Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Daniela Lococo Presidente
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1749/2024 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Parte_1
Pizzimenti e dall'avv. Ginevra Bardazzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, via Benedetto Dei, n. 2/A; APPELLANTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Virri e CP_1
dall'avv. Veronica Toschi Vespasiani del foro di Firenze, presso i quali ha eletto domicilio digitale;
APPELLATO
e nei confronti in persona del Procuratore Generale della Controparte_2
Repubblica presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 17.1.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Per << pronunciare la parziale riforma dell'appellata Pt_1
sentenza del Tribunale di Firenze, indicata in epigrafe, e specificamente: -
1
il collocamento prevalente della minore presso la madre;
Persona_1
per l'effetto, disporre l'assegnazione alla madre della minore, sig.ra
[...]
dell'immobile di Via Viani n. 2 Firenze (FI) di proprietà della Pt_1
minore, compatibilmente con il preminente interesse della minore stessa;
-
escludere il contributo al mantenimento, stabilito in Euro 200,00 mensili in favore della figlia minore o, in subordine, ridurne l'importo nella Per_1
misura ritenuta di giustizia;
- stabilire, per l'effetto, che il padre non collocatario provveda al versamento in favore della figlia della Per_1
somma pari ad Euro 200,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per la figlia, secondo le linee guida del CNF;
- nell'ipotesi denegata di mancato accoglimento della domanda di modifica della statuizione della sentenza di primo grado relativa all'appello, in ogni caso,
escludere il contributo al mantenimento stabilito in Euro 200,00 mensili in favore della figlia minore o, in subordine, ridurne l'importo nella Per_1
misura ritenuta di giustizia in ragione della patologia sofferta dalla appellante e delle conseguenti ingenti spese dalla stessa sostenute. In via
istruttoria: Si chiede, laddove ritenuto opportuno, che l'Ill.ma Corte
d'Appello adita voglia disporre nuova audizione della minore, in ordine alla miglior tutela dell'interesse della stessa;
in denegata ipotesi, ove ritenuto necessario, voglia disporre CTU volta a valutare l'organizzazione di personalità e le capacità genitoriali di ciascun genitore, anche in relazione alle loro capacità educative, al loro ambiente e al loro sistema di vita, nonché
il rapporto tra ed i genitori;
il tutto anche al fine individuare le Per_1
modalità di affido e l'esercizio del diritto di visita che risultino più idonee a
2 garantire un armonico sviluppo psico-emotivo della minore Con Per_1
vittoria di spese ed onorari>>;
Per < CP_1
richiesta di dichiarazione di inammissibilità dell'appello>>.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2166/2024, pubblicata il 3.7.2024, il Tribunale di
Firenze, all'esito dell'istruttoria svolta, provvedendo sulla domanda di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di
[...]
nata il [...] dalla cessata unione non matrimoniale tra Per_1 [...]
(nato nel 1973) e (nata nel 1971), dopo aver CP_1 Parte_1
proceduto all'ascolto della minore, prendeva atto dell'accordo raggiunto all'udienza del 20.6.2024, nel corso della quale le parti avevano rassegnato conclusioni congiunte del seguente tenore:
< ad entrambi i Persona_1
genitori con collocamento presso il padre cui viene CP_1
assegnata l'abitazione di via Viani n. 2 per viverci assieme alla figlia, con termine per la madre di gg. 30 dal deposito del presente Parte_1
provvedimento per lasciare detta abitazione;
il ricorrente CP_1
resta disponibile a mettere a disposizione a titolo gratuito, su richiesta della l'appartamento di via Torcicoda, nel caso la resistente ne faccia Pt_1
richiesta per necessità personale, con onere di pagamenti di utenze e spese condominiali ordinarie;
- la madre potrà incontrare e tenere con sé la minore previo accordo con la minore stessa e congruo preavviso al padre, Per_1
secondo il principio della bigenitorialità; - presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di riferimento per Parte_2
valutare ed attuare gli opportuni interventi di supporto alla minore
(educativa domiciliare, ecc.); - presa in carico della minore Persona_1
da parte dell' di riferimento per un percorso di sostegno CP_3
psicologico; - monitoraggio del Servizio Sociale con onere di depositare una
3 relazione semestrale al giudice tutelare, competente per la vigilanza;
- onere per di versare a entro il giorno 5 del mese, Parte_1 CP_4
l'importo di e. 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale quale CP_5
contributo per il mantenimento della minore;
- suddivisione nella misura del 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore che dovranno essere individuate secondo le Linee Guida del CNF del 2017; - assegnazione in via esclusiva a dell'assegno unico universale;
- integrale CP_4
compensazione tra le parti delle spese di lite>>.
Quindi, il Tribunale, con la sentenza impugnata, recepiva integralmente gli accordi raggiunti su tutti i profili controversi del rapporto dedotto in giudizio, ivi comprese le spese legali, che venivano compensate.
La sentenza era notificata ad istanza del il 9.7.2024. CP_1
Il 7.9.2024 proponeva appello, lamentando l'errata Parte_1
valutazione delle dichiarazioni della minore ed il conseguente erroneo collocamento prevalente della stessa presso il padre nella casa di via Viani
n. 2, determinato unicamente dal fatto che il padre era maggiormente permissivo rispetto alla madre e non la controllava in nulla. Cosicché, a suo dire, le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del
20.6.2024 non corrispondevano al reale ed obiettivo interesse della minore che doveva essere collocata in via prevalente presso la madre cui doveva essere assegnata la casa familiare di via Viani n.
2. Conseguentemente
andava revocato il contributo al mantenimento che essa era tenuta Pt_1
a versare al padre. Insisteva comunque nella revoca dell'assegno, anche in ipotesi di mantenimento del regime di collocamento stabilito dal primo giudice, essendo essa attinta da una grave forma di invalidità, con difficoltà
a deambulare, e dovendo affrontare cospicue spese sanitarie che non le consentivano di pagare il contributo imposto per il mantenimento della figlia. Concludeva come in epigrafe per il collocamento della minore presso la madre, cui doveva essere assegnata la casa di via Viani 2, con obbligo per
4 il padre di versare alla madre € 200 mensili per il mantenimento della minore e, in ogni caso, con la revoca del contributo al mantenimento della figlia posto a carico della madre. In via istruttoria chiedeva che si procedesse ad una nuova audizione della minore, all'espletamento di una consulenza d'ufficio.
Si costituiva per eccepire l'inammissibilità CP_1
dell'appello per difetto di soccombenza;
nel merito ne chiedeva comunque il rigetto evidenziando che la casa di via Viani n. 2 non era mai stata la casa familiare, posto che il nucleo, sino all'allantonamento della nel Pt_1
2021, era sempre vissuto in località Romola di San Casciano.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, all'udienza del
17.1.2025, svoltasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.,
le parti depositavano le rispettive note difensive ove concludevano come in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
All'esito dell'accurato esame della minore Persona_1
all'epoca già quindicenne, le cui dichiarazioni sono state correttamente valutate, il Tribunale ha recepito integralmente le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nell'ambito del procedimento per la regolamentazione dell'affido e del mantenimento della minore,
reputandole confacenti all'interesse della minore.
Dette conclusioni, peraltro, riguardavano tutti gli aspetti controversi della vicenda, ivi comprese le spese processuali, di cui era disposta la compensazione.
D'altro lato, neppure è allegato dalla che il primo giudice Pt_1
abbia erroneamente recepito nella propria sentenza le conclusioni
5 congiunte delle parti o lo abbia fatto solo in modo parziale. Mentre in via del tutto generica è stato allegato che il primo giudice, adottando la soluzione condivisa dai genitori, non avrebbe tutelato in modo adeguato il prioritario interesse della minore, posto che in esito all'ascolto della minore e della stessa relazione di aggiornamento dei servizi sociali acquisita in atti
è emerso come il rapporto tra (ormai adolescente) e i genitori sia Per_1
contrassegnato da elementi problematici, ma che certamente meno problematico è quello che essa ha con il padre rispetto alla madre (con la quale ha affermato di litigare tutti i giorni) che manifesta maggiori profili critici e di instabilità.
Dovendosi, pertanto, ritenere – come peraltro è chiaramente rilevabile dagli atti – che il primo giudice abbia correttamente interpretato la comune volontà delle parti di definire un assetto della vita familiare coerente con le risultanze processuali emerse all'udienza del 20.6.2024 e confacenti all'interesse della minore, ritiene questa Corte che l'appello sia inammissibile, perché l'impugnazione è stata proposta dalla in Pt_1
difetto di soccombenza (arg. ex Cass. 18066/2014, secondo cui: <la sentenza
resa a seguito di conclusioni comuni nell'ambito di un procedimento di divorzio
originariamente contenzioso è assimilabile a quella intervenuta in un giudizio di
divorzio congiunto, sicché non è impugnabile dai coniugi qualora il giudice abbia
integralmente recepito le conclusioni, che persiste, invece, ove le stesse siano state,
in tutto o in parte, disattese, mentre il P.M., ai sensi dell'art. 5, quinto comma, della
legge 1 dicembre 1970, n. 989, può in ogni caso impugnare la sentenza
limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli>>).
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata in base al valore della causa ed ai valori minimi delle vigenti tariffe forensi per le cause indeterminabili, esclusa la fase istruttoria, non tenuta.
6 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 7.9.2024 avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Firenze n. 2166/2024 depositata in data 3.7.2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese del Parte_1
grado in favore della parte appellata che liquida in € CP_1
3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012.
Firenze, 31.1.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati
7 sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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