TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/09/2025, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 2475/17 del R.G.A.C., vertente t r a
( CF ), ( CF ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Bistolfi, giusta procura in atti e come in atti dom.ti;
- Attori-
e c.f. n. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata da appresentata e difesa dall'Avv. Caterina Alfano;
CP_2
- Convenuta –
( Controparte_3 P.IVA_2
- Non costituita -
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI: come da atti di causa e udienza del 21.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la quale debitore principale, e Controparte_3 [...]
ed , quali garanti, hanno proposto azione di accertamento delle somme indebitamente Parte_1 Pt_2 percepite da in virtù dei seguenti rapporti contrattuali: Conto corrente Controparte_4 ordinario n. 8195.92; Mutuo fondiario n. rep. 120439 del 29/11/2002 di € 150.000,00; Mutuo fondiario n. rep. 127383 del 13/05/2004 di € 150.000,00; Mutuo fondiario n. rep. 52811 del 14/05/2007 di € 260.000,00.
A sostegno della domanda costoro hanno dedotto l'applicazione di interessi usurari, l'indeterminatezza del tasso applicato, la mancata indicazione nel contratto dell'ISC/TAEG o comunque della sua non corrispondenza a quello effettivamente praticato, l'applicazione di una illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'illegittima applicazione della CMS e di altre spese, non pattuite o comunque indeterminate.
Si è costituita in giudizio , contestando la domanda in quanto infondata e non Controparte_4 provata.
Instaurato il contraddittorio, il giudizio è stato interrotto per l'intervenuto fallimento della
[...]
Parte_3
1
[...] Riassunto il giudizio dai soli fideiussori e constata la mancata costituzione della curatela fallimentare, è stata disposta CTU contabile.
In data 13.11.2024 ha provveduto all'intervento in giudizio la Controparte_1 rappresentata da n sostituzione della convenuta.
[...] CP_2
Acquisito l'elaborato peritale e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.05.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
Ciò posto in punto di fatto, la domanda non può trovare accoglimento.
È incontestata la circostanza della conclusione da parte della di quattro rapporti Controparte_3 contrattuali: Conto corrente ordinario n. 8195.92 del 04.1.2002; Mutuo fondiario n. rep. 120439 del
29/11/2002 di € 150.000,00; Mutuo fondiario n. rep. 127383 del 13/05/2004 di € 150.000,00; Mutuo fondiario n. rep. 52811 del 14/05/2007 di € 260.000,00 con . Rispetto ai Controparte_4 tre contratti di finanziamento ed si sono costituiti fideiussori. Parte_1 Pt_2
Partendo dalla disamina delle censure mosse al rapporto di conto corrente, bisogna evidenziare che gli attori non hanno prodotto in giudizio il contratto.
Ora, è ben noto che il correntista che agisce per far valere l'indebito nei confronti della ed ottenere la CP_4 ripetizione delle somme illegittimamente versate ha l'onere di compiutamente provare la propria pretesa, in primis producendo in giudizio il contratto contenente le pattuizioni contestate. In siffatti giudizi vige infatti l'ordinario riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza per cui la parte che agisca per la ripetizione dell'indebito deve provare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche l'assenza di una causa debendi e, nel caso di specie, produrre i documenti – quali contratto di conto corrente ed estratti conto
– da cui sia possibile ricostruire l'intero rapporto intercorso con l'istituto bancario ed evidenziare, così, le rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme non dovute.
Detto orientamento è ormai pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo cui: "Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo" (cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. I,
16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un.,
22.5.2012, n. 8077).
Nel caso di specie tale onere non è stato soddisfatto, atteso che gli attori non hanno prodotto in giudizio il contratto di apertura conto corrente.
Non essendo in contestazione la sottoscrizione del documento de quo (non si discorre infatti di un contratto concluso in forma orale) e non essendo stata dimostrata la incolpevole indisponibilità del medesimo, la domanda di indebito relativa a tale rapporto deve essere rigettata.
Non possono pertanto essere accolte le conclusioni cui è pervenuto il CTU circa la natura indebita delle spese ed addebiti relativi al conto, per come elaborati sulla base degli estratti conto – questi sì – correttamente
2 depositati. Tali conclusioni presuppongono infatti la violazione dell'obbligo di forma scritta previsto dalla legge e non invece – come accaduto nel caso di specie – la colpevole mancata produzione del documento.
Quanto poi all'eccezione di usurarietà degli interessi applicati ai tre finanziamenti, il Perito d'Ufficio ha escluso la natura ultralegale degli stessi con argomentazioni tecniche condivisibili (cfr. tabelle n. 2, 3 e 4 allegate alla consulenza). Anche tale domanda andrà dunque rigettata.
Quanto al secondo profilo di nullità dei contratti di finanziamento, ossia quello relativo alla indeterminatezza delle pattuizioni concernenti gli oneri economici applicati, l'attore ha lamentato la mancata indicazione del
TAEG/Isc nel contratto e la non corrispondenza tra il tan ed il taeg contrattualmente previsti e quelli di fatto applicati.
Ebbene, si rileva che quanto alla dedotta mancanza o comunque divergenza tra il taeg (o Isc) applicato e Pa quello desumibile dal contratto, l' è un mero indicatore del costo effettivo del finanziamento, imposto e previsto ai soli fini informativi. Per tale ragione, in caso di differenza tra l'ISC pattuito in contratto e l'Isc in concreto applicato, non trova applicazione la previsione dell'art. 117, comma 6, secondo parte, TUB. Questa, infatti, prevede la nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente di quelle pubblicizzate;
l'ISC non essendo un elemento della pattuizione ma un mero indice della stessa non può essere ricompreso né tra i tassi, né tra i prezzi, né tra le condizioni (cfr. “L'ISC non costituisce un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di mutuo, ma ha solo la funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Da ciò discende che l'erronea o omessa indicazione dell' , non comporta, di per sé, una maggiore onerosità Pt_5 del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea o mancata rappresentazione del suo costo complessivo e, soprattutto, non comporta alcuna nullità. E' dunque infondata la tesi della nullità quale conseguenza di tale errata o omessa indicazione.
Ed invero l' art. 117, sesto comma, TUB, sanziona con la nullità le 'clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi
e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati'. Né può estendersi la portata dell'art. 125 bis TUB dettata con espresso riferimento ai contratti di credito al consumo al fine di tutelare la posizione di debolezza contrattuale in cui versa il cliente – consumatore” cfr. Tribunale Tivoli sez. I, 02/07/2021, n.1026; Tribunale di
Roma, Sentenza n. 17740 del 22/09/2017; Tribunale Torino 14 novembre 2018).
Sulla base di tutto quanto precede la domanda va rigettata.
Ogni ulteriore questione o eccezione deve ritenersi assorbita.
Spese di lite, comprese quelle di CTU, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in euro
8.350,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
3) Pone le spese di CTU a carico degli attori, liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'11.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 2475/17 del R.G.A.C., vertente t r a
( CF ), ( CF ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Bistolfi, giusta procura in atti e come in atti dom.ti;
- Attori-
e c.f. n. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata da appresentata e difesa dall'Avv. Caterina Alfano;
CP_2
- Convenuta –
( Controparte_3 P.IVA_2
- Non costituita -
OGGETTO: ripetizione indebito
CONCLUSIONI: come da atti di causa e udienza del 21.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la quale debitore principale, e Controparte_3 [...]
ed , quali garanti, hanno proposto azione di accertamento delle somme indebitamente Parte_1 Pt_2 percepite da in virtù dei seguenti rapporti contrattuali: Conto corrente Controparte_4 ordinario n. 8195.92; Mutuo fondiario n. rep. 120439 del 29/11/2002 di € 150.000,00; Mutuo fondiario n. rep. 127383 del 13/05/2004 di € 150.000,00; Mutuo fondiario n. rep. 52811 del 14/05/2007 di € 260.000,00.
A sostegno della domanda costoro hanno dedotto l'applicazione di interessi usurari, l'indeterminatezza del tasso applicato, la mancata indicazione nel contratto dell'ISC/TAEG o comunque della sua non corrispondenza a quello effettivamente praticato, l'applicazione di una illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'illegittima applicazione della CMS e di altre spese, non pattuite o comunque indeterminate.
Si è costituita in giudizio , contestando la domanda in quanto infondata e non Controparte_4 provata.
Instaurato il contraddittorio, il giudizio è stato interrotto per l'intervenuto fallimento della
[...]
Parte_3
1
[...] Riassunto il giudizio dai soli fideiussori e constata la mancata costituzione della curatela fallimentare, è stata disposta CTU contabile.
In data 13.11.2024 ha provveduto all'intervento in giudizio la Controparte_1 rappresentata da n sostituzione della convenuta.
[...] CP_2
Acquisito l'elaborato peritale e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.05.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
Ciò posto in punto di fatto, la domanda non può trovare accoglimento.
È incontestata la circostanza della conclusione da parte della di quattro rapporti Controparte_3 contrattuali: Conto corrente ordinario n. 8195.92 del 04.1.2002; Mutuo fondiario n. rep. 120439 del
29/11/2002 di € 150.000,00; Mutuo fondiario n. rep. 127383 del 13/05/2004 di € 150.000,00; Mutuo fondiario n. rep. 52811 del 14/05/2007 di € 260.000,00 con . Rispetto ai Controparte_4 tre contratti di finanziamento ed si sono costituiti fideiussori. Parte_1 Pt_2
Partendo dalla disamina delle censure mosse al rapporto di conto corrente, bisogna evidenziare che gli attori non hanno prodotto in giudizio il contratto.
Ora, è ben noto che il correntista che agisce per far valere l'indebito nei confronti della ed ottenere la CP_4 ripetizione delle somme illegittimamente versate ha l'onere di compiutamente provare la propria pretesa, in primis producendo in giudizio il contratto contenente le pattuizioni contestate. In siffatti giudizi vige infatti l'ordinario riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza per cui la parte che agisca per la ripetizione dell'indebito deve provare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche l'assenza di una causa debendi e, nel caso di specie, produrre i documenti – quali contratto di conto corrente ed estratti conto
– da cui sia possibile ricostruire l'intero rapporto intercorso con l'istituto bancario ed evidenziare, così, le rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme non dovute.
Detto orientamento è ormai pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo cui: "Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo" (cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. I,
16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un.,
22.5.2012, n. 8077).
Nel caso di specie tale onere non è stato soddisfatto, atteso che gli attori non hanno prodotto in giudizio il contratto di apertura conto corrente.
Non essendo in contestazione la sottoscrizione del documento de quo (non si discorre infatti di un contratto concluso in forma orale) e non essendo stata dimostrata la incolpevole indisponibilità del medesimo, la domanda di indebito relativa a tale rapporto deve essere rigettata.
Non possono pertanto essere accolte le conclusioni cui è pervenuto il CTU circa la natura indebita delle spese ed addebiti relativi al conto, per come elaborati sulla base degli estratti conto – questi sì – correttamente
2 depositati. Tali conclusioni presuppongono infatti la violazione dell'obbligo di forma scritta previsto dalla legge e non invece – come accaduto nel caso di specie – la colpevole mancata produzione del documento.
Quanto poi all'eccezione di usurarietà degli interessi applicati ai tre finanziamenti, il Perito d'Ufficio ha escluso la natura ultralegale degli stessi con argomentazioni tecniche condivisibili (cfr. tabelle n. 2, 3 e 4 allegate alla consulenza). Anche tale domanda andrà dunque rigettata.
Quanto al secondo profilo di nullità dei contratti di finanziamento, ossia quello relativo alla indeterminatezza delle pattuizioni concernenti gli oneri economici applicati, l'attore ha lamentato la mancata indicazione del
TAEG/Isc nel contratto e la non corrispondenza tra il tan ed il taeg contrattualmente previsti e quelli di fatto applicati.
Ebbene, si rileva che quanto alla dedotta mancanza o comunque divergenza tra il taeg (o Isc) applicato e Pa quello desumibile dal contratto, l' è un mero indicatore del costo effettivo del finanziamento, imposto e previsto ai soli fini informativi. Per tale ragione, in caso di differenza tra l'ISC pattuito in contratto e l'Isc in concreto applicato, non trova applicazione la previsione dell'art. 117, comma 6, secondo parte, TUB. Questa, infatti, prevede la nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente di quelle pubblicizzate;
l'ISC non essendo un elemento della pattuizione ma un mero indice della stessa non può essere ricompreso né tra i tassi, né tra i prezzi, né tra le condizioni (cfr. “L'ISC non costituisce un tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di mutuo, ma ha solo la funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Da ciò discende che l'erronea o omessa indicazione dell' , non comporta, di per sé, una maggiore onerosità Pt_5 del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea o mancata rappresentazione del suo costo complessivo e, soprattutto, non comporta alcuna nullità. E' dunque infondata la tesi della nullità quale conseguenza di tale errata o omessa indicazione.
Ed invero l' art. 117, sesto comma, TUB, sanziona con la nullità le 'clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi
e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati'. Né può estendersi la portata dell'art. 125 bis TUB dettata con espresso riferimento ai contratti di credito al consumo al fine di tutelare la posizione di debolezza contrattuale in cui versa il cliente – consumatore” cfr. Tribunale Tivoli sez. I, 02/07/2021, n.1026; Tribunale di
Roma, Sentenza n. 17740 del 22/09/2017; Tribunale Torino 14 novembre 2018).
Sulla base di tutto quanto precede la domanda va rigettata.
Ogni ulteriore questione o eccezione deve ritenersi assorbita.
Spese di lite, comprese quelle di CTU, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in euro
8.350,00 per compensi, oltre accessori come per legge;
3) Pone le spese di CTU a carico degli attori, liquidate come da separato provvedimento.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'11.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
3 4