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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa US NE
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6453/2022 vertente tra:
Parte_1 opponente contro
Castello Finance s.r.l. e, per essa, la CP_1
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate dalle parti, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
US NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6453/2022 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Vitiello, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del difensore in Boscoreale, Via Luigi Oliva, 77, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente contro
Castello Finance s.r.l. e, per essa, la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Actis, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli, Viale Antonio Gramsci n. 17/b, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 3-4.8.2022, la Castello Finance s.r.l. e, per essa, la CP_1
– sulla base del D.I. n. 189/96 emesso in forma immediatamente esecutiva dall'intestato
[...]
Tribunale in data 2.4.1996, munito della formula esecutiva in data 14.5.1996 – intimava, tra gli altri,
2 a il pagamento di € 124.619,42, oltre spese successive. Parte_1
Avverso tale atto di precetto spiegava opposizione il suddetto intimato, adducendo a supporto i seguenti motivi: 1. nullità dell'atto di precetto per omessa menzione della esecutorietà del D.I. non opposto;
2. difetto di legittimazione attiva della intimante.
Sulla scorta di tali ragioni, concludeva – previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo – per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva in giudizio l'opposta creditrice che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto della istanza cautelare, così come della opposizione.
Con ordinanza del 6.12.2022, la scrivente – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per emettere l'invocata sospensione – respingeva l'istanza cautelare e concedeva i termini ex art. 183, VI comma c.p.c..
All'esito, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., fissato alla odierna udienza per la decisione.
In via preliminare, occorre evidenziare che in sede di memoria I termine ex art. 183, VI comma c.p.c. la parte istante si doleva per la prima volta della “mancata indicazione del saggio di interessi applicato alla sorte capitale” (cfr. pag. 7).
Ebbene, il Tribunale reputa di dover dichiarare l'inammissibilità della suddetta contestazione, integrando un nuovo motivo di opposizione, non potendo intendersi né quale precisazione della domanda, né quale modificazione di essa.
Posta, dunque, la cristallizzazione del thema decidendum con riguardo ai motivi formulati in sede di atto introduttivo, in punto di qualificazione sub specie juris, l'opposizione – quanto alla contestata violazione dell'art. 654, secondo comma, c.p.c. (motivo sub a) sopra indicato) – va ricondotta nell'alveo dell'art. 617, comma I c.p.c. (cfr. sul punto, Cass. civ., Sez. III, n. 4649 del 02/03/2006); diversamente, la contestata legittimazione attiva (rectius: titolarità) della intimante (motivo sub b) sopra indicato) si traduce in un motivo di opposizione alla esecuzione, in quanto afferente il diritto a procedere in executivis.
Appare opportuno svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez.
III Sent., 13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
3 Pertanto, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla sua formazione.
Venendo alla gradata disamina delle censure devolute, si reputa che quella sopra indicata sub b), relativa al difetto di titolarità/legittimazione attiva, sia infondata.
Occorre premettere che il titolo azionato nella presente sede si formava in favore della Cassa di
Risparmio delle Province Lombarde S.p.A. e nei confronti, altresì, di;
a notificare Parte_1
l'atto di precetto era la Castello Finance s.r.l. e, per essa, la dichiaratasi cessionaria CP_1 della (a suo tempo subentrata, per effetto della fusione con la in tutti i Controparte_2 CP_3 rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla predetta).
A supporto, l'odierna opposta allegava: copia dell'atto di fusione e copia della G.U. n. 300 del
27.12.2005.
Non si ignora che con riguardo alla valenza da attribuire all'avviso di cessione dei crediti in blocco si sono profilati, nel corso del tempo, due diversi orientamenti: il primo, secondo cui il detto avviso non assolve alla funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 28/02/2020, n. 5617; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 24/01/2019) 05-
09-2019, n. 22151); ed il secondo che lo ritiene, invece, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 13/06/2019, n. 15884; Cass. civ. Sez. I Ord., 29/12/2017, n. 31188).
Occorre, sul punto, richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n.
4277/2023, ove in motivazione si legge: “… va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, art.
58 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n.
5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798). Del pari, occorre rammentare che il menzionato D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente,
4 ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa
Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). …”.
A fronte della contestazione sulla prova della “… asserita vicenda traslativa del credito” (cfr. pag. 5 atto introduttivo), la detta pronuncia ha chiarito, ancora una volta, che spetta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa dell'avviso di cessione in blocco, ovvero la idoneità di esso avviso a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli.
Come noto, l'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, chiudendo il capo I del Titolo III del Testo unico bancario, contiene una dettagliata disciplina della cessione di aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili “in blocco” a banche, soggetti vigilati e intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB.
La norma – quanto agli adempimenti pubblicitari del fenomeno traslativo - ha introdotto una disciplina di favore rispetto a quella civilistica, disponendo la comunicazione dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia).
Nella specie, l'avviso di cessione allegato agli atti – recante espresso riferimento alla tipologia dei crediti ceduti, nonché il rinvio all'elencazione dei dati indicativi di ciascuno dei crediti inclusi - risultando conforme al c.d. principio di “sana e prudente gestione” (art. 5 TUB) – si reputa – secondo un prudente apprezzamento – idoneo a dimostrare la legittimazione sostanziale del cessionario del credito.
Inoltre, in difetto di una previsione legislativa che regolamenti il contenuto dell'avviso di cessione, i giudici di legittimità hanno tentato di delimitare i confini dell'onere della prova giudiziale dei rapporti rientranti nella cessione “in blocco”, individuando, a seconda del caso concreto, gli elementi probatori idonei al raggiungimento di tale prova.
5 Sotto tale profilo, è stata riconosciuta efficacia probatoria alle comunicazioni stragiudiziali del cedente relative alla cessione (cfr. Cass. n. 10200 del 16 aprile 2021; App. Aquila n. 268 del 18 febbraio 2022; App. Torino n. 297 del 15 marzo 2022) o al contegno processuale dell'originaria creditrice in caso d'intervento in giudizio del cessionario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5997 del 17 marzo 2006).
In definitiva, si reputa che la parte creditrice/opposta abbia fornito dimostrazione della vicenda circolatoria del credito, dacché la censura va respinta.
Quanto alla censura di opposizione agli atti esecutivi (motivo sub a sopra indicato), in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine perentorio di giorni venti dalla notificazione dell'atto di precetto, va dichiarata ammissibile.
Nel merito, si reputa sia però infondata.
In particolare, l'opponente si duole della “omessa menzione all'interno dell'atto in questione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà al decreto ingiuntivo non opposto” (cfr. pag. 2 atto introduttivo).
Ai sensi dell'art. 654 c.p.c. quando l'esecutorietà è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione, ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, in mancanza della quale rileva non l'inesistenza giuridica dell'atto ma - per effetto del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479 c.p.c. - la nullità, da farsi valere mediante opposizione agli atti esecutivi (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud.
11/11/2014) 10-02-2015, n. 2487).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.” (cfr.
Cass., sez. VI, ord. n. 8870/2022).
La disposizione si pone come deroga al principio contenuto nell'art. 479 c.p.c., secondo cui l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo (e del precetto); la giustificazione della deroga sta nell'esigenza di semplificare l'inizio del procedimento esecutivo.
6 Nel caso di specie il decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto opposto era emesso in forma immediatamente esecutiva, dacché è irrilevante la mancata indicazione nel precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.
Inoltre, non risulta contestata la mancata indicazione della data di notifica dello stesso.
La censura va, pertanto, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, applicata la riduzione nella misura del 50% ex art. 4, comma primo del D.M. 55/14 come successivamente modificato, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da , ogni Parte_1 contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di quella opposta che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. 55/2014, nella misura indicata in parte motiva) in € 6.952,00 (di cui, € 1.215,00 per fase di studio, € 775,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria ed € 2.127,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 21.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa US NE
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UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa US NE
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6453/2022 vertente tra:
Parte_1 opponente contro
Castello Finance s.r.l. e, per essa, la CP_1
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate dalle parti, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
US NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6453/2022 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Vitiello, elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del difensore in Boscoreale, Via Luigi Oliva, 77, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente contro
Castello Finance s.r.l. e, per essa, la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Actis, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli, Viale Antonio Gramsci n. 17/b, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 3-4.8.2022, la Castello Finance s.r.l. e, per essa, la CP_1
– sulla base del D.I. n. 189/96 emesso in forma immediatamente esecutiva dall'intestato
[...]
Tribunale in data 2.4.1996, munito della formula esecutiva in data 14.5.1996 – intimava, tra gli altri,
2 a il pagamento di € 124.619,42, oltre spese successive. Parte_1
Avverso tale atto di precetto spiegava opposizione il suddetto intimato, adducendo a supporto i seguenti motivi: 1. nullità dell'atto di precetto per omessa menzione della esecutorietà del D.I. non opposto;
2. difetto di legittimazione attiva della intimante.
Sulla scorta di tali ragioni, concludeva – previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo – per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva in giudizio l'opposta creditrice che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto della istanza cautelare, così come della opposizione.
Con ordinanza del 6.12.2022, la scrivente – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per emettere l'invocata sospensione – respingeva l'istanza cautelare e concedeva i termini ex art. 183, VI comma c.p.c..
All'esito, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., fissato alla odierna udienza per la decisione.
In via preliminare, occorre evidenziare che in sede di memoria I termine ex art. 183, VI comma c.p.c. la parte istante si doleva per la prima volta della “mancata indicazione del saggio di interessi applicato alla sorte capitale” (cfr. pag. 7).
Ebbene, il Tribunale reputa di dover dichiarare l'inammissibilità della suddetta contestazione, integrando un nuovo motivo di opposizione, non potendo intendersi né quale precisazione della domanda, né quale modificazione di essa.
Posta, dunque, la cristallizzazione del thema decidendum con riguardo ai motivi formulati in sede di atto introduttivo, in punto di qualificazione sub specie juris, l'opposizione – quanto alla contestata violazione dell'art. 654, secondo comma, c.p.c. (motivo sub a) sopra indicato) – va ricondotta nell'alveo dell'art. 617, comma I c.p.c. (cfr. sul punto, Cass. civ., Sez. III, n. 4649 del 02/03/2006); diversamente, la contestata legittimazione attiva (rectius: titolarità) della intimante (motivo sub b) sopra indicato) si traduce in un motivo di opposizione alla esecuzione, in quanto afferente il diritto a procedere in executivis.
Appare opportuno svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez.
III Sent., 13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
3 Pertanto, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla sua formazione.
Venendo alla gradata disamina delle censure devolute, si reputa che quella sopra indicata sub b), relativa al difetto di titolarità/legittimazione attiva, sia infondata.
Occorre premettere che il titolo azionato nella presente sede si formava in favore della Cassa di
Risparmio delle Province Lombarde S.p.A. e nei confronti, altresì, di;
a notificare Parte_1
l'atto di precetto era la Castello Finance s.r.l. e, per essa, la dichiaratasi cessionaria CP_1 della (a suo tempo subentrata, per effetto della fusione con la in tutti i Controparte_2 CP_3 rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla predetta).
A supporto, l'odierna opposta allegava: copia dell'atto di fusione e copia della G.U. n. 300 del
27.12.2005.
Non si ignora che con riguardo alla valenza da attribuire all'avviso di cessione dei crediti in blocco si sono profilati, nel corso del tempo, due diversi orientamenti: il primo, secondo cui il detto avviso non assolve alla funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 28/02/2020, n. 5617; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 24/01/2019) 05-
09-2019, n. 22151); ed il secondo che lo ritiene, invece, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 13/06/2019, n. 15884; Cass. civ. Sez. I Ord., 29/12/2017, n. 31188).
Occorre, sul punto, richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la pronuncia n.
4277/2023, ove in motivazione si legge: “… va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, art.
58 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n.
5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798). Del pari, occorre rammentare che il menzionato D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente,
4 ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa
Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). …”.
A fronte della contestazione sulla prova della “… asserita vicenda traslativa del credito” (cfr. pag. 5 atto introduttivo), la detta pronuncia ha chiarito, ancora una volta, che spetta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa dell'avviso di cessione in blocco, ovvero la idoneità di esso avviso a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli.
Come noto, l'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, chiudendo il capo I del Titolo III del Testo unico bancario, contiene una dettagliata disciplina della cessione di aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili “in blocco” a banche, soggetti vigilati e intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB.
La norma – quanto agli adempimenti pubblicitari del fenomeno traslativo - ha introdotto una disciplina di favore rispetto a quella civilistica, disponendo la comunicazione dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia).
Nella specie, l'avviso di cessione allegato agli atti – recante espresso riferimento alla tipologia dei crediti ceduti, nonché il rinvio all'elencazione dei dati indicativi di ciascuno dei crediti inclusi - risultando conforme al c.d. principio di “sana e prudente gestione” (art. 5 TUB) – si reputa – secondo un prudente apprezzamento – idoneo a dimostrare la legittimazione sostanziale del cessionario del credito.
Inoltre, in difetto di una previsione legislativa che regolamenti il contenuto dell'avviso di cessione, i giudici di legittimità hanno tentato di delimitare i confini dell'onere della prova giudiziale dei rapporti rientranti nella cessione “in blocco”, individuando, a seconda del caso concreto, gli elementi probatori idonei al raggiungimento di tale prova.
5 Sotto tale profilo, è stata riconosciuta efficacia probatoria alle comunicazioni stragiudiziali del cedente relative alla cessione (cfr. Cass. n. 10200 del 16 aprile 2021; App. Aquila n. 268 del 18 febbraio 2022; App. Torino n. 297 del 15 marzo 2022) o al contegno processuale dell'originaria creditrice in caso d'intervento in giudizio del cessionario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5997 del 17 marzo 2006).
In definitiva, si reputa che la parte creditrice/opposta abbia fornito dimostrazione della vicenda circolatoria del credito, dacché la censura va respinta.
Quanto alla censura di opposizione agli atti esecutivi (motivo sub a sopra indicato), in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine perentorio di giorni venti dalla notificazione dell'atto di precetto, va dichiarata ammissibile.
Nel merito, si reputa sia però infondata.
In particolare, l'opponente si duole della “omessa menzione all'interno dell'atto in questione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà al decreto ingiuntivo non opposto” (cfr. pag. 2 atto introduttivo).
Ai sensi dell'art. 654 c.p.c. quando l'esecutorietà è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione, ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, in mancanza della quale rileva non l'inesistenza giuridica dell'atto ma - per effetto del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479 c.p.c. - la nullità, da farsi valere mediante opposizione agli atti esecutivi (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud.
11/11/2014) 10-02-2015, n. 2487).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.” (cfr.
Cass., sez. VI, ord. n. 8870/2022).
La disposizione si pone come deroga al principio contenuto nell'art. 479 c.p.c., secondo cui l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo (e del precetto); la giustificazione della deroga sta nell'esigenza di semplificare l'inizio del procedimento esecutivo.
6 Nel caso di specie il decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto opposto era emesso in forma immediatamente esecutiva, dacché è irrilevante la mancata indicazione nel precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.
Inoltre, non risulta contestata la mancata indicazione della data di notifica dello stesso.
La censura va, pertanto, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, applicata la riduzione nella misura del 50% ex art. 4, comma primo del D.M. 55/14 come successivamente modificato, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da , ogni Parte_1 contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di quella opposta che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. 55/2014, nella misura indicata in parte motiva) in € 6.952,00 (di cui, € 1.215,00 per fase di studio, € 775,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria ed € 2.127,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 21.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa US NE
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