Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/05/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13253/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE il Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello promossa da:
nato a [...] il [...] C.F.: , e residente a Parte_1 C.F._1
Vignanello (VT) alla Via Vignola, 12 rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Musumeci
APPELLANTE contro on sede legale in IN, Corso Massimo D'Azeglio n. Controparte_1
33/E, C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di IN , rappresentata a difesa P.IVA_1 dagli avv.ti Marco Pesenti ed Edoardo Natale
CONVENUTA
OGGETTO: appello
contro
Giudice di Pace, estinzione anticipata finanziamento, obbligo di rimborso dei costi sostenuti dal debitore,
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
“1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello in riforma della sentenza n. 9 pubblicata in data 10 gennaio 2023 dal Giudice di Pace di IN, in persona della Dr.ssa Maria
Luisa Cultrera, nel giudizio rubricato con numero;
2) per l'effetto, in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare:
- il diritto di parte istante ex art.125 del Testo Unico Bancario, previa disapplicazione della clausola con la quale viene escluso o anche solo limitato lo stesso, di ottenere una equa riduzione del costo del credito mediante il rimborso pro quota ratei residui di tutti gli oneri, versati e non goduti, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla appellata in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art.35 comma 2 del Codice del Consumo e considerare tutti i costi del credito pagati in
pagina 1 di 9
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di parte appellante a percepire dalla odierna appellata il rimborso dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari, versati e non goduti, con riguardo al contratto di mutuo stipulato con la odierna appellata società, quantificati in € 1.647,56, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo nonché la somma che verrà ritenuta di ragione;
- per l'effetto, condannare la convenuta società , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in € 1.647,56,
o alla somma che ritenesse congrua;
- accertare e dichiarare che vi è stata malafede della odierna appellata nella predisposizione e nella esecuzione del contratto stante l'inserimento della clausola rubricata “Estinzione anticipata” perché espressamente volta a violare o ad aggirare norme imperative dettate a tutela del consumatore, con espressa pronuncia sul punto;
- condannare altresì la società al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 professionali del doppio grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di anticipo”.
PARTE APPELLATA:
“IN VIA PRELIMINARE Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per la Pt_1 ragioni addotte in parte espositiva;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Respingere l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato, e per l'effetto confermare Parte_1 la sentenza emessa dal Giudice di Pace di IN in data 10.1.2023;
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ulteriormente dovuto un eventuale rimborso da parte della convenuta, dichiarare tenuta al pagamento dei costi secondo il criterio CP_1 proporzionale (c.d. curva degli interessi), per le seguenti somme:
- provvigioni intermediario (lett. b, punto n. 2, doc. 3) nella somma complessiva di € 806,11;
- commissioni Santander Consumer Unifin S.p.A. per il perfezionamento del contratto (lett. a, punto n.
2, doc. 3) nella somma complessiva di € 248,03;Per un totale di € 3.090,45.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, di entrambi i gradi del giudizio;
nella denegata ipotesi in cui venisse CP_1 condannata al rimborso degli oneri up front, il Giudice compensi le spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, data l'assoluta novità della materia e il contrasto giurisprudenziale in merito alla normativa applicabile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza n. 9/2023 del 10.1.2023 il Giudice di Pace di IN, in rigetto della domanda dell'odierno appellante, ha ritenuto che, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento da esso contratto con egli non abbia diritto alla restituzione della quota di tutti i costi sostenuti CP_1 calcolata in proporzione alla durata residua del contratto, in sostanza aderendo alla tesi che distingue tra pagina 2 di 9 costi c.d. e costi c.d. recurring e valorizzandola in considerazione del testo in allora vigente CP_2 dell'art. 125 sexies TUB, come modificato dall'art. 11 octies d.l. 73/2021.
2) ha proposto appello ribadendo che a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto Parte_1 gli debba essere restituita la quota non maturata di tutti i costi, senza distinzione tra quelli upfront e quelli recurring, analizzando l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia.
3) resiste all'appello prospettando le seguenti considerazioni: CP_1
- l'appello sarebbe inammissibile ex art. 348bis c.p.c. perché non accompagnato da ragionevole probabilità di accoglimento;
- sia l'art. 125bis TUB nella formulazione vigente al tempo della sottoscrizione del contratto sia le previsioni contrattuali in vigore tra le parti distinguono chiaramente gli oneri rimborsabili e quelli non rimborsabili in caso di estinzione anticipata;
- le conclusioni della c.d. sentenza sarebbero state superate recentemente dalla stessa Corte di CP_3
Giustizia con la sentenza del 9.02.2023 emessa nella causa c-555/21;
- la distinzione tra oneri recurring e upfront è ancora corretta e legittima in ragione della previsione dell'art. 6bis co. 3 del dpr 180/1950, norma che è immune da censure di incostituzionalità e che continua a mantenere un rinvio alle disposizioni regolamentari della Banca d'Italia in materia di individuazione degli oneri rimborsabili e di quelli non rimborsabili;
- tale norma prevale anche rispetto alle previsioni della direttiva comunitaria 2008/48/CE, che è pacificamente priva di efficacia diretta nei rapporti tra privati, e quindi non può condurre alla disapplicazione di una norma interna con essa contrastante;
- la creditrice non avrebbe legittimazione passiva rispetto alle provvigioni corrisposte all'agente esterno;
- in ogni caso, le somme rimborsabili dovrebbero essere calcolate secondo il metodo della curva degli interessi e non secondo il criterio di calcolo proporzionale alla durata del rapporto (c.d. metodo pro rata temporis).
4) All'esito della prima udienza, su concorde richiesta delle parti, con ordinanza del 28.2.2024 stata fissata al 30.4.2025 udienza cartolare ex art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini a ritroso per le memorie di precisazione delle conclusioni e discussione.
Nessuna delle parti ha prodotto la sentenza impugnata, ma l'atto introduttivo ne riporta pressoché integralmente il contenuto, e non è in alcun modo contestato sul punto, con la conseguenza che può comunque decidersi sull'impugnazione in applicazione del principio per cui “la mancanza in atti della sentenza impugnata non comporta la declaratoria d'improcedibilità dell'appello, non essendo questa prevista dall'art. 347 c.p.c., sicché al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello” (cfr. Cass.
12751/2021).
5) La decisione richiede la previa ricostruzione del quadro normativo e della sua evoluzione (in termini sintetici, atteso che la questione è diffusamente conosciuta, essendo oggetto di un contenzioso seriale che ha prodotto numerose pronunce, anche di questo Tribunale, che saranno di volta in volta richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.): pagina 3 di 9 • l'art. 125sexies Tub ha trasposto nel nostro ordinamento giuridico l'art. 16 della Direttiva 2008/48/Ce (sulla sostanziale fedeltà della trasposizione e la marginalità di alcune differenze lessicali, cfr. C. Cost. 263/2022, citata infra);
• prima della sentenza TO della CGUE, la norma era interpretata nel senso di distinguere, tra i costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento, tra c.d. costi up front
(costi e oneri che maturano in funzione della conclusione del contratto) e c.d. costi recurring
(costi e oneri che maturano in funzione dell'esecuzione del contratto);
• in particolare, in forza delle disposizioni della Banca d'Italia erano ritenuti rimborsabili i soli costi recurring, in proporzione alla durata residua del contratto al momento dell'estinzione anticipata;
• con la sentenza 11.9.19 (cd. TO) la Corte di Giustizia ha stabilito che “l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/Ce … relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/Ce … deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”;
• le motivazioni della Corte sono le seguenti: a) …l'obiettivo della direttiva 2008/48 è di
“garantire un'elevata protezione del consumatore, fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione”; b) “al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”; c) “..l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”, trattandosi di costi che “sono determinati unilateralmente dalla banca”; d) … “limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”; e) “… il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”; f) “…. il fatto di includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”, essendo previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il diritto del mutuante ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e dall'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, la possibilità supplementare, per gli Stati membri, di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante;
g) in caso di un rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo il capitale e può reimpiegarlo per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito;
pagina 4 di 9 • la legge 2021 n. 106, entrata in vigore il 25.7.21 e con la quale è stato convertito in legge il d.l. 2021 n.73, oltre a modificare il testo dell'art. 125sexies TUB (prevedendo espressamente il diritto alla riduzione, in proporzione alla vita residua del contratto, di tutti i costi escluse le imposte), per quanto qui interessa, all'art. 11 octies comma 2, ha stabilito che “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del TU di cui al d. lgs. n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”;
• la Corte Costituzionale, investita della questione da questo stesso Tribunale, con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies comma 2 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 convertito nella l. 23 luglio 2021 n. 106 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”;
• nel 2023 il legislatore è nuovamente intervenuto sull'art. 11 octies citato con due d.l. sostanzialmente coevi;
• l'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”;
• successivamente, con il d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con la legge 9.10.2023 n. 169) - all'art. 27 – rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” – il legislatore ha stabilito che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125- sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
pagina 5 di 9 6) Pertanto, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, al rapporto si applica l'art. 125sexies nella formulazione precedente alla riforma del 2021, con esclusione di qualsiasi richiamo applicativo a
“le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”. Il che vuol dire, naturalmente, che si applica l'art. 125sexies interpretato in conformità all'ordinamento comunitario, e quindi all'interpretazione che la sentenza TO ha dato dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/Ce, di cui l'art. 125sexies nella versione originaria era, come già evidenziato, fedele trasposizione. Quindi, tutti i costi devono essere rimborsati.
Infatti, non può esservi alcun dubbio sulla efficacia vincolante della pronuncia interpretativa del giudice comunitario (cfr. al riguardo Cass. Ord. 2468/2016), né tale efficacia vincolante viene meno, per il fatto che l'attività ermeneutica riguardi una direttiva non direttamente esecutiva, posto che comunque si tratta di interpretare la norma interna che quella direttiva ha recepito, e quindi ricorre appieno l'esigenza di rispettare la cogenza e l'uniformità del diritto dell'Unione. La stessa giurisprudenza europea, richiamata dalla Corte di Cassazione (cfr. ad esempio Cass. Ord. 25977/2023) ha già affermato che “nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva ..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83, e . Per_1 Per_2
Anche la Corte Costituzionale, nella sentenza 263 citata, ha affermato che “che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione (dell'art. 125sexies, NDR) conforme alla sentenza TO, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia. Quest'ultima, se riconosce quali limiti all'adeguamento in via ermeneutica al diritto dell'Unione europea, oltre all'interpretazione contra legem, il rispetto dei principi generali del diritto (di recente, sentenze 18 gennaio 2022, in causa C-261/20, , punto 28, e 7 agosto 2018, in causa C-122/17, Smith, punto 40, e Per_3 Per_4 sentenze ivi richiamate), in pari tempo, chiarisce che il giudice nazionale non può sottrarsi al citato obbligo di interpretazione conforme «per il solo fatto di aver costantemente interpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile» con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia”. Pertanto, prosegue la Corte, una volta ritenuto illegittimo e rimosso il riferimento alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, “….l'art. 125sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza TO”. D'altra parte, la stessa formulazione attuale dell'art. 11octies contiene la premessa che l'applicazione dell'art. 125sexies nella formulazione applicabile ratione temporis deve avvenire “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”.
7) Per quanto riguarda la portata della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia il 9.02.2023 nella causa c-555/21, essa in realtà non comporta il superamento di quanto già affermato nella sentenza TO.
Sul punto, per semplicità, si richiama integralmente il precedente di questo Tribunale 20.3.2023:
“il precedente … non è pertinente alla dir. 2008/48, né può essere esteso, in ragione della <specificit dei contratti di credito relativi ad immobili residenziali> dove esistono obiettivi e importanti costi di accesso non recuperabili nel caso di estinzione anticipata, come i costi della perizia estimativa e pagina 6 di 9 dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata”.
8) In conclusione, è individuato definitivamente il quadro normativo applicabile al rapporto in esame, ed esso prevede la riduzione di tutti i costi.
Nei rapporti consumeristici, quale è quello in esame, questa regolamentazione non è derogabile da clausole contrattuali che, come nel caso di specie, limitano il rimborso alle sole spese c.d. recurring, clausole che devono ritenersi nulle e vessatorie. Infatti, come chiarito da Cass. Ord. 25977/2023, si tratta di accordi che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e quindi rientrano nella previsione dell'art. 33 co. 1 d.lgs. n. 206 del
2005.
9) E' infondata l'eccezione relativa all'asserito difetto di legittimazione passiva, per le ragioni che sono compiutamente esposte in Tribunale di IN 18.10.2023 (e negli ulteriori precedenti in essa citati):
“Come è noto, l'Arbitro Bancario e Finanziario e la giurisprudenza hanno da tempo costantemente riconosciuto la legittimazione passiva del finanziatore che ha incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi atteso la stretta connessione tra il contratto di finanziamento e quelli collegati e la circostanza che è il finanziatore che è il dominus dell'intera operazione e quindi
l'unico soggetto cui il consumatore deve rivolgere la richiesta di restituzioni.
In questo senso è anche stabilmente orientata la giurisprudenza del Tribunale di IN (fra le altre, sentenza 2020 n. 1434, ordinanza 20.7.21 e sentenza 20.3.23). In particolare, con la sentenza 20.3.23 il
Tribunale di IN ha condivisibilmente sottolineato che la definizione di “costo totale del credito” comprende non soltanto le remunerazioni richieste dal finanziatore ma anche quelle richieste da un terzo e che la tesi che distingue tali commissioni dalla generalità dei costi è artificiosa atteso che
l'esternalizzazione della fase di acquisizione dei contratti (affidando la stessa ad agenti, mediatori creditizi, fornitori convenzionali e analoghe figure) è una libera scelta organizzativa del finanziatore che non può privare il consumatore del diritto alla riduzione: infatti, la nozione di “costo totale del credito” viene fornita dall'art. 3, lett. g) della Direttiva 2008/48/CE come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza. Sul punto va ancora ricordato che questo obbligo non può essere efficacemente escluso da una clausola contrattuale, atteso che non può essere pregiudicato un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile a pena di nullità se non in senso più favorevole al consumatore (art. 127 Tub)”.
10) Le conclusioni fin qui sviluppate non mutano per effetto dell'art. 6 bis del dpr 180/1950, in relazione al quale si deve osservare che, anche se il giudizio di incostituzionalità espresso nella sentenza 263/22 è circoscritto all'art. 11-octies comma 2 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia”, la stessa Corte
Costituzionale nella pronuncia ricorda che per i contratti anteriori al 25.7.21 l'art. 125 sexies del Tub
“può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza TO”, ed aggiunge che “resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii pagina 7 di 9 operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125 sexies comma 1”. Pertanto, le norme secondarie richiamate dall'art. 6 bis, essendo le stesse richiamate dall'art. 11 octies dichiarato incostituzionale, non possano continuare a trovare applicazione (come fonte sub primaria e in forza del richiamo normativo) in quanto incompatibili con la norma primaria (art. 125 sexies Tub) che, per usare le parole della Corte, può “oggi accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza TO”.
11) Per quanto riguarda il metodo di calcolo della misura degli oneri che deve essere rimborsata, secondo dovrebbe applicarsi il criterio della c.d. curva degli interessi. CP_1
Questo, secondo la parte appellata, sarebbe preferibile sia perché conforme ai principi contabili internazionali IFRS-IAS, sia in ragione della previsione della stessa L. 106/2021, che all'art. 11 octies, lett. c) punto n. 2, dispone che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. L'argomento, non è convincente, e il motivo pertanto è infondato.
Numerosi precedenti di questo Tribunale, e anche della Corte di Appello di IN (cfr. sent. 137/2023) hanno già chiarito che, tra le due opzioni, deve essere data prevalenza al criterio previsto dal contratto, ed ovviamente, se il contratto prevede un criterio di rimborso dei costi, questo dovrà essere applicato a tutti i costi rimborsabili sulla base del contratto stesso. Quindi anche a quelli up front, rispetto ai quali non è rilevante il fatto che siano rimborsabili non per effetto della disciplina originaria ma solo a seguito della nullità delle clausole che ne escludevano la riduzione, posto che, eliminate tali clausole, i costi in esame restano soggetti alla restante disciplina contrattuale.
Nel caso in esame, a pagina 3 del modulo delle informazioni europee di base è richiamato espressamente il criterio di calcolo basato sul numero delle rate residue, e quindi tale criterio dovrà essere applicato anche ai costi oggetto di controversia.
12) Non vi è contestazione, da parte di sulla correttezza, dal punto di vista matematico, dei CP_1 calcoli che hanno portato l'appellante a quantificare la misura degli oneri da restituire.
Pertanto, la domanda può essere integralmente accolta e la banca dovrà restituire a controparte l'intera somma richiesta.
13) Sulle spese del giudizio:
- quelle del primo grado, tenuto conto della novità delle questioni affrontate e dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale che le ha caratterizzate, possono essere compensate integralmente;
- quelle di questa fase del giudizio, tenuto conto che l'appello è stato introdotto dopo la pubblicazione di C. Cost. 263/2022 e che l'appellata ha comunque resistito, seguono la soccombenza.
La misura è liquidata in dispositivo, sulla base di valori medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento, per le sole fasi di studio, introduzione e decisione.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di IN n. 9/2023, accerta il diritto di
[...]
al rimborso di tutti i costi del finanziamento non ancora maturati, e per l'effetto condanna Parte_1
l pagamento in suo favore della somma di € 1.647,56. Controparte_1
Compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado.
Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in € 1.900, oltre contributo unificato, Iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatatario
IN, 5 maggio 2025
Il Giudice
Stefano Demontis
pagina 9 di 9