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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
2051-1/2024 RG
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa
________________
Il giudice,
esaminati gli atti relativi al sub-procedimento cautelare iscritto al n. 2051-1/2024 RG;
sciogliendo la riserva che precede;
OSSERVA
1. Premessa
Con ricorso depositato il 5.11.2024, la liquidazione giudiziale della
[...]
ha chiesto, in via cautelare, l'autorizzazione a procedere a sequestro Controparte_1
conservativo nei confronti di , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e fino alla concorrenza della somma di euro 820.010,10 o
[...] TR
della diversa somma accertata in corso di causa;
in subordine, ha chiesto che, nei confronti di
, venga disposto il sequestro conservativo delle quote della Controparte_4 [...] del valore nominale di euro 80.000, ai sensi dell'art. 2905, comma 2, c.c. TR
La domanda cautelare è stata promossa nell'ambito del giudizio di merito introdotto con citazione notificata il 27.2.2024, con cui la curatela ha esercitato:
- l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 255 CCII, nei confronti di Controparte_2
e , quali amministratori di diritto, e ,
[...] CP_6 Controparte_3 Controparte_4
, quali amministratori di fatto, nonché nei confronti della
[...] TR
deducendo il compimento di atti distrattivi del patrimonio della Controparte_1
in pregiudizio dei creditori, integranti anche gli estremi dei reati di cui agli artt. 648 ter c.p.
[...]
(autoriciclaggio) e 332 CCII (bancarotta fraudolenta);
- l'azione revocatoria ordinaria, ai sensi degli artt. 2901 c.c., diretta a dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori l'atto pubblico del 27.2.2019 di trasferimento delle quote di partecipazione della in favore di . TR Controparte_4
La curatela attrice, riportandosi integralmente alla prospettazione contenuta nell'atto di citazione, ha dedotto, quanto al fumus boni iuris, la sussistenza degli atti di mala gestio da parte degli amministratori di diritto e di fatto nonché della società beneficiaria TR
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nonché la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria, in relazione alla quale ha avanzato domanda di sequestro conservativo ai sensi dell'art. 2905, comma 2, c.c. In ordine al periculum in mora, la liquidazione giudiziale ha prospettato l'incapacità patrimoniale e l'inidoneità oggettiva del loro patrimonio a soddisfare le ragioni creditorie nonché, sul versante oggettivo, la condotta penalmente rilevante dei convenuti tale da mettere a rischio la soddisfazione del credito risarcitorio.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, i convenuti Controparte_2 CP_3
e si sono costituiti sia nella fase
[...] Controparte_4 TR
di merito sia nel procedimento cautelare, contestando la fondatezza della domanda di sequestro conservativo, sia per l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria, sia per la mancanza degli atti di mala gestio imputabili ai convenuti.
Non si è costituito , che è stato dichiarato contumace. CP_6
Sebbene nel petitum del ricorso cautelare la liquidazione giudiziale abbia chiesto il sequestro conservativo anche nei confronti di (cfr. ricorso, pag. 14), nel corpo dell'atto la CP_6
ricorrente ha dichiarato espressamente di non volere richiedere alcuna misura nei confronti del predetto (cfr. pag. 8, nota 4).
All'udienza del 22.1.2025, all'esito del deposito delle note difensive, il sub procedimento cautelare è stato posto in decisione
2. Sul fumus boni iuris
Con riguardo al requisito del fumus boni iuris, va richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 255 CCII (in precedenza art. 146 legge fallimentare), ha carattere unitario, in quanto in essa confluiscono sia l'azione sociale di responsabilità, di cui agli artt. 2393-2392 c.c., sia l'azione di responsabilità verso i creditori sociali, prevista dall'art. 2394 c.c., senza che sia necessario individuare il tipo di azione che si vuole promuovere. A tal riguardo, si è affermato che "L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a
favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del
patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali –, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e
dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti. Ne discende che la
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mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità
per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente
entrambe le azioni" (Cass. n. 23452/2019).
Sul versante dell'onere probatorio, si evidenzia che i fatti costitutivi dell'azione di cui all'art. 255 CCII nei confronti degli amministratori siano rappresentati dalla condotta illegittima, dal danno e dal nesso di causalità che lega la prima al secondo. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, incombe sull'attore l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni contestate ed il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto grava l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti
(cfr., tra le tante, Cass. n. 2975/2020).
3. (segue): gli atti distrattivi del patrimonio della Controparte_1
Tanto premesso, l'addebito principale prospettato dalla curatela attrice consiste nell'avere posto in essere una serie di atti distrattivi del patrimonio della Controparte_1 finalizzati a sottrarre l'attivo patrimoniale alla garanzia di alcuni creditori, in particolare l'erario, salvaguardando la prosecuzione dell'attività aziendale per il tramite della diversa società veicolo
P.N.S. ad essi riconducibile. TR
Rileva il decidente, nei limiti della cognizione sommaria imposti dalla presente fase, che sussista il fumus di fondatezza dell'addebito in questione.
Appare opportuno evidenziare in premessa che, sin dal momento della costituzione, la
[...]
avesse un capitale sociale di euro 30.000 detenuto, in quote Controparte_1
uguali, da (moglie di ) e Testimone_1 Controparte_4 Controparte_2
(moglie di ); quest'ultima ha ricoperto la carica di amministratrice
[...] Controparte_3
della società dalla data di costituzione (5.8.2004) fino al 9.3.2017, allorché è divenuto amministratore unico . CP_6
Emerge dalla documentazione in atti che , marito di Controparte_3 Controparte_2
e cognato di , nel periodo compreso tra il 19.11.2009 e la data
[...] Controparte_4
del 11.3.2016, sia stato procuratore speciale della società (doc. 4 citazione). Il legame familiare tra i soci e gli amministratori della società (ad eccezione di ) rappresenta CP_6
indubbiamente un elemento indiziario rilevante ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto di causa.
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Ciò detto, la finalità distrattiva del patrimonio sociale a danno di alcuni creditori appare realizzata dalla pluralità di atti negoziali di seguito indicati:
Cont a) con atto del 13.7.2015 la ha conferito alla di Controparte_1 TR
cui era socio unico ed amministratore, il ramo di azienda edilizio, ricevendo Controparte_3
come corrispettivo una quota di partecipazione pari al 87,7% del capitale sociale della
[...]
del valore nominale di euro 70.000, capitale sociale appositamente aumentato TR
ad euro 80.000 in sede di conferimento;
b) con successivo atto del 19.10.2015 la ha venduto le quote Controparte_1
di partecipazione della a , per un corrispettivo di euro TR Controparte_3
70.000, pari al valore nominale delle quote;
a seguito di tale cessione, la
[...]
ha cessato ogni attività; Controparte_1
c) con atto del 27.2.2019 ha venduto l'intera partecipazione sociale della Controparte_3
al fratello , già dipendente della TR Controparte_4 [...]
e poi dipendente della al prezzo di euro 80.000 che Controparte_1 CP_5
l'acquirente si è obbligato a pagare ratealmente.
Contrariamente a quanto affermato dai convenuti, gli atti negoziali suindicati non vanno esaminati isolatamente, costituendo ciascuno di essi un tassello di uno schema negoziale complessivo, che appare finalizzato a distrarre l'attivo patrimoniale della
[...]
a danno di alcuni creditori, tra cui l'erario (il cui credito è stato quantificato Controparte_1
dalla curatela attrice in euro 462.321,06).
Militano a sostegno di tale assunto le considerazioni di seguito indicate.
3.1 In ordine al corrispettivo della cessione di azienda di cui all'atto del 13.10.2015, si osserva che la ha trasferito l'azienda dal valore stimato di euro Controparte_1
192.947, acquistando una quota di partecipazione di euro 70.000. Ne consegue, come dedotto dalla liquidazione giudiziale attrice, che la società cedente avrebbe dovuto ricevere un corrispettivo di euro 122.947 pari alla differenza tra il valore di perizia del conferimento ed il capitale in aumento della sottoscritto. TR
Sebbene nell'atto pubblico di trasferimento si indichi che detto importo sarebbe stato appostato a “riserva da conferimento”, nel bilancio della tale somma viene TR annotata come “altre riserve”. Dagli estratti conto della risulta, infine, Controparte_1
soltanto un pagamento di euro 22.260 proveniente da (doc. 12), con la TR
conseguenza che non è stato versato l'ulteriore importo residuo di euro 100.687,00 in favore di
Controparte_1
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L'eccezione di parte convenuta secondo cui non sussisterebbe alcun credito da maggiore conferimento è solo parzialmente condivisibile.
A sostegno dell'eccezione, la difesa dei convenuti ha dedotto che dal valore di stima dei beni aziendali (pari ad euro 192.947) occorrerebbe sottrarre gli importi asseritamente percepiti da in relazione alla vendita di beni conferiti in azienda e non Controparte_1
considerati al momento della stima, di seguito indicati:
i) euro 65.000 in relazione alla vendita dell'immobile di cui all'atto del 29.12.2016;
ii) euro 50.000 in relazione alla vendita dell'immobile di cui all'atto del 23.12.2015.
In ordine alla vendita effettuata con atto del 29.12.2016 (lett. i), l'importo di euro 65.000
deriverebbe, ad avviso dei convenuti, sia dalla mancata considerazione di valori attivi incassati alla data del conferimento (euro 25.000) sia dal minore Controparte_1
valore realizzato dalla vendita di alcuni beni rispetto al valore di stima (euro 40.000).
L'assunto non è condivisibile.
È pacifico che, in relazione alla vendita della villa di Castenedolo,
[...]
abbia incassato, al momento della stipula del contratto preliminare del Controparte_1
13.12.2014, la somma di euro 25.000 a mezzo assegno a titolo di caparra confirmatoria. Tuttavia,
contrariamente a quanto affermato dai convenuti, la somma in questione risulta considerata tra i valori dell'azienda conferita, come si ricava dalla relazione ex art. 2465 c.c. a firma del rag.
allegata all'atto di cessione di azienda (doc. 9 atto di citazione – relazione di Persona_1
valutazione di azienda, pag. 14).
In merito alla circostanza che la villa in questione sia stata venduta nel 2016 – dopo la cessione dell'azienda – al prezzo di euro 170.000, importo inferiore rispetto al valore di stima indicato nella relazione (pari ad euro 210.000), si osserva come non possa essere addossato alla società
cedente il costo derivante dal minore prezzo di realizzo, atteso che la scelta di vendere la villa ad un prezzo inferiore a quello di mercato costituisce atto gestorio degli amministratori della a cui rimane estranea la società cedente. TR
Preme rilevare, al contrario, che non risulti conteggiata la somma di euro 4.199 versata dalla in favore del mediatore (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 Controparte_1
c.p.c.), somma risultante dall'atto del 29.12.2016 (pag. 3, doc. 2 comparsa di risposta); tale importo va quindi ulteriormente considerato ai fini del computo del pregiudizio subito dalla società in liquidazione giudiziale.
Passando alla vendita della villa sita a Gravina di Catania, via Milanese s.n. (lett. ii), di cui all'atto del 23.12.2015 ai rogiti del notaio di Catania (doc. 4 – comparsa di risposta), è Per_2
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fondata l'eccezione di parte convenuta secondo cui in sede di conferimento dell'azienda non si sia tenuto conto dell'importo di euro 50.000 incassato dalla Controparte_1 in data 18.6.2015. L'incasso della citata somma risulta dall'atto di vendita (doc. 4), mentre non emerge dalla perizia di stima effettuata in sede di conferimento che si sia tenuto conto di tale importo (doc. 9 atto di citazione).
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., la difesa della liquidazione giudiziale ha, tuttavia, evidenziato correttamente che nella valutazione di stima non risulti indicato il garage pertinenziale (distinto in catasto al foglio 1, particella 2087, sub 11), pure conferito alla
[...]
avendo il rag, effettuato una valutazione limitata alla villetta distinta TR Per_1
in catasto al foglio 1, particella 2087, sub 1. Il locale garage in questione è stato trasferito unitamente alla villa, al prezzo ulteriore di euro 35.000 oltre IVA. Pertanto, considerato che le parti acquirenti hanno beneficiato del credito di imposta, dall'importo di euro 50.000 va detratta la somma di euro 35.000, sì da ottenere la differenza di euro 15.000.
Alla luce delle superiori considerazioni, dal valore di stima dell'azienda (euro 192.947), vanno detratti i seguenti importi:
- euro 70.000, quale valore nominale delle quote della TR
- euro 22.260, quali somme versate a titolo di acconto del prezzo di cessione da TR
[...]
- euro 15.000, quale differenza derivante dall'acconto incassato per la vendita della villa (euro
50.000) e quanto ricavato dalla dalla vendita del garage (euro 35.000), TR
entrambi valori non considerati in sede di conferimento di azienda.
All'importo suindicato di euro 85.687 va aggiunta la somma di euro 4.199 versata dalla
[...]
in favore del mediatore in relazione alla vendita della villa di Controparte_1
Castenedolo, sicché il pregiudizio subito dalla società in liquidazione giudiziale derivante dall'atto di cessione di azienda del 13.10.2015 ammonta ad euro 89.886.
Non pare condivisibile, al riguardo, l'assunto di parte convenuta secondo cui dall'atto di conferimento di azienda non possa derivare per definizione alcun depauperamento del patrimonio della società conferente, avendo questa ricevuto una quota del capitale sociale della conferitaria. Come è stato sopra evidenziato, al netto della quota del capitale sociale della
[...]
risulta comunque un pregiudizio ai danni della TR Controparte_1
di euro 89.886, quale importo non corrisposto da parte della cessionaria dell'azienda. In ordine alla possibilità di considerare, quale controvalore dell'azienda conferita, l'acquisto della quota
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di capitale sociale della si osserva che la società in liquidazione TR
giudiziale, a distanza di pochi mesi dall'atto del 13.7.2015, abbia trasferito allo stesso valore nominale di euro 70.000 le quote di partecipazione della in favore di TR
. Controparte_3
3.2 Passando, quindi, all'atto del 19.10.2015, si è detto che , quale Controparte_2
amministratrice della ha trasferito al marito Controparte_1 CP_3
già socio unico ed amministratore della ed all'epoca anche
[...] TR
procuratore speciale della la quota di euro 70.000 del capitale sociale della Controparte_1
TR
Il prezzo della cessione è stato determinato tra le parti in misura pari al valore nominale, senza alcuna valorizzazione del soprapprezzo da conferimento. Le parti hanno inoltre dichiarato nell'atto di cessione che il pagamento sarebbe avvenuto “prima d'ora tra le parti”.
Dalla documentazione versata in atti dalla curatela emerge soltanto un pagamento, da parte di ed in favore della pari ad euro 26.100 Controparte_3 Controparte_1
(doc. 14). Il convenuto su cui grava l'onere della prova del fatto estintivo, non ha CP_3
fornito la prova di ulteriori pagamenti.
3.3 Alla luce delle superiori considerazioni, appare evidente, sia pure nei limiti della presente cognizione cautelare, la finalità distrattiva sottesa all'operazione economica in esame.
Con il primo atto del 13.7.2015, impropriamente qualificato come cessione di “ramo di azienda”, la società si è di fatto spogliata dell'intero asset aziendale a vantaggio della newco
[...]
di fatto riconducibile allo stesso nucleo familiare. L'attribuzione, a titolo di TR
corrispettivo, delle quote di capitale della non ha portato alcun concreto TR
vantaggio alla avendo la stessa trasferito le quote di Controparte_1
partecipazione sociale a distanza di pochi mesi in favore di , che così ha Controparte_3
potuto proseguire la medesima attività edilizia svolta in precedenza dalla
[...]
con una nuova veste societaria, di fatto lasciando nella società cedente il Controparte_1
rilevante debito erariale, quantificato al consulente di parte della curatela in euro 462.051,71.
La finalità distrattiva e la completa dispersione patrimoniale si è definitivamente consolidata con l'atto del 27.2.2019 con cui ha trasferito al fratello Controparte_3 Controparte_4
le quote della al fine di sottrarsi all'aggressione dei creditori.
[...] TR
3.4 Come sostenuto dalla curatela attrice, gli atti distrattivi suindicati costituiscono al contempo atti di mala gestio, rappresentando una grave violazione dei doveri di diligenza incombenti sugli
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amministratori della società, nonché ipotesi di reato, di cui il giudice è tenuto a conoscere,
incidenter tantum, ai fini dell'accertamento della responsabilità.
Viene in rilievo, in particolare, la fattispecie di cui all'art. 322 CCII (bancarotta fraudolenta) che sanziona la condotta di distrazione dei beni societari ai danni del ceto creditorio.
In merito alla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per effetto della cessione di azienda, appare opportuno riportare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta
l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto
negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso
l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali. In tal senso, pertanto, anche il contratto di affitto di azienda può connotarsi in modo da integrare una bancarotta
per distrazione e ciò tanto nel caso in cui l'affitto venga stipulato con canoni incongrui o simulati (Sez. 5, n. 44891 del 9 ottobre 2008, P.M. in proc. Quattrocchi, Rv. 241830), quanto in
quello cui la stipula avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 46508 del 27 novembre 2008,
Scire' e altri, Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28 gennaio 1998, Rv. 209947; Sez. 5, n. Per_3
11207 del 29 ottobre 1993, ed altri, Rv. 196456). Non solo, è stato altresì precisato Parte_1
che integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale qualsiasi forma
di cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez.
5, n. 10778 del 10 gennaio 2012, , Rv. 252008) e più specificamente l'affitto Persona_4
d'azienda al quale non consegua l'incasso dei canoni pattuiti da parte della società fallita, senza
che sia addotta alcuna giustificazione in proposito (Sez. 5, n. 16989 del 2 aprile 2014, , Per_5
Rv. 259858)” (Cass. pen., sez. V, 14.7.2022 n. 48872).
In applicazione di tali principi sembra potersi affermare che l'atto distrattivo dell'azienda integri la fattispecie del reato di bancarotta fraudolenta.
3.5 In considerazione della rilevanza penale della condotta, non pare fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti costituiti, potendo la curatela attrice beneficiare del più lungo termine di prescrizione sancito dall'art. 2947, comma 3, c.c.
4. (segue): gli ulteriori atti distrattivi
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La curatela attrice ha dedotto l'esistenza di ulteriori atti distrattivi del patrimonio della
[...]
di seguito riportati. Controparte_1
4.1 In merito all'importo di euro 312.937 indicato nel conto economico del bilancio chiuso al
31.12.2016 sotto la voce “costi per servizi”, la curatela ha dedotto la mancanza di qualsiasi giustificazione dei costi asseritamente sostenuti, evidenziando altresì come la società, a seguito dell'atto di conferimento di azienda, avesse cessato ogni attività di impresa e, pertanto, non avesse sostenuto alcun costo, ad eccezione della somma minima di euro 4.303 risultante dalla dichiarazione IVA quale posta passiva.
Sul punto, la difesa dei convenuti non ha fornito la prova, su di essa gravante, dell'impiego della somma di euro 312.937 per “servizi”, essendosi limitata genericamente ad affermare che si tratterebbe di un errore di bilancio trattandosi di sopravvenienze passive.
La giustificazione fornita dai convenuti non appare prima facie fondata, sicché, in mancanza di prova dell'impiego della somma di denaro, è verosimile che la stessa sia stata utilizzata per effettuare pagamenti nei confronti di soggetti terzi, costituendo in definitiva la stessa un atto distrattivo del patrimonio.
4.2 L'attrice ha dedotto l'esecuzione di pagamenti mediante bonifici in favore di CP_3
privi di giustificazione. Nello specifico, il predetto avrebbe ricevuto la somma di euro
[...]
11.000 tra maggio e luglio 2011 senza alcuna causale e l'importo di euro 25.510 tra il 2015 ed il 2018 con causale TFR, sebbene dal modello 770 per l'anno 2014 risulti che il TFR ammontava ad euro 16.578,10, con una differenza apparentemente priva di giustificazione di euro 8.571,90.
Non sembra, al riguardo, che i mastrini di sottoconto “cassa” prodotti dai convenuti (doc. 6)
documentino che i versamenti sarebbero stati eseguiti per integrare quanto dovuto per stipendi arretrati, sicché allo stato appare verosimile che gli importi di euro 11.000 ed euro 8.571,90
elargiti in favore di siano privi di giustificazione. Controparte_3
4.3 Parimenti ingiustificate appaiono pure le somme che la società ha versato in favore di per complessivi euro 36.800 dal 2012 al 2015, di cui euro 2.500 CP_2 Controparte_2
senza alcuna causale ed euro 34.300 a titolo di restituzioni somme soci.
Sul punto, benché la convenuta abbia dichiarato di essere creditrice della società per importi superiori, appare prima facie fondato l'assunto secondo cui si tratterebbe di somme elargite in suo favore in violazione dell'art. 2467 c.c.
4.4 Non sono giustificati i prelievi di denaro contante di euro 38.250 dal 2011 al 2016, non apparendo provato che si tratterebbe di somme prelevate per le operazioni di gestione dell'azienda, pagamento di stipendi e fornitori.
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4.5 Non è contestato, infine, che non abbia versato alla società la somma di Controparte_3
euro 43.900 per l'acquisto delle quote di partecipazione della (si veda TR
paragrafo 3.2) di cui all'atto del 19.10.2015.
5. Gli autori responsabili del danno
In ordine all'individuazione degli autori responsabili del danno, occorre evidenziare in premessa come la curatela attrice abbia convenuto in giudizio gli amministratori di diritto ( CP_2
e ), gli amministratori di fatto ( e
[...] CP_6 Controparte_3 [...]
) e la società Controparte_4 TR
5.1 Quanto agli amministratori di diritto, appare sussistere la responsabilità per il compimento degli atti distrattivi suindicati in capo a , che ha ricoperto la carica Controparte_2
dalla data di costituzione della società fino al 9.3.2017.
La predetta è stata quindi l'artefice della sequela di atti distrattivi che hanno portato a spogliare la del patrimonio sociale, ai danni della società e dei Controparte_1
creditori, senza che possa assumere rilievo l'eccepita prescrizione, per quanto sopra dedotto.
Non risultando proposta la domanda cautelare nei confronti di non va esaminata CP_6
la posizione dello stesso.
5.2 L'accertamento del fumus di responsabilità nei confronti di e Controparte_3 [...]
passa attraverso la qualificazione dei predetti come “amministratori di fatto” Controparte_4
della Controparte_1
Occorre richiamare, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza, completa e sistematica, che
trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli
spettanti agli amministratori di diritto, potendo concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società, attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere promossa l'azione di responsabilità” (Cass. 21730/2020; Cass.
21567/2017).
Secondo la Suprema Corte “In tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa,
impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza” (Cass. n. 1546/2022). Afferma Cass. n.
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14558/2023 che il ruolo di amministratore di fatto “postula l'esercizio in modo continuativo e significativo, cioè non episodico o occasionale, dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce
nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività
della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale
o disciplinare -, che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione” (Cass. n. 14558/2023).
Sulla base dei principi di diritto sopra enunciati, ai fini dell'accertamento del ruolo di amministratore di fatto occorre la prova della sussistenza di un'ingerenza nella gestione della società che abbia i caratteri della “completezza” e della “sistematicità”. Non è sufficiente, pertanto, il compimento meramente occasionale di atti gestori singoli o eterogenei, occorrendo piuttosto che le funzioni gestorie si traducano nel compimento reiterato, stabile, continuo e protratto per un periodo di tempo rilevante di una pluralità di atti tipici dell'amministratore.
Rileva il decidente, nei limiti della cognizione sommaria imposti dalla presente fase, che sussista la prova dello svolgimento del ruolo di amministratore di fatto in capo ai convenuti CP_3
e .
[...] Controparte_4
Occorre in primo luogo evidenziare come, pur non comparendo formalmente come soci ed amministratori della i fratelli apparissero come Controparte_1 CP_3 protagonisti dell'azione di svuotamento della società fallita a vantaggio della newco
[...]
società costituita da (come socio unico ed amministratore) TR Controparte_3
il 13.5.2015, appena due mesi prima dell'atto di cessione di azienda del 13.7.2015. Lo schema adoperato dai fratelli per il tramite della società veicolo sembra CP_3 TR
essersi riproposto con la nuova società costituita il 16.5.2019 e Parte_2
partecipata da per la quota del 50%, da per la quota del 40% Controparte_3 Controparte_4
e dalla per la quota del 10%. TR
Appare altresì rilevante evidenziare come i fratelli formalmente dipendenti, avessero CP_3
nella disponibilità due autovetture di lusso di marca Porsche prese in leasing dalla
[...]
. CP_1
Ad ulteriore dimostrazione della sistematica ingerenza dei fratelli nelle vicende CP_3
gestorie della militano sia le deposizioni testimoniali rese nel giudizio davanti Controparte_1
11 2051-1/2024 RG
alla sezione lavoro pendente tra la società ed alcuni lavoratori sia le dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori davanti al curatore, nella sua veste di pubblico ufficiale.
In entrambi i casi si è al cospetto di prove atipiche che possono essere valorizzate unitamente ad altri elementi ai fini della formazione del convincimento del giudice.
Ebbene, quanto alle dichiarazioni testimoniali rese davanti al giudice del lavoro, la teste
[...]
ha riferito: “Quando lavoravo per la Sud ogni ordine e direttiva mi Tes_2 CP_1 veniva impartito dai signori e . (…) il sig. Controparte_3 Controparte_4 Controparte_4
mi dava le stesse direttive del sig. che per me erano entrambi titolari. Anzi Controparte_3
preciso che non ho mai visto a lavoro la signora mentre la signora Testimone_1 [...]
l'ho vista forse una o due volte al massimo (… ) Venivo pagata mensilmente da CP_2
e ”. Analoghe dichiarazioni provengono dalla teste Controparte_4 Controparte_3 [...]
la quale ha riferito che nel periodo in cui aveva lavorato per la “gli Tes_3 Controparte_1
ordini e le direttive venivano impartite dai signori e mentre le socie Controparte_3 CP_4
e rispettive mogli non le ho mai viste”. La teste ha pure dichiarato che “gli avevano CP_3 costituito un'altra società di cui non conosco la sede, in cui la stessa (la TR dipendente ) svolgeva le stesse mansioni che svolgeva nella società ricorrente” (doc. 26). CP_7
Dello stesso tenore appaiono le dichiarazioni rese dall'ex dipendente davanti al curatore, CP_7
nella veste di pubblico ufficiale (doc.25). La stessa ha, infatti, dichiarato che i fratelli CP_3 erano i titolari dell'azienda ed impartivano le direttive, affermando in particolare “… infatti erano loro a darmi tutte le disposizioni di lavoro, mi autorizzavano a fare a tutti i dipendenti
(ed anche a loro stessi che, sulla carta, erano dipendenti), anche i bonifici ai fornitori, sempre
dietro espressa richiesta ed autorizzazione dei Sig. e . Mi Controparte_3 Controparte_4
concedevano le ferie, stabilendo loro stessi i giorni in cui fruirne e a loro dovevo comunicare eventuali ritardi o assenze…. Sebbene i Sigg. e venissero in Controparte_3 Controparte_4
sede quotidianamente, nessuno dei due rispettava orario alcuno. Ciò era normale visto il ruolo che ricoprivano, non essendo sottoposti e non prendendo ordini da nessuno. Preciso che quando
iniziai a lavorare presso la detta società, vi era assunta anche la Sig. che, Testimone_2
però, era in congedo di maternità. Quando finì la maternità è rientrata per qualche giorno ma
il Sig. non le ha dato nessun compito da svolgere e, anzi, le disse che se voleva Controparte_4
restare poteva svolgere le mansioni di pulizia. La sig. venne messa in maternità Tes_2 facoltativa e poi fu licenziata….”.
12 2051-1/2024 RG
Ad ulteriore riprova del ruolo svolto dai fratelli si osserva che il TFR della lavoratrice CP_3
sia stato pagato con assegno tratto dalla di cui CP_7 TR CP_3
era in origine socio unico ed amministratore.
[...]
Infine, tutte le dichiaranti hanno affermato di non avere mai visto, se non occasionalmente,
presso la sede aziendale. Controparte_2
In merito alla posizione di , va escluso che le attività gestorie dal medesimo Controparte_3
poste in essere fossero da attribuire alla procura speciale del 19.11.2009 (doc. 4 citazione). Ed
invero, la procura speciale aveva ad oggetto sostanzialmente l'attività di vendita del complesso immobiliare sito a Castenedolo, sicché il potere gestorio derivante dalla procura era assai limitato e non aveva nulla a che vedere con il ruolo di titolare effettivo della società che il medesimo avrebbe ricoperto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, gli elementi probatori sopra descritti depongono per il ruolo di amministratori di fatto dei fratelli e . I predetti gestivano i Controparte_3 CP_4
rapporti con i dipendenti, avevano la disponibilità di auto di lusso (Porche) della società benché
risultassero dipendenti, hanno curato direttamente l'operazione di cessione dell'azienda rendendosi protagonisti degli atti di distrazione dell'attivo patrimoniale ai danni della società in liquidazione giudiziale.
Non pare dirimente la circostanza che nel giudizio di merito non siano state ammesse le prove testimoniali, tenuto conto del quadro probatorio sopra descritto e della mancanza di prova contrarie addotte dai convenuti idonee a sconfutare la prospettazione di parte attrice.
5.3 Quanto alla società si osserva come la stessa risponda, ai sensi TR
dell'art. 2055 c.c., del fatto illecito, penalmente rilevante, commesso dagli amministratori di fatto e di diritto della società.
Come è stato sopra descritto, la distrazione dell'attivo patrimoniale della
[...]
ai danni di alcuni creditori è stata realizzata anche per il tramite della società Controparte_1
veicolo che ha acquistato l'intero asset dalla TR Controparte_1
lasciando gravare sulla stessa l'ingente debito erariale, così consentendo la prosecuzione della medesima attività di impresa con una nuova veste societaria depurata di alcune passività gravanti sulla cedente.
Per quanto sopra, ai fini civilistici, va affermata la responsabilità della società TR
a titolo di concorso nel reato di bancarotta fallimentare, ai sensi dell'art. 2055 c.c.
[...]
6. La quantificazione del danno
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Venendo alla quantificazione del danno, deve ritenersi che Controparte_2
(amministratrice di diritto), e (amministratori di Controparte_3 Controparte_4
fatto) debbano rispondere delle seguenti voci di danno:
a) euro 89.889, quale pregiudizio derivante dalla distrazione del patrimonio della
[...]
in favore della newco detratti i Controparte_1 TR
pagamenti versati;
b) euro 312.937, quali costi per servizi risultanti dal bilancio chiuso al 31.12.2016;
c) euro 43.900, a titolo di residuo del corrispettivo dovuto da per l'acquisto Controparte_3
delle quote di partecipazione della TR
d) euro 11.000, quali pagamenti privi di giustificazione in favore di;
Controparte_3
e) euro 8.571,90, quale pagamento a titolo di TFR in favore di in eccesso Controparte_3
rispetto al dovuto;
f) euro 36.800, quali pagamenti in favore di privi di causale o a Controparte_2
titolo di rimborso finanziamento soci;
g) 38.250, quali prelievi in denaro contante senza giustificazione.
L'importo complessivo del danno così calcolato ammonta ad euro 541.344,90, somma che,
tenuto conto dell'incidenza della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi secondo quanto previsto da Cass. sez. un. 1712/1995, può essere arrotondata ad euro 600.000.
La società invece, può essere chiamata a rispondere soltanto del danno TR
derivante dall'atto di distrazione dell'attivo della calcolato nella somma di Controparte_1
euro 89.889, somma che, maggiorata degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria, può essere arrotondata ad euro 100.000.
7. Sul periculum in mora
Passando al requisito del periculum in mora è noto che il giudice, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., possa fare riferimento sia a criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, sia a criteri soggettivi, desumibili dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio (Cass. n.
2081/2002).
Nella fattispecie che occupa, a sostegno del rischio concreto ed attuale di perdita della garanzia del proprio credito nei confronti dei resistenti, militano sia ragioni soggettive che oggettive.
Sul versante oggettivo, si osserva che:
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- CA risulta sprovvista di un patrimonio immobiliare ed è soltanto Controparte_2
titolare di rapporti bancari di cui si sconosce il saldo (doc. 8).
- non è titolare di un patrimonio immobiliare ed è socio della Controparte_3 Parte_2
per una quota del 50% del capitale sociale. Il valore nominale della quota è pari ad euro
[...]
5.000 e la società non risulta patrimonializzata avendo chiuso l'ultimo bilancio con un utile di euro 3.600.
- è privo di patrimonio immobiliare, risulta socio della Controparte_4 [...]
e proprietario del 40% della nonché titolare di una quota TR Parte_2
del valore nominale di euro 2.500 della Italdesign Costruzioni s.r.l.
In tutti i casi, la composizione patrimoniale non appare sufficiente a soddisfare l'ingente credito risarcitorio, sopra quantificato nella somma di euro 600.000.
Sul versante soggettivo, il comportamento posto in essere da Controparte_2
e lascia legittimamente presumere che, nelle more Controparte_3 Controparte_4
del giudizio di merito, essi possano sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale. Irrilevante, al riguardo, è la mancanza di atti dispositivi a fronte della gravità dei comportamenti adottati, integranti gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta.
Con riguardo alla si osserva che sebbene detta società risulti CP_5 TR
patrimonializzata, essa è stata interamente partecipata da ed oggi da Controparte_3 [...]
e, come sopra evidenziato, ha concorso nell'illecito penale commesso dagli Controparte_4
amministratori di fatto e di diritto.
Non va trascurato, inoltre, che i fratelli abbiano costituito un'altra società, la CP_3 [...]
avente il medesimo oggetto sociale della (e già della Parte_2 TR
, sicché il modus operandi sopra descritto lascia presumere che i predetti Controparte_1
possano nuovamente riproporre lo schema negoziale sopra descritto, distraendo il patrimonio della a vantaggio della società di nuova costituzione TR Parte_2
[...]
Alla luce delle superiori considerazioni, la rilevante esposizione debitoria ed il comportamento posto in essere dai responsabili rende concreto ed attuale il rischio di perdere la garanzia patrimoniale.
Per quanto sopra, accogliendo parzialmente la domanda cautelare proposta in via principale, va autorizzato in sequestro conservativo, anche presso terzi, su tutti i beni mobili, immobili, e crediti nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
15 2051-1/2024 RG
fino alla concorrenza dell'importo di euro 600.000 e, nei confronti di CP_4 TR
fino alla concorrenza di euro 100.000.
[...]
Rimangono assorbite le ulteriori domande cautelari.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, accogliendo parzialmente la domanda cautelare iscritta al n. 2051-1/2024 r.g.: autorizza la liquidazione giudiziale della a procedere a Controparte_1
sequestro conservativo dei beni immobili, dei beni mobili, dei crediti e di ogni altro bene nei confronti di , e fino Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 alla concorrenza dell'importo di euro 600.000 e, nei confronti di fino TR
alla concorrenza di euro 100.000; spese al merito.
Si comunichi.
Catania, 10 aprile 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
16
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa
________________
Il giudice,
esaminati gli atti relativi al sub-procedimento cautelare iscritto al n. 2051-1/2024 RG;
sciogliendo la riserva che precede;
OSSERVA
1. Premessa
Con ricorso depositato il 5.11.2024, la liquidazione giudiziale della
[...]
ha chiesto, in via cautelare, l'autorizzazione a procedere a sequestro Controparte_1
conservativo nei confronti di , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e fino alla concorrenza della somma di euro 820.010,10 o
[...] TR
della diversa somma accertata in corso di causa;
in subordine, ha chiesto che, nei confronti di
, venga disposto il sequestro conservativo delle quote della Controparte_4 [...] del valore nominale di euro 80.000, ai sensi dell'art. 2905, comma 2, c.c. TR
La domanda cautelare è stata promossa nell'ambito del giudizio di merito introdotto con citazione notificata il 27.2.2024, con cui la curatela ha esercitato:
- l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 255 CCII, nei confronti di Controparte_2
e , quali amministratori di diritto, e ,
[...] CP_6 Controparte_3 Controparte_4
, quali amministratori di fatto, nonché nei confronti della
[...] TR
deducendo il compimento di atti distrattivi del patrimonio della Controparte_1
in pregiudizio dei creditori, integranti anche gli estremi dei reati di cui agli artt. 648 ter c.p.
[...]
(autoriciclaggio) e 332 CCII (bancarotta fraudolenta);
- l'azione revocatoria ordinaria, ai sensi degli artt. 2901 c.c., diretta a dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori l'atto pubblico del 27.2.2019 di trasferimento delle quote di partecipazione della in favore di . TR Controparte_4
La curatela attrice, riportandosi integralmente alla prospettazione contenuta nell'atto di citazione, ha dedotto, quanto al fumus boni iuris, la sussistenza degli atti di mala gestio da parte degli amministratori di diritto e di fatto nonché della società beneficiaria TR
1 2051-1/2024 RG
nonché la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria, in relazione alla quale ha avanzato domanda di sequestro conservativo ai sensi dell'art. 2905, comma 2, c.c. In ordine al periculum in mora, la liquidazione giudiziale ha prospettato l'incapacità patrimoniale e l'inidoneità oggettiva del loro patrimonio a soddisfare le ragioni creditorie nonché, sul versante oggettivo, la condotta penalmente rilevante dei convenuti tale da mettere a rischio la soddisfazione del credito risarcitorio.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, i convenuti Controparte_2 CP_3
e si sono costituiti sia nella fase
[...] Controparte_4 TR
di merito sia nel procedimento cautelare, contestando la fondatezza della domanda di sequestro conservativo, sia per l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria, sia per la mancanza degli atti di mala gestio imputabili ai convenuti.
Non si è costituito , che è stato dichiarato contumace. CP_6
Sebbene nel petitum del ricorso cautelare la liquidazione giudiziale abbia chiesto il sequestro conservativo anche nei confronti di (cfr. ricorso, pag. 14), nel corpo dell'atto la CP_6
ricorrente ha dichiarato espressamente di non volere richiedere alcuna misura nei confronti del predetto (cfr. pag. 8, nota 4).
All'udienza del 22.1.2025, all'esito del deposito delle note difensive, il sub procedimento cautelare è stato posto in decisione
2. Sul fumus boni iuris
Con riguardo al requisito del fumus boni iuris, va richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 255 CCII (in precedenza art. 146 legge fallimentare), ha carattere unitario, in quanto in essa confluiscono sia l'azione sociale di responsabilità, di cui agli artt. 2393-2392 c.c., sia l'azione di responsabilità verso i creditori sociali, prevista dall'art. 2394 c.c., senza che sia necessario individuare il tipo di azione che si vuole promuovere. A tal riguardo, si è affermato che "L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a
favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del
patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali –, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e
dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti. Ne discende che la
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mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità
per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente
entrambe le azioni" (Cass. n. 23452/2019).
Sul versante dell'onere probatorio, si evidenzia che i fatti costitutivi dell'azione di cui all'art. 255 CCII nei confronti degli amministratori siano rappresentati dalla condotta illegittima, dal danno e dal nesso di causalità che lega la prima al secondo. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, incombe sull'attore l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni contestate ed il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto grava l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti
(cfr., tra le tante, Cass. n. 2975/2020).
3. (segue): gli atti distrattivi del patrimonio della Controparte_1
Tanto premesso, l'addebito principale prospettato dalla curatela attrice consiste nell'avere posto in essere una serie di atti distrattivi del patrimonio della Controparte_1 finalizzati a sottrarre l'attivo patrimoniale alla garanzia di alcuni creditori, in particolare l'erario, salvaguardando la prosecuzione dell'attività aziendale per il tramite della diversa società veicolo
P.N.S. ad essi riconducibile. TR
Rileva il decidente, nei limiti della cognizione sommaria imposti dalla presente fase, che sussista il fumus di fondatezza dell'addebito in questione.
Appare opportuno evidenziare in premessa che, sin dal momento della costituzione, la
[...]
avesse un capitale sociale di euro 30.000 detenuto, in quote Controparte_1
uguali, da (moglie di ) e Testimone_1 Controparte_4 Controparte_2
(moglie di ); quest'ultima ha ricoperto la carica di amministratrice
[...] Controparte_3
della società dalla data di costituzione (5.8.2004) fino al 9.3.2017, allorché è divenuto amministratore unico . CP_6
Emerge dalla documentazione in atti che , marito di Controparte_3 Controparte_2
e cognato di , nel periodo compreso tra il 19.11.2009 e la data
[...] Controparte_4
del 11.3.2016, sia stato procuratore speciale della società (doc. 4 citazione). Il legame familiare tra i soci e gli amministratori della società (ad eccezione di ) rappresenta CP_6
indubbiamente un elemento indiziario rilevante ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto di causa.
3 2051-1/2024 RG
Ciò detto, la finalità distrattiva del patrimonio sociale a danno di alcuni creditori appare realizzata dalla pluralità di atti negoziali di seguito indicati:
Cont a) con atto del 13.7.2015 la ha conferito alla di Controparte_1 TR
cui era socio unico ed amministratore, il ramo di azienda edilizio, ricevendo Controparte_3
come corrispettivo una quota di partecipazione pari al 87,7% del capitale sociale della
[...]
del valore nominale di euro 70.000, capitale sociale appositamente aumentato TR
ad euro 80.000 in sede di conferimento;
b) con successivo atto del 19.10.2015 la ha venduto le quote Controparte_1
di partecipazione della a , per un corrispettivo di euro TR Controparte_3
70.000, pari al valore nominale delle quote;
a seguito di tale cessione, la
[...]
ha cessato ogni attività; Controparte_1
c) con atto del 27.2.2019 ha venduto l'intera partecipazione sociale della Controparte_3
al fratello , già dipendente della TR Controparte_4 [...]
e poi dipendente della al prezzo di euro 80.000 che Controparte_1 CP_5
l'acquirente si è obbligato a pagare ratealmente.
Contrariamente a quanto affermato dai convenuti, gli atti negoziali suindicati non vanno esaminati isolatamente, costituendo ciascuno di essi un tassello di uno schema negoziale complessivo, che appare finalizzato a distrarre l'attivo patrimoniale della
[...]
a danno di alcuni creditori, tra cui l'erario (il cui credito è stato quantificato Controparte_1
dalla curatela attrice in euro 462.321,06).
Militano a sostegno di tale assunto le considerazioni di seguito indicate.
3.1 In ordine al corrispettivo della cessione di azienda di cui all'atto del 13.10.2015, si osserva che la ha trasferito l'azienda dal valore stimato di euro Controparte_1
192.947, acquistando una quota di partecipazione di euro 70.000. Ne consegue, come dedotto dalla liquidazione giudiziale attrice, che la società cedente avrebbe dovuto ricevere un corrispettivo di euro 122.947 pari alla differenza tra il valore di perizia del conferimento ed il capitale in aumento della sottoscritto. TR
Sebbene nell'atto pubblico di trasferimento si indichi che detto importo sarebbe stato appostato a “riserva da conferimento”, nel bilancio della tale somma viene TR annotata come “altre riserve”. Dagli estratti conto della risulta, infine, Controparte_1
soltanto un pagamento di euro 22.260 proveniente da (doc. 12), con la TR
conseguenza che non è stato versato l'ulteriore importo residuo di euro 100.687,00 in favore di
Controparte_1
4 2051-1/2024 RG
L'eccezione di parte convenuta secondo cui non sussisterebbe alcun credito da maggiore conferimento è solo parzialmente condivisibile.
A sostegno dell'eccezione, la difesa dei convenuti ha dedotto che dal valore di stima dei beni aziendali (pari ad euro 192.947) occorrerebbe sottrarre gli importi asseritamente percepiti da in relazione alla vendita di beni conferiti in azienda e non Controparte_1
considerati al momento della stima, di seguito indicati:
i) euro 65.000 in relazione alla vendita dell'immobile di cui all'atto del 29.12.2016;
ii) euro 50.000 in relazione alla vendita dell'immobile di cui all'atto del 23.12.2015.
In ordine alla vendita effettuata con atto del 29.12.2016 (lett. i), l'importo di euro 65.000
deriverebbe, ad avviso dei convenuti, sia dalla mancata considerazione di valori attivi incassati alla data del conferimento (euro 25.000) sia dal minore Controparte_1
valore realizzato dalla vendita di alcuni beni rispetto al valore di stima (euro 40.000).
L'assunto non è condivisibile.
È pacifico che, in relazione alla vendita della villa di Castenedolo,
[...]
abbia incassato, al momento della stipula del contratto preliminare del Controparte_1
13.12.2014, la somma di euro 25.000 a mezzo assegno a titolo di caparra confirmatoria. Tuttavia,
contrariamente a quanto affermato dai convenuti, la somma in questione risulta considerata tra i valori dell'azienda conferita, come si ricava dalla relazione ex art. 2465 c.c. a firma del rag.
allegata all'atto di cessione di azienda (doc. 9 atto di citazione – relazione di Persona_1
valutazione di azienda, pag. 14).
In merito alla circostanza che la villa in questione sia stata venduta nel 2016 – dopo la cessione dell'azienda – al prezzo di euro 170.000, importo inferiore rispetto al valore di stima indicato nella relazione (pari ad euro 210.000), si osserva come non possa essere addossato alla società
cedente il costo derivante dal minore prezzo di realizzo, atteso che la scelta di vendere la villa ad un prezzo inferiore a quello di mercato costituisce atto gestorio degli amministratori della a cui rimane estranea la società cedente. TR
Preme rilevare, al contrario, che non risulti conteggiata la somma di euro 4.199 versata dalla in favore del mediatore (cfr. memoria ex art. 171 ter n. 1 Controparte_1
c.p.c.), somma risultante dall'atto del 29.12.2016 (pag. 3, doc. 2 comparsa di risposta); tale importo va quindi ulteriormente considerato ai fini del computo del pregiudizio subito dalla società in liquidazione giudiziale.
Passando alla vendita della villa sita a Gravina di Catania, via Milanese s.n. (lett. ii), di cui all'atto del 23.12.2015 ai rogiti del notaio di Catania (doc. 4 – comparsa di risposta), è Per_2
5 2051-1/2024 RG
fondata l'eccezione di parte convenuta secondo cui in sede di conferimento dell'azienda non si sia tenuto conto dell'importo di euro 50.000 incassato dalla Controparte_1 in data 18.6.2015. L'incasso della citata somma risulta dall'atto di vendita (doc. 4), mentre non emerge dalla perizia di stima effettuata in sede di conferimento che si sia tenuto conto di tale importo (doc. 9 atto di citazione).
Nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., la difesa della liquidazione giudiziale ha, tuttavia, evidenziato correttamente che nella valutazione di stima non risulti indicato il garage pertinenziale (distinto in catasto al foglio 1, particella 2087, sub 11), pure conferito alla
[...]
avendo il rag, effettuato una valutazione limitata alla villetta distinta TR Per_1
in catasto al foglio 1, particella 2087, sub 1. Il locale garage in questione è stato trasferito unitamente alla villa, al prezzo ulteriore di euro 35.000 oltre IVA. Pertanto, considerato che le parti acquirenti hanno beneficiato del credito di imposta, dall'importo di euro 50.000 va detratta la somma di euro 35.000, sì da ottenere la differenza di euro 15.000.
Alla luce delle superiori considerazioni, dal valore di stima dell'azienda (euro 192.947), vanno detratti i seguenti importi:
- euro 70.000, quale valore nominale delle quote della TR
- euro 22.260, quali somme versate a titolo di acconto del prezzo di cessione da TR
[...]
- euro 15.000, quale differenza derivante dall'acconto incassato per la vendita della villa (euro
50.000) e quanto ricavato dalla dalla vendita del garage (euro 35.000), TR
entrambi valori non considerati in sede di conferimento di azienda.
All'importo suindicato di euro 85.687 va aggiunta la somma di euro 4.199 versata dalla
[...]
in favore del mediatore in relazione alla vendita della villa di Controparte_1
Castenedolo, sicché il pregiudizio subito dalla società in liquidazione giudiziale derivante dall'atto di cessione di azienda del 13.10.2015 ammonta ad euro 89.886.
Non pare condivisibile, al riguardo, l'assunto di parte convenuta secondo cui dall'atto di conferimento di azienda non possa derivare per definizione alcun depauperamento del patrimonio della società conferente, avendo questa ricevuto una quota del capitale sociale della conferitaria. Come è stato sopra evidenziato, al netto della quota del capitale sociale della
[...]
risulta comunque un pregiudizio ai danni della TR Controparte_1
di euro 89.886, quale importo non corrisposto da parte della cessionaria dell'azienda. In ordine alla possibilità di considerare, quale controvalore dell'azienda conferita, l'acquisto della quota
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di capitale sociale della si osserva che la società in liquidazione TR
giudiziale, a distanza di pochi mesi dall'atto del 13.7.2015, abbia trasferito allo stesso valore nominale di euro 70.000 le quote di partecipazione della in favore di TR
. Controparte_3
3.2 Passando, quindi, all'atto del 19.10.2015, si è detto che , quale Controparte_2
amministratrice della ha trasferito al marito Controparte_1 CP_3
già socio unico ed amministratore della ed all'epoca anche
[...] TR
procuratore speciale della la quota di euro 70.000 del capitale sociale della Controparte_1
TR
Il prezzo della cessione è stato determinato tra le parti in misura pari al valore nominale, senza alcuna valorizzazione del soprapprezzo da conferimento. Le parti hanno inoltre dichiarato nell'atto di cessione che il pagamento sarebbe avvenuto “prima d'ora tra le parti”.
Dalla documentazione versata in atti dalla curatela emerge soltanto un pagamento, da parte di ed in favore della pari ad euro 26.100 Controparte_3 Controparte_1
(doc. 14). Il convenuto su cui grava l'onere della prova del fatto estintivo, non ha CP_3
fornito la prova di ulteriori pagamenti.
3.3 Alla luce delle superiori considerazioni, appare evidente, sia pure nei limiti della presente cognizione cautelare, la finalità distrattiva sottesa all'operazione economica in esame.
Con il primo atto del 13.7.2015, impropriamente qualificato come cessione di “ramo di azienda”, la società si è di fatto spogliata dell'intero asset aziendale a vantaggio della newco
[...]
di fatto riconducibile allo stesso nucleo familiare. L'attribuzione, a titolo di TR
corrispettivo, delle quote di capitale della non ha portato alcun concreto TR
vantaggio alla avendo la stessa trasferito le quote di Controparte_1
partecipazione sociale a distanza di pochi mesi in favore di , che così ha Controparte_3
potuto proseguire la medesima attività edilizia svolta in precedenza dalla
[...]
con una nuova veste societaria, di fatto lasciando nella società cedente il Controparte_1
rilevante debito erariale, quantificato al consulente di parte della curatela in euro 462.051,71.
La finalità distrattiva e la completa dispersione patrimoniale si è definitivamente consolidata con l'atto del 27.2.2019 con cui ha trasferito al fratello Controparte_3 Controparte_4
le quote della al fine di sottrarsi all'aggressione dei creditori.
[...] TR
3.4 Come sostenuto dalla curatela attrice, gli atti distrattivi suindicati costituiscono al contempo atti di mala gestio, rappresentando una grave violazione dei doveri di diligenza incombenti sugli
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amministratori della società, nonché ipotesi di reato, di cui il giudice è tenuto a conoscere,
incidenter tantum, ai fini dell'accertamento della responsabilità.
Viene in rilievo, in particolare, la fattispecie di cui all'art. 322 CCII (bancarotta fraudolenta) che sanziona la condotta di distrazione dei beni societari ai danni del ceto creditorio.
In merito alla configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per effetto della cessione di azienda, appare opportuno riportare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta
l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto
negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso
l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali. In tal senso, pertanto, anche il contratto di affitto di azienda può connotarsi in modo da integrare una bancarotta
per distrazione e ciò tanto nel caso in cui l'affitto venga stipulato con canoni incongrui o simulati (Sez. 5, n. 44891 del 9 ottobre 2008, P.M. in proc. Quattrocchi, Rv. 241830), quanto in
quello cui la stipula avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei beni societari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 46508 del 27 novembre 2008,
Scire' e altri, Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28 gennaio 1998, Rv. 209947; Sez. 5, n. Per_3
11207 del 29 ottobre 1993, ed altri, Rv. 196456). Non solo, è stato altresì precisato Parte_1
che integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale qualsiasi forma
di cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez.
5, n. 10778 del 10 gennaio 2012, , Rv. 252008) e più specificamente l'affitto Persona_4
d'azienda al quale non consegua l'incasso dei canoni pattuiti da parte della società fallita, senza
che sia addotta alcuna giustificazione in proposito (Sez. 5, n. 16989 del 2 aprile 2014, , Per_5
Rv. 259858)” (Cass. pen., sez. V, 14.7.2022 n. 48872).
In applicazione di tali principi sembra potersi affermare che l'atto distrattivo dell'azienda integri la fattispecie del reato di bancarotta fraudolenta.
3.5 In considerazione della rilevanza penale della condotta, non pare fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti costituiti, potendo la curatela attrice beneficiare del più lungo termine di prescrizione sancito dall'art. 2947, comma 3, c.c.
4. (segue): gli ulteriori atti distrattivi
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La curatela attrice ha dedotto l'esistenza di ulteriori atti distrattivi del patrimonio della
[...]
di seguito riportati. Controparte_1
4.1 In merito all'importo di euro 312.937 indicato nel conto economico del bilancio chiuso al
31.12.2016 sotto la voce “costi per servizi”, la curatela ha dedotto la mancanza di qualsiasi giustificazione dei costi asseritamente sostenuti, evidenziando altresì come la società, a seguito dell'atto di conferimento di azienda, avesse cessato ogni attività di impresa e, pertanto, non avesse sostenuto alcun costo, ad eccezione della somma minima di euro 4.303 risultante dalla dichiarazione IVA quale posta passiva.
Sul punto, la difesa dei convenuti non ha fornito la prova, su di essa gravante, dell'impiego della somma di euro 312.937 per “servizi”, essendosi limitata genericamente ad affermare che si tratterebbe di un errore di bilancio trattandosi di sopravvenienze passive.
La giustificazione fornita dai convenuti non appare prima facie fondata, sicché, in mancanza di prova dell'impiego della somma di denaro, è verosimile che la stessa sia stata utilizzata per effettuare pagamenti nei confronti di soggetti terzi, costituendo in definitiva la stessa un atto distrattivo del patrimonio.
4.2 L'attrice ha dedotto l'esecuzione di pagamenti mediante bonifici in favore di CP_3
privi di giustificazione. Nello specifico, il predetto avrebbe ricevuto la somma di euro
[...]
11.000 tra maggio e luglio 2011 senza alcuna causale e l'importo di euro 25.510 tra il 2015 ed il 2018 con causale TFR, sebbene dal modello 770 per l'anno 2014 risulti che il TFR ammontava ad euro 16.578,10, con una differenza apparentemente priva di giustificazione di euro 8.571,90.
Non sembra, al riguardo, che i mastrini di sottoconto “cassa” prodotti dai convenuti (doc. 6)
documentino che i versamenti sarebbero stati eseguiti per integrare quanto dovuto per stipendi arretrati, sicché allo stato appare verosimile che gli importi di euro 11.000 ed euro 8.571,90
elargiti in favore di siano privi di giustificazione. Controparte_3
4.3 Parimenti ingiustificate appaiono pure le somme che la società ha versato in favore di per complessivi euro 36.800 dal 2012 al 2015, di cui euro 2.500 CP_2 Controparte_2
senza alcuna causale ed euro 34.300 a titolo di restituzioni somme soci.
Sul punto, benché la convenuta abbia dichiarato di essere creditrice della società per importi superiori, appare prima facie fondato l'assunto secondo cui si tratterebbe di somme elargite in suo favore in violazione dell'art. 2467 c.c.
4.4 Non sono giustificati i prelievi di denaro contante di euro 38.250 dal 2011 al 2016, non apparendo provato che si tratterebbe di somme prelevate per le operazioni di gestione dell'azienda, pagamento di stipendi e fornitori.
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4.5 Non è contestato, infine, che non abbia versato alla società la somma di Controparte_3
euro 43.900 per l'acquisto delle quote di partecipazione della (si veda TR
paragrafo 3.2) di cui all'atto del 19.10.2015.
5. Gli autori responsabili del danno
In ordine all'individuazione degli autori responsabili del danno, occorre evidenziare in premessa come la curatela attrice abbia convenuto in giudizio gli amministratori di diritto ( CP_2
e ), gli amministratori di fatto ( e
[...] CP_6 Controparte_3 [...]
) e la società Controparte_4 TR
5.1 Quanto agli amministratori di diritto, appare sussistere la responsabilità per il compimento degli atti distrattivi suindicati in capo a , che ha ricoperto la carica Controparte_2
dalla data di costituzione della società fino al 9.3.2017.
La predetta è stata quindi l'artefice della sequela di atti distrattivi che hanno portato a spogliare la del patrimonio sociale, ai danni della società e dei Controparte_1
creditori, senza che possa assumere rilievo l'eccepita prescrizione, per quanto sopra dedotto.
Non risultando proposta la domanda cautelare nei confronti di non va esaminata CP_6
la posizione dello stesso.
5.2 L'accertamento del fumus di responsabilità nei confronti di e Controparte_3 [...]
passa attraverso la qualificazione dei predetti come “amministratori di fatto” Controparte_4
della Controparte_1
Occorre richiamare, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui
l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza, completa e sistematica, che
trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli
spettanti agli amministratori di diritto, potendo concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società, attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere promossa l'azione di responsabilità” (Cass. 21730/2020; Cass.
21567/2017).
Secondo la Suprema Corte “In tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa,
impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza” (Cass. n. 1546/2022). Afferma Cass. n.
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14558/2023 che il ruolo di amministratore di fatto “postula l'esercizio in modo continuativo e significativo, cioè non episodico o occasionale, dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce
nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività
della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale
o disciplinare -, che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione” (Cass. n. 14558/2023).
Sulla base dei principi di diritto sopra enunciati, ai fini dell'accertamento del ruolo di amministratore di fatto occorre la prova della sussistenza di un'ingerenza nella gestione della società che abbia i caratteri della “completezza” e della “sistematicità”. Non è sufficiente, pertanto, il compimento meramente occasionale di atti gestori singoli o eterogenei, occorrendo piuttosto che le funzioni gestorie si traducano nel compimento reiterato, stabile, continuo e protratto per un periodo di tempo rilevante di una pluralità di atti tipici dell'amministratore.
Rileva il decidente, nei limiti della cognizione sommaria imposti dalla presente fase, che sussista la prova dello svolgimento del ruolo di amministratore di fatto in capo ai convenuti CP_3
e .
[...] Controparte_4
Occorre in primo luogo evidenziare come, pur non comparendo formalmente come soci ed amministratori della i fratelli apparissero come Controparte_1 CP_3 protagonisti dell'azione di svuotamento della società fallita a vantaggio della newco
[...]
società costituita da (come socio unico ed amministratore) TR Controparte_3
il 13.5.2015, appena due mesi prima dell'atto di cessione di azienda del 13.7.2015. Lo schema adoperato dai fratelli per il tramite della società veicolo sembra CP_3 TR
essersi riproposto con la nuova società costituita il 16.5.2019 e Parte_2
partecipata da per la quota del 50%, da per la quota del 40% Controparte_3 Controparte_4
e dalla per la quota del 10%. TR
Appare altresì rilevante evidenziare come i fratelli formalmente dipendenti, avessero CP_3
nella disponibilità due autovetture di lusso di marca Porsche prese in leasing dalla
[...]
. CP_1
Ad ulteriore dimostrazione della sistematica ingerenza dei fratelli nelle vicende CP_3
gestorie della militano sia le deposizioni testimoniali rese nel giudizio davanti Controparte_1
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alla sezione lavoro pendente tra la società ed alcuni lavoratori sia le dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori davanti al curatore, nella sua veste di pubblico ufficiale.
In entrambi i casi si è al cospetto di prove atipiche che possono essere valorizzate unitamente ad altri elementi ai fini della formazione del convincimento del giudice.
Ebbene, quanto alle dichiarazioni testimoniali rese davanti al giudice del lavoro, la teste
[...]
ha riferito: “Quando lavoravo per la Sud ogni ordine e direttiva mi Tes_2 CP_1 veniva impartito dai signori e . (…) il sig. Controparte_3 Controparte_4 Controparte_4
mi dava le stesse direttive del sig. che per me erano entrambi titolari. Anzi Controparte_3
preciso che non ho mai visto a lavoro la signora mentre la signora Testimone_1 [...]
l'ho vista forse una o due volte al massimo (… ) Venivo pagata mensilmente da CP_2
e ”. Analoghe dichiarazioni provengono dalla teste Controparte_4 Controparte_3 [...]
la quale ha riferito che nel periodo in cui aveva lavorato per la “gli Tes_3 Controparte_1
ordini e le direttive venivano impartite dai signori e mentre le socie Controparte_3 CP_4
e rispettive mogli non le ho mai viste”. La teste ha pure dichiarato che “gli avevano CP_3 costituito un'altra società di cui non conosco la sede, in cui la stessa (la TR dipendente ) svolgeva le stesse mansioni che svolgeva nella società ricorrente” (doc. 26). CP_7
Dello stesso tenore appaiono le dichiarazioni rese dall'ex dipendente davanti al curatore, CP_7
nella veste di pubblico ufficiale (doc.25). La stessa ha, infatti, dichiarato che i fratelli CP_3 erano i titolari dell'azienda ed impartivano le direttive, affermando in particolare “… infatti erano loro a darmi tutte le disposizioni di lavoro, mi autorizzavano a fare a tutti i dipendenti
(ed anche a loro stessi che, sulla carta, erano dipendenti), anche i bonifici ai fornitori, sempre
dietro espressa richiesta ed autorizzazione dei Sig. e . Mi Controparte_3 Controparte_4
concedevano le ferie, stabilendo loro stessi i giorni in cui fruirne e a loro dovevo comunicare eventuali ritardi o assenze…. Sebbene i Sigg. e venissero in Controparte_3 Controparte_4
sede quotidianamente, nessuno dei due rispettava orario alcuno. Ciò era normale visto il ruolo che ricoprivano, non essendo sottoposti e non prendendo ordini da nessuno. Preciso che quando
iniziai a lavorare presso la detta società, vi era assunta anche la Sig. che, Testimone_2
però, era in congedo di maternità. Quando finì la maternità è rientrata per qualche giorno ma
il Sig. non le ha dato nessun compito da svolgere e, anzi, le disse che se voleva Controparte_4
restare poteva svolgere le mansioni di pulizia. La sig. venne messa in maternità Tes_2 facoltativa e poi fu licenziata….”.
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Ad ulteriore riprova del ruolo svolto dai fratelli si osserva che il TFR della lavoratrice CP_3
sia stato pagato con assegno tratto dalla di cui CP_7 TR CP_3
era in origine socio unico ed amministratore.
[...]
Infine, tutte le dichiaranti hanno affermato di non avere mai visto, se non occasionalmente,
presso la sede aziendale. Controparte_2
In merito alla posizione di , va escluso che le attività gestorie dal medesimo Controparte_3
poste in essere fossero da attribuire alla procura speciale del 19.11.2009 (doc. 4 citazione). Ed
invero, la procura speciale aveva ad oggetto sostanzialmente l'attività di vendita del complesso immobiliare sito a Castenedolo, sicché il potere gestorio derivante dalla procura era assai limitato e non aveva nulla a che vedere con il ruolo di titolare effettivo della società che il medesimo avrebbe ricoperto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, gli elementi probatori sopra descritti depongono per il ruolo di amministratori di fatto dei fratelli e . I predetti gestivano i Controparte_3 CP_4
rapporti con i dipendenti, avevano la disponibilità di auto di lusso (Porche) della società benché
risultassero dipendenti, hanno curato direttamente l'operazione di cessione dell'azienda rendendosi protagonisti degli atti di distrazione dell'attivo patrimoniale ai danni della società in liquidazione giudiziale.
Non pare dirimente la circostanza che nel giudizio di merito non siano state ammesse le prove testimoniali, tenuto conto del quadro probatorio sopra descritto e della mancanza di prova contrarie addotte dai convenuti idonee a sconfutare la prospettazione di parte attrice.
5.3 Quanto alla società si osserva come la stessa risponda, ai sensi TR
dell'art. 2055 c.c., del fatto illecito, penalmente rilevante, commesso dagli amministratori di fatto e di diritto della società.
Come è stato sopra descritto, la distrazione dell'attivo patrimoniale della
[...]
ai danni di alcuni creditori è stata realizzata anche per il tramite della società Controparte_1
veicolo che ha acquistato l'intero asset dalla TR Controparte_1
lasciando gravare sulla stessa l'ingente debito erariale, così consentendo la prosecuzione della medesima attività di impresa con una nuova veste societaria depurata di alcune passività gravanti sulla cedente.
Per quanto sopra, ai fini civilistici, va affermata la responsabilità della società TR
a titolo di concorso nel reato di bancarotta fallimentare, ai sensi dell'art. 2055 c.c.
[...]
6. La quantificazione del danno
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Venendo alla quantificazione del danno, deve ritenersi che Controparte_2
(amministratrice di diritto), e (amministratori di Controparte_3 Controparte_4
fatto) debbano rispondere delle seguenti voci di danno:
a) euro 89.889, quale pregiudizio derivante dalla distrazione del patrimonio della
[...]
in favore della newco detratti i Controparte_1 TR
pagamenti versati;
b) euro 312.937, quali costi per servizi risultanti dal bilancio chiuso al 31.12.2016;
c) euro 43.900, a titolo di residuo del corrispettivo dovuto da per l'acquisto Controparte_3
delle quote di partecipazione della TR
d) euro 11.000, quali pagamenti privi di giustificazione in favore di;
Controparte_3
e) euro 8.571,90, quale pagamento a titolo di TFR in favore di in eccesso Controparte_3
rispetto al dovuto;
f) euro 36.800, quali pagamenti in favore di privi di causale o a Controparte_2
titolo di rimborso finanziamento soci;
g) 38.250, quali prelievi in denaro contante senza giustificazione.
L'importo complessivo del danno così calcolato ammonta ad euro 541.344,90, somma che,
tenuto conto dell'incidenza della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi secondo quanto previsto da Cass. sez. un. 1712/1995, può essere arrotondata ad euro 600.000.
La società invece, può essere chiamata a rispondere soltanto del danno TR
derivante dall'atto di distrazione dell'attivo della calcolato nella somma di Controparte_1
euro 89.889, somma che, maggiorata degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria, può essere arrotondata ad euro 100.000.
7. Sul periculum in mora
Passando al requisito del periculum in mora è noto che il giudice, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., possa fare riferimento sia a criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, sia a criteri soggettivi, desumibili dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio (Cass. n.
2081/2002).
Nella fattispecie che occupa, a sostegno del rischio concreto ed attuale di perdita della garanzia del proprio credito nei confronti dei resistenti, militano sia ragioni soggettive che oggettive.
Sul versante oggettivo, si osserva che:
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- CA risulta sprovvista di un patrimonio immobiliare ed è soltanto Controparte_2
titolare di rapporti bancari di cui si sconosce il saldo (doc. 8).
- non è titolare di un patrimonio immobiliare ed è socio della Controparte_3 Parte_2
per una quota del 50% del capitale sociale. Il valore nominale della quota è pari ad euro
[...]
5.000 e la società non risulta patrimonializzata avendo chiuso l'ultimo bilancio con un utile di euro 3.600.
- è privo di patrimonio immobiliare, risulta socio della Controparte_4 [...]
e proprietario del 40% della nonché titolare di una quota TR Parte_2
del valore nominale di euro 2.500 della Italdesign Costruzioni s.r.l.
In tutti i casi, la composizione patrimoniale non appare sufficiente a soddisfare l'ingente credito risarcitorio, sopra quantificato nella somma di euro 600.000.
Sul versante soggettivo, il comportamento posto in essere da Controparte_2
e lascia legittimamente presumere che, nelle more Controparte_3 Controparte_4
del giudizio di merito, essi possano sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale. Irrilevante, al riguardo, è la mancanza di atti dispositivi a fronte della gravità dei comportamenti adottati, integranti gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta.
Con riguardo alla si osserva che sebbene detta società risulti CP_5 TR
patrimonializzata, essa è stata interamente partecipata da ed oggi da Controparte_3 [...]
e, come sopra evidenziato, ha concorso nell'illecito penale commesso dagli Controparte_4
amministratori di fatto e di diritto.
Non va trascurato, inoltre, che i fratelli abbiano costituito un'altra società, la CP_3 [...]
avente il medesimo oggetto sociale della (e già della Parte_2 TR
, sicché il modus operandi sopra descritto lascia presumere che i predetti Controparte_1
possano nuovamente riproporre lo schema negoziale sopra descritto, distraendo il patrimonio della a vantaggio della società di nuova costituzione TR Parte_2
[...]
Alla luce delle superiori considerazioni, la rilevante esposizione debitoria ed il comportamento posto in essere dai responsabili rende concreto ed attuale il rischio di perdere la garanzia patrimoniale.
Per quanto sopra, accogliendo parzialmente la domanda cautelare proposta in via principale, va autorizzato in sequestro conservativo, anche presso terzi, su tutti i beni mobili, immobili, e crediti nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
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fino alla concorrenza dell'importo di euro 600.000 e, nei confronti di CP_4 TR
fino alla concorrenza di euro 100.000.
[...]
Rimangono assorbite le ulteriori domande cautelari.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa, accogliendo parzialmente la domanda cautelare iscritta al n. 2051-1/2024 r.g.: autorizza la liquidazione giudiziale della a procedere a Controparte_1
sequestro conservativo dei beni immobili, dei beni mobili, dei crediti e di ogni altro bene nei confronti di , e fino Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 alla concorrenza dell'importo di euro 600.000 e, nei confronti di fino TR
alla concorrenza di euro 100.000; spese al merito.
Si comunichi.
Catania, 10 aprile 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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