TRIB
Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 6255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6255 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 409 R.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 5960/2024 emesso dal
Tribunale di Napoli,
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Mauro Castellano, domiciliatario in Napoli, al Corso Bruno Buozzi, 21;
-Opponenti-
E
, nata a [...] il [...] residente in [...]a Cremano (NA) CP_1
alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 34, CF: ; C.F._1
-Opposta - contumace-
Conclusioni: per gli opponenti: “dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. In subordine …accogliersi l'opposizione a decreto ingiuntivo con la revoca dello stesso ed in ogni caso il rigetto della domanda di pagamento con esso introdotta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi dell'art. 132 comma 2 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi dell'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), così come quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del 2
processo, precedentemente richiesta dall'art. 132 comma 2 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2.- e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 5960/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data 15/11/2024, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 34.666,00 in favore di , quale CP_1
quota di credito residua derivante da un atto di compravendita immobiliare del 24/11/2015.
Gli opponenti hanno dedotto, a fondamento della propria opposizione, l'inesistenza del credito, avendo integralmente adempiuto agli obblighi di pagamento nei confronti dell'opposta, come dimostrato da documentazione bancaria (bonifici e assegni circolari).
L'opposta è rimasta contumace. CP_1
Nel fascicolo monitorio, peraltro, è stata depositata una dichiarazione di rinuncia all'azione monitoria da parte di , con la quale si attesta l'avvenuto pagamento integrale del CP_1
credito da parte degli opponenti.
Tale rinuncia, accettata formalmente dalla parte opponente, integra una rinuncia all'azione e non semplicemente agli atti, poiché riguarda direttamente il diritto sostanziale azionato, estinguendo la pretesa e facendo venir meno l'interesse a proseguire il giudizio.
Ne consegue che, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 18255/2004; Cass. n. 2268/1999), deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale equo disporre la compensazione integrale delle stesse tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto dell'intervenuta rinuncia da parte della creditrice, dell'opportunità di evitare ulteriori contrasti tra le parti già legate da rapporti familiari e successori e della stessa richiesta in tal senso effettuata dagli opponenti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Ottava Sezione Civile, in persona del Giudice dr.ssa Nicoletta Calise, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 409/2025, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
3
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 5960/2024 emesso in data 15/11/2024 dal Tribunale di
Napoli nei confronti di e su ricorso di Parte_2 Parte_1
; CP_1
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 29 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 409 R.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 5960/2024 emesso dal
Tribunale di Napoli,
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Mauro Castellano, domiciliatario in Napoli, al Corso Bruno Buozzi, 21;
-Opponenti-
E
, nata a [...] il [...] residente in [...]a Cremano (NA) CP_1
alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 34, CF: ; C.F._1
-Opposta - contumace-
Conclusioni: per gli opponenti: “dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. In subordine …accogliersi l'opposizione a decreto ingiuntivo con la revoca dello stesso ed in ogni caso il rigetto della domanda di pagamento con esso introdotta”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi dell'art. 132 comma 2 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi dell'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), così come quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del 2
processo, precedentemente richiesta dall'art. 132 comma 2 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2.- e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 5960/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data 15/11/2024, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 34.666,00 in favore di , quale CP_1
quota di credito residua derivante da un atto di compravendita immobiliare del 24/11/2015.
Gli opponenti hanno dedotto, a fondamento della propria opposizione, l'inesistenza del credito, avendo integralmente adempiuto agli obblighi di pagamento nei confronti dell'opposta, come dimostrato da documentazione bancaria (bonifici e assegni circolari).
L'opposta è rimasta contumace. CP_1
Nel fascicolo monitorio, peraltro, è stata depositata una dichiarazione di rinuncia all'azione monitoria da parte di , con la quale si attesta l'avvenuto pagamento integrale del CP_1
credito da parte degli opponenti.
Tale rinuncia, accettata formalmente dalla parte opponente, integra una rinuncia all'azione e non semplicemente agli atti, poiché riguarda direttamente il diritto sostanziale azionato, estinguendo la pretesa e facendo venir meno l'interesse a proseguire il giudizio.
Ne consegue che, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 18255/2004; Cass. n. 2268/1999), deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Tribunale equo disporre la compensazione integrale delle stesse tra le parti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto dell'intervenuta rinuncia da parte della creditrice, dell'opportunità di evitare ulteriori contrasti tra le parti già legate da rapporti familiari e successori e della stessa richiesta in tal senso effettuata dagli opponenti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Ottava Sezione Civile, in persona del Giudice dr.ssa Nicoletta Calise, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 409/2025, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
3
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 5960/2024 emesso in data 15/11/2024 dal Tribunale di
Napoli nei confronti di e su ricorso di Parte_2 Parte_1
; CP_1
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 29 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE