Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/01/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione nella persona del Giudice Unico Onorario Dott. Antonella Cerretti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5109/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa con atto di citazione notificato in data
25/05/2020 da
, - P.IVA: - in qualità di impresa Parte_1 P.IVA_1
territorialmente designata dal Fondo di Garanzia Vittime della strada ai sensi dell'art. 286 D.lgs. 209/2005, in persona del legale rappresentante pro tempore - con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n.14 - rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Dei - C.F.: C.F._1
- domiciliata nello studio dello stesso in Siena, Via Camollia n. 83, tel/fax
0577/286211, e-mail pec Email_1
d Email_2
contro
, nato a [...] il [...] - C.F. CP_1
-, residente in [...]
n. 128, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Chiari - C.F.
PEC e C.F._3 Email_3
Daniela Saini - C.F. ; PEC C.F._4
del Foro di Brescia, elettivamente Email_4
domiciliato presso il loro studio in Brescia, Via San Martino della Battaglia
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25/05/2020, Parte_1
conveniva in giudizio il Sig. per ottenere
[...] CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare il convenuto a rimborsare alla , quale impresa Parte_1
designata alla gestione del “Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di euro
13.920,62, ovvero al pagamento di quella somma diversa che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali maturati e maturandi dal dì dell'avvenuto pagamento della domanda all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, compenso di causa e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis
…”
Affermava l'attrice che in data 16/02/1996, in San Giugliano in Campania
(NA) il mezzo tg. AL571051, privo di copertura assicurativa, di proprietà di e condotto dallo stesso, investiva il mezzo di proprietà di CP_1
CP_2
Con sentenza n. 2203/2003 in data 01/092003, il Giudice di Pace di
Marano di Napoli, condannava le quale Parte_2
mandataria del F.G.V.S., ed il sig. , al risarcimento dei danni CP_1
fisici riportati dalla sig. , trasportata sull'auto del sig. CP_3 CP_2
nella misura del 50% e delle spese legali sempre al 50%, in favore
[...]
dell'avv. Mattia Palumbo ed il restante 50% a carico dell'impresa assicuratrice del , CP_2 Controparte_4
Affermava l'attrice, che in forza di detta sentenza provvedeva a liquidare la complessiva somma di € 13.920,62 in favore del danneggiato.
Agiva quindi in giudizio in via di regresso ai sensi dell'art. 292 comma 1,
D. Lgs n. 209/2005 contro il responsabile del sinistro.
2 Con comparsa di costituzione e risposta del 07/10/2020, si costituiva il sig.
il quale chiedeva di respingersi la domanda proposta da parte CP_1
attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare eccepiva preliminarmente l'incompetenza del tribunale adito sostenendo che la domanda proposta dovesse ritenersi “compresa nella previsione di competenza per materia e per valore del Giudice di Pace, al quale l'art. 7, comma 2, c.p.c. devolve la cognizione sulle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale, allorquando il relativo valore sia compreso nel limite fissato da tale norma”
Il convenuto contestava poi l'avvenuta liquidazione in favore del danneggiato in quanto il documento prodotto in giudizio (doc. 2 atto di citazione) denominato “quietanza” non potesse ritenersi tale, bensì una sorta di resoconto interno, poiché non conteneva la dichiarazione del creditore di aver ricevuto il denaro a copertura (totale o parziale) del proprio credito, non indicava la causale, né riportava la sottoscrizione del creditore e la data.
Proseguiva evidenziando come non fosse dato evincere né dall'atto introduttivo del giudizio né dagli altri documenti allegati (sollecito di pagamento per la ripetizione della somma liquidata e invito alla negoziazione assistita), in quale data sarebbe tato eseguito il pagamento della somma della quale si chiedeva la ripetizione.
Contestava la quantificazione della somma di € 13.920,62 di cui alla domanda, atteso che gli importi indicati nel documento prodotto come
“quietanza”- rispettivamente euro 12.465,00, euro 4.274,55, euro 3.518.07 ed euro 1.757.45– oltre che essere riferiti in parte al Sig. e in CP_2
parte all'Avv. Palumbo Mattia (e non alla sig.ra che nella CP_3
sentenza prodotta risulta l'attrice danneggiata) secondo un criterio che non
è dato comprendere in mancanza di qualsiasi indicazione al riguardo, sono totalmente differenti da tale cifra.
3 Evidenziava, infine, come non vi fosse coincidenza tra il soggetto indicato nella sentenza come danneggiato (sig.ra ) e i soggetti a cui CP_3
parte attrice sosteneva di avere liquidato la somma relativa al danno patito
(Palumbo Mattia e (docc. 2-3). CP_2
Concludeva, quindi:
“In via Preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del
Giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Giudice di Pace di Brescia - In via Principale e nel merito: -
Rigettare, siccome infondata in fatto e in diritto, la domanda formulata da parte attrice Con vittoria di spese e competenze di lite”
Con provvedimento del 14/04/2021 il Giudice rilevava che l'eccezione di incompetenza sarebbe stata decisa insieme al merito e vista la richiesta concedeva ai termini ex articolo 183 sesto comma cpc.
Con ordinanza a verbale di udienza scritta in data 03/03/2022 il Giudice coassegnava la causa alla sottoscritta.
Il Giudice coassegnatario ammetteva i mezzi istruttori e fissava udienza per l'escussione, alla quale non erano presenti testi, successivamente verificata la mancanza di prova dell'intimazione veniva fissata udienza di p.c.
All'udienza del 29/03/2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Viene preliminarmente affrontata l'eccezione di parte convenuta di incompetenza per materia del giudice adito in favore di quella del Giudice di Pace ed a questo proposito va tenuto presente che:
La disposizione del Codice delle Assicurazioni di cui all'art. 292 c. 1 d.lgs.
209/2005 contiene due distinte azioni recuperatorie, l'azione di regresso e quella di surrogazione ed, in particolare, in relazione al caso di specie va esaminata l'azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro
4 per il recupero dell'indennizzo pagato, degli interessi e delle spese;
tale azione viene esperita dall'impresa designata quando, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nell'ipotesi di veicolo non identificato, oppure privo di assicurazione o posto in circolazione prohibente domino (art. 292 c. 1 d.lgs. 209/2005);
“L'azione di rivalsa ex art. 292 va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Le caratteristiche di specialità dell'azione di cui al comma 1 dell'art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato.
L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell'impresa designata), - comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella all'esame, di danno cagionato da sprovvisto di copertura assicurativa”, nel caso esaminato dalla Corte era stato chiesto anche l'accertamento della responsabilità del sinistro che “non costituisce l'oggetto di tale azione ma un presupposto, pertanto, ribadiva la Corte, non sussiste, nel caso all'esame, la competenza per materia, con il limite di valore, del Giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c., relativa alle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale. (Cass. SS. UU. 21514/2022)
l'eccezione relativa all'incompetenza per materia del Tribunale in favore di quella del Giudice di Pace, alla luce di quanto chiarito dalla Suprema Corte va pertanto respinta.
Per quanto attiene alla domanda formulata dall'attrice, questa afferma che
5 in data 16/02/1996 a San Giugliano in Campania, il mezzo privo di copertura assicurativa di proprietà del sig. , Tg, AL570151 CP_1
investiva quello di proprietà di e che, in ragione del predetto CP_2
sinistro, a seguito della sentenza n. 2203/2003 del Giudice di Pace di
Marano di Napoli, che condannava le , quale Parte_2
mandataria del F.G.V.S., “al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro”, quest'ultima “provvedeva a liquidare la somma complessiva di €
13.920,62 in favore del danneggiato”.
A sostegno della propria domanda l'attrice produce tre documenti:
1) copia sentenza;
2) copia atto di quietanza;
3) copia lettera Clavis.
Il primo riguarda la sentenza sopra citata, n. 2203/2003 del Giudice di
Pace di Marano di Napoli, pronunciata in data 01/09/2003, dalla lettura della quale si evince che il giudizio era stato promosso da certa sig.ra nei confronti di proprietario dell'autovettura CP_3 CP_2
Fiat Croma tg, NA X71456, sulla quale viaggiava come trasportata,
l'assicurazione di tale veicolo, il sig. , contumace e le CP_4 CP_1
quale impresa designata dal Fondo di garanzia. Parte_2
Detta sentenza liquidava a favore della sig.ra per danni fisici e CP_3
spese mediche riportati a seguito del sinistro, la somma di € 3.293,00, e condannava al pagamento di tale somma oltre interessi legali e spese legali, ponendo a carico della il 50% ed il restante 50% a carico di CP_4
e del sig. . Liquidava, poi a favore dell'avv. Mattia Pt_1 CP_1
Palumbo, difensore della la somma di € 1.502,69 oltre accessori, CP_3
ponendo sempre a carico della il 50% ed il restante 50% a carico di CP_4
e del sig. . Pt_1 CP_1
E'chiaro che il 50% di tali importi, pur maggiorati di interessi legali e accessori di legge sulle spese legali, mai avrebbe raggiunto l'importo di cui chiede oggi il rimborso, al massimo avrebbe raggiunto una Pt_1
somma non superiore ad € 4.000,00.
L'attrice non offre alcuna prova di aver provveduto al pagamento della
6 somma citata, il documento prodotto al n. 2 come quietanza, non può essere tale in quanto la quietanza è il documento che attesta la ricevuta di pagamento del premio o dell'indennizzo, deve contenere l'indicazione della somma versata, la data dell'atto e la firma della persona autorizzata ad effettuare l'incasso. Il documento prodotto dall'attrice, invece, risulta essere un mero elenco di somme, con alcuni nomi, come o CP_2
Avv. Mattia Palumbo, poi ripetuto senza il titolo, somme delle quali non prova il versamento né a quale titolo, e che non si possono certo ricondurre a quanto avrebbe versato a seguito dell'unica sentenza Pt_1
citata e prodotta con il proprio atto introduttivo, anche perché detta sentenza liquidava le somme a favore della sig,ra alla quale CP_3
invece, stando a tale documento, nulla avrebbe corrisposto. Pt_1
In verità detta sentenza, nella propria motivazione riferisce che “tale ricostruzione del sinistro è stata già oggetto di altro giudizio civile e di cui alla succitata sentenza n. 1593/2000 in cui il giudicante riconobbe uguale concorso di colpa, nella causazione del sinistro a carico di entrambi i conducenti delle due autovetture”
Tale sentenza, che non è stata prodotta da alcuna delle parti, avrebbe fatto conoscere sia la ripartizione tra le parti della responsabilità del sinistro, pur citata nella seconda sentenza, l'entità dei danni patiti da altro/i danneggiati, e la conseguente condanna.
Il terzo documento prodotto non fornisce alcun elemento probante.
Non sono state fornite prove testimoniali.
L'attrice, pertanto, non ha provato di avere effettuato il pagamento della somma richiesta nel presente giudizio e neppure ha provveduto a spiegare nei propri atti le modalità di quantificazione della stessa somma e neppure ha precisato a chi è stata corrisposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, ogni diversa istanza od
7 eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'eccezione di incompetenza;
- respinge la domanda di parte attrice ; Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di parte convenuta , quantificate CP_1
complessivamente in € 2.300,00 oltre anticipazioni, spese generali, IVA e
CPA;
Così deciso in Brescia lì, 25/01/2025
Il Giudice
Dott. Antonella Cerretti
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