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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] B con l'Avv. Vittoria CORBO (PEC: domiciliata in Roma Email_1
(RM) al Vicolo di Porta Furba n. 31 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luca Debickè Van Der Noot (PEC Email_2 con studio in Milano (MI) alla P.zza Sempione n. 4 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Casape (RM) il 14/08/2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casape (RM) anno 2018 atto n. 1 parte 1, in comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
(CF ) nato a [...] il [...] diplomato Persona_1 C.F._3 all'Istituto “Volta” di Tivoli in Meccatronica, maggiorenne e non economicamente autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in Casape (RM) alla Via Vittorio Veneto n. 76 lett. B, di proprietà del sig.
resterà assegnata allo stesso;
essendo la sig.ra ed il figlio Pt_1 Parte_2 Persona_1
già trasferitisi in Milano alla Via Varesina n. 80;
[...]
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti per cui ognuno provvederà al proprio mantenimento e la sig.ra provvederà integralmente ed in via esclusiva a Parte_2 tutte le esigenze economiche del figlio maggiorenne , il quale già si è Persona_1 trasferito con la madre;
3) la sig.ra rinuncia a qualsiasi contributo economico per sé e per il figlio nei Parte_2 confronti del sig. ; Parte_1
4) l'assegno unico per il figlio sarà chiesto al 100% dalla madre;
Per_1
5) i coniugi dichiarano di non avere beni in comune da dividere e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere l'uno dall' altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile in Casape (RM) il 14/08/2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casape (RM) anno 2018 atto n. 1 parte 1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casape (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa M.Laura Amato
Così deciso in Milano, il 8.01.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] B con l'Avv. Vittoria CORBO (PEC: domiciliata in Roma Email_1
(RM) al Vicolo di Porta Furba n. 31 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luca Debickè Van Der Noot (PEC Email_2 con studio in Milano (MI) alla P.zza Sempione n. 4 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Casape (RM) il 14/08/2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casape (RM) anno 2018 atto n. 1 parte 1, in comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
(CF ) nato a [...] il [...] diplomato Persona_1 C.F._3 all'Istituto “Volta” di Tivoli in Meccatronica, maggiorenne e non economicamente autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale sita in Casape (RM) alla Via Vittorio Veneto n. 76 lett. B, di proprietà del sig.
resterà assegnata allo stesso;
essendo la sig.ra ed il figlio Pt_1 Parte_2 Persona_1
già trasferitisi in Milano alla Via Varesina n. 80;
[...]
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti per cui ognuno provvederà al proprio mantenimento e la sig.ra provvederà integralmente ed in via esclusiva a Parte_2 tutte le esigenze economiche del figlio maggiorenne , il quale già si è Persona_1 trasferito con la madre;
3) la sig.ra rinuncia a qualsiasi contributo economico per sé e per il figlio nei Parte_2 confronti del sig. ; Parte_1
4) l'assegno unico per il figlio sarà chiesto al 100% dalla madre;
Per_1
5) i coniugi dichiarano di non avere beni in comune da dividere e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere l'uno dall' altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile in Casape (RM) il 14/08/2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casape (RM) anno 2018 atto n. 1 parte 1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casape (RM) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa M.Laura Amato
Così deciso in Milano, il 8.01.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato