Sentenza 18 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/11/2022, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/11/2022
N. 01819/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00486/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 486 del 2022, proposto da
Sgromo Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi, n. 16;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Sud Segnal S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Comune di Lecce prot. n. 49422/2022 del 21 marzo 2022, recante la comunicazione della esclusione della Sgromo Costruzioni S.r.l. dalla procedura di gara ufficiosa mediante massimo ribasso (procedura negoziata senza bando) indetta per l’affidamento dell’appalto dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico mediante riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine nelle “aree adiacenti Borgo San Nicola, Santa Rosa, Salesiani - II Lotto”, nonché dell’ivi citato verbale di definizione del procedimento del 10 marzo 2022 e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso l’esito positivo della richiesta di rilascio della comunicazione antimafia definita in data 10 marzo 2022 dalla Prefettura di Catanzaro, e l’avviso di seduta pubblica pubblicato sul profilo del Committente con cui si è comunicato che “è fissata seduta pubblica per il giorno 25 marzo 2022 alle ore 9.30 per una nuova proposta di aggiudicazione in ragione dell’esclusione del primo graduato”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lecce, del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to A. Caiffa in sostituzione dell'avv.to S. Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 20 aprile 2022 e depositato il 28 aprile 2022 la Sgromo Costruzioni S.r.l. (collocatasi al primo posto nella graduatoria provvisoria) ha impugnato, domandandone l’annullamento, la nota del Comune di Lecce prot. n. 49422/2022 del 21 marzo 2022, recante la comunicazione della propria esclusione dalla procedura di gara ufficiosa mediante massimo ribasso (procedura negoziata senza bando) indetta dall’A.C. per l’affidamento dell’appalto dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico mediante riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine nelle “aree adiacenti Borgo San Nicola, Santa Rosa, Salesiani - II Lotto”, nonché l’ivi citato verbale di definizione del procedimento del 10 marzo 2022 e ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso l’esito positivo della richiesta di rilascio della comunicazione antimafia definita in data 10 marzo 2022 dalla Prefettura di Catanzaro e l’avviso di seduta pubblica pubblicato sul profilo del Committente con cui si è comunicato che “è fissata seduta pubblica per il giorno 25 marzo 2022 alle ore 9.30 per una nuova proposta di aggiudicazione in ragione dell’esclusione del primo graduato” (id est la Società ricorrente).
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) illegittimità in via derivata: violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 D. Lgs. n. 159/2011; erronea valutazione in fatto; erronea interpretazione dei fatti con riferimento ai rapporti tra la società Sgromo Costruzioni S.r.l. e gruppi criminali non meglio indicati; non permeabilità intrinseca ai tentativi di infiltrazione mafiosa; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento, erroneità e/o carenza dei presupposti; illogicità ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta, erronea e carente motivazione;
2) illegittimità in via derivata: violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 70, 83, 84, 85, 89 bis, 91 e 92 del D. Lgs. n. 159/2011 - eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. travisamento dei fatti, difetto ed erroneità dei presupposti e di motivazione, difetto di istruttoria. Contraddittorietà, Illogicità, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non aggravamento e giusto procedimento, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto ed erroneità dei presupposti e di motivazione. difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, violazione di legge sub specie degli artt. 97 Costituzione e degli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia, della Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/2013, deficit del requisito dell’attualità;
3) illegittimità in via autonoma: carenza motivazionale, difetto istruttorio, violazione del principio di proporzionalità, erronea presupposizione in fatto e in diritto, violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 sotto altro profilo.
2. In data 4 maggio 2022 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Catanzaro.
3. Il 9 maggio 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Lecce.
4. In data 23 settembre 2022 l’Avvocatura erariale ha depositato memorie difensive eccependo, in via preliminare, l’incompetenza per territorio di questo T.A.R., in favore del T.A.R. Calabria sede di Catanzaro. In particolare, è stato osservato che “il Tar adito è comunque incompetente a decidere sul ricorso proposto avverso l’interdittiva adottata dal Prefetto di Catanzaro essendo, eventualmente competente, il Tar Catanzaro”.
5. Con memoria depositata il 7 ottobre 2022, la Società ricorrente ha dichiarato che “nelle more del giudizio sono sopravvenute circostanze comunque impeditive dell’esecuzione del contratto” e che “non residua alcun interesse alla decisione del giudizio”.
6. In data 10 ottobre 2022 il Comune di Lecce ha depositato memorie difensive eccependo “l’incompetenza del T.A.R. adito a decidere sul ricorso proposto avverso l’interdittiva adottata dal Prefetto di Catanzaro essendo, eventualmente competente, il Tar Catanzaro” e all’uopo rappresentando che “l’impugnativa di una informativa prefettizia interdittiva ha effetti inscindibili sull'intero territorio nazionale, è immediatamente impugnabile e i conseguenti atti applicativi adottati dalla stazione appaltante rientrano nella competenza del Tar nella cui circoscrizione si trova la Prefettura che ha adottato l'informativa”.
7. Con nota del 14 ottobre 2022 la difesa comunale ha successivamente preso atto che “il legale della società ricorrente ha prodotto dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse” ed ha chiesto che “la causa sia passata in decisione per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente”.
8. Non si è costituita in giudizio la controinteressata Sud Segnal S.r.l..
9. All’udienza pubblica del 26 ottobre 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Va, tuttavia, in limine, disattesa dal Collegio l’eccezione di incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. Puglia - Lecce sollevata dalle difese delle parti resistenti. E, infatti, appare mal calibrato il rinvio operato da queste ultime alla giurisprudenza amministrativa relativa al riparto di competenza per territorio in materia di impugnazione delle Informazioni interdittive antimafia atteso che, nel presente giudizio, l’Informazione interdittiva antimafia emessa dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Catanzaro prot. n. 21877 del 5 marzo 2021 non ha formato oggetto di impugnativa da parte della Società ricorrente la quale si è, per converso, in questa sede, limitata ad insorgere avverso il provvedimento di esclusione emesso il 21 marzo 2022 dal Comune di Lecce dalla procedura di gara ufficiosa indetta per l’affidamento dell’appalto dei lavori di che trattasi (e, solo in via di subordine, anche avverso il connesso esito positivo della richiesta di rilascio della comunicazione antimafia definita il 10 marzo 2022 della Prefettura di Catanzaro).
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che, con la menzionata memoria del 7 ottobre 2022, la difesa della Società ricorrente ha chiesto “dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio”.
3.1 Orbene, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione medesima.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, “La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta […] l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224, sul principio anche Cons. Stato, Sez. IV, nn. 3041 e 2551 del 2004)” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Ottava, 4 settembre 2015, n. 4288).
4. Tanto premesso, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla citata dichiarazione resa in tal senso dalla difesa della Società ricorrente, come innanzi esposto.
5. Sussistono nondimeno, anche alla luce del comportamento processuale complessivo tenuto dalle parti e della rilevata infondatezza dell’eccezione di incompetenza sollevata dalle parti resistenti, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO