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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/12/2025, n. 6018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6018 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15203/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15203/2020 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] elett. Parte_1 C.F._1
dom. in via Umberto 306 95129 Catania Italia, rappr. e dif. dall'Avv. PISTONE GIUSEPPINA
(cf ) e dall'Avv. Fabio Conticello (C.F ) giusta procura in C.F._2 C.F._3
atti
ATTORE
Contro
(cf ), nato a [...], il02/01/1955, elett. Controparte_1 C.F._4
dom. in VIA VAGLIASINDI 9 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.DI MAURO CARLO
(cf ) giusta procura in atti C.F._5
CONVENUTO
e nei confronti di pagina 1 di 9 (cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. Controparte_2 P.IVA_1
dom. in Catania, Corso Italia n. 244, rapp. e dif. dall'Avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania (C.F.:
, giusta procura in atti C.F._6
ER IA
Con provvedimento del 15.04.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
rappresentava che, dal 1995 al 2005, aveva prestato attività professionale quale Parte_1 consulente fiscale-contabile-tributario nei confronti del EN AL Villa Zina srl. Rilevava che, sino all'anno 2002 il rapporto professionale è proseguito regolarmente;
negli anni 2003, 2004 e
2005, invece, la società ometteva di versare al consulente, odierno attore, il compenso dovuto e pattuito con riferimento alle prestazioni rese, per l'importo complessivo di euro € 42.933,39 oltre accessori di legge, così come attestato dalla parcella vistata dal Consiglio dell'ordine dei dott. Commercialisti per le circoscrizioni dei Tribunali di Catania e Ragusa del 19.5.2006. Poiché la società rimaneva inadempiente nonostante le diffide inviate, incaricava l'avv. di agire giudizialmente Controparte_1 per il recupero del suddetto credito. L'avv. presentava, quindi, in data 10.4.2006, ricorso per CP_1
Decreto Ingiuntivo (n. 4490/2006 RG) nell'interesse del dott. chiedendo al Tribunale di Parte_1
Catania di ingiungere alla società di pagare al ricorrente la somma Parte_2 di € 46.792,91 oltre interessi. Il Tribunale di Catania rigettava il detto ricorso ex art. 633 cpc, non essendo stata fornita la prova del rapporto professionale tra il dott. e la società Parte_1 [...]
In data 28.3.2007, l'avv. , sempre nell'interesse dell'odierno Parte_2 CP_1 attore, presentava altro ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di Pace di Catania, che, con decreto del 4.7.2007 n. 1485/07, ingiungeva al EN AL di pagare in favore del Parte_2 dott. l'importo di € 2.582,28. Il EN AL presentava opposizione avverso il detto Parte_1 decreto Ingiuntivo eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del Giudice adito. Il Giudice di Pace di Catania, in esito al giudizio di opposizione, decideva per la propria incompetenza con sentenza depositata il 13.02.2008. Con atto di citazione notificato in data 16.1.2009, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale di Catania per sentirla condannare al Parte_2 pagamento dell'importo di €48.853,72, dovuto al dott. per l'attività da questo svolta nel suo Parte_1 interesse. Il giudizio aveva esito negativo con condanna alle spese, poiché la domanda non veniva pagina 2 di 9 ritenuta fondata in mancanza di prove, in quanto, dopo la precisazione delle conclusioni, l'Avv. CP_1 non provvedeva a restituire il fascicolo di parte in precedenza ritirato. A seguito di appello, il credito veniva riconosciuto in quanto veniva ricostruito il fascicolo di parte. Lamentava, quindi, la negligenza ed imperizia del convenuto, anche con riguardo ad altro credito vantato nei confronti di altro cliente moroso, Park Hotel Tucano srl, ove, nel corso del giudizio di appello, l'avv. ometteva CP_1 parimenti di riconsegnare il fascicolo di parte, e il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 1157/12, rigettava l'appello proposto nell'interesse del dott. condannandolo alle spese di lite. Sicchè, Parte_1 chiedeva: accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento per violazione della diligenza professionale dell'Avv. , per le ragioni tutte di cui al presente atto, nei confronti del Controparte_1
Dott. per i danni subiti quale conseguenza immediata e diretta del suo Parte_1 inadempimento;
2) per l'effetto, condannare l'Avv. al risarcimento dei danni sofferti Controparte_1 dal Dott. , quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento, che Parte_1 si quantificano in complessivi Euro 67.671,51 oltre interessi, ovvero, condannare il convenuto al pagamento in favore del dott. di quella diversa somma che dovesse risultare Parte_1 comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, se del caso anche a mezzo CTU estimativa ovvero, in via di estremo subordine, in via equitativa;
3) condannare, infine, l'Avv. CP_1
alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori nella misura di
[...] legge.
Si costituiva , il quale contestava la domanda avanzata in fatto ed in diritto, eccependo, Controparte_1 preliminarmente la prescrizione del diritto con riguardo all'azione riguardante la dedotta non adeguata istruzione del ricorso per D.I. iscritto al n. 4490/2016 RGDI del Tribunale di Catania definito con il rigetto del ricorso per D.I., con provvedimento depositato in cancelleria il 9.5.2006. Quindi, chiedeva: sempre in via preliminare, nel merito, ritenere e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'azione di responsabilità professionale relativamente ai fatti di cui alla redazione del ricorso per D.I. iscritto al
n. 4490/2006 R.G.D.I. del Tribunale di Catania;
- in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dal Dott. nei confronti dell'Avv. , perché infondate in fatto ed in Parte_1 CP_1 diritto;
- in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a Controparte_2 garantire il convenuto convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree
e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore del Dott. ; - in accoglimento della domanda riconvenzionale, Parte_1 ritenere e dichiarare l'inadempimento del Dott. per mancata corresponsione degli onorari Parte_1 dei due giudizi iscritti ai nn. R.G. 891/2009 e 5125/2009 del Tribunale di Catania e, per l'effetto pagina 3 di 9 condannarlo a pagare in favore dell'Avv. la complessiva somma di € 9.301,50 (compresi spese CP_1 generali al 12,5% e CPA al 4%), come infra quantificata, ovvero in quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa come dovuta a tale titolo;
con vittoria di spese compensi.
A seguito di autorizzazione di chiamata di terzo, si costituiva, la la quale Controparte_2 contestava le domande avanzate e chiedeva: 1) Rigettare ogni domanda risarcitoria formulata nei confronti dell'avv. , poiché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata e per Controparte_1 la insussistenza del nesso di causa. Con la condanna del sig. al totale rimborso, Parte_1 anche in favore della , delle spese e compensi di lite, oltre accessori di legge. In Controparte_2 via subordinata: 2) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare la maturata prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo, ai sensi dell'art. 2952 II co.
e III co. c.c., e per l'effetto rigettare la domanda di garanzia dell'avv. contro la deducente. In CP_1 via ulteriormente subordinata: 3) Solo nella denegata e mai creduta ipotesi di rigetto della suddetta eccezione, e quindi in ipotesi di accertamento della operatività della garanzia, nei limiti contrattualmente pattuiti, liquidare l'indennizzo assicurativo per la garanzia prestata a favore dell'avv.
ai sensi di giustizia: - entro il limite del massimale di € 300.000,00 * con applicazione dello CP_1 scoperto del 5% con il minimo di € 300,00 che andrà detratto dal risarcimento e che resterà a carico dell'assicurato. In tutti i casi: 4) Con vittoria di spese e compensi di causa.
Con ordinanza del 19.10.2021, veniva assegnato il termine per l'espletamento della negoziazione assistita obbligatoria con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto. Quindi, con ordinanza del 11.10.2022, veniva disposta la separazione della predetta domanda riconvenzionale, con formazione di autonomo fascicolo processuale ex art.14 del D.Lgs.150/2011, alla quale si rinvia. La causa, istruita documentalmente e con la espletata prova per testi, con provvedimento del 15.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda proposta dall'attore è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, con riguardo alla eccepita prescrizione, deve osservarsi che, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per inadempimento al mandato difensivo in ambito giudiziario, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello nel quale essa è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, vale a dire dalla formazione del giudicato (Cass. Civ.,
n.24270/2020). Nella specie, deve accogliersi l'eccepita prescrizione con riguardo alla attività professionale espletata in riferimento al ricorso per decreto ingiuntivo proc. n. 4490/2006 R.G., relativo alla richiesta di compensi professionali nei confronti del pari Parte_2 all'importo complessivo di euro 46.792,91, che è stato rigettato con provvedimento depositato il pagina 4 di 9 09.05.2006, stante la sua definitività, in assenza di validi atti interruttivi intercorsi nel termine decennale ordinario, trattandosi di responsabilità contrattuale;
diversamente deve ritenersi per le ulteriori attività espletate con riguardo al proc. n.891/09 R.G., conclusosi con sentenza n.1158/2012 del
Tribunale di Catania depositata il 13.04.2012, riformata con sentenza della Corte D'Appello
n.2041/2017 del 08.11.2017 e proc. n.5125/09 R.G., conclusosi con sentenza n.1157/2012 depositata il
12.04.2012.
Ciò posto, in punto di diritto, si osserva che il professionista incaricato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c. c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c. c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. In particolare,
l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità (Cass. Civ., n.7462/2025).
La prestazione professionale fornita dall'avvocato a favore del proprio assistito è ritenuta comunemente una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista assumendo l'incarico, si impegna a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie per consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non a conseguire il risultato. Sicchè, l'avvocato è responsabile nei confronti del cliente solo quando, per negligenza compromette il buon esito del giudizio, secondo il criterio del c.d. “più probabile che non”. Invero, la responsabilità del professionista forense in forza del contratto di patrocinio viene pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguente applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio sanciti e ribaditi a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dalla nota Cass. Sez. Un. 13533 del 2001). Il cliente che sostiene di aver subito un danno a causa della condotta dell'avvocato deve, infatti, provare:
l'avvenuto conferimento del mandato, non necessariamente formalizzato tramite un contratto scritto;
la difettosa o inadeguata prestazione professionale, vale a dire la mancanza di diligenza nell'espletamento dell'incarico conferito, avendo commesso errori che hanno pregiudicato l'esito positivo della causa per il cliente, o avendo omesso di compiere atti che avrebbero fatto avere giustizia al cliente;
l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra questa ed il danno subito: nel senso che, se l'avvocato non avesse sbagliato, quindi se avesse svolto correttamente l'incarico, probabilmente vi sarebbe stato un esito favorevole per il cliente, “occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone”
(ex multis Cass. Civ. 17414/2019; Cass. Civ. 26516/2020; Cass. Civ. 22026/2004; Cass. Civ. pagina 5 di 9 11548/2013). Peraltro, come confermato da costante giurisprudenza ( vedi ad es. sentenza n. 7064 del
12.03.2021, 2^ Sez. Civ.) la perdita di una chance favorevole non costituisce di per sé danno, ma solo se la stessa ha la certezza o comunque l'elevata probabilità di avverarsi in base ad elementi certi ed obiettivi. La regola del “più probabile che non” si applica, quindi, sia nell'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte dell'avvocato di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente e l'evento di danno, sia nell'accertamento del nesso causale intercorrente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere indagato solo mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. La responsabilità dell'avvocato, quindi, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Tribunale Cosenza sez. II,
06/03/2020, n.509).
Coniugati i principi di diritto sopra enunciati, nel caso in oggetto risulta pacificamente provato, che, con riguardo al proc. n.891/09 R.G., con il quale l'attore chiedeva il compenso per l'attività professionale svolta in favore del EN AL , la domanda fu rigettata con sentenza Parte_2
n.1158/2012 del Tribunale di Catania depositata il 13.04.2012, poiché, come evincibile dalla motivazione: “Va in primo luogo osservato che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 gennaio 2012 i procuratori di entrambe le parti hanno ritirato i loro fascicoli;
successivamente solo il procuratore del centro commerciale ha restituito il proprio fascicolo di parte in data 26 Parte_2 marzo 2012, per come emerge dal frontespizio del fascicolo d'ufficio. Il procuratore del non Parte_1 ha invece più restituito il fascicolo di parte. In conseguenza, nella specie, trova applicazione
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il mancato deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 comma 2, cpc comporta che la decisione debba essere assunta dal giudice allo stato degli atti, non potendo egli sostituirsi alla parte, rimettere la causa sul ruolo per acquisire il fascicolo mancante (cass. nn.10565/07, 10819/98) (…omissis...). La mancanza del fascicolo di parte del e quindi di tutta la documentazione ivi contenuta non consente di Parte_1 considerare fondata la domanda giudiziale de qua, in particolare, non risulta possibile accertare in alcun modo l'esistenza e l'entità delle attività professionali sulle quali si fonda la richiesta della citata somma di euro 48.853,72. Da ciò consegue il rigetto della domanda attrice”.
pagina 6 di 9 La Corte D'Appello, in sede di impugnazione della predetta sentenza, ha confermato con sentenza n.2041/2017 del 08.11.2017 detto orientamento, rilevando, in particolare, la non contestazione circa il ritiro del fascicolo da parte del procuratore del e la mancata restituzione dello stesso, nonché Parte_1 la mancata prova che ciò sia dipeso da causa ad esso non imputabile. Sicchè, già in detta sede si è accertata tale grave negligenza.
Tale condotta è stata, altresì, accertata nell'ulteriore procedimento in grado di appello n.5125/09 R.G., conclusosi con sentenza del Tribunale di Catania n.1157/2012 depositata il 12.04.2012, relativo alla domanda di compenso per l'attività professionale espletata in favore della Park Hotel Tucano s.r.l. per la somma pari ad euro 2.081,22, ove entrambi i procuratori ritiravano il proprio fascicolo di parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, mentre solo il procuratore della Park Hotel Tucano s.r.l. provvedeva alla relativa restituzione, per come emerge dal frontespizio del fascicolo d'ufficio.
Entrando, nel merito, il Giudice, infatti, rilevava che, seppur in risposta all'eccepito pagamento, il abbia allegato che esso riguardasse ulteriore attività professionale, la mancata restituzione Parte_1 del fascicolo e della documentazione relativa rendeva impossibile la verifica in fatto di tale circostanza:
“in particolare non risulta possibile accertare in alcun modo sia l'esistenza e l'entità delle attività professionali sulle quali si fonda la richiesta della citata somma di euro 2.081,22, sia la diversità di tali attività da quelle in relazione alle quali la Park Hotel Tucano s.r.l. ha già corrisposto la somma di euro 12.052,00”.
Non possono al riguardo ritenersi sufficientemente scriminanti le dichiarazioni rese dal teste
[...]
, all'epoca collega di studio, in quanto al netto di una valutazione di credibilità, lo stesso Testimone_1 si è limitato ad affermare di aver accompagnato l'Avv. in Cancelleria per depositare entrambi i CP_1 fascicoli di parte, senza precisare e specificare, nemmeno cronologicamente, tali circostanze. Senza considerare che ciò non esclude la negligenza del professionista nel non aver controllato, qualora provato, l'annotazione dell'avvenuta restituzione nel frontespizio di entrambi i fascicoli processuali, dimenticanza che sarebbe asseritamente avvenuta non una, bensì due volte da parte del personale di
Cancelleria.
E' appena il caso di rilevare che tale condotta omissiva appare causalmente rilevante dal momento che la Corte D'Appello, a seguito del deposito del fascicolo di parte ricostituito, ha ritenuto provata la domanda del , condannando il al pagamento della Parte_1 Parte_2 complessiva somma di euro 48.853,72 a titolo di compensi professionali, oltre le spese processuali in primo e secondo grado di giudizio. Parimenti deve rilevarsi con riguardo all'ulteriore procedimento, essendo, peraltro, un giudizio di appello.
pagina 7 di 9 Sicchè, appare provato il nesso di causalità con riguardo alla condotta gravemente negligente ed imperita posta in essere dal convenuto ed il danno subito dall'attore con riferimento al danno emergente, concernente le spese affrontate per il giudizio di secondo grado con riguardo al procedimento n.1708/2012 R.G. pari alla complessiva somma di euro 5.492,14, come da fatture depositate in atti e non specificatamente contestate. Diversamente deve rilevarsi con riguardo al quantum in relazione alle ulteriori somme richieste per le quali non è stato provato un effettivo esborso, nonché con riguardo alla somma di euro 48.853,72, quale lucro cessante. Invero, deve osservarsi che già alla data della sentenza di primo grado n.1158/2012 del Tribunale di Catania depositata il
13.04.2012, e della sentenza n.1157/2012 depositata il 12.04.2012, il Parte_2 era oggetto di una procedura di esecuzione forzata conclusasi nel 2017, ed aveva dismesso parecchi beni immobiliari ancor prima della predetta sentenza, come desumibile dalla visura catastale depositata.
Sicchè, non vi è prova che se l'attore avesse avuto una sentenza vittoriosa già in primo grado sarebbe riuscito ad ottenere il proprio credito ed in che misura. A ciò si aggiunga che parte attrice non ha provato di non aver potuto soddisfare il proprio credito per causa allo stesso non imputabile. In particolare, seppur la sentenza della Corte D'Appello n.2041/2017 del 08.11.2017 è stata notificata il
16.01.2018, il precetto è stato notificato dopo due anni, e cioè in data 09.01.2020, senza che l'attore abbia provato che ormai non era più possibile intervenire nella relativa procedura esecutiva e nel relativo piano di riparto all'esito del decreto di trasferimento dell'immobile nel luglio 2017.
Sicchè, la domanda avanzata deve essere parzialmente accolta. Pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento della complessiva somma di euro 5.492,14, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Con riguardo alla eccepita prescrizione della terza chiamata in garanzia ex art.2952 c.c., deve osservarsi che, in tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore (Cass. Civ., n.2971/2019). Nella specie, il convenuto ha tempestivamente comunicato alla compagnia assicuratrice la richiesta di risarcimento del danno in data 12.06.2017, sospendendo il corso della prescrizione. Non può, infatti, a tal uopo considerarsi una precedente lettera di contestazione del del 30.11-04.12.2013, per il Parte_1 semplice fatto che tale lettera non è stata prodotta in atti e non è possibile apprezzarne e valutarne il pagina 8 di 9 contenuto, nemmeno dalla risposta inviata dall'Avv. in data 17.12.2013, e dai termini dallo CP_1 stesso utilizzati alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.
Ne deriva che il convenuto deve essere manlevato di quanto lo stesso viene condannato a pagare in favore dell'attore in forza del presente provvedimento, con il limite dello scoperto contrattualmente previsto.
Le spese processuali seguono la parziale soccombenza e possono liquidarsi nella misura della metà, sulla base del DM 55 del 2014, Tabella II, terzo scaglione, in considerazione dell'attività processuale espletata e del valore effettivo della controversia, nella complessiva somma di euro 2.538.50 per compensi, oltre euro 759,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, Iva e cpa, come per legge.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed azione, accoglie parzialmente la domanda avanzata dall'attore con atto di citazione notificato il 17.12.2020 e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della complessiva somma di euro 5.492,14, oltre interessi dalla domanda al soddisfo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
Condanna la terza chiamata a tenere indenne il convenuto da quanto condannato a pagare in favore dell'attore a causa della presente sentenza, con il limite dello scoperto contrattualmente previsto;
Condanna il convenuto e la terza chiamata in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore liquidate nella complessiva somma di euro 2.538.50 per compensi, oltre euro 759,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Catania, il 12.12.2025.
IL G.I.
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15203/2020 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...] elett. Parte_1 C.F._1
dom. in via Umberto 306 95129 Catania Italia, rappr. e dif. dall'Avv. PISTONE GIUSEPPINA
(cf ) e dall'Avv. Fabio Conticello (C.F ) giusta procura in C.F._2 C.F._3
atti
ATTORE
Contro
(cf ), nato a [...], il02/01/1955, elett. Controparte_1 C.F._4
dom. in VIA VAGLIASINDI 9 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.DI MAURO CARLO
(cf ) giusta procura in atti C.F._5
CONVENUTO
e nei confronti di pagina 1 di 9 (cf ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. Controparte_2 P.IVA_1
dom. in Catania, Corso Italia n. 244, rapp. e dif. dall'Avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania (C.F.:
, giusta procura in atti C.F._6
ER IA
Con provvedimento del 15.04.2025 ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
rappresentava che, dal 1995 al 2005, aveva prestato attività professionale quale Parte_1 consulente fiscale-contabile-tributario nei confronti del EN AL Villa Zina srl. Rilevava che, sino all'anno 2002 il rapporto professionale è proseguito regolarmente;
negli anni 2003, 2004 e
2005, invece, la società ometteva di versare al consulente, odierno attore, il compenso dovuto e pattuito con riferimento alle prestazioni rese, per l'importo complessivo di euro € 42.933,39 oltre accessori di legge, così come attestato dalla parcella vistata dal Consiglio dell'ordine dei dott. Commercialisti per le circoscrizioni dei Tribunali di Catania e Ragusa del 19.5.2006. Poiché la società rimaneva inadempiente nonostante le diffide inviate, incaricava l'avv. di agire giudizialmente Controparte_1 per il recupero del suddetto credito. L'avv. presentava, quindi, in data 10.4.2006, ricorso per CP_1
Decreto Ingiuntivo (n. 4490/2006 RG) nell'interesse del dott. chiedendo al Tribunale di Parte_1
Catania di ingiungere alla società di pagare al ricorrente la somma Parte_2 di € 46.792,91 oltre interessi. Il Tribunale di Catania rigettava il detto ricorso ex art. 633 cpc, non essendo stata fornita la prova del rapporto professionale tra il dott. e la società Parte_1 [...]
In data 28.3.2007, l'avv. , sempre nell'interesse dell'odierno Parte_2 CP_1 attore, presentava altro ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di Pace di Catania, che, con decreto del 4.7.2007 n. 1485/07, ingiungeva al EN AL di pagare in favore del Parte_2 dott. l'importo di € 2.582,28. Il EN AL presentava opposizione avverso il detto Parte_1 decreto Ingiuntivo eccependo in via preliminare l'incompetenza per valore del Giudice adito. Il Giudice di Pace di Catania, in esito al giudizio di opposizione, decideva per la propria incompetenza con sentenza depositata il 13.02.2008. Con atto di citazione notificato in data 16.1.2009, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale di Catania per sentirla condannare al Parte_2 pagamento dell'importo di €48.853,72, dovuto al dott. per l'attività da questo svolta nel suo Parte_1 interesse. Il giudizio aveva esito negativo con condanna alle spese, poiché la domanda non veniva pagina 2 di 9 ritenuta fondata in mancanza di prove, in quanto, dopo la precisazione delle conclusioni, l'Avv. CP_1 non provvedeva a restituire il fascicolo di parte in precedenza ritirato. A seguito di appello, il credito veniva riconosciuto in quanto veniva ricostruito il fascicolo di parte. Lamentava, quindi, la negligenza ed imperizia del convenuto, anche con riguardo ad altro credito vantato nei confronti di altro cliente moroso, Park Hotel Tucano srl, ove, nel corso del giudizio di appello, l'avv. ometteva CP_1 parimenti di riconsegnare il fascicolo di parte, e il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 1157/12, rigettava l'appello proposto nell'interesse del dott. condannandolo alle spese di lite. Sicchè, Parte_1 chiedeva: accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento per violazione della diligenza professionale dell'Avv. , per le ragioni tutte di cui al presente atto, nei confronti del Controparte_1
Dott. per i danni subiti quale conseguenza immediata e diretta del suo Parte_1 inadempimento;
2) per l'effetto, condannare l'Avv. al risarcimento dei danni sofferti Controparte_1 dal Dott. , quale conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento, che Parte_1 si quantificano in complessivi Euro 67.671,51 oltre interessi, ovvero, condannare il convenuto al pagamento in favore del dott. di quella diversa somma che dovesse risultare Parte_1 comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, se del caso anche a mezzo CTU estimativa ovvero, in via di estremo subordine, in via equitativa;
3) condannare, infine, l'Avv. CP_1
alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori nella misura di
[...] legge.
Si costituiva , il quale contestava la domanda avanzata in fatto ed in diritto, eccependo, Controparte_1 preliminarmente la prescrizione del diritto con riguardo all'azione riguardante la dedotta non adeguata istruzione del ricorso per D.I. iscritto al n. 4490/2016 RGDI del Tribunale di Catania definito con il rigetto del ricorso per D.I., con provvedimento depositato in cancelleria il 9.5.2006. Quindi, chiedeva: sempre in via preliminare, nel merito, ritenere e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'azione di responsabilità professionale relativamente ai fatti di cui alla redazione del ricorso per D.I. iscritto al
n. 4490/2006 R.G.D.I. del Tribunale di Catania;
- in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dal Dott. nei confronti dell'Avv. , perché infondate in fatto ed in Parte_1 CP_1 diritto;
- in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a Controparte_2 garantire il convenuto convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree
e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore del Dott. ; - in accoglimento della domanda riconvenzionale, Parte_1 ritenere e dichiarare l'inadempimento del Dott. per mancata corresponsione degli onorari Parte_1 dei due giudizi iscritti ai nn. R.G. 891/2009 e 5125/2009 del Tribunale di Catania e, per l'effetto pagina 3 di 9 condannarlo a pagare in favore dell'Avv. la complessiva somma di € 9.301,50 (compresi spese CP_1 generali al 12,5% e CPA al 4%), come infra quantificata, ovvero in quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa come dovuta a tale titolo;
con vittoria di spese compensi.
A seguito di autorizzazione di chiamata di terzo, si costituiva, la la quale Controparte_2 contestava le domande avanzate e chiedeva: 1) Rigettare ogni domanda risarcitoria formulata nei confronti dell'avv. , poiché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata e per Controparte_1 la insussistenza del nesso di causa. Con la condanna del sig. al totale rimborso, Parte_1 anche in favore della , delle spese e compensi di lite, oltre accessori di legge. In Controparte_2 via subordinata: 2) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare la maturata prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo, ai sensi dell'art. 2952 II co.
e III co. c.c., e per l'effetto rigettare la domanda di garanzia dell'avv. contro la deducente. In CP_1 via ulteriormente subordinata: 3) Solo nella denegata e mai creduta ipotesi di rigetto della suddetta eccezione, e quindi in ipotesi di accertamento della operatività della garanzia, nei limiti contrattualmente pattuiti, liquidare l'indennizzo assicurativo per la garanzia prestata a favore dell'avv.
ai sensi di giustizia: - entro il limite del massimale di € 300.000,00 * con applicazione dello CP_1 scoperto del 5% con il minimo di € 300,00 che andrà detratto dal risarcimento e che resterà a carico dell'assicurato. In tutti i casi: 4) Con vittoria di spese e compensi di causa.
Con ordinanza del 19.10.2021, veniva assegnato il termine per l'espletamento della negoziazione assistita obbligatoria con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto. Quindi, con ordinanza del 11.10.2022, veniva disposta la separazione della predetta domanda riconvenzionale, con formazione di autonomo fascicolo processuale ex art.14 del D.Lgs.150/2011, alla quale si rinvia. La causa, istruita documentalmente e con la espletata prova per testi, con provvedimento del 15.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., veniva posta in decisione assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda proposta dall'attore è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, con riguardo alla eccepita prescrizione, deve osservarsi che, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per inadempimento al mandato difensivo in ambito giudiziario, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello nel quale essa è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, vale a dire dalla formazione del giudicato (Cass. Civ.,
n.24270/2020). Nella specie, deve accogliersi l'eccepita prescrizione con riguardo alla attività professionale espletata in riferimento al ricorso per decreto ingiuntivo proc. n. 4490/2006 R.G., relativo alla richiesta di compensi professionali nei confronti del pari Parte_2 all'importo complessivo di euro 46.792,91, che è stato rigettato con provvedimento depositato il pagina 4 di 9 09.05.2006, stante la sua definitività, in assenza di validi atti interruttivi intercorsi nel termine decennale ordinario, trattandosi di responsabilità contrattuale;
diversamente deve ritenersi per le ulteriori attività espletate con riguardo al proc. n.891/09 R.G., conclusosi con sentenza n.1158/2012 del
Tribunale di Catania depositata il 13.04.2012, riformata con sentenza della Corte D'Appello
n.2041/2017 del 08.11.2017 e proc. n.5125/09 R.G., conclusosi con sentenza n.1157/2012 depositata il
12.04.2012.
Ciò posto, in punto di diritto, si osserva che il professionista incaricato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c. c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c. c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà. In particolare,
l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità (Cass. Civ., n.7462/2025).
La prestazione professionale fornita dall'avvocato a favore del proprio assistito è ritenuta comunemente una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista assumendo l'incarico, si impegna a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie per consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non a conseguire il risultato. Sicchè, l'avvocato è responsabile nei confronti del cliente solo quando, per negligenza compromette il buon esito del giudizio, secondo il criterio del c.d. “più probabile che non”. Invero, la responsabilità del professionista forense in forza del contratto di patrocinio viene pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguente applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio sanciti e ribaditi a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dalla nota Cass. Sez. Un. 13533 del 2001). Il cliente che sostiene di aver subito un danno a causa della condotta dell'avvocato deve, infatti, provare:
l'avvenuto conferimento del mandato, non necessariamente formalizzato tramite un contratto scritto;
la difettosa o inadeguata prestazione professionale, vale a dire la mancanza di diligenza nell'espletamento dell'incarico conferito, avendo commesso errori che hanno pregiudicato l'esito positivo della causa per il cliente, o avendo omesso di compiere atti che avrebbero fatto avere giustizia al cliente;
l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra questa ed il danno subito: nel senso che, se l'avvocato non avesse sbagliato, quindi se avesse svolto correttamente l'incarico, probabilmente vi sarebbe stato un esito favorevole per il cliente, “occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone”
(ex multis Cass. Civ. 17414/2019; Cass. Civ. 26516/2020; Cass. Civ. 22026/2004; Cass. Civ. pagina 5 di 9 11548/2013). Peraltro, come confermato da costante giurisprudenza ( vedi ad es. sentenza n. 7064 del
12.03.2021, 2^ Sez. Civ.) la perdita di una chance favorevole non costituisce di per sé danno, ma solo se la stessa ha la certezza o comunque l'elevata probabilità di avverarsi in base ad elementi certi ed obiettivi. La regola del “più probabile che non” si applica, quindi, sia nell'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte dell'avvocato di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente e l'evento di danno, sia nell'accertamento del nesso causale intercorrente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere indagato solo mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. La responsabilità dell'avvocato, quindi, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo e se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Tribunale Cosenza sez. II,
06/03/2020, n.509).
Coniugati i principi di diritto sopra enunciati, nel caso in oggetto risulta pacificamente provato, che, con riguardo al proc. n.891/09 R.G., con il quale l'attore chiedeva il compenso per l'attività professionale svolta in favore del EN AL , la domanda fu rigettata con sentenza Parte_2
n.1158/2012 del Tribunale di Catania depositata il 13.04.2012, poiché, come evincibile dalla motivazione: “Va in primo luogo osservato che all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 gennaio 2012 i procuratori di entrambe le parti hanno ritirato i loro fascicoli;
successivamente solo il procuratore del centro commerciale ha restituito il proprio fascicolo di parte in data 26 Parte_2 marzo 2012, per come emerge dal frontespizio del fascicolo d'ufficio. Il procuratore del non Parte_1 ha invece più restituito il fascicolo di parte. In conseguenza, nella specie, trova applicazione
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il mancato deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 comma 2, cpc comporta che la decisione debba essere assunta dal giudice allo stato degli atti, non potendo egli sostituirsi alla parte, rimettere la causa sul ruolo per acquisire il fascicolo mancante (cass. nn.10565/07, 10819/98) (…omissis...). La mancanza del fascicolo di parte del e quindi di tutta la documentazione ivi contenuta non consente di Parte_1 considerare fondata la domanda giudiziale de qua, in particolare, non risulta possibile accertare in alcun modo l'esistenza e l'entità delle attività professionali sulle quali si fonda la richiesta della citata somma di euro 48.853,72. Da ciò consegue il rigetto della domanda attrice”.
pagina 6 di 9 La Corte D'Appello, in sede di impugnazione della predetta sentenza, ha confermato con sentenza n.2041/2017 del 08.11.2017 detto orientamento, rilevando, in particolare, la non contestazione circa il ritiro del fascicolo da parte del procuratore del e la mancata restituzione dello stesso, nonché Parte_1 la mancata prova che ciò sia dipeso da causa ad esso non imputabile. Sicchè, già in detta sede si è accertata tale grave negligenza.
Tale condotta è stata, altresì, accertata nell'ulteriore procedimento in grado di appello n.5125/09 R.G., conclusosi con sentenza del Tribunale di Catania n.1157/2012 depositata il 12.04.2012, relativo alla domanda di compenso per l'attività professionale espletata in favore della Park Hotel Tucano s.r.l. per la somma pari ad euro 2.081,22, ove entrambi i procuratori ritiravano il proprio fascicolo di parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, mentre solo il procuratore della Park Hotel Tucano s.r.l. provvedeva alla relativa restituzione, per come emerge dal frontespizio del fascicolo d'ufficio.
Entrando, nel merito, il Giudice, infatti, rilevava che, seppur in risposta all'eccepito pagamento, il abbia allegato che esso riguardasse ulteriore attività professionale, la mancata restituzione Parte_1 del fascicolo e della documentazione relativa rendeva impossibile la verifica in fatto di tale circostanza:
“in particolare non risulta possibile accertare in alcun modo sia l'esistenza e l'entità delle attività professionali sulle quali si fonda la richiesta della citata somma di euro 2.081,22, sia la diversità di tali attività da quelle in relazione alle quali la Park Hotel Tucano s.r.l. ha già corrisposto la somma di euro 12.052,00”.
Non possono al riguardo ritenersi sufficientemente scriminanti le dichiarazioni rese dal teste
[...]
, all'epoca collega di studio, in quanto al netto di una valutazione di credibilità, lo stesso Testimone_1 si è limitato ad affermare di aver accompagnato l'Avv. in Cancelleria per depositare entrambi i CP_1 fascicoli di parte, senza precisare e specificare, nemmeno cronologicamente, tali circostanze. Senza considerare che ciò non esclude la negligenza del professionista nel non aver controllato, qualora provato, l'annotazione dell'avvenuta restituzione nel frontespizio di entrambi i fascicoli processuali, dimenticanza che sarebbe asseritamente avvenuta non una, bensì due volte da parte del personale di
Cancelleria.
E' appena il caso di rilevare che tale condotta omissiva appare causalmente rilevante dal momento che la Corte D'Appello, a seguito del deposito del fascicolo di parte ricostituito, ha ritenuto provata la domanda del , condannando il al pagamento della Parte_1 Parte_2 complessiva somma di euro 48.853,72 a titolo di compensi professionali, oltre le spese processuali in primo e secondo grado di giudizio. Parimenti deve rilevarsi con riguardo all'ulteriore procedimento, essendo, peraltro, un giudizio di appello.
pagina 7 di 9 Sicchè, appare provato il nesso di causalità con riguardo alla condotta gravemente negligente ed imperita posta in essere dal convenuto ed il danno subito dall'attore con riferimento al danno emergente, concernente le spese affrontate per il giudizio di secondo grado con riguardo al procedimento n.1708/2012 R.G. pari alla complessiva somma di euro 5.492,14, come da fatture depositate in atti e non specificatamente contestate. Diversamente deve rilevarsi con riguardo al quantum in relazione alle ulteriori somme richieste per le quali non è stato provato un effettivo esborso, nonché con riguardo alla somma di euro 48.853,72, quale lucro cessante. Invero, deve osservarsi che già alla data della sentenza di primo grado n.1158/2012 del Tribunale di Catania depositata il
13.04.2012, e della sentenza n.1157/2012 depositata il 12.04.2012, il Parte_2 era oggetto di una procedura di esecuzione forzata conclusasi nel 2017, ed aveva dismesso parecchi beni immobiliari ancor prima della predetta sentenza, come desumibile dalla visura catastale depositata.
Sicchè, non vi è prova che se l'attore avesse avuto una sentenza vittoriosa già in primo grado sarebbe riuscito ad ottenere il proprio credito ed in che misura. A ciò si aggiunga che parte attrice non ha provato di non aver potuto soddisfare il proprio credito per causa allo stesso non imputabile. In particolare, seppur la sentenza della Corte D'Appello n.2041/2017 del 08.11.2017 è stata notificata il
16.01.2018, il precetto è stato notificato dopo due anni, e cioè in data 09.01.2020, senza che l'attore abbia provato che ormai non era più possibile intervenire nella relativa procedura esecutiva e nel relativo piano di riparto all'esito del decreto di trasferimento dell'immobile nel luglio 2017.
Sicchè, la domanda avanzata deve essere parzialmente accolta. Pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento della complessiva somma di euro 5.492,14, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Con riguardo alla eccepita prescrizione della terza chiamata in garanzia ex art.2952 c.c., deve osservarsi che, in tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore (Cass. Civ., n.2971/2019). Nella specie, il convenuto ha tempestivamente comunicato alla compagnia assicuratrice la richiesta di risarcimento del danno in data 12.06.2017, sospendendo il corso della prescrizione. Non può, infatti, a tal uopo considerarsi una precedente lettera di contestazione del del 30.11-04.12.2013, per il Parte_1 semplice fatto che tale lettera non è stata prodotta in atti e non è possibile apprezzarne e valutarne il pagina 8 di 9 contenuto, nemmeno dalla risposta inviata dall'Avv. in data 17.12.2013, e dai termini dallo CP_1 stesso utilizzati alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.
Ne deriva che il convenuto deve essere manlevato di quanto lo stesso viene condannato a pagare in favore dell'attore in forza del presente provvedimento, con il limite dello scoperto contrattualmente previsto.
Le spese processuali seguono la parziale soccombenza e possono liquidarsi nella misura della metà, sulla base del DM 55 del 2014, Tabella II, terzo scaglione, in considerazione dell'attività processuale espletata e del valore effettivo della controversia, nella complessiva somma di euro 2.538.50 per compensi, oltre euro 759,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, Iva e cpa, come per legge.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed azione, accoglie parzialmente la domanda avanzata dall'attore con atto di citazione notificato il 17.12.2020 e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della complessiva somma di euro 5.492,14, oltre interessi dalla domanda al soddisfo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
Condanna la terza chiamata a tenere indenne il convenuto da quanto condannato a pagare in favore dell'attore a causa della presente sentenza, con il limite dello scoperto contrattualmente previsto;
Condanna il convenuto e la terza chiamata in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore liquidate nella complessiva somma di euro 2.538.50 per compensi, oltre euro 759,00 per spese vive, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa, come per legge.
Così deciso in Catania, il 12.12.2025.
IL G.I.
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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