Art. 1.
Il limite di spesa di lire 6.050 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per l'applicazione delle provvidenze di cui all' articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, numero 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e' elevato a lire 7.050 milioni.
La maggiore spesa prevista dal precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il limite di spesa di lire 6.050 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per l'applicazione delle provvidenze di cui all' articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, numero 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e' elevato a lire 7.050 milioni.
La maggiore spesa prevista dal precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.