Articolo 6 della Legge 7 marzo 1981, n. 64
Articolo 5Articolo 7
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31 marzo 1981
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17 marzo 1984
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28 marzo 1987
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4 novembre 1987
Art. 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 26 GENNAIO 1987, N.8 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 MARZO 1987, N.120 ((5a)) --------------- AGGIORNAMENTO (5a)
Il Decreto 3 ottobre 1987 (in G.U. 20/10/1987, n. 245) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli importi massimi del contributo, di cui l' art. 6 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , cosi' come elevati per il secondo semestre del 1985, sono rispettivamente ulteriormente incrementati per il primo semestre del 1986 dell'1% e per il secondo semestre del 1986 del 2,7% rispetto al primo semestre 1986".
Entrata in vigore il 4 novembre 1987
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