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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/07/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/07/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 34 /2025 R.G., promossa da:
, nato in [...] il [...] cf: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. MASTRANTONIO CATENA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 07/01/2025 , il ricorrente ha convenuto in giudizio l' per opporsi CP_1 alla richiesta restitutoria della somma di euro 1.800,00 comunicatagli con nota del 30 maggio 2024 nella quale testualmente si legge che “in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. per la seguente motivazione : Controparte_2
Provvedimento ex art. 7 ter legge 26 del 2019 emanato nei confronti del richiedente il beneficio,
l'importo di € 1.800,00 da lei ricevuto da maggio 2022 a luglio 2022 non era dovuto e deve essere restituito.”
Rilevando che inutile è stato il successivo ricorso amministrativo, ha eccepito l'illegittimità dell'opposto provvedimento perché dotato di carente motivazione, oltre a far valere la propria buona fede quale percettore di provvidenza assistenziale, ed ha concluso chiedendo l'annullamento della impugnata nota di indebito.
L' ha resistito in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della CP_1 quale ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa è stata istruita documentalmente. All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza. chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui è Parte_1 titolare, che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. CP_1
Va, sul punto, premesso che il presente giudizio non riveste carattere impugnatorio dell'atto, ma è focalizzato sulla spettanza o meno del diritto fatto valere, sicché doglianze meramente formali
– quali quella relativa alla insufficiente motivazione dell'atto - non possono trovare accoglimento nella presente sede giurisdizionale ordinaria.
Ad ogni buon conto, il provvedimento di indebito appare sufficientemente chiaro e determinato nell'individuare la somma da restituire, la riferibilità della stessa alla prestazione di
Reddito di cittadinanza, ed al periodo contestato (da maggio 2022 a luglio 2022).
Ancora, dal tenore letterale del provvedimento si evince che il reddito di cittadinanza è stato revocato ex art. 7 ter legge 26 del 2019.
L' , con memoria costitutiva, ha meglio esplicato le ragioni che hanno condotto CP_1 all'emanazione del provvedimento di revoca, rappresentando che il beneficiario aveva, in sede di domanda amministrativa, reso dichiarazioni non veritiere in relazione all'assenza di carichi pendenti per sé e/o per i propri familiari nei dieci anni antecedenti la domanda amministrativa.
Ancora, l' ha documentalmente comprovato che il ricorrente è stato Controparte_3 condannato con sentenza del Tribunale di Patti in data 4.6.2013 e divenuta definitiva il 6.02.2018, e ciò si evince dal tenore del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Messina, allegato in atti.
Orbene, al momento della domanda amministrativa, dichiarava certamente il Parte_1 falso, laddove affermava di non essere sottoposto a misura cautelare o a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per reati di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 DL n. 4/2019.
Né il ricorrente – che non ha inteso contestare la suddetta circostanza - può invocare in proprio favore la buona fede, invero radicalmente incompatibile con la resa di dichiarazioni mendaci alla
Pubblica amministrazione, neppur giustificabile con la presunta ignoranza della legge italiana da parte del cittadino straniero, di per sé non scusabile (cfr. art. 5 c.p.), ma nel caso che occupa, quanto meno, colpevole.
Nulla sposta, infine, l'allegazione di recenti certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, datati 26.4.2023, epoca successiva a quella della domanda amministrativa, ed essendo la pena di cui alla condanna del 2013 ormai estinta, come evincibile nel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Messina in data 10.4/2.5.2024 (in atti).
Va, a questo punto, richiamata la disciplina in materia di RDC, contenuta nel D.l. n. 4/19, il cui art. 7 commi 1 e 2 così dispone: “Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni.
L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca
o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11,
e' punita con la reclusione da uno a tre anni”.
Prosegue il successivo comma 4 nel senso che “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Del resto, il carattere ostativo della sottoposizione a misura cautelare personale, oltre che la sua rilevanza ai fini della concessione del reddito di cittadinanza, sono dimostrate dal tenore dell'art. 7 ter del D.l. n. 14/2019, secondo cui “Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui e' applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo
7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa”.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato dato normativo al caso che occupa, corretto e legittimo, oltre che doveroso, appare l'operato dell' che, in esercizio del CP_1 potere espressamente attribuitogli dalla normativa citata, ha sospeso la prestazione erogata al ricorrente nel momento in cui è stato comunicato che lo stesso aveva riferito informazioni non veritiere, o taciuto informazioni rilevanti - quale quella di essere stato condannato nei dieci anni precedenti – nella domanda amministrativa, e successivamente ha avviato la necessaria azione di recupero dell'indebito creatosi.
Tanto basta per rigettare la domanda che appare infondata con assorbimento di ogni ulteriore questione.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 07/01/2025 Parte_1 CP_1
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 10/07/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena