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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1059/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GULISANO FRANCESCA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. ROMANO DARIO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: come da verbale di causa del 22.4.2025 a cui si fa integrale rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.12.2024 ha chiesto che venisse pronunciata Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con – parte CP_1
resistente – a Piazza Armerina, in data 4.1.2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
1 di Mazzarino all'Atto n. 1 Parte II Serie B – anno 2003 e del Comune di Piazza Armerina all'Atto n.
2 Parte II serie A – anno 2003, unione dalla quale è nata una figlia, Persona_1
(Caltagirone, il 21.6.2004).
Deduceva che con decreto del 30.5.2022 il Tribunale di Gela aveva pronunciato la separazione personale delle odierne parti omologando le condizioni da queste divisate, contenute nel ricorso di conversione presentato in data 28.3.2022 e confermate all'udienza di comparizione dell'11.5.2022.
Esponeva che dalla data di comparizione dei coniugi in sede di udienza presidenziale, svoltasi il
21.6.2021, sono trascorsi i termini di legge, risultando così integrati i presupposti temporali per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendosi la separazione protratta ininterrottamente senza che sia intervenuta medio tempore una riconciliazione tra le parti.
Chiedeva pronuncia immediata sullo status all'udienza del 22.4.2025.
Con comparsa di risposta del 19.4.2025 si costituiva in giudizio aderendo, in primo CP_1
luogo, alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente
Sentiti personalmente all'udienza di comparizione del 22.4.2025 tenutasi dinanzi il giudice delegato dal collegio, si acquisiva la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e si dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione – per l'opposizione di entrambe le parti.
Con ordinanza emessa nel corso della medesima udienza il giudice delegato dal collegio emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti, scioglieva la riserva sui mezzi istruttori richiesti e, infine, in forza dell'art. 473 bis.22, co. 4 c.p.c., rimetteva la causa al collegio per la decisione in ordine alla sola domanda vertente sullo status, tenuto conto della necessità che la causa venga ulteriormente istruita rispetto alle altre domande articolate dalle parti
***
È opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale, questa deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda – avanzata da entrambi i coniugi – volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti deve essere accolta, essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Gela nel corso del giudizio di separazione personale (Cfr. allegato n. 2 al ricorso),
2 definita con decreto del 30.5.2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, militando in tal senso il tenore delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni da queste rese nel corso dell'udienza di comparizione personale.
Non ricorrono, invece, le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti mediante l'esame della documentazione di cui è stata chiesta la produzione.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 473 bis.22, co. 4 c.p.c. e rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal giudice delegato con ordinanza del 22.4.2025.
Inoltre, ogni statuizione relativa alla distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, non definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Gela da nato a [...] l'[...], e , nata a [...] il Parte_1 CP_1
16.11.1975, a Piazza Armerina, in data 4.1.2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Mazzarino all'Atto n. 1 Parte II Serie B – anno 2003 e del Comune di Piazza
Armerina all'Atto n. 2 Parte II serie A – anno 2003;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
3) DISPONE la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinanza;
4) RISERVA alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16/6/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1059/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GULISANO FRANCESCA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. ROMANO DARIO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: come da verbale di causa del 22.4.2025 a cui si fa integrale rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.12.2024 ha chiesto che venisse pronunciata Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con – parte CP_1
resistente – a Piazza Armerina, in data 4.1.2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
1 di Mazzarino all'Atto n. 1 Parte II Serie B – anno 2003 e del Comune di Piazza Armerina all'Atto n.
2 Parte II serie A – anno 2003, unione dalla quale è nata una figlia, Persona_1
(Caltagirone, il 21.6.2004).
Deduceva che con decreto del 30.5.2022 il Tribunale di Gela aveva pronunciato la separazione personale delle odierne parti omologando le condizioni da queste divisate, contenute nel ricorso di conversione presentato in data 28.3.2022 e confermate all'udienza di comparizione dell'11.5.2022.
Esponeva che dalla data di comparizione dei coniugi in sede di udienza presidenziale, svoltasi il
21.6.2021, sono trascorsi i termini di legge, risultando così integrati i presupposti temporali per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendosi la separazione protratta ininterrottamente senza che sia intervenuta medio tempore una riconciliazione tra le parti.
Chiedeva pronuncia immediata sullo status all'udienza del 22.4.2025.
Con comparsa di risposta del 19.4.2025 si costituiva in giudizio aderendo, in primo CP_1
luogo, alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente
Sentiti personalmente all'udienza di comparizione del 22.4.2025 tenutasi dinanzi il giudice delegato dal collegio, si acquisiva la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e si dava atto del fallimento del tentativo di conciliazione – per l'opposizione di entrambe le parti.
Con ordinanza emessa nel corso della medesima udienza il giudice delegato dal collegio emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti, scioglieva la riserva sui mezzi istruttori richiesti e, infine, in forza dell'art. 473 bis.22, co. 4 c.p.c., rimetteva la causa al collegio per la decisione in ordine alla sola domanda vertente sullo status, tenuto conto della necessità che la causa venga ulteriormente istruita rispetto alle altre domande articolate dalle parti
***
È opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale, questa deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda – avanzata da entrambi i coniugi – volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti deve essere accolta, essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Gela nel corso del giudizio di separazione personale (Cfr. allegato n. 2 al ricorso),
2 definita con decreto del 30.5.2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, militando in tal senso il tenore delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni da queste rese nel corso dell'udienza di comparizione personale.
Non ricorrono, invece, le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti mediante l'esame della documentazione di cui è stata chiesta la produzione.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 473 bis.22, co. 4 c.p.c. e rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal giudice delegato con ordinanza del 22.4.2025.
Inoltre, ogni statuizione relativa alla distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, non definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Gela da nato a [...] l'[...], e , nata a [...] il Parte_1 CP_1
16.11.1975, a Piazza Armerina, in data 4.1.2003, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Mazzarino all'Atto n. 1 Parte II Serie B – anno 2003 e del Comune di Piazza
Armerina all'Atto n. 2 Parte II serie A – anno 2003;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
3) DISPONE la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinanza;
4) RISERVA alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 16/6/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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