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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/04/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1464 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
, in persona dell'amministratore legale rappresentante p.t. prof. Parte_1
, con sede in Santa Maria del Cedro (Cs), elettivamente domiciliato in Roggiano Controparte_1
IN (Cs) alla via F. Balsano n. 20 presso lo studio dell'avv. Rosetta Lauria che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione depositato in data 16.10.2018; opponente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma Controparte_2 alla via Giuseppe Grezar n. 14, cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Amantea P.IVA_1
(Cs) alla via Dogana n. 258/B presso lo studio dell'avv. Teresa Pirillo e rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pupo come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.01.2019; opposta
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 9.04.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 16.10.2018, il in persona Parte_1 dell'amministratore legale rappresentante p.t., ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420189008358930/000 per la complessiva somma di euro 208.120,47 (incluse le spese di procedura pari ad euro 1.342,80), notificata a , nella propria residenza, Controparte_1 in data 4.10.2018 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in virtù delle cartelle esattoriali n.
03420120034887191000, notificata il 24.09.2012, per l'importo di euro 206.639,25 e n.
0342017001874459000, notificata il 10.07.2017, per l'importo di euro 138,42. In via preliminare,
1 ha evidenziato la pendenza presso il Tribunale di Paola di due procedimenti civili riguardanti, uno
(iscritto al R.G. n. 737/2012), un'opposizione proposta avverso la suddetta cartella esattoriale n.
03420120034887191000 e, l'altro (iscritto al R.G. n. 1407/2013), un'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ipoteca legale eseguita con nota n. 24064/1958 del 13.09.2013; nonché ha rappresentato, relativamente all'altra cartella n. 0342017001874459000 indicata nell'intimazione di pagamento impugnata, l'avvenuto pagamento della relativa somma, come da ricevuta depositata in atti. In ogni caso, nel contestare la legittimità dell'intimazione oggetto di opposizione, ha rilevato: - l'erroneità della persona del destinatario, in quanto erroneamente notificata a in proprio e a lui intestata, pur non essendo lo stesso titolare di alcun Controparte_1 rapporto obbligatorio riguardante il debito oggetto dell'atto impugnato, che sarebbe dovuto essere indirizzato e notificato all'amministratore legale rappresentante p.t. del medesimo Condominio;
- la carenza di motivazione, stante la mancata allegazione all'intimazione di pagamento opposta delle cartelle di pagamento ad essa sottese, con la conseguente sua nullità; - l'assenza, con riguardo al credito di cui alla cartella n. 03420120034887191000, di un titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo, stante la mancanza di una sentenza definitiva di condanna al pagamento della relativa somma emessa dall'autorità giudiziaria ordinaria e, comunque, la mancata debenza dell'importo richiesto. Pertanto, il ha chiesto, previa sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta, la declaratoria dell'infondatezza della stessa, con vittoria di spese ed onorari di causa, da distrarre in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
Con comparsa, regolarmente depositata il 24.01.2019, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t.. La stessa, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha rilevato: - la legittimità dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, in quanto correttamente intestata e notificata a Controparte_1 personalmente, come la cartella esattoriale n. 03420120034887191000 ad essa sottesa, quale debitore delle somme richieste dall'ente impositore mediante il ruolo da esso formato e trasposto nella medesima cartella;
- la carenza di legittimazione ad agire o, comunque, l'assenza di qualsivoglia diritto e rapporto obbligatorio in capo al Condominio opponente, avendo ad oggetto l'intimazione di pagamento impugnata e la cartella ad essa sottesa debiti riguardanti la persona di
, ovvero un soggetto giuridico diverso rispetto al medesimo opponente;
- la Controparte_1 legittimità del suo operato e la carenza della propria legittimazione passiva in ordine alle contestazioni riguardanti la mancata debenza delle somme richieste, essendosi limitata alla notifica, prima, della cartella e, poi, dell'intimazione di pagamento al soggetto intestatario del ruolo formato e reso esecutivo dall'ente creditore (vale a dire, personalmente); Controparte_1
- l'infondatezza delle censure mosse avverso la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per la carenza di motivazione, stante la piena conformità della stessa, come disposto dall'art. 50 del d.P.R. n. 602/73, al modello ministeriale approvato con il d.m. del 28.06.1999 e
2 succ. mod., con l'indicazione della causale della somma dovuta, dell'importo, dei titoli sottesi e dell'intimazione ad adempiere l'obbligazione; - la litispendenza in ordine alla domanda riguardante la cartella di pagamento n. 03420120034887191000, stante la pendenza presso il
Tribunale di Paola dei procedimenti iscritti al R.G. n. 737/2012 e n. 1407/2013 identici, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, al presente giudizio, poiché tutti riguardanti la prospettata non debenza delle somme oggetto di detta cartella, afferente la stessa pretesa creditoria;
- l'esclusiva legittimazione processuale dell'ente impositore circa le contestazioni riguardanti la debenza della pretesa creditoria azionata, ad essa spettando la sola attività di notifica e riscossione in seguito alla consegna del ruolo formato e reso esecutivo da tale ente, ovvero una funzione meramente esecutiva. Quindi, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiesto, previo rigetto dell'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di dichiarare l'inammissibilità
e/o l'improcedibilità dell'opposizione o, comunque, in via gradata, di accertare l'infondatezza della stessa, nonché di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva in ordine alle avverse domande ed eccezioni afferenti le attività riservate all'esclusiva competenza dell'ente impositore, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata, nel corso del giudizio non è stata espletata attività istruttoria. Quindi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.04.2025, poi sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
Esaminati gli atti di causa, l'opposizione proposta dal in persona Parte_1 dell'amministratore legale rappresentante p.t., non è suscettibile di accoglimento.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che lo stesso Condominio opponente ha rilevato che nell'intimazione di pagamento impugnata risulta indicato, quale destinatario, in Controparte_1 proprio e non nella qualità di amministratore legale rappresentante p.t. del medesimo
Condominio, al quale tale atto è stato, altresì, personalmente notificato. Dunque, già da quanto prospettato dallo stesso opponente (oltre che dalla documentazione depositata in atti) si evince che l'intimazione di pagamento per cui è causa si riferisce (ed è stata notificata) ad un soggetto giuridico diverso ed autonomo rispetto a quello che, agendo in giudizio, ha proposto l'opposizione in esame. Ebbene, il fatto che il opponente abbia agito in giudizio per impugnare un Parte_1 atto destinato e riferito ad un soggetto giuridico differente implica (come correttamente eccepito anche dall'opposta) la carenza della legittimazione ad agire dello stesso. Peraltro, la circostanza che l'intimazione di pagamento per cui è causa si riferisca a personalmente e Controparte_1 non nella qualità di amministratore legale rappresentante p.t. del Condominio opponente è chiaramente evincibile dal tenore del medesimo atto, oltre che dalla documentazione prodotta. In tale atto, infatti, è indicato, quale destinatario, il solo nominativo di (senza Controparte_1 alcuna qualità), con il codice fiscale personale dello stesso e l'indirizzo della sua residenza (presso cui il medesimo atto è stato notificato, come dedotto anche dall'opponente), così come gli atti
3 sottesi all'intimazione di pagamento per cui è causa (ovvero l'estratto di ruolo e le cartelle esattoriali n. 03420120034887191000 e n. 0342017001874459000) si riferiscono a
[...]
personalmente, al quale è stata, altresì, notificata la prima di dette cartelle (cfr. la CP_1 documentazione depositata dall'opposta unitamente alla comparsa con cui si è costituita in giudizio). Dunque, già dalle prospettazioni del opponente, oltre che dalla Parte_1 documentazione depositata in atti, si desume la carenza della legittimazione ad agire in giudizio dello stesso, la quale, come noto, costituisce, unitamente all'esistenza del diritto azionato e dell'interesse ad agire, una delle condizioni per la proposizione di qualsivoglia azione giudiziaria
(peraltro, verificabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio). È, infatti, pacifico che la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto che è tenuto a subirla. La legitimatio ad causam attiene, infatti, al diritto d'azione, quale mero diritto potestativo ad ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito (favorevole o sfavorevole)
e non già una sentenza favorevole.
Peraltro, se lo stesso opponente ha evidenziato che l'intimazione di pagamento Parte_1 opposta indica, quale destinatario, un soggetto giuridico diverso (vale a dire in Controparte_1 proprio) non è dato comprendere quale sia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. posto a base dell'opposizione da esso proposta, in quanto ulteriori eventuali azioni volte alla soddisfazione delle pretese creditorie azionate con l'intimazione di pagamento impugnata avrebbero, in ogni caso, riguardato un soggetto giuridico differente ed autonomo. E', infatti noto che l'interesse ad agire, che deve necessariamente sussistere ai fini della proposizione di una domanda giudiziale ai sensi dell'art. 100 c.p.c. (da intendere come interesse al conseguimento di un'utilità o un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice), deve essere personale (nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce in giudizio), attuale (ovvero deve sussistere al momento in cui si propone la domanda) e concreto (ossia deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione).
Né rileva la circostanza secondo cui, a dire dell'opponente, nell'atto impugnato sarebbe stata erroneamente indicata la persona del destinatario e, altresì, tale atto sarebbe stato erroneamente notificato a in proprio presso la sua residenza, nulla dovendo quest'ultimo Controparte_1 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e non avendo con essa alcun rapporto obbligatorio da cui sarebbe potuto scaturire il credito azionato. Invero, sempre secondo quanto dedotto nell'atto di opposizione, il soggetto che, semmai, avrebbe potuto avere un'esposizione debitoria nei confronti della suddetta Agenzia sarebbe stato, considerata la natura del credito oggetto della cartella n.
03420120034887191000, lo stesso Condominio opponente, all'epoca amministrato da
[...]
. Infatti, anche se si volessero considerare tali asserzioni (pur non essendo stata offerta CP_1
4 specifica prova dell'effettiva titolarità dell'esposizione debitoria di cui si discute in capo al opponente), comunque, non sarebbe configurabile un interesse ad agire (nei termini Parte_1 sopra esplicitati) in capo all'opponente, non ravvisandosi alcun concreto ed effettivo pregiudizio per lo stesso, tale da giustificare la proposizione dell'opposizione in esame. Dall'esame dell'atto impugnato (propedeutico ad un'eventuale azione esecutiva) si evince, infatti, che esso si riferisce chiaramente, ai fini dell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento richiesto, alla sola persona di , senza alcun riferimento alla carica di amministratore legale Controparte_1 rappresentante p.t. del Nell'atto impugnato, infatti, non vi è alcun Parte_1 riferimento a tale , né è riportato alcun dato identificativo dello stesso, a fronte, Parte_1 invece, dell'indicazione, come già detto, del solo nominativo di , unitamente al Controparte_1 suo codice fiscale, sicché solo lo stesso avrebbe potuto agire in giudizio per impugnare il medesimo atto (a lui notificato), avendone egli solo interesse ex art. 100 c.p.c. (né, di certo, si sarebbe potuto sospendere il presente giudizio, come chiesto dall'opponente nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 7.04.2025, in vista del pagamento da parte di – soggetto Controparte_1 terzo - delle somme dovute in seguito alla richiesta da parte dello stesso, in proprio, della rottamazione della sopraindicata cartella esattoriale n. 03420120034887191000).
Peraltro, le ulteriori contestazioni mosse dal avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento impugnata appaiono, comunque, prive di plauso.
Invero, priva di pregio è la doglianza relativa alla nullità dell'atto impugnato per mancanza di motivazione, stante l'omessa allegazione delle cartelle di pagamento presupposte.
È, infatti, pacifico che l'intimazione di pagamento non necessita di una particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, la quale, in ogni caso, non deve essere allegata, essendo sufficiente il richiamo alla stessa con l'indicazione dei suoi estremi, come desumibile dal modello ministeriale sulla base del quale l'intimazione è emessa
(cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. ord. n. 10692 dell'11.04.2024 e Cass. civ. n. 21065/2022).
L'avviso di intimazione, infatti, è un atto vincolato, in quanto redatto in conformità ad un modello ministeriale, come appunto disposto dall'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602/1973, avente come contenuto l'intimazione a adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Conseguentemente, stante la sua natura vincolata, l'intimazione non è un atto annullabile per insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990, applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi inclusi quelli tributari;
il suo contenuto, infatti, non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato. Sicché, se il contenuto dell'intimazione rispetta il modello ministeriale ed indica gli estremi della cartella in precedenza notificata (come nel caso di specie), non si può ritenere insufficiente la sua motivazione (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. n. 2227/2018, Cass. civ. n. 9778/2017 e Cass. civ. n. 2373/2013),
Né colgono nel segno le doglianze riguardanti la carenza di un titolo esecutivo sotteso all'emissione dell'atto di intimazione impugnato e, prima ancora, della cartella di pagamento
5 presupposta (per la precisione, quella n. 03420120034887191000), in quanto, a dire del opponente, trattandosi, nel caso di specie, di entrate di diritto privato, non sarebbe Parte_1 stata sufficiente l'iscrizione a ruolo del credito azionato, occorrendo un titolo esecutivo costituito da una sentenza definitiva di condanna emessa in favore ente creditore (ovvero l' CP_3
dall'autorità giudiziaria ordinaria.
[...]
Si tratta, infatti, di asserzioni che non collimano con le disposizioni normative vigenti in materia
(cfr., tra le altre, il comma 274 dell'art. 1 della legge n. 311 del 30.12.2004, secondo cui:
“Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' CP_3
ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute,
[...] anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. …”). Dunque, trattandosi nel caso in esame di crediti derivanti dall'occupazione sine titulo del suolo demaniale marittimo, legittimamente si è proceduto alla loro riscossione sulla base del ruolo (cfr. in tal senso, ex multis, Tribunale Roma sez. II del 2.10.2018 n. 18582, secondo cui “L'art. 1, comma 274, della legge n. 311 del 2004 dispone che relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle Controparte_3 somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Dunque per le entrate in questione il titolo esecutivo, nel caso della cartella di pagamento, è rappresentato dal ruolo, come espressamente previsto dall'art. 49, comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”).
Inoltre, giova evidenziare che, a dispetto di quanto asserito nell'atto introduttivo del giudizio, non risulta prodotta alcuna quietanza di pagamento relativa all'altra cartella esattoriale sottesa all'intimazione per cui è causa, vale a dire quella n. 0342017001874459000 (in ogni caso, pacificamente riguardante, secondo quanto è dato desumere dall'opposizione, un'esposizione debitoria facente capo alla persona di , ovvero, si ribadisce, un soggetto giuridico Controparte_1 diverso ed autonomo rispetto al Condominio opponente).
In ragione, pertanto, di quanto rilevato, l'opposizione proposta dal Parte_1 non può che essere disattesa, nonché devono ritenersi assorbite le altre questioni.
Il regolamento delle spese di lite segue il principio di soccombenza di cui all'art. 91, comma 1,
c.p.c., sicché va disposta la condanna del opponente alla loro rifusione in favore Parte_1 dell'opposta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento del vigente decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 (come aggiornato dal d.m.
n. 147/2022), con diminuzione del 50% ed esclusione della fase istruttoria, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura della controversia e della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1464/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- non accoglie l'opposizione proposta dal in persona Parte_1 dell'amministratore legale rappresentante p.t., avverso l'intimazione di pagamento n.
03420189008358930/000;
- condanna il in persona dell'amministratore legale rappresentante Parte_1
p.t., al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 4.217,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed
Iva, come per legge.
Paola, 11.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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