Articolo 5 della Legge 6 luglio 1912, n. 734
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31 luglio 1912
Art. 5.

Al concorso per i posti di professore degli Istituti, di cui all'art. 1, non sono ammessi coloro che abbiano meno di 21 anni di eta' o abbiano superato i 40.

Nel bando di concorso saranno indicati i titoli per l'ammissione e il programma dell'esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di possedere estese e sicure cognizioni della materia che debbono insegnare.

Per le cattedre di lettere italiane e di storia generale e' titolo necessario la laurea in lettere.

Per le cattedre di architettura, a parita' di merito nei concorrenti, sara' titolo di preferenza il diploma di architetto o d'ingegnere civile conseguito in una scuola di applicazione per gli ingegneri o di professore di disegno architettonico ottenuto in un Istituto di belle arti.

Per le cattedre di storia dell'arte, e storia generale a parita' di merito nei concorrenti, sara' titolo di preferenza il diploma conseguito nelle RR. scuole di archeologia o di storia dell'arte medioevale o moderna.

E' in facolta' del ministro di coprire i posti d'insegnante di storia dell'arte nelle RR. accademie e nei RR. Istituti di belle arti, con incaricati che saranno retribuiti con assegno di lire duemilacinquecento.

Entrata in vigore il 31 luglio 1912