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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/07/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 7947/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 7947/2025 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. MARIO NOBILI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. LOREDANA RIVADOSSI e l'avv. CP_1 C.F._2 LORENZO DO RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1) affido condiviso dei figli minori (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] Persona_1 Persona_2 il 12/12/2019) ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) collocamento prevalente dei minori presso la madre nella casa familiare, ubicata nel Comune di Breno, frazione
Astrio, Via Alta Guardia n. 9, laddove i figli manterranno la loro residenza;
3) il padre potrà esercitare il diritto ordinario di visita, anche in considerazione dei propri turni di lavoro e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli minori nonché di quelli lavorativi della moglie, in qualsiasi momento
1 lo desideri previ accordi con la madre ed i figli. Indicativamente egli potrà vedere e tenere con sé i figli almeno due pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola sino a dopo cena;
nonché il fine settimana, ogni quindici giorni;
4) durante le vacanze natalizie, il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori sette giorni anche non CP_1 consecutivi, alternando di anno in anno con la sig.ra il giorno di Natale e quello di Capodanno;
durante le Pt_1 vacanze pasquali, il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli tre giorni, alternando di anno in anno con la sig.ra CP_1 il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; Pt_1
5) durante le vacanze estive, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli minori 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi;
i coniugi concorderanno entro la fine del mese di maggio di ogni anno i tempi di permanenza dei minori con i genitori per le vacanze estive;
6) è facoltà dei coniugi, di comune accordo, di modificare ed adeguare i tempi e modi di frequentazione, in base alle necessità dei medesimi e alle esigenze ed impegni dei figli;
7) assegnazione della casa familiare, la medesima con i relativi arredi viene assegnata alla sig.ra Parte_1 con la quale i figli minori convivranno;
8) in considerazione della prevalente permanenza dei figli presso la madre, il signor verserà alla sig.ra CP_1
quale contributo per il mantenimento ordinario di entrambi figli, sino a che gli stessi non saranno Pt_1 economicamente autosufficienti, la somma complessiva di € 350,00 mensili (euro 175,00 per figlio) che verrà adeguato annualmente secondo indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie che verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto da Protocollo in uso presso questo Tribunale, che qui si riporta sinteticamente e che viene consegnato ad entrambi i genitori: 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari anche non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non soggetti a sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
5) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
6) spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione di lingua straniera, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze;
9) l'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente e direttamente dalla sig.ra Parte_1
10) le autovetture resteranno nella proprietà e nell'uso attuale;
pertanto il veicolo Volkswagen Polo targata
ER253WD resterà in proprietà esclusiva della sig.ra il veicolo Dacia targato GH097RK resterà Parte_1
2 in proprietà esclusiva del sig. il quale provvederà anche al pagamento del finanziamento in corso sino CP_1 all'estinzione del medesimo;
11) i ricorrenti prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e/o altro documento di identità) per i medesimi e anche per i figli minori.
12) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/06/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
BRENO, BS (atto n. 2, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 7947/2025 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. MARIO NOBILI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. LOREDANA RIVADOSSI e l'avv. CP_1 C.F._2 LORENZO DO RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1) affido condiviso dei figli minori (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] Persona_1 Persona_2 il 12/12/2019) ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) collocamento prevalente dei minori presso la madre nella casa familiare, ubicata nel Comune di Breno, frazione
Astrio, Via Alta Guardia n. 9, laddove i figli manterranno la loro residenza;
3) il padre potrà esercitare il diritto ordinario di visita, anche in considerazione dei propri turni di lavoro e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli minori nonché di quelli lavorativi della moglie, in qualsiasi momento
1 lo desideri previ accordi con la madre ed i figli. Indicativamente egli potrà vedere e tenere con sé i figli almeno due pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola sino a dopo cena;
nonché il fine settimana, ogni quindici giorni;
4) durante le vacanze natalizie, il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori sette giorni anche non CP_1 consecutivi, alternando di anno in anno con la sig.ra il giorno di Natale e quello di Capodanno;
durante le Pt_1 vacanze pasquali, il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli tre giorni, alternando di anno in anno con la sig.ra CP_1 il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo; Pt_1
5) durante le vacanze estive, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli minori 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi;
i coniugi concorderanno entro la fine del mese di maggio di ogni anno i tempi di permanenza dei minori con i genitori per le vacanze estive;
6) è facoltà dei coniugi, di comune accordo, di modificare ed adeguare i tempi e modi di frequentazione, in base alle necessità dei medesimi e alle esigenze ed impegni dei figli;
7) assegnazione della casa familiare, la medesima con i relativi arredi viene assegnata alla sig.ra Parte_1 con la quale i figli minori convivranno;
8) in considerazione della prevalente permanenza dei figli presso la madre, il signor verserà alla sig.ra CP_1
quale contributo per il mantenimento ordinario di entrambi figli, sino a che gli stessi non saranno Pt_1 economicamente autosufficienti, la somma complessiva di € 350,00 mensili (euro 175,00 per figlio) che verrà adeguato annualmente secondo indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie che verranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto da Protocollo in uso presso questo Tribunale, che qui si riporta sinteticamente e che viene consegnato ad entrambi i genitori: 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari anche non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non soggetti a sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
5) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
6) spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione di lingua straniera, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze;
9) l'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente e direttamente dalla sig.ra Parte_1
10) le autovetture resteranno nella proprietà e nell'uso attuale;
pertanto il veicolo Volkswagen Polo targata
ER253WD resterà in proprietà esclusiva della sig.ra il veicolo Dacia targato GH097RK resterà Parte_1
2 in proprietà esclusiva del sig. il quale provvederà anche al pagamento del finanziamento in corso sino CP_1 all'estinzione del medesimo;
11) i ricorrenti prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e/o altro documento di identità) per i medesimi e anche per i figli minori.
12) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/06/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
BRENO, BS (atto n. 2, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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