Art. 6.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 26 GENNAIO 1987, N.8 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 MARZO 1987, N.120 ((5a)) --------------- AGGIORNAMENTO (5a)
Il Decreto 3 ottobre 1987 (in G.U. 20/10/1987, n. 245) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli importi massimi del contributo, di cui l' art. 6 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , cosi' come elevati per il secondo semestre del 1985, sono rispettivamente ulteriormente incrementati per il primo semestre del 1986 dell'1% e per il secondo semestre del 1986 del 2,7% rispetto al primo semestre 1986".
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 26 GENNAIO 1987, N.8 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 MARZO 1987, N.120 ((5a)) --------------- AGGIORNAMENTO (5a)
Il Decreto 3 ottobre 1987 (in G.U. 20/10/1987, n. 245) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli importi massimi del contributo, di cui l' art. 6 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , cosi' come elevati per il secondo semestre del 1985, sono rispettivamente ulteriormente incrementati per il primo semestre del 1986 dell'1% e per il secondo semestre del 1986 del 2,7% rispetto al primo semestre 1986".