Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/03/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Marco Bottallo Giudice rel. dott. Andrea Carena Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di Pt_1
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...], corso Canale
[...] C.F._1
n. 100/1, elettivamente domiciliato in Torino, via Camandona n. 1, presso lo studio degli avv.ti
Gabriele Ferretti e Federica Invincibile, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti,
con l'ausilio dell'avv. Bruno Serianni, nominato Gestore della Crisi,
***
vista la richiesta di apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata presentata dal sig.
Parte_1
esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che è stata allegata al ricorso la relazione redatta dal della avv. Serianni;
Pt_2 Pt_3
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII in ragione del luogo di residenza del ricorrente;
cancellata dal Registro delle imprese in data 27.6.2019; ii) la ditta individuale M.N. Studio di SI
IC è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 28.5.2020; ii); iii) il ricorrente svolge attualmente attività di lavoro subordinato;
che il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 lett. c) CCII in quanto a fronte di passività pari complessivamente ad €
303.822,74, il ricorrente non risulta titolare di redditi o beni patrimoniali sufficienti a far fronte a tali obbligazioni nei successivi dodici mesi;
che, infatti, il sig. on è proprietario di immobili né di beni mobili registrati, essendo titolare Pt_1
unicamente di un ramo di azienda riconducibile alla attività di produzione di pane precedentemente svolta in forma di ditta individuale, attualmente condotta in affitto dalla madre del medesimo, il cui valore era stato determinato in € 45.000,00 nello stesso contratto di affitto, oltre a percepire uno stipendio netto mensile di circa € 3.000,00 (oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità), che non gli consente di far fronte alla suddetta esposizione debitoria, tenuto conto anche della necessità
di provvedere alle spese di mantenimento proprie e del suo nucleo famigliare (composto dalla moglie,
attualmente priva di occupazione, e da due figli minori);
che la relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di Gestore della Crisi, avv.
Serianni, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla idoneità della documentazione depositata a corredo della domanda, valutata unitamente alle risultanze delle verifiche e delle ispezioni compiute dallo stesso
Gestore, ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura;
che il Gestore ha, inoltre, attestato ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII che esiste la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
che la liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4
CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività
nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica famigliare, senza che il Tribunale sia vincolato dalle indicazioni avanzate al riguardo dal ricorrente;
che, in ogni caso, la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, essendo la relativa decisione riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 comma 4 lett. b) CCII e in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII);
che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
(v. artt. 270 comma 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege;
che ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore che si ritiene di confermare nella persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC;
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di nato a [...] Parte_1
il 24.10.1991 (C.F. ), residente in [...], corso Canale n. 100/1, C.F._1
NOMINA
giudice delegato il dott. Marco Bottallo;
NOMINA
liquidatore l'avv. Bruno Serianni, iscritto nel registro degli OCC, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
ORDINA al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE
a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del
Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
ORDINA
al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
ORDINA
al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
MANDA
alla cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 12.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Marco Bottallo Gian Andrea Morbelli