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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/05/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 470/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Ugo Cavalcanti n. 13, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Andrea Borsani che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare il diritto della parte
ricorrente di percepire per tutti i periodi di supplenza ut indicati in narrativa (aa.ss.
2022/2023) ed allegati al presente atto, la linea di credito pari ad € 500,00 annuali di cui
alla Carta Elettronica del docente, ex art. 1, comma 121, L. 107/2015, ovvero alla
maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi;
- Per l'effetto
condannare il , in p.M.p.t., ad accreditare alla Controparte_1
ricorrente il beneficio economico corrispondente alla linea di credito della Carta
1 Elettronica del Docente per tutti i periodi indicati in narrativa, ovvero per i periodi
ritenuti idonei, in misura pari alla somma di 500 euro annuali, ovvero alla maggiore o
minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi dalla data di maturazione al
soddisfo. - Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto della domanda di carta elettronica
per l'a.s. 2022/2023 con condanna delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere inserita nelle GPS e graduatorie di Istituto nella Provincia di Cosenza;
che aveva prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per l'anno scolastico 2022/2023 con CP_1
contratti a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2025 e del 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che l'art. 64 CCNL
Scuola 2006/2009, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingueva tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto con la disciplina comunitaria;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la
CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la pronuncia n. 29961/2023, aveva
2 affermato il diritto oggetto di giudizio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, atteso CP_1
che la ricorrente aveva svolto solo supplenze brevi e non aveva avuto incarico fino al 30
giugno. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 6.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità della controversia.
In relazione alla spettanza della carta docente in caso di supplenze brevi e saltuarie, la
Suprema Corte non si è pronunciata nella sentenza n. 29961/2023 intervenuta ex art. 363
bis c.p.c., affermando, in relazione allo svolgimento di servizio per 180 giorni nell'anno scolastico - al quale non attribuisce rilievo in se per l'attribuzione della carta docente -, che
“… il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per
supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per
quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in
caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2 …”.
In merito, l'esigenza di escludere ogni illegittima discriminazione nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente comparabile con altri lavoratori avvantaggiati - come affermata dalla giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente e posta a base della domanda - deve condurre alla piena assimilazione delle posizioni lavorative caratterizzate dallo svolgimento del servizio in maniera sostanzialmente continua per l'anno scolastico in 3 assenza di significative soluzioni di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento.
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata risulta che la ricorrente ha svolto attività
lavorativa sostanzialmente continuativa dal 15 settembre 2022 al 30 giugno 2023, sicché vi deve essere il riconoscimento del diritto azionato.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite si compensano nella misura di 1/3 in ragione della sussistenza di precedenti contrari, come indicati da parte resistente.
Per i restanti 2/3 le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per l'anno scolastico
2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna il resistente al CP_1
pagamento, in favore della parte ricorrente, dei restanti 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in €. 32,66 per esborsi ed €. 200,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 19.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 470/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Ugo Cavalcanti n. 13, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Andrea Borsani che la rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare il diritto della parte
ricorrente di percepire per tutti i periodi di supplenza ut indicati in narrativa (aa.ss.
2022/2023) ed allegati al presente atto, la linea di credito pari ad € 500,00 annuali di cui
alla Carta Elettronica del docente, ex art. 1, comma 121, L. 107/2015, ovvero alla
maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi;
- Per l'effetto
condannare il , in p.M.p.t., ad accreditare alla Controparte_1
ricorrente il beneficio economico corrispondente alla linea di credito della Carta
1 Elettronica del Docente per tutti i periodi indicati in narrativa, ovvero per i periodi
ritenuti idonei, in misura pari alla somma di 500 euro annuali, ovvero alla maggiore o
minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi dalla data di maturazione al
soddisfo. - Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto della domanda di carta elettronica
per l'a.s. 2022/2023 con condanna delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere inserita nelle GPS e graduatorie di Istituto nella Provincia di Cosenza;
che aveva prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per l'anno scolastico 2022/2023 con CP_1
contratti a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2025 e del 28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che l'art. 64 CCNL
Scuola 2006/2009, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingueva tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto con la disciplina comunitaria;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la
CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la pronuncia n. 29961/2023, aveva
2 affermato il diritto oggetto di giudizio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, atteso CP_1
che la ricorrente aveva svolto solo supplenze brevi e non aveva avuto incarico fino al 30
giugno. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 6.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità della controversia.
In relazione alla spettanza della carta docente in caso di supplenze brevi e saltuarie, la
Suprema Corte non si è pronunciata nella sentenza n. 29961/2023 intervenuta ex art. 363
bis c.p.c., affermando, in relazione allo svolgimento di servizio per 180 giorni nell'anno scolastico - al quale non attribuisce rilievo in se per l'attribuzione della carta docente -, che
“… il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per
supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per
quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in
caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2 …”.
In merito, l'esigenza di escludere ogni illegittima discriminazione nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente comparabile con altri lavoratori avvantaggiati - come affermata dalla giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente e posta a base della domanda - deve condurre alla piena assimilazione delle posizioni lavorative caratterizzate dallo svolgimento del servizio in maniera sostanzialmente continua per l'anno scolastico in 3 assenza di significative soluzioni di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento.
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata risulta che la ricorrente ha svolto attività
lavorativa sostanzialmente continuativa dal 15 settembre 2022 al 30 giugno 2023, sicché vi deve essere il riconoscimento del diritto azionato.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite si compensano nella misura di 1/3 in ragione della sussistenza di precedenti contrari, come indicati da parte resistente.
Per i restanti 2/3 le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per l'anno scolastico
2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna il resistente al CP_1
pagamento, in favore della parte ricorrente, dei restanti 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in €. 32,66 per esborsi ed €. 200,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 19.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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