Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/02/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Terza Civile, nella persona del Rep. N.
giudice onorario dott.ssa Antonella Di Lorenzo, R. Gen. N. 9844/2021
ha pronunciato la seguente Camp. Civ. N.
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 9844/2021 Ruolo Generale promossa
(già ) - oggi Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore, con sede in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, Codice OGGETTO:
Fiscale ; Altri istituti e leggi P.IVA_1
speciali con il patrocinio dell'avv. Giovanna Bigi del foro di Ancona;
attore
contro
, (C.F. ), in qualità Controparte_1 C.F._1
di legale rappresentante pro tempore della società Controparte_2
(P. IVA
[...] P.IVA_2
convenuta contumace
Le parti hanno concluso come segue:
per parte attrice:
“Piaccia all'eccellentissimo Tribunale adito, in via principale: previe le più
opportune declaratorie in fatto e in diritto, dichiarare la proprietà in capo
alla già della Parte_1 Parte_2 CP_3
telaio ZAMBC38B000009709 targata attualmente DS267KL, già
[...]
targata CE430PN, ed ordinare al PRA la corretta trascrizione della
proprietà, la regolarizzazione delle targhe e la distruzione della targa
DS267KL, falsa e non registrata. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la (già Parte_1 [...]
) che nelle more del giudizio si è fusa, per Parte_2
incorporazione, nella società , conveniva in Controparte_4
giudizio , in qualità di legale rappresentante della Controparte_1
società “Studio M. & B. IN” S.r.l di Roma affinché venisse riconosciuta proprietaria dell'autovettura Maserati M138 Coupè
targata DS267KL, già targata CE430PN, e “venisse ordinata al PRA la
corretta trascrizione della proprietà, la regolarizzazione delle targhe e la distruzione della targa DS267KL falsa e non registrata”.
A sostegno della propria azione, la adduceva di avere Parte_1
concluso, il 31.01.2006, con la società “ di Roma Controparte_2
il contratto di locazione finanziaria n. 113144/LA avente ad oggetto l'autovettura Maserati M138 Coupé, telaio ZAMBC38B000009709,
targata CE430PN; di avere stabilito un compenso complessivo di €.
62.643,50, oltre IVA, di cui €. 17.700,00 da corrispondersi alla firma del contratto e successivi 35 canoni mensili di €. 1.248,10; di avere acquistato il veicolo dalla Car Service RO AN di Roma e di averlo regolarmente consegnato alla società utilizzatrice, che aveva sottoscritto il verbale di presa in consegna ed accettazione;
di avere risolto il contratto a seguito dell'inadempimento, dall'aprile - 3 -
2007, della società utilizzatrice e di averle intimato la restituzione del mezzo;
di avere denunciato per il reato di appropriazione indebita l'allora rappresentante legale della società utilizzatrice, tale
[...]
; di avere ottenuto, il 27.11.2011, la restituzione del RS
veicolo che era stato, nelle more, sottoposto a sequestro preventivo;
di avere appreso, tramite consultazione del PRA, che il veicolo era stato intestato allo “ ” in forza di un falso atto di CP_2
compravendita redatto il 19.09.2008, a cui avevano fatto seguito l'iscrizione al PRA e l'immatricolazione con la nuova targa
DP325GC; di essere stata tale vendita apparentemente sottoscritta dal legale rappresentante della , nella persona del Dr. Parte_1
, nonché autenticata dal notaio Dr. Persona_2 Persona_3
di Viterbo;
di avere il Dr. già denunciato, il 20.05.2021, la Per_3
contraffazione della firma, del sigillo e del numero di repertorio apposti sul predetto atto di vendita;
di avere, altresì, lo “ CP_2
” sostituito la targa DP 325 GC con una nuova targa DS267KL,
[...]
non corrispondendovi, invero, l'iscrizione di alcun veicolo;
di essere stata la società utilizzatrice dichiarata fallita il 12.03.2010 e cancellata dal registro delle imprese il 2.04.2010.
Riassegnato il giudizio al ruolo dello scrivente giudicante, dichiarata la contumacia della convenuta, non costituitasi in giudizio nonostante la regolarità della notificazione, disposto il mutamento di rito e concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa era trattenuta in - 4 -
decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
***********************
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, nulla quaestio sugli effetti della fusione per incorporazione relativamente ai rapporti processuali preesistenti la fusione e, quindi, sulla legittimazione processuale del nuovo assetto societario risultante.
Come è noto, la fusione è disciplinata dagli art. 2501 e seguenti del cod. civ.; in particolare, per quanto attiene agli effetti della fusione,
l'art. 2504 bis cod. civ. recita: “la società che risulta dalla fusione o quella
incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori
alla fusione”.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21970 del
30 luglio 2021, ha affermato il principio secondo cui la fusione per incorporazione estingue la società incorporata e, di conseguenza,
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di cui era titolare la società incorporata, vengono per così dire trasferiti alla società incorporante che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. - 5 -
Proprio sul profilo processuale, la Suprema Corte ha precisato che
“la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la
legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei
diritti e la sua legittimazione passiva a difendersi avverso le pretese altrui,
con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società
incorporata; viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria
soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle
imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione attiva e
passiva”.
Gli hanno altresì precisato che, in virtù dell'art. 2504 bis Parte_4
cod. civ., la fusione, quale circostanza sopravvenuta nel corso di un processo, non costituisce evento idoneo a cagionare l'interruzione dello stesso.
Tanto premesso, passando all'esame del merito della controversia,
risulta provato per documenti ed è indiscusso che:
1)- con contratto di locazione finanziaria n. 113144/LA, sottoscritto in data 31 gennaio 2006, la deducente ha concesso in godimento, per trentasei mesi, allo di Roma l'autovettura usata Controparte_2
M138 ABE, anno 2003, telaio n. ZAMBC38B000009709, CP_5
targata CE430PN (cfr doc. 4 ricorso);
2)- con tale contratto le parti hanno pattuito il corrispettivo di €.
62.643,50, oltre Iva, di cui €. 17.700,00 versati al momento della firma del contratto e i restanti canoni periodici suddivisi in 35 mensilità di
€. 1.248,10 ciascuna (cfr. doc. 4 ricorso); - 6 -
3)- l'autovettura Maserati M138 è stata acquistata dalla Parte_1
dalla concessionaria CAR SERVICE RO AN di Roma
(cfr. doc. 5 ricorso);
4)- la ha consegnato la suddetta autovettura alla società Parte_1
utilizzatrice, che ha sottoscritto il relativo verbale di presa in consegna (cfr. doc. 5 ricorso);
5)- la società attrice ha intimato, senza esito, il pagamento dei canoni rimasti insoluti dal mese di aprile 2017 e, quindi, ha risolto il contratto, chiedendo la riconsegna del veicolo dato in godimento
(cfr. docc. n. 6-7);
6)- la ha sporto denuncia querela, il 23 aprile Parte_1
2008, avanti la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma per il reato di appropriazione indebita nei confronti dell'allora rappresentante legale della società utilizzatrice, tale RS
, ottenendo il sequestro preventivo del veicolo (cfr. doc. 8
[...]
ricorso);
7) con verbale del 16.12.2010 il Tribunale di Roma ha disposto il dissequestro dell'autovettura, che era restituita, il 27.01.2011, alla proprietaria (cfr. doc. 9 ricorso) Parte_1
Di talché, è altresì emerso che l'autovettura in esame è risultata, per quanto registrato al PRA, intestata allo “ ” in forza di CP_2
un atto di compravendita intercorso con la il 19 Parte_1
settembre 2008, a cui aveva fatto seguito l'iscrizione al pubblico registro e l'immatricolazione con la nuova targa DP325GC, in - 7 -
seguito sostituita con la targa DS267KL, risultata, invero, non corrispondente ad alcun veicolo (cfr. docc. 10-11 e 13 ricorso).
Senonché, la società attrice ha negato che sia intercorso tra le parti in causa un qualsivoglia accordo diretto alla compravendita dell'autovettura concessa in leasing alla società utilizzatrice. Ha
quindi dedotto la falsità, sia materiale che ideologica, della dichiarazione di vendita artatamente apposta il 19 settembre 2008
sul certificato di proprietà del veicolo ad apparente firma del Dr.
, quale venditore e legale rappresentante della Persona_2 [...]
, ed a favore dell'apparente acquirente “ Parte_1 CP_2
”.
A comprova della contestata validità del contratto di vendita, la
[...]
ha prodotto in giudizio l'atto di denuncia querela sporta, il Pt_1
20 maggio 2021 avanti i Carabinieri di Viterbo, dal notaio Dr Per_3
, che era stato ivi indicato come il professionista che avrebbe
[...]
apparentemente autenticato l'atto di vendita: in essa il Dr ha Per_3
lamentato, in maniera inequivoca, l'avvenuta falsificazione della sua firma, del suo sigillo e del numero di repertorio.
Essa recita testualmente “la mia firma, il sigillo apposto sulla stessa ed il
numero di repertorio sono tutti palesemente falsi (…) la mia firma è
completamente diversa, il sigillo è chiaramente falsificato in quanto la
dicitura su di esso riportato non corrisponde a quanto riportato sul mio
sigillo (sul sigillo falso viene iscritto IN ZI Fu Ettore Notaio in
Viterbo” laddove il mio sigillo ha come dicitura “ Di Persona_3 - 8 -
Notaio in Viterbo”) e al numero di repertorio 17660 riportato Per_4
nella falsa autentica della firma corrisponde nel mio repertorio degli atti tra
vivi ad una vendita di immobile effettuata il 19.08.1997” (cfr. doc. 12 ricorso).
A ciò si aggiunga il fatto che l'atto di vendita in esame è risultato recare, all'esito di un mero raffronto, una sottoscrizione macroscopicamente diversa rispetto a quella a nome di ER
, che compare in calce all'atto della denuncia querela che lo
[...]
stesso ha sporto il 14 febbraio 2023 avanti i Carabinieri di ER
Jesi in relazione alla vicenda in esame e alla documentazione offerta come comparizione, disconoscendola espressamente.
ha così chiarito “… lo scrivente ha ricoperto la carica di Persona_2
Presidente di , già , ed in tale veste e Parte_1 Parte_2
funzione non ha partecipato alla sottoscrizione di atti di vendita di
autoveicoli che venivano, invece, gestiti da appositi uffici e da funzionari
incaricati e muniti di idonea procura;
di recente, si è appreso dell'esistenza
di un falso atto di compravendita datato 19.09.2008, avente ad oggetto un
autoveicolo (Maserati M138 Coupé, targa CE430PN), che sarebbe
intercorso tra la società (P.IVA ), con Controparte_2 P.IVA_2
sede Roma, Via Tertenia, 36, in qualità di acquirente, e la Parte_2
, la quale avrebbe partecipato alla stipula in persona del sottoscritto,
[...]
in qualità di venditrice;
la firma dello scrivente apposta sull'atto è
palesemente falsa non essendo in alcun modo riconducibile al sottoscritto, il
quale non ha mai partecipato alla conclusione del falso atto di - 9 -
compravendita avente ad oggetto il veicolo concesso in leasing alla
[...]
di proprietà della (oggi Parte_5 Parte_2 Controparte_4
); … con la presente il denunciante disconosce formalmente la
[...]
sottoscrizione a nome “ contenuto nell'atto stipulato a Persona_2
Viterbo in data 19.09.2008” (cfr. doc.
1-2 memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2 c.p.c.)
Tali circostanze, rimaste prive di smentita, inducono fondatamente a ritenere provata la falsità dell'atto di vendita apparentemente stipulato il 19 settembre 2008 dalla società attrice ed avente ad oggetto l'autovettura Maserati M138 Coupé, tenuto conto anche del contegno processuale di parte convenuta, che, rimasta contumace,
non ha formulato istanza di verificazione di tale titolo, né ha inteso fornire elemento alcuno tale da giustificare la plausibilità di spiegazioni alternative in merito alla incongruenza rilevata.
Alla falsità della sottoscrizione consegue, all'evidenza, la declaratoria di nullità del contestato atto di vendita del 19 settembre
2008 e, quindi, di nullità del trasferimento della proprietà
dell'autovettura M138 Coupé in favore della società CP_3
utilizzatrice nonché apparente acquirente Controparte_2
Conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea,
l'odierna deducente va dichiarata esclusiva proprietaria dell'autovettura Maserati M138 Coupé, telaio ZAMBC38000009709
targata attualmente DS267KL, già targata CE430PN, in forza della fattura di acquisto, del contratto di leasing e del verbale di - 10 -
dissequestro e restituzione come in atti.
Quanto alle spese di lite, sussistono giustificati motivi per compensarle integralmente, tenuto conto della natura e della particolarità della controversia, unitamente alla mancata costituzione in giudizio della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella contumacia della convenuta, ogni diversa domanda disattesa, così
provvede:
.- in accoglimento della domanda attorea, accertata e dichiarata la nullità dell'atto di vendita del 19.08.2008 per le causali di cui in parte narrativa, dichiara la società già Controparte_4 Parte_1
- già ), esclusiva proprietaria
[...] Parte_2
dell'autovettura Maserati M138 Coupé telaio ZAMBC38000009709
targata attualmente DS267KL, già targata CE430PN, con il conseguente diritto di parte attrice di ottenere il trasferimento della proprietà della predetta autovettura;
.- dispone che il Conservatore del P.R.A. competente provveda alla trascrizione della presente sentenza e, quindi, della proprietà
dell'autovettura Maserati M138 Coupé di cui sopra in capo alla società attrice nonché alla regolarizzazione delle targhe con distruzione della targa DS267KL risultata falsa e mai registrata;
.- spese integralmente compensate. - 11 -
Così deciso in Brescia, il 25 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Lorenzo
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio
2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.