 3 DPR 28 Dicembre
2000”;
- che tale dichiarazione veniva sempre reiterata ad ogni nuovo inserimento e aggiornamento di ogni graduatoria, e segnatamente: nell'aggiornamento delle domanda ATA nel 2021 ed in quello delle GPS nel 2022 per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi nel 2023 ed in occasione della presentazione della domanda di partecipazione al concorso ordinario per titoli ed esami nel 2020 e nel 2024;
- che pur in difetto di dichiarazione mendace nella compilazione delle domande di aggiornamento delle GPS, la docente, con decreto dirigenziale dell'ATP di RA
n. 5162 del 21.05.2024 era altresì esclusa da dette Graduatorie sull'erronea applicazione dell'art. 7, comma 9, dell'O.M. 112/2022 (“Fatte salve le responsabilità di carattere personale è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci”), dalle Graduatorie
Scolastiche Provinciali (GPS) vigenti per il biennio 2022-2024 per tutte le classi di concorso, e segnatamente: - Prima fascia GPS – Scuola Primaria (EEEE); - Prima fascia GPS – Scuola dell'Infanzia (AAAA); - Seconda fascia GPS – Personale educativo (PPPP); - Seconda fascia GPS - Sostegno scuola primaria (ADEE).
- che l'amministrazione continuava comunque a stipulare con la docente, ingenerandole un affidamento sulla regolarità della sua posizione, plurimi contratti di supplenza, come di seguito specificati: - dal 04/05/2018 al 31/05/2018 presso l'Istituto Comprensivo E. Fermi di Alba IC - dal 04/10/2018 al 07/06/2019 presso l'Istituto Comprensivo E. Fermi di Alba IC (e per il giorno
16/06/2019, giornata scrutinio) – dal 23/09/2019 al 30/06/2020 presso l'Istituto
Comprensivo 1 UL - dal 28/09/2020 al 30/06/2021 presso l'Istituto
Comprensivo 1 UL - dal 16/09/2021 al 15/11/2021 presso l'Istituto
Comprensivo 1 UL - dal 16/11/2021 al 30/06/2022 presso l'
[...]
- dal 01/09/2022 al 30/06/2023 presso Controparte_4
l'Istituto Comprensivo 1 UL - dal 01/09/2023 al 30/06/2024 presso
7 l'Istituto Comprensivo 1 UL (interrotto dal licenziamento disciplinare in data 17/05/2024);
- che con pec del 6 giugno 2024 impugnava in via stragiudiziale il licenziamento disciplinare con trasmissione a mezzo pec al , all' Controparte_1 [...]
, all'ATP di RA (nota acquisita dall'ATP di RA al prot. n. 5858 CP_2 del 06/06/2024) e all'I.C. n. 1 di UL, contestando la conseguente risoluzione contrattuale nonché l'esclusione dalle Graduatorie Provinciali
Scolastiche di interesse per gli aa.ss. 2022-2023 e 2023-2024 e la rettifica del punteggio, chiedendo altresì di esplicitare le motivazioni del licenziamento;
- che l'ATP di RA confermava la legittimità del proprio operato comunicando, con nota di risposta prot. n. 5966 del 10 giugno 2024, specificando che l'impossibilità di ripristinare il rapporto di lavoro deriverebbe dalla “definitiva compromissione del rapporto di fiducia intercorrente con l'Amministrazione”;
- che in violazione delle norme a presidio della riservatezza e della protezione dei dati personali sensibili, l'ATP di RA procedeva con la pubblicazione del decreto di esclusione dalle GPS con espressa menzione della irrogazione alla docente della “sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso”, esponendo al pubblico un dato sensibile e comunque riservato della lavoratrice.
- che in data 24 giugno 2024 (data di scadenza per inoltrare la domanda di aggiornamento delle GPS per il biennio 2024-26), la docente, sul presupposto di aver impugnato in forma stragiudiziale la sanzione del licenziamento disciplinare irrogatale dall'ATP di RA con provvedimento n. 5027 del 16.05.2024, propedeutico all'impugnativa giudiziale, contestando, altresì, l'esclusione dalle
GPS 2022-2024 trasmetteva con pec (ricevute pec di invio e consegna) la sua domanda di aggiornamento GPS 2024-2026 in formato pdf spiegando in una nota preliminare di essere consapevole dell'onere di trasmissione della stessa in formato telematico mediante la piattaforma istanze online, ma di trovarsi nell'impossibilità di inviarla telematicamente a causa della preclusione di cui all'art. 6 (rubricato
“Requisiti generali di ammissione e condizioni ostative”) dell'O.M. 88/2024
(Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali 2024-2026), che, al comma 2, sancisce l'impossibilità di partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto a “coloro che siano stati licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato
8 motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione” (lett. e).
A fronte di tali premesse eccepiva l'illegittimità del licenziamento disciplinare per violazione del principio di tempestività ed in particolare per violazione del termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 55 ter comma 4 del D.lgs n. 165 del 2001per la ripresa del procedimento disciplinare, sottolineando come tra la data di trasmissione all'ATP di RA
(prot. Ris. 11139 del 22.11.2023) della sentenza n. 545/2021 e la data in cui la predetta sentenza penale è diventata irrevocabile (07/04/2022) intercorreva una estensione temporale pari a circa un anno e sette mesi, mentre la comunicazione all'interessata della riattivazione del procedimento disciplinare avveniva in data 01.02.2024.
Eccepiva altresì la violazione delle regole tecniche per il protocollo informatico della
P.A., in quanto l'ATP di RA apponeva sulla nota di ripresa della contestazione disciplinare un protocollo scritto a penna.
Nel merito contestava l'automatica applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento irrogato, assumendo che la falsità contestata riguardava una condanna penale risalente al 2009, il cui reato sarebbe stato estinto con il pagamento della multa, nella qualità di socio non lavorante di una ditta, nella quale ricopriva un ruolo marginale, e comunque meramente formale, aggiungendo che l'iscrizione della pena nel casellario giudiziale non era nota alla docente. Sottolineava, al fine di suffragare la propria buona fede, che in sede di domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS, a partire dal 2020 in poi, la stessa dichiarava puntualmente le condanne penali riportate, rilevando come le stesse non fossero preclusive all'accesso al pubblico impiego. Richiamava, quindi, la normativa in materia di falsità documentali ai fini dell'accesso al pubblico impiego, sostenendo l'errore commesso dalla pubblica amministrazione nell'aver applicato in modo automatico la sanzione del licenziamento disciplinare, a fronte della dichiarazione censurata del modello allegato al contratto a termine del 04.10.2018, senza discriminare se i provvedimenti penali fossero rilevanti ai fini della posizione nella graduatoria da cui sarebbe stata attinta a decorrere dal primo contratto e la gravità degli illeciti commessi e senza esaminare se la condotta della docente in occasione della compilazione di domande di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie fosse viziata dalla rilevata “mendacità”.
Quale ulteriore motivo di contestazione ha eccepito il difetto di proporzionalità della sanzione irrogata, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, soggettive ed oggettive, che hanno caratterizzato la condotta contestata, oltre che alla luce delle contestazioni, in punto di
9 diritto, che la parte ricorrente ha articolato in ordine al contenuto delle iscrizione al casellario giudiziale a seguito del decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122.
Contestava, altresì, il provvedimento dirigenziale dell'Istituto Comprensivo 1 di
UL finalizzato a dichiarare il servizio prestato come valido di fatto (ai soli fini economici) e non di diritto, il conseguente decreto prot. 5147/U del 3 giugno 2024 di decurtazione del punteggio in ragione del disconoscimento giuridico del servizio prestato ed anche il provvedimento di esclusione da tutte le Graduatorie Provinciali 2022-2024 della provincia di RA in cui era iscritta (infanzia, primaria, posto comune e posto sostegno, personale educativo), assumendo la erronea applicando, da parte del , dell'art. 7, CP_1 comma 9, dell'O.M. 112/2022, in ragione del fatto che la docente aveva sempre dichiarato nella compilazione delle domande di aggiornamento dal 2020 al 2024 la sussistenza dei provvedimenti/procedimenti penali, sicchè non si poneva alcuna fattispecie di mendacio.
Assumeva che la illegittimità del licenziamento intimato aveva impedito alla stessa di presentare domanda di aggiornamento nelle GPS 2024/2026 a causa della preclusione di cui all'art. 6 comma 2 dell' (relativo ai “Requisiti generali di ammissione e CP_5 condizioni ostative”), che impedisce la partecipazione alla procedura di inserimento nelle
GPS e nelle graduatorie di istituto a “coloro che siano stati licenziati dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione”.
Da qui l'esigenza di ottenere una tutela immediata, stante la sussistenza di un pregiudizio gravissimo, ed anzi irreparabile, oltre che attuale, in quanto, essendo cancellata dalle graduatorie scolastiche vigenti (2022-24) ed essendole preclusa la possibilità di iscriversi a quelle future (2024-26), sarebbe stata privata della possibilità di partecipare all'assegnazione di supplenze, con conseguente lesione non solo delle chance lavorative, ma anche del diritto ad una vita libera e dignitosa. Aggiungeva che nel caso di specie risultava l'onta di una pubblicazione da parte dell'amministrazione scolastica in cui risultava expressis verbis il suo licenziamento disciplinare oltre che la sua esclusione dalle GPS, esigendo la rimozione immediata del documento amministrativo, ancora accessibile a tutti e consultabile nel sito dell'ATP di RA.
1.2. Si costituiva per il giudizio cautelare il Controparte_1 eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, dell' e dell' Controparte_6 Controparte_7 [...]
[...]
[...] , in quanto considerati come tre soggetti distinti e diversi dal Controparte_8
resistente e deducendo nel merio la infondatezza della domanda cautelare, CP_1 soprattutto in relazione all'assenza del presupposto del periculum in mora.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 30.7.2024 la parte ricorrente contestava le deduzioni avversarie, insistendo nell'accoglimento della domanda e sottolineando, sotto il profilo del periculum in mora, l'urgenza del provvedimento in ragione della scadenza del termine, previsto per il 7.8.2024, ai fini della scelta delle scuole da assegnare per le supplenze.
La causa veniva, dunque, riservata in decisione.
A scioglimento della riserva stretta all'udienza, con ordinanza del 2.8.2024 veniva accolta la domanda cautelare nei seguenti termini:
“• in accoglimento della domanda cautelare, sospende l'efficacia del licenziamento disciplinare comminato alla ricorrente dal Controparte_2
di RA con provvedimento prot. 5027 del 16.05.2024 per difetto di
[...]
proporzionalità della sanzione inflitta, con riserva di conversione della sanzione disciplinare in sede di merito, ai sensi dell'art. 63, co.
2-bis del D.lgs. n. 165/2001, e per l'effetto, sospende il decreto di risoluzione anticipata n. 871 del 17.05.2024, disposto dall'Istituto
Comprensivo n. 1 di UL, del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente in data 01/09/2023, prot. n. 6415, in qualità di docente di scuola primaria, posto sostegno, per n. 24 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 01/09/2023
e fino al 30/06/2024;
• sospende altresì l'efficacia del decreto di depennamento della ricorrente dalle
Graduatorie Scolastiche Provinciali della Provincia di RA per il personale docente ed il personale educativo valide per il biennio 2022-24, nonché del decreto della medesima
Istituzione scolastica prot. 5144 del 03.06.2024 che dichiara il servizio prestato dalla docente
con decorrenza dal 04/10/2018 al 16/05/2024 come prestato di fatto e Parte_1
non di diritto con conseguente condanna del resistente alla rideterminazione CP_1
provvisoria del punteggio dovuto;
• per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1 CP_9
a reinserire provvisoriamente la ricorrente, salva diversa determinazione all'esito del
[...]
giudizio a cognizione piena, nelle Graduatorie scolastiche della Provincia di RA del personale docente 2022-2024 in cui risultava iscritta ed ordina alle amministrazioni
11 resistenti di ammettere provvisoriamente l'iscrizione/aggiornamento della ricorrente nelle medesime Graduatorie vigenti per il biennio 2024-26 attribuendole il punteggio spettante in ragione dei titoli di servizio e culturali posseduti, con conseguente rettifica ed aggiornamento della pubblicazione sul sito dell'ATP di RA del provvedimento di esclusione dalle G.P.S.
2022/23 e 2023/2024 della docente , prot. 5162 del 21.05.2024”. Parte_1
1.4. La causa proseguiva, dunque, per la cognizione ordinaria nel merito.
Il resistente si costituiva anche per il giudizio ordinario di cognizione insistendo CP_1
nelle pretese e conclusioni formulate già con la domanda cautelare.
1.5. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e da ultimo rinviata all'udienza del 8.1.2025 per discussione con termine per note, al fine di consentire al resistente di prendere posizione sul quanto dedotto da CP_1
controparte alla scorsa udienza, relativamente alla obliterazione del provvedimento di esclusione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
In tale sede la parte ricorrente ha preso atto della dichiarazione versata in atti con cui parte resistente comunicava l'avvenuta rimozione del file pubblicato sul sito ufficiale dell'ATP di
RA, pur sottolineando che l'indicizzazione dell'URL (Uniform Resource Locator) del motore di ricerca Google ha conservato i dati, sicchè inserendo nel motore di ricerca
, i primi due indici della ricerca conducevano al provvedimento di Parte_1
esclusione da GPS prot. 5162 del 21 maggio 2024, in cui risultava la sanzione del licenziamento. Da ciò derivava l'interesse di parte ricorrente alla deindicizzazione al gestore del motore di ricerca, in ragione del diritto all'oblio, con la specificazione che di tanto si farebbe fatta carico la ricorrente ed il suo difensore. Nel merito della domanda, la ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, considerando la natura anticipatoria e provvisoria dell'ordinanza cautelare che per sua natura sospende l'efficacia del licenziamento disciplinare comminato alla ricorrente, nonché l'opposizione di parte resistente nel merito della vertenza. Parte resistente, invece, richiamava le conclusioni rassegnate insistendo per il rigetto della domanda.
12 2. La ricorrente, docente non di ruolo di scuola primaria, ha Parte_1 agito in giudizio al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento di licenziamento disciplinare per giusta causa, intimato nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato con il , dal 1.9.2023 al 30.6.2024 (supplenza Controparte_1
fino al termine delle attività didattiche) ed il conseguente provvedimento di esclusione dalle graduatorie 2022-2024, nonché al fine di contestare la decurtazione del punteggio ottenuta in ragione del disconoscimento giuridico del servizio prestato, con conseguente ripristino del contratto illegittimamente risolto. Ha anche richiesto il reinserimento nelle GPS e la reintegra del punteggio, censurando altresì la violazione del diritto alla riservatezza subito a causa della indicazione della ragione della esclusione in sede di pubblicazione delle GPS, onde ottenerne la relativa rimozione.
Contestualmente alla proposizione del ricorso ordinario ex articolo 414 c.p.c., la ricorrente ha formulato istanza cautelare in corso di causa, in ragione dell'imminente ed attuale pregiudizio derivante dal licenziamento in ordine all'esclusione dalle GPS 2022-2024
e soprattutto in relazione alla preclusione di accesso alle GPS 2024-2026 ai sensi della previsione di cui all'art. 6, comma 2, dell'O.M. 88/2024. Sotto tale profilo ha rilevato che il provvedimento di licenziamento per giusta causa, oggetto di impugnativa in questo giudizio, aveva precluso alla stessa di presentare la domanda di aggiornamento nelle GPS 2024/2026, privandola, dunque, della possibilità di concorrere ad ottenere incarichi di supplenza.
In ottemperanza alle statuizioni contenute nell'ordinanza cautelare del 2.8.2024, la ricorrente ha ottenuto il reinserimento nelle GPS con il punteggio spettante, e per l'effetto, è risultata destinataria di attribuzione di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2025) presso l'I.C. n. 1 di UL GPS per la classe di concorso EEEE – posto sostegno (ADEE) del 02.09.2024.
Nelle more del giudizio, ed in particolare, a far data dal dicembre 2024, il CP_1 resistente, sempre nel dare esecuzione all'ordinanza cautelare, ha provveduto a rimuovere il provvedimento prot. n. 5162 del 21.05.2024 dal sito web – sezione
“Convalide/Rettifiche/Esclusioni – GPS a.s. 2023/2024”.
La ricorrente, in sede di note di udienza, ha sostenuto che l'indicizzazione dell'Url del motore di ricerca Google ha conservato i dati, sicchè basterebbe inserire nel motore di ricerca
”, che i primi due indici della ricerca conducano al provvedimento di Parte_1
esclusione da GPS prot. 5162 del 21 maggio 2024, in cui risulta la sanzione del licenziamento. Tale aspetto, però, non può essere oggetto di statuizione nel presente giudizio, attenendo ad un interesse, quello al diritto all'oblio, su cui parte resistente non ha
13 legittimazione passiva, tanto è vero che la ricorrente ha dichiarato di farsene carico senza ulteriori richieste specifiche.
Tanto premesso, si ritiene di poter confermare integralmente le statuizioni e considerazioni esposte in sede di ordinanza cautelare, non essendo emerso alcun elemento fattuale o alcuna sollecitazione giuridica, che giustifichi un ripensamento dell'apparato motivazione articolato in fase sommaria.
Ebbene, il fulcro della controversia ruota sostanzialmente intorno alla legittimità del licenziamento per giusta causa, intimato alla ricorrente ai sensi 55 quater comma 1, lett. d) del
D. Lgs. n. 165 del 2001, sulla base della contestazione di addebito del 20.11.2018, in forza della quale veniva contestato alla docente di aver reso dichiarazioni non veritiere all'atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato (in data 04.10.2018) ed in particolare di aver dichiarato nel modello allegato al contratto di lavoro - pur in presenza di condanne - “di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente”.
La ricorrente, infatti, quale socia non lavoratrice della ditta PI AV SR era destinataria di una sentenza del Tribunale di RA in composizione monocratica, divenuta irrevocabile il 21.03.2014, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per un importo pari a 985,00 Euro, commesso fino al 16 gennaio 2009, nonché di un decreto penale di condanna, sempre ascrivibile alle condotte del contesto societario, con un'ammenda pari ad Euro 900,00, per la violazione di norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 71 D.lgs. 81/2008, commessa il 9 maggio 2013 in Ascoli Piceno.
Tali provvedimenti risultavano dal certificato n. 19816/2018/R del casellario giudiziale richiesto direttamente dall'amministrazione scolastica al Tribunale di RA e da quest'ultimo tramesso all'Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Alba IC con nota prot. n.
4928 del 26/10/2018.
In ordine a tali fatti la Procura rinviava a giudizio la ricorrente per il reato di cui agli artt. 47 e 76, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in relazione all'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), ed il Tribunale di RA, all'esito del processo penale R.G. n. 618/2020, adottava la sentenza n. 545 del 25 maggio
14 2021, divenuta irrevocabile a causa della declaratoria di inammissibilità dell'appello in data
07/04/2022, con la quale la docente veniva condannata alla pena di mesi uno di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il Giudice penale sottolineava che dal certificato penale la ricorrente risultava gravata da due procedimenti penali, ritenendo che, sebbene la falsità fosse stata commessa precedente al D.lgs n. 122/2018 pubblicato il giorno stesso del fatto in oggetto, in entrambi i casi si trattava di sentenze che comunque sarebbero risultate dal certificato penale, poiché in nessuna delle due ipotesi era stato concesso il beneficio della non menzione della condanna. Ha anche aggiunto, in ordine alla successiva depenalizzazione del reato di omesso pagamento dei
CP_1 contributi all' in misura inferiore ai € 10.000 annui, che in realtà spettava al Giudice dell'esecuzione la revoca della sentenza di condanna con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali, sottolineando che la ricorrente era comunque gravata da altro procedimento penale di cui pure non faceva menzione.
Considerato che la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile, trova applicazione l'articolo 653 co. 1 bis c.p.p. secondo cui: “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”.
Ne consegue che nella fattispecie concreta non può essere messa in discussione, come la ricorrente tenta di fare in punto di disciplina del casellario giudiziario (pur inserendo l'argomentazione come motivo di contestazione del requisito di proporzionalità in punto di diritto), la sussistenza della falsità ideologica commessa dalla docente in sede di autocertificazione del 4.10.2018, la sua illiceità penale ai sensi della 483 c.p. e l'affermazione che la ricorrente lo abbia commesso, sicchè ogni diversa considerazione e contestazione sul punto non appare ammissibile.
In questo senso, allora, può essere esaminata la documentazione prodotta dalla parte ricorrente nel corso della fase cautelare ed attestante la sopravvenuta dichiarazione di estinzione della pena pecuniaria convertita con ordinanza del 13.5.2024 per intervenuto pagamento, disposta con decreto depositato in data 20.6.2024 dal Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Pescara.
Dall'esame del suddetto decreto di estinzione della pena risulta, infatti, che il pagamento dell'ammenda di € 900,00 è stato effettuato dalla parte condannata in data
23.5.2024, e quindi in epoca successiva alla emissione della sentenza penale irrevocabile n.
545 del 25 maggio 2021.
15 Ciò che invece è necessario accertare ai fini della risoluzione della presente controversia, è la valutazione di legittimità del licenziamento irrogato sotto il profilo della tempestività e della proporzionalità, dovendosi indagare, sotto tale ultimo aspetto, se l'articolo
55 quater del D. Lgs. n. 165 del 2001 determini una sanzione disciplinare obbligata o se imponga pur sempre una valutazione di proporzionalità del caso concreto.
Così delineate le questioni sottoposte al presente giudizio, si ritiene di non poter accogliere il primo motivo di contestazione afferente il vizio di tempestività della contestazione disciplinare.
Vizio di tempestività
3. Come accennato, la ricorrente sostiene che l'amministrazione scolastica abbia riattivato il procedimento disciplinare, a seguito di sospensione per pendenza del procedimento penale, violando il termine di sessanta giorni previsto dal comma 4 dell'articolo
55-ter del D.Lgs. n. 165/2001.
L'amministrazione scolastica si difende affermando di aver ricevuto la sentenza penale di condanna in data 22.11.2023 e di aver riattivato il procedimento disciplinare nel rispetto del termine di 60 giorni, ed in particolare in data 22.1.2024.
Orbene, in punto di diritto l'articolo 55 ter comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede quanto segue:
“Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale”.
Il comma 9 ter dell'articolo 55 bis del D.lgs n. 165 del 2001 dispone, inoltre, che “la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' degli atti e della sanzione irrogata, purche' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalita' di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della
16 natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestivita'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e
3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Al riguardo, risulta pacifico in giurisprudenza che in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore per la ripresa o riapertura del procedimento disciplinare in esito al giudizio penale, di cui al d.lg. n. 165 del 2001 art. 55-ter, comma 4, si ha per rispettato se l'amministrazione datrice di lavoro formi entro tale termine l'atto di rinnovo della contestazione dell'addebito, assumendo rilievo l'eventuale superamento di quel termine per ritardo nella comunicazione solo allorquando esso sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato (cfr. Cassazione civile sez. lav., 13/12/2022, n.36454).
Nella fattispecie concreta la riattivazione del procedimento disciplinare è avvenuta con atto del 22.1.2024, prot. n. 554 ed ai fini della valutazione di tempestività del rinnovo non rileva la richiesta di aggiornamenti da parte dell'amministrazione scolastica, ma la data di comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza.
Nel provvedimento di riattivazione del procedimento disciplinare l'amministrazione scolastica indica come data di trasmissione della sentenza da parte del Tribunale di RA, quella del 22.11.2023 prot. 11139.
Dagli atti di causa non risulta riscontro di tale data, avendo l'amministrazione scolastica prodotto, nel documento 8 (anche per la fase di merito), una comunicazione del
21.11.2023 (e quindi non del 22.12.2023) che dal contenuto indicato non può riferirsi alla ricorrente, atteso che in tale comunicazione si fa riferimento ad una posizione lavorativa per cui non vi sono procedimenti penali, ed un'altra per la quale esisterebbe una sentenza di assoluzione n. 202/2022 (non afferente, dunque, la posizione della ricorrente).
Né può ritenersi, come ha assunto la parte ricorrente, che tale comunicazione riguarderebbe tutte le posizioni richieste dall'amministrazione scolastica, non essendovi alcun riscontro di tale allegazione e non potendosi neppure desumere dal contenuto della comunicazione e-mail in atti.
Ebbene, alla luce di tali considerazioni, non vi sono elementi per contestare quanto indicato dall'amministrazione scolastica nel provvedimento di riattivazione come data di trasmissione della sentenza da parte della cancelleria penale, sicchè la formazione dell'atto di
17 rinnovo è avvenuto nel rispetto del termine di sessanta giorni, ancorchè sia stata consegnata a mano in data 1.2.2024. Ad ogni modo, tra la data di formazione dell'atto di rinnovo e la comunicazione della stessa al ricorrente non è intercorso un termine così ampio tale da pregiudicare il diritto di difesa della docente, atteso che la consegna è avvenuta con un ritardo di appena 11 giorni dall'atto di rinnovo (22.1.2024) e comunque dopo 71 giorni dall'acquisizione della sentenza penale da parte del Tribunale.
Sotto tale profilo non appare dirimente l'eccezione di parte ricorrente in ordine alla inidoneità del protocollo scritto a mano dall'amministrazione scolastica, atteso che, per quanto l'articolo 40, d.lgs. n. 82/2005 imponga la formazione degli originali dei propri documenti con mezzi informatici ed il comma 2 ne consenta la redazione su supporto cartaceo
“solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità” (elementi che nel caso di specie non risultano comprovati dall'amministrazione resistente), ciò non determina la invalidità della protocollazione a mano o la sua inaffidabilità, considerate anche le implicazioni e le responsabilità che una tale attestazione determinano a carico dell'amministrazione stessa.
In definitiva sintesi, tale motivo di contestazione non appare fondato.
Passando, invece, al secondo profilo di doglianza, e cioè i rapporti tra dichiarazioni mendaci e procedimento disciplinare, si ritiene utile una preventiva ricostruzione del contesto normativo di riferimento.
Premessa normativa, falsità documentali
4. Il tema delle falsità documentali che si verificano al momento dell'accesso all'impiego pubblico coinvolge una pluralità di disposizioni coesistenti, di cui è necessario apprezzare la portata ed il rispettivo ambito.
Il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d), in particolare, prevede che vi sia decadenza dall'impiego "quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile".
Il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, rispetto alle dichiarazioni sostitutive, prevede invece che la "non veridicità del contenuto" comporti la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
18 Si tratta in entrambi i casi di fattispecie in cui l'effetto caducatorio è delineato come tale da determinarsi, senza margini di apprezzamento discrezionale per la P.A. e per il solo fatto oggettivo della falsità.
Al contempo, la disciplina del rapporto di impiego pubblico privatizzato prevede che siano causa di licenziamento "le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera"
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, lett. d), delineando in questo caso una vera propria sanzione disciplinare, come tale assoggettata non solo al relativo procedimento applicativo
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis), ma anche alla regola della proporzione della misura rispetto al concreto atteggiarsi dell'infrazione nella singola vicenda (Cass. 24 agosto 2016, n.
17304).
Situazioni apparentemente identiche (falsità di documenti o di dichiarazioni rese in vista dell'assunzione) parrebbero quindi destinatarie di discipline differenziate (decadenza di diritto/licenziamento previo procedimento disciplinare), il che chiaramente impone un più approfondito apprezzamento giuridico.
In proposito, è stato osservare in giurisprudenza che l'art. 127, lett. d) e l'art. 75 fanno riferimento alla derivazione causale certa dell'accesso all'impiego dai documenti o dalle dichiarazioni false prodotte: la decadenza si ha infatti quando "l'impiego fu conseguito" in base ai documenti falsi, così come l'art. 75 cit. parla di benefici "conseguenti" al provvedimento emanato in base a dichiarazione non veritiera.
D'altra parte, come precisato da Corte Costituzionale 27 luglio 2007, n. 329 (v. anche Consiglio di Stato, sez. III, 20 aprile 2018, n. 2399) l'art. 127, lett. d) attiene all'ambito dei "procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro" richiamati dalla L. n. 421 del 1992, art. 2, comma 1, lett. c, n. 4 ed analogo inquadramento deve ricevere, in specifico riferimento alle dichiarazioni sostitutive, il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75 ove applicato in ambito di assunzioni.
Rispetto ai procedimenti di accesso all'impiego di cui al citato art. 2, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 fa salva, anche in regime di lavoro pubblico privatizzato, la disciplina di fonte legale ed esclude l'intervento della contrattazione collettiva, a riprova del trattarsi di aspetti che si riportano ad una disciplina inderogabile.
Se ne può desumere che, allorquando la legge (o anche un bando di concorso, purchè non in contrasto con la legge), rispetto ad un certo requisito, tra cui quello relativo alle
19 pregresse condanne penali, stabilisca una regola certa di incompatibilità con l'accesso al pubblico impiego, la decadenza operi di diritto, al di fuori di un procedimento disciplinare, quale effetto del manifestarsi di un vizio "genetico" del contratto.
Il tutto secondo un inquadramento che manifesta linearità rispetto alla ricostruzione delle relazioni tra procedimenti di scelta del dipendente da parte della P.A. e rapporto di lavoro quale impostata dalla Corte di legittimità, allorquando si è reiteratamente sostenuto che l'atto con il quale l'amministrazione revochi un'assunzione o un incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria "equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perchè affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale" (Cass. nn.
8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019), ovverosia, secondo un più risalente precedente, la decadenza in questi casi va apprezzata "semplicemente in termini di rifiuto dell'amministrazione scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro
a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa" (Cass. 13150/2006).
La ratio delle norme in esame non è dunque quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità, tanto è vero che la Corte di Cassazione (Cass. 23 settembre
2016, n. 18719), nel ritenere che "la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. n.
445 del 2000, art. 75" ha avuto cura di precisare che ciò costituisce "effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti" per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare.
La tutela dell'affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni non può, quindi, giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale.
Sicchè è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo.
Tale premessa consente di impostare su tale base la portata differenziale del D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 55-quater, norma che per i falsi documentali e dichiarativi resi in relazione
20 all'accesso al pubblico impiego prevede il licenziamento, ma quale effetto di procedimento disciplinare e quindi previa valutazione di gravità dell'accaduto.
Per esclusione rispetto ai casi regolati dall'art. 127, lett. d) e art. 75 come vizi genetici e quindi causa di nullità, la legge, allorquando tali falsità non riguardino circostanza certamente ostative al rapporto, tratta le falsità come vizi "funzionali", dando rilievo ad esse a rapporto instaurato e quindi ex post, come ragioni di risoluzione.
Tale approdo interpretativo è suffragato dal diverso tenore letterale della disposizione, che non fa riferimento, come le altre norme sopra esaminate, al nesso causale certo tra irregolarità documentale e conseguimento dell'impiego, quanto piuttosto al verificarsi di essa, più genericamente, "ai fini ed in occasione" dell'instaurazione del rapporto.
Pertanto, una volta instaurato il rapporto, tali falsità, in quanto inidonee a determinare di per sè sole la nullità del contratto, rilevano solo in quanto, per la loro gravità (natura del dato sottaciuto o manifestato erroneamente;
circostanze della dichiarazione erronea;
sopravvenire o meno di un rapporto duraturo che renda meno rilevante quanto originariamente accaduto etc.), siano tali da comportare, in un giudizio concreto di proporzionalità, la lesione, pur apprezzata ex post, del vincolo fiduciario.
Ampliando ulteriormente il ragionamento, la Corte di Cassazione ha ritenuto che le norme esaminate, sebbene afferiscano tutte alla tutela del buon andamento della Pubblica
Amministrazione (art. 97 Cost.), in una logica anche di salvaguardia rispetto a comportamenti sleali di chi intenda accedere al pubblico impiego (art. 98 Cost.), declinano tuttavia tali interessi con modalità diverse, in modo peraltro non incoerente (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/07/2019 n.18699).
Le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 127 lett. d e art. 75 citt.) si ispirano infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all'accesso all'impiego pubblico (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/07/2019 n.18699, conformi: n. 22673/2020; n. 10854/2020, Cassazione civile sez. lav., 06/06/2024, n.15816).
Ne consegue che rispetto al caso delle condanne penali pregresse, la decadenza ex lege, al di fuori dal procedimento disciplinare, può trovare applicazione solo se la dichiarazione mendace riguardi condanne che non avrebbero in ogni caso consentito l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego.
21 Mentre, in caso contrario, la P.A. deve procedere nelle forme disciplinari, previa valutazione della gravità concreta dell'accaduto.
Fattispecie concreta
4.1. Trasponendo tali principi al caso di specie si ritiene che la sanzione disciplinare applicata sia sproporzionata rispetto alle caratteristiche del caso concreto.
Appare, in primo luogo, necessario rilevare che la dichiarazione mendace posta in essere dalla ricorrente riguarda condanne che non avrebbero comunque impedito l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego. Non si tratta, dunque, di una falsità che ha inciso sulla validità del rapporto di lavoro, ma si tratta di una falsità “funzionale”, nel senso che rileva, ex post, quale condotta disciplinarmente rilevante.
In secondo luogo, come sopra evidenziato, la statuizione di cui all'articolo D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 55-quater lett. d) non determina alcun automatismo sanzionatorio, sicchè il licenziamento può essere irrogato a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti.
Ed allora, valutando le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto si ritiene che la falsità posta in essere dalla ricorrente, per quanto disciplinarmente rilevante, non sia tale da giustificare il licenziamento senza preavviso.
A tale riguardo rileva, sotto il profilo oggettivo, la circostanza che una delle due sentenze di condanna penale non dichiarate riguarda la condotta per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per un importo pari a 985,00 Euro, commessa fino al 16 gennaio 2009 (sentenza del Tribunale di RA in composizione monocratica, divenuta irrevocabile il 21.03.2014), reato che successivamente è stato depenalizzato in forza del D.
Lgs. 15 gennaio 2016, n.
8. Si tratta, quindi, di una condotta che per il legislatore ha poi perso rilievo penale.
La seconda pronuncia penale attiene, invece, un decreto penale di condanna, sempre ascrivibile alle condotte del contesto societario, con cui la ricorrente è stata condannata con un'ammenda pari ad Euro 900,00, per la violazione di norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 71 D.lgs. 81/2008, commessa il 9 maggio 2013 in Ascoli Piceno. Con decreto del magistrato di sorveglianza del Tribunale di Pescara del 20.6.2024 la pena pecuniaria dell'ammenda è stata dichiarata estinta, in ragione del pagamento avvenuto in data
23.5.2024.
22 Si tratta, quindi, di fatti di reato del tutto esulanti dalle funzioni di docente e posti in essere dalla ricorrente in un periodo temporale di molto antecedente rispetto alla instaurazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica (si pensi soprattutto all'omesso versamento dei contributi dell'anno 2009, poi depenalizzato).
Sotto il profilo soggettivo, invece, assume estremo valore sintomatico della buona fede della ricorrente o quantomeno di un atteggiamento recuperatorio e di rimedio dell'errore commesso, il fatto che la stessa, in tutte le domande di inserimento/aggiornamento presentate nel 2020 e nel 2022, ha sempre dichiarato le condanne penali di cui alla falsità contestata, prestando regolarmente il servizio di supplenza affidato:
- dal 28/09/2020 al 30/06/2021 presso l'Istituto Comprensivo 1 UL
- dal 16/09/2021 al 15/11/2021 presso l'Istituto Comprensivo 1 UL
- dal 16/11/2021 al 30/06/2022 presso l' Controparte_4
- dal 01/09/2022 al 30/06/2023 presso l'Istituto Comprensivo 1 UL
- dal 01/09/2023 al 30/06/2024 presso l'Istituto Comprensivo 1 UL (interrotto dal licenziamento disciplinare in data 17/05/2024).
Oltre al servizio svolto nell'anno scolastico 2018/2019.
In particole, la ricorrente ha reso la dichiarazione circa la presenza dei precedenti penali in occasione della prima domanda di inserimento/aggiornamento delle Graduatorie per le supplenze del maggio 2020, in sede di aggiornamento delle domande ATA nel 2021 (All.
12 fas. ric.) ed in quello delle GPS nel 2022 (All. 13 fas. ric.), per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi nel 2023 (All. 14 fas. ric.) ed in occasione della presentazione della domanda di partecipazione al concorso ordinario per titoli ed esami nel 2020 (All. 15 fas. ric.) e nel 2024
(All. 16 fas. ric.).
L'unico rilievo che può essere effettuato rispetto a tale dichiarazione è la erronea indicazione del Tribunale di Ascoli Piceno, anziché del Tribunale di RA, quale foro procedente rispetto al procedimento penale R.G. n. 6721/2018 per i reati di cui Art. 47, Art.
76 comma 3 DPR 28/12/2000 n. 445. Lo stesso errore, in termini inversi, è stato commesso in relazione al Tribunale che ha proceduto alla emissione del decreto di condanna penale per i reati in materia di sicurezza.
23 Ad ogni modo si tratta di errore materiale che non intacca il contenuto della domanda e delle dichiarazioni rilasciate.
Tale atteggiamento, lungi dall'incrinare definitivamente il rapporto fiduciario con l'amministrazione scolastica, è indice dell'assenza di mala fede della ricorrente o quantomeno
è sintomatico della volontà di rimediare alla falsità contestata e si pone quale ulteriore conferma della sussistenza in concreto dei requisiti morali e di condotta necessari per proseguire il rapporto di lavoro.
Valga, peraltro, aggiungere che l'articolo 48 del C.C.N.L. relativo al personale
Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021, sottoscritto in data 18.01.2024 ed entrato in vigore il 19.01.2024, ha previsto quanto segue:
“
1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2024.
2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal
d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:
1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi: a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l'effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso: a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, incluse le seguenti modificazioni ed integrazioni all'articolo 498 comma 1 ove sono aggiunte le seguenti lettere: “g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità
o la reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.
4. Il presente articolo abroga l'art. 29 del CCNL 19/04/2018.”
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la falsa dichiarazione rilasciata dalla ricorrente in sede di assunzione a tempo determinato del 2018 circa l'assenza di precedenti
24 penali, non ha avuto l'effetto di far conseguire alla medesima un vantaggio, nel senso che la falsa dichiarazione non ha rivestito rilievo ostativo alla instaurazione del rapporto di lavoro, sicchè non è applicabile la previsione contenuta nell'articolo 48 del contratto collettivo sopra richiamato.
Ne consegue che la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso, intimato con provvedimento prot. n. 5027 del 16/05/2024 ai sensi dell'art. 55 quater, comma 1, lettera d) e comma 3 del D lgs. 30 marzo 2001, n. 165, appare illegittimo per difetto del requisito della proporzionalità ed in applicazione dell'articolo 63, co.
2-bis del D.lgs. n. 165/2001, ferma restando la sussistenza dell'infrazione commessa ed anche la sua rilevanza disciplinare, si ritiene di poter rideterminare la sanzione da applicare in quella conservativa.
Sotto tale ultimo profilo, l'articolo 63 comma 2 bis del D.lgs. n. 165/2001 prevede quanto segue:
“Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalita', il giudice puo' rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravita' del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”.
Facendo riferimento alle previsioni della contrattazione collettiva sottoscritto in data
18.01.2024, la stessa, come sopra richiamata, rimanda a sua volta alle previsioni di cui al
D.lgs n. 297 del 1994 che prevede le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura, articolo 493: consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese, articolo 494: la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi, articolo 495: la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a
25 sei mesi è inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi, articolo 496: la sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo.
Facendo riferimento a tali prescrizioni normative si ritiene, allora, di poter rideterminare la sanzione disciplinare da applicare in quella della censura, risultando la mancanza inerente i doveri di ufficio e di non particolare gravità, soprattutto in relazione all'elemento soggettivo (come dimostrato dal ravvedimento della docente rispetto alla falsità riscontrata).
Quale effetto della illegittimità del licenziamento consegue l'inefficacia del decreto di risoluzione anticipata n. 871 del 17.05.2024, disposto dall'Istituto Comprensivo n. 1 di
UL, del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente in data 01/09/2023, prot. n. 6415, in qualità di docente di scuola primaria, posto sostegno, per n. 24 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 01/09/2023 e fino al 30/06/2024.
Appare, altresì, illegittimo il provvedimento dell'amministrazione scolastica con cui la ricorrente è stata esclusa da tutte le Graduatorie Provinciali 2022-2024 della provincia di
26 RA, sul presupposto della integrazione della fattispecie di cui 7, comma 9, dell'O.M.
112/2022, ai sensi del quale “Fatte salve le responsabilità di carattere personale è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci”.
Ed infatti, nel caso di specie la ricorrente, nella domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS presentata rispettivamente negli anni 2020 e 2022 non ha reso dichiarazioni mendaci, avendo espressamente dichiarato le condanne penali pregresse
(seppur con gli errori sopra menzionati), sicchè non ricorre la suddetta ipotesi di esclusione.
L'articolo 7 comma 9, infatti, riferendosi espressamente al periodo di vigenza delle graduatorie, prevede l'ipotesi di esclusione per le falsità poste in essere nella compilazione della domanda di inserimento o aggiornamento per quelle specifiche graduatorie e non per graduatorie pregresse.
Per le medesime ragioni non appare legittimo il decreto dirigenziale dell'Istituto
Comprensivo 1 di UL (prot. 5155/U del 3 giugno 2024 – All. 9 fas. ric.) finalizzato a dichiarare il servizio prestato dalla ricorrente come valido di fatto (ai soli fini economici) e non di diritto, nonché il conseguente decreto prot. 5147/U del 3 giugno 2024 (All. 10, fasc. ric.) di decurtazione del punteggio in ragione del disconoscimento giuridico del servizio prestato, non essendo integrata la fattispecie di cui all'articolo 8, comma 10 dell'O.M.
112/2022 per la ragione dirimente che né in sede di domanda di inserimento nelle GPS del
2020, né in sede di aggiornamento del 2022 la docente ha reso dichiarazione mendaci
L'ulteriore effetto della illegittimità del licenziamento è certamente quello di consentire alla ricorrente di poter presentare domanda di aggiornamento per le GPS
2024/2026, che le è stato impedito proprio in ragione del licenziamento subito, rappresentante impedimento alla stessa.
Così come rappresenta ulteriore effetto della illegittimità del licenziamento, anche la correzione e rettifica della indicazione della causa di esclusione della ricorrente dalle GPS
2022-2024, poi ottenuta nelle more, in esecuzione delle statuizioni contenute nel provvedimento cautelare.
Quanto, infine, alle conseguenze economiche della illegittimità del licenziamento, la ricorrente rivendica il diritto al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura di 4 (quattro) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta equa dal Giudice adito, oltre all'indennità di
27 mancato preavviso, senza, però, menzionare il fondamento giuridico di tale tutela indennitaria.
Ed infatti, in punto di diritto è noto che nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato il recesso ante tempus può essere motivato solo per giusta causa ex art. 2119 c.c.
o in presenza di ipotesi di risoluzione del contratto ex artt. 1453 e ss. c.c..
"Al di fuori di queste ipotesi il licenziamento è qualificabile come inadempimento contrattuale per mancato rispetto del termine pattuito. In caso di non giustificato recesso ante tempus del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe snaturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto, stante
l'inapplicabilità delle disposizioni concernenti il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (L. n. 604 del 1966, art. 18 L. n. 300 del 1970)” (cfr. in tal senso Cass. 8 giugno 1995, n. 6439: id. 3 febbraio 1996 n. 924, 28 dicembre 1999 n. 14637, 26 marzo 2002
n. 4345; 1 luglio 2004 n. 12092; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-02-2013, n. 4648).
Il recesso "ante tempus" dal contratto di lavoro a termine, a norma del combinato disposto di cui agli art. 2118 e 2119 c.c. e all'art. 1 l. n. 604 del 1996, è dunque possibile solo ed esclusivamente per giusta causa o per impossibilità oggettiva della prestazione.
Applicando tali principi al caso di specie non è possibile riconoscere la tutela indennitaria così come richiesta dalla ricorrente, potendosi, di converso, riconoscere a titolo risarcitorio la retribuzione che la docente avrebbe ottenuto nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse proseguito fino alla sua naturale scadenza, corrispondente, nel caso di specie, alla retribuzione maturata dalla data del 17.5.2024 al 30.6.2024.
In definitiva sintesi, alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene che le statuizioni contenute nell'ordinanza cautelare e connotate da provvisorietà, insita nella natura stessa della fase in cui sono state pronunciate, debbano essere definitivamente confermate anche nella presente fase di merito a cognizione piena, nei terminiseguenti.
Va pertanto dichiarata la illegittimità del licenziamento disciplinare comminato alla ricorrente dal di RA con Controparte_2
provvedimento prot. 5027 del 16.05.2024 per difetto di proporzionalità della sanzione inflitta, con conversione della stessa nella sanzione conservativa della censura ai sensi dell'art. 63, co.
2-bis del D.lgs. n. 165/2001, e per l'effetto va dichiarata la illegittimità del decreto di
28 risoluzione anticipata n. 871 del 17.05.2024, disposto dall'Istituto Comprensivo n. 1 di
UL, del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente in data 01/09/2023, prot. n. 6415, in qualità di docente di scuola primaria, posto sostegno, per n. 24 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 01/09/2023 e fino al 30/06/2024, con conseguente riconoscimento a favore della ricorrente, a titolo risarcitorio, della retribuzione che sarebbe maturata dal 17.5.2024 al 30.6.2024.
Va altresì dichiarata la illegittimità del decreto di depennamento della ricorrente dalle
Graduatorie Scolastiche Provinciali della Provincia di RA per il personale docente ed il personale educativo valide per il biennio 2022-24, nonché del decreto della medesima
Istituzione scolastica prot. 5144 del 03.06.2024 che ha dichiarato il servizio prestato dalla docente con decorrenza dal 04/10/2018 al 16/05/2024 come prestato di Parte_1
fatto e non di diritto, con conseguente condanna alla rideterminazione del punteggio della ricorrente (già eseguito in via provvisoria, in adempimento dell'ordinanza cautelare).
Per l'effetto, va condannato il a reinserire la Controparte_1
ricorrente nelle Graduatorie scolastiche della Provincia di RA del personale docente
2022-2024 in cui risultava iscritta ed va ordinato alle amministrazioni resistenti di ammettere l'iscrizione/aggiornamento della ricorrente nelle medesime Graduatorie vigenti per il biennio
2024-26 attribuendole il punteggio spettante in ragione dei titoli di servizio e culturali posseduti (condanna a cui l'amministrazione ha già adempiuto, in via provvisoria, in adempimento dell'ordinanza cautelare), con conseguente rettifica ed aggiornamento della pubblicazione sul sito dell'ATP di RA del provvedimento di esclusione dalle G.P.S.
2022/23 e 2023/2024 della docente prot. 5162 del 21.05.2024 Parte_1
(condanna a cui l'amministrazione ha già adempiuto in adempimento dell'ordinanza cautelare).
5. Le spese di lite della fase cautelare e della fase di merito sono poste a carico della parte resistente e liquidate come da dispositivo in applicazione delle tabelle di cui al DM n. 147 del
2022 (scaglione per le cause di lavoro di valore indeterminabile, senza liquidazione della fase istruttoria, nei valori medi per la fase di merito stante la particolare difficoltà delle questioni poste e nei valori minimi per la fase cautelare, considerata la identità delle questioni sollevate rispetto alla cognizione di merito ordinaria).
29 L'aumento di cui all'articolo 4, co.
1-bis, del D.M. 10/03/2014, n. 55 si ritiene applicabile solo una volta, atteso che la domanda cautelare è stata formulata contestualmente al deposito del ricorso ex articolo 414 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1328/2024 così provvede:
• in accoglimento della domanda, dichiara la illegittimità del licenziamento disciplinare comminato alla ricorrente dal Controparte_2
di RA con provvedimento prot. 5027 del 16.05.2024 per difetto di
[...]
proporzionalità della sanzione inflitta, convertendolo con la sanzione disciplinare conservativa della censura ai sensi dell'art. 63, co.
2-bis del D.lgs. n. 165/2001, e per l'effetto, dichiara la illegittimità del decreto di risoluzione anticipata n. 871 del
17.05.2024, disposto dall'Istituto Comprensivo n. 1 di UL, del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente in data
01/09/2023, prot. n. 6415, in qualità di docente di scuola primaria, posto sostegno, per n. 24 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 01/09/2023 e fino al 30/06/2024, condannando per l'effetto l'amministrazione resistente a risarcire alla ricorrente il relativo danno pari alla retribuzione di cui avrebbe goduto dal 17.5.2024 al 30.6.2024, oltre accessori di legge;
• dichiara la illegittimità del decreto di depennamento della ricorrente dalle Graduatorie
Scolastiche Provinciali della Provincia di RA per il personale docente ed il personale educativo valide per il biennio 2022-24, nonché del decreto della medesima
Istituzione scolastica prot. 5144 del 03.06.2024 che dichiara il servizio prestato dalla docente con decorrenza dal 04/10/2018 al 16/05/2024 come Parte_1
prestato di fatto e non di diritto, con conseguente conferma della condanna del resistente alla rideterminazione del punteggio (condanna già eseguita in via CP_1 provvisoria in adempimento dell'ordinanza cautelare);
• per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1 CP_9
a reinserire definitivamente ed a pieno titolo la ricorrente nelle Graduatorie
[...]
scolastiche della Provincia di RA del personale docente 2022-2024 in cui risultava iscritta ed ordina alle amministrazioni resistenti di ammettere l'iscrizione/aggiornamento della ricorrente nelle medesime Graduatorie vigenti per il
30 biennio 2024-26 attribuendole il punteggio spettante in ragione dei titoli di servizio e culturali posseduti, con conseguente rettifica ed aggiornamento della pubblicazione sul sito dell'ATP di RA del provvedimento di esclusione dalle G.P.S. 2022/23 e
2023/2024 della docente prot. 5162 del 21.05.2024 (condanna Parte_1 già eseguita in via provvisoria in adempimento dell'ordinanza cautelare);
• condanna parte resistente a rimborsare le spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in € 1.614,00 per la fase cautelare ed € 9.590,10 per la fase di merito, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
RA, 8.1.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 08/01/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. , nata il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Roseto degli Abruzzi alla Via Nino Bixio n. 17, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Salvatore Braghini (c.f. , ed elettivamente domiciliata presso C.F._2
lo studio in Avezzano (AQ), Via Garibaldi n. 195. numero di fax 0863 1864306, indirizzo di posta elettronica: Email_1
RICORRENTE
Contro
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA (C.F. , fax 0862/410918, pec: P.IVA_2
, presso i cui uffici del Complesso Monumentale di San Email_2
Domenico in L'Aquila (AQ) alla Via Buccio di Ranallo, s.n.c., domicilia per legge
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del predetto provvedimento ovvero, in subordine, accertato e dichiarato il difetto di proporzionalità della sanzione inflitta alla ricorrente, applicare, ai sensi dell'art. 63, co.
2-bis del D. Lgs. n. 165/2001, la sanzione conservativa dell'avvertimento scritto ovvero di altra sanzione
1 conservativa elencata nell'art. 492 del D. Lgs n. 297/1994 e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto di risoluzione anticipata n. 871 del 17.05.2024, disposto dall'Istituto Comprensivo n. 1 di UL, del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente in data 01/09/2023, prot. n. 6415, in qualità di docente di scuola primaria, posto sostegno, per n. 24 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 01/09/2023 e fino al 30/06/2024 nonché condannare le amministrazioni resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura di 4 (quattro) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta equa dal Giudice adito, oltre all'indennità di mancato preavviso;
in ogni caso:
- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto di depennamento dalle Graduatorie Scolastiche Provinciali della Provincia di RA per il personale docente ed il personale educativo in cui risulta iscritta, valide per il biennio 2022-
24, nonché del decreto della medesima Istituzione scolastica prot. 5144 del 03.06.2024 che dichiara il servizio prestato dalla docente con decorrenza dal Parte_1
04/10/2018 al 16/05/2024 come prestato di fatto e non di diritto rideterminando il punteggio della ricorrente e/o, comunque, disporre la revoca e/o la disapplicazione dei provvedimenti medesimi, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, sulla scorta delle gravi illegittimità suesposte e tenuto conto dei motivi di impugnazione oggetto del presente giudizio, ad essere reinserita e/o ricollocata nelle Graduatorie scolastiche della Provincia di RA del personale docente 2022-2024 in cui risultava iscritta ed ordinare alle amministrazioni resistenti di ammettere l'iscrizione/aggiornamento della ricorrente nelle medesime Graduatorie vigenti per il biennio 2024-26 riconoscendo validità all'inoltro della domanda di aggiornamento a mezzo pec del 24.06.2024 in formato pdf, anche previa disapplicazione della disposizione preclusiva di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) dell'O.M. 88/2024, attribuendole il punteggio spettante in ragione dei titoli di servizio e culturali posseduti;
- ordinare al Controparte_2
RA, previo accertamento dell'illegittimità della pubblicazione sul sito dell'ATP di RA del Provvedimento di esclusione dalle G.P.S. 2022/23 e 2023/2024 della docente
, prot. 5162 del 21.05.2024, tuttora consultabile all'indirizzo Parte_1 https://www.csateramo.it/wpusp/archive/provvedimento-di-esclusione-dalle-g-p-s-202223-e-
20232024-prot-5162-del-21-05-2024-della-docente-angelozzi-mariangela, la rimozione di detto provvedimento;
- adottare ogni provvedimento ritenuto necessario per rimuovere qualsivoglia pregiudizio arrecato alla ricorrente;
- condannare le parti resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari, oltre ad accessori come da legge in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario. È richiesta, inoltre, la liquidazione delle spese legali con maggiorazione di legge del 30% in funzione della tecnica di redazione telematica dell'atto con fruizione agevolata mediante inserimento di collegamenti ipertestuali alla produzione. La richiesta trova fondamento nell'art. 4, co.
1-bis, del D.M. 10/03/2014, n. 55 a mente del quale: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
2 MIM: ““voglia il Tribunale adito rigettare integralmente le avverse pretese in quanto infondate per i motivi sopra esposti;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare, depositato in data
17.2024, adiva l'intestato Tribunale, in funzione del Giudice del Parte_1
lavoro, al fine di impugnare il licenziamento disciplinare intimato dal
[...]
di RA con provvedimento prot. 5027 Controparte_2
del 16.05.2024, in quanto privo di giustificato motivo o di giusta causa, o in subordine per difetto di proporzionalità della sanzione inflitta con rimodulazione in sanzione conservativa, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del provvedimento di depennamento dalle Graduatorie
Scolastiche Provinciali della Provincia di RA per il personale docente ed il personale educativo, valide per il biennio 2022-24, nonché del decreto della medesima Istituzione scolastica prot. 5144 del 03.06.2024 che dichiarava il servizio prestato con decorrenza dal
04/10/2018 al 16/05/2024 come prestato di fatto e non di diritto, rideterminando il punteggio e provvedendo al suo reinserimento nelle GPS con il punteggio spettante in ragione dei titoli di servizio e culturali posseduti, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura di 4
(quattro) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, ed oltre alla rimozione della della pubblicazione sul sito dell'ATP di RA del Provvedimento di esclusione dalle G.P.S. 2022/23 e 2023/2024.
A sostegno della domanda deduceva:
- che in data 04/10/2018 stipulava nel profilo di insegnante (di scuola primaria) il primo contratto di lavoro a termine con il e, in Controparte_1 particolare, con l'Istituto Comprensivo statale Enrico Fermi di Alba IC, venendo attinta dalle Graduatorie di Istituto per le supplenze brevi e saltuarie al fine di svolgere una supplenza dal 04/10/2018 al 12/11/2018 (contratto Prot.n.
4428 del 04.10.2018);
- che nell'a.s. 2018-2019 stipulava con il medesimo Istituto scolastico una sequenza di ben 9 contratti a termine: prot. n. 5280 del 13.11.2018, prot. n. 5873 del
13.12.2018, prot. n. 58 del 07.01.2019, prot. n. 204 del 10.01.2019, prot. n. 1515 del 01.03.2019, prot. n. 2964 del 30.04.2019, prot. n. 2881 del 26.04.2019, prot. n.
3479 del 23.05.2019, prot. n. 3969 del 13.06.2019;
- che con riferimento al primo contratto di lavoro (dal 04/10/2018 al 12.11.2018), non essendo a conoscenza delle iscrizioni nel registro del casellario giudiziario di
3 due illeciti commessi, e comunque afferenti a vicende del tutto estranee al contesto professionale della scuola, sottoscriveva il modello allegato al contratto contenente le dichiarazioni di rito e, tra queste, quella “di non aver riportato condanne penali
e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della normativa vigente”;
- che la stessa, invero, quale socia non lavoratrice della ditta PI AV SR (il cui socio con responsabilità gestionali e sostanziali era il Sig. ), pur Parte_2
sprovvista al suo interno di un ruolo sostanziale, era destinataria di una sentenza del Tribunale di RA in composizione monocratica, divenuta irrevocabile il
21.03.2014, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per un importo pari a 985,00 Euro, commesso fino al 16 gennaio 2009, con reato estinto sia per l'intercorsa elevazione della soglia di punibilità penale a 10.000
Euro - come introdotta dall'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n.
8 - sia per il pagamento di una multa pari ad Euro 1.140,00, nonché di un decreto penale di condanna, sempre ascrivibile alle condotte del contesto societario, con un'ammenda pari ad Euro 900,00, per la violazione di norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 71 D.lgs. 81/2008, commessa il 9 maggio
2013 in Ascoli Piceno, ed anche in questo caso con reato estinto nei termini di cui agli articoli 459 e ss. cpp in ragione del pagamento della predetta somma rateizzata in 9 tranche;
- che la predetta società PI AV SR, ancorché non formalmente estinta, non è più attiva da tempo;
- che tali provvedimenti sarebbero risultati nel certificato n. 19816/2018/R del casellario giudiziale richiesto direttamente dall'amministrazione scolastica al
Tribunale di RA e da quest'ultimo tramesso all'Istituto Comprensivo “E.
Fermi” di Alba IC con nota prot. n. 4928 del 26/10/2018, che, a sua volta, lo inviava all'Ufficio Scolastico Provinciale di RA;
- che contestualmente, il dirigente pro tempore dell' Controparte_3 notificava al dirigente dell'Istituto Comprensivo ''E. Fermi' di Alba
[...]
IC (TE) e all'interessata, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, lett. d) del D.
Lgs. n. 165 del 2001 ss.mm. e ii., la contestazione di addebito prot. Ris. 6399 del
20.11.2018 (che era acquisita dall'Istituto Scolastico al protocollo in entrata n.
4 5458 del 21.11.2018) per aver la docente dichiarato - pur in presenza di condanne -
“di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente”;
- che con successivo provvedimento Ris. n. 820 del 19.02.2019 dell'Ufficio
Scolastico, il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 55 ter, comma 1, del D.
Lgs. 165 del 2001, era sospeso fino al termine del procedimento penale;
- che la medio tempore, la rinviava a giudizio per il reato di cui agli artt. 47 Pt_3
e 76, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in relazione all'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), ed il Tribunale di RA adottava (all'esito del processo penale R.G. n.
618/2020) la sentenza n. 545 del 25 maggio 2021, divenuta irrevocabile, a causa della declaratoria di inammissibilità dell'appello, in data 07/04/2022, con la quale la ricorrente era condannata per il delitto di cui all'art. 483 c.p. per aver reso, alla stipula del contratto di lavoro con la P.A (in data 04.10.2018), una falsa dichiarazione;
- che il procedimento disciplinare era riattivato al fine di convocare l'incolpata all'audizione a difesa fissata alla data del 26 marzo 2024, per impulso della comunicazione prot. Ris. 11139 del 22.11.2023, con cui il Tribunale di RA, dietro espressa richiesta dell'amministrazione scolastica, trasmetteva all'ATP di
RA la sentenza n. 1208/2013, la sentenza n. 1364/2015 e la sentenza n.
545/2021;
- che tra la data in cui la sentenza n. 545 del 25.05.2021 del Tribunale di RA era divenuta irrevocabile (07/04/2022) e la richiesta da parte dell'ATP alla Cancelleria penale di acquisizione intercorreva un anno e sette mesi circa;
- che l'ATP di RA, dal canto suo, dopo aver apposto sulla nota di ripresa della contestazione disciplinare un protocollo scritto a penna (recante n. 554 del
22.01.2024), in palese violazione delle regole del codice di amministrazione digitale, consegnava alla docente in data 01.02.2024 detto documento di riattivazione, con la raccomandata a mano prot. 922 del 31.01.2014 senza osservare il termine di 60 giorni richiesto dalla data di comunicazione della cancelleria penale (69 giorni dopo) ai sensi della previsione di cui all'art. 55-ter
5 comma 4 del D. Lgs 165/2001 come novellato dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- che nonostante detta tardiva contestazione (di un illecito risalente circa dieci anni prima), benché il contratto contenente la dichiarazione contestata fosse non più in essere (essendo terminato il 12.11.2018), malgrado la circostanza appalesata dalla ricorrente di non essere a conoscenza dell'annotazione nel casellario delle sanzioni penali irrogatele nonché l'avvenuta estinzione del reato relativo all'omissione dei versamenti previdenziali di 985 Euro in ragione dell'elevazione dell'importo penalmente rilevante e del contestuale pagamento sia della relativa multa sia dell'ammenda afferente al decreto penale di condanna, con conseguente non menzione ai sensi del decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122, ed ancora, quantunque si trattasse di violazioni per fatti del tutto estranei al profilo di insegnante, con provvedimento prot. n. 5027 del 16/05/2024 (quindi ben 6 anni dopo l'assunto mendacio), alla docente in parola era irrogata la sanzione del licenziamento disciplinare, sul presupposto di un'applicazione puramente automatica dell'art. 55quater, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carrier”;
- che a cascata, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo n. 1 di UL, con decreto n. 871 disponeva la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 5086 del 17/05/2024 (avente durata dal 01/09/2023 al
30/06/2024), con decorrenza dalla notifica del provvedimento disciplinare (in data
17/05/2024); seguiva il decreto dirigenziale dell'Istituto Comprensivo 1 di
UL finalizzato a dichiarare il servizio prestato come valido di fatto (ai soli fini economici) e non di diritto, nonché il conseguente decreto prot. 5147/U del 3 giugno 2024 di decurtazione del punteggio in ragione del disconoscimento giuridico del servizio prestato;
- che l'insegnante, medio tempore, in occasione della prima domanda di inserimento/aggiornamento delle Graduatorie per le supplenze del maggio 2020
(divenute provinciali a seguito dell'emanazione dell'O.M. del
[...]
n. 60/2020, istitutiva delle GPS), dichiarava quanto segue: “• di Controparte_1
6 avere i seguenti procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero Art. 81 C.P.,
Art. 2 comma 1 BIS L. 11/11/1983 n. 638, Art. 146 D.L.vo 09/04/2008 n. 81, Art.
71 D.L.vo 09/04/2008 n. 81 • di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) in Italia e/o all'estero 6721/2018 per reati di cui Art. 47, Art. 76 comma 3 DPR 28 Dicembre
2000”;
- che tale dichiarazione veniva sempre reiterata ad ogni nuovo inserimento e aggiornamento di ogni graduatoria, e segnatamente: nell'aggiornamento delle domanda ATA nel 2021 ed in quello delle GPS nel 2022 per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi nel 2023 ed in occasione della presentazione della domanda di partecipazione al concorso ordinario per titoli ed esami nel 2020 e nel 2024;
- che pur in difetto di dichiarazione mendace nella compilazione delle domande di aggiornamento delle GPS, la docente, con decreto dirigenziale dell'ATP di RA
n. 5162 del 21.05.2024 era altresì esclusa da dette Graduatorie sull'erronea applicazione dell'art. 7, comma 9, dell'O.M. 112/2022 (“Fatte salve le responsabilità di carattere personale è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci”), dalle Graduatorie
Scolastiche Provinciali (GPS) vigenti per il biennio 2022-2024 per tutte le classi di concorso, e segnatamente: - Prima fascia GPS – Scuola Primaria (EEEE); - Prima fascia GPS – Scuola dell'Infanzia (AAAA); - Seconda fascia GPS – Personale educativo (PPPP); - Seconda fascia GPS - Sostegno scuola primaria (ADEE).
- che l'amministrazione continuava comunque a stipulare con la docente, ingenerandole un affidamento sulla regolarità della sua posizione, plurimi contratti di supplenza, come di seguito specificati: - dal 04/05/2018 al 31/05/2018 presso l'Istituto Comprensivo E. Fermi di Alba IC - dal 04/10/2018 al 07/06/2019 presso l'Istituto Comprensivo E. Fermi di Alba IC (e per il giorno
16/06/2019, giornata scrutinio) – dal 23/09/2019 al 30/06/2020 presso l'Istituto
Comprensivo 1 UL - dal 28/09/2020 al 30/06/2021 presso l'Istituto
Comprensivo 1 UL - dal 16/09/2021 al 15/11/2021 presso l'Istituto
Comprensivo 1 UL - dal 16/11/2021 al 30/06/2022 presso l'
[...]
- dal 01/09/2022 al 30/06/2023 presso Controparte_4
l'Istituto Comprensivo 1 UL - dal 01/09/2023 al 30/06/2024 presso
7 l'Istituto Comprensivo 1 UL (interrotto dal licenziamento disciplinare in data 17/05/2024);
- che con pec del 6 giugno 2024 impugnava in via stragiudiziale il licenziamento disciplinare con trasmissione a mezzo pec al , all' Controparte_1 [...]
, all'ATP di RA (nota acquisita dall'ATP di RA al prot. n. 5858 CP_2 del 06/06/2024) e all'I.C. n. 1 di UL, contestando la conseguente risoluzione contrattuale nonché l'esclusione dalle Graduatorie Provinciali
Scolastiche di interesse per gli aa.ss. 2022-2023 e 2023-2024 e la rettifica del punteggio, chiedendo altresì di esplicitare le motivazioni del licenziamento;
- che l'ATP di RA confermava la legittimità del proprio operato comunicando, con nota di risposta prot. n. 5966 del 10 giugno 2024, specificando che l'impossibilità di ripristinare il rapporto di lavoro deriverebbe dalla “definitiva compromissione del rapporto di fiducia intercorrente con l'Amministrazione”;
- che in violazione delle norme a presidio della riservatezza e della protezione dei dati personali sensibili, l'ATP di RA procedeva con la pubblicazione del decreto di esclusione dalle GPS con espressa menzione della irrogazione alla docente della “sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso”, esponendo al pubblico un dato sensibile e comunque riservato della lavoratrice.
- che in data 24 giugno 2024 (data di scadenza per inoltrare la domanda di aggiornamento delle GPS per il biennio 2024-26), la docente, sul presupposto di aver impugnato in forma stragiudiziale la sanzione del licenziamento disciplinare irrogatale dall'ATP di RA con provvedimento n. 5027 del 16.05.2024, propedeutico all'impugnativa giudiziale, contestando, altresì, l'esclusione dalle
GPS 2022-2024 trasmetteva con pec (ricevute pec di invio e consegna) la sua domanda di aggiornamento GPS 2024-2026 in formato pdf spiegando in una nota preliminare di essere consapevole dell'onere di trasmissione della stessa in formato telematico mediante la piattaforma istanze online, ma di trovarsi nell'impossibilità di inviarla telematicamente a causa della preclusione di cui all'art. 6 (rubricato
“Requisiti generali di ammissione e condizioni ostative”) dell'O.M. 88/2024
(Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali 2024-2026), che, al comma 2, sancisce l'impossibilità di partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto a “coloro che siano stati licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato
8 motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione” (lett. e).
A fronte di tali premesse eccepiva l'illegittimità del licenziamento disciplinare per violazione del principio di tempestività ed in particolare per violazione del termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 55 ter comma 4 del D.lgs n. 165 del 2001per la ripresa del procedimento disciplinare, sottolineando come tra la data di trasmissione all'ATP di RA
(prot. Ris. 11139 del 22.11.2023) della sentenza n. 545/2021 e la data in cui la predetta sentenza penale è diventata irrevocabile (07/04/2022) intercorreva una estensione temporale pari a circa un anno e sette mesi, mentre la comunicazione all'interessata della riattivazione del procedimento disciplinare avveniva in data 01.02.2024.
Eccepiva altresì la violazione delle regole tecniche per il protocollo informatico della
P.A., in quanto l'ATP di RA apponeva sulla nota di ripresa della contestazione disciplinare un protocollo scritto a penna.
Nel merito contestava l'automatica applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento irrogato, assumendo che la falsità contestata riguardava una condanna penale risalente al 2009, il cui reato sarebbe stato estinto con il pagamento della multa, nella qualità di socio non lavorante di una ditta, nella quale ricopriva un ruolo marginale, e comunque meramente formale, aggiungendo che l'iscrizione della pena nel casellario giudiziale non era nota alla docente. Sottolineava, al fine di suffragare la propria buona fede, che in sede di domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS, a partire dal 2020 in poi, la stessa dichiarava puntualmente le condanne penali riportate, rilevando come le stesse non fossero preclusive all'accesso al pubblico impiego. Richiamava, quindi, la normativa in materia di falsità documentali ai fini dell'accesso al pubblico impiego, sostenendo l'errore commesso dalla pubblica amministrazione nell'aver applicato in modo automatico la sanzione del licenziamento disciplinare, a fronte della dichiarazione censurata del modello allegato al contratto a termine del 04.10.2018, senza discriminare se i provvedimenti penali fossero rilevanti ai fini della posizione nella graduatoria da cui sarebbe stata attinta a decorrere dal primo contratto e la gravità degli illeciti commessi e senza esaminare se la condotta della docente in occasione della compilazione di domande di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie fosse viziata dalla rilevata “mendacità”.
Quale ulteriore motivo di contestazione ha eccepito il difetto di proporzionalità della sanzione irrogata, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, soggettive ed oggettive, che hanno caratterizzato la condotta contestata, oltre che alla luce delle contestazioni, in punto di
9 diritto, che la parte ricorrente ha articolato in ordine al contenuto delle iscrizione al casellario giudiziale a seguito del decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122.
Contestava, altresì, il provvedimento dirigenziale dell'Istituto Comprensivo 1 di
UL finalizzato a dichiarare il servizio prestato come valido di fatto (ai soli fini economici) e non di diritto, il conseguente decreto prot. 5147/U del 3 giugno 2024 di decurtazione del punteggio in ragione del disconoscimento giuridico del servizio prestato ed anche il provvedimento di esclusione da tutte le Graduatorie Provinciali 2022-2024 della provincia di RA in cui era iscritta (infanzia, primaria, posto comune e posto sostegno, personale educativo), assumendo la erronea applicando, da parte del , dell'art. 7, CP_1 comma 9, dell'O.M. 112/2022, in ragione del fatto che la docente aveva sempre dichiarato nella compilazione delle domande di aggiornamento dal 2020 al 2024 la sussistenza dei provvedimenti/procedimenti penali, sicchè non si poneva alcuna fattispecie di mendacio.
Assumeva che la illegittimità del licenziamento intimato aveva impedito alla stessa di presentare domanda di aggiornamento nelle GPS 2024/2026 a causa della preclusione di cui all'art. 6 comma 2 dell' (relativo ai “Requisiti generali di ammissione e CP_5 condizioni ostative”), che impedisce la partecipazione alla procedura di inserimento nelle
GPS e nelle graduatorie di istituto a “coloro che siano stati licenziati dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione”.
Da qui l'esigenza di ottenere una tutela immediata, stante la sussistenza di un pregiudizio gravissimo, ed anzi irreparabile, oltre che attuale, in quanto, essendo cancellata dalle graduatorie scolastiche vigenti (2022-24) ed essendole preclusa la possibilità di iscriversi a quelle future (2024-26), sarebbe stata privata della possibilità di partecipare all'assegnazione di supplenze, con conseguente lesione non solo delle chance lavorative, ma anche del diritto ad una vita libera e dignitosa. Aggiungeva che nel caso di specie risultava l'onta di una pubblicazione da parte dell'amministrazione scolastica in cui risultava expressis verbis il suo licenziamento disciplinare oltre che la sua esclusione dalle GPS, esigendo la rimozione immediata del documento amministrativo, ancora accessibile a tutti e consultabile nel sito dell'ATP di RA.
1.2. Si costituiva per il giudizio cautelare il Controparte_1 eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, dell' e dell' Controparte_6 Controparte_7 [...]
[...]
[...] , in quanto considerati come tre soggetti distinti e diversi dal Controparte_8
resistente e deducendo nel merio la infondatezza della domanda cautelare, CP_1 soprattutto in relazione all'assenza del presupposto del periculum in mora.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 30.7.2024 la parte ricorrente contestava le deduzioni avversarie, insistendo nell'accoglimento della domanda e sottolineando, sotto il profilo del periculum in mora, l'urgenza del provvedimento in ragione della scadenza del termine, previsto per il 7.8.2024, ai fini della scelta delle scuole da assegnare per le supplenze.
La causa veniva, dunque, riservata in decisione.
A scioglimento della riserva stretta all'udienza, con ordinanza del 2.8.2024 veniva accolta la domanda cautelare nei seguenti termini:
“• in accoglimento della domanda cautelare, sospende l'efficacia del licenziamento disciplinare comminato alla ricorrente dal Controparte_2
di RA con provvedimento prot. 5027 del 16.05.2024 per difetto di
[...]
proporzionalità della sanzione inflitta, con riserva di conversione della sanzione disciplinare in sede di merito, ai sensi dell'art. 63, co.
2-bis del D.lgs. n. 165/2001, e per l'effetto, sospende il decreto di risoluzione anticipata n. 871 del 17.05.2024, disposto dall'Istituto
Comprensivo n. 1 di UL, del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente in data 01/09/2023, prot. n. 6415, in qualità di docente di scuola primaria, posto sostegno, per n. 24 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 01/09/2023
e fino al 30/06/2024;
• sospende altresì l'efficacia del decreto di depennamento della ricorrente dalle
Graduatorie Scolastiche Provinciali della Provincia di RA per il personale docente ed il personale educativo valide per il biennio 2022-24, nonché del decreto della medesima
Istituzione scolastica prot. 5144 del 03.06.2024 che dichiara il servizio prestato dalla docente
con decorrenza dal 04/10/2018 al 16/05/2024 come prestato di fatto e Parte_1
non di diritto con conseguente condanna del resistente alla rideterminazione CP_1
provvisoria del punteggio dovuto;
• per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1 CP_9
a reinserire provvisoriamente la ricorrente, salva diversa determinazione all'esito del
[...]
giudizio a cognizione piena, nelle Graduatorie scolastiche della Provincia di RA del personale docente 2022-2024 in cui risultava iscritta ed ordina alle amministrazioni
11 resistenti di ammettere provvisoriamente l'iscrizione/aggiornamento della ricorrente nelle medesime Graduatorie vigenti per il biennio 2024-26 attribuendole il punteggio spettante in ragione dei titoli di servizio e culturali posseduti, con conseguente rettifica ed aggiornamento della pubblicazione sul sito dell'ATP di RA del provvedimento di esclusione dalle G.P.S.
2022/23 e 2023/2024 della docente , prot. 5162 del 21.05.2024”. Parte_1
1.4. La causa proseguiva, dunque, per la cognizione ordinaria nel merito.
Il resistente si costituiva anche per il giudizio ordinario di cognizione insistendo CP_1
nelle pretese e conclusioni formulate già con la domanda cautelare.
1.5. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e da ultimo rinviata all'udienza del 8.1.2025 per discussione con termine per note, al fine di consentire al resistente di prendere posizione sul quanto dedotto da CP_1
controparte alla scorsa udienza, relativamente alla obliterazione del provvedimento di esclusione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
In tale sede la parte ricorrente ha preso atto della dichiarazione versata in atti con cui parte resistente comunicava l'avvenuta rimozione del file pubblicato sul sito ufficiale dell'ATP di
RA, pur sottolineando che l'indicizzazione dell'URL (Uniform Resource Locator) del motore di ricerca Google ha conservato i dati, sicchè inserendo nel motore di ricerca
, i primi due indici della ricerca conducevano al provvedimento di Parte_1
esclusione da GPS prot. 5162 del 21 maggio 2024, in cui risultava la sanzione del licenziamento. Da ciò derivava l'interesse di parte ricorrente alla deindicizzazione al gestore del motore di ricerca, in ragione del diritto all'oblio, con la specificazione che di tanto si farebbe fatta carico la ricorrente ed il suo difensore. Nel merito della domanda, la ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, considerando la natura anticipatoria e provvisoria dell'ordinanza cautelare che per sua natura sospende l'efficacia del licenziamento disciplinare comminato alla ricorrente, nonché l'opposizione di parte resistente nel merito della vertenza. Parte resistente, invece, richiamava le conclusioni rassegnate insistendo per il rigetto della domanda.
12 2. La ricorrente, docente non di ruolo di scuola primaria, ha Parte_1 agito in giudizio al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento di licenziamento disciplinare per giusta causa, intimato nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato con il , dal 1.9.2023 al 30.6.2024 (supplenza Controparte_1
fino al termine delle attività didattiche) ed il conseguente provvedimento di esclusione dalle graduatorie 2022-2024, nonché al fine di contestare la decurtazione del punteggio ottenuta in ragione del disconoscimento giuridico del servizio prestato, con conseguente ripristino del contratto illegittimamente risolto. Ha anche richiesto il reinserimento nelle GPS e la reintegra del punteggio, censurando altresì la violazione del diritto alla riservatezza subito a causa della indicazione della ragione della esclusione in sede di pubblicazione delle GPS, onde ottenerne la relativa rimozione.
Contestualmente alla proposizione del ricorso ordinario ex articolo 414 c.p.c., la ricorrente ha formulato istanza cautelare in corso di causa, in ragione dell'imminente ed attuale pregiudizio derivante dal licenziamento in ordine all'esclusione dalle GPS 2022-2024
e soprattutto in relazione alla preclusione di accesso alle GPS 2024-2026 ai sensi della previsione di cui all'art. 6, comma 2, dell'O.M. 88/2024. Sotto tale profilo ha rilevato che il provvedimento di licenziamento per giusta causa, oggetto di impugnativa in questo giudizio, aveva precluso alla stessa di presentare la domanda di aggiornamento nelle GPS 2024/2026, privandola, dunque, della possibilità di concorrere ad ottenere incarichi di supplenza.
In ottemperanza alle statuizioni contenute nell'ordinanza cautelare del 2.8.2024, la ricorrente ha ottenuto il reinserimento nelle GPS con il punteggio spettante, e per l'effetto, è risultata destinataria di attribuzione di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2025) presso l'I.C. n. 1 di UL GPS per la classe di concorso EEEE – posto sostegno (ADEE) del 02.09.2024.
Nelle more del giudizio, ed in particolare, a far data dal dicembre 2024, il CP_1 resistente, sempre nel dare esecuzione all'ordinanza cautelare, ha provveduto a rimuovere il provvedimento prot. n. 5162 del 21.05.2024 dal sito web – sezione
“Convalide/Rettifiche/Esclusioni – GPS a.s. 2023/2024”.
La ricorrente, in sede di note di udienza, ha sostenuto che l'indicizzazione dell'Url del motore di ricerca Google ha conservato i dati, sicchè basterebbe inserire nel motore di ricerca
”, che i primi due indici della ricerca conducano al provvedimento di Parte_1
esclusione da GPS prot. 5162 del 21 maggio 2024, in cui risulta la sanzione del licenziamento. Tale aspetto, però, non può essere oggetto di statuizione nel presente giudizio, attenendo ad un interesse, quello al diritto all'oblio, su cui parte resistente non ha
13 legittimazione passiva, tanto è vero che la ricorrente ha dichiarato di farsene carico senza ulteriori richieste specifiche.
Tanto premesso, si ritiene di poter confermare integralmente le statuizioni e considerazioni esposte in sede di ordinanza cautelare, non essendo emerso alcun elemento fattuale o alcuna sollecitazione giuridica, che giustifichi un ripensamento dell'apparato motivazione articolato in fase sommaria.
Ebbene, il fulcro della controversia ruota sostanzialmente intorno alla legittimità del licenziamento per giusta causa, intimato alla ricorrente ai sensi 55 quater comma 1, lett. d) del
D. Lgs. n. 165 del 2001, sulla base della contestazione di addebito del 20.11.2018, in forza della quale veniva contestato alla docente di aver reso dichiarazioni non veritiere all'atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato (in data 04.10.2018) ed in particolare di aver dichiarato nel modello allegato al contratto di lavoro - pur in presenza di condanne - “di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente”.
La ricorrente, infatti, quale socia non lavoratrice della ditta PI AV SR era destinataria di una sentenza del Tribunale di RA in composizione monocratica, divenuta irrevocabile il 21.03.2014, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per un importo pari a 985,00 Euro, commesso fino al 16 gennaio 2009, nonché di un decreto penale di condanna, sempre ascrivibile alle condotte del contesto societario, con un'ammenda pari ad Euro 900,00, per la violazione di norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 71 D.lgs. 81/2008, commessa il 9 maggio 2013 in Ascoli Piceno.
Tali provvedimenti risultavano dal certificato n. 19816/2018/R del casellario giudiziale richiesto direttamente dall'amministrazione scolastica al Tribunale di RA e da quest'ultimo tramesso all'Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Alba IC con nota prot. n.
4928 del 26/10/2018.
In ordine a tali fatti la Procura rinviava a giudizio la ricorrente per il reato di cui agli artt. 47 e 76, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in relazione all'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), ed il Tribunale di RA, all'esito del processo penale R.G. n. 618/2020, adottava la sentenza n. 545 del 25 maggio
14 2021, divenuta irrevocabile a causa della declaratoria di inammissibilità dell'appello in data
07/04/2022, con la quale la docente veniva condannata alla pena di mesi uno di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il Giudice penale sottolineava che dal certificato penale la ricorrente risultava gravata da due procedimenti penali, ritenendo che, sebbene la falsità fosse stata commessa precedente al D.lgs n. 122/2018 pubblicato il giorno stesso del fatto in oggetto, in entrambi i casi si trattava di sentenze che comunque sarebbero risultate dal certificato penale, poiché in nessuna delle due ipotesi era stato concesso il beneficio della non menzione della condanna. Ha anche aggiunto, in ordine alla successiva depenalizzazione del reato di omesso pagamento dei
CP_1 contributi all' in misura inferiore ai € 10.000 annui, che in realtà spettava al Giudice dell'esecuzione la revoca della sentenza di condanna con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali, sottolineando che la ricorrente era comunque gravata da altro procedimento penale di cui pure non faceva menzione.
Considerato che la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile, trova applicazione l'articolo 653 co. 1 bis c.p.p. secondo cui: “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”.
Ne consegue che nella fattispecie concreta non può essere messa in discussione, come la ricorrente tenta di fare in punto di disciplina del casellario giudiziario (pur inserendo l'argomentazione come motivo di contestazione del requisito di proporzionalità in punto di diritto), la sussistenza della falsità ideologica commessa dalla docente in sede di autocertificazione del 4.10.2018, la sua illiceità penale ai sensi della 483 c.p. e l'affermazione che la ricorrente lo abbia commesso, sicchè ogni diversa considerazione e contestazione sul punto non appare ammissibile.
In questo senso, allora, può essere esaminata la documentazione prodotta dalla parte ricorrente nel corso della fase cautelare ed attestante la sopravvenuta dichiarazione di estinzione della pena pecuniaria convertita con ordinanza del 13.5.2024 per intervenuto pagamento, disposta con decreto depositato in data 20.6.2024 dal Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Pescara.
Dall'esame del suddetto decreto di estinzione della pena risulta, infatti, che il pagamento dell'ammenda di € 900,00 è stato effettuato dalla parte condannata in data
23.5.2024, e quindi in epoca successiva alla emissione della sentenza penale irrevocabile n.
545 del 25 maggio 2021.
15 Ciò che invece è necessario accertare ai fini della risoluzione della presente controversia, è la valutazione di legittimità del licenziamento irrogato sotto il profilo della tempestività e della proporzionalità, dovendosi indagare, sotto tale ultimo aspetto, se l'articolo
55 quater del D. Lgs. n. 165 del 2001 determini una sanzione disciplinare obbligata o se imponga pur sempre una valutazione di proporzionalità del caso concreto.
Così delineate le questioni sottoposte al presente giudizio, si ritiene di non poter accogliere il primo motivo di contestazione afferente il vizio di tempestività della contestazione disciplinare.
Vizio di tempestività
3. Come accennato, la ricorrente sostiene che l'amministrazione scolastica abbia riattivato il procedimento disciplinare, a seguito di sospensione per pendenza del procedimento penale, violando il termine di sessanta giorni previsto dal comma 4 dell'articolo
55-ter del D.Lgs. n. 165/2001.
L'amministrazione scolastica si difende affermando di aver ricevuto la sentenza penale di condanna in data 22.11.2023 e di aver riattivato il procedimento disciplinare nel rispetto del termine di 60 giorni, ed in particolare in data 22.1.2024.
Orbene, in punto di diritto l'articolo 55 ter comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede quanto segue:
“Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale”.
Il comma 9 ter dell'articolo 55 bis del D.lgs n. 165 del 2001 dispone, inoltre, che “la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilita' del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita' degli atti e della sanzione irrogata, purche' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalita' di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della
16 natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestivita'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e
3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
Al riguardo, risulta pacifico in giurisprudenza che in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore per la ripresa o riapertura del procedimento disciplinare in esito al giudizio penale, di cui al d.lg. n. 165 del 2001 art. 55-ter, comma 4, si ha per rispettato se l'amministrazione datrice di lavoro formi entro tale termine l'atto di rinnovo della contestazione dell'addebito, assumendo rilievo l'eventuale superamento di quel termine per ritardo nella comunicazione solo allorquando esso sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato (cfr. Cassazione civile sez. lav., 13/12/2022, n.36454).
Nella fattispecie concreta la riattivazione del procedimento disciplinare è avvenuta con atto del 22.1.2024, prot. n. 554 ed ai fini della valutazione di tempestività del rinnovo non rileva la richiesta di aggiornamenti da parte dell'amministrazione scolastica, ma la data di comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza.
Nel provvedimento di riattivazione del procedimento disciplinare l'amministrazione scolastica indica come data di trasmissione della sentenza da parte del Tribunale di RA, quella del 22.11.2023 prot. 11139.
Dagli atti di causa non risulta riscontro di tale data, avendo l'amministrazione scolastica prodotto, nel documento 8 (anche per la fase di merito), una comunicazione del
21.11.2023 (e quindi non del 22.12.2023) che dal contenuto indicato non può riferirsi alla ricorrente, atteso che in tale comunicazione si fa riferimento ad una posizione lavorativa per cui non vi sono procedimenti penali, ed un'altra per la quale esisterebbe una sentenza di assoluzione n. 202/2022 (non afferente, dunque, la posizione della ricorrente).
Né può ritenersi, come ha assunto la parte ricorrente, che tale comunicazione riguarderebbe tutte le posizioni richieste dall'amministrazione scolastica, non essendovi alcun riscontro di tale allegazione e non potendosi neppure desumere dal contenuto della comunicazione e-mail in atti.
Ebbene, alla luce di tali considerazioni, non vi sono elementi per contestare quanto indicato dall'amministrazione scolastica nel provvedimento di riattivazione come data di trasmissione della sentenza da parte della cancelleria penale, sicchè la formazione dell'atto di
17 rinnovo è avvenuto nel rispetto del termine di sessanta giorni, ancorchè sia stata consegnata a mano in data 1.2.2024. Ad ogni modo, tra la data di formazione dell'atto di rinnovo e la comunicazione della stessa al ricorrente non è intercorso un termine così ampio tale da pregiudicare il diritto di difesa della docente, atteso che la consegna è avvenuta con un ritardo di appena 11 giorni dall'atto di rinnovo (22.1.2024) e comunque dopo 71 giorni dall'acquisizione della sentenza penale da parte del Tribunale.
Sotto tale profilo non appare dirimente l'eccezione di parte ricorrente in ordine alla inidoneità del protocollo scritto a mano dall'amministrazione scolastica, atteso che, per quanto l'articolo 40, d.lgs. n. 82/2005 imponga la formazione degli originali dei propri documenti con mezzi informatici ed il comma 2 ne consenta la redazione su supporto cartaceo
“solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità” (elementi che nel caso di specie non risultano comprovati dall'amministrazione resistente), ciò non determina la invalidità della protocollazione a mano o la sua inaffidabilità, considerate anche le implicazioni e le responsabilità che una tale attestazione determinano a carico dell'amministrazione stessa.
In definitiva sintesi, tale motivo di contestazione non appare fondato.
Passando, invece, al secondo profilo di doglianza, e cioè i rapporti tra dichiarazioni mendaci e procedimento disciplinare, si ritiene utile una preventiva ricostruzione del contesto normativo di riferimento.
Premessa normativa, falsità documentali
4. Il tema delle falsità documentali che si verificano al momento dell'accesso all'impiego pubblico coinvolge una pluralità di disposizioni coesistenti, di cui è necessario apprezzare la portata ed il rispettivo ambito.
Il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d), in particolare, prevede che vi sia decadenza dall'impiego "quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile".
Il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, rispetto alle dichiarazioni sostitutive, prevede invece che la "non veridicità del contenuto" comporti la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".
18 Si tratta in entrambi i casi di fattispecie in cui l'effetto caducatorio è delineato come tale da determinarsi, senza margini di apprezzamento discrezionale per la P.A. e per il solo fatto oggettivo della falsità.
Al contempo, la disciplina del rapporto di impiego pubblico privatizzato prevede che siano causa di licenziamento "le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera"
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, lett. d), delineando in questo caso una vera propria sanzione disciplinare, come tale assoggettata non solo al relativo procedimento applicativo
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis), ma anche alla regola della proporzione della misura rispetto al concreto atteggiarsi dell'infrazione nella singola vicenda (Cass. 24 agosto 2016, n.
17304).
Situazioni apparentemente identiche (falsità di documenti o di dichiarazioni rese in vista dell'assunzione) parrebbero quindi destinatarie di discipline differenziate (decadenza di diritto/licenziamento previo procedimento disciplinare), il che chiaramente impone un più approfondito apprezzamento giuridico.
In proposito, è stato osservare in giurisprudenza che l'art. 127, lett. d) e l'art. 75 fanno riferimento alla derivazione causale certa dell'accesso all'impiego dai documenti o dalle dichiarazioni false prodotte: la decadenza si ha infatti quando "l'impiego fu conseguito" in base ai documenti falsi, così come l'art. 75 cit. parla di benefici "conseguenti" al provvedimento emanato in base a dichiarazione non veritiera.
D'altra parte, come precisato da Corte Costituzionale 27 luglio 2007, n. 329 (v. anche Consiglio di Stato, sez. III, 20 aprile 2018, n. 2399) l'art. 127, lett. d) attiene all'ambito dei "procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro" richiamati dalla L. n. 421 del 1992, art. 2, comma 1, lett. c, n. 4 ed analogo inquadramento deve ricevere, in specifico riferimento alle dichiarazioni sostitutive, il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75 ove applicato in ambito di assunzioni.
Rispetto ai procedimenti di accesso all'impiego di cui al citato art. 2, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 fa salva, anche in regime di lavoro pubblico privatizzato, la disciplina di fonte legale ed esclude l'intervento della contrattazione collettiva, a riprova del trattarsi di aspetti che si riportano ad una disciplina inderogabile.
Se ne può desumere che, allorquando la legge (o anche un bando di concorso, purchè non in contrasto con la legge), rispetto ad un certo requisito, tra cui quello relativo alle
19 pregresse condanne penali, stabilisca una regola certa di incompatibilità con l'accesso al pubblico impiego, la decadenza operi di diritto, al di fuori di un procedimento disciplinare, quale effetto del manifestarsi di un vizio "genetico" del contratto.
Il tutto secondo un inquadramento che manifesta linearità rispetto alla ricostruzione delle relazioni tra procedimenti di scelta del dipendente da parte della P.A. e rapporto di lavoro quale impostata dalla Corte di legittimità, allorquando si è reiteratamente sostenuto che l'atto con il quale l'amministrazione revochi un'assunzione o un incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria "equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perchè affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale" (Cass. nn.
8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019), ovverosia, secondo un più risalente precedente, la decadenza in questi casi va apprezzata "semplicemente in termini di rifiuto dell'amministrazione scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro
a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa" (Cass. 13150/2006).
La ratio delle norme in esame non è dunque quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità, tanto è vero che la Corte di Cassazione (Cass. 23 settembre
2016, n. 18719), nel ritenere che "la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. n.
445 del 2000, art. 75" ha avuto cura di precisare che ciò costituisce "effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti" per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare.
La tutela dell'affidamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni non può, quindi, giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale.
Sicchè è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo.
Tale premessa consente di impostare su tale base la portata differenziale del D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 55-quater, norma che per i falsi documentali e dichiarativi resi in relazione
20 all'accesso al pubblico impiego prevede il licenziamento, ma quale effetto di procedimento disciplinare e quindi previa valutazione di gravità dell'accaduto.
Per esclusione rispetto ai casi regolati dall'art. 127, lett. d) e art. 75 come vizi genetici e quindi causa di nullità, la legge, allorquando tali falsità non riguardino circostanza certamente ostative al rapporto, tratta le falsità come vizi "funzionali", dando rilievo ad esse a rapporto instaurato e quindi ex post, come ragioni di risoluzione.
Tale approdo interpretativo è suffragato dal diverso tenore letterale della disposizione, che non fa riferimento, come le altre norme sopra esaminate, al nesso causale certo tra irregolarità documentale e conseguimento dell'impiego, quanto piuttosto al verificarsi di essa, più genericamente, "ai fini ed in occasione" dell'instaurazione del rapporto.
Pertanto, una volta instaurato il rapporto, tali falsità, in quanto inidonee a determinare di per sè sole la nullità del contratto, rilevano solo in quanto, per la loro gravità (natura del dato sottaciuto o manifestato erroneamente;
circostanze della dichiarazione erronea;
sopravvenire o meno di un rapporto duraturo che renda meno rilevante quanto originariamente accaduto etc.), siano tali da comportare, in un giudizio concreto di proporzionalità, la lesione, pur apprezzata ex post, del vincolo fiduciario.
Ampliando ulteriormente il ragionamento, la Corte di Cassazione ha ritenuto che le norme esaminate, sebbene afferiscano tutte alla tutela del buon andamento della Pubblica
Amministrazione (art. 97 Cost.), in una logica anche di salvaguardia rispetto a comportamenti sleali di chi intenda accedere al pubblico impiego (art. 98 Cost.), declinano tuttavia tali interessi con modalità diverse, in modo peraltro non incoerente (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/07/2019 n.18699).
Le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 127 lett. d e art. 75 citt.) si ispirano infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all'accesso all'impiego pubblico (cfr. Cassazione civile sez. lav., 11/07/2019 n.18699, conformi: n. 22673/2020; n. 10854/2020, Cassazione civile sez. lav., 06/06/2024, n.15816).
Ne consegue che rispetto al caso delle condanne penali pregresse, la decadenza ex lege, al di fuori dal procedimento disciplinare, può trovare applicazione solo se la dichiarazione mendace riguardi condanne che non avrebbero in ogni caso consentito l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego.
21 Mentre, in caso contrario, la P.A. deve procedere nelle forme disciplinari, previa valutazione della gravità concreta dell'accaduto.
Fattispecie concreta
4.1. Trasponendo tali principi al caso di specie si ritiene che la sanzione disciplinare applicata sia sproporzionata rispetto alle caratteristiche del caso concreto.
Appare, in primo luogo, necessario rilevare che la dichiarazione mendace posta in essere dalla ricorrente riguarda condanne che non avrebbero comunque impedito l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego. Non si tratta, dunque, di una falsità che ha inciso sulla validità del rapporto di lavoro, ma si tratta di una falsità “funzionale”, nel senso che rileva, ex post, quale condotta disciplinarmente rilevante.
In secondo luogo, come sopra evidenziato, la statuizione di cui all'articolo D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 55-quater lett. d) non determina alcun automatismo sanzionatorio, sicchè il licenziamento può essere irrogato a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti.
Ed allora, valutando le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto si ritiene che la falsità posta in essere dalla ricorrente, per quanto disciplinarmente rilevante, non sia tale da giustificare il licenziamento senza preavviso.
A tale riguardo rileva, sotto il profilo oggettivo, la circostanza che una delle due sentenze di condanna penale non dichiarate riguarda la condotta per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per un importo pari a 985,00 Euro, commessa fino al 16 gennaio 2009 (sentenza del Tribunale di RA in composizione monocratica, divenuta irrevocabile il 21.03.2014), reato che successivamente è stato depenalizzato in forza del D.
Lgs. 15 gennaio 2016, n.
8. Si tratta, quindi, di una condotta che per il legislatore ha poi perso rilievo penale.
La seconda pronuncia penale attiene, invece, un decreto penale di condanna, sempre ascrivibile alle condotte del contesto societario, con cui la ricorrente è stata condannata con un'ammenda pari ad Euro 900,00, per la violazione di norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 71 D.lgs. 81/2008, commessa il 9 maggio 2013 in Ascoli Piceno. Con decreto del magistrato di sorveglianza del Tribunale di Pescara del 20.6.2024 la pena pecuniaria dell'ammenda è stata dichiarata estinta, in ragione del pagamento avvenuto in data
23.5.2024.
22 Si tratta, quindi, di fatti di reato del tutto esulanti dalle funzioni di docente e posti in essere dalla ricorrente in un periodo temporale di molto antecedente rispetto alla instaurazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica (si pensi soprattutto all'omesso versamento dei contributi dell'anno 2009, poi depenalizzato).
Sotto il profilo soggettivo, invece, assume estremo valore sintomatico della buona fede della ricorrente o quantomeno di un atteggiamento recuperatorio e di rimedio dell'errore commesso, il fatto che la stessa, in tutte le domande di inserimento/aggiornamento presentate nel 2020 e nel 2022, ha sempre dichiarato le condanne penali di cui alla falsità contestata, prestando regolarmente il servizio di supplenza affidato:
- dal 28/09/2020 al 30/06/2021 presso l'Istituto Comprensivo 1 UL
- dal 16/09/2021 al 15/11/2021 presso l'Istituto Comprensivo 1 UL
- dal 16/11/2021 al 30/06/2022 presso l' Controparte_4
- dal 01/09/2022 al 30/06/2023 presso l'Istituto Comprensivo 1 UL
- dal 01/09/2023 al 30/06/2024 presso l'Istituto Comprensivo 1 UL (interrotto dal licenziamento disciplinare in data 17/05/2024).
Oltre al servizio svolto nell'anno scolastico 2018/2019.
In particole, la ricorrente ha reso la dichiarazione circa la presenza dei precedenti penali in occasione della prima domanda di inserimento/aggiornamento delle Graduatorie per le supplenze del maggio 2020, in sede di aggiornamento delle domande ATA nel 2021 (All.
12 fas. ric.) ed in quello delle GPS nel 2022 (All. 13 fas. ric.), per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi nel 2023 (All. 14 fas. ric.) ed in occasione della presentazione della domanda di partecipazione al concorso ordinario per titoli ed esami nel 2020 (All. 15 fas. ric.) e nel 2024
(All. 16 fas. ric.).
L'unico rilievo che può essere effettuato rispetto a tale dichiarazione è la erronea indicazione del Tribunale di Ascoli Piceno, anziché del Tribunale di RA, quale foro procedente rispetto al procedimento penale R.G. n. 6721/2018 per i reati di cui Art. 47, Art.
76 comma 3 DPR 28/12/2000 n. 445. Lo stesso errore, in termini inversi, è stato commesso in relazione al Tribunale che ha proceduto alla emissione del decreto di condanna penale per i reati in materia di sicurezza.
23 Ad ogni modo si tratta di errore materiale che non intacca il contenuto della domanda e delle dichiarazioni rilasciate.
Tale atteggiamento, lungi dall'incrinare definitivamente il rapporto fiduciario con l'amministrazione scolastica, è indice dell'assenza di mala fede della ricorrente o quantomeno
è sintomatico della volontà di rimediare alla falsità contestata e si pone quale ulteriore conferma della sussistenza in concreto dei requisiti morali e di condotta necessari per proseguire il rapporto di lavoro.
Valga, peraltro, aggiungere che l'articolo 48 del C.C.N.L. relativo al personale
Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021, sottoscritto in data 18.01.2024 ed entrato in vigore il 19.01.2024, ha previsto quanto segue:
“
1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2024.
2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal
d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:
1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi: a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l'effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso: a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, incluse le seguenti modificazioni ed integrazioni all'articolo 498 comma 1 ove sono aggiunte le seguenti lettere: “g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità
o la reiterazione;
h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.
4. Il presente articolo abroga l'art. 29 del CCNL 19/04/2018.”
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la falsa dichiarazione rilasciata dalla ricorrente in sede di assunzione a tempo determinato del 2018 circa l'assenza di precedenti
24 penali, non ha avuto l'effetto di far conseguire alla medesima un vantaggio, nel senso che la falsa dichiarazione non ha rivestito rilievo ostativo alla instaurazione del rapporto di lavoro, sicchè non è applicabile la previsione contenuta nell'articolo 48 del contratto collettivo sopra richiamato.
Ne consegue che la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso, intimato con provvedimento prot. n. 5027 del 16/05/2024 ai sensi dell'art. 55 quater, comma 1, lettera d) e comma 3 del D lgs. 30 marzo 2001, n. 165, appare illegittimo per difetto del requisito della proporzionalità ed in applicazione dell'articolo 63, co.
2-bis del D.lgs. n. 165/2001, ferma restando la sussistenza dell'infrazione commessa ed anche la sua rilevanza disciplinare, si ritiene di poter rideterminare la sanzione da applicare in quella conservativa.
Sotto tale ultimo profilo, l'articolo 63 comma 2 bis del D.lgs. n. 165/2001 prevede quanto segue:
“Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalita', il giudice puo' rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravita' del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato”.
Facendo riferimento alle previsioni della contrattazione collettiva sottoscritto in data
18.01.2024, la stessa, come sopra richiamata, rimanda a sua volta alle previsioni di cui al
D.lgs n. 297 del 1994 che prevede le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura, articolo 493: consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese, articolo 494: la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi, articolo 495: la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a
25 sei mesi è inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi, articolo 496: la sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo.
Facendo riferimento a tali prescrizioni normative si ritiene, allora, di poter rideterminare la sanzione disciplinare da applicare in quella della censura, risultando la mancanza inerente i doveri di ufficio e di non particolare gravità, soprattutto in relazione all'elemento soggettivo (come dimostrato dal ravvedimento della docente rispetto alla falsità riscontrata).
Quale effetto della illegittimità del licenziamento consegue l'inefficacia del decreto di risoluzione anticipata n. 871 del 17.05.2024, disposto dall'Istituto Comprensivo n. 1 di
UL, del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente in data 01/09/2023, prot. n. 6415, in qualità di docente di scuola primaria, posto sostegno, per n. 24 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 01/09/2023 e fino al 30/06/2024.
Appare, altresì, illegittimo il provvedimento dell'amministrazione scolastica con cui la ricorrente è stata esclusa da tutte le Graduatorie Provinciali 2022-2024 della provincia di
26 RA, sul presupposto della integrazione della fattispecie di cui 7, comma 9, dell'O.M.
112/2022, ai sensi del quale “Fatte salve le responsabilità di carattere personale è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci”.
Ed infatti, nel caso di specie la ricorrente, nella domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS presentata rispettivamente negli anni 2020 e 2022 non ha reso dichiarazioni mendaci, avendo espressamente dichiarato le condanne penali pregresse
(seppur con gli errori sopra menzionati), sicchè non ricorre la suddetta ipotesi di esclusione.
L'articolo 7 comma 9, infatti, riferendosi espressamente al periodo di vigenza delle graduatorie, prevede l'ipotesi di esclusione per le falsità poste in essere nella compilazione della domanda di inserimento o aggiornamento per quelle specifiche graduatorie e non per graduatorie pregresse.
Per le medesime ragioni non appare legittimo il decreto dirigenziale dell'Istituto
Comprensivo 1 di UL (prot. 5155/U del 3 giugno 2024 – All. 9 fas. ric.) finalizzato a dichiarare il servizio prestato dalla ricorrente come valido di fatto (ai soli fini economici) e non di diritto, nonché il conseguente decreto prot. 5147/U del 3 giugno 2024 (All. 10, fasc. ric.) di decurtazione del punteggio in ragione del disconoscimento giuridico del servizio prestato, non essendo integrata la fattispecie di cui all'articolo 8, comma 10 dell'O.M.
112/2022 per la ragione dirimente che né in sede di domanda di inserimento nelle GPS del
2020, né in sede di aggiornamento del 2022 la docente ha reso dichiarazione mendaci
L'ulteriore effetto della illegittimità del licenziamento è certamente quello di consentire alla ricorrente di poter presentare domanda di aggiornamento per le GPS
2024/2026, che le è stato impedito proprio in ragione del licenziamento subito, rappresentante impedimento alla stessa.
Così come rappresenta ulteriore effetto della illegittimità del licenziamento, anche la correzione e rettifica della indicazione della causa di esclusione della ricorrente dalle GPS
2022-2024, poi ottenuta nelle more, in esecuzione delle statuizioni contenute nel provvedimento cautelare.
Quanto, infine, alle conseguenze economiche della illegittimità del licenziamento, la ricorrente rivendica il diritto al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura di 4 (quattro) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta equa dal Giudice adito, oltre all'indennità di
27 mancato preavviso, senza, però, menzionare il fondamento giuridico di tale tutela indennitaria.
Ed infatti, in punto di diritto è noto che nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato il recesso ante tempus può essere motivato solo per giusta causa ex art. 2119 c.c.
o in presenza di ipotesi di risoluzione del contratto ex artt. 1453 e ss. c.c..
"Al di fuori di queste ipotesi il licenziamento è qualificabile come inadempimento contrattuale per mancato rispetto del termine pattuito. In caso di non giustificato recesso ante tempus del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe snaturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto, stante
l'inapplicabilità delle disposizioni concernenti il recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (L. n. 604 del 1966, art. 18 L. n. 300 del 1970)” (cfr. in tal senso Cass. 8 giugno 1995, n. 6439: id. 3 febbraio 1996 n. 924, 28 dicembre 1999 n. 14637, 26 marzo 2002
n. 4345; 1 luglio 2004 n. 12092; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-02-2013, n. 4648).
Il recesso "ante tempus" dal contratto di lavoro a termine, a norma del combinato disposto di cui agli art. 2118 e 2119 c.c. e all'art. 1 l. n. 604 del 1996, è dunque possibile solo ed esclusivamente per giusta causa o per impossibilità oggettiva della prestazione.
Applicando tali principi al caso di specie non è possibile riconoscere la tutela indennitaria così come richiesta dalla ricorrente, potendosi, di converso, riconoscere a titolo risarcitorio la retribuzione che la docente avrebbe ottenuto nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse proseguito fino alla sua naturale scadenza, corrispondente, nel caso di specie, alla retribuzione maturata dalla data del 17.5.2024 al 30.6.2024.
In definitiva sintesi, alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene che le statuizioni contenute nell'ordinanza cautelare e connotate da provvisorietà, insita nella natura stessa della fase in cui sono state pronunciate, debbano essere definitivamente confermate anche nella presente fase di merito a cognizione piena, nei terminiseguenti.
Va pertanto dichiarata la illegittimità del licenziamento disciplinare comminato alla ricorrente dal di RA con Controparte_2
provvedimento prot. 5027 del 16.05.2024 per difetto di proporzionalità della sanzione inflitta, con conversione della stessa nella sanzione conservativa della censura ai sensi dell'art. 63, co.
2-bis del D.lgs. n. 165/2001, e per l'effetto va dichiarata la illegittimità del decreto di
28 risoluzione anticipata n. 871 del 17.05.2024, disposto dall'Istituto Comprensivo n. 1 di
UL, del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente in data 01/09/2023, prot. n. 6415, in qualità di docente di scuola primaria, posto sostegno, per n. 24 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 01/09/2023 e fino al 30/06/2024, con conseguente riconoscimento a favore della ricorrente, a titolo risarcitorio, della retribuzione che sarebbe maturata dal 17.5.2024 al 30.6.2024.
Va altresì dichiarata la illegittimità del decreto di depennamento della ricorrente dalle
Graduatorie Scolastiche Provinciali della Provincia di RA per il personale docente ed il personale educativo valide per il biennio 2022-24, nonché del decreto della medesima
Istituzione scolastica prot. 5144 del 03.06.2024 che ha dichiarato il servizio prestato dalla docente con decorrenza dal 04/10/2018 al 16/05/2024 come prestato di Parte_1
fatto e non di diritto, con conseguente condanna alla rideterminazione del punteggio della ricorrente (già eseguito in via provvisoria, in adempimento dell'ordinanza cautelare).
Per l'effetto, va condannato il a reinserire la Controparte_1
ricorrente nelle Graduatorie scolastiche della Provincia di RA del personale docente
2022-2024 in cui risultava iscritta ed va ordinato alle amministrazioni resistenti di ammettere l'iscrizione/aggiornamento della ricorrente nelle medesime Graduatorie vigenti per il biennio
2024-26 attribuendole il punteggio spettante in ragione dei titoli di servizio e culturali posseduti (condanna a cui l'amministrazione ha già adempiuto, in via provvisoria, in adempimento dell'ordinanza cautelare), con conseguente rettifica ed aggiornamento della pubblicazione sul sito dell'ATP di RA del provvedimento di esclusione dalle G.P.S.
2022/23 e 2023/2024 della docente prot. 5162 del 21.05.2024 Parte_1
(condanna a cui l'amministrazione ha già adempiuto in adempimento dell'ordinanza cautelare).
5. Le spese di lite della fase cautelare e della fase di merito sono poste a carico della parte resistente e liquidate come da dispositivo in applicazione delle tabelle di cui al DM n. 147 del
2022 (scaglione per le cause di lavoro di valore indeterminabile, senza liquidazione della fase istruttoria, nei valori medi per la fase di merito stante la particolare difficoltà delle questioni poste e nei valori minimi per la fase cautelare, considerata la identità delle questioni sollevate rispetto alla cognizione di merito ordinaria).
29 L'aumento di cui all'articolo 4, co.
1-bis, del D.M. 10/03/2014, n. 55 si ritiene applicabile solo una volta, atteso che la domanda cautelare è stata formulata contestualmente al deposito del ricorso ex articolo 414 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1328/2024 così provvede:
• in accoglimento della domanda, dichiara la illegittimità del licenziamento disciplinare comminato alla ricorrente dal Controparte_2
di RA con provvedimento prot. 5027 del 16.05.2024 per difetto di
[...]
proporzionalità della sanzione inflitta, convertendolo con la sanzione disciplinare conservativa della censura ai sensi dell'art. 63, co.
2-bis del D.lgs. n. 165/2001, e per l'effetto, dichiara la illegittimità del decreto di risoluzione anticipata n. 871 del
17.05.2024, disposto dall'Istituto Comprensivo n. 1 di UL, del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente in data
01/09/2023, prot. n. 6415, in qualità di docente di scuola primaria, posto sostegno, per n. 24 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 01/09/2023 e fino al 30/06/2024, condannando per l'effetto l'amministrazione resistente a risarcire alla ricorrente il relativo danno pari alla retribuzione di cui avrebbe goduto dal 17.5.2024 al 30.6.2024, oltre accessori di legge;
• dichiara la illegittimità del decreto di depennamento della ricorrente dalle Graduatorie
Scolastiche Provinciali della Provincia di RA per il personale docente ed il personale educativo valide per il biennio 2022-24, nonché del decreto della medesima
Istituzione scolastica prot. 5144 del 03.06.2024 che dichiara il servizio prestato dalla docente con decorrenza dal 04/10/2018 al 16/05/2024 come Parte_1
prestato di fatto e non di diritto, con conseguente conferma della condanna del resistente alla rideterminazione del punteggio (condanna già eseguita in via CP_1 provvisoria in adempimento dell'ordinanza cautelare);
• per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1 CP_9
a reinserire definitivamente ed a pieno titolo la ricorrente nelle Graduatorie
[...]
scolastiche della Provincia di RA del personale docente 2022-2024 in cui risultava iscritta ed ordina alle amministrazioni resistenti di ammettere l'iscrizione/aggiornamento della ricorrente nelle medesime Graduatorie vigenti per il
30 biennio 2024-26 attribuendole il punteggio spettante in ragione dei titoli di servizio e culturali posseduti, con conseguente rettifica ed aggiornamento della pubblicazione sul sito dell'ATP di RA del provvedimento di esclusione dalle G.P.S. 2022/23 e
2023/2024 della docente prot. 5162 del 21.05.2024 (condanna Parte_1 già eseguita in via provvisoria in adempimento dell'ordinanza cautelare);
• condanna parte resistente a rimborsare le spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in € 1.614,00 per la fase cautelare ed € 9.590,10 per la fase di merito, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
RA, 8.1.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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