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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/06/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2410/2018
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (cfr. verbale di udienza del 06.6.2024);
Esaminate le note scritte depositate dall'appellante;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
26.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 R.G. n. 2410/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 2410/2018
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Pasquale Ambrosino Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3802/2017 del Giudice di Pace di Marigliano.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza del 27.5.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 3802/2017 del Giudice di Pace di Parte_1
Marigliano, con la quale è stata rigettata la domanda proposta da e , in Parte_2 CP_2
qualità di genitori esercenti la patria potestà sull'odierno appellante - all'epoca dei fatti minorenni e divenuto, nelle more, maggiorenne - e volta ad ottenere la condanna del al Controparte_1
risarcimento delle lesioni patite in conseguenza del sinistro verificatosi in data 14.01.2015, alle ore 13:30 circa, alla Via Duca d'Aosta in Casoria (NA), allorquando l'appellante, mentre camminava sul lato destro della strada, finiva in una buca riportando lesioni, come da certificati medici in atti.
Il Giudice adito, con la sentenza impugnata, emessa in data 18.9.2017 e depositata in Cancelleria in data
30.12.2017, rigettava la domanda risarcitoria escludendo la responsabilità del custode (cfr. stralcio sentenza impugnata nel fascicolo d'ufficio).
Avverso la citata sentenza ha proposto appello il deducendo l'erronea valutazione delle Pt_1
risultanze istruttorie e chiedendo, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti del con vittoria di spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio.
Non si costituiva il ed il Giudice all'epoca assegnatario di questo procedimento, Controparte_1
accertata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia (cfr. verbale di udienza del 10.7.2018).
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa, all'udienza del 27.5.2025- fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - è giunta alla decisione dinanzi alla scrivente magistrato, a seguito di assegnazione del procedimento con decreto del Presidente della Prima
Sezione Civile n. 125/2021, del 28.10.2021.
Va, preliminarmente, chiarito, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3 Ciò premesso, questo Tribunale rileva che l'appellante ha omesso di ridepositare, all'atto della spedizione della causa in decisione, il proprio fascicolo di parte (comprensivo anche di quello del primo grado di giudizio), con conseguente carenza in atti della documentazione prodotta a supporto della proposta domanda risarcitoria, nonché della stessa sentenza gravata.
Si badi, infatti, che la norma di chiusura della disciplina dell'appello, l'art. 359 c.p.c., richiama, per quanto non diversamente disciplinato, le norme dettate per il procedimento di primo grado dinanzi al
Tribunale (artt. 163 ss. c.p.c.).
Ebbene, va evidenziato che il procuratore di parte appellante ritirava in corso di causa la propria produzione di parte: si cfr. ordinanza resa a verbale di udienza del 10.7.2018 con cui il G.I. autorizzava
“l'appellante al ritiro della produzione” ed a margine del verbale cartaceo si legge: “Ritiro Produzione
10.7.2018” con apposizione in calce della sigla del difensore.
Conseguentemente, il procuratore dell'appellante aveva poi l'onere, ai sensi dell'art. 169, co. 2, c.p.c., di ridepositare la produzione ritirata, al più tardi, entro l'udienza del 27.5.2025, fissata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il termine, desumibile dal combinato disposto degli artt. 359, 169, co. 2, e 281 sexies c.p.c., è infatti perentorio, come chiarito dalla Suprema Corte (si cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 19.12.2013,
n. 28462).
Ed infatti, secondo consolidato e condiviso orientamento pretorio, «In virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione» (ord. Cass., sez. II,
12.12.2017, n. 29716).
4 Con precipuo riguardo, poi, all'adozione, quale fattispecie decisoria, di quella di cui all'art. 281 sexies c.p.c. – come nel caso de quo – la Suprema Corte ha affermato che «In tema di decisione della causa, ove il giudice accerti che una parte (nella specie: l'appellante), in vista dell'udienza, ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo, ai sensi dell'art. 169 c.p.c., ma esso non risulti nuovamente depositato né reperito al momento della decisione (nella specie: resa ex art. 281-sexies c.p.c.), in difetto di annotazioni di cancelleria (ex art. 77 disp. att. c.p.c.) e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che rendano doverosi gli accertamenti presso la propria cancelleria, rese al riguardo dalla parte che risulti priva del fascicolo contenente le sue produzioni, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte appellante di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti» (Cassazione civile sez. I, 25.5.2015, n. 10741).
Nella fattispecie, il difensore dell'appellante non ha provveduto al rideposito in cancelleria della produzione a suo tempo ritirata, come si evince dalla consultazione dello storico del fascicolo d'ufficio telematico nonché dall'analisi del fascicolo d'ufficio cartaceo, con conseguente impossibilità per questo
Giudice sia di prendere cognizione della sentenza appellata sia di valutare la documentazione depositata, tra cui quella che l'istante ha prodotto in primo grado a supporto della domanda risarcitoria.
Pare, allora, evidente che il mancato rideposito del fascicolo cartaceo di parte appellante, unito alla mancanza della sentenza impugnata e della documentazione prodotta, impedisce alla scrivente di statuire sull'appello.
Per completezza di esposizione, giova evidenziare che la mancanza della produzione dell'appellante non comporta la conseguenza per cui debba ritenersi non raggiunta la prova del valido conferimento, al procuratore di detta parte, di una procura alle liti. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza,
«L'accettazione da parte del cancelliere degli atti depositati dalla parte che si costituisce senza l'annotazione di alcun rilievo formale fa presumere la regolarità dei documenti medesimi e quindi anche l'esistenza e la tempestività della procura, se il contrario non risulti da altre emergenze processuali» (si cfr. Cassazione civile sez. I, 19.11.1999, n. 12858;
Cassazione civile sez. II, 13.5. n. 4818; Cassazione civile sez. lav., 29.4.1993, n. 5028 e, più di recente,
Cassazione civile sez. III, 19.5.2006, n. 11782).
5 Nella specie, l'esistenza di una valida procura alle liti può ritenersi, peraltro, pacifica considerato che all'udienza di prima comparizione il Giudice, tenuto a verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti, non operava nessun rilievo al riguardo.
Invece, deve darsi atto della assenza in atti della copia integrale della sentenza impugnata, essendo presente nel fascicolo di primo grado solo una copia parziale della stessa, che consta unicamente dell'ultima pagina, contenente il dispositivo di rigetto.
Ciò posto, venendo alle conseguenze dell'inosservanza del termine ex art. 169, 2° co., c.p.c., ove - come nel caso di specie - sia il fascicolo di parte appellante a non essere ridepositato, il Giudice, non potendo prendere in considerazione i documenti ivi contenuti, compresa la sentenza impugnata, dovrà dichiarare inammissibile l'appello, qualora la sentenza sia indispensabile per individuare l'oggetto del gravame e le statuizioni contestate e la stessa non sia, comunque, presente tra gli atti di causa, non potendo ovviare all'impedimento riscontrato rimettendo la causa sul ruolo con invito alla parte interessata a provvedere al relativo deposito (si cfr.no Cass., sez. II, sent. 11.01.2010, n. 238, Cass., sez. trib., sent. 12.02.2004, n.
2728 e Cass., sez. I, sent. 02.07.2003, n. 10404, secondo cui, qualora non sia possibile emettere una decisione di merito sulla base degli atti ovvero il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, il giudice di appello deve emettere una decisione di inammissibilità dell'appello, per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi, sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi).
Il precetto enunciato dall'art. 347, 2° co., c.p.c., ai sensi del quale l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata, mira, infatti, a garantire l'esame della sentenza impugnata da parte del giudice d'appello, la cui possibilità di pronunciare nel merito può, dunque, dirsi preclusa se, in ragione della mancata tempestiva produzione, egli non possa disporre di elementi sufficienti ad esprimere la propria decisione.
Ed invero, nel vigore della novellata formulazione dell'art. 348 c.p.c., come modificato dalla legge n.
353/90, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'art. 348 c.p.c. oramai non contempli la declaratoria d'improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata produzione della sentenza impugnata, pur tuttavia nemmeno prevede la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia
6 depositato la sentenza gravata (per mancato rideposito della proprio fascicolo di parte, come nel caso di specie), un termine per eseguirne il deposito.
Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non implica la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, né ammette la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, ma impone al giudice di appello l'emissione di una decisione dei inammissibilità dell'appello ovvero di merito sulla base degli atti;
decisione che, in questo secondo caso, potrà essere di accoglimento o di rigetto dell'impugnazione, a seconda del contenuto riscontrabile negli atti e documenti già acquisiti al giudizio (si cfr. Cass., sez. I, 20.8.2014, n. 18070).
Resta, dunque, salva l'ipotesi in cui il giudice della impugnazione sia posto ugualmente in grado di avere piena conoscenza, sia pure in via diversa da quella formalmente prescritta, del contenuto della sentenza impugnata, onde vagliare la consistenza dei motivi di gravame. Il che si verifica non solo quando la copia autentica sia stata prodotta dall'appellato, ovvero quando esista nel fascicolo di ufficio o agli atti delle parti una copia non autentica, la cui conformità all'originale non sia contestata, ma in ogni altro caso in cui la vicenda processuale risulti compiutamente ricostruibile nei suoi dati essenziali, rilevanti ai fini dell'esame che il giudice di secondo grado ne deve fare, e la motivazione, posta dal primo giudice a sostegno della sua decisione, emerga dagli scritti difensivi delle parti in modo adeguato, chiaro, compiuto e non controverso.
Come visto, nel caso di specie, è presente nel fascicolo d'ufficio solo uno stralcio della sentenza appellata e la motivazione della stessa è solo limitatamente evincibile dagli atti difensivi dell'appellante, nei quali della stessa si fornisce una ricostruzione solo parziale (riferibile, tra l'altro, unicamente allo stralcio della sentenza in atti). Inoltre, la contumacia del appellato, esclude in radice la CP_1
possibilità di ricavare aliunde (i.e. dal fascicolo dell'appellato) la sentenza in oggetto.
Così stando le cose, è palese che, poiché l'atto di impugnazione - il cui esame è consentito, essendone presente una copia nel fascicolo d'ufficio - contesta proprio il percorso motivazionale e la ratio del ragionamento del giudice di prime cure ad esso sotteso, non è possibile per questa giudicante vagliarne la fondatezza in assenza della sentenza gravata.
7 Si badi, infatti, che l'appellante si duole, quale motivo di appello, del “Difetto di motivazione- motivazione carente, illogica e/o insufficiente, contraddittoria” della sentenza appellata, tuttavia senza riportare il testo della sentenza sul punto, rendendo così impossibile per questo Giudice valutare tale doglianza.
I motivi di appello, dunque, presuppongono necessariamente la lettura della sentenza di primo grado onde delibare sulle denunciate carenze motivazionali ovvero sulle contraddizioni intrinseche presenti nel processo esplicativo del ragionamento sotteso alla decisione;
viceversa, mancando l'elemento primario di valutazione, ossia, appunto, la sentenza contestata, non è consentita alcuna presa di posizione da parte di questo Giudice su tali doglianze.
Pare, allora, evidente che il mancato rideposito del fascicolo di parte appellante entro il termine per il deposito della comparsa conclusionale, unito alla mancanza della documentazione suddetta, impedisce alla scrivente di addivenire ad una pronuncia di merito e l'appello deve essere, per tali motivi, dichiarato inammissibile.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Nulla sulle spese, stante la contumacia dell'appellato.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da . Parte_1
2. Nulla sulle spese.
8 3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso in Nola, il 26.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
9
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (cfr. verbale di udienza del 06.6.2024);
Esaminate le note scritte depositate dall'appellante;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
26.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 R.G. n. 2410/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 2410/2018
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Pasquale Ambrosino Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3802/2017 del Giudice di Pace di Marigliano.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza del 27.5.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 3802/2017 del Giudice di Pace di Parte_1
Marigliano, con la quale è stata rigettata la domanda proposta da e , in Parte_2 CP_2
qualità di genitori esercenti la patria potestà sull'odierno appellante - all'epoca dei fatti minorenni e divenuto, nelle more, maggiorenne - e volta ad ottenere la condanna del al Controparte_1
risarcimento delle lesioni patite in conseguenza del sinistro verificatosi in data 14.01.2015, alle ore 13:30 circa, alla Via Duca d'Aosta in Casoria (NA), allorquando l'appellante, mentre camminava sul lato destro della strada, finiva in una buca riportando lesioni, come da certificati medici in atti.
Il Giudice adito, con la sentenza impugnata, emessa in data 18.9.2017 e depositata in Cancelleria in data
30.12.2017, rigettava la domanda risarcitoria escludendo la responsabilità del custode (cfr. stralcio sentenza impugnata nel fascicolo d'ufficio).
Avverso la citata sentenza ha proposto appello il deducendo l'erronea valutazione delle Pt_1
risultanze istruttorie e chiedendo, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti del con vittoria di spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio.
Non si costituiva il ed il Giudice all'epoca assegnatario di questo procedimento, Controparte_1
accertata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia (cfr. verbale di udienza del 10.7.2018).
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa, all'udienza del 27.5.2025- fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - è giunta alla decisione dinanzi alla scrivente magistrato, a seguito di assegnazione del procedimento con decreto del Presidente della Prima
Sezione Civile n. 125/2021, del 28.10.2021.
Va, preliminarmente, chiarito, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3 Ciò premesso, questo Tribunale rileva che l'appellante ha omesso di ridepositare, all'atto della spedizione della causa in decisione, il proprio fascicolo di parte (comprensivo anche di quello del primo grado di giudizio), con conseguente carenza in atti della documentazione prodotta a supporto della proposta domanda risarcitoria, nonché della stessa sentenza gravata.
Si badi, infatti, che la norma di chiusura della disciplina dell'appello, l'art. 359 c.p.c., richiama, per quanto non diversamente disciplinato, le norme dettate per il procedimento di primo grado dinanzi al
Tribunale (artt. 163 ss. c.p.c.).
Ebbene, va evidenziato che il procuratore di parte appellante ritirava in corso di causa la propria produzione di parte: si cfr. ordinanza resa a verbale di udienza del 10.7.2018 con cui il G.I. autorizzava
“l'appellante al ritiro della produzione” ed a margine del verbale cartaceo si legge: “Ritiro Produzione
10.7.2018” con apposizione in calce della sigla del difensore.
Conseguentemente, il procuratore dell'appellante aveva poi l'onere, ai sensi dell'art. 169, co. 2, c.p.c., di ridepositare la produzione ritirata, al più tardi, entro l'udienza del 27.5.2025, fissata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il termine, desumibile dal combinato disposto degli artt. 359, 169, co. 2, e 281 sexies c.p.c., è infatti perentorio, come chiarito dalla Suprema Corte (si cfr., ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 19.12.2013,
n. 28462).
Ed infatti, secondo consolidato e condiviso orientamento pretorio, «In virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione» (ord. Cass., sez. II,
12.12.2017, n. 29716).
4 Con precipuo riguardo, poi, all'adozione, quale fattispecie decisoria, di quella di cui all'art. 281 sexies c.p.c. – come nel caso de quo – la Suprema Corte ha affermato che «In tema di decisione della causa, ove il giudice accerti che una parte (nella specie: l'appellante), in vista dell'udienza, ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo, ai sensi dell'art. 169 c.p.c., ma esso non risulti nuovamente depositato né reperito al momento della decisione (nella specie: resa ex art. 281-sexies c.p.c.), in difetto di annotazioni di cancelleria (ex art. 77 disp. att. c.p.c.) e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che rendano doverosi gli accertamenti presso la propria cancelleria, rese al riguardo dalla parte che risulti priva del fascicolo contenente le sue produzioni, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte appellante di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti» (Cassazione civile sez. I, 25.5.2015, n. 10741).
Nella fattispecie, il difensore dell'appellante non ha provveduto al rideposito in cancelleria della produzione a suo tempo ritirata, come si evince dalla consultazione dello storico del fascicolo d'ufficio telematico nonché dall'analisi del fascicolo d'ufficio cartaceo, con conseguente impossibilità per questo
Giudice sia di prendere cognizione della sentenza appellata sia di valutare la documentazione depositata, tra cui quella che l'istante ha prodotto in primo grado a supporto della domanda risarcitoria.
Pare, allora, evidente che il mancato rideposito del fascicolo cartaceo di parte appellante, unito alla mancanza della sentenza impugnata e della documentazione prodotta, impedisce alla scrivente di statuire sull'appello.
Per completezza di esposizione, giova evidenziare che la mancanza della produzione dell'appellante non comporta la conseguenza per cui debba ritenersi non raggiunta la prova del valido conferimento, al procuratore di detta parte, di una procura alle liti. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza,
«L'accettazione da parte del cancelliere degli atti depositati dalla parte che si costituisce senza l'annotazione di alcun rilievo formale fa presumere la regolarità dei documenti medesimi e quindi anche l'esistenza e la tempestività della procura, se il contrario non risulti da altre emergenze processuali» (si cfr. Cassazione civile sez. I, 19.11.1999, n. 12858;
Cassazione civile sez. II, 13.5. n. 4818; Cassazione civile sez. lav., 29.4.1993, n. 5028 e, più di recente,
Cassazione civile sez. III, 19.5.2006, n. 11782).
5 Nella specie, l'esistenza di una valida procura alle liti può ritenersi, peraltro, pacifica considerato che all'udienza di prima comparizione il Giudice, tenuto a verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti, non operava nessun rilievo al riguardo.
Invece, deve darsi atto della assenza in atti della copia integrale della sentenza impugnata, essendo presente nel fascicolo di primo grado solo una copia parziale della stessa, che consta unicamente dell'ultima pagina, contenente il dispositivo di rigetto.
Ciò posto, venendo alle conseguenze dell'inosservanza del termine ex art. 169, 2° co., c.p.c., ove - come nel caso di specie - sia il fascicolo di parte appellante a non essere ridepositato, il Giudice, non potendo prendere in considerazione i documenti ivi contenuti, compresa la sentenza impugnata, dovrà dichiarare inammissibile l'appello, qualora la sentenza sia indispensabile per individuare l'oggetto del gravame e le statuizioni contestate e la stessa non sia, comunque, presente tra gli atti di causa, non potendo ovviare all'impedimento riscontrato rimettendo la causa sul ruolo con invito alla parte interessata a provvedere al relativo deposito (si cfr.no Cass., sez. II, sent. 11.01.2010, n. 238, Cass., sez. trib., sent. 12.02.2004, n.
2728 e Cass., sez. I, sent. 02.07.2003, n. 10404, secondo cui, qualora non sia possibile emettere una decisione di merito sulla base degli atti ovvero il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, il giudice di appello deve emettere una decisione di inammissibilità dell'appello, per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi, sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi).
Il precetto enunciato dall'art. 347, 2° co., c.p.c., ai sensi del quale l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata, mira, infatti, a garantire l'esame della sentenza impugnata da parte del giudice d'appello, la cui possibilità di pronunciare nel merito può, dunque, dirsi preclusa se, in ragione della mancata tempestiva produzione, egli non possa disporre di elementi sufficienti ad esprimere la propria decisione.
Ed invero, nel vigore della novellata formulazione dell'art. 348 c.p.c., come modificato dalla legge n.
353/90, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'art. 348 c.p.c. oramai non contempli la declaratoria d'improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata produzione della sentenza impugnata, pur tuttavia nemmeno prevede la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia
6 depositato la sentenza gravata (per mancato rideposito della proprio fascicolo di parte, come nel caso di specie), un termine per eseguirne il deposito.
Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non implica la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, né ammette la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, ma impone al giudice di appello l'emissione di una decisione dei inammissibilità dell'appello ovvero di merito sulla base degli atti;
decisione che, in questo secondo caso, potrà essere di accoglimento o di rigetto dell'impugnazione, a seconda del contenuto riscontrabile negli atti e documenti già acquisiti al giudizio (si cfr. Cass., sez. I, 20.8.2014, n. 18070).
Resta, dunque, salva l'ipotesi in cui il giudice della impugnazione sia posto ugualmente in grado di avere piena conoscenza, sia pure in via diversa da quella formalmente prescritta, del contenuto della sentenza impugnata, onde vagliare la consistenza dei motivi di gravame. Il che si verifica non solo quando la copia autentica sia stata prodotta dall'appellato, ovvero quando esista nel fascicolo di ufficio o agli atti delle parti una copia non autentica, la cui conformità all'originale non sia contestata, ma in ogni altro caso in cui la vicenda processuale risulti compiutamente ricostruibile nei suoi dati essenziali, rilevanti ai fini dell'esame che il giudice di secondo grado ne deve fare, e la motivazione, posta dal primo giudice a sostegno della sua decisione, emerga dagli scritti difensivi delle parti in modo adeguato, chiaro, compiuto e non controverso.
Come visto, nel caso di specie, è presente nel fascicolo d'ufficio solo uno stralcio della sentenza appellata e la motivazione della stessa è solo limitatamente evincibile dagli atti difensivi dell'appellante, nei quali della stessa si fornisce una ricostruzione solo parziale (riferibile, tra l'altro, unicamente allo stralcio della sentenza in atti). Inoltre, la contumacia del appellato, esclude in radice la CP_1
possibilità di ricavare aliunde (i.e. dal fascicolo dell'appellato) la sentenza in oggetto.
Così stando le cose, è palese che, poiché l'atto di impugnazione - il cui esame è consentito, essendone presente una copia nel fascicolo d'ufficio - contesta proprio il percorso motivazionale e la ratio del ragionamento del giudice di prime cure ad esso sotteso, non è possibile per questa giudicante vagliarne la fondatezza in assenza della sentenza gravata.
7 Si badi, infatti, che l'appellante si duole, quale motivo di appello, del “Difetto di motivazione- motivazione carente, illogica e/o insufficiente, contraddittoria” della sentenza appellata, tuttavia senza riportare il testo della sentenza sul punto, rendendo così impossibile per questo Giudice valutare tale doglianza.
I motivi di appello, dunque, presuppongono necessariamente la lettura della sentenza di primo grado onde delibare sulle denunciate carenze motivazionali ovvero sulle contraddizioni intrinseche presenti nel processo esplicativo del ragionamento sotteso alla decisione;
viceversa, mancando l'elemento primario di valutazione, ossia, appunto, la sentenza contestata, non è consentita alcuna presa di posizione da parte di questo Giudice su tali doglianze.
Pare, allora, evidente che il mancato rideposito del fascicolo di parte appellante entro il termine per il deposito della comparsa conclusionale, unito alla mancanza della documentazione suddetta, impedisce alla scrivente di addivenire ad una pronuncia di merito e l'appello deve essere, per tali motivi, dichiarato inammissibile.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Nulla sulle spese, stante la contumacia dell'appellato.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da . Parte_1
2. Nulla sulle spese.
8 3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso in Nola, il 26.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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