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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 19/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'EMILIA-ROMAGNA, Sezione 9, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IE NI D'ST Presidente e Relatore STEFANO MARINELLI Giudice ALBERTO ZIROLDI Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1206/2021 depositato il 23/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da Socio Amministratore -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Minerbio - Via Garibaldi 44 40061 Minerbio BO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 115/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez.
1 e pubblicata il 09/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 291 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellato: chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 46, commi 1°
– 2° – 3°, voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1 S.r.l. proponeva appello contro la sentenza n. 115/01/2021, emessa il 25/11/2020, depositata il 09/03/2021, pronunciata dalla 1° sezione della ex C.T.P. di Bologna a seguito della trattazione del ricorso R.G.R. 638/2019 proposto dalla stessa Ricorrente_1 S.r.l. contro l'Unione dei
Comuni Terre di Pianura, in rappresentanza del Comune di Minerbio (BO), avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. 291 del 21/12/2018 di complessivi Euro 4.536,00 (con arrotondamento) per
TARES anno 2013.
Successivamente alla presentazione del gravame le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, depositato dalla parte appellata.
La Corte, preso atto che detto accordo è stato ritualmente perfezionato e che con esso è stata totalmente definita la controversia, dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa fra le parti le spese del giudizio.
Bologna, 16 febbraio 2026.
Il Presidente est.
RO SI D'NI
2
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'EMILIA-ROMAGNA, Sezione 9, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IE NI D'ST Presidente e Relatore STEFANO MARINELLI Giudice ALBERTO ZIROLDI Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1206/2021 depositato il 23/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da Socio Amministratore -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Minerbio - Via Garibaldi 44 40061 Minerbio BO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 115/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez.
1 e pubblicata il 09/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 291 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellato: chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 46, commi 1°
– 2° – 3°, voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1 S.r.l. proponeva appello contro la sentenza n. 115/01/2021, emessa il 25/11/2020, depositata il 09/03/2021, pronunciata dalla 1° sezione della ex C.T.P. di Bologna a seguito della trattazione del ricorso R.G.R. 638/2019 proposto dalla stessa Ricorrente_1 S.r.l. contro l'Unione dei
Comuni Terre di Pianura, in rappresentanza del Comune di Minerbio (BO), avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. 291 del 21/12/2018 di complessivi Euro 4.536,00 (con arrotondamento) per
TARES anno 2013.
Successivamente alla presentazione del gravame le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, depositato dalla parte appellata.
La Corte, preso atto che detto accordo è stato ritualmente perfezionato e che con esso è stata totalmente definita la controversia, dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa fra le parti le spese del giudizio.
Bologna, 16 febbraio 2026.
Il Presidente est.
RO SI D'NI
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