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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5448/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5448/2023 promossa da:
) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio con l'avv. PEGORARO VLADIMIRO
ATTRICE
contro
(Codice identificativo UIC ) CP_1 Numero_1
con il patrocinio degli avv.ti RIGHINI ALESSANDRO, NERI PAOLO e DOMENICHELLI
VITTORIO
CONVENUTA CONCLUSIONI
L'attrice concludeva come da note scritte di precisazione delle conclusioni deposita- te telematicamente:
“NEL MERITO:
- in via principale:
a) accertare che in proprio e per conto della propria fi- Parte_1 liale RA , vanta un credito nei confronti di Controparte_2 [...]
per l'importo di Euro 315.026,03, oltre IVA;
CP_3
b) condannare a pagare a in proprio e CP_1 Parte_1 per conto della propria filiale RA il predetto importo di Parte_1
Euro 315.026,03, oltre IVA e interessi moratori dal dovuto al saldo come meglio de- scritto in narrativa;
- in via subordinata:
a) accertare la mala fede nella condotta di , e per l'effetto, condanna- CP_1 re , a pagare a in proprio e per conto del- CP_1 Parte_1 la propria filiale RA , il risarcimento del danno Controparte_2 derivante da tale condotta di mala fede, quantificato nell'importo di Euro
315.026,03, oltre IVA, oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo.
- in via ulteriormente subordinata:
a) condannare , ai sensi dell'art. 2041 c.c., a pagare a CP_1 Parte_1
in proprio e per conto della propria filiale RA
[...] [...]
, l'importo di Euro 315.026,03, oltre IVA e interessi moratori dal CP_2 dovuto al saldo;
IN OGNI CASO: Condannare , ai sensi dell'art.. 96 c.p.c., per i motivi CP_1 indicati, a risarcire a in proprio e per conto della pro- Parte_1 pria filiale RA , al risarcimento dei danni da li- Controparte_2 quidarsi in via equitativa.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi, 15% spese generali, oltre CPA e
IVA, come per legge”.
- 2 - La convenuta ha concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 189, n. 1), c.p.c., per aresgas ead:
“- in via principale: respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quan- to aventi ad oggetto un credito inesistente e/o prescritto e/o azionato in carenza di legittimazione attiva e comunque improponibili/inammissibili e infondate per tutte le ragioni esposte ai punti 1-2-3-4-6 della parte in diritto della comparsa di costitu- zione e risposta e nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto di quanto richie- sto in via principale, salvo gravame e senza che ciò costituisca rinuncia alle sopra ri- portate eccezioni e domande, respingere tutte le domande formulate da parte attri- ce in quanto aventi ad oggetto un credito prescritto, e/o non provato e/o comun- que improponibili/inammissibili e infondate per tutte le ragioni esposte ai punti 5 e
6 della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o ecce- zioni. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 04.09.2023 citava in giudizio avanti al Tribuna- Parte_1 le di AD , chiedendo l'accertamento del preteso credito vantato e CP_1 la condanna al pagamento dello stesso per un importo di € 315.026,03 oltre IVA e interessi moratori e, in via sussidiaria, chiedendo la condanna ai sensi dell'art. 2041
c.c. al pagamento del medesimo importo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.01.2024 si costituiva in giudizio
[...]
contestando integralmente quanto ex adverso sostenuto. Dopo lo scambio CP_3 delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. si svolgeva l'udienza del 23.05.2024 nella quale l'attrice faceva istanza di emissione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c.; la convenu- ta si opponeva a tale richiesta in quanto non fondata su prova scritta, contestava poi la tardività dei documenti depositati da controparte con la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. e delle istanze istruttorie nella stessa formulate in quanto non costi- tuenti prova contraria, ma prova diretta, e si opponeva altresì alla richiesta di con- danna per lite temeraria avanzata dall'attrice. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza il Giudice, con ordinanza del 23.05.2024, ritenuto che non erano sussistenti i presupposti per l'emissione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. e
- 3 - che la controversia era sufficientemente istruita in via documentale, fissava davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 19.02.2025, asse- gnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
L'oggetto del presente giudizio concerne un asserito credito di € 315.026,03 oltre
IVA che parte attrice (da qui in avanti semplicemente Parte_1 Pt_2 di) dichiara di vantare nei confronti dell'odierna convenuta e di cui chiede il CP_1 pagamento, in relazione ai lavori di realizzazione delle opere di metanizzazione e di- stribuzione di gas metano nella Regione di “Zapad” in e sulla base dei Con- CP_2 tratti intercorsi.
Emerge agli atti che tali lavori erano stati affidati alla - società di Pt_3 CP_4 diritto bulgaro costituita il 05.05.2006, poi fusa per incorporazione nel 2015 in
[...]
e infine divenuta - concessionaria delle Controparte_5 CP_1 attività di realizzazione e gestione delle predette opere. Più in particolare, CP_4 aveva stipulato con tre distinti contratti: - contratto dell'11.07.2008 (doc. 2 Pt_1 avente ad oggetto i lavori di costruzione, relativi al 1° Lotto, delle condotte e Pt_1 tubazioni in acciaio e pead della rete di distribuzione in media e bassa pressione (tra
16 e 0,5 bar) della città di Blagoevgrad con allaccio dalla cabina di riduzione e misu- ra di primo salto in zona industriale, di importo complessivo pari a € 5.824.343,49 +
Iva; - contratto del 26.06.2009 (doc. 3 avente ad oggetto: (i) la realizzazione Pt_1 della condotta o tubazione della condotta in acciaio per il collegamento in alta pres- sione a 16 bar della città di Pernik alla preesistente rete di trasporto del gas;
(ii) i la- vori relativi al 1° stralcio del 1° lotto delle condotte e tubazioni in acciaio e pead del- la rete di distribuzione in media e bassa pressione (tra 16 e 0,5 bar) della medesima città di Pernik con allaccio dalla cabina di riduzione e misura di primo salto in zona industriale, di importo complessivo pari a € 1.391.199,25 + Iva;
- contratto del
26.06.2009 (doc. 4 avente ad oggetto i lavori di costruzione, relativi al Pt_1
1°Lotto, delle condotte e tubazioni in acciaio e pead della rete di distribuzione in media e bassa pressione (tra 16 e 0,5 bar) della città di Vratsa con allaccio dalla ca- bina di riduzione e misura di primo salto in zona industriale di importo complessivo pari a € 1.376.328,67 + Iva.
Tutti e tre i contratti (si veda, in particolare, l'art. 10 di ognuno di essi) ponevano in capo all'appaltatrice 'obbligo di presentare entro quindici giorni dalla sotto- Pt_1 scrizione degli stessi una fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo dei lavori e valida fino al collaudo definitivo dei lavori medesimi a ga- ranzia della loro corretta esecuzione, del corretto adempimento di quanto prescrit- to dai contratti medesimi e di eventuali danni e pregiudizi derivanti dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento delle obbligazioni gravanti in capo all'appaltatore. Nei tre contratti era poi stabilito che, per i dieci anni successivi
- 4 - all'approvazione del collaudo e alla conseguente accettazione dei lavori, Pt_1 avrebbe dovuto tenere indenne e manlevata da eventuali vizi, difetti e/o CP_4 manchevolezze dei lavori, con obbligo in capo all'appaltatore di eliminare a proprie spese e a regola d'arte tali vizi, difetti e/o manchevolezze. A tale fine ra al- Pt_1 tresì onerata di stipulare delle congrue polizze assicurative indennitarie e per re- sponsabilità civile verso terzi, aventi decorrenza dalla data del collaudo e valide per un periodo complessivamente di dieci anni, con un massimale di importo quanto- meno pari a quello dei lavori effettivamente eseguiti (quale risultante dal verbale di ultimazione degli stessi e dall'ultimo SAL); e ciò, appunto, per tenere indenni e man- levati e i terzi dai rischi di rovina totale o parziale dei lavori determinati da CP_4 qualsiasi causa, nonché da tutti i rischi derivanti da difetti di costruzione anche se imputabili ad eventuali subappaltatori.
Va considerato che in data 14.11.2011 e la filiale RA di ottoscri- CP_4 Pt_1 vevano un accordo (doc. 1) di “Risoluzione contrattuale e definizione della contabili- tà finale” volto a “regolarizzare ogni aspetto relativo al rapporto in essere” (cfr. art. 10) mediante il quale: (i) convenivano di risolvere per mutuo consenso i tre contratti stipulati nel biennio 2008-2009 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle ope- re di metanizzazione e distribuzione di gas metano nella Regione “Zapad”; (ii) ope- ravano una compiuta e definitiva determinazione dei reciproci obblighi. Con specifi- co riferimento a tale secondo aspetto, all'art. 5 dell'accordo del 2011 le due imprese stabilivano, in particolare, che il credito residuo dovuto a er i lavori eseguiti Pt_1 ammontava a complessivi € 573.012,86 + Iva;
al successivo art. 10 veniva poi speci- ficato che, con la sottoscrizione dell'accordo, splicitamente accettava “tutte Pt_1 le partite contabili sovra esposte quali chiusura dei lavori (tutti) eseguiti”, rinun- ciando ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale e, conseguentemente, che “Rilagas nulla dovrà a obbligandosi esclusivamente alla corresponsione Parte_1 degli importi residui maturati e ancora da corrispondere e derivanti dal presente ac- cordo”. Sempre in merito alle obbligazioni assunte delle parti, ai sensi dell'art. 9 del predetto accordo si impegnava a presentare, entro la data di emissione del Pt_1 certificato di collaudo delle opere ovvero dell'attestazione della regolare esecuzione dei lavori, le polizze assicurative indennitarie e per responsabilità civile verso terzi con un massimale di importo quantomeno pari a quello dei lavori effettivamente eseguiti, allo scopo di tenere indenni e manlevati e i terzi, per un periodo CP_4 complessivo di dieci anni dalla data del collaudo definitivo, dai rischi di rovina totale o parziale dei lavori nonché dai rischi derivanti da difetti di costruzione anche se im- putabili ad eventuali subappaltatori. Tali polizze assicurative non venivano mai sti- pulate da che in tal modo si rendeva gravemente inadempiente rispetto allo Pt_1 specifico obbligo assunto in forza del predetto art. 9 dell'atto negoziale del 2011.
Successivamente alla stipula del citato accordo, in data 02.02.2012 effettua- CP_4
- 5 - va a favore della filiale RA di l pagamento della somma di € 243.854,51 Pt_1
+Iva (per complessivi € 292.625,41): conseguentemente, a quella data, il credito re- siduo spettante all'odierna attrice ammontava ad € 329.158,35 + Iva.
Inoltre il credito derivante dall'accordo di risoluzione e ricognizione contabile del
2011 è stato fatto oggetto dapprima di pignoramento e poi di cessione nell'ambito di un procedimento esecutivo avviato avanti il Tribunale di Sofia da un creditore del- stessa, il Sig. Più in particolare, quest'ultimo, con lodo CP_6 Parte_4 arbitrale emesso in data 29.03.2013, aveva ottenuto la condanna di l paga- Pt_1 mento, nei propri confronti, di € 342.000,00, oltre agli interessi legali, per l'attività espletata quale amministratore della filiale RA della predetta Società a far data dall'1.7.2008. A seguito di tale provvedimento arbitrale, e allo scopo di vedere sod- disfatte le proprie pretese creditorie, il Sig. aveva quindi avviato Parte_4 innanzi al Tribunale di Sofia un procedimento esecutivo nell'ambito del quale l'Ufficiale Giudiziario sottoponeva a pignoramento i crediti che in quel mo- Pt_1 mento vantava nei confronti di (poi divenuta ) ai sensi dell'art. 5 CP_4 CP_1 dell'accordo di risoluzione e ricognizione stipulato il 14.11.2011. Con Ordinanza dell'Ufficiale Giudiziario del 2016 (doc. 2), resa sempre nell'ambito del medesimo procedimento esecutivo, i crediti di cui era titolare nei confronti di Pt_1 CP_4 già fatti oggetto di pignoramento, sono stati ceduti in luogo dell'adempimento al
Sig. ai sensi dall'art. 510 del codice di procedura civile bulgaro. Parte_4
Tale disposizione prevede infatti che, in forza di un atto speciale reso dall'Ufficiale
Giudiziario ed avente la forma dell'Ordinanza, il creditore che ha intrapreso una causa di esecuzione (nel nostro caso il Sig. acquisisca il credito del proprio Pt_4 debitore (nel nostro caso la Dondi) nei confronti di un terzo ( : si realizza, in CP_1 tal modo, una cessione coattiva del diritto di credito fatto valere, la quale diviene efficace nei confronti del debitore 'ceduto' nel momento in cui l'ordinanza gli viene notificata, il che è ritualmente avvenuto per in data 10.10.2016 (doc. 3). CP_1
Pertanto, alla luce di tale Ordinanza di cessione del credito in luogo dell'adempimento, titolare del credito vantato da nei confronti dell'odierna Pt_1 convenuta è divenuto unicamente il Sig. (sostituendosi Parte_4 all'originario creditore A conferma di ciò v'è il fatto che lo stesso Sig. Pt_1 Pt_5 CP_
con atto di citazione notificato in data 5.12.2016 (doc. 4), ha convenuto
[...] avanti il Tribunale di Sofia, azionando nei suoi confronti proprio il credito deri-
[...] vante dall'art. 5 dell'accordo stipulato tra il 14.11.2011 di cui, come Pt_1 CP_1 detto, il medesimo Sig. è divenuto titolare a seguito dell'Ordinanza emessa Pt_4 ai sensi dell'art. 510 del codice di rito bulgaro in proprio favore. Nell'ambito di tale giudizio, tuttavia, il Tribunale di Sofia, con ordinanza emessa in data 15.08.2017
(doc. 5), ha declinato la propria giurisdizione in favore di Codesto Tribunale, in forza di quanto prescritto dall'art. 10 dell'accordo di risoluzione e ricognizione del 2011, il
- 6 - quale appunto stabilisce che le controversie derivanti dall'accordo medesimo, ovve- ro quelle aventi ad oggetto la sua esistenza, efficacia e validità, appartengono alla competenza del Foro di AD. Dopo la predetta sentenza del Tribunale di Sofia, tuttavia, il Sig. non ha più assunto alcuna iniziativa nei confronti di Pt_4 CP_1
Peraltro nel riepilogare la vicenda relativa alla procedura esecutiva svoltasi in Bulga- ria (riportata peraltro anche nel parere legale depositato sub doc. 22 Pt_1
l'attrice sostiene che a seguito dell'emissione in data 15.02.2022 da parte dell'Ufficiale Giudiziario Privato del decreto di cessazione dell'ordinanza di assegna- zione del 2016 a del credito derivante dall'atto del 14.11.2011 ed estinzio- Pt_4 ne del relativo procedimento esecutivo (doc. 23 il credito sarebbe tornato Pt_1
[.. nella disponibilità di Ed inoltre che comunque con nota del 15.03.2022 il Pt_1 avrebbe retrocesso a l credito derivante dall'accordo di risolu- CP_7 Pt_1 zione contrattuale e definizione della contabilità finale del 14.11.2011 (doc. 24
La tesi è priva di qualsivoglia fondamento giuridico: in primo luogo un credi- Pt_1 to prescritto ancora in data 07.10.2021 (come chiaramente espresso nel parere del- lo studio , doc. 22 non può certo essere oggetto di cessione;
in se- CP_8 Pt_1 condo luogo, comunque, avallare, come fa parte attrice, una simile dichiarazione di retrocessione implica peraltro riconoscere pienamente l'esistenza e validità dell'accordo del 14.11.2011 (cfr. pg. 7, 8 e 9 della memoria ex art. 171-ter, n. 1), at- toreae doc. 24 E ciò senza dire che la predetta retrocessione sarebbe inop- Pt_1 ponibile ad per mancata comunicazione di essa da parte del vecchio credi- CP_1 tore (cfr. art. 99, co 3 e 4, della legge RA sulle obbligazioni e sui contratti che dispone “Il vecchio creditore è tenuto a informare il debitore della cessione e a con- segnare al nuovo creditore tutti i documenti in suo possesso con i quali è registrato il credito, nonché a confermare per iscritto il trasferimento. Il trasferimento è effi- cace nei confronti dei terzi e del debitore dal giorno in cui è stato comunicato all'ul- tima parte dal vecchio creditore.”; e altresì l'art. 1264, co. 1, c.c. che prevede “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”).
Invero l'asserito credito fatto valere nel presente giudizio dall'attrice a pre- Pt_1 scindere dalla carenza di sua legittimazione attiva;
non è, pertanto, più esistente, dal momento che i titoli dai quali esso derivava - vale a dire i tre contratti di cui so- pra stipulati nel biennio 2008-2009 - sono venuti meno per effetto dell'accordo con- cluso il 14.11.2011, con cui hanno convenuto di risolvere consen- Pt_1 CP_9 sualmente i predetti contratti. Solo ed esclusivamente l'atto negoziale del
14.11.2011 regola il complesso dei rapporti discendenti dai tre contratti risolti, che le parti, proprio per mezzo dell'accordo stesso, hanno inteso ridefinire. E per quanto attiene ai rapporti di natura patrimoniale tra e va considerato uni- CP_9 Pt_1 camente il predetto accordo e, in particolare, il suo art. 5, rubricato “Pagamenti”
- 7 - ove si legge: “(…..) importo netto contabile da liquidare a Euro Parte_1
573.012,86 + iva (….) 1. pagamento di Euro 400.000,00 (euro quattrocentomila) +
IVA al 30/01/2012; 2. pagamento di Euro 173.012,86 (euro centosettantremilazero- dodici/86) + IVA dopo il collaudo delle opere, la verifica del completamento dei la- vori di cui al punto 6 e la presentazione della polizza decennale postuma di cui all'art. 9”. Anche nell'art. 10, co. 3, ultimo periodo, dell'accordo del 14.11.2011, si precisa - a conferma dell'effetto estintivo dell'accordo nei confronti degli originari
Contratti di appalto - che con la sottoscrizione dell'accordo medesimo (ora CP_9
si obbligava a pagare a sclusivamente gli importi residui maturati e CP_1 Pt_1 ancora da corrispondere “derivanti dal presente accordo” E quindi il credito che ziona nel presente giudizio non è più esistente in quanto derivante da titoli Pt_1 risolti consensualmente: “le parti espressamente convengono che i contratti di cui alla premessa, devono intendersi risolti per mutuo consenso ex art. 1372 c.c.” (cfr. doc. 1, pg. 2).
Si osserva che l'atto del 14.11.2011 è perfettamente valido ed efficace in quanto sottoscritto dal sig. dotato di procura rilasciata dall'amministratore Testimone_1 delegato di in data 28.10.2011 con i più ampi poteri (doc. 6). In specie la CP_4 procura così statuiva: “con la seguente procura vengono delegate al sig. Parte_6 dovan tutte le attività di organizzazione, supervisione e controllo, rispondendo di- rettamente all'Amministratore delegato e relative a: 1) progettazione preliminare e esecutiva (…); 2) programmazione-supervisione controllo (….); 3) provvedere alla redazione della contabilità dei lavori in contradditorio con le imprese appaltatrici, verificando tutte le misure e sottoscrivendo tutti i documenti contabili previsti con- trattualmente e secondo la legislazione in vigore (stati di avanzamento, certificati di pagamento, fatture per lavori o prestazioni, verbali di consegna, sospensione, ripre- sa e certificati di ultimazione); 4) dovrà inoltre presenziare a tutte le visite di collau- do (….). Il sunnominato procuratore è autorizzato a fare tutto ciò che si renderà ne- cessario e opportuno per l'espletamento delle funzioni delegate, anche se qui non specificatamente indicato”. Destituita di fondamento è l'affermazione di parte attri- ce secondo cui la procura “non era in ogni caso idonea ad attribuire al sig. Tes_1
il potere di sottoscrivere un accordo transattivo novativo” (cfr. pg. 3 della
[...] memoria ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c.): l'accordo del 14.11.2011 non ha alcun conte- nuto transattivo novativo. Il medesimo invero - denominato “Risoluzione contrat- tuale e definizione contabilità finale” - si limita appunto a risolvere per mutuo con- senso i contratti e a determinare in via definitiva i reciproci obblighi delle parti. La mera lettura dell'accordo conferma che non presenta alcun valore transattivo, fatto che avrebbe richiesto, ai sensi dell'art. 1965 c.c., la presenza di clausole con cui le parti si fanno reciproche concessioni per porre fine ad una lite già cominciata o pre- venirne una che possa sorgere. Ma nulla di tutto ciò risulta dall'accordo de quo.
- 8 - In definitiva, la procura al signor è valida ed efficace, non è mai sta- Testimone_1 ta revocata, non vi è mai stato un contrarius actus in tal senso;
e in ogni caso qualsi- voglia dichiarazione di parte non può certo inficiare la validità giuridica di una pro- cura rilasciata e mai revocata
Peraltro, parte attrice, ai sensi dell'art. 9 dell'accordo di risoluzione-rendicontazione del 14.11.2011 (analogamente a quanto già previsto negli originari contratti di ap- palto), aveva l'obbligo di presentare, entro la data di emissione del certificato di col- laudo delle opere ovvero dell'attestazione della regolare esecuzione dei lavori, delle polizze assicurative indennitarie e per responsabilità civile verso terzi di durata de- cennale. La consegna di tali polizz, non costituiva affatto una “condizione per il pa- gamento” come erroneamente scrive parte attrice, ma un'obbligazione contrattua- le. E non ha mai presentato tali polizze, in tal modo rendendosi totalmente Pt_1 inadempiente al predetto obbligo.
Ne consegue che , in ragione dell'inadempimento protrattosi negli anni è da ritener- si comunque non dovuto a l pagamento delle somme reclamate nel presente Pt_1 giudizio, in applicazione del principio generale per cui “inadimplenti non est adim- plendum”.Peraltro come espressamente dichiarato nel parere dello studio legale depositato da parte attrice (doc. 22 il credito assegnato nell'ottobre CP_8 Pt_1
2016 nel corso della procedura esecutiva a si è prescritto in data Pt_4
07.10.2021 ( sul punto vanno condivise le pertinenti argomentazioni difensive di parte convenuta richiamate per esteso inerenti l'applicazione del diritto bulgaro).
Né ha fondamento l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod
.civ., chiedendo l'attrice di essere indennizzata per un importo corrispondente al saldo dei lavori eseguiti senza giusta causa pari a € 315.026,03, oltre IVA. La doman- da così proposta dovrà essere dichiarata inammissibile e/o improponibile, in man- canza del requisito indefettibile della sussidiarietà prescritto al riguardo dall'art. 2042 cod. civ. L'unico credito che in astratto avrebbe potuto far valere nei Pt_1 confronti dell'odierna convenuta è quello che trova titolo nell'accordo del
14.11.2011. L'attrice avrebbe potuto far valere giudizialmente tale diritto di credito esercitando unicamente le specifiche azioni contrattuali di cui disponeva: tale circo- stanza, dunque, preclude ab origine l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 2041 cod. civ., attivabile solo in via residuale e sussidiaria nell'ipotesi in cui ab origine non esi- stano forme specifiche di tutela della pretesa. Né ha alcun rilievo la circostanza che il diritto di credito che avrebbe potuto azionare sulla base dell'accordo del Pt_1
14.11.2011 risulti oggi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale (ex art. 110 della legge RA sulle obbligazioni e sui contratti). Le SS.UU. della Corte di
Cassazione, n. 33954 del 5.12.2023, hanno confermato che l'azione di ingiustificato arricchimento è preclusa ogniqualvolta l'azione suscettibile di proposizione in via
- 9 - principale non sia esperibile per un comportamento imputabile all'impoverito, co- me nelle ipotesi in cui si sia verificata l'estinzione del diritto da far valere per sua in- tervenuta prescrizione.
In via subordinata la difesa di insiste per la condanna della Convenuta al ri- Pt_1 sarcimento di tutti i danni patiti dall'Attrice a causa della mala fede della Convenu- ta” che - a detta di parte attrice - avrebbe sempre sostenuto l'illegittimità dell'accordo del 2011 e oggi pretenderebbe di affermarne la validità per avvalersi del termine di prescrizione quinquennale previsto dal diritto bulgaro;
danni che vengono quantificati nell'ammontare pari al credito azionato di euro 315.026,03 ol- tre IVA. La domanda è inammissibile e comunque priva di fondamento giuridico.
L'unico credito che in astratto avrebbe potuto far valere nei confronti Pt_1 dell'odierna convenuta è quello che trova fondamento nell'accordo del 14.11.2011, CP_ e quindi a titolo contrattuale e non extracontrattuale. In ogni caso, comunque,
non ha posto in essere alcuna condotta illecita ai sensi dell'art. 2043 c.c., né
[...] alla stessa è ascrivibile alcun comportamento di mala fede.
Inoltre destituita di ogni fondamento giuridico e pretestuosa è l'accusa di temera- rietà che parte attrice imputa alla difesa della convenuta: la quale si è do- CP_1 verosamente limitata a sostenere e motivare con argomentazioni giuridiche le pro- prie tesi difensive.
Ne consegue il rigetto di ogni domanda attorea con il favore delle spese
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree.
Condanna l'attrice alla rifusione, in favore delle altre parti delle spese di lite liquida- te in complessive euro 22.457,00 per compensi oltre accessori di legge.
AD, 11-3-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 10 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5448/2023 promossa da:
) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio con l'avv. PEGORARO VLADIMIRO
ATTRICE
contro
(Codice identificativo UIC ) CP_1 Numero_1
con il patrocinio degli avv.ti RIGHINI ALESSANDRO, NERI PAOLO e DOMENICHELLI
VITTORIO
CONVENUTA CONCLUSIONI
L'attrice concludeva come da note scritte di precisazione delle conclusioni deposita- te telematicamente:
“NEL MERITO:
- in via principale:
a) accertare che in proprio e per conto della propria fi- Parte_1 liale RA , vanta un credito nei confronti di Controparte_2 [...]
per l'importo di Euro 315.026,03, oltre IVA;
CP_3
b) condannare a pagare a in proprio e CP_1 Parte_1 per conto della propria filiale RA il predetto importo di Parte_1
Euro 315.026,03, oltre IVA e interessi moratori dal dovuto al saldo come meglio de- scritto in narrativa;
- in via subordinata:
a) accertare la mala fede nella condotta di , e per l'effetto, condanna- CP_1 re , a pagare a in proprio e per conto del- CP_1 Parte_1 la propria filiale RA , il risarcimento del danno Controparte_2 derivante da tale condotta di mala fede, quantificato nell'importo di Euro
315.026,03, oltre IVA, oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo.
- in via ulteriormente subordinata:
a) condannare , ai sensi dell'art. 2041 c.c., a pagare a CP_1 Parte_1
in proprio e per conto della propria filiale RA
[...] [...]
, l'importo di Euro 315.026,03, oltre IVA e interessi moratori dal CP_2 dovuto al saldo;
IN OGNI CASO: Condannare , ai sensi dell'art.. 96 c.p.c., per i motivi CP_1 indicati, a risarcire a in proprio e per conto della pro- Parte_1 pria filiale RA , al risarcimento dei danni da li- Controparte_2 quidarsi in via equitativa.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi, 15% spese generali, oltre CPA e
IVA, come per legge”.
- 2 - La convenuta ha concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 189, n. 1), c.p.c., per aresgas ead:
“- in via principale: respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quan- to aventi ad oggetto un credito inesistente e/o prescritto e/o azionato in carenza di legittimazione attiva e comunque improponibili/inammissibili e infondate per tutte le ragioni esposte ai punti 1-2-3-4-6 della parte in diritto della comparsa di costitu- zione e risposta e nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto di quanto richie- sto in via principale, salvo gravame e senza che ciò costituisca rinuncia alle sopra ri- portate eccezioni e domande, respingere tutte le domande formulate da parte attri- ce in quanto aventi ad oggetto un credito prescritto, e/o non provato e/o comun- que improponibili/inammissibili e infondate per tutte le ragioni esposte ai punti 5 e
6 della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o ecce- zioni. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 04.09.2023 citava in giudizio avanti al Tribuna- Parte_1 le di AD , chiedendo l'accertamento del preteso credito vantato e CP_1 la condanna al pagamento dello stesso per un importo di € 315.026,03 oltre IVA e interessi moratori e, in via sussidiaria, chiedendo la condanna ai sensi dell'art. 2041
c.c. al pagamento del medesimo importo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.01.2024 si costituiva in giudizio
[...]
contestando integralmente quanto ex adverso sostenuto. Dopo lo scambio CP_3 delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. si svolgeva l'udienza del 23.05.2024 nella quale l'attrice faceva istanza di emissione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c.; la convenu- ta si opponeva a tale richiesta in quanto non fondata su prova scritta, contestava poi la tardività dei documenti depositati da controparte con la terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. e delle istanze istruttorie nella stessa formulate in quanto non costi- tuenti prova contraria, ma prova diretta, e si opponeva altresì alla richiesta di con- danna per lite temeraria avanzata dall'attrice. A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza il Giudice, con ordinanza del 23.05.2024, ritenuto che non erano sussistenti i presupposti per l'emissione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. e
- 3 - che la controversia era sufficientemente istruita in via documentale, fissava davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 19.02.2025, asse- gnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
L'oggetto del presente giudizio concerne un asserito credito di € 315.026,03 oltre
IVA che parte attrice (da qui in avanti semplicemente Parte_1 Pt_2 di) dichiara di vantare nei confronti dell'odierna convenuta e di cui chiede il CP_1 pagamento, in relazione ai lavori di realizzazione delle opere di metanizzazione e di- stribuzione di gas metano nella Regione di “Zapad” in e sulla base dei Con- CP_2 tratti intercorsi.
Emerge agli atti che tali lavori erano stati affidati alla - società di Pt_3 CP_4 diritto bulgaro costituita il 05.05.2006, poi fusa per incorporazione nel 2015 in
[...]
e infine divenuta - concessionaria delle Controparte_5 CP_1 attività di realizzazione e gestione delle predette opere. Più in particolare, CP_4 aveva stipulato con tre distinti contratti: - contratto dell'11.07.2008 (doc. 2 Pt_1 avente ad oggetto i lavori di costruzione, relativi al 1° Lotto, delle condotte e Pt_1 tubazioni in acciaio e pead della rete di distribuzione in media e bassa pressione (tra
16 e 0,5 bar) della città di Blagoevgrad con allaccio dalla cabina di riduzione e misu- ra di primo salto in zona industriale, di importo complessivo pari a € 5.824.343,49 +
Iva; - contratto del 26.06.2009 (doc. 3 avente ad oggetto: (i) la realizzazione Pt_1 della condotta o tubazione della condotta in acciaio per il collegamento in alta pres- sione a 16 bar della città di Pernik alla preesistente rete di trasporto del gas;
(ii) i la- vori relativi al 1° stralcio del 1° lotto delle condotte e tubazioni in acciaio e pead del- la rete di distribuzione in media e bassa pressione (tra 16 e 0,5 bar) della medesima città di Pernik con allaccio dalla cabina di riduzione e misura di primo salto in zona industriale, di importo complessivo pari a € 1.391.199,25 + Iva;
- contratto del
26.06.2009 (doc. 4 avente ad oggetto i lavori di costruzione, relativi al Pt_1
1°Lotto, delle condotte e tubazioni in acciaio e pead della rete di distribuzione in media e bassa pressione (tra 16 e 0,5 bar) della città di Vratsa con allaccio dalla ca- bina di riduzione e misura di primo salto in zona industriale di importo complessivo pari a € 1.376.328,67 + Iva.
Tutti e tre i contratti (si veda, in particolare, l'art. 10 di ognuno di essi) ponevano in capo all'appaltatrice 'obbligo di presentare entro quindici giorni dalla sotto- Pt_1 scrizione degli stessi una fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo dei lavori e valida fino al collaudo definitivo dei lavori medesimi a ga- ranzia della loro corretta esecuzione, del corretto adempimento di quanto prescrit- to dai contratti medesimi e di eventuali danni e pregiudizi derivanti dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento delle obbligazioni gravanti in capo all'appaltatore. Nei tre contratti era poi stabilito che, per i dieci anni successivi
- 4 - all'approvazione del collaudo e alla conseguente accettazione dei lavori, Pt_1 avrebbe dovuto tenere indenne e manlevata da eventuali vizi, difetti e/o CP_4 manchevolezze dei lavori, con obbligo in capo all'appaltatore di eliminare a proprie spese e a regola d'arte tali vizi, difetti e/o manchevolezze. A tale fine ra al- Pt_1 tresì onerata di stipulare delle congrue polizze assicurative indennitarie e per re- sponsabilità civile verso terzi, aventi decorrenza dalla data del collaudo e valide per un periodo complessivamente di dieci anni, con un massimale di importo quanto- meno pari a quello dei lavori effettivamente eseguiti (quale risultante dal verbale di ultimazione degli stessi e dall'ultimo SAL); e ciò, appunto, per tenere indenni e man- levati e i terzi dai rischi di rovina totale o parziale dei lavori determinati da CP_4 qualsiasi causa, nonché da tutti i rischi derivanti da difetti di costruzione anche se imputabili ad eventuali subappaltatori.
Va considerato che in data 14.11.2011 e la filiale RA di ottoscri- CP_4 Pt_1 vevano un accordo (doc. 1) di “Risoluzione contrattuale e definizione della contabili- tà finale” volto a “regolarizzare ogni aspetto relativo al rapporto in essere” (cfr. art. 10) mediante il quale: (i) convenivano di risolvere per mutuo consenso i tre contratti stipulati nel biennio 2008-2009 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle ope- re di metanizzazione e distribuzione di gas metano nella Regione “Zapad”; (ii) ope- ravano una compiuta e definitiva determinazione dei reciproci obblighi. Con specifi- co riferimento a tale secondo aspetto, all'art. 5 dell'accordo del 2011 le due imprese stabilivano, in particolare, che il credito residuo dovuto a er i lavori eseguiti Pt_1 ammontava a complessivi € 573.012,86 + Iva;
al successivo art. 10 veniva poi speci- ficato che, con la sottoscrizione dell'accordo, splicitamente accettava “tutte Pt_1 le partite contabili sovra esposte quali chiusura dei lavori (tutti) eseguiti”, rinun- ciando ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale e, conseguentemente, che “Rilagas nulla dovrà a obbligandosi esclusivamente alla corresponsione Parte_1 degli importi residui maturati e ancora da corrispondere e derivanti dal presente ac- cordo”. Sempre in merito alle obbligazioni assunte delle parti, ai sensi dell'art. 9 del predetto accordo si impegnava a presentare, entro la data di emissione del Pt_1 certificato di collaudo delle opere ovvero dell'attestazione della regolare esecuzione dei lavori, le polizze assicurative indennitarie e per responsabilità civile verso terzi con un massimale di importo quantomeno pari a quello dei lavori effettivamente eseguiti, allo scopo di tenere indenni e manlevati e i terzi, per un periodo CP_4 complessivo di dieci anni dalla data del collaudo definitivo, dai rischi di rovina totale o parziale dei lavori nonché dai rischi derivanti da difetti di costruzione anche se im- putabili ad eventuali subappaltatori. Tali polizze assicurative non venivano mai sti- pulate da che in tal modo si rendeva gravemente inadempiente rispetto allo Pt_1 specifico obbligo assunto in forza del predetto art. 9 dell'atto negoziale del 2011.
Successivamente alla stipula del citato accordo, in data 02.02.2012 effettua- CP_4
- 5 - va a favore della filiale RA di l pagamento della somma di € 243.854,51 Pt_1
+Iva (per complessivi € 292.625,41): conseguentemente, a quella data, il credito re- siduo spettante all'odierna attrice ammontava ad € 329.158,35 + Iva.
Inoltre il credito derivante dall'accordo di risoluzione e ricognizione contabile del
2011 è stato fatto oggetto dapprima di pignoramento e poi di cessione nell'ambito di un procedimento esecutivo avviato avanti il Tribunale di Sofia da un creditore del- stessa, il Sig. Più in particolare, quest'ultimo, con lodo CP_6 Parte_4 arbitrale emesso in data 29.03.2013, aveva ottenuto la condanna di l paga- Pt_1 mento, nei propri confronti, di € 342.000,00, oltre agli interessi legali, per l'attività espletata quale amministratore della filiale RA della predetta Società a far data dall'1.7.2008. A seguito di tale provvedimento arbitrale, e allo scopo di vedere sod- disfatte le proprie pretese creditorie, il Sig. aveva quindi avviato Parte_4 innanzi al Tribunale di Sofia un procedimento esecutivo nell'ambito del quale l'Ufficiale Giudiziario sottoponeva a pignoramento i crediti che in quel mo- Pt_1 mento vantava nei confronti di (poi divenuta ) ai sensi dell'art. 5 CP_4 CP_1 dell'accordo di risoluzione e ricognizione stipulato il 14.11.2011. Con Ordinanza dell'Ufficiale Giudiziario del 2016 (doc. 2), resa sempre nell'ambito del medesimo procedimento esecutivo, i crediti di cui era titolare nei confronti di Pt_1 CP_4 già fatti oggetto di pignoramento, sono stati ceduti in luogo dell'adempimento al
Sig. ai sensi dall'art. 510 del codice di procedura civile bulgaro. Parte_4
Tale disposizione prevede infatti che, in forza di un atto speciale reso dall'Ufficiale
Giudiziario ed avente la forma dell'Ordinanza, il creditore che ha intrapreso una causa di esecuzione (nel nostro caso il Sig. acquisisca il credito del proprio Pt_4 debitore (nel nostro caso la Dondi) nei confronti di un terzo ( : si realizza, in CP_1 tal modo, una cessione coattiva del diritto di credito fatto valere, la quale diviene efficace nei confronti del debitore 'ceduto' nel momento in cui l'ordinanza gli viene notificata, il che è ritualmente avvenuto per in data 10.10.2016 (doc. 3). CP_1
Pertanto, alla luce di tale Ordinanza di cessione del credito in luogo dell'adempimento, titolare del credito vantato da nei confronti dell'odierna Pt_1 convenuta è divenuto unicamente il Sig. (sostituendosi Parte_4 all'originario creditore A conferma di ciò v'è il fatto che lo stesso Sig. Pt_1 Pt_5 CP_
con atto di citazione notificato in data 5.12.2016 (doc. 4), ha convenuto
[...] avanti il Tribunale di Sofia, azionando nei suoi confronti proprio il credito deri-
[...] vante dall'art. 5 dell'accordo stipulato tra il 14.11.2011 di cui, come Pt_1 CP_1 detto, il medesimo Sig. è divenuto titolare a seguito dell'Ordinanza emessa Pt_4 ai sensi dell'art. 510 del codice di rito bulgaro in proprio favore. Nell'ambito di tale giudizio, tuttavia, il Tribunale di Sofia, con ordinanza emessa in data 15.08.2017
(doc. 5), ha declinato la propria giurisdizione in favore di Codesto Tribunale, in forza di quanto prescritto dall'art. 10 dell'accordo di risoluzione e ricognizione del 2011, il
- 6 - quale appunto stabilisce che le controversie derivanti dall'accordo medesimo, ovve- ro quelle aventi ad oggetto la sua esistenza, efficacia e validità, appartengono alla competenza del Foro di AD. Dopo la predetta sentenza del Tribunale di Sofia, tuttavia, il Sig. non ha più assunto alcuna iniziativa nei confronti di Pt_4 CP_1
Peraltro nel riepilogare la vicenda relativa alla procedura esecutiva svoltasi in Bulga- ria (riportata peraltro anche nel parere legale depositato sub doc. 22 Pt_1
l'attrice sostiene che a seguito dell'emissione in data 15.02.2022 da parte dell'Ufficiale Giudiziario Privato del decreto di cessazione dell'ordinanza di assegna- zione del 2016 a del credito derivante dall'atto del 14.11.2011 ed estinzio- Pt_4 ne del relativo procedimento esecutivo (doc. 23 il credito sarebbe tornato Pt_1
[.. nella disponibilità di Ed inoltre che comunque con nota del 15.03.2022 il Pt_1 avrebbe retrocesso a l credito derivante dall'accordo di risolu- CP_7 Pt_1 zione contrattuale e definizione della contabilità finale del 14.11.2011 (doc. 24
La tesi è priva di qualsivoglia fondamento giuridico: in primo luogo un credi- Pt_1 to prescritto ancora in data 07.10.2021 (come chiaramente espresso nel parere del- lo studio , doc. 22 non può certo essere oggetto di cessione;
in se- CP_8 Pt_1 condo luogo, comunque, avallare, come fa parte attrice, una simile dichiarazione di retrocessione implica peraltro riconoscere pienamente l'esistenza e validità dell'accordo del 14.11.2011 (cfr. pg. 7, 8 e 9 della memoria ex art. 171-ter, n. 1), at- toreae doc. 24 E ciò senza dire che la predetta retrocessione sarebbe inop- Pt_1 ponibile ad per mancata comunicazione di essa da parte del vecchio credi- CP_1 tore (cfr. art. 99, co 3 e 4, della legge RA sulle obbligazioni e sui contratti che dispone “Il vecchio creditore è tenuto a informare il debitore della cessione e a con- segnare al nuovo creditore tutti i documenti in suo possesso con i quali è registrato il credito, nonché a confermare per iscritto il trasferimento. Il trasferimento è effi- cace nei confronti dei terzi e del debitore dal giorno in cui è stato comunicato all'ul- tima parte dal vecchio creditore.”; e altresì l'art. 1264, co. 1, c.c. che prevede “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”).
Invero l'asserito credito fatto valere nel presente giudizio dall'attrice a pre- Pt_1 scindere dalla carenza di sua legittimazione attiva;
non è, pertanto, più esistente, dal momento che i titoli dai quali esso derivava - vale a dire i tre contratti di cui so- pra stipulati nel biennio 2008-2009 - sono venuti meno per effetto dell'accordo con- cluso il 14.11.2011, con cui hanno convenuto di risolvere consen- Pt_1 CP_9 sualmente i predetti contratti. Solo ed esclusivamente l'atto negoziale del
14.11.2011 regola il complesso dei rapporti discendenti dai tre contratti risolti, che le parti, proprio per mezzo dell'accordo stesso, hanno inteso ridefinire. E per quanto attiene ai rapporti di natura patrimoniale tra e va considerato uni- CP_9 Pt_1 camente il predetto accordo e, in particolare, il suo art. 5, rubricato “Pagamenti”
- 7 - ove si legge: “(…..) importo netto contabile da liquidare a Euro Parte_1
573.012,86 + iva (….) 1. pagamento di Euro 400.000,00 (euro quattrocentomila) +
IVA al 30/01/2012; 2. pagamento di Euro 173.012,86 (euro centosettantremilazero- dodici/86) + IVA dopo il collaudo delle opere, la verifica del completamento dei la- vori di cui al punto 6 e la presentazione della polizza decennale postuma di cui all'art. 9”. Anche nell'art. 10, co. 3, ultimo periodo, dell'accordo del 14.11.2011, si precisa - a conferma dell'effetto estintivo dell'accordo nei confronti degli originari
Contratti di appalto - che con la sottoscrizione dell'accordo medesimo (ora CP_9
si obbligava a pagare a sclusivamente gli importi residui maturati e CP_1 Pt_1 ancora da corrispondere “derivanti dal presente accordo” E quindi il credito che ziona nel presente giudizio non è più esistente in quanto derivante da titoli Pt_1 risolti consensualmente: “le parti espressamente convengono che i contratti di cui alla premessa, devono intendersi risolti per mutuo consenso ex art. 1372 c.c.” (cfr. doc. 1, pg. 2).
Si osserva che l'atto del 14.11.2011 è perfettamente valido ed efficace in quanto sottoscritto dal sig. dotato di procura rilasciata dall'amministratore Testimone_1 delegato di in data 28.10.2011 con i più ampi poteri (doc. 6). In specie la CP_4 procura così statuiva: “con la seguente procura vengono delegate al sig. Parte_6 dovan tutte le attività di organizzazione, supervisione e controllo, rispondendo di- rettamente all'Amministratore delegato e relative a: 1) progettazione preliminare e esecutiva (…); 2) programmazione-supervisione controllo (….); 3) provvedere alla redazione della contabilità dei lavori in contradditorio con le imprese appaltatrici, verificando tutte le misure e sottoscrivendo tutti i documenti contabili previsti con- trattualmente e secondo la legislazione in vigore (stati di avanzamento, certificati di pagamento, fatture per lavori o prestazioni, verbali di consegna, sospensione, ripre- sa e certificati di ultimazione); 4) dovrà inoltre presenziare a tutte le visite di collau- do (….). Il sunnominato procuratore è autorizzato a fare tutto ciò che si renderà ne- cessario e opportuno per l'espletamento delle funzioni delegate, anche se qui non specificatamente indicato”. Destituita di fondamento è l'affermazione di parte attri- ce secondo cui la procura “non era in ogni caso idonea ad attribuire al sig. Tes_1
il potere di sottoscrivere un accordo transattivo novativo” (cfr. pg. 3 della
[...] memoria ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c.): l'accordo del 14.11.2011 non ha alcun conte- nuto transattivo novativo. Il medesimo invero - denominato “Risoluzione contrat- tuale e definizione contabilità finale” - si limita appunto a risolvere per mutuo con- senso i contratti e a determinare in via definitiva i reciproci obblighi delle parti. La mera lettura dell'accordo conferma che non presenta alcun valore transattivo, fatto che avrebbe richiesto, ai sensi dell'art. 1965 c.c., la presenza di clausole con cui le parti si fanno reciproche concessioni per porre fine ad una lite già cominciata o pre- venirne una che possa sorgere. Ma nulla di tutto ciò risulta dall'accordo de quo.
- 8 - In definitiva, la procura al signor è valida ed efficace, non è mai sta- Testimone_1 ta revocata, non vi è mai stato un contrarius actus in tal senso;
e in ogni caso qualsi- voglia dichiarazione di parte non può certo inficiare la validità giuridica di una pro- cura rilasciata e mai revocata
Peraltro, parte attrice, ai sensi dell'art. 9 dell'accordo di risoluzione-rendicontazione del 14.11.2011 (analogamente a quanto già previsto negli originari contratti di ap- palto), aveva l'obbligo di presentare, entro la data di emissione del certificato di col- laudo delle opere ovvero dell'attestazione della regolare esecuzione dei lavori, delle polizze assicurative indennitarie e per responsabilità civile verso terzi di durata de- cennale. La consegna di tali polizz, non costituiva affatto una “condizione per il pa- gamento” come erroneamente scrive parte attrice, ma un'obbligazione contrattua- le. E non ha mai presentato tali polizze, in tal modo rendendosi totalmente Pt_1 inadempiente al predetto obbligo.
Ne consegue che , in ragione dell'inadempimento protrattosi negli anni è da ritener- si comunque non dovuto a l pagamento delle somme reclamate nel presente Pt_1 giudizio, in applicazione del principio generale per cui “inadimplenti non est adim- plendum”.Peraltro come espressamente dichiarato nel parere dello studio legale depositato da parte attrice (doc. 22 il credito assegnato nell'ottobre CP_8 Pt_1
2016 nel corso della procedura esecutiva a si è prescritto in data Pt_4
07.10.2021 ( sul punto vanno condivise le pertinenti argomentazioni difensive di parte convenuta richiamate per esteso inerenti l'applicazione del diritto bulgaro).
Né ha fondamento l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod
.civ., chiedendo l'attrice di essere indennizzata per un importo corrispondente al saldo dei lavori eseguiti senza giusta causa pari a € 315.026,03, oltre IVA. La doman- da così proposta dovrà essere dichiarata inammissibile e/o improponibile, in man- canza del requisito indefettibile della sussidiarietà prescritto al riguardo dall'art. 2042 cod. civ. L'unico credito che in astratto avrebbe potuto far valere nei Pt_1 confronti dell'odierna convenuta è quello che trova titolo nell'accordo del
14.11.2011. L'attrice avrebbe potuto far valere giudizialmente tale diritto di credito esercitando unicamente le specifiche azioni contrattuali di cui disponeva: tale circo- stanza, dunque, preclude ab origine l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 2041 cod. civ., attivabile solo in via residuale e sussidiaria nell'ipotesi in cui ab origine non esi- stano forme specifiche di tutela della pretesa. Né ha alcun rilievo la circostanza che il diritto di credito che avrebbe potuto azionare sulla base dell'accordo del Pt_1
14.11.2011 risulti oggi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale (ex art. 110 della legge RA sulle obbligazioni e sui contratti). Le SS.UU. della Corte di
Cassazione, n. 33954 del 5.12.2023, hanno confermato che l'azione di ingiustificato arricchimento è preclusa ogniqualvolta l'azione suscettibile di proposizione in via
- 9 - principale non sia esperibile per un comportamento imputabile all'impoverito, co- me nelle ipotesi in cui si sia verificata l'estinzione del diritto da far valere per sua in- tervenuta prescrizione.
In via subordinata la difesa di insiste per la condanna della Convenuta al ri- Pt_1 sarcimento di tutti i danni patiti dall'Attrice a causa della mala fede della Convenu- ta” che - a detta di parte attrice - avrebbe sempre sostenuto l'illegittimità dell'accordo del 2011 e oggi pretenderebbe di affermarne la validità per avvalersi del termine di prescrizione quinquennale previsto dal diritto bulgaro;
danni che vengono quantificati nell'ammontare pari al credito azionato di euro 315.026,03 ol- tre IVA. La domanda è inammissibile e comunque priva di fondamento giuridico.
L'unico credito che in astratto avrebbe potuto far valere nei confronti Pt_1 dell'odierna convenuta è quello che trova fondamento nell'accordo del 14.11.2011, CP_ e quindi a titolo contrattuale e non extracontrattuale. In ogni caso, comunque,
non ha posto in essere alcuna condotta illecita ai sensi dell'art. 2043 c.c., né
[...] alla stessa è ascrivibile alcun comportamento di mala fede.
Inoltre destituita di ogni fondamento giuridico e pretestuosa è l'accusa di temera- rietà che parte attrice imputa alla difesa della convenuta: la quale si è do- CP_1 verosamente limitata a sostenere e motivare con argomentazioni giuridiche le pro- prie tesi difensive.
Ne consegue il rigetto di ogni domanda attorea con il favore delle spese
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree.
Condanna l'attrice alla rifusione, in favore delle altre parti delle spese di lite liquida- te in complessive euro 22.457,00 per compensi oltre accessori di legge.
AD, 11-3-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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